Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 30/01/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Domenico Circosta, a seguito dell'udienza del 17/01/2025, trattata in modalità sostitutiva ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10817/2022 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1
difesa, giusta procura speciale in atti, dall'avv. Luca Nunzio Luggisi;
-Ricorrente –
CONTRO
, CP_1
-Resistente contumace
La parte ricorrente concludeva come da note autorizzate.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8.11.2022, la proponeva opposizione Pt_1 Pt_1 avverso l'avviso di addebito n. 59320220004521709000, notificato in data 29 settembre CP_ 2022, con il quale l' comunicava di aver proceduto al controllo della posizione contributiva relativamente a da 04/2016 a 05/2016 ed ingiungeva il Parte_2 pagamento della somma di € € 4.744,23.
1
CP_ bensì una inesistenza o nullità assoluta ed insanabile della notifica”; b) l' ha inviato il messaggio pec tramite l'indirizzo t lo stesso non Email_1
inserito in nessun pubblico registro, nemmeno nel indice pa, secondo il combinato disposto di cui all'art.6 bis e 57 bis, D.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione
Digitale), pertanto la comunicazione non può avere valore legale, difatti non solo la pec ricevente deve essere iscritta in un registro pubblico;
c) il file inviato risulta un file .pdf privo della firma digitale ai sensi dell'art. 23 ter, D.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), rubricato “Documenti amministrativi informatici”, “Le copie su supporto informatico di documenti formati dalla pubblica amministrazione in origine su supporto analogico ovvero da essa detenuti, hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, degli originali da cui sono tratte, se la loro conformità all'originale è assicurata dal funzionario a ciò delegato nell'ambito dell'ordinamento proprio dell'amministrazione di appartenenza, mediante l'utilizzo della firma digitale o di altra firma elettronica qualificata e nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71; in tale caso l'obbligo di conservazione dell'originale del documento è soddisfatto con la conservazione della copia su supporto informatico”; che nel caso di specie, l'Amministrazione omette, tra l'altro, di allegare al messaggio p.e.c. l'attestazione di conformità della copia informatica all'originale analogico dell'avviso di addebito e, pertanto, l'atto trasmesso al destinatario non è né
l'originale dell'atto impositivo né una sua copia conforme, ma soltanto una copia
“semplice”, sostanzialmente priva di valore legale. che la notifica deve considerarsi CP_ come mai avvenuta e dunque l' è carente del titolo legittimante all'esecuzione; la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 97 Costituzione ed illegittimita - inesistenza - nullita' dell'avviso di addebito per l'inesistenza dell'atto presupposto e per eccesso di potere;
la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 97 Costituzione ed illegittimità dell'avviso di addebito in assenza di un obbligatorio contraddittorio;
CP_1
l'illegittimità dell'avviso di addebito per intervenuta prescrizione del credito CP_1
contributivo.
2 Tanto premesso la ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse: in via preliminare in rito: accertare e dichiarare che la notifica dell'avviso di addebito opposto è inesistente
/nulla dal momento che risulta non conforme ai requisiti previsti dalla legge e per
CP_ l'effetto dichiarare l' carente del titolo legittimante all'esecuzione;
3. Nel merito accogliere l'opposizione e, per l'effetto, annullare, revocare e dichiarare inesistente, nullo e/o inefficace l'opposto l'avviso di addebito n. 59320220004521709000, per i motivi esposti nel presente ricorso ed in particolare per Intervenuta decadenza e/o prescrizione;
4. Nel merito accertare e dichiarare non dovute le somme così come richieste con l'Avviso di addebito n. 59320220004521709000, per tutti i motivi esposti nel presente ricorso e per l'effetto annullarlo, revocarlo, dichiararlo nullo e/o inefficace.
CP_ Fissata l'udienza di discussione l' sebbene ritualmente evocata in giudizio, non curava la costituzione e, pertanto, della medesima se ne dichiara la contumacia.
Disposta la trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., a seguito dell'udienza del 17.01.2025 come sostituita dalle note depositate dalla parte ricorrente nel termine assegnato, la causa è stata trattenuta per la decisione e definita nei termini che seguono.
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Va preliminarmente dichiarata la tempestività dell'opposizione, da ricondursi all'alveo dell'art. 24 dlgs 46/99, che è stata proposta nel rispetto del termine decadenziale di legge.
Relativamente all'eccezione di inesistenza o nullità della notifica dell'avviso di addebito impugnato in quanto asseritamente irritualmente notificato a mezzo pec si osserva che
CP_ l' ha provveduto alla notifica dell'avviso di addebito a mezzo pec, peraltro, regolarmente ricevuto dall'opponente come risulta dalla documentazione allegata in atti dall'Istituto prevdienziale. Quanto alla posta elettronica certificata, si osserva che il d.l.
n. 78/2010 ha introdotto modifiche anche all'art. 26, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, rubricato “notificazione della cartella di pagamento”, inserendovi un ulteriore comma che statuisce «la notifica della cartella può essere eseguita con le modalità di cui al
D.P.R. n. 68/2005, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili anche per via telematica, dagli agenti della riscossione. Dunque, sia l'avviso di addebito (art. 30 CP_ comma 4), che le cartelle esattoriali (per gli Enti diversi dall' art. 26, D.P.R. n.
3 602/1973) potranno essere notificati al contribuente mediante posta elettronica certificata. Osserva, ancora, il decidente più in particolare in ordine alla assenza di relata di notifica, vizio in relazione al quale verrebbe dedotta l'inesistenza della notifica, che l'articolo 60 del d.p.r. 602/73 nel consentire la notifica a mezzo pec dell'avviso sancisce che essa è in deroga all'articolo 149 bis e pertanto in deroga alle disposizioni previste per prescrivono la relata di notifica ritenuta non necessaria in questo caso. Si condivide poi quanto sostenuto dalla Suprema Corte che ha affermato l'equiparazione del file pdf al fa ilp7m come statuito dalla corte di cassazione a sezioni unite n 10266/018. Si osserva, ancora, in ordine alla mancata attestazione di conformità, che nel sistema di notifica a mezzo pec previsto dall'articolo 26 e 60 d.p.r. 602 /73 e dal d.p.r. numero
68/2005 non è prevista l'attestazione di conformità, inoltre come previsto dall'articolo
22 comma tre del d.p.r. 68/05 , premesso che ciò che viene notificato è sempre un documento informatico che può essere o lo stesso documento in originale o una copia di altro documento “ nativo”, cartaceo o informatico, si presume la corrispondenza tra la copia informatica e l'originale in mancanza di disconoscimento espresso che deve essere specifico e riferirsi specificatamente alla conformità della copia all'originale( Cass
CP_ 882/2018,13425/014). Non è poi necessaria l'iscrizione dell'indirizzo di posta dell' nel registro IPA per essere l' il notificante e non il destinatario della notifica per il CP_1 quale è necessaria l'iscrizione in appositi registri.
Pertanto, l'eccezione di inesistenza o invalidità della notifica deve ritenersi infondata.
Passando all'esame dei motivi di merito dell'opposizione, ritiene il decidente che si possa procedere all'esame delle questioni sottoposte a giudizio secondo il principio della “ragione più liquida” con un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico- sistematica che consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità di giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (vedi Cass. N. 12002/14 ed ancora più recentemente
Cass. N. 11458/18).
CP_ Orbene, la ricorrente ha eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto dell' a riscuoter il credito contributivo.
4 In materia di prescrizione dei contributi la L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3 che al comma
9 così dispone: "Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dal D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art.
9-bis, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria". Il successivo comma 10 stabilisce che "I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dal D.L.
12 settembre 1983, n. 463, art. 2, comma 19, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso".
E' opportuno ricordare che con l'art. 3, commi 9 e 10 della legge in trattazione, in tema di prescrizione, si è delineato il seguente quadro: a. i contributi relativi a periodi precedenti al 17 agosto 1995, si prescrivono in cinque anni dal 1° gennaio 1996.
Qualora siano intervenuti atti interruttivi o siano state poste in essere procedure di recupero prima del 17 agosto 1995, continua ad applicarsi, agli effetti del computo del più ampio termine prescrizionale (13 anni), la sospensione prevista dall' art. 2, comma
19, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 1983, n. 638. Diversamente, qualora gli atti o le procedure di recupero siano stati compiuti entro il 31 dicembre 1995, permane il termine decennale di prescrizione.
E' quindi pacifico che nel caso in esame trova applicazione il termine di prescrizione quinquennale, ma occorre verificare se il predetto termine sia stato utilmente interrotto medio tempore e se sussistono sospensioni della decorrenza del termine.
Orbene nel caso di specie al termine di cinque anni va sommato il periodo di sospensione dei termini prescrizionali che è stato previsto dalla Legge a causa dell'epidemia Covid, e segnatamente: 129 giorni (dal 23.02. al 30.06.2020, dal Decreto
Cura Italia n. 18/2020); aggiungendo pertanto alla normale scadenza ulteriori n. 129 giorni previsti dalla sospensione di cui al citato Decreto n. 18/2020. Nonchè l'ulteriore
5 sospensione di 182 giorni (dal 31.12.2020 al 31.06.2021) prevista dal, decreto Mille
Proroghe n. 183/2020.
Orbene, anche tenuto conto dei periodi di sospensione della prescrizione previsti dalla richiamata normativa emergenziale per la pandemia Covid 19, alla data di notifica dell'avviso di addebito in questa sede opposto, il termine di prescrizione era già maturato.
Va dunque dichiarata l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dall'avviso di CP_1
addebito n. 59320220004521709000 e per l'effetto va dichiarato che alcuna somma è dovuta all'ente impositore.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
dichiara l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dall'avviso di addebito n. CP_1
59320220004521709000 che annulla, nonché dichiara che nessuna somma è dovuta dal ricorrente all'ente impositore per i ridetti crediti condanna l' a rifondere in favore dell'opponente le spese del giudizio che liquida CP_1 in complessivi € 2.663,00, di cui € 2.620,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario
Catania, 29 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
G.O.T. dott. Domenico Circosta
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