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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 20/03/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Marcella Celesti Presidente rel.
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.1035/2022 R.G., promossa
da
(cod. Parte_1
fisc. ), in persona del presidente legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso, dagli avv.ti Antonella Testa e Maria Rosaria Battiato;
Appellante
contro
(cod. fisc. ) Controparte_1 CodiceFiscale_1
Appellato contumace e nei confronti di
, già Controparte_2 Controparte_3
(cod. fisc. ), in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Maria Angela Iudica;
Appellata
Controparte_4
;
[...]
Appellato contumace
OGGETTO: appello – opposizione ad intimazione di pagamento
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.1920/2022 del 19 maggio 2022, il Tribunale di Catania in funzione di giudice del lavoro, pronunciandosi sull'opposizione proposta da
, dichiarava prescritto il credito per contributi previdenziali di Controparte_1
cui alla cartella di pagamento n. 29320140031280790000 e agli avvisi di addebito n. 59320130002286941000, n. 59320130002287042000, n.
59320130002810165000, n. 59320130002810266000,
n.59320130005480073000, n.59320130006119349000 e n.
59320140002570873000, in difetto di alcun atto interruttivo notificato nel quinquennio successivo alla notifica della cartella e degli avvisi. Accoglieva
l'opposizione a ruolo relativamente alla cartella n. 29320110020482337000 per assenza di prova dell'avvenuta notifica. Condannava l Controparte_5 al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente;
[...]
compensava integralmente le spese di lite nei rapporti tra il ricorrente e l' Pt_1
(anche quale mandatario di S.C.C.I. s.p.a.) e nei rapporti tra il ricorrente e l' . CP_4
Avverso la suddetta sentenza proponeva appello l' con atto depositato il Pt_1
9.11.2022.
Si costituiva l , reiterando l'eccezione di Controparte_2
carenza di legittimazione passiva.
Restavano contumaci, nonostante la regolare notifica dell'atto di impugnazione,
e l' . Controparte_1 CP_4
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 20 febbraio 2025,
fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un unico motivo di gravame, l' censura la sentenza per violazione Pt_1
dell'art.2944 c.c., per avere il tribunale dichiarato la prescrizione quinquennale del credito di cui ai setti avvisi di addebito sopra indicati, pur non essendo maturata alcuna prescrizione, tenuto conto dei numerosi pagamenti eseguiti dal dal 19.10.2015 al 20.12.2026, tutti del CP_1
medesimo importo, sulla base della domanda di dilazione presentata dallo stesso il 13.8.2015. L'ente appellante aggiunge che sull'avviso di CP_1
addebito n.2014/2570873 erano stati eseguiti due pagamenti di rilevante importo in data 6/8/2014 e in data 29/1/2015, cui erano seguiti pagamenti di uguale importo fino al 28/10/2016; che l'istanza di dilazione era stata confermata da;
che il primo giudice avrebbe dovuto tenere conto di tali CP_5
elementi e statuire che non era intervenuta nessuna prescrizione al momento della notifica dell'intimazione di pagamento in data 13/9/2021, atto sicuramente tempestivo rispetto ai versamenti eseguiti per i primi sei avvisi di addebito fino al 20/12/2016 e per il settimo fino al 28/10/2016.
2. Tali le censure alla sentenza impugnata, va in via preliminare esaminata la questione relativa al difetto di legittimazione di . CP_5
Sulla questione, il collegio condivide il recente orientamento della Corte di
Cassazione (cfr. Cass. 1208/2023), consolidatosi a seguito della sentenza delle
Sezioni Unite n. 7514 del 2022, che ha ritenuto che nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale nei quali non si facciano valere vizi della procedura esecutiva la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva compete esclusivamente all'ente impositore;
inoltre, il difetto di
legitimatio ad causam è rilevabile d'ufficio, in quanto espressione del principio secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dai casi espressamente previsti dalla legge (art. 81 c.p.c.),
e salvo il caso che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno.
Tali principi sono stati confermati dalle successive pronunce della Cassazione
(cfr. ex multis Cass. civ sez. lav. 5/9/2023, n. 25781; Cassazione civile sez.
lav. - 15/6/2023, n. 17208). Nella fattispecie in esame, il giudizio riguarda la prescrizione dei contributi oggetto degli avvisi di pagamento sopra indicati e, dunque, il merito della pretesa;
ne consegue, pertanto che va dichiarato il difetto di legittimazione passiva di CP_5
3. L'appello dell è fondato nei limiti di seguito indicati. Pt_1
Dagli atti prodotti dall'ente previdenziale sia in primo grado che nel presente giudizio di appello emerge che l'avviso di addebito 59320130002286941000
è stato notificato il 10.5.2013; l'avviso di addebito 59320130002287042000 è
stato notificato il 10.5.2013; l'avviso di addebito 59320130002810165000 è
stato notificato il 11.11.2013; l'avviso di addebito 59320130002810266000 è
stato notificato il 6.11.2013; l'avviso di addebito 59320130005480073000 è
stato notificato il 5.12.2014; l'avviso di addebito 59320130006119349000 è
stato notificato il 4.12.2014; l'avviso di addebito 59320140002570873000 è
stato notificato il 19.6.2014.
È altresì documentato che l'appellato in relazione agli avvisi di CP_1
addebito sopra indicati, ha effettuato pagamenti costanti nel tempo a seguito della presentazione di una istanza di rateizzazione;
tale istanza, come correttamente rilevato dall'ente appellante, costituisce un riconoscimento di debito, idoneo ad interrompere la prescrizione ex art. 2944 c.c., a tenore del quale la prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso piò essere fatto valere.
Sul punto, il collegio richiama l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, qui condiviso, secondo cui la domanda di rateizzazione del debito contributivo, unitamente ai pagamenti effettuati con cadenza temporale costante, integrano un riconoscimento del debito e costituiscono dunque atti interruttivi ex art.2944 c.c.
La Suprema Corte ha più volte evidenziato che il riconoscimento del diritto,
idoneo ad interrompere il corso della prescrizione, non deve necessariamente concretizzarsi in uno strumento negoziale, cioè in una dichiarazione di volontà
consapevolmente diretta all'intento pratico di riconoscere il credito, e può,
quindi, anche essere tacito e realizzarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore (in tal senso, Cass. n.26928/2023; n. 4324/2010; n. 24555/ 2010; n. 10327/2017).
Da tanto consegue che i molteplici pagamenti effettuati dall'appellato
– eseguiti da 19.10.2015 al 28.12.2016- hanno interrotto, avuto CP_1
riguardo alle date di notifica dei sette avvisi di addebito sopra indicati, il termine prescrizionale quinquennale.
Inoltre, considerando la data dell'ultimo pagamento (28.12.2016), il termine quinquennale è stato ulteriormente interrotto dalla notifica in data 23.9.2021
dell'intimazione di pagamento opposta in primo grado.
I crediti portati dagli avvisi di addebito oggetto di causa, pertanto, non sono prescritti.
Non risulta invece documentata, come già rilevato dal primo giudice, la notifica da parte dell della cartella n.29320110020482337000, per cui Pt_1 in ordine alla stessa va confermata la statuizione di prescrizione di cui alla sentenza impugnata.
4. Per completezza di motivazione, va dato atto che si è formato il giudicato sulla statuizione della sentenza appellata che ha dichiarato prescritto il credito di cui alla cartella n. 29320140031280790000 (relativa a contributi previdenziali ). CP_4
5. In definitiva, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, va rigettata l'opposizione proposta da Controparte_1
avverso gli avvisi di addebito 59320130002286941000,
59320130002287042000,59320130002810165000,59320130002810266000,
59320130005480073000,59320130006119349000 e
59320140002570873000.
6. Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellato e in favore dell' nella misura indicata in CP_1 Pt_1
dispositivo, sulla base del decisum determinato dalla misura del credito portato dai sette avvisi di addebito non prescritti.
7. Le spese tra e vanno, in riforma della relativa CP_5 Controparte_1
statuizione della sentenza impugnata, compensate per entrambi i gradi, in considerazione del contrasto giurisprudenziale che ha reso necessario l'intervento delle Sezioni Unite in data successiva alla proposizione del ricorso di primo grado.
P.Q.M.
La Corte di appello,
definitivamente pronunciando:
accoglie parzialmente l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata che nel resto conferma, rigetta l'opposizione proposta da
[...]
avverso gli avvisi di addebito 59320130002286941000, CP_1
59320130002287042000, 59320130002810165000,
59320130002810266000, 59320130005480073000,
59320130006119349000, 59320140002570873000;
condanna alla rifusione delle spese del giudizio che Controparte_1
liquida, in favore dell' , per il primo grado in euro 4.638,00 e per il Pt_1
presente grado in euro 4.996,00 oltre rimborso spese generali;
compensa le spese di entrambi i gradi tra Controparte_2
e . Controparte_1
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro
all'esito dell'udienza del 20/2/2025
La Presidente rel.
Dott.ssa Marcella Celesti