Sentenza 17 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 17/03/2003, n. 3893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3893 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2003 |
Testo completo
0 3 8 92 / 03 REPUBBLICA ITAL LA CORTY SUPREMA DI C SAZIONE Oggetto ARBITRATO SEZIONE SECONDA CIVILE ----- Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Antonio VELLA Presidente R.G. N. 10153/00 MENSITIERI Consigliere Cron. 8931 Dott. Alfredo Rel. Consigliere Rep.1097... Dott. Roberto Michele TRIOLA CIOFFI Consigliere Ud. 19/12/02 Dott. Carlo Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere ha pronunciato la seguente S E N TENZA sul ricorso proposto da: TORRE ANGELO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FERRANTE RUIZ 28, presso lo studio dell'avvocato SERGIO TORRE difeso dall'avvocato COSTANTINO ' ---- MONTESANTO, per procura speciale Dott. GENTILE Mario in Salerno rep.72527 del 3/12/02; - ricorrente
contro
ALTANA CLUB SRL, in persona del legale rappresentante -- pro tempore, PULSAR ALBERGHI & TURISMO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore;
2002 - intimati 1691 -1- avversO l'ordinanza del Tribunale di SALERNO volontaria giurisdizione, depositata il 28/02/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/12/02 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore concluso per Generale Dott. Dario CAFIERO che ha rigetto o inammissibilità del ricorso. h -2- Svolgimento del processo Con ricorso in data 3 gennaio 1996, diretto al Presidente del Tribunale di Salerno, il dr. GE OR, premesso di avere svolto attività di consulente tecnico di ufficio nel procedimento arbitrale tra la Pulsar Alberghi e Turismo s.p.a. e la s.r.l. Altana Club, si doleva della liquidazione del compenso operata dal collegio arbitrale. Il giudice designato dal Presidente del Tribunale, con provvedimento in data 28 febbraio 2000, dichiarava inammissibile l'istanza di liquidazione del compenso ai sensi dell'art. 814 cod. proc. civ., in quanto il dr. GE OR non era assistito da un difensore, aggiungendo che comunque il consulente tecnico del procedimento arbitrale non è legittimato ad utilizzare la procedura prevista dall'art. 814, secondo comma, cod. proc. civ. Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il dr. GE OR, con due motivi, illustrati da memoria. Motivi della decisione due motivi del ricorso che, per la loro Con stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente, il dr. GE OR deduce che non 3 aveva esperito la procedura prevista dall'art. 814, cod. proc. civ., ma quella prevista dall'art. 11 1. 8 luglio 1980 n. 319, il cui sesto comma rinvia all'art. 29 1. 13 giugno 1942 n. 794, il quale, al terzo comma, prevede la non obbligatorietà della assistenza del difensore. Il ricorso è infondato. Il fatto che il dr. GE OR abbia esperito la 814, secondo comma, procedura prevista dall'art. è dimostrato dal fatto che la cod. proc. civ. in conformità a quanto relativa istanza, espressamente previsto dalla norma in questione, era diretta al presidente del tribunale;
se invece, avesse voluto esperire il procedimento previsto dall'art. 11 1 8 luglio 1980 n. 319, avrebbe, ai sensi del sesto comma, proposto ricorso al tribunale. Ne consegue che correttamente l'istanza è stata dichiarata inammissibile, per mancata assistenza del difensore. h Il ricorso va, pertanto, rigettato. Non avendo la Altana Club s.r.l. e la Pulsar Alberghi e Turismo s.p.a. svolto attività difensiva in questa sede, nessun provvedimento va emesso in ordine alle spese del giudizio di cassazione. la Corte Roma 19 Р.О.М. rigetta il ricorso. ританії dicembre 2002 а т и П IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Doriatella/D'Anna 1.2. MAR 2003 Roma IL CANCELLIERECT 5