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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 03/06/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Isabella Martin Presidente
dott. Federico Paciolla Consigliere
dott.ssa Monica Callegari Consigliere estensore Oggetto: Altri contratti ha pronunciato seguente atipici
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta sub n. 75/2023 R.G.
promossa
da
rappresentato e difeso dall'avv. BUSE Parte_1
MICHAEL giusta delega in atti
- appellante -
contro
c.f. Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. BELARDI P.IVA_1
SILVIO, giusta delega in atti
- appellata –
e contro
[...]
[... Controparte_2
, c.f. rappresentata e difesa
[...] CP_2 P.IVA_2
dall'avv. POLONIOLI GIOVANNI, giusta delega in atti
- appellata -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 222/2023 del
Tribunale di Bolzano di data 14.03.2023
Causa rimessa al Collegio per la decisione ex art. 352 c.p.c.
all'udienza del 18.12.2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procurtore di parte appellante:
in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in atti il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Bolzano, Sez. I, in persona del
Giudice Dott.ssa Silvia Rosà n. 222/2023 (R.G. n. 4448/2020),
pubblicata il 14 marzo 2023 e notificata il 16 marzo 2023,
accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “nel merito: condannare la convenuta e la terza chiamata al pagamento dell'importo di
28.720,00 € oltre interessi e spese legali stragiudiziali pari a
2.295,00 €, oltre accessori di legge, come anche quelle per la negoziazione assistita pari a 510,00 €, oltre accessori di legge;
in ogni caso: spese e compensi rifusi" e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti in atti;
2 in via istruttoria, l'appellante insiste per l'ammissione Pt_1
di CTU estimativa per accertare il reale e concreto valore dell'orologio da polso di proprietà dell'attore, marca Blaken,
modello GMT Mater II BLNR con numero di serie R9597850 e altresì per l'ammissione di CTU volta ad accertare il sistema di funzionamento, al momento dei fatti per cui è causa, delle casseforti in dotazione alle stanze dell'Hotel convenuto ed in particolare alla stanza denominata “Dream View Suite HP”
occupata dall'attore (cfr. memoria ex art.183 c.p.c., n.2, ivi pagg.3- 4);
con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
L'appellante dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove formulate dagli appellati.
del procuratore di parte appellata
[...]
Controparte_1
Visto il decreto di data 05.05.2023 la , nel Controparte_1
non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove,
ribadisce le conclusioni già formulate nella comparsa di costituzione e risposta di data 11.07.2023.
del procuratore di parte appellata : CP_2
“Il procuratore dell' conclude come in comparsa di CP_2
costituzione e risposta del 13 luglio 2023”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
3 evocava in giudizio la società Parte_1 [...]
al fine di ottenere il Controparte_1
risarcimento del danno a suo dire derivante dal furto di un orologio di valore e di denaro contante depositati nella cassaforte della stanza dell' in val Badia in cui Controparte_1
aveva alloggiato con la propria famiglia.
La società convenuta si costituiva in giudizio contestando la domanda attorea e chiedendo di essere autorizzata a chiamare in causa la propria compagnia di assicurazioni, CP_2
che successivamente si costituiva anch'essa
[...]
contestando la domanda proposta dal signor Pt_1
Con riferimento ai rapporti con la propria assicurata,
l' confermava la sussistenza della copertura CP_2
assicurativa, con applicazione in ogni caso del massimale pattuito in polizza per le cose portate in albergo dal cliente (€
15.000,00) e con applicazione dei limiti e degli scoperti contrattualmente previsti, nonché con applicazione per il denaro del massimale pari ad € 1.500,00 e con la previsione dello scoperto pari al 20% della somma liquidata.
In corso di causa sono stati escussi, anche per rogatoria estera, i testimoni introdotti dalle parti ed è stata esperita consulenza tecnica d'ufficio sul valore dell'orologio asseritamente portato dall'attore in albergo, con affidamento del relativo incarico al dott. Persona_1
La vertenza è stata definita dal Tribunale con sentenza
4 n. 222/2023 del 14.03.2023, che ha rigettato le domande attoree.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello
[...]
lamentando in primo luogo che il giudice del Tribunale Pt_1
avrebbe errato nella valutazione complessiva delle prove emerse nel corso del giudizio violando il principio del libero convincimento, per non aver basato il proprio convincimento sulla ponderazione di tutti gli elementi.
Il giudice avrebbe inoltre errato per non aver considerato che l'onere della prova che il furto sia dipeso da causa a lui non imputabile ai sensi dell'art. 1218 c.c. e altresì dell'esistenza di uno dei fatti indicati dall'art. 1785, c.c. per escludere la responsabilità dell'albergatore, graverebbe proprio sull'albergatore.
La decisione impugnata si baserebbe inoltre su una errata interpretazione della giurisprudenza di Cassazione e sarebbe carente di qualsivoglia pronuncia sul quantum delle pretese attoree.
Costituendosi in giudizio, l' in primo Controparte_1
luogo ha eccepito in via preliminare la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 164 c.p.c. e l'inammissibilità
dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c..
Nel merito, la società appellata ha contestato il contenuto dell'atto d'appello avversario chiedendone il rigetto, così come anche la parte appellata . CP_2
5 All'udienza del 18.12.2024, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 1 D.L. 19/2020 conv. in legge n.35/2020 e succ. mod., con il consenso delle parti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In primo luogo, con riferimento alle eccezioni preliminari sollevate dall'Hotel appellato, va osservato che il rito in appello, in virtù del richiamo contenuto nell'art. 347, comma
1 c.p.c., dovrebbe prevedere la costituzione delle parti secondo le forme e i termini che disciplinano il procedimento davanti al
Tribunale.
A seguito della riforma, però il rito di primo grado,
continua a prevedere all'art. 165, comma 1 c.p.c. che la costituzione dell'attore debba avvenire entro 10 giorni dalla notificazione della citazione al convenuto, mentre per quest'ultimo il termine di costituzione, in conseguenza della radicale ristrutturazione del rito, è di almeno 70 giorni con deposito anticipato delle memorie rispetto alla prima udienza.
Tenuto conto dell'impianto normativo nel suo complesso,
il richiamo contenuto nell'art. 347, comma 1 c.p.c. alle norme sul rito di primo grado, va limitato alla sola costituzione dell'appellante, lasciando che la costituzione di parte appellata avvenga secondo forme e termini ricavati in via d'interpretazione sistematica.
A tal proposito, va fatto riferimento al novellato art. 343
6 c.p.c. in forza del quale, l'appello incidentale va proposto con comparsa di costituzione e risposta da depositarsi almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione.
Poiché non avrebbe alcun senso che l'appellato sia onerato di costituirsi settanta giorni prima dell'udienza e allo stesso tempo, che possa proporre il proprio appello incidentale fino a venti giorni prima dell'udienza di comparizione, ne consegue che, anche in seguito alla riforma, l'appellato va invitato a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata in citazione.
La relativa eccezione, quindi non merita accoglimento.
2. Anche l'eccezione d'inammissibilità dell'appello va disattesa, infatti l'appellante ha senz'altro formulato correttamente l'atto d'appello indicando le parti della sentenza gravata che intendeva impugnare, specificando le modifiche del provvedimento che intendeva conseguire con l'appello e argomentando i motivi addotti a sostegno della richiesta riforma.
3. Nel merito, va ricordato che il fatto all'origine della controversia consiste nella sottrazione a opera di ignoti dell'orologio di valore e dei contanti asseritamente custoditi dall'odierno appellante all'interno dei locali compresi nell'ambito alberghiero.
In proposito va precisato che ai fini della responsabilità
dell'albergatore non fa differenza che i beni sottratti fossero
7 stati riposti o meno nella cassetta di sicurezza disponibile all'interno della stanza, piuttosto che semplicemente tenuti sul comodino nella stanza d'albergo.
Diverse sarebbero le conseguenze solamente nel caso in cui il cliente avesse riposto i beni nella cassaforte disponibile presso la reception dell'albergo, cosa che però non è avvenuta.
La presenza all'interno dell'hotel di casseforti di sicurezza presso la reception, risulta, però, irrilevante per la vicenda in questione, in quanto, secondo la giurisprudenza della Suprema
Corte, “in tema di responsabilità per le cose portate in albergo, il
cliente non ha l'obbligo di affidare in custodia all'albergatore gli
oggetti di valore di sua proprietà, mancando una specifica
previsione normativa in tal senso;
se, tuttavia, il cliente non si
avvalga di tale facoltà e le cose vengano sottratte, egli può
ottenere il ristoro non del danno integrale ma solamente entro il
limite massimo stabilito dall'art. 1783 comma 3 c.c., salvo che
non provi al colpa dell'albergatore o degli altri soggetti a lui legati
da rapporto di parentela o di collaborazione, ai sensi dell'art.
1785 bis c.c.” (Cass. 5030/2014).
Dunque, alla luce del principio appena ricordato, non è
corretto qualificare quale comportamento omissivo la scelta del signor di non consegnare i beni all'albergatore, poiché Pt_1
egli non poteva dirsi in alcun modo tenuto dalla legge o dagli usi a denunciare il possesso dei beni asseritamente sottratti.
4. Ciò premesso, circa la responsabilità astrattamente
8 configurabile in capo all' , in considerazione del Controparte_1
principio generale disposto dall'art. 2697 c.c. secondo il quale chi vuole far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, permane a carico dell'odierno appellante l'onere della prova circa il fatto costitutivo della domanda.
Sotto il profilo normativo, il contratto di deposito per le strutture ricettive è disciplinato dall'articolo 1783 c.c. e seguenti, con i quali viene disciplinata la tipologia del contratto e le responsabilità dell'albergatore.
La sopracitata norma individua i beni portati dal cliente in albergo per i quali valgono le regole inerenti alla responsabilità dell'albergatore, e quanto al caso in esame, in particolare al punto 1, prevede che sono considerate cose portate in albergo le cose che vi si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell'alloggio.
Il signor come ha rilevato il Tribunale, era Pt_1
chiamato a provare di aver introdotto i beni in albergo e che tali beni si trovavano lì quando gli sono stati sottratti.
5. Alla luce delle risultanze istruttorie, innanzitutto nulla si dice circa l'esistenza del denaro contante, la cui sottrazione,
pur lamentata dal signor risulta totalmente sfornita di Pt_1
prova.
Lo stesso appellante, riconoscendo l'assenza di prove al riguardo, fa riferimento a semplici presunzioni, basate su mere
9 supposizioni e per ciò stesso non adeguate allo scopo.
Con riferimento all'orologio da polso invece, manca la prova del fatto che si trovasse in albergo al momento dell'asserita sottrazione.
Infatti, seppure i testi e Testimone_1 Testimone_2
abbiano riferito di aver visto l'orologio la sera dell'arrivo del signor in hotel, nessuno ne ha confermato la presenza Pt_1
non solo nella cassaforte, ma nemmeno in camera, nei giorni successivi e al momento dell'asserita sottrazione.
La signora unica teste che avrebbe potuto Tes_3
confermare la circostanza essendo la moglie dell'attore che divideva con lui la stanza d'hotel, non è comparsa dinanzi al
, nonostante allo scopo siano stati Controparte_3
disposti ben tre rinvii.
Va pertanto condivisa la conclusione del Tribunale che ha rilevato la mancanza della prova che l'orologio sia sempre rimasto nella stanza d'albergo (seppure sia indifferente che sia stato riposto o meno nella cassetta di sicurezza a disposizione nella stanza) e che si trovasse proprio lì al momento dell'asserita sottrazione.
Non essendo provato che i beni oggetto di giudizio rientrino tra quei beni portati dal cliente in albergo per i quali valgono le regole inerenti alla responsabilità dell'albergatore,
elencati dall'art. 1783 c.c., l'appello risulta infondato e va rigettato.
10 Ogni altra questione è assorbita.
5. Rigettato l'appello, anche le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e dovranno essere integralmente rimborsate dall'appellante a
[...]
Controparte_1
La liquidazione va effettuata in applicazione dello scaglione medio dei parametri ministeriali disciplinati dal DM.
55/2014 per il valore della causa.
PQM
La Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di
Bolzano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza n. 222/2023 del
[...]
14.03.2023, del Tribunale di Bolzano, nel contraddittorio delle parti così provvede:
1. disattende l'appello;
2. condanna a rifondere a Parte_1 [...]
le spese del presente grado di Controparte_1
giudizio che liquida nell'importo complessivo di
€ 7.987,90 di cui € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00
per la fase introduttiva, € 3.470,00 per la fase decisionale,
€ 1.041,90 per spese generali oltre IVA e CAP;
3. si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante ai sensi del co. 1-quater Parte_1
dell'art. 13 d.P.R. 115/2002, inserito con l'art. 1 co. 17
11 l. 24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione in oggetto.
La Corte dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Bolzano, così deciso il 4 marzo 2025
Il Presidente Dott. Isabella Martin
Il Consigliere estensore Dott. Monica Callegari
Il Funzionario Giudiziario
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Isabella Martin Presidente
dott. Federico Paciolla Consigliere
dott.ssa Monica Callegari Consigliere estensore Oggetto: Altri contratti ha pronunciato seguente atipici
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta sub n. 75/2023 R.G.
promossa
da
rappresentato e difeso dall'avv. BUSE Parte_1
MICHAEL giusta delega in atti
- appellante -
contro
c.f. Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. BELARDI P.IVA_1
SILVIO, giusta delega in atti
- appellata –
e contro
[...]
[... Controparte_2
, c.f. rappresentata e difesa
[...] CP_2 P.IVA_2
dall'avv. POLONIOLI GIOVANNI, giusta delega in atti
- appellata -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 222/2023 del
Tribunale di Bolzano di data 14.03.2023
Causa rimessa al Collegio per la decisione ex art. 352 c.p.c.
all'udienza del 18.12.2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procurtore di parte appellante:
in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in atti il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Bolzano, Sez. I, in persona del
Giudice Dott.ssa Silvia Rosà n. 222/2023 (R.G. n. 4448/2020),
pubblicata il 14 marzo 2023 e notificata il 16 marzo 2023,
accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “nel merito: condannare la convenuta e la terza chiamata al pagamento dell'importo di
28.720,00 € oltre interessi e spese legali stragiudiziali pari a
2.295,00 €, oltre accessori di legge, come anche quelle per la negoziazione assistita pari a 510,00 €, oltre accessori di legge;
in ogni caso: spese e compensi rifusi" e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti in atti;
2 in via istruttoria, l'appellante insiste per l'ammissione Pt_1
di CTU estimativa per accertare il reale e concreto valore dell'orologio da polso di proprietà dell'attore, marca Blaken,
modello GMT Mater II BLNR con numero di serie R9597850 e altresì per l'ammissione di CTU volta ad accertare il sistema di funzionamento, al momento dei fatti per cui è causa, delle casseforti in dotazione alle stanze dell'Hotel convenuto ed in particolare alla stanza denominata “Dream View Suite HP”
occupata dall'attore (cfr. memoria ex art.183 c.p.c., n.2, ivi pagg.3- 4);
con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
L'appellante dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove formulate dagli appellati.
del procuratore di parte appellata
[...]
Controparte_1
Visto il decreto di data 05.05.2023 la , nel Controparte_1
non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove,
ribadisce le conclusioni già formulate nella comparsa di costituzione e risposta di data 11.07.2023.
del procuratore di parte appellata : CP_2
“Il procuratore dell' conclude come in comparsa di CP_2
costituzione e risposta del 13 luglio 2023”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
3 evocava in giudizio la società Parte_1 [...]
al fine di ottenere il Controparte_1
risarcimento del danno a suo dire derivante dal furto di un orologio di valore e di denaro contante depositati nella cassaforte della stanza dell' in val Badia in cui Controparte_1
aveva alloggiato con la propria famiglia.
La società convenuta si costituiva in giudizio contestando la domanda attorea e chiedendo di essere autorizzata a chiamare in causa la propria compagnia di assicurazioni, CP_2
che successivamente si costituiva anch'essa
[...]
contestando la domanda proposta dal signor Pt_1
Con riferimento ai rapporti con la propria assicurata,
l' confermava la sussistenza della copertura CP_2
assicurativa, con applicazione in ogni caso del massimale pattuito in polizza per le cose portate in albergo dal cliente (€
15.000,00) e con applicazione dei limiti e degli scoperti contrattualmente previsti, nonché con applicazione per il denaro del massimale pari ad € 1.500,00 e con la previsione dello scoperto pari al 20% della somma liquidata.
In corso di causa sono stati escussi, anche per rogatoria estera, i testimoni introdotti dalle parti ed è stata esperita consulenza tecnica d'ufficio sul valore dell'orologio asseritamente portato dall'attore in albergo, con affidamento del relativo incarico al dott. Persona_1
La vertenza è stata definita dal Tribunale con sentenza
4 n. 222/2023 del 14.03.2023, che ha rigettato le domande attoree.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello
[...]
lamentando in primo luogo che il giudice del Tribunale Pt_1
avrebbe errato nella valutazione complessiva delle prove emerse nel corso del giudizio violando il principio del libero convincimento, per non aver basato il proprio convincimento sulla ponderazione di tutti gli elementi.
Il giudice avrebbe inoltre errato per non aver considerato che l'onere della prova che il furto sia dipeso da causa a lui non imputabile ai sensi dell'art. 1218 c.c. e altresì dell'esistenza di uno dei fatti indicati dall'art. 1785, c.c. per escludere la responsabilità dell'albergatore, graverebbe proprio sull'albergatore.
La decisione impugnata si baserebbe inoltre su una errata interpretazione della giurisprudenza di Cassazione e sarebbe carente di qualsivoglia pronuncia sul quantum delle pretese attoree.
Costituendosi in giudizio, l' in primo Controparte_1
luogo ha eccepito in via preliminare la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 164 c.p.c. e l'inammissibilità
dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c..
Nel merito, la società appellata ha contestato il contenuto dell'atto d'appello avversario chiedendone il rigetto, così come anche la parte appellata . CP_2
5 All'udienza del 18.12.2024, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 1 D.L. 19/2020 conv. in legge n.35/2020 e succ. mod., con il consenso delle parti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In primo luogo, con riferimento alle eccezioni preliminari sollevate dall'Hotel appellato, va osservato che il rito in appello, in virtù del richiamo contenuto nell'art. 347, comma
1 c.p.c., dovrebbe prevedere la costituzione delle parti secondo le forme e i termini che disciplinano il procedimento davanti al
Tribunale.
A seguito della riforma, però il rito di primo grado,
continua a prevedere all'art. 165, comma 1 c.p.c. che la costituzione dell'attore debba avvenire entro 10 giorni dalla notificazione della citazione al convenuto, mentre per quest'ultimo il termine di costituzione, in conseguenza della radicale ristrutturazione del rito, è di almeno 70 giorni con deposito anticipato delle memorie rispetto alla prima udienza.
Tenuto conto dell'impianto normativo nel suo complesso,
il richiamo contenuto nell'art. 347, comma 1 c.p.c. alle norme sul rito di primo grado, va limitato alla sola costituzione dell'appellante, lasciando che la costituzione di parte appellata avvenga secondo forme e termini ricavati in via d'interpretazione sistematica.
A tal proposito, va fatto riferimento al novellato art. 343
6 c.p.c. in forza del quale, l'appello incidentale va proposto con comparsa di costituzione e risposta da depositarsi almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione.
Poiché non avrebbe alcun senso che l'appellato sia onerato di costituirsi settanta giorni prima dell'udienza e allo stesso tempo, che possa proporre il proprio appello incidentale fino a venti giorni prima dell'udienza di comparizione, ne consegue che, anche in seguito alla riforma, l'appellato va invitato a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata in citazione.
La relativa eccezione, quindi non merita accoglimento.
2. Anche l'eccezione d'inammissibilità dell'appello va disattesa, infatti l'appellante ha senz'altro formulato correttamente l'atto d'appello indicando le parti della sentenza gravata che intendeva impugnare, specificando le modifiche del provvedimento che intendeva conseguire con l'appello e argomentando i motivi addotti a sostegno della richiesta riforma.
3. Nel merito, va ricordato che il fatto all'origine della controversia consiste nella sottrazione a opera di ignoti dell'orologio di valore e dei contanti asseritamente custoditi dall'odierno appellante all'interno dei locali compresi nell'ambito alberghiero.
In proposito va precisato che ai fini della responsabilità
dell'albergatore non fa differenza che i beni sottratti fossero
7 stati riposti o meno nella cassetta di sicurezza disponibile all'interno della stanza, piuttosto che semplicemente tenuti sul comodino nella stanza d'albergo.
Diverse sarebbero le conseguenze solamente nel caso in cui il cliente avesse riposto i beni nella cassaforte disponibile presso la reception dell'albergo, cosa che però non è avvenuta.
La presenza all'interno dell'hotel di casseforti di sicurezza presso la reception, risulta, però, irrilevante per la vicenda in questione, in quanto, secondo la giurisprudenza della Suprema
Corte, “in tema di responsabilità per le cose portate in albergo, il
cliente non ha l'obbligo di affidare in custodia all'albergatore gli
oggetti di valore di sua proprietà, mancando una specifica
previsione normativa in tal senso;
se, tuttavia, il cliente non si
avvalga di tale facoltà e le cose vengano sottratte, egli può
ottenere il ristoro non del danno integrale ma solamente entro il
limite massimo stabilito dall'art. 1783 comma 3 c.c., salvo che
non provi al colpa dell'albergatore o degli altri soggetti a lui legati
da rapporto di parentela o di collaborazione, ai sensi dell'art.
1785 bis c.c.” (Cass. 5030/2014).
Dunque, alla luce del principio appena ricordato, non è
corretto qualificare quale comportamento omissivo la scelta del signor di non consegnare i beni all'albergatore, poiché Pt_1
egli non poteva dirsi in alcun modo tenuto dalla legge o dagli usi a denunciare il possesso dei beni asseritamente sottratti.
4. Ciò premesso, circa la responsabilità astrattamente
8 configurabile in capo all' , in considerazione del Controparte_1
principio generale disposto dall'art. 2697 c.c. secondo il quale chi vuole far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, permane a carico dell'odierno appellante l'onere della prova circa il fatto costitutivo della domanda.
Sotto il profilo normativo, il contratto di deposito per le strutture ricettive è disciplinato dall'articolo 1783 c.c. e seguenti, con i quali viene disciplinata la tipologia del contratto e le responsabilità dell'albergatore.
La sopracitata norma individua i beni portati dal cliente in albergo per i quali valgono le regole inerenti alla responsabilità dell'albergatore, e quanto al caso in esame, in particolare al punto 1, prevede che sono considerate cose portate in albergo le cose che vi si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell'alloggio.
Il signor come ha rilevato il Tribunale, era Pt_1
chiamato a provare di aver introdotto i beni in albergo e che tali beni si trovavano lì quando gli sono stati sottratti.
5. Alla luce delle risultanze istruttorie, innanzitutto nulla si dice circa l'esistenza del denaro contante, la cui sottrazione,
pur lamentata dal signor risulta totalmente sfornita di Pt_1
prova.
Lo stesso appellante, riconoscendo l'assenza di prove al riguardo, fa riferimento a semplici presunzioni, basate su mere
9 supposizioni e per ciò stesso non adeguate allo scopo.
Con riferimento all'orologio da polso invece, manca la prova del fatto che si trovasse in albergo al momento dell'asserita sottrazione.
Infatti, seppure i testi e Testimone_1 Testimone_2
abbiano riferito di aver visto l'orologio la sera dell'arrivo del signor in hotel, nessuno ne ha confermato la presenza Pt_1
non solo nella cassaforte, ma nemmeno in camera, nei giorni successivi e al momento dell'asserita sottrazione.
La signora unica teste che avrebbe potuto Tes_3
confermare la circostanza essendo la moglie dell'attore che divideva con lui la stanza d'hotel, non è comparsa dinanzi al
, nonostante allo scopo siano stati Controparte_3
disposti ben tre rinvii.
Va pertanto condivisa la conclusione del Tribunale che ha rilevato la mancanza della prova che l'orologio sia sempre rimasto nella stanza d'albergo (seppure sia indifferente che sia stato riposto o meno nella cassetta di sicurezza a disposizione nella stanza) e che si trovasse proprio lì al momento dell'asserita sottrazione.
Non essendo provato che i beni oggetto di giudizio rientrino tra quei beni portati dal cliente in albergo per i quali valgono le regole inerenti alla responsabilità dell'albergatore,
elencati dall'art. 1783 c.c., l'appello risulta infondato e va rigettato.
10 Ogni altra questione è assorbita.
5. Rigettato l'appello, anche le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e dovranno essere integralmente rimborsate dall'appellante a
[...]
Controparte_1
La liquidazione va effettuata in applicazione dello scaglione medio dei parametri ministeriali disciplinati dal DM.
55/2014 per il valore della causa.
PQM
La Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di
Bolzano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza n. 222/2023 del
[...]
14.03.2023, del Tribunale di Bolzano, nel contraddittorio delle parti così provvede:
1. disattende l'appello;
2. condanna a rifondere a Parte_1 [...]
le spese del presente grado di Controparte_1
giudizio che liquida nell'importo complessivo di
€ 7.987,90 di cui € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00
per la fase introduttiva, € 3.470,00 per la fase decisionale,
€ 1.041,90 per spese generali oltre IVA e CAP;
3. si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante ai sensi del co. 1-quater Parte_1
dell'art. 13 d.P.R. 115/2002, inserito con l'art. 1 co. 17
11 l. 24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione in oggetto.
La Corte dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Bolzano, così deciso il 4 marzo 2025
Il Presidente Dott. Isabella Martin
Il Consigliere estensore Dott. Monica Callegari
Il Funzionario Giudiziario
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