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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 14/11/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
1
R.G. 226/2025
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SULMONA in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Marta Sarnelli, nel procedimento n. 226/2025 R.G. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa vertente tra
, (C.F. ), nella qualità di Parte_1 C.F._1
genitore esercente la responsabilità genitoriale di Persona_1
( ), elettivamente domiciliata in
[...] CodiceFiscale_2
Raiano Via Palombaia n. 38 presso lo studio dell'avv. Gianluca Lanciano che la rappresenta e difende come da mandato in calce all'atto di citazione
- RICORRENTE-
E
(C.F. , nato ad [...] Controparte_1 C.F._3
Marsi il 25 aprile 1968, residente a [...]
-CONVENUTO CONTUMACE-
OGGETTO: esecuzione accordo coniugi
IN FATTO
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c. in nome e per conto del Parte_1 minore , ha convenuto in giudizio Persona_1 Controparte_1
chiedendo di disporre il trasferimento della nuda proprietà dell'appartamento sito in Sulmona alla
Via Emilio de Mattheis n. 16/B, meglio indentificato in catasto fabbricati
1 2
del Comune di Sulmona al foglio 50 part 1517 sub 2 categoria A/3 classe 4, consistenza vani 5, superficie catastale metri quadrati 82, rendita euro
387,34, piano terra ed S1, dal sig. , nato ad [...] Controparte_1
Marsi il 25 aprile 1968, c.f. attuale pieno C.F._3
proprietario, in favore del figlio nato a [...] il 13 Persona_1
giugno 2010, c.f. , con riserva di usufrutto vitalizio a C.F._4
favore del . Controparte_1
A sostegno della citata azione la ricorrente ha dedotto che:
- La ricorrente sig.ra ha avuto una relazione Parte_1
sentimentale con il sig. da cui, in data 13 giugno Controparte_1
2010, è nato un figlio, riconosciuto da entrambi i Persona_1
genitori ed attualmente convivente con la madre;
- A seguito della fine della relazione con il sig. è Controparte_1 stato introdotto il procedimento di volontaria giurisdizione n.
66/2021 promosso congiuntamente sia dal che Controparte_1 dall'odierna ricorrente sig.ra al fine di Parte_1
regolamentare i rapporti e tutelare il figlio;
Persona_1
- Detto procedimento è stato definito con decreto del Tribunale di
Sulmona n. cronol.519/2021 del 25/05/2021, ricettivo degli accordi raggiunti dai ricorrenti che prevedono al punto n. 3) quanto segue:
“Il Sig. , tuttavia, sempre nel generale assetto di interessi Controparte_1 sopra delineato, si obbliga a trasferire in capo al figlio, Persona_1 nato a [...] il [...] ( ) entro e non CodiceFiscale_2 oltre mesi 6 (sei) dal deposito del presente ricorso, la nuda proprietà del suddetto immobile, riportato al N.C.E.U. del Comune di al foglio 50 part.
1517 sub2 categoria A/3 classe 4, consistenza vani 5, superficie catastale metri quadrati 82, rendita euro 387,34, a lui pervenuto in proprietà in forza di atto di compravendita per OT del 28.08.2008, Persona_2
Rep. 41716, trascritto il 5.09.2008, riservandone per sé l'usufrutto”;
2 3
- alla data odierna il sig. non ha adempiuto a quanto Controparte_1
convenuto ovvero a trasferire la proprietà dell'abitazione suddetta in favore del figlio , nonostante i solleciti bonari prima e Per_1
formali successivamente.
- Le raccomandate del 15 novembre 2024 e del 9 dicembre 2024, con cui si sollecitava formalmente parte resistente a provvedere al trasferimento di proprietà, sono rimaste entrambe senza riscontro.
Nonostante la rituale notifica, il convenuto rimaneva contumace.
All'udienza del 4.11.2025 compariva il insieme al difensore CP_1
evidenziando di aver ricevuto il ricorso, ma di non aver predisposto una memoria di costituzione e che intendeva comunque aderire al ricorso.
La causa veniva dunque trattenuta in decisione stante l'assenza di attività istruttoria da espletare.
IN DIRITTO
Venendo al merito, il presente giudizio veniva azionato da Pt_1
, in nome e per conto del minore , per ottenere,
[...] Persona_1
in favore del suddetto minore, il trasferimento della nuda proprietà dell'immobile sito in Sulmona alla Via Emilio de Mattheis n. 16/B attualmente di proprietà del padre dello stesso, , in forza Controparte_1
degli accordi tra i due genitori trasfusi nel decreto del Tribunale di
Sulmona.
In particolare, in data 10.2.2021, i sig.ri e Parte_1 Controparte_1
presentavano presso il Tribunale di Sulmona ricorso congiunto per la definizione delle condizioni di mantenimento e affidamento del minore
[...]
, nato il [...]. Persona_1
Il suddetto procedimento (RG 66/2021) si concludeva con il decreto del
25.5.2021 cron. 519/2021 con il quale il Tribunale di Sulmona recepiva gli accordi dei coniugi.
3 4
In particolare, al punto 3 delle suddette condizioni, si disponeva: “ Il Sig.
, tuttavia, sempre nel generale assetto di interessi sopra Controparte_1 delineato, si obbliga a trasferire in capo al figlio, nato a [...]
Sulmona il 13.06.2010 ( ) entro e non oltre mesi 6 CodiceFiscale_2
(sei) dal deposito del presente ricorso, la nuda proprietà del suddetto immobile, riportato al N.C.E.U. del Comune di al foglio 50 part 1517 sub2 categoria A/3 classe 4, consistenza vani 5, superficie catastale metri quadrati 82, rendita euro
387,34, a lui pervenuto in proprietà in forza di atto di compravendita per OT
del 28.08.2008, Rep. 41716, trascritto il 5.09.2008, riservandone Persona_2 per sé l'usufrutto”.
Com'è evidente, il suddetto decreto, frutto dell'accordo raggiunto dai coniugi che hanno reciprocamente dato il consenso sottoscrivendo il ricorso congiunto, dispone un obbligo, in capo a di Controparte_1
trasferire la nuda proprietà del bene immobile indicato, con riserva a sé di usufrutto.
Tale obbligo può senz'altro trovare esecuzione specifica attraverso la disposizione di cui all'art. 2932 c.c..
Secondo la giurisprudenza di legittimità o di merito, “l'adempimento dell'obbligo di mantenimento di un coniuge nei confronti dell'altro coniuge ovvero nei confronti del figlio minore può essere realizzato con l'attribuzione definitiva di beni od anche con l'impegno ad attribuirli, anziché per mezzo di una prestazione patrimoniale periodica;
ciò perché nell'ambito della autonomia privata detti accordi, ad effetti reali od obbligatori, tendenzialmente si configurano quali contratti atipici, distinti dalle convenzioni matrimoniali e dalle donazioni, volti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico, ai sensi dell'art. 1322 c.c. Ad un accordo di tal tipo non è applicabile la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1453 c.c., ovvero l'eccezione
d'inadempimento, secondo il principio inademplenti non est adimplendum, ai sensi dell'art. 1460 c.c.: la risolubilità o l'ineseguibilità del contratto per inadempimento, infatti, postulano un vincolo di corrispettività tra prestazioni che
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è impedito, nella considerata ipotesi di accordo tra coniugi. Di contro è applicabile il rimedio ex art. 2932 c.c. in caso di inadempimento del promittente all'obbligo di trasferimento dell'immobile. In caso quindi di domanda di risoluzione per inadempimento degli accordi di separazione e divorzio (domanda di risoluzione per inadempimento del contratto di trasferimento di diritti reali in esecuzione di accordi di separazione ed in luogo dell'obbligo di mantenimento del coniuge) va affermato che viene in tal modo chiesta l'applicazione di un istituto non applicabile nel caso di accordi tra coniugi, posto che gli accordi sul mantenimento non costituiscono un rapporto sinallagmatico a prestazioni corrispettive” (cfr.
Tribunale di Trani, sentenza del 11.11.2021; Cass. n. 11342 del 2004 e n. 3747 del 2006).
Com'è noto, ai sensi dell'art. 2932 c.c. se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie all'obbligazione, l'altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso.
Nel merito, giova richiamare i principi salienti elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di azione costitutiva ex art. 2932 c.c.
A tal riguardo, vale innanzitutto evidenziare che il presupposto per l'accoglimento della richiesta di adempimento in forma specifica, ex art. 2932 c.c. dell'obbligo di contrarre è l'adempimento ex parte actoris, delle proprie obbligazioni, ovvero l'offerta di adempimento entro un determinato tempo.
Milita, in tal senso, l'art. 2932, 2 co., ove stabilisce che l'accoglibilità della domanda di esecuzione specifica è subordinata all'esecuzione della prestazione da parte dell'attore, od alla sua offerta nei modi di legge.
Trattasi, in particolare, di una specifica applicazione della generale regola inadimplenti non est adimplendum, con la particolarità che il legislatore ha elevato, nella materia che ci occupa, a maggiore garanzia del convenuto e in considerazione della vicenda circolatoria dei diritti reali sottesa, la
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ordinaria exceptio al rango di vera e propria condizione di ammissibilità dell'azione, come tale rilevabile d'ufficio.
In secondo luogo, proprio in virtù dell'effetto costitutivo traslativo sotteso alle azioni ex art. 2932 c.c. relative a contratti preliminari di vendita immobiliare, merita richiamare il consolidato e condivisibile principio per cui "In tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto preliminare di compravendita su di un immobile e su un terreno, è preclusa al giudice la possibilità di disporre il trasferimento coattivo della proprietà (o di altri diritti reali) in assenza, rispettivamente, della dichiarazione degli estremi della concessione edilizia relativa all'immobile e del certificato di destinazione urbanistica relativo al terreno, trattandosi di condizioni dell'azione, la cui mancanza è rilevabile d'ufficio"(cfr. da ultimo Cassazione civile sez. II,
27/08/2019, n.21721; in senso conforme Cass., Sez. 6 - 2, n. 8489 del
29/04/2016; analogamente, Cass., Sez. 6 - 2, n. 1505 del 22/01/2018; cfr.
Cass. Sez. Un., n. 23825 del 11/11/2009).
Tale orientamento, del resto, costituisce espressione della regola già consacrata nell'ordinamento all'interno delle disposizioni di cui all'art. 17 co. I (in relazione ad atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici) e dell'art. 18 co. II della L. n. 47 del 1985, (in relazione ad atti aventi ad oggetto il trasferimento deì diritti reali su terreni) e successive modificazioni e integrazioni (ad opera del D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 136 e 30) oltreché - sotto il profilo epistemologico - riflesso della ratio di repressione del fenomeno dell'abusivismo edilizio e della lottizzazione abusiva.
Venendo alla concreta fattispecie sottoposta al vaglio del Tribunale, dalla documentazione versata in atti può desumersi, anzitutto, l'esistenza dei requisiti di ammissibilità chiesti ai sensi dell'art. 18 co. II L. n. 47 del 1985.
Inoltre, il trasferimento non era subordinato ad alcun adempimento da parte del beneficiario o della rappresentante legale (madre del minore) e
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quest'ultima ha ottenuto l'autorizzazione del giudice tutelare per introdurre il presente giudizio e rappresentare il minore.
Pertanto, la domanda può senz'altro essere accolta con conseguente trascrizione presso i registri immobiliari della sentenza.
In merito alle spese, si ritiene che le stesse possano essere compensate.
Se è vero che la ricorrente è stata costretta ad adire il Tribunale per il riconoscimento del diritto del figlio minore al trasferimento, è pur vero che il convenuto non ha inteso costituirsi e contrastare la richiesta.
PQM
Il Tribunale, definitamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- in accoglimento della domanda, ex art. 2932 c.c., trasferisce da
[...]
nato ad [...] il [...], c.f. CP_1
a nato a [...] il 13 C.F._3 Persona_1
giugno 2010, c.f. , la nuda proprietà C.F._4 dell'appartamento sito in Sulmona alla Via Emilio de Mattheis n.
16/B, meglio indentificato in catasto fabbricati del Comune di
Sulmona al foglio 50 part 1517 sub 2 categoria A/3 classe 4, consistenza vani 5, superficie catastale metri quadrati 82, rendita euro 387,34, piano terra ed S1, riservando a Controparte_1
l'usufrutto vitalizio;
- per l'effetto, ordina la trascrizione al competente Conservatore dei
Registri Immobiliari della presente sentenza con esonero da ogni responsabilità;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Sulmona il 14.11.2025.
Il Giudice
dott.ssa Marta Sarnelli
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R.G. 226/2025
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SULMONA in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Marta Sarnelli, nel procedimento n. 226/2025 R.G. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa vertente tra
, (C.F. ), nella qualità di Parte_1 C.F._1
genitore esercente la responsabilità genitoriale di Persona_1
( ), elettivamente domiciliata in
[...] CodiceFiscale_2
Raiano Via Palombaia n. 38 presso lo studio dell'avv. Gianluca Lanciano che la rappresenta e difende come da mandato in calce all'atto di citazione
- RICORRENTE-
E
(C.F. , nato ad [...] Controparte_1 C.F._3
Marsi il 25 aprile 1968, residente a [...]
-CONVENUTO CONTUMACE-
OGGETTO: esecuzione accordo coniugi
IN FATTO
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c. in nome e per conto del Parte_1 minore , ha convenuto in giudizio Persona_1 Controparte_1
chiedendo di disporre il trasferimento della nuda proprietà dell'appartamento sito in Sulmona alla
Via Emilio de Mattheis n. 16/B, meglio indentificato in catasto fabbricati
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del Comune di Sulmona al foglio 50 part 1517 sub 2 categoria A/3 classe 4, consistenza vani 5, superficie catastale metri quadrati 82, rendita euro
387,34, piano terra ed S1, dal sig. , nato ad [...] Controparte_1
Marsi il 25 aprile 1968, c.f. attuale pieno C.F._3
proprietario, in favore del figlio nato a [...] il 13 Persona_1
giugno 2010, c.f. , con riserva di usufrutto vitalizio a C.F._4
favore del . Controparte_1
A sostegno della citata azione la ricorrente ha dedotto che:
- La ricorrente sig.ra ha avuto una relazione Parte_1
sentimentale con il sig. da cui, in data 13 giugno Controparte_1
2010, è nato un figlio, riconosciuto da entrambi i Persona_1
genitori ed attualmente convivente con la madre;
- A seguito della fine della relazione con il sig. è Controparte_1 stato introdotto il procedimento di volontaria giurisdizione n.
66/2021 promosso congiuntamente sia dal che Controparte_1 dall'odierna ricorrente sig.ra al fine di Parte_1
regolamentare i rapporti e tutelare il figlio;
Persona_1
- Detto procedimento è stato definito con decreto del Tribunale di
Sulmona n. cronol.519/2021 del 25/05/2021, ricettivo degli accordi raggiunti dai ricorrenti che prevedono al punto n. 3) quanto segue:
“Il Sig. , tuttavia, sempre nel generale assetto di interessi Controparte_1 sopra delineato, si obbliga a trasferire in capo al figlio, Persona_1 nato a [...] il [...] ( ) entro e non CodiceFiscale_2 oltre mesi 6 (sei) dal deposito del presente ricorso, la nuda proprietà del suddetto immobile, riportato al N.C.E.U. del Comune di al foglio 50 part.
1517 sub2 categoria A/3 classe 4, consistenza vani 5, superficie catastale metri quadrati 82, rendita euro 387,34, a lui pervenuto in proprietà in forza di atto di compravendita per OT del 28.08.2008, Persona_2
Rep. 41716, trascritto il 5.09.2008, riservandone per sé l'usufrutto”;
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- alla data odierna il sig. non ha adempiuto a quanto Controparte_1
convenuto ovvero a trasferire la proprietà dell'abitazione suddetta in favore del figlio , nonostante i solleciti bonari prima e Per_1
formali successivamente.
- Le raccomandate del 15 novembre 2024 e del 9 dicembre 2024, con cui si sollecitava formalmente parte resistente a provvedere al trasferimento di proprietà, sono rimaste entrambe senza riscontro.
Nonostante la rituale notifica, il convenuto rimaneva contumace.
All'udienza del 4.11.2025 compariva il insieme al difensore CP_1
evidenziando di aver ricevuto il ricorso, ma di non aver predisposto una memoria di costituzione e che intendeva comunque aderire al ricorso.
La causa veniva dunque trattenuta in decisione stante l'assenza di attività istruttoria da espletare.
IN DIRITTO
Venendo al merito, il presente giudizio veniva azionato da Pt_1
, in nome e per conto del minore , per ottenere,
[...] Persona_1
in favore del suddetto minore, il trasferimento della nuda proprietà dell'immobile sito in Sulmona alla Via Emilio de Mattheis n. 16/B attualmente di proprietà del padre dello stesso, , in forza Controparte_1
degli accordi tra i due genitori trasfusi nel decreto del Tribunale di
Sulmona.
In particolare, in data 10.2.2021, i sig.ri e Parte_1 Controparte_1
presentavano presso il Tribunale di Sulmona ricorso congiunto per la definizione delle condizioni di mantenimento e affidamento del minore
[...]
, nato il [...]. Persona_1
Il suddetto procedimento (RG 66/2021) si concludeva con il decreto del
25.5.2021 cron. 519/2021 con il quale il Tribunale di Sulmona recepiva gli accordi dei coniugi.
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In particolare, al punto 3 delle suddette condizioni, si disponeva: “ Il Sig.
, tuttavia, sempre nel generale assetto di interessi sopra Controparte_1 delineato, si obbliga a trasferire in capo al figlio, nato a [...]
Sulmona il 13.06.2010 ( ) entro e non oltre mesi 6 CodiceFiscale_2
(sei) dal deposito del presente ricorso, la nuda proprietà del suddetto immobile, riportato al N.C.E.U. del Comune di al foglio 50 part 1517 sub2 categoria A/3 classe 4, consistenza vani 5, superficie catastale metri quadrati 82, rendita euro
387,34, a lui pervenuto in proprietà in forza di atto di compravendita per OT
del 28.08.2008, Rep. 41716, trascritto il 5.09.2008, riservandone Persona_2 per sé l'usufrutto”.
Com'è evidente, il suddetto decreto, frutto dell'accordo raggiunto dai coniugi che hanno reciprocamente dato il consenso sottoscrivendo il ricorso congiunto, dispone un obbligo, in capo a di Controparte_1
trasferire la nuda proprietà del bene immobile indicato, con riserva a sé di usufrutto.
Tale obbligo può senz'altro trovare esecuzione specifica attraverso la disposizione di cui all'art. 2932 c.c..
Secondo la giurisprudenza di legittimità o di merito, “l'adempimento dell'obbligo di mantenimento di un coniuge nei confronti dell'altro coniuge ovvero nei confronti del figlio minore può essere realizzato con l'attribuzione definitiva di beni od anche con l'impegno ad attribuirli, anziché per mezzo di una prestazione patrimoniale periodica;
ciò perché nell'ambito della autonomia privata detti accordi, ad effetti reali od obbligatori, tendenzialmente si configurano quali contratti atipici, distinti dalle convenzioni matrimoniali e dalle donazioni, volti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico, ai sensi dell'art. 1322 c.c. Ad un accordo di tal tipo non è applicabile la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1453 c.c., ovvero l'eccezione
d'inadempimento, secondo il principio inademplenti non est adimplendum, ai sensi dell'art. 1460 c.c.: la risolubilità o l'ineseguibilità del contratto per inadempimento, infatti, postulano un vincolo di corrispettività tra prestazioni che
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è impedito, nella considerata ipotesi di accordo tra coniugi. Di contro è applicabile il rimedio ex art. 2932 c.c. in caso di inadempimento del promittente all'obbligo di trasferimento dell'immobile. In caso quindi di domanda di risoluzione per inadempimento degli accordi di separazione e divorzio (domanda di risoluzione per inadempimento del contratto di trasferimento di diritti reali in esecuzione di accordi di separazione ed in luogo dell'obbligo di mantenimento del coniuge) va affermato che viene in tal modo chiesta l'applicazione di un istituto non applicabile nel caso di accordi tra coniugi, posto che gli accordi sul mantenimento non costituiscono un rapporto sinallagmatico a prestazioni corrispettive” (cfr.
Tribunale di Trani, sentenza del 11.11.2021; Cass. n. 11342 del 2004 e n. 3747 del 2006).
Com'è noto, ai sensi dell'art. 2932 c.c. se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie all'obbligazione, l'altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso.
Nel merito, giova richiamare i principi salienti elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di azione costitutiva ex art. 2932 c.c.
A tal riguardo, vale innanzitutto evidenziare che il presupposto per l'accoglimento della richiesta di adempimento in forma specifica, ex art. 2932 c.c. dell'obbligo di contrarre è l'adempimento ex parte actoris, delle proprie obbligazioni, ovvero l'offerta di adempimento entro un determinato tempo.
Milita, in tal senso, l'art. 2932, 2 co., ove stabilisce che l'accoglibilità della domanda di esecuzione specifica è subordinata all'esecuzione della prestazione da parte dell'attore, od alla sua offerta nei modi di legge.
Trattasi, in particolare, di una specifica applicazione della generale regola inadimplenti non est adimplendum, con la particolarità che il legislatore ha elevato, nella materia che ci occupa, a maggiore garanzia del convenuto e in considerazione della vicenda circolatoria dei diritti reali sottesa, la
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ordinaria exceptio al rango di vera e propria condizione di ammissibilità dell'azione, come tale rilevabile d'ufficio.
In secondo luogo, proprio in virtù dell'effetto costitutivo traslativo sotteso alle azioni ex art. 2932 c.c. relative a contratti preliminari di vendita immobiliare, merita richiamare il consolidato e condivisibile principio per cui "In tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto preliminare di compravendita su di un immobile e su un terreno, è preclusa al giudice la possibilità di disporre il trasferimento coattivo della proprietà (o di altri diritti reali) in assenza, rispettivamente, della dichiarazione degli estremi della concessione edilizia relativa all'immobile e del certificato di destinazione urbanistica relativo al terreno, trattandosi di condizioni dell'azione, la cui mancanza è rilevabile d'ufficio"(cfr. da ultimo Cassazione civile sez. II,
27/08/2019, n.21721; in senso conforme Cass., Sez. 6 - 2, n. 8489 del
29/04/2016; analogamente, Cass., Sez. 6 - 2, n. 1505 del 22/01/2018; cfr.
Cass. Sez. Un., n. 23825 del 11/11/2009).
Tale orientamento, del resto, costituisce espressione della regola già consacrata nell'ordinamento all'interno delle disposizioni di cui all'art. 17 co. I (in relazione ad atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici) e dell'art. 18 co. II della L. n. 47 del 1985, (in relazione ad atti aventi ad oggetto il trasferimento deì diritti reali su terreni) e successive modificazioni e integrazioni (ad opera del D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 136 e 30) oltreché - sotto il profilo epistemologico - riflesso della ratio di repressione del fenomeno dell'abusivismo edilizio e della lottizzazione abusiva.
Venendo alla concreta fattispecie sottoposta al vaglio del Tribunale, dalla documentazione versata in atti può desumersi, anzitutto, l'esistenza dei requisiti di ammissibilità chiesti ai sensi dell'art. 18 co. II L. n. 47 del 1985.
Inoltre, il trasferimento non era subordinato ad alcun adempimento da parte del beneficiario o della rappresentante legale (madre del minore) e
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quest'ultima ha ottenuto l'autorizzazione del giudice tutelare per introdurre il presente giudizio e rappresentare il minore.
Pertanto, la domanda può senz'altro essere accolta con conseguente trascrizione presso i registri immobiliari della sentenza.
In merito alle spese, si ritiene che le stesse possano essere compensate.
Se è vero che la ricorrente è stata costretta ad adire il Tribunale per il riconoscimento del diritto del figlio minore al trasferimento, è pur vero che il convenuto non ha inteso costituirsi e contrastare la richiesta.
PQM
Il Tribunale, definitamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- in accoglimento della domanda, ex art. 2932 c.c., trasferisce da
[...]
nato ad [...] il [...], c.f. CP_1
a nato a [...] il 13 C.F._3 Persona_1
giugno 2010, c.f. , la nuda proprietà C.F._4 dell'appartamento sito in Sulmona alla Via Emilio de Mattheis n.
16/B, meglio indentificato in catasto fabbricati del Comune di
Sulmona al foglio 50 part 1517 sub 2 categoria A/3 classe 4, consistenza vani 5, superficie catastale metri quadrati 82, rendita euro 387,34, piano terra ed S1, riservando a Controparte_1
l'usufrutto vitalizio;
- per l'effetto, ordina la trascrizione al competente Conservatore dei
Registri Immobiliari della presente sentenza con esonero da ogni responsabilità;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Sulmona il 14.11.2025.
Il Giudice
dott.ssa Marta Sarnelli
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