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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/11/2025, n. 6941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6941 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da: DI RO IO TO Presidente Giovanna GIANI' Consigliere relatore Elena GELATO Consigliere all'esito di camera di consiglio, ha emesso la seguente: SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo generale affari contenziosi n. 6354/2021 trattenuta in decisione all'udienza del 17 luglio 2025 ex art. 127-ter c.p.c. TRA
C.F. - Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv.to Maurizio Giannattasio appellante Parte_2
C.F. , in persona del
[...] P.IVA_1 procuratore speciale Avv. - rappresentata e difesa Parte_3 dagli Avv.ti Domenenico Benincasa e Matilde Galmarini appellato OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 5024/2021 emessa dal Tribunale di Roma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1. La vicenda processuale è così riassumibile. Con atto di citazione ritualmente notificato , titolare Parte_1 della impresa individuale Essedi, conveniva in giudizio
[...]
Parte_2 deducendo l'inadempimento di quest'ultima rispetto al contratto di concessione di agevolazioni in conto capitale sottoscritto in data 11 settembre 2017 nell'ambito della misura “Brevetti+2” (prot. n. 5500047). Parte attorea esponeva, in sintesi, che:
– in data 6 ottobre 2015 aveva presentato domanda di agevolazioni per servizi specialistici funzionali alla valorizzazione del brevetto n. 0001416108, tra cui la voce “servizi di industrializzazione e
1 ingegnerizzazione – progettazione produttiva”, quantificata in € 163.000,00 in linea con il preventivo dell'Ing. ; Persona_1
– all'esito dell'istruttoria, che aveva incluso la richiesta di ulteriori documenti e, in particolare, del preventivo , aveva Per_1 Parte_2 riconosciuto costi ammissibili complessivi per € 126.280,00, con contributo in conto capitale pari all'80% e dunque € 101.024,00;
– con delibera del 16 marzo 2017 e successiva comunicazione del 28 aprile 2017 formalizzava l'ammissione alle agevolazioni per l'importo di Parte_2
€ 101.024,00;
– con e-mail del 17 luglio 2017 la funzionaria inviava la bozza del CP_1 contratto e, con successivo messaggio, gli allegati, tra cui l'Allegato V – Piano dei servizi, recante, per la voce “progettazione produttiva”, 218 giornate-uomo a tariffa giornaliera ridotta, per un costo ammesso di € 113.360,00;
– con e-mail del 23 agosto 2017 il confermava la correttezza Parte_1 formale dei dati della bozza contrattuale, chiedendo l'invio del contratto definitivo ai fini della firma digitale;
– in data 11 settembre 2017 riceveva via PEC la documentazione contrattuale ad esclusione dell'Allegato V, che non risultava pertanto allegato al contratto come trasmesso per la sottoscrizione digitale;
provvedeva comunque a firmare digitalmente il contratto e a restituirlo a;
Parte_2
– in data 16 ottobre 2017 presentava la prima richiesta di erogazione del Parte
avendo nel frattempo avviato i rapporti con i fornitori prescelti;
– con PEC di dicembre 2017 comunicava una rettifica in Parte_2 diminuzione del contributo, assumendo di essere incorsa in un “errore materiale” nella trascrizione delle giornate-uomo (218 invece di 118) e rideterminando i costi ammissibili per la progettazione in € 61.360,00 e l'agevolazione complessiva in € 59.424,00. Chiedeva, quindi, accertarsi l'inadempimento contrattuale di e la Parte_2 condanna al pagamento dell'importo di € 101.024,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di proposizione della domanda, nonché al risarcimento del danno da mancato guadagno.
si costituiva sostenendo che: Parte_2
– la domanda originaria indicava per la voce “progettazione produttiva” 118 giornate-uomo;
– le 218 giornate riportate nella relazione istruttoria e nel piano dei servizi costituivano un mero ed evidente errore materiale (refuso nella trascrizione del totale);
– l'ente, avvedutosi dell'errore, aveva legittimamente esercitato poteri di autotutela procedendo alla rettifica dell'importo ammesso;
– il aveva confermato la correttezza della bozza contrattuale e Parte_1 sottoscritto il contratto con il piano dei servizi allegato;
– non era provato alcun danno ulteriore.
2 Con sentenza n. 5024/2021 il Tribunale di Roma rigettava la domanda attorea, ritenendo che:
– la divergenza tra 118 e 218 giornate-uomo integrasse errore materiale nel computo, rettificabile ai sensi dell'art. 1430 c.c.;
– l'errore fosse evidente e non idoneo a generare un affidamento meritevole di tutela in capo al beneficiario. Il ha proposto appello deducendo - oltre a riproporre tutti i Parte_1 motivi riportati nei propri scritti difensivi di I grado - l'erronea valutazione dei fatti di causa, l'erronea valutazione delle evenienze documentali acquisite in corso di causa, l'omessa valutazione di circostanze decisive al fine di decidere e la violazione dell'art. 115 c.p.c. Parte appellante così concludeva: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria eccezione deduzione e/o istanza disattesa e reietta, in accoglimento del presente appello, annullare e/o riformare in ogni sua parte la sentenza del Tribunale di Roma n. 5024/2021 resa a definizione del contenzioso RG 59753/18 pubblicata il 22.03.21 e mai notificata 1) Accertare e dichiarare l'esclusivo inadempimento da parte della in relazione al contratto per cui è causa;
Parte_2
2) Conseguentemente condannare la ,, in persona del legale Parte_2 rappresentante p.t., al pagamento in favore della ditta individuale Essedi di della somma di € 101.024,00 oltre interessi e Parte_1 rivalutazione monetaria dalla data di proposizione della domanda, nonché al risarcimento dei danni da mancato guadagno quale conseguenza diretta ed immediata dell'inadempimento contrattuale alla luce delle lettere di intenti intercorse tra il sig. e la e la All Parte_1 Controparte_2
Discaunt S.p.A. anche in via equitativa. 3) Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
ha chiesto il rigetto dell'appello, insistendo sulle difese svolte in Parte_2 primo grado e così concludendo: “Voglia Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza disattesa, rigettare l'appello proposto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza di primo grado. Con vittoria di spese e compensi legali di giudizio da liquidarsi ex D.M. 55/2014”. La causa veniva trattenute in decisione all'udienza del 17 luglio 2025 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
§2. Sul profilo del riconoscimento dell'inadempimento di Parte_2
l'appello è fondato. È pacifico che, all'esito dell'istruttoria, l'iter amministrativo si è tradotto nella stipula di un contratto di concessione di agevolazioni in conto capitale, sottoscritto da entrambe le parti in data 11 settembre 2017, con il quale si è obbligata ad erogare un contributo pari a € 101.024,00 a Parte_2 fronte di costi ammissibili pari ad € 126.280,00. A partire da tale momento, il rapporto assume natura prettamente privatistica.
3 Inoltre, è una società a capitale pubblico e in quanto tale Parte_2 alla stessa si applica l'art. 1 c. 3 del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, a mente del quale “per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato”. Anche a voler considerare l'autotutela pubblicistica esterna al contratto si rileva che la revoca iure poenitendi, cioè la revoca per nuova valutazione dell'interesse pubblico originario in assenza di sopravvenuti motivi di pubblico interesse o mutamento della situazione di fatto, non è ammissibile in caso di provvedimenti autorizzatori o di attribuzione di vantaggi economici a tutela dell'affidamento del privato. La questione si colloca, dunque, esclusivamente sul piano del diritto comune dei contratti e della corretta applicazione dell'art. 1430 c.c. L'art. 1430 c.c. rappresenta un rimedio eccezionale che consente la rettifica del contratto in caso di errore di calcolo, intendendosi per tale un errore che intervenga in operazioni aritmetiche a partire da termini del computo pacifici e correttamente individuati con un risultato immediatamente percepibile come incongruente, tale da poter essere corretto senza alcuna attività interpretativa o rivalutativa della volontà negoziale (cfr Cass., Sez. III, sent. N. 3178 del 18/02/2016) La figura è tradizionalmente circoscritta all'ipotesi in cui sia errato il mero risultato numerico di un'operazione, non quando è in discussione la corretta individuazione di uno dei fattori del calcolo (come la base o la quantità da moltiplicare). In quest'ultimo caso non vi è spazio per la rettifica ex art. 1430 c.c., ma si pone al più un problema di errore-vizio del consenso o di invalidità negoziale, da far valere con gli ordinari rimedi. Nel caso concreto, la rettifica operata da non riguarda un mero Parte_2 risultato aritmetico, bensì il fattore di base del calcolo: il numero delle giornate-uomo ammesse per la voce “progettazione produttiva”. Dagli atti risulta che:
– nella domanda l'impresa aveva indicato 118 giornate-uomo, per un costo complessivo richiesto di € 163.000,00, costo in linea con il preventivo dell'Ing. ; Per_1
– all'esito dell'istruttoria – che aveva preso in considerazione non solo la domanda, ma anche altri documenti quali il suddetto preventivo – Per_1
ha ritenuto congruo, per quella voce, un diverso assetto: 218 Parte_2 giornate-uomo a tariffa ridotta (520 €/giorno), per un costo ammesso pari a
€ 113.360,00;
–i costi ammessi complessivi (€ 126.280,00) risultano inferiori sia alla spesa richiesta nella domanda sia al preventivo sia ai limiti di Per_1 legge;
– la relazione istruttoria interna di afferma espressamente che la Parte_2 verifica di congruità dei costi è stata effettuata “sulla base dei valori medi espressi dal mercato per servizi analoghi” e che il prospetto dei servizi e
4 relativi costi si ricava “dai preventivi presentati”, confluiti nel piano dei servizi poi allegato al contratto. Ne deriva che l'indicazione di 218 giornate-uomo non è necessariamente frutto di una banale svista di trascrizione, ma risulta ragionevolmente il prodotto del complessivo apprezzamento tecnico effettuato da in Parte_2 sede istruttoria, che ha portato a rimodulare tanto la tariffa giornaliera quanto il numero delle giornate ammesse, entro un tetto di spesa comunque inferiore a quanto richiesto dal beneficiario e ai limiti di legge. È quindi improprio parlare di errore materiale rettificabile in via unilaterale ex art. 1430 c.c.poiché viene in rilievo una diversa individuazione del parametro di computo (giornate-uomo ammesse) e non un mero conteggio sbagliato a partire da parametri pacifici e corretti. E la divergenza non è immediatamente percepibile per il beneficiario, che vede riconosciuto un contributo comunque proporzionato all'investimento e inferiore ai costi prospettati. In un simile contesto, non può negarsi l'esistenza di un affidamento incolpevole del beneficiario sull'assetto economico del contratto, che recepisce un importo ammesso frutto di una verifica di congruità dichiaratamente condotta dall'ente sui preventivi e sul mercato, non comporta il superamento di limiti di spesa legali o regolamentari ed è stato comunicato e poi cristallizzato in un contratto sottoscritto da entrambe le parti. Alla luce di tale premessa, avrebbe dovuto, semmai, attivare i Parte_2 rimedi contrattuali tipici assumendosene il relativo onere probatorio e non certo limitarsi ad una comunicazione unilaterale di rettifica, priva di base normativa nell'art. 1430 c.c. e incompatibile con l'assetto negoziale già perfezionato. Esclusa l'applicabilità dell'art. 1430 c.c. e ritenuta invalida la rettifica unilaterale del dicembre 2017, deve affermarsi che:
– il contratto dell'11 settembre 2017 vincola le parti agli importi ivi indicati (costi ammessi € 126.280,00, agevolazione € 101.024,00);
– la rideterminazione al ribasso operata dall'ente (costruita su 118 giornate e costi ammessi di € 61.360,00 per la progettazione, con contributo complessivo ridotto a € 59.424,00) integra un inadempimento dell'obbligazione pecuniaria assunta. L'appello va quindi accolto sul punto, con conseguente condanna di al pagamento dell'importo contrattuale di € 101.024,00, fatto Parte_2 salvo quanto segue in tema di interessi e rivalutazione monetaria.
§3. Il credito azionato è di natura pecuniaria e, pertanto, costituisce debito di valuta. Nel caso di specie, non risulta provata alcuna messa in mora extragiudiziale né sono stati allegati elementi per l'applicazione di interessi moratori convenzionali;
sono, dunque, dovuti gli interessi legali ex art. 1224 c.c. dal giorno della domanda giudiziale.
5 Quanto alla rivalutazione monetaria, essa non può essere riconosciuta, atteso che per i debiti di valuta vige il principio nominalistico e non è stata fornita prova di un maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c. La richiesta di rivalutazione va, pertanto, respinta.
§4. Sotto altro profilo, la domanda attorea non supera il vaglio in punto di prova del danno-conseguenza inteso quale pregiudizio concreto e attuale causalmente riconducibile all'inadempimento. Deve, infatti, negarsi la configurabilità di danno in re ipsa: l'inadempimento, di per sé, integra il presupposto dell'obbligazione risarcitoria, ma non assorbe l'onere dell'attore di allegare e provare – anche per presunzioni – un pregiudizio concreto e specifico nella sfera patrimoniale. Parte appellante ha prodotto il business plan, il progetto industriale e alcune lettere di intenti, ma non ha indicato né provato, in modo sufficientemente determinato, quali contratti o occasioni economiche siano state perse proprio a causa della riduzione unilaterale del contributo, né in quale misura economicamente apprezzabile. La domanda di risarcimento per mancato guadagno va pertanto rigettata.
§5. L'accoglimento della domanda di condanna all'adempimento, oltre al pagamento degli interessi, e il rigetto delle sole domande di rivalutazione e di risarcimento del danno, giustificano la condanna di alla Parte_2 rifusione di 2/3 delle spese di entrambi i gradi di giudizio in favore dell'appellante, con conseguente compensazione per il restante 1/3. Dette spese sono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e, in riforma integrale della sentenza impugnata, condanna Parte_2
a pagare in favore
[...] dell'appellante la somma di € 101.024,00, oltre interessi legali ex art. 1224 c.c. dalla data della domanda giudiziale;
rigetta la domanda di risarcimento del danno lucro cessante;
condanna al pagamento in favore dell'appellante di 2/3 delle Parte_2 spese, compensando il residuo, che liquida come segue: a) per il primo grado nella quota di € 6.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge e oltre rimborso di 2/3 del contributo unificato;
b) nella quota di € 6.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge e oltre rimborso di 2/3 del contributo unificato. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12.11.2025 Il Consigliere est. Dott. Giovanna Gianì Il Presidente DI Rosario IO Pinto
6
Nel collegio composto da: DI RO IO TO Presidente Giovanna GIANI' Consigliere relatore Elena GELATO Consigliere all'esito di camera di consiglio, ha emesso la seguente: SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo generale affari contenziosi n. 6354/2021 trattenuta in decisione all'udienza del 17 luglio 2025 ex art. 127-ter c.p.c. TRA
C.F. - Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv.to Maurizio Giannattasio appellante Parte_2
C.F. , in persona del
[...] P.IVA_1 procuratore speciale Avv. - rappresentata e difesa Parte_3 dagli Avv.ti Domenenico Benincasa e Matilde Galmarini appellato OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 5024/2021 emessa dal Tribunale di Roma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1. La vicenda processuale è così riassumibile. Con atto di citazione ritualmente notificato , titolare Parte_1 della impresa individuale Essedi, conveniva in giudizio
[...]
Parte_2 deducendo l'inadempimento di quest'ultima rispetto al contratto di concessione di agevolazioni in conto capitale sottoscritto in data 11 settembre 2017 nell'ambito della misura “Brevetti+2” (prot. n. 5500047). Parte attorea esponeva, in sintesi, che:
– in data 6 ottobre 2015 aveva presentato domanda di agevolazioni per servizi specialistici funzionali alla valorizzazione del brevetto n. 0001416108, tra cui la voce “servizi di industrializzazione e
1 ingegnerizzazione – progettazione produttiva”, quantificata in € 163.000,00 in linea con il preventivo dell'Ing. ; Persona_1
– all'esito dell'istruttoria, che aveva incluso la richiesta di ulteriori documenti e, in particolare, del preventivo , aveva Per_1 Parte_2 riconosciuto costi ammissibili complessivi per € 126.280,00, con contributo in conto capitale pari all'80% e dunque € 101.024,00;
– con delibera del 16 marzo 2017 e successiva comunicazione del 28 aprile 2017 formalizzava l'ammissione alle agevolazioni per l'importo di Parte_2
€ 101.024,00;
– con e-mail del 17 luglio 2017 la funzionaria inviava la bozza del CP_1 contratto e, con successivo messaggio, gli allegati, tra cui l'Allegato V – Piano dei servizi, recante, per la voce “progettazione produttiva”, 218 giornate-uomo a tariffa giornaliera ridotta, per un costo ammesso di € 113.360,00;
– con e-mail del 23 agosto 2017 il confermava la correttezza Parte_1 formale dei dati della bozza contrattuale, chiedendo l'invio del contratto definitivo ai fini della firma digitale;
– in data 11 settembre 2017 riceveva via PEC la documentazione contrattuale ad esclusione dell'Allegato V, che non risultava pertanto allegato al contratto come trasmesso per la sottoscrizione digitale;
provvedeva comunque a firmare digitalmente il contratto e a restituirlo a;
Parte_2
– in data 16 ottobre 2017 presentava la prima richiesta di erogazione del Parte
avendo nel frattempo avviato i rapporti con i fornitori prescelti;
– con PEC di dicembre 2017 comunicava una rettifica in Parte_2 diminuzione del contributo, assumendo di essere incorsa in un “errore materiale” nella trascrizione delle giornate-uomo (218 invece di 118) e rideterminando i costi ammissibili per la progettazione in € 61.360,00 e l'agevolazione complessiva in € 59.424,00. Chiedeva, quindi, accertarsi l'inadempimento contrattuale di e la Parte_2 condanna al pagamento dell'importo di € 101.024,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di proposizione della domanda, nonché al risarcimento del danno da mancato guadagno.
si costituiva sostenendo che: Parte_2
– la domanda originaria indicava per la voce “progettazione produttiva” 118 giornate-uomo;
– le 218 giornate riportate nella relazione istruttoria e nel piano dei servizi costituivano un mero ed evidente errore materiale (refuso nella trascrizione del totale);
– l'ente, avvedutosi dell'errore, aveva legittimamente esercitato poteri di autotutela procedendo alla rettifica dell'importo ammesso;
– il aveva confermato la correttezza della bozza contrattuale e Parte_1 sottoscritto il contratto con il piano dei servizi allegato;
– non era provato alcun danno ulteriore.
2 Con sentenza n. 5024/2021 il Tribunale di Roma rigettava la domanda attorea, ritenendo che:
– la divergenza tra 118 e 218 giornate-uomo integrasse errore materiale nel computo, rettificabile ai sensi dell'art. 1430 c.c.;
– l'errore fosse evidente e non idoneo a generare un affidamento meritevole di tutela in capo al beneficiario. Il ha proposto appello deducendo - oltre a riproporre tutti i Parte_1 motivi riportati nei propri scritti difensivi di I grado - l'erronea valutazione dei fatti di causa, l'erronea valutazione delle evenienze documentali acquisite in corso di causa, l'omessa valutazione di circostanze decisive al fine di decidere e la violazione dell'art. 115 c.p.c. Parte appellante così concludeva: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria eccezione deduzione e/o istanza disattesa e reietta, in accoglimento del presente appello, annullare e/o riformare in ogni sua parte la sentenza del Tribunale di Roma n. 5024/2021 resa a definizione del contenzioso RG 59753/18 pubblicata il 22.03.21 e mai notificata 1) Accertare e dichiarare l'esclusivo inadempimento da parte della in relazione al contratto per cui è causa;
Parte_2
2) Conseguentemente condannare la ,, in persona del legale Parte_2 rappresentante p.t., al pagamento in favore della ditta individuale Essedi di della somma di € 101.024,00 oltre interessi e Parte_1 rivalutazione monetaria dalla data di proposizione della domanda, nonché al risarcimento dei danni da mancato guadagno quale conseguenza diretta ed immediata dell'inadempimento contrattuale alla luce delle lettere di intenti intercorse tra il sig. e la e la All Parte_1 Controparte_2
Discaunt S.p.A. anche in via equitativa. 3) Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
ha chiesto il rigetto dell'appello, insistendo sulle difese svolte in Parte_2 primo grado e così concludendo: “Voglia Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza disattesa, rigettare l'appello proposto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza di primo grado. Con vittoria di spese e compensi legali di giudizio da liquidarsi ex D.M. 55/2014”. La causa veniva trattenute in decisione all'udienza del 17 luglio 2025 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
§2. Sul profilo del riconoscimento dell'inadempimento di Parte_2
l'appello è fondato. È pacifico che, all'esito dell'istruttoria, l'iter amministrativo si è tradotto nella stipula di un contratto di concessione di agevolazioni in conto capitale, sottoscritto da entrambe le parti in data 11 settembre 2017, con il quale si è obbligata ad erogare un contributo pari a € 101.024,00 a Parte_2 fronte di costi ammissibili pari ad € 126.280,00. A partire da tale momento, il rapporto assume natura prettamente privatistica.
3 Inoltre, è una società a capitale pubblico e in quanto tale Parte_2 alla stessa si applica l'art. 1 c. 3 del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, a mente del quale “per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato”. Anche a voler considerare l'autotutela pubblicistica esterna al contratto si rileva che la revoca iure poenitendi, cioè la revoca per nuova valutazione dell'interesse pubblico originario in assenza di sopravvenuti motivi di pubblico interesse o mutamento della situazione di fatto, non è ammissibile in caso di provvedimenti autorizzatori o di attribuzione di vantaggi economici a tutela dell'affidamento del privato. La questione si colloca, dunque, esclusivamente sul piano del diritto comune dei contratti e della corretta applicazione dell'art. 1430 c.c. L'art. 1430 c.c. rappresenta un rimedio eccezionale che consente la rettifica del contratto in caso di errore di calcolo, intendendosi per tale un errore che intervenga in operazioni aritmetiche a partire da termini del computo pacifici e correttamente individuati con un risultato immediatamente percepibile come incongruente, tale da poter essere corretto senza alcuna attività interpretativa o rivalutativa della volontà negoziale (cfr Cass., Sez. III, sent. N. 3178 del 18/02/2016) La figura è tradizionalmente circoscritta all'ipotesi in cui sia errato il mero risultato numerico di un'operazione, non quando è in discussione la corretta individuazione di uno dei fattori del calcolo (come la base o la quantità da moltiplicare). In quest'ultimo caso non vi è spazio per la rettifica ex art. 1430 c.c., ma si pone al più un problema di errore-vizio del consenso o di invalidità negoziale, da far valere con gli ordinari rimedi. Nel caso concreto, la rettifica operata da non riguarda un mero Parte_2 risultato aritmetico, bensì il fattore di base del calcolo: il numero delle giornate-uomo ammesse per la voce “progettazione produttiva”. Dagli atti risulta che:
– nella domanda l'impresa aveva indicato 118 giornate-uomo, per un costo complessivo richiesto di € 163.000,00, costo in linea con il preventivo dell'Ing. ; Per_1
– all'esito dell'istruttoria – che aveva preso in considerazione non solo la domanda, ma anche altri documenti quali il suddetto preventivo – Per_1
ha ritenuto congruo, per quella voce, un diverso assetto: 218 Parte_2 giornate-uomo a tariffa ridotta (520 €/giorno), per un costo ammesso pari a
€ 113.360,00;
–i costi ammessi complessivi (€ 126.280,00) risultano inferiori sia alla spesa richiesta nella domanda sia al preventivo sia ai limiti di Per_1 legge;
– la relazione istruttoria interna di afferma espressamente che la Parte_2 verifica di congruità dei costi è stata effettuata “sulla base dei valori medi espressi dal mercato per servizi analoghi” e che il prospetto dei servizi e
4 relativi costi si ricava “dai preventivi presentati”, confluiti nel piano dei servizi poi allegato al contratto. Ne deriva che l'indicazione di 218 giornate-uomo non è necessariamente frutto di una banale svista di trascrizione, ma risulta ragionevolmente il prodotto del complessivo apprezzamento tecnico effettuato da in Parte_2 sede istruttoria, che ha portato a rimodulare tanto la tariffa giornaliera quanto il numero delle giornate ammesse, entro un tetto di spesa comunque inferiore a quanto richiesto dal beneficiario e ai limiti di legge. È quindi improprio parlare di errore materiale rettificabile in via unilaterale ex art. 1430 c.c.poiché viene in rilievo una diversa individuazione del parametro di computo (giornate-uomo ammesse) e non un mero conteggio sbagliato a partire da parametri pacifici e corretti. E la divergenza non è immediatamente percepibile per il beneficiario, che vede riconosciuto un contributo comunque proporzionato all'investimento e inferiore ai costi prospettati. In un simile contesto, non può negarsi l'esistenza di un affidamento incolpevole del beneficiario sull'assetto economico del contratto, che recepisce un importo ammesso frutto di una verifica di congruità dichiaratamente condotta dall'ente sui preventivi e sul mercato, non comporta il superamento di limiti di spesa legali o regolamentari ed è stato comunicato e poi cristallizzato in un contratto sottoscritto da entrambe le parti. Alla luce di tale premessa, avrebbe dovuto, semmai, attivare i Parte_2 rimedi contrattuali tipici assumendosene il relativo onere probatorio e non certo limitarsi ad una comunicazione unilaterale di rettifica, priva di base normativa nell'art. 1430 c.c. e incompatibile con l'assetto negoziale già perfezionato. Esclusa l'applicabilità dell'art. 1430 c.c. e ritenuta invalida la rettifica unilaterale del dicembre 2017, deve affermarsi che:
– il contratto dell'11 settembre 2017 vincola le parti agli importi ivi indicati (costi ammessi € 126.280,00, agevolazione € 101.024,00);
– la rideterminazione al ribasso operata dall'ente (costruita su 118 giornate e costi ammessi di € 61.360,00 per la progettazione, con contributo complessivo ridotto a € 59.424,00) integra un inadempimento dell'obbligazione pecuniaria assunta. L'appello va quindi accolto sul punto, con conseguente condanna di al pagamento dell'importo contrattuale di € 101.024,00, fatto Parte_2 salvo quanto segue in tema di interessi e rivalutazione monetaria.
§3. Il credito azionato è di natura pecuniaria e, pertanto, costituisce debito di valuta. Nel caso di specie, non risulta provata alcuna messa in mora extragiudiziale né sono stati allegati elementi per l'applicazione di interessi moratori convenzionali;
sono, dunque, dovuti gli interessi legali ex art. 1224 c.c. dal giorno della domanda giudiziale.
5 Quanto alla rivalutazione monetaria, essa non può essere riconosciuta, atteso che per i debiti di valuta vige il principio nominalistico e non è stata fornita prova di un maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c. La richiesta di rivalutazione va, pertanto, respinta.
§4. Sotto altro profilo, la domanda attorea non supera il vaglio in punto di prova del danno-conseguenza inteso quale pregiudizio concreto e attuale causalmente riconducibile all'inadempimento. Deve, infatti, negarsi la configurabilità di danno in re ipsa: l'inadempimento, di per sé, integra il presupposto dell'obbligazione risarcitoria, ma non assorbe l'onere dell'attore di allegare e provare – anche per presunzioni – un pregiudizio concreto e specifico nella sfera patrimoniale. Parte appellante ha prodotto il business plan, il progetto industriale e alcune lettere di intenti, ma non ha indicato né provato, in modo sufficientemente determinato, quali contratti o occasioni economiche siano state perse proprio a causa della riduzione unilaterale del contributo, né in quale misura economicamente apprezzabile. La domanda di risarcimento per mancato guadagno va pertanto rigettata.
§5. L'accoglimento della domanda di condanna all'adempimento, oltre al pagamento degli interessi, e il rigetto delle sole domande di rivalutazione e di risarcimento del danno, giustificano la condanna di alla Parte_2 rifusione di 2/3 delle spese di entrambi i gradi di giudizio in favore dell'appellante, con conseguente compensazione per il restante 1/3. Dette spese sono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e, in riforma integrale della sentenza impugnata, condanna Parte_2
a pagare in favore
[...] dell'appellante la somma di € 101.024,00, oltre interessi legali ex art. 1224 c.c. dalla data della domanda giudiziale;
rigetta la domanda di risarcimento del danno lucro cessante;
condanna al pagamento in favore dell'appellante di 2/3 delle Parte_2 spese, compensando il residuo, che liquida come segue: a) per il primo grado nella quota di € 6.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge e oltre rimborso di 2/3 del contributo unificato;
b) nella quota di € 6.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge e oltre rimborso di 2/3 del contributo unificato. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12.11.2025 Il Consigliere est. Dott. Giovanna Gianì Il Presidente DI Rosario IO Pinto
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