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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/10/2025, n. 5128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5128 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sez. VI civ., riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) dott.ssa Assunta d'Amore Presidente
2) dott. Francesco Notaro Consigliere
3) dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere rel. nel procedimento nr. 4260/2020, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA tra
( rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Salvatore De Luca
( , NN AC ( ) e UI C.F._1 C.F._2
CO ( ), giusta procura generale alle liti in atti e C.F._3
con gli stessi elettivamente domiciliata presso l'Ufficio legale in Napoli alla
Piazza Matteotti
APPELLANTE
E
( , anche quale procuratrice di sè CP_1 C.F._4
stessa, e altresì rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Domenico Lo Russo ( ), come da procura su C.F._5
foglio separato, con il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Salita
Arenella 25.
APPELLATA Conclusioni
Per l'appellante: “In via principale: 1) Accertare e dichiarare l'irritualità della notifica del pignoramento presso terzi e conseguentemente accertare e dichiarare che non ha violato l'obbligo di custodia imposto Parte_1
dalla legge e per l'effetto, revocare l'impugnata Ordinanza RG. 14051/2019 emessa dal Tribunale di Napoli in data 02.11.2020 e depositata in data
03.11.2020; 2) ordinare la restituzione di quanto corrisposto in esecuzione dell'impugnata Ordinanza emessa dal Tribunale di Napoli. Chiede che la causa venga trattenuta per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Per l'appellata: “rigetto dell'appello e conseguente conferma dell'ordinanza
NRG 14051/19 resa il 02.11.20 dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 03.11.20 nell'ambito del procedimento NRG 14051/19, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 10.5.2019 l'avv. , CP_1
premesso di vantare un credito da prestazione professionale nei confronti di titolare di libretto postale acceso presso Parte_2 Parte_1
Ufficio di Napoli piazza Matteotti, convenne quest'ultima, dinanzi al
[...]
Tribunale di Napoli, al fine di sentirne accertare la responsabilità, per violazione degli obblighi di custodia sanciti dall'art. 546 c.p.c., con conseguente condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti.
1.1. In particolare, dedusse:
1) di aver maturato un credito nei confronti di pari a € Parte_2
8.716,99, oltre spese successive, per competenze professionali, in virtù della sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 16218/15 dell'11.05.2015;
2) che con atto di pignoramento presso terzi, notificato alla in data Parte_2
30.11.2016 e a quale terzo pignorato, in data Parte_1 28.11.2016, aveva convenuto le parti comparire dinanzi al Tribunale di
Napoli, in funzione di Giudice dell'esecuzione, per l'udienza del 23.12.16, intimando al terzo di non disporre delle somme di pertinenza della debitrice e presso di essa depositate, senza ordine del Giudice e fino a concorrenza della complessiva somma di € 12.750,00;
3) che instaurata procedura di espropriazione presso terzi, avente r.g.n.
15023/2016, , quale terzo pignorato, aveva reso la Parte_1
dichiarazione di capienza dichiarando, circa diciotto mesi dopo, con l'ultima nota del 10.5.2018, che era nella sua disponibilità, in qualità di custode e per conto di l'importo di € 1.242,24, somma che fu assegnata Parte_2
ad essa creditrice, con ordinanza del 16.05.2018, oltre spese di procedura, per le quali, tuttavia, il deposito era risultato incapiente;
4) che solo successivamente, a mezzo della consultazione del fascicolo del
P.M., aperto per effetto della denuncia presentata da nei CP_1
confronti della Direttrice dell'Ufficio postale di Napoli 72, dott.ssa Per_1
, e della debitrice ella era venuta a sapere che, alla
[...] Parte_2
data della notifica del pignoramento (28.11.2016), la lista movimenti dei rapporti, accesi presso da presentava un Parte_1 Parte_2
saldo attivo di € 8.746,00, somma ben diversa, quindi, da quella indicata nel corso della procedura esecutiva da , circa diciotto mesi dopo, e Parte_1
assegnata ad essa creditrice;
5) che, per evidente responsabilità del terzo ( ), era stato Parte_1
consentito alla debitrice pignorata di effettuare, dopo la Parte_2
notifica dell'atto di pignoramento e antecedentemente alla decisione del
Giudice, prelievi di somme, malgrado fosse stato posto il vincolo del pignoramento, così vanificando l'effettività della procedura pignoratizia che,
a causa della reticente e inesatta dichiarazione del terzo, si era conclusa con l'assegnazione di un minor importo ad essa creditrice. Su tali premesse, l'avv. chiese la condanna di CP_1 Parte_1
previo accertamento della sua responsabilità per violazione degli
[...]
obblighi di cui agli artt. 545 e 546 c.p.c., al pagamento, a titolo di risarcimento danni patrimoniali, della somma non accantonata in suo favore pari a €
6.395,54, oltre interessi e rivalutazione, corrispondente alla differenza tra €
7.637,78 (somma accantonabile secondo le prescrizioni di legge e disponibile alla data di notifica dell'atto di pignoramento e successivamente) ed €
1.242,24 (somma assegnata), oltre gli ulteriori danni di natura non patrimoniale.
1.2. Si costituì in giudizio ccependo l'inammissibilità del Parte_1
ricorso ex art. 702 bis c.p.c., per non essere stato intrapreso il giudizio di opposizione agli atti esecutivi (stante la dedotta erronea assegnazione delle somme corrette) o l'azione ex art. 96 c.p.c., nonché l'incompetenza funzionale del Giudice adito, in favore del Giudice competente per materia (Giudice dell'esecuzione).
Nel merito, contestò ogni responsabilità a suo carico, evidenziando che l'erroneità della dichiarazione resa, era dipesa dalla circostanza che la creditrice aveva malamente notificato l'atto di pignoramento presso terzi, effettuando la notifica non alla sede legale di (viale Europa, 190 Parte_1
- Roma), bensì presso una sede operativa (Piazza Matteotti – Napoli), priva di autonomia giuridica, circostanza questa che aveva creato ritardi e disguidi di comunicazione, che avevano consentito, nelle more, alla debitrice di effettuare ulteriori prelievi.
Chiese la declaratoria di inammissibilità o, in subordine, di infondatezza del ricorso con vittoria delle spese di lite.
Formulata dal Giudice una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., la stessa fu accettata dalla sola parte ricorrente;
all'esito dell'omessa presa di posizione della resistente, il Giudice all'udienza del 27.10.20, sulla scorta della documentazione in atti, si riservò la decisione.
1.3. Il Tribunale, superate le eccezioni preliminari dichiarò l'ammissibilità della domanda;
affermò “quanto all'eccezione pure mossa da parte resistente circa l'incompetenza funzionale del Giudice adito in favore del Giudice dell'esecuzione, trattandosi per quanto fin qui esposto di una controversia di carattere puramente risarcitorio che trae il suo spunto dalla condotta della parte resistente nell'ambito della procedura esecutiva ma non ne condivide la specialità del procedimento, la stessa va ugualmente rigettata”; richiamò, nel merito, gli obblighi gravanti sul terzo pignorato e, in particolare l'obbligo di
“fornire indicazioni complete e dettagliate dal punto di vista oggettivo, in modo da consentire l'identificazione dell'oggetto della prestazione dovuta al debitore esecutato, compresi il titolo ed il quantum del credito pignorato;
invece, dal punto di vista soggettivo, è necessario e sufficiente che dichiari quali siano i rapporti intrattenuti soltanto col soggetto che nell'atto di pignoramento è indicato come debitore sottoposto ad esecuzione”; rilevò che nel caso di specie
“è risultato dal deposito documentale di parte ricorrente che, solo a seguito di dichiarazioni di diverso contenuto di capienza comunicate dalla resistente al
GE, e più precisamente dopo l'emissione dell'ordinanza di assegnazione del
16.05.18, la parte ricorrente veniva a conoscenza della lista movimenti della debitrice relativamente ai depositi a risparmio ad ella intestati Parte_2
(allegato lett. c) alla costituzione in giudizio della parte ricorrente) dalla data della notifica del pignoramento dalla quale emergeva che, dopo la notifica del pignoramento presso terzi e contrariamente all'invito a non consentire alla parte debitrice di disporre delle somme, la resistente aveva consentito prelievi
– che detratta la somma impignorabile – assurgevano ad euro 7.405,00, somma che avrebbe dovuto essere accantonata a favore del creditore procedente”; precisò, altresì, che “A fronte di tali obblighi informativi del terzo, nel caso di specie rimasti inevasi, o più precisamente evaso solo successivamente alla data prescritta dal codice di rito, nessun contributo ha potuto determinare la notifica del pignoramento presso terzi presso la filiale delle Parte_1 ove la intratteneva i singoli rapporti e non presso la sua sede Parte_2
centrale”, richiamando precedenti giurisprudenziali favorevoli al riconoscimento, in favore del dirigente della filiale o succursale di un istituto bancario, della qualità di institore della banca, con conseguente legittimazione sostanziale e processuale in ordine alle controversie concernenti gli atti compiuti nella filiale e validità della notifica dei relativi atti processuali presso la medesima filiale o succursale.
Sulla base di tale motivazione, esclusa ogni responsabilità della ricorrente anche ai sensi dell'art. 1227 c.c., il giudice di primo grado accolse la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali, escludendo il ristoro dei danni non patrimoniali, in carenza di allegazione e prova dell'asserita generica lesione e così dispose: “
1. Accoglie la domanda formulata da e per CP_1
l'effetto condanna al pagamento in suo favore a titolo di Parte_1
risarcimento dei danni patrimoniali della somma di euro 7.637,78 oltre interessi legali dalla messa in mora (17.05.18) al saldo;
2. Condanna
[...]
in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore Parte_1
di delle spese di lite che si liquidano in euro 145,50 per spese vive CP_1
ed euro 2.907,00 per compensi professionali oltre Iva, Cpa e rimborso forfetario al 15% in favore del procuratore dichiaratosene antistatario”.
§.
2. Avverso l'ordinanza r.g.n. 14051/2019 del 03.11.2020 il Tribunale di
Napoli ha interposto gravame Parte_3
. L'appellante, invocando la riforma della decisione, ha articolato un unico
[...]
motivo di appello, lamentando la violazione dell'art. 145 c.p.c.. Sostiene che non abbia correttamente adempiuto agli obblighi gravanti Parte_1
a carico del terzo, in ambito di espropriazione presso terzi, lamentando che il Tribunale avesse erroneamente ritenuto priva di rilievo l'eccepita nullità della notifica dell'atto di pignoramento presso terzi, eseguita presso una sede operativa della società ed avesse, quindi, ritenuto valida la notifica, in quanto compiuta nei confronti di soggetto comunque legittimato.
2.2. Si è costituita l'appellata contestando la fondatezza del CP_1
gravame e insistendo per la conferma dell'ordinanza impugnata, attesa la sua correttezza, anche in ordine alla riconosciuta validità della notifica dell'atto di pignoramento presso una filiale o succursale della società, anche se prive di personalità giuridica.
Deduce, in particolare, che l'ufficio di Piazza Matteotti a Napoli, ove è stata eseguita la notifica, non è un ufficio periferico, ma la sede centrale di
[...]
a Napoli, luogo dove operano dipendenti con funzioni direttive e Pt_1
dove si svolge la direzione dell'ente, era da ritenersi, quindi, sede effettiva della società ai sensi del richiamato art. 46 c.c.
§.
3. La Corte, all'udienza del 5.6.2025, ha assunto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60+20).
3.1. In via preliminare va dichiarata l'ammissibilità dell'appello precisando, anche alla luce dell'eccezione di parte appellata, che i motivi di censura soddisfano i requisiti di specificità richiesti dall'art. 342 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis alla presente controversia, essendo stati individuati i passi della motivazione della sentenza gravata sottoposti a critica, la diversa ricostruzione dei fatti prospettata dall'appellante e tenuto, altresì, conto della compiuta difesa predisposta dalla parte avversaria, in tal modo evidenziando di aver compreso le ragioni delle doglianze.
Ne consegue che l'appello soddisfa sicuramente i requisiti richiesti dal citato art. 342 c.c. e, pertanto, non ricorrono le condizioni per la declaratoria di inammissibilità del gravame proposto.
3.2. Va, altresì, dato atto della mancata riproposizione delle domande ed eccezioni articolate in primo grado: in particolare l'appellante contesta unicamente il merito della decisione, in particolare si duole dell'erronea applicazione delle disposizioni in materia di notifica alle persone giuridiche.
Parte appellata, invece, semplicemente insiste per la conferma della decisione di primo grado. Ogni ulteriore difesa deve, quindi, intendersi per rinunciata ex art. 346 c.p.c..
3.3. Ciò premesso, nel merito l'appello è infondato e va rigettato per le ragioni che seguono.
Come detto, lamenta la violazione ed erronea Parte_1
applicazione dell'art. 145 c.p.c., impugnando la decisione nella parte in cui il
Tribunale, ha ritenuto priva di rilievo l'eccezione di nullità della notifica dell'atto di pignoramento, eseguita presso una sede operativa di
[...]
e da ritenersi, invece, secondo l'appellante, invalida, in quanto Pt_1
compiuta nei confronti di soggetto privo di legittimazione.
A sostegno di tale tesi deduce che la notifica del pignoramento presso terzi doveva essere eseguita presso la sede legale della società, in Roma al Viale
Europa n. 190, come previsto dall'art. 145 c.p.c. e dall'articolo 2 dello Statuto sociale, e che il mancato rispetto di tali disposizioni ha impedito alla società il corretto adempimento degli obblighi di custodia che la legge impone al terzo pignorato.
Evidenzia che, qualora il pignoramento fosse stato correttamente notificato presso la sede legale di , sarebbe stato possibile accantonare il saldo Pt_1
del libretto postale, in favore della procedura esecutiva e nei limiti del pignorabile;
invece, l'irritualità della notifica (presso la sede operativa di
Napoli e non presso la sede legale di Roma) aveva determinato un ritardo nella gestione della pratica, impedendo, di fatto, di apporre tempestivamente il vincolo sul libretto di risparmio postale della debitrice.
Richiamati i principi in tema di notifica alle persone giuridiche, chiede, quindi, accertarsi la carenza di responsabilità in ordine al preteso inadempimento dell'obbligo di custodia imposto dalla legge.
La doglianza non è condivisibile.
Ferma infatti la disciplina generale in tema di notificazione alle persone giuridiche, non può non tenersi conto del consolidato orientamento di legittimità, applicabile per evidente analogia al caso di specie e a cui questa
Corte aderisce, secondo il quale “l'attività posta in essere dalle filiali o succursali di una banca, le quali sono prive di personalità giuridica, come risultante dall'espressa indicazione dell'art. 1 Direttiva C.E.E. n. 780 del 12 dicembre 1977, esplicitamente richiamata dall'art. 1, lettera E, decreto legislativo n. 385/1993 (T.U.B.), va sempre imputata alla persona giuridica di cui quelle filiali o succursali costituiscono una emanazione periferica” (tra le tante, Cass. civ. 8976/2011; Cass. civ. n. 20425/2008; Cass. civ.
13350/2006).
Posto quindi che la mancanza di personalità giuridica di tali filiali o succursali
è incontestata, nulla consente di sottrarre gli stabilimenti in questione al regime generale da cui è retta l'attività delle sedi secondarie delle imprese operanti in forma societaria.
Né, in senso contrario, vale far riferimento a specifiche disposizioni di legge dettate per disciplinare aspetti negoziali di singoli contratti conclusi presso la sede della filiale o succursali, trattandosi di disposizioni specifiche, destinate a riflettersi sulla regolamentazione dei particolari profili contrattuali in esse contemplati, ma dalle quali sarebbe impossibile desumere un organico disegno normativo volto a derogare al regime generale delle sedi secondarie di società.
Ciò premesso, ai dirigenti preposti alle predette filiali o succursali dev'essere, di regola, riconosciuta la qualità di institore, ex art. 2203, secondo comma,
c.c., con la conseguenza che i menzionati dirigenti possono agire o resistere in giudizio, in nome della preponente, per qualsiasi rapporto derivante da atti compiuti nella filiale o succursale cui sono preposti, così come previsto dal secondo comma del successivo art. 2204 c.c..
Logico corollario è la validità della notificazione di atti giudiziari eseguita presso la sede secondaria, nella quale è intrattenuto il rapporto contestato e al quale fanno capo le singole posizioni soggettive. Orbene, premesse tali coordinate ermeneutiche, dal riesame degli atti di causa emerge che il Tribunale ha fatto corretta applicazione degli indicati principi.
Ripercorrendo i fatti di causa risulta, infatti, che l'atto di pignoramento presso terzi, fonte della pretesa responsabilità di per Parte_1
inadempimento degli obblighi di custodia, è stato effettivamente notificato a mezzo Ufficiale Giudiziario, in data 28.11.2016 e su istanza della creditrice, presso la sede di in Napoli alla Piazza Giacomo Matteotti n. 2. Parte_1
È indiscutibile che tale sede fosse il luogo in cui era intrattenuto il rapporto destinatario del pignoramento e nel quale operano organi dotati di poteri direttivi e di rappresentanza. E' difatti incontestata la presenza, presso tale sede, del direttore di filiale legittimato, in via sostanziale e processuale, rispetto agli atti a esso relativi, sicchè si deve escludere che essa possa essere considerata un mero sportello per l'utenza.
Per l'effetto, attesa la forma societaria in cui opera si Parte_1
ritiene applicabile la disciplina della rappresentanza c.d. commerciale ex artt.
2203 e segg. c.c. con conseguente validità della notifica eseguita presso la filiale ed esistenza delle responsabilità a essa collegata.
In particolare, nel caso concreto, la validità della notifica dell'atto di pignoramento ha determinato il venir a esistenza dell'obbligo di custodia in capo al terzo delle somme pignorate, nell'ambito del procedimento di espropriazione presso terzi, incardinata dall'avv. dinanzi al CP_1
Tribunale di Napoli e iscritta al R.G.E. n. 15023/2016, ed il cui inadempimento ha inevitabilmente realizzato una responsabilità a carico del terzo inadempiente.
Emerge dai documenti agli atti di causa, in particolare dalla “Lista movimenti” dei rapporti accesi da presso la filiale di Napoli Parte_2
(depositata dalla ricorrente), che , in violazione degli obblighi Parte_1
di custodia a suo carico, malgrado l'atto di pignoramento ad essa regolarmente notificato, aveva consentito alla debitrice il prelievo di somme che, invece, avrebbero dovute essere accantonate, in attesa degli sviluppi della procedura di espropriazione, il cui esito è stato così vanificato per negligenza del terzo, che, posto in condizione di bloccare le somme, non ha adempiuto correttamente ai propri obblighi.
Infine, anche in ragione del fatto che in virtù della notifica del pignoramento, effettuata in Napoli alla Piazza Giacomo Matteotti n. 2, ha poi Parte_1
effettivamente eseguito il pignoramento, senza frapporre alcun impedimento in merito, né indicando le motivazioni del ritardo, dimostra che non v'è prova della dedotta difficoltà di reperimento di informazioni in ordine all'apposizione del vincolo.
Attesa la validità della notifica dell'atto di pignoramento presso terzi e la responsabilità di per i fatti di causa, il motivo di appello Parte_1
è infondato e, pertanto, sia pur con più ampia motivazione, la sentenza di primo grado va confermata.
§.
4. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate come da dispositivo, nei valori tra i medi ed i minimi, attesa la semplicità delle questioni trattate, con riferimento ai parametri di cui al D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022.
Ritiene, infine, la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L.
228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso l'ordinanza r.g.n. Parte_1
14051/2019 del Tribunale di Napoli, pubblicata in data 03.11.2020, così provvede: a) Rigetta l'appello.
b) Condanna al pagamento delle spese del grado in favore Parte_1
di , si liquidano complessivamente in € 3.800,00 per compenso CP_1
professionale, oltre, IVA e CPA e spese generali al 15%, con attribuzione in favore del procuratore anticipatario;
c) Dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli il 15.10.2025
Il Cons. Est. Il Presidente dott.ssa Regina Marina Elefante dott.ssa Assunta d'Amore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sez. VI civ., riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) dott.ssa Assunta d'Amore Presidente
2) dott. Francesco Notaro Consigliere
3) dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere rel. nel procedimento nr. 4260/2020, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA tra
( rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Salvatore De Luca
( , NN AC ( ) e UI C.F._1 C.F._2
CO ( ), giusta procura generale alle liti in atti e C.F._3
con gli stessi elettivamente domiciliata presso l'Ufficio legale in Napoli alla
Piazza Matteotti
APPELLANTE
E
( , anche quale procuratrice di sè CP_1 C.F._4
stessa, e altresì rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Domenico Lo Russo ( ), come da procura su C.F._5
foglio separato, con il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Salita
Arenella 25.
APPELLATA Conclusioni
Per l'appellante: “In via principale: 1) Accertare e dichiarare l'irritualità della notifica del pignoramento presso terzi e conseguentemente accertare e dichiarare che non ha violato l'obbligo di custodia imposto Parte_1
dalla legge e per l'effetto, revocare l'impugnata Ordinanza RG. 14051/2019 emessa dal Tribunale di Napoli in data 02.11.2020 e depositata in data
03.11.2020; 2) ordinare la restituzione di quanto corrisposto in esecuzione dell'impugnata Ordinanza emessa dal Tribunale di Napoli. Chiede che la causa venga trattenuta per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Per l'appellata: “rigetto dell'appello e conseguente conferma dell'ordinanza
NRG 14051/19 resa il 02.11.20 dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 03.11.20 nell'ambito del procedimento NRG 14051/19, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 10.5.2019 l'avv. , CP_1
premesso di vantare un credito da prestazione professionale nei confronti di titolare di libretto postale acceso presso Parte_2 Parte_1
Ufficio di Napoli piazza Matteotti, convenne quest'ultima, dinanzi al
[...]
Tribunale di Napoli, al fine di sentirne accertare la responsabilità, per violazione degli obblighi di custodia sanciti dall'art. 546 c.p.c., con conseguente condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti.
1.1. In particolare, dedusse:
1) di aver maturato un credito nei confronti di pari a € Parte_2
8.716,99, oltre spese successive, per competenze professionali, in virtù della sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 16218/15 dell'11.05.2015;
2) che con atto di pignoramento presso terzi, notificato alla in data Parte_2
30.11.2016 e a quale terzo pignorato, in data Parte_1 28.11.2016, aveva convenuto le parti comparire dinanzi al Tribunale di
Napoli, in funzione di Giudice dell'esecuzione, per l'udienza del 23.12.16, intimando al terzo di non disporre delle somme di pertinenza della debitrice e presso di essa depositate, senza ordine del Giudice e fino a concorrenza della complessiva somma di € 12.750,00;
3) che instaurata procedura di espropriazione presso terzi, avente r.g.n.
15023/2016, , quale terzo pignorato, aveva reso la Parte_1
dichiarazione di capienza dichiarando, circa diciotto mesi dopo, con l'ultima nota del 10.5.2018, che era nella sua disponibilità, in qualità di custode e per conto di l'importo di € 1.242,24, somma che fu assegnata Parte_2
ad essa creditrice, con ordinanza del 16.05.2018, oltre spese di procedura, per le quali, tuttavia, il deposito era risultato incapiente;
4) che solo successivamente, a mezzo della consultazione del fascicolo del
P.M., aperto per effetto della denuncia presentata da nei CP_1
confronti della Direttrice dell'Ufficio postale di Napoli 72, dott.ssa Per_1
, e della debitrice ella era venuta a sapere che, alla
[...] Parte_2
data della notifica del pignoramento (28.11.2016), la lista movimenti dei rapporti, accesi presso da presentava un Parte_1 Parte_2
saldo attivo di € 8.746,00, somma ben diversa, quindi, da quella indicata nel corso della procedura esecutiva da , circa diciotto mesi dopo, e Parte_1
assegnata ad essa creditrice;
5) che, per evidente responsabilità del terzo ( ), era stato Parte_1
consentito alla debitrice pignorata di effettuare, dopo la Parte_2
notifica dell'atto di pignoramento e antecedentemente alla decisione del
Giudice, prelievi di somme, malgrado fosse stato posto il vincolo del pignoramento, così vanificando l'effettività della procedura pignoratizia che,
a causa della reticente e inesatta dichiarazione del terzo, si era conclusa con l'assegnazione di un minor importo ad essa creditrice. Su tali premesse, l'avv. chiese la condanna di CP_1 Parte_1
previo accertamento della sua responsabilità per violazione degli
[...]
obblighi di cui agli artt. 545 e 546 c.p.c., al pagamento, a titolo di risarcimento danni patrimoniali, della somma non accantonata in suo favore pari a €
6.395,54, oltre interessi e rivalutazione, corrispondente alla differenza tra €
7.637,78 (somma accantonabile secondo le prescrizioni di legge e disponibile alla data di notifica dell'atto di pignoramento e successivamente) ed €
1.242,24 (somma assegnata), oltre gli ulteriori danni di natura non patrimoniale.
1.2. Si costituì in giudizio ccependo l'inammissibilità del Parte_1
ricorso ex art. 702 bis c.p.c., per non essere stato intrapreso il giudizio di opposizione agli atti esecutivi (stante la dedotta erronea assegnazione delle somme corrette) o l'azione ex art. 96 c.p.c., nonché l'incompetenza funzionale del Giudice adito, in favore del Giudice competente per materia (Giudice dell'esecuzione).
Nel merito, contestò ogni responsabilità a suo carico, evidenziando che l'erroneità della dichiarazione resa, era dipesa dalla circostanza che la creditrice aveva malamente notificato l'atto di pignoramento presso terzi, effettuando la notifica non alla sede legale di (viale Europa, 190 Parte_1
- Roma), bensì presso una sede operativa (Piazza Matteotti – Napoli), priva di autonomia giuridica, circostanza questa che aveva creato ritardi e disguidi di comunicazione, che avevano consentito, nelle more, alla debitrice di effettuare ulteriori prelievi.
Chiese la declaratoria di inammissibilità o, in subordine, di infondatezza del ricorso con vittoria delle spese di lite.
Formulata dal Giudice una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., la stessa fu accettata dalla sola parte ricorrente;
all'esito dell'omessa presa di posizione della resistente, il Giudice all'udienza del 27.10.20, sulla scorta della documentazione in atti, si riservò la decisione.
1.3. Il Tribunale, superate le eccezioni preliminari dichiarò l'ammissibilità della domanda;
affermò “quanto all'eccezione pure mossa da parte resistente circa l'incompetenza funzionale del Giudice adito in favore del Giudice dell'esecuzione, trattandosi per quanto fin qui esposto di una controversia di carattere puramente risarcitorio che trae il suo spunto dalla condotta della parte resistente nell'ambito della procedura esecutiva ma non ne condivide la specialità del procedimento, la stessa va ugualmente rigettata”; richiamò, nel merito, gli obblighi gravanti sul terzo pignorato e, in particolare l'obbligo di
“fornire indicazioni complete e dettagliate dal punto di vista oggettivo, in modo da consentire l'identificazione dell'oggetto della prestazione dovuta al debitore esecutato, compresi il titolo ed il quantum del credito pignorato;
invece, dal punto di vista soggettivo, è necessario e sufficiente che dichiari quali siano i rapporti intrattenuti soltanto col soggetto che nell'atto di pignoramento è indicato come debitore sottoposto ad esecuzione”; rilevò che nel caso di specie
“è risultato dal deposito documentale di parte ricorrente che, solo a seguito di dichiarazioni di diverso contenuto di capienza comunicate dalla resistente al
GE, e più precisamente dopo l'emissione dell'ordinanza di assegnazione del
16.05.18, la parte ricorrente veniva a conoscenza della lista movimenti della debitrice relativamente ai depositi a risparmio ad ella intestati Parte_2
(allegato lett. c) alla costituzione in giudizio della parte ricorrente) dalla data della notifica del pignoramento dalla quale emergeva che, dopo la notifica del pignoramento presso terzi e contrariamente all'invito a non consentire alla parte debitrice di disporre delle somme, la resistente aveva consentito prelievi
– che detratta la somma impignorabile – assurgevano ad euro 7.405,00, somma che avrebbe dovuto essere accantonata a favore del creditore procedente”; precisò, altresì, che “A fronte di tali obblighi informativi del terzo, nel caso di specie rimasti inevasi, o più precisamente evaso solo successivamente alla data prescritta dal codice di rito, nessun contributo ha potuto determinare la notifica del pignoramento presso terzi presso la filiale delle Parte_1 ove la intratteneva i singoli rapporti e non presso la sua sede Parte_2
centrale”, richiamando precedenti giurisprudenziali favorevoli al riconoscimento, in favore del dirigente della filiale o succursale di un istituto bancario, della qualità di institore della banca, con conseguente legittimazione sostanziale e processuale in ordine alle controversie concernenti gli atti compiuti nella filiale e validità della notifica dei relativi atti processuali presso la medesima filiale o succursale.
Sulla base di tale motivazione, esclusa ogni responsabilità della ricorrente anche ai sensi dell'art. 1227 c.c., il giudice di primo grado accolse la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali, escludendo il ristoro dei danni non patrimoniali, in carenza di allegazione e prova dell'asserita generica lesione e così dispose: “
1. Accoglie la domanda formulata da e per CP_1
l'effetto condanna al pagamento in suo favore a titolo di Parte_1
risarcimento dei danni patrimoniali della somma di euro 7.637,78 oltre interessi legali dalla messa in mora (17.05.18) al saldo;
2. Condanna
[...]
in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore Parte_1
di delle spese di lite che si liquidano in euro 145,50 per spese vive CP_1
ed euro 2.907,00 per compensi professionali oltre Iva, Cpa e rimborso forfetario al 15% in favore del procuratore dichiaratosene antistatario”.
§.
2. Avverso l'ordinanza r.g.n. 14051/2019 del 03.11.2020 il Tribunale di
Napoli ha interposto gravame Parte_3
. L'appellante, invocando la riforma della decisione, ha articolato un unico
[...]
motivo di appello, lamentando la violazione dell'art. 145 c.p.c.. Sostiene che non abbia correttamente adempiuto agli obblighi gravanti Parte_1
a carico del terzo, in ambito di espropriazione presso terzi, lamentando che il Tribunale avesse erroneamente ritenuto priva di rilievo l'eccepita nullità della notifica dell'atto di pignoramento presso terzi, eseguita presso una sede operativa della società ed avesse, quindi, ritenuto valida la notifica, in quanto compiuta nei confronti di soggetto comunque legittimato.
2.2. Si è costituita l'appellata contestando la fondatezza del CP_1
gravame e insistendo per la conferma dell'ordinanza impugnata, attesa la sua correttezza, anche in ordine alla riconosciuta validità della notifica dell'atto di pignoramento presso una filiale o succursale della società, anche se prive di personalità giuridica.
Deduce, in particolare, che l'ufficio di Piazza Matteotti a Napoli, ove è stata eseguita la notifica, non è un ufficio periferico, ma la sede centrale di
[...]
a Napoli, luogo dove operano dipendenti con funzioni direttive e Pt_1
dove si svolge la direzione dell'ente, era da ritenersi, quindi, sede effettiva della società ai sensi del richiamato art. 46 c.c.
§.
3. La Corte, all'udienza del 5.6.2025, ha assunto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60+20).
3.1. In via preliminare va dichiarata l'ammissibilità dell'appello precisando, anche alla luce dell'eccezione di parte appellata, che i motivi di censura soddisfano i requisiti di specificità richiesti dall'art. 342 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis alla presente controversia, essendo stati individuati i passi della motivazione della sentenza gravata sottoposti a critica, la diversa ricostruzione dei fatti prospettata dall'appellante e tenuto, altresì, conto della compiuta difesa predisposta dalla parte avversaria, in tal modo evidenziando di aver compreso le ragioni delle doglianze.
Ne consegue che l'appello soddisfa sicuramente i requisiti richiesti dal citato art. 342 c.c. e, pertanto, non ricorrono le condizioni per la declaratoria di inammissibilità del gravame proposto.
3.2. Va, altresì, dato atto della mancata riproposizione delle domande ed eccezioni articolate in primo grado: in particolare l'appellante contesta unicamente il merito della decisione, in particolare si duole dell'erronea applicazione delle disposizioni in materia di notifica alle persone giuridiche.
Parte appellata, invece, semplicemente insiste per la conferma della decisione di primo grado. Ogni ulteriore difesa deve, quindi, intendersi per rinunciata ex art. 346 c.p.c..
3.3. Ciò premesso, nel merito l'appello è infondato e va rigettato per le ragioni che seguono.
Come detto, lamenta la violazione ed erronea Parte_1
applicazione dell'art. 145 c.p.c., impugnando la decisione nella parte in cui il
Tribunale, ha ritenuto priva di rilievo l'eccezione di nullità della notifica dell'atto di pignoramento, eseguita presso una sede operativa di
[...]
e da ritenersi, invece, secondo l'appellante, invalida, in quanto Pt_1
compiuta nei confronti di soggetto privo di legittimazione.
A sostegno di tale tesi deduce che la notifica del pignoramento presso terzi doveva essere eseguita presso la sede legale della società, in Roma al Viale
Europa n. 190, come previsto dall'art. 145 c.p.c. e dall'articolo 2 dello Statuto sociale, e che il mancato rispetto di tali disposizioni ha impedito alla società il corretto adempimento degli obblighi di custodia che la legge impone al terzo pignorato.
Evidenzia che, qualora il pignoramento fosse stato correttamente notificato presso la sede legale di , sarebbe stato possibile accantonare il saldo Pt_1
del libretto postale, in favore della procedura esecutiva e nei limiti del pignorabile;
invece, l'irritualità della notifica (presso la sede operativa di
Napoli e non presso la sede legale di Roma) aveva determinato un ritardo nella gestione della pratica, impedendo, di fatto, di apporre tempestivamente il vincolo sul libretto di risparmio postale della debitrice.
Richiamati i principi in tema di notifica alle persone giuridiche, chiede, quindi, accertarsi la carenza di responsabilità in ordine al preteso inadempimento dell'obbligo di custodia imposto dalla legge.
La doglianza non è condivisibile.
Ferma infatti la disciplina generale in tema di notificazione alle persone giuridiche, non può non tenersi conto del consolidato orientamento di legittimità, applicabile per evidente analogia al caso di specie e a cui questa
Corte aderisce, secondo il quale “l'attività posta in essere dalle filiali o succursali di una banca, le quali sono prive di personalità giuridica, come risultante dall'espressa indicazione dell'art. 1 Direttiva C.E.E. n. 780 del 12 dicembre 1977, esplicitamente richiamata dall'art. 1, lettera E, decreto legislativo n. 385/1993 (T.U.B.), va sempre imputata alla persona giuridica di cui quelle filiali o succursali costituiscono una emanazione periferica” (tra le tante, Cass. civ. 8976/2011; Cass. civ. n. 20425/2008; Cass. civ.
13350/2006).
Posto quindi che la mancanza di personalità giuridica di tali filiali o succursali
è incontestata, nulla consente di sottrarre gli stabilimenti in questione al regime generale da cui è retta l'attività delle sedi secondarie delle imprese operanti in forma societaria.
Né, in senso contrario, vale far riferimento a specifiche disposizioni di legge dettate per disciplinare aspetti negoziali di singoli contratti conclusi presso la sede della filiale o succursali, trattandosi di disposizioni specifiche, destinate a riflettersi sulla regolamentazione dei particolari profili contrattuali in esse contemplati, ma dalle quali sarebbe impossibile desumere un organico disegno normativo volto a derogare al regime generale delle sedi secondarie di società.
Ciò premesso, ai dirigenti preposti alle predette filiali o succursali dev'essere, di regola, riconosciuta la qualità di institore, ex art. 2203, secondo comma,
c.c., con la conseguenza che i menzionati dirigenti possono agire o resistere in giudizio, in nome della preponente, per qualsiasi rapporto derivante da atti compiuti nella filiale o succursale cui sono preposti, così come previsto dal secondo comma del successivo art. 2204 c.c..
Logico corollario è la validità della notificazione di atti giudiziari eseguita presso la sede secondaria, nella quale è intrattenuto il rapporto contestato e al quale fanno capo le singole posizioni soggettive. Orbene, premesse tali coordinate ermeneutiche, dal riesame degli atti di causa emerge che il Tribunale ha fatto corretta applicazione degli indicati principi.
Ripercorrendo i fatti di causa risulta, infatti, che l'atto di pignoramento presso terzi, fonte della pretesa responsabilità di per Parte_1
inadempimento degli obblighi di custodia, è stato effettivamente notificato a mezzo Ufficiale Giudiziario, in data 28.11.2016 e su istanza della creditrice, presso la sede di in Napoli alla Piazza Giacomo Matteotti n. 2. Parte_1
È indiscutibile che tale sede fosse il luogo in cui era intrattenuto il rapporto destinatario del pignoramento e nel quale operano organi dotati di poteri direttivi e di rappresentanza. E' difatti incontestata la presenza, presso tale sede, del direttore di filiale legittimato, in via sostanziale e processuale, rispetto agli atti a esso relativi, sicchè si deve escludere che essa possa essere considerata un mero sportello per l'utenza.
Per l'effetto, attesa la forma societaria in cui opera si Parte_1
ritiene applicabile la disciplina della rappresentanza c.d. commerciale ex artt.
2203 e segg. c.c. con conseguente validità della notifica eseguita presso la filiale ed esistenza delle responsabilità a essa collegata.
In particolare, nel caso concreto, la validità della notifica dell'atto di pignoramento ha determinato il venir a esistenza dell'obbligo di custodia in capo al terzo delle somme pignorate, nell'ambito del procedimento di espropriazione presso terzi, incardinata dall'avv. dinanzi al CP_1
Tribunale di Napoli e iscritta al R.G.E. n. 15023/2016, ed il cui inadempimento ha inevitabilmente realizzato una responsabilità a carico del terzo inadempiente.
Emerge dai documenti agli atti di causa, in particolare dalla “Lista movimenti” dei rapporti accesi da presso la filiale di Napoli Parte_2
(depositata dalla ricorrente), che , in violazione degli obblighi Parte_1
di custodia a suo carico, malgrado l'atto di pignoramento ad essa regolarmente notificato, aveva consentito alla debitrice il prelievo di somme che, invece, avrebbero dovute essere accantonate, in attesa degli sviluppi della procedura di espropriazione, il cui esito è stato così vanificato per negligenza del terzo, che, posto in condizione di bloccare le somme, non ha adempiuto correttamente ai propri obblighi.
Infine, anche in ragione del fatto che in virtù della notifica del pignoramento, effettuata in Napoli alla Piazza Giacomo Matteotti n. 2, ha poi Parte_1
effettivamente eseguito il pignoramento, senza frapporre alcun impedimento in merito, né indicando le motivazioni del ritardo, dimostra che non v'è prova della dedotta difficoltà di reperimento di informazioni in ordine all'apposizione del vincolo.
Attesa la validità della notifica dell'atto di pignoramento presso terzi e la responsabilità di per i fatti di causa, il motivo di appello Parte_1
è infondato e, pertanto, sia pur con più ampia motivazione, la sentenza di primo grado va confermata.
§.
4. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate come da dispositivo, nei valori tra i medi ed i minimi, attesa la semplicità delle questioni trattate, con riferimento ai parametri di cui al D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022.
Ritiene, infine, la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L.
228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso l'ordinanza r.g.n. Parte_1
14051/2019 del Tribunale di Napoli, pubblicata in data 03.11.2020, così provvede: a) Rigetta l'appello.
b) Condanna al pagamento delle spese del grado in favore Parte_1
di , si liquidano complessivamente in € 3.800,00 per compenso CP_1
professionale, oltre, IVA e CPA e spese generali al 15%, con attribuzione in favore del procuratore anticipatario;
c) Dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli il 15.10.2025
Il Cons. Est. Il Presidente dott.ssa Regina Marina Elefante dott.ssa Assunta d'Amore