CA
Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 03/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 782/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Prima Sezione Civile – composta dai magistrati:
dott. Riccardo MELE Presidente
dott. Maurizio PETRELLI Consigliere
dott.ssa Virginia ZUPPETTA Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n.782 del Ruolo Generale delle cause dell'anno
2019
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, unitamente e Parte_1 C.F._1
disgiuntamente, dagli avv.ti Giuseppe Rochira e Oronzo Valentino Maggiulli, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in Muro Leccese, alla Via Leonardo da Vinci n. 135,
in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato, ed allegata al presente atto di citazione in appello;
-APPELLANTE-
CONTRO
(c.f.: ), e (c.f.: CP_1 C.F._2 Controparte_2
), entrambi difesi dall'avv.to Raffaele Fatano, ed elettivamente domiciliati C.F._3 presso il suo studio, in Lecce, alla Via Lupiae n.34, giusta procura alle liti in calce a foglio separato ed allegato alla comparsa di costituzione e risposta in questo grado;
CP_3
NONCHE'
in persona del l.r.p.t.; Controparte_4
-APPELLATA CONTUMACE-
All'udienza collegiale del 27 marzo 2024 la causa, depositate le note di trattazione scritta, da parte dei procuratori delle parti costituite, veniva trattenuta per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Per quanto d'interesse, la vicenda, da cui tra origine il gravame de quo, viene ex actis così ricostruita:
con atto di citazione in data 03.02.2009, proponeva azione di rendiconto a norma Parte_1
degli articoli 1713 e 2261 c.c. nonché dell'art. 263 c.p.c., con specifico riferimento agli articoli 1854
e 1298 comma 2 c. c., nei confronti del fratello nella qualità di amministratore unico CP_1
della F.lli ME di ME NZ S.n.c.
Affermava di essere socio al 50% della società e che recentemente era venuto a conoscenza dell'esistenza di un conto corrente intestato al fratello il cui saldo apparente di euro 246.339,32 era il frutto di una “...sorta di separata (?) – ed al tempo stesso sospetta - gestione dei conti aziendali...”.
Aggiungeva di aver ricevuto, nel giugno del 2008, la somma di euro 135.500,00 a mezzo tre assegni circolari pari al 50% del saldo di detto conto, oltre la quota parte di una polizza assicurativa unitamente ad un prospetto che, però, non riteneva soddisfacente.
Asseriva che, anche su altro conto cointestato tra i due soci, risultavano somme di spettanza della società e, infine, affermava che sui conti della moglie del ME , era CP_1 Controparte_2
indubbio fossero state versate somme di pertinenza della società.
Si costituivano e In particolare, la , dopo aver sollevato CP_1 Controparte_2 CP_2
eccezione di difetto di giurisdizione/competenza del Tribunale, in considerazione della clausola compromissoria di cui al contratto sociale, eccepiva mancare il presupposto giuridico per la richiesta di rendicontazione nei suoi confronti in quanto socia di minoranza e senza alcun mandato o delega da parte della società o dei soci.
Anzi, la convenuta chiedeva a di fornire egli rendiconto dell'attività svolta, giacché costui Parte_1
risultava avere gestito, autonomamente e di fatto, le attività di ordinaria amministrazione sociale e varie attività relative a singoli rami di azienda, spendendo il nome della società, emettendo assegni,
incassando contante ed assegni da clienti, senza rendere conto ad alcuno ed, in particolare, alla CP_2
e chiedeva il riconoscimento, all'esito, della liquidazione in suo favore della quota di sua spettanza in base ai propri diritti di partecipazione sociale.
eccepiva di non dover rendere alcun rendiconto giacché il fratello aveva partecipato CP_1
alla gestione della società con sistematicità e completezza.
Con sentenza parziale n. 445 del 17.01.2012 il Tribunale rigettava l'eccezione di incompetenza sollevata e, con ordinanza in pari data, ammetteva l'interrogatorio formale di nonché la Parte_1
prova per testi richiesti dai convenuti.
Ordinava, altresì, a NC AR GA, CR NC e Banco di Napoli di esibire gli estratti dei conti intestati ai convenuti e . CP_1 CP_2
Cosicché, con provvedimento del 15.11.2012 il Giudice, dato atto dell'acquisizione della documentazione bancaria richiesta, ordinava a di rendere il conto. CP_1
provvedeva a presentare il conto e ad integrarlo. A seguito della contestazione del CP_1
conto da parte dell'attore, con provvedimento del 02.10.2014 il G.I ammetteva CTU onde accertare
“... sulla base della documentazione contabile in atti, e di quella che potrà chiedere alla società, se
e , negli anni risalenti all'intero rapporto di cui ai conti correnti CP_1 Controparte_2
prodotti dalle banche ex art. 210 cpc, abbiano fatto transitare su detti conti correnti intestati a
[...]
e ricavi e proventi della società F.lli ME snc, o viceversa, anche sulla CP_1 Controparte_2
base di quanto già accertato dal CTU nominato nel procedimento penale e di cui alla CTU in atti,
determinando la differenza spettante a che ha contestato il rendiconto”. Parte_1 Depositata la relazione di consulenza d'ufficio, venivano richiesti e resi chiarimenti;
cosicché la causa veniva definita con sentenza n. 1451 del 23/4/2019, con cui il Tribunale adito:
1. dichiarava
adempiuto l'obbligo di di rendere il conto;
2. rigettava le opposizioni formulate da CP_1
;
3. poneva definitivamente a carico dell'attore le spese di c.t.u.; 4. disponeva la Parte_1
trasmissione degli atti del procedimento alla G.d.F. pe le determinazioni di competenza;
5.
condannava l'attore alla rifusione delle spese di lite in favore dei convenuti costituiti;
6. compensava
le spese di lite nei confronti della società rimasta contumace.
Avverso la predetta sentenza, ha proposto appello , con atto notificato il 2/9/2019, Parte_1
chiedendo che, in riforma dell'impugnata sentenza, venissero accolte le originarie domande;
il tutto con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Instauratosi il contraddittorio, si sono costituiti e instando per il CP_1 Controparte_2
rigetto dell'avverso gravame, in quanto infondato in fatto ed in diritto;
con condanna dell'appellante al ristoro delle spese e competenze del presente giudizio.
Costituendosi, la società in persona del l.r.p.t., ha contestato Controparte_4
l'avverso gravame invocando la conferma dell'impugnata sentenza con vittoria delle spese di lite.
All'udienza collegiale del 27/3/2024, previo deposito di note scritte, da parte dei procuratori delle parti costituite, nel termine concesso, la causa è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini di rito per il deposito di comparse e note di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante si duole che il primo giudice abbia erroneamente recepito – sia in fatto che in diritto – gli esiti della sentenza penale 3352/2015 di assoluzione di
dal reato di appropriazione indebita perché il fatto non sussiste, nonché delle Controparte_2
sentenze penali di assoluzione, e civili di rigetto, riferite a . CP_1
Segnatamente contesta che il giudice di prime cure non abbia tenuto in debito conto l'accertata appropriazione, da parte degli appellati, di ricavi in nero, essendosi limitato a recepire in toto le statuizioni – passate in giudicato – del giudizio penale, che ha assolto i coniugi appellati dal corrispondente reato, senza un concreto esame delle emergenze probatorie ivi acquisite.
In particolare, censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha messo in evidenza come l'attore, non sia riuscito a fornire la prova della provenienza delle somme ulteriori, confluite sui conti correnti intestati agli appellati, dal momento che la medesima difficoltà è stata incontrata dal perito contabile d'ufficio.
Conclude instando, in riforma dell'impugnata sentenza, per l'accoglimento delle domande proposte con l'atto introduttivo del giudizio;
il tutto con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
2. Dette censure vanno rigettate.
Ed invero, l'appellante ha fondato la propria domanda sulla dedotta appropriazione indebita, da parte dei coniugi – , di ingenti somme sottratte alla società, e fatte confluire nei propri conti CP_1 CP_2
correnti bancari.
Sennonché, tale addebito non ha trovato idoneo riscontro, né nei giudizi penali, avviati – sempre su denuncia dell'appellante – nei confronti degli appellati, e conclusi con pronunce di assoluzione, né
nella perizia contabile disposta in primo grado.
Il Tribunale di Lecce - seconda sezione penale – con sentenza n.3352/2015, emessa nei confronti
della , imputata del reato di appropriazione indebita, l'ha assolta con formula piena, perché CP_2
il fatto non sussiste.
Lo stesso Tribunale, con sentenza n. 341 del 2013, ha assolto dal delitto di cui CP_1
agli artt. 81 e 2.621 c.c., perché il fatto non costituisce reato, nonché dichiarato non doversi
procedere nei confronti dello stesso in ordine al reato di appropriazione indebita per difetto di
querela da parte della persona offesa (n.d.r. ). Parte_1
Orbene è noto che, ai sensi dell'art. 654 c.p.p., la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio civile quando in questo si controverte intorno a un diritto il cui riconoscimento dipende degli stessi fatti materiali oggetto del giudizio penale (cfr. Cass.n.24452/2022, nella specie, relativa al licenziamento disciplinare di un dipendente, era stato accertato in sede penale l'invio da parte del lavoratore alla società datrice di lavoro di certificato medico falso, per giustificare un'assenza di 10 giorni, ed in sede civile non era possibile contestare l'esito della sentenza passata in giudicato in relazione all'accertamento del fatto ed alla sua ascrivibilità all'imputato).
Ed anche a voler ritenere non opponibile all'appellante gli esiti del giudizio penale, in cui lo stesso non si è costituito parte civile, deve rilevarsi come “qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano
riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in
giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di
questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause,
formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della
sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto" (cfr., tra le altre Cass.
13498/2015; Cass. 4832/2015; Cass.19590/2014; Cass.16675/2011; Cass.9512/2009; Cass. 25
maggio 2018, n. 13146).
Al riguardo, con riferimento a il Giudice penale ha in ogni caso accertato che “dalle CP_1
dichiarazioni rese dalle parti e dai documenti acquisiti, emerge che vi era un accordo tra tutti i soci
per evitare di annotare alcuni consistenti proventi dell'attività sociale. La testimonianza della stessa
p.o. querelante, assai evasiva e, per certi aspetti, quasi reticente, specie sulla sua mancata
conoscenza della provvista necessaria anche al pagamento delle spese ordinarie di gestione familiare
(assicurazioni, bolli auto, utenze domestiche etcc...) rende assai difficile ritenere che Parte_1
fosse all'oscuro delle dinamiche societarie, cui invece partecipava attivamente sia a livello di ricerca
e perfezionamento...che infine per la stessa riscossione dei proventi, soprattutto come acconti sul
saldo finale. Né può darsi credito alla versione dei fatti resa dal per le sue intrinseche Parte_1
contraddizioni…”.
L'accertato accordo "per evitare di annotare alcuni consistenti proventi dell'attività sociale"
unitamente alla accertata "riscossione dei proventi, soprattutto come acconti sul saldo finale" da parte di , non possono che corroborare la partecipazione dello stesso appellante alla Parte_1
gestione della società e conseguentemente escludere il diritto dell'appellante al rendiconto.
Del resto, ad analoghe conclusioni, è pervenuto anche il giudice del lavoro, adito dallo stesso appellante per il riconoscimento delle funzioni dirigenziali all'interno della società.
In particolare, la Corte di Appello - Sez. Lavoro - con sentenza n.1883 del 2014, ha affermato come la “prova testimoniale (avesse) chiaramente dimostrato che le attività gestionali della società erano svolte da entrambi i soci, se pure con prevalenti specializzazioni”.
Vieppiù il teste, escusso in prime cure, ha confermato lo svolgimento da parte di Testimone_1
di “attività gestionali e di ingerenza contabile … nel senso che effettuava pagamenti Parte_2
e riscuoteva somme …redigeva ordini di lavoro …” ha poi ricordato che “in passato, al termine dell'attività giornaliera, portava con sé i floppy disk e i CD-Rom contenenti documentazione contabile e sociale e la riportava la mattina successiva”.
Dunque non era neppure tenuto a rendere alcun rendiconto che – notoriamente – ha CP_1
lo scopo di assicurare il diritto di informazione sullo svolgimento degli affari sociali spettante ai soci non amministratori, mentre nella fattispecie de qua risulta accertato, con valore di giudicato – non essendo stata appellata sul punto la sentenza de qua – che , all'interno della società, fosse Parte_1
compartecipe della gestione societaria, onde l'insussistenza in capo allo stesso del diritto ad ottenere il rendiconto dal fratello per essere stato egli stesso compartecipe della gestione della società.
In ogni caso, il Tribunale ha comunque accertato l'infondatezza della domanda attorea avendo escluso, all'esito dell'istruttoria svolta, la distrazione di fondi della F.lli ME sui conti personali dei convenuti.
In particolare il c.t.u. nominato, dopo avere analizzato tutti i conti correnti intestati a , Persona_1
e a , ricavi e proventi della società F.lli ME S.n.c., o viceversa, anche sulla base Controparte_2
di quanto già accertato dal c.t.u. nominato nel processo penale, non è riuscito a determinare con certezza la provenienza delle somme di cui ai “versamenti aggiuntivi attuati durante gli anni che vanno dal 2003 al 2008 nei conti correnti n.611013950 e n.10529063 di per euro CP_1 376.228,40, non giustificati dal reddito dichiarato dallo stesso” ed, in particolare, la natura di corrispettivi in nero della F.lli ME S.n.c., che avrebbero consentito di configurare il diritto dell'attore alla ripartizione anche di tali somme.
Per altro verso, secondo il c.t.u. “non è stato possibile individuare la destinazione di uscite bancarie
…non è permesso sapere se tali addebiti siano stati determinati da consumi o acquisti familiari
(famiglia di di P.A. o, ancora di , da pagamenti a o da Per_2 CP_1 Per_3 Parte_1
pagamenti compiuti nel suo interesse, da pagamenti ad altri familiari, da pagamenti nell'interesse della F.lli ME S.n.c. o altro ancora”.
Analogamente, anche con riferimento ai due conti intestati a - posto che non sono Controparte_2
stati riscontrati movimenti riconducibili alla gestione della F.lli ME S.n.c., né è emerso niente in ambito penale - il c.t.u. non è riuscito nemmeno a determinare, con ragionevole certezza, la provenienza delle somme di cui “ai versamenti aggiuntivi attuati durante gli anni dal 2003 al 2008,
cioè di quegli accrediti non giustificati dal reddito dichiarato”, “per i quali non si è potuta individuare la provenienza da eventuali corrispettivi in nero della compagine societaria, il che avrebbe potuto configurare il diritto dell'attore alla ripartizione di tali somme”.
3. Le ragioni del rigetto del primo motivo di gravame, inducono a ritenere senz'altro assorbita la seconda doglianza, con la quale l'appellante ha chiesto la rinnovazione e/o l'integrazione della c.t.u.
espletata in primo grado.
4. Al rigetto del presente gravame conseguono la conferma dell'impugnata sentenza e la condanna di parte appellante alla rifusione, in favore dei coniugi appellati, delle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, in virtù dei criteri di cui al D.M. n.147/2022, applicabile ratione temporis.
Nel presente procedimento, infine, trova applicazione, ratione temporis, la disposizione di cui all'art. 13, co.
1-quater, T.U. n.115/2002 (“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”), introdotta dall'art. 1, co. 17, lg. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), trattandosi di procedimento iniziato, con la notifica dell'atto di impugnazione, dopo il 31.1.2013 (cfr. art. 1, co. 18, e 561 l. 228/2013), sicché, come previsto dalla norma citata, dovrà darsi atto, in dispositivo, della sussistenza dei presupposti per la sua applicazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto notificato in data 2/9/2019, da , nei confronti di Parte_1 CP_1
e nonché della in persona del l.r.p.t., Controparte_2 Controparte_4
avverso la sentenza n. 1451/2019 del Tribunale di Lecce, così provvede:
a) rigetta l'appello, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza;
b) condanna l'appellante alla rifusione, in favore degli appellati costituiti, delle spese del presente gravame, che liquida, per ciascuno, in complessivi euro 6.500,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%;
c) dà atto che l'appello è stato integralmente respinto e che sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, T.U. n.115/2002, introdotto dall'art. 1, co. 17, L. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013).
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte d'Appello, in data 14 novembre 2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Virginia Zuppetta dr. Riccardo ME
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Prima Sezione Civile – composta dai magistrati:
dott. Riccardo MELE Presidente
dott. Maurizio PETRELLI Consigliere
dott.ssa Virginia ZUPPETTA Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n.782 del Ruolo Generale delle cause dell'anno
2019
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, unitamente e Parte_1 C.F._1
disgiuntamente, dagli avv.ti Giuseppe Rochira e Oronzo Valentino Maggiulli, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in Muro Leccese, alla Via Leonardo da Vinci n. 135,
in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato, ed allegata al presente atto di citazione in appello;
-APPELLANTE-
CONTRO
(c.f.: ), e (c.f.: CP_1 C.F._2 Controparte_2
), entrambi difesi dall'avv.to Raffaele Fatano, ed elettivamente domiciliati C.F._3 presso il suo studio, in Lecce, alla Via Lupiae n.34, giusta procura alle liti in calce a foglio separato ed allegato alla comparsa di costituzione e risposta in questo grado;
CP_3
NONCHE'
in persona del l.r.p.t.; Controparte_4
-APPELLATA CONTUMACE-
All'udienza collegiale del 27 marzo 2024 la causa, depositate le note di trattazione scritta, da parte dei procuratori delle parti costituite, veniva trattenuta per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Per quanto d'interesse, la vicenda, da cui tra origine il gravame de quo, viene ex actis così ricostruita:
con atto di citazione in data 03.02.2009, proponeva azione di rendiconto a norma Parte_1
degli articoli 1713 e 2261 c.c. nonché dell'art. 263 c.p.c., con specifico riferimento agli articoli 1854
e 1298 comma 2 c. c., nei confronti del fratello nella qualità di amministratore unico CP_1
della F.lli ME di ME NZ S.n.c.
Affermava di essere socio al 50% della società e che recentemente era venuto a conoscenza dell'esistenza di un conto corrente intestato al fratello il cui saldo apparente di euro 246.339,32 era il frutto di una “...sorta di separata (?) – ed al tempo stesso sospetta - gestione dei conti aziendali...”.
Aggiungeva di aver ricevuto, nel giugno del 2008, la somma di euro 135.500,00 a mezzo tre assegni circolari pari al 50% del saldo di detto conto, oltre la quota parte di una polizza assicurativa unitamente ad un prospetto che, però, non riteneva soddisfacente.
Asseriva che, anche su altro conto cointestato tra i due soci, risultavano somme di spettanza della società e, infine, affermava che sui conti della moglie del ME , era CP_1 Controparte_2
indubbio fossero state versate somme di pertinenza della società.
Si costituivano e In particolare, la , dopo aver sollevato CP_1 Controparte_2 CP_2
eccezione di difetto di giurisdizione/competenza del Tribunale, in considerazione della clausola compromissoria di cui al contratto sociale, eccepiva mancare il presupposto giuridico per la richiesta di rendicontazione nei suoi confronti in quanto socia di minoranza e senza alcun mandato o delega da parte della società o dei soci.
Anzi, la convenuta chiedeva a di fornire egli rendiconto dell'attività svolta, giacché costui Parte_1
risultava avere gestito, autonomamente e di fatto, le attività di ordinaria amministrazione sociale e varie attività relative a singoli rami di azienda, spendendo il nome della società, emettendo assegni,
incassando contante ed assegni da clienti, senza rendere conto ad alcuno ed, in particolare, alla CP_2
e chiedeva il riconoscimento, all'esito, della liquidazione in suo favore della quota di sua spettanza in base ai propri diritti di partecipazione sociale.
eccepiva di non dover rendere alcun rendiconto giacché il fratello aveva partecipato CP_1
alla gestione della società con sistematicità e completezza.
Con sentenza parziale n. 445 del 17.01.2012 il Tribunale rigettava l'eccezione di incompetenza sollevata e, con ordinanza in pari data, ammetteva l'interrogatorio formale di nonché la Parte_1
prova per testi richiesti dai convenuti.
Ordinava, altresì, a NC AR GA, CR NC e Banco di Napoli di esibire gli estratti dei conti intestati ai convenuti e . CP_1 CP_2
Cosicché, con provvedimento del 15.11.2012 il Giudice, dato atto dell'acquisizione della documentazione bancaria richiesta, ordinava a di rendere il conto. CP_1
provvedeva a presentare il conto e ad integrarlo. A seguito della contestazione del CP_1
conto da parte dell'attore, con provvedimento del 02.10.2014 il G.I ammetteva CTU onde accertare
“... sulla base della documentazione contabile in atti, e di quella che potrà chiedere alla società, se
e , negli anni risalenti all'intero rapporto di cui ai conti correnti CP_1 Controparte_2
prodotti dalle banche ex art. 210 cpc, abbiano fatto transitare su detti conti correnti intestati a
[...]
e ricavi e proventi della società F.lli ME snc, o viceversa, anche sulla CP_1 Controparte_2
base di quanto già accertato dal CTU nominato nel procedimento penale e di cui alla CTU in atti,
determinando la differenza spettante a che ha contestato il rendiconto”. Parte_1 Depositata la relazione di consulenza d'ufficio, venivano richiesti e resi chiarimenti;
cosicché la causa veniva definita con sentenza n. 1451 del 23/4/2019, con cui il Tribunale adito:
1. dichiarava
adempiuto l'obbligo di di rendere il conto;
2. rigettava le opposizioni formulate da CP_1
;
3. poneva definitivamente a carico dell'attore le spese di c.t.u.; 4. disponeva la Parte_1
trasmissione degli atti del procedimento alla G.d.F. pe le determinazioni di competenza;
5.
condannava l'attore alla rifusione delle spese di lite in favore dei convenuti costituiti;
6. compensava
le spese di lite nei confronti della società rimasta contumace.
Avverso la predetta sentenza, ha proposto appello , con atto notificato il 2/9/2019, Parte_1
chiedendo che, in riforma dell'impugnata sentenza, venissero accolte le originarie domande;
il tutto con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Instauratosi il contraddittorio, si sono costituiti e instando per il CP_1 Controparte_2
rigetto dell'avverso gravame, in quanto infondato in fatto ed in diritto;
con condanna dell'appellante al ristoro delle spese e competenze del presente giudizio.
Costituendosi, la società in persona del l.r.p.t., ha contestato Controparte_4
l'avverso gravame invocando la conferma dell'impugnata sentenza con vittoria delle spese di lite.
All'udienza collegiale del 27/3/2024, previo deposito di note scritte, da parte dei procuratori delle parti costituite, nel termine concesso, la causa è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini di rito per il deposito di comparse e note di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante si duole che il primo giudice abbia erroneamente recepito – sia in fatto che in diritto – gli esiti della sentenza penale 3352/2015 di assoluzione di
dal reato di appropriazione indebita perché il fatto non sussiste, nonché delle Controparte_2
sentenze penali di assoluzione, e civili di rigetto, riferite a . CP_1
Segnatamente contesta che il giudice di prime cure non abbia tenuto in debito conto l'accertata appropriazione, da parte degli appellati, di ricavi in nero, essendosi limitato a recepire in toto le statuizioni – passate in giudicato – del giudizio penale, che ha assolto i coniugi appellati dal corrispondente reato, senza un concreto esame delle emergenze probatorie ivi acquisite.
In particolare, censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha messo in evidenza come l'attore, non sia riuscito a fornire la prova della provenienza delle somme ulteriori, confluite sui conti correnti intestati agli appellati, dal momento che la medesima difficoltà è stata incontrata dal perito contabile d'ufficio.
Conclude instando, in riforma dell'impugnata sentenza, per l'accoglimento delle domande proposte con l'atto introduttivo del giudizio;
il tutto con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
2. Dette censure vanno rigettate.
Ed invero, l'appellante ha fondato la propria domanda sulla dedotta appropriazione indebita, da parte dei coniugi – , di ingenti somme sottratte alla società, e fatte confluire nei propri conti CP_1 CP_2
correnti bancari.
Sennonché, tale addebito non ha trovato idoneo riscontro, né nei giudizi penali, avviati – sempre su denuncia dell'appellante – nei confronti degli appellati, e conclusi con pronunce di assoluzione, né
nella perizia contabile disposta in primo grado.
Il Tribunale di Lecce - seconda sezione penale – con sentenza n.3352/2015, emessa nei confronti
della , imputata del reato di appropriazione indebita, l'ha assolta con formula piena, perché CP_2
il fatto non sussiste.
Lo stesso Tribunale, con sentenza n. 341 del 2013, ha assolto dal delitto di cui CP_1
agli artt. 81 e 2.621 c.c., perché il fatto non costituisce reato, nonché dichiarato non doversi
procedere nei confronti dello stesso in ordine al reato di appropriazione indebita per difetto di
querela da parte della persona offesa (n.d.r. ). Parte_1
Orbene è noto che, ai sensi dell'art. 654 c.p.p., la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio civile quando in questo si controverte intorno a un diritto il cui riconoscimento dipende degli stessi fatti materiali oggetto del giudizio penale (cfr. Cass.n.24452/2022, nella specie, relativa al licenziamento disciplinare di un dipendente, era stato accertato in sede penale l'invio da parte del lavoratore alla società datrice di lavoro di certificato medico falso, per giustificare un'assenza di 10 giorni, ed in sede civile non era possibile contestare l'esito della sentenza passata in giudicato in relazione all'accertamento del fatto ed alla sua ascrivibilità all'imputato).
Ed anche a voler ritenere non opponibile all'appellante gli esiti del giudizio penale, in cui lo stesso non si è costituito parte civile, deve rilevarsi come “qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano
riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in
giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di
questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause,
formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della
sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto" (cfr., tra le altre Cass.
13498/2015; Cass. 4832/2015; Cass.19590/2014; Cass.16675/2011; Cass.9512/2009; Cass. 25
maggio 2018, n. 13146).
Al riguardo, con riferimento a il Giudice penale ha in ogni caso accertato che “dalle CP_1
dichiarazioni rese dalle parti e dai documenti acquisiti, emerge che vi era un accordo tra tutti i soci
per evitare di annotare alcuni consistenti proventi dell'attività sociale. La testimonianza della stessa
p.o. querelante, assai evasiva e, per certi aspetti, quasi reticente, specie sulla sua mancata
conoscenza della provvista necessaria anche al pagamento delle spese ordinarie di gestione familiare
(assicurazioni, bolli auto, utenze domestiche etcc...) rende assai difficile ritenere che Parte_1
fosse all'oscuro delle dinamiche societarie, cui invece partecipava attivamente sia a livello di ricerca
e perfezionamento...che infine per la stessa riscossione dei proventi, soprattutto come acconti sul
saldo finale. Né può darsi credito alla versione dei fatti resa dal per le sue intrinseche Parte_1
contraddizioni…”.
L'accertato accordo "per evitare di annotare alcuni consistenti proventi dell'attività sociale"
unitamente alla accertata "riscossione dei proventi, soprattutto come acconti sul saldo finale" da parte di , non possono che corroborare la partecipazione dello stesso appellante alla Parte_1
gestione della società e conseguentemente escludere il diritto dell'appellante al rendiconto.
Del resto, ad analoghe conclusioni, è pervenuto anche il giudice del lavoro, adito dallo stesso appellante per il riconoscimento delle funzioni dirigenziali all'interno della società.
In particolare, la Corte di Appello - Sez. Lavoro - con sentenza n.1883 del 2014, ha affermato come la “prova testimoniale (avesse) chiaramente dimostrato che le attività gestionali della società erano svolte da entrambi i soci, se pure con prevalenti specializzazioni”.
Vieppiù il teste, escusso in prime cure, ha confermato lo svolgimento da parte di Testimone_1
di “attività gestionali e di ingerenza contabile … nel senso che effettuava pagamenti Parte_2
e riscuoteva somme …redigeva ordini di lavoro …” ha poi ricordato che “in passato, al termine dell'attività giornaliera, portava con sé i floppy disk e i CD-Rom contenenti documentazione contabile e sociale e la riportava la mattina successiva”.
Dunque non era neppure tenuto a rendere alcun rendiconto che – notoriamente – ha CP_1
lo scopo di assicurare il diritto di informazione sullo svolgimento degli affari sociali spettante ai soci non amministratori, mentre nella fattispecie de qua risulta accertato, con valore di giudicato – non essendo stata appellata sul punto la sentenza de qua – che , all'interno della società, fosse Parte_1
compartecipe della gestione societaria, onde l'insussistenza in capo allo stesso del diritto ad ottenere il rendiconto dal fratello per essere stato egli stesso compartecipe della gestione della società.
In ogni caso, il Tribunale ha comunque accertato l'infondatezza della domanda attorea avendo escluso, all'esito dell'istruttoria svolta, la distrazione di fondi della F.lli ME sui conti personali dei convenuti.
In particolare il c.t.u. nominato, dopo avere analizzato tutti i conti correnti intestati a , Persona_1
e a , ricavi e proventi della società F.lli ME S.n.c., o viceversa, anche sulla base Controparte_2
di quanto già accertato dal c.t.u. nominato nel processo penale, non è riuscito a determinare con certezza la provenienza delle somme di cui ai “versamenti aggiuntivi attuati durante gli anni che vanno dal 2003 al 2008 nei conti correnti n.611013950 e n.10529063 di per euro CP_1 376.228,40, non giustificati dal reddito dichiarato dallo stesso” ed, in particolare, la natura di corrispettivi in nero della F.lli ME S.n.c., che avrebbero consentito di configurare il diritto dell'attore alla ripartizione anche di tali somme.
Per altro verso, secondo il c.t.u. “non è stato possibile individuare la destinazione di uscite bancarie
…non è permesso sapere se tali addebiti siano stati determinati da consumi o acquisti familiari
(famiglia di di P.A. o, ancora di , da pagamenti a o da Per_2 CP_1 Per_3 Parte_1
pagamenti compiuti nel suo interesse, da pagamenti ad altri familiari, da pagamenti nell'interesse della F.lli ME S.n.c. o altro ancora”.
Analogamente, anche con riferimento ai due conti intestati a - posto che non sono Controparte_2
stati riscontrati movimenti riconducibili alla gestione della F.lli ME S.n.c., né è emerso niente in ambito penale - il c.t.u. non è riuscito nemmeno a determinare, con ragionevole certezza, la provenienza delle somme di cui “ai versamenti aggiuntivi attuati durante gli anni dal 2003 al 2008,
cioè di quegli accrediti non giustificati dal reddito dichiarato”, “per i quali non si è potuta individuare la provenienza da eventuali corrispettivi in nero della compagine societaria, il che avrebbe potuto configurare il diritto dell'attore alla ripartizione di tali somme”.
3. Le ragioni del rigetto del primo motivo di gravame, inducono a ritenere senz'altro assorbita la seconda doglianza, con la quale l'appellante ha chiesto la rinnovazione e/o l'integrazione della c.t.u.
espletata in primo grado.
4. Al rigetto del presente gravame conseguono la conferma dell'impugnata sentenza e la condanna di parte appellante alla rifusione, in favore dei coniugi appellati, delle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, in virtù dei criteri di cui al D.M. n.147/2022, applicabile ratione temporis.
Nel presente procedimento, infine, trova applicazione, ratione temporis, la disposizione di cui all'art. 13, co.
1-quater, T.U. n.115/2002 (“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”), introdotta dall'art. 1, co. 17, lg. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), trattandosi di procedimento iniziato, con la notifica dell'atto di impugnazione, dopo il 31.1.2013 (cfr. art. 1, co. 18, e 561 l. 228/2013), sicché, come previsto dalla norma citata, dovrà darsi atto, in dispositivo, della sussistenza dei presupposti per la sua applicazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto notificato in data 2/9/2019, da , nei confronti di Parte_1 CP_1
e nonché della in persona del l.r.p.t., Controparte_2 Controparte_4
avverso la sentenza n. 1451/2019 del Tribunale di Lecce, così provvede:
a) rigetta l'appello, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza;
b) condanna l'appellante alla rifusione, in favore degli appellati costituiti, delle spese del presente gravame, che liquida, per ciascuno, in complessivi euro 6.500,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%;
c) dà atto che l'appello è stato integralmente respinto e che sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, T.U. n.115/2002, introdotto dall'art. 1, co. 17, L. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013).
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte d'Appello, in data 14 novembre 2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Virginia Zuppetta dr. Riccardo ME