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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/12/2025, n. 1681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1681 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 14245/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott. Rosaria Gatti - Giudice -
Dott. Giulia d'Alessandro - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14245 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc Par
nato a [...] il [...], Cod. Fisc. Parte_2 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. GIACCO ANTONIO presso il quale elettivamente domicilia;
E
, nata a [...] il [...], Cod. Fisc. , Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. GIACCO ANTONIO presso il quale elettivamente domicilia;
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10.07.2025 e esponevano di aver Parte_2 Controparte_1 contratto matrimonio in Napoli in data 7.6.2010 (Atto n°1160, p. I, s. A, Reg. Atti di Matrimonio
Anno 2010), optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
che dalla loro unione erano nati tre figli, nata il [...], invalida civile in quanto affetta da esiti di paralisi Per_1 cerebrale infantile con paraparesi spastica, nato il [...], e nato il [...], Per_2 Per_3 tutti minorenni;
che tra i coniugi si erano verificate incomprensioni e litigi che avevano determinato il progressivo affievolirsi dell'affectio coniugalis e la conseguente intollerabilità della convivenza
1 RG 14245/2025
ed era loro primario interesse evitare che il protrarsi della situazione potesse incidere negativamente sull'educazione dei figli minori;
pertanto, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) l'abitazione familiare sita in Napoli alla via S. Attanasio n.55, riportata in NCEU alla sez. Vic., foglio 10, particella 57, sub. 46, cat. A/4, compreso il mobilio e le suppellettili ivi esistenti, viene assegnata alla moglie sig.ra che l'abiterà unitamente ai figli , Controparte_1 Per_1 Per_2
e , mentre il marito sig. trasferirà la sua residenza e la sua dimora altrove;
Per_3 Parte_2
2) i figli minori , e restano affidati in regime di affido condiviso ad entrambi Per_1 Per_2 Per_3
i genitori i quali pertanto provvederanno alla loro cura, istruzione ed educazione nonché al loro mantenimento in misura proporzionale ai propri redditi e sostanze;
3) i figli minori , e coabiteranno abitualmente con la madre presso la casa Per_1 Per_2 Per_3 ad essa assegnata in uso e sita in Napoli alla via S. Attanasio n.55, ove viene a determinarsi la loro collocazione prevalente;
4) le modalità di visita dei figli minori e da parte del padre si esplicheranno Per_1 Per_2 secondo il seguente calendario – piano genitoriale: salvo diverso accordo ampliativo tra le parti, saranno con il padre, compatibilmente con le esigenze di lavoro di questi, il martedì ed il giovedì dalle ore 17,00 alle ore 20,00 e nella prima e terza settimana di ciascun mese dalle ore 17,00 della domenica sino alle ore 08,00 del lunedì (unica giornata libera dal lavoro) con pernottamento ed accompagnamento a scuola il lunedì mattina, con ulteriore facoltà di vedere i figli e tenerli con sè ogni qual volta lo vorrà salvo preavviso di almeno otto ore;
in occasione del periodo estivo e natalizio il padre potrà vedere ed avere con sé i figli per due settimane nel mese di agosto (da concordare entro il mese di luglio con la madre) nonché, ad anni alterni, il giorno della vigilia o di
Natale, S. TE oppure l'Epifania, l'ultimo dell'anno oppure il primo dell'anno, la domenica di
Pasqua oppure il lunedì in Albis. Inoltre, il padre potrà vedere è tenere con sé i figli nel giorno del
2 RG 14245/2025
suo compleanno e della festa del papà cadente il 19 marzo, dalle ore 17,00 sino alle ore 20,00 mentre per i compleanni dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza;
5) le modalità di visita da parte del padre del figlio minore infante , ad oggi di mesi 4, si Per_3 esplicheranno secondo il seguente calendario – piano genitoriale: salvo diverso accordo ampliativo tra le parti, rispettoso delle esigenze dell'infante, il sig. potrà vedere e tenere con Parte_2 sé il bambino due pomeriggi a settimana dalle 17.00 alle 19.30 scelti di comune accordo tra le parti, e che in caso di disaccordo si indicano nel lunedì e giovedì, nonché a settimane alterne dalle ore 17,00 alle ore 20,00 della domenica, prelevandolo e riaccompagnandolo presso il domicilio materno, con rigoroso rispetto degli orari indicati attesa la tenera età del bambino, che richiede abitudini di vita ordinate e spiccata considerazione dei suoi bisogni ed esigenze, salvo diverso accordo tra le parti in funzione esclusivamente del preminente interesse del minore. Dal compimento del terzo anno di età il minore potrà trascorrere col padre, oltre i due pomeriggi infrasettimanali, anche, a fine settimana alternati, dalle 17.00 della domenica alle 08.00 del lunedì, pernottando con lui, nonché, ad anni alterni, il giorno della vigilia o di Natale, S. TE oppure l'Epifania, l'ultimo dell'anno oppure il primo dell'anno, la domenica di Pasqua oppure il lunedì in albis. Inoltre, il padre potrà vedere è tenere con sé i figli nel giorno del suo compleanno e della festa del papà cadente il 19 marzo, dalle ore 17,00 sino alle ore 20,00 mentre per i compleanni del minore si seguirà il criterio dell'alternanza;
6) il marito sig. verserà alla moglie sig.ra entro il giorno 5 di Parte_2 Controparte_1 ogni mese la somma mensile di € 750,00 con aggiornamento annuale in base agli indici ISTAT, quale contributo al mantenimento dei figli minori , e con essa conviventi Per_1 Per_2 Per_3 nella rispettiva misura di € 250,00 per ciascun figlio, avuto riguardo alle esigenze di questi, al tenore di vita da essi goduto in costanza di matrimonio ed ai tempi di permanenza dei medesimi presso la madre;
7) i sottoscritti coniugi espressamente concordano e sanciscono il diritto di essa madre sig.ra di richiedere e percepire in via integrale ed esclusiva dall' l'assegno unico Controparte_1 CP_2 universale previsto a favore dei figli minori a far data dalla sottoscrizione del presente accordo di separazione (pari ad euro 910,30, come precisato nelle note di trattazione scritta autorizzate, depositate in data 14.11.2025);
8) i coniugi parteciperanno ciascuno nella misura del 50% alle spese scolastiche, ludico-ricreative e mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale sostenute nell'interesse dei figli minori, purché concordate e comprovate da idonea documentazione;
3 RG 14245/2025
9) i coniugi si impegnano ad adottare reciprocamente ogni iniziativa, decisione che comunque risultasse utile per mantenere, istruire ed educare i figli tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni ed aspirazioni;
10) il marito sig. verserà alla moglie sig.ra entro il giorno 5 Parte_2 Controparte_1 di ciascun mese la somma mensile di € 250,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT,
a titolo di contributo al mantenimento della stessa;
11) i coniugi si danno reciprocamente atto di non aver rapporti patrimoniali cointestati e di aver definito e risolto ogni pendenza economica tra di essi;
12) i coniugi potranno liberamente stabilire la residenza ed il domicilio dandosene, però, reciproca comunicazione scritta a mezzo raccomandata e prestano sin d'ora reciproco consenso all'espatrio…”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il [...] Parte_2
, nata a [...] il [...] (Atto n°1160, p. I, s. A, Reg. Atti di Matrimonio Controparte_1
Anno 2010);
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R
4 RG 14245/2025
3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 28.11.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Giulia d'Alessandro Dott. Immacolata Cozzolino
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott. Rosaria Gatti - Giudice -
Dott. Giulia d'Alessandro - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14245 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc Par
nato a [...] il [...], Cod. Fisc. Parte_2 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. GIACCO ANTONIO presso il quale elettivamente domicilia;
E
, nata a [...] il [...], Cod. Fisc. , Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. GIACCO ANTONIO presso il quale elettivamente domicilia;
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10.07.2025 e esponevano di aver Parte_2 Controparte_1 contratto matrimonio in Napoli in data 7.6.2010 (Atto n°1160, p. I, s. A, Reg. Atti di Matrimonio
Anno 2010), optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
che dalla loro unione erano nati tre figli, nata il [...], invalida civile in quanto affetta da esiti di paralisi Per_1 cerebrale infantile con paraparesi spastica, nato il [...], e nato il [...], Per_2 Per_3 tutti minorenni;
che tra i coniugi si erano verificate incomprensioni e litigi che avevano determinato il progressivo affievolirsi dell'affectio coniugalis e la conseguente intollerabilità della convivenza
1 RG 14245/2025
ed era loro primario interesse evitare che il protrarsi della situazione potesse incidere negativamente sull'educazione dei figli minori;
pertanto, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) l'abitazione familiare sita in Napoli alla via S. Attanasio n.55, riportata in NCEU alla sez. Vic., foglio 10, particella 57, sub. 46, cat. A/4, compreso il mobilio e le suppellettili ivi esistenti, viene assegnata alla moglie sig.ra che l'abiterà unitamente ai figli , Controparte_1 Per_1 Per_2
e , mentre il marito sig. trasferirà la sua residenza e la sua dimora altrove;
Per_3 Parte_2
2) i figli minori , e restano affidati in regime di affido condiviso ad entrambi Per_1 Per_2 Per_3
i genitori i quali pertanto provvederanno alla loro cura, istruzione ed educazione nonché al loro mantenimento in misura proporzionale ai propri redditi e sostanze;
3) i figli minori , e coabiteranno abitualmente con la madre presso la casa Per_1 Per_2 Per_3 ad essa assegnata in uso e sita in Napoli alla via S. Attanasio n.55, ove viene a determinarsi la loro collocazione prevalente;
4) le modalità di visita dei figli minori e da parte del padre si esplicheranno Per_1 Per_2 secondo il seguente calendario – piano genitoriale: salvo diverso accordo ampliativo tra le parti, saranno con il padre, compatibilmente con le esigenze di lavoro di questi, il martedì ed il giovedì dalle ore 17,00 alle ore 20,00 e nella prima e terza settimana di ciascun mese dalle ore 17,00 della domenica sino alle ore 08,00 del lunedì (unica giornata libera dal lavoro) con pernottamento ed accompagnamento a scuola il lunedì mattina, con ulteriore facoltà di vedere i figli e tenerli con sè ogni qual volta lo vorrà salvo preavviso di almeno otto ore;
in occasione del periodo estivo e natalizio il padre potrà vedere ed avere con sé i figli per due settimane nel mese di agosto (da concordare entro il mese di luglio con la madre) nonché, ad anni alterni, il giorno della vigilia o di
Natale, S. TE oppure l'Epifania, l'ultimo dell'anno oppure il primo dell'anno, la domenica di
Pasqua oppure il lunedì in Albis. Inoltre, il padre potrà vedere è tenere con sé i figli nel giorno del
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suo compleanno e della festa del papà cadente il 19 marzo, dalle ore 17,00 sino alle ore 20,00 mentre per i compleanni dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza;
5) le modalità di visita da parte del padre del figlio minore infante , ad oggi di mesi 4, si Per_3 esplicheranno secondo il seguente calendario – piano genitoriale: salvo diverso accordo ampliativo tra le parti, rispettoso delle esigenze dell'infante, il sig. potrà vedere e tenere con Parte_2 sé il bambino due pomeriggi a settimana dalle 17.00 alle 19.30 scelti di comune accordo tra le parti, e che in caso di disaccordo si indicano nel lunedì e giovedì, nonché a settimane alterne dalle ore 17,00 alle ore 20,00 della domenica, prelevandolo e riaccompagnandolo presso il domicilio materno, con rigoroso rispetto degli orari indicati attesa la tenera età del bambino, che richiede abitudini di vita ordinate e spiccata considerazione dei suoi bisogni ed esigenze, salvo diverso accordo tra le parti in funzione esclusivamente del preminente interesse del minore. Dal compimento del terzo anno di età il minore potrà trascorrere col padre, oltre i due pomeriggi infrasettimanali, anche, a fine settimana alternati, dalle 17.00 della domenica alle 08.00 del lunedì, pernottando con lui, nonché, ad anni alterni, il giorno della vigilia o di Natale, S. TE oppure l'Epifania, l'ultimo dell'anno oppure il primo dell'anno, la domenica di Pasqua oppure il lunedì in albis. Inoltre, il padre potrà vedere è tenere con sé i figli nel giorno del suo compleanno e della festa del papà cadente il 19 marzo, dalle ore 17,00 sino alle ore 20,00 mentre per i compleanni del minore si seguirà il criterio dell'alternanza;
6) il marito sig. verserà alla moglie sig.ra entro il giorno 5 di Parte_2 Controparte_1 ogni mese la somma mensile di € 750,00 con aggiornamento annuale in base agli indici ISTAT, quale contributo al mantenimento dei figli minori , e con essa conviventi Per_1 Per_2 Per_3 nella rispettiva misura di € 250,00 per ciascun figlio, avuto riguardo alle esigenze di questi, al tenore di vita da essi goduto in costanza di matrimonio ed ai tempi di permanenza dei medesimi presso la madre;
7) i sottoscritti coniugi espressamente concordano e sanciscono il diritto di essa madre sig.ra di richiedere e percepire in via integrale ed esclusiva dall' l'assegno unico Controparte_1 CP_2 universale previsto a favore dei figli minori a far data dalla sottoscrizione del presente accordo di separazione (pari ad euro 910,30, come precisato nelle note di trattazione scritta autorizzate, depositate in data 14.11.2025);
8) i coniugi parteciperanno ciascuno nella misura del 50% alle spese scolastiche, ludico-ricreative e mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale sostenute nell'interesse dei figli minori, purché concordate e comprovate da idonea documentazione;
3 RG 14245/2025
9) i coniugi si impegnano ad adottare reciprocamente ogni iniziativa, decisione che comunque risultasse utile per mantenere, istruire ed educare i figli tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni ed aspirazioni;
10) il marito sig. verserà alla moglie sig.ra entro il giorno 5 Parte_2 Controparte_1 di ciascun mese la somma mensile di € 250,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT,
a titolo di contributo al mantenimento della stessa;
11) i coniugi si danno reciprocamente atto di non aver rapporti patrimoniali cointestati e di aver definito e risolto ogni pendenza economica tra di essi;
12) i coniugi potranno liberamente stabilire la residenza ed il domicilio dandosene, però, reciproca comunicazione scritta a mezzo raccomandata e prestano sin d'ora reciproco consenso all'espatrio…”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il [...] Parte_2
, nata a [...] il [...] (Atto n°1160, p. I, s. A, Reg. Atti di Matrimonio Controparte_1
Anno 2010);
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R
4 RG 14245/2025
3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 28.11.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
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