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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/09/2025, n. 655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 655 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
SI PRENOTI
A DEBITO
(artt. 146 d.p.r. 115/2002
59 d.p.r.131/1986)
Repubblica italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Milano Sezione II civile
Il Tribunale di Milano, sezione seconda civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori Dott. Luisa Vasile Presidente Relatore est. Dott. Sergio Rossetti Giudice Dott. Guendalina Pascale Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento per apertura di liquidazione giudiziale R.G. 2024 228-1 Pre-Liquidazione Giudiziale promosso su istanza depositata IN PROPRIO in data 10-9-2025 DA C.F. ], con sede legale in 20068 Parte_1 P.IVA_1
i n. vv. BRUNO BRUCOLI
], come da procura in atti C.F._1
E su ricorso
[...]
C.F. e P.I. n. in persona del legale rappresentante in Controparte_1 P.IVA_2
Borromeo ( ardia n. 2/A, rappresentata e difesa dall' Avv. Marco BONAVOGLIA del Foro di Monza (C.F.: ) C.F._2
***** Il Tribunale esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato;
rilevato in fatto che:
• con ricorso in data 21-3-2024, la Società in epigrafe ha depositato, nell'ambito del procedimento unitario iscritto al n. 228/2024 R.G su ricorso per apertura della liquidazione giudiziale promosso dalla istanza con riserva ai sensi dell'art. 44 CCII, Controparte_2 formulando richiesta di c per il deposito del piano e della proposta di concordato preventivo;
• entro il termine del 20-5-24 -e con successive integrazioni, fin con memoria del 14-2-25- la Società ha formulato la proposta di concordato e, con decreto 13.3.2025, il Tribunale ha ammesso il concordato e disposto il periodo di votazione per i creditori dal 15.7.2025 al 22.7.2025;
• in data 30.5.2025 il CG dott. ha depositato la relazione particolareggiata ex art. 105 Per_1
CCII, comunicandola ai creditori a mezzo PEC e in data 30.6.2025 ha poi depositato e comunicato ai creditori ed al debitore una nota illustrativa e nuovamente di sintesi della proposta e della relazione già in atti, indicando l'elenco dei creditori legittimati al voto e l'ammontare dei rispettivi crediti per cui erano ammessi al voto;
• in data 7-7-25 è stata depositata la relazione definitiva del CG, ai sensi del comma 6 dell'art. 107 del CCII (almeno sette giorni prima della data iniziale stabilita per il voto, il Commissario Giudiziale deposita la propria relazione definitiva) che così ha indicato: Si deve preliminarmente informare che non sono state presentate proposte concorrenti di concordato preventivo e che il debitore non ha modificato la proposta a suo tempo presentata. Inoltre non vi sono stati accadimenti tali da far mutare in modo rilevante alcune delle situazioni rappresentate nella relazione ex art. 105 CCII e, più che altro, tali da far modificare i giudizi ivi espressi. TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
Di conseguenza la relazione definitiva coincide con quella già depositata ed inviata ai creditori in data 30.5.2025 e riassunta nella sintetica nota illustrativa depositata ed inviata a tutti i creditori in data 30.6.2025, documenti ai quali si rimanda per tutti i maggiori dettagli.
• In data 25-7-2025, il CG ha poi riferito con relazione l'ESITO VOTAZIONI EX ARTT. 110 CO. 2 e 111 CCII, contestualmente inviata alla debitrice, segnalando che mancata l'approvazione della proposta di concordato in continuità aziendale da parte dei creditori aventi diritto ed ammessi al voto. In particolare, il dott. a così rappresentato: Per_1 lo scrivente ha provveduto a trasmette a tutti i creditori: la relazione ex art. 105 CCII;
la relazione ex art. 107 co. 3 CCII, unitamente al fac-simile del modulo di voto;
la relazione ex art. 107 co. 6 CCII, unitamente al fac-simile del modulo di voto;
[…] ai sensi dell'art. 109 CCII, l'approvazione della proposta concordataria da parte di ciascuna classe si considera validamente espressa quando: hanno votato favorevolmente creditori titolari di oltre il 50% dei crediti ammessi al voto nella medesima classe;
ovvero, in via alternativa, qualora almeno il 50% dei crediti della classe abbia partecipato alla votazione e, tra questi, il 66% si sia pronunciato in senso favorevole (comma 5). […]…Nel caso di specie si rileva che solo le classi n. 1 (personale dipendente) e n. 5 (Comune di Rodano) hanno espresso un voto favorevole conforme ai requisiti normativi sopra richiamati. […]…Al contrario, le classi n. 2 (Fondo Mediocredito), n. 3 (INPS), n. 4 (Agenzia delle Entrate), n. 6 (fornitori chirografari) e n. 8 (banche chirografarie) hanno formulato voto contrario, mentre la classe n. 7 (clienti titolari di contrassegni e cauzioni) non ha espresso alcun voto.
• Viste quindi le conclusioni della predetta relazione (: “ Alla luce di tali risultanze, non si è realizzata l'unanimità di voto favorevole tra tutte le classi, condizione indispensabile per l'approvazione ordinaria del concordato in continuità aziendale. Pertanto, la proposta non può considerarsi approvata. …) il Tribunale ha disposto la convocazione della Società e degli istanti in liquidazione giudiziale, fissando udienza al 25-9-25; Contr
• In data 4-9-25 la creditrice ha depositato memoria, insistendo nell'apertura della liquidazione e, in data 10-9-25, la deb a depositato istanza IN PRORPIO, chiedendo “di voler aprire la liquidazione giudiziale della società con effetti estesi al socio Controparte_3 accomandatario signor con o io e correlato”. Parte_1
Ritenuto che:
• a norma dell'art. 112 comma 1 lettera f) il Tribunale può omologare il concordato in continuità aziendale c.d. “indiretta” (quale è quello proposto dalla odierna ricorrente) solo ove tutte le classi abbiano votato favorevolmente, salva la previsione per la quale -in caso di dissenso di una o più classi– il Tribunale su richiesta del debitore può omologare il concordato solo ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 112 comma 2 CCII (nel caso di specie non è intervenuta alcuna richiesta di omologazione eventualmente in presenza delle condizioni ex art. 112 co. 2 CCII da parte della società ricorrente, nonostante il decorso del termine di legge di sette giorni, ma anzi richiesta in proprio per liquidazione);
• l'art. 111 CCII impone che – laddove non siano raggiunte le maggioranze nel termine stabilito per il voto telematico – “il giudice delegato ne riferisce immediatamente al Tribunale, che provvede a norma dell'art. 49 comma 1 CCII, salvo che il debitore, nei sette giorni successivi alla comunicazione di cui all'art. 110 comma 2, richieda l'omologazione…”;
• e difatti l'art.49 II co CCII, statuisce che si proceda ad apertura della lg anche nel caso di mancata approvazione del concordato preventivo, il che determina comunque la definizione della domanda di accesso allo strumento di regolazione della crisi perché non approvata, e così pertanto definiti negativamente, ex art. 49 CCII, la proposta ed il piano di concordato con le successive integrazioni depositate;
• se l'art. 7 comma 2 lettera a) prevede che nell'esame delle domande varie attinenti al medesimo stato di crisi o insolvenza, confluite nel medesimo procedimento unitario, il Tribunale debba esaminare in via prioritaria la domanda diretta a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale (o controllata secondo le soglie dimensionali), è anche vero che la liquidazione giudiziale andrà dichiarata ove emerga che l'insolvenza non possa essere risolta.
• E, sul punto, il Tribunale ha già verificato la improseguibilità della soluzione alternativa, definendo negativamente la domanda ex art.44 CCII: si procede dunque alla disamina dello stato di insolvenza, secondo quanto disposto dall'art.49 CCII e segnatamente alla verifica della
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SEZIONE II CIVILE
sussistenza del presupposto oggettivo, rappresentato dall'insolvenza, mentre il presupposto soggettivo della liquidazione giudiziale è già stato vagliato (non potendo accedere gli imprenditori sotto- soglia alla domanda prenotativa).
• Va inoltre revocata la udienza fissata al 25-9-25 per sentire la società ricorrente, atteso che la stessa ha avanzato domanda in proprio e che, in ogni caso, la società debitrice era già stata posta in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa e nel contraddittorio nel rispetto dei termini e Contr delle forme di legge, con la convocazione a seguito del ricorso di Osservato che:
• per quanto concerne l'ulteriore complesso sviluppo della vicenda processuale, si rinvia alle motivazioni che precedono, con riferimento alla mancata approvazione e conseguente definizione negativa del piano e della proposta di concordato quale accesso allo strumento di regolazione della crisi ed insolvenza;
• sussiste, ai sensi degli articoli 26, 27 e 28 CCII (D.Lvo 14/2019 e succ. modifiche) la giurisdizione e competenza di questo Tribunale dal momento che il Centro degli interessi principali dell'impresa (COMI) è situato in Italia, in Comune ricompreso nel circondario dell'intestato Tribunale, in quanto risulta da visura aggiornata che la società debitrice ha sede legale in 20068 RA Borromeo (MI) – Via Luigi Einaudi n. 1;
• la debitrice è una società che esercita attività commerciale ai sensi dell'art. 2195 c.c. come da visura camerale, avente per oggetto sociale, senza pretesa di esaustività: attività nel “ settore della logistica, in particolare per raccolta di incarichi di spedizione dalla propria clientela, e nell'esecuzione degli stessi non con propri mezzi e struttura, ma attraverso mezzi e struttura di soggetti terzi, ai quali la a sua volta Pt_2 commissiona il servizio di trasporto/spedizione, fungendo in sostanza da intermediario;
• non rientra nelle soglie di esenzione dal fallimento di cui all'art. 2, lett. d) CCII, come risulta dai bilanci allegati: la debitrice non ha dimostrato la sussistenza congiunta dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) CCII, risultando pertanto soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, conformemente a quanto stabilito dall'art. 121 CCII;
• versa in una situazione di insolvenza, ampiamente argomentata dalla stessa ricorrente e deducibile dall'impossibilità di far fronte al pagamento dei debiti concorsuali;
• ai sensi dell'art. 49 co. 5 CCII l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti Contr è complessivamente superiore a € 30.000,00 (già sulla base del ricorso e come emerge dalla stessa domanda di concordato e dall'elenco dei crediti scaduti;
• in particolare quanto al concreto stato di insolvenza, la stessa Società ha dato atto nel ricorso in proprio:
dato nuovamente atto del proprio permanente stato d'insolvenza, domanda che Parte_1 sia dato ingresso alla fase di apertura della liquidazione giudiziale della società e del socio accomandatario Signor il quale a questo fine sottoscrive la presente istanza. Parte_1 È dunque da ritenersi ecie, ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa, desumibile, oltre che dalla impossibilità di procedere con uno strumento di regolazione alternativa, anche dalla pluralità ed entità dei debiti non soddisfatti, dall'esito infruttuoso dei tentativi di recupero forzoso del credito, dalla sussistenza di elevato debito erariale, da quanto in via confessoria riconosciuto nel ricorso ex art. 44 con l'esposizione delle cause della crisi;
• Alla luce di tali elementi, è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati il sussistere di uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni. Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale. L'individuazione del Curatore, nominato ex art.125 CCII, avviene nel rispetto dei criteri di cui agli artt.356 e 358 CCII e qui prescelto in persona del medesimo professionista già designato quale commissario giudiziale nel decreto ex art. 44 CCII.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE revocata la udienza fissata al 25-9-25
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SEZIONE II CIVILE
DICHIARA non approvati e pertanto così definiti negativamente, ex art. 49 comma 1 CCII, la proposta ed il piano di concordato con le successive integrazioni depositate per via telematica dalla ricorrente C.F. ], con sede Parte_1 P.IVA_1 legale in 20068 RA Borromeo (MI) – Via Luigi Einaudi n. 1, mandando la cancelleria per le conseguenti iscrizioni ed annotazioni al Registro Imprese;
e per l'effetto visti gli articoli 7, 38, 39, 44, 47, 49 CCII, DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di Parte_1
[C.F. ], con sede legale in 20068
[...] P.IVA_1 n. 1, quale procedura principale di insolvenza ai sensi dell'art. 3, comma 1, Regolamento UE 848 del 2015; dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale con effetti estesi al socio accomandatario signor (c.f. ), nato a [...] in data [...] e residente in [...].
1) NOMINA Giudice Delegato la dott. Luisa Vasile;
2) NOMINA Curatore dottor ; Persona_2
3) ORDINA al debitore, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art.2215bis cc, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art.39 CCII;
4) FISSA per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo la data del 11-2-2026 ore 10:00 , innanzi al Giudice Delegato dott. Luisa Vasile, stanza 34 piano II Palazzo di Giustizia, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
5) ASSEGNA ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata, per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art.201 CCII;
6) ORDINA al curatore di effettuare le comunicazioni di cui all'art.200 CCII;
7) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt.155 quater,155 quinquies e 155 sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla;
CP_4
c) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
f) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
8) ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell'art.193 CCII;
9) ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 195 CCII, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque
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opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
per i beni e le cose per i quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art.758 cpc;
10) INVITA il curatore fallimentare, entro DUE giorni successivi alla comunicazione della sua nomina, a far pervenire in cancelleria la propria accettazione, ex art.126 CC, con avviso che, ove non osservato questo obbligo, il Tribunale provvederà d'urgenza alla nomina di altro curatore;
11) ORDINA ai sensi dell'art. 49 co.4 CCII che la presente sentenza sia pubblicata e comunicata ai sensi dell'art.45 CCII in copia integrale al debitore, ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale e al pubblico ministero;
12) DISPONE la trasmissione ai sensi degli artt.45 e 49 CCII all'ufficio del registro delle imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme da quella effettiva, anche all'Ufficio del Registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione. Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 11/09/2025
Il Presidente rel. Est. Dott. Luisa Vasile
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A DEBITO
(artt. 146 d.p.r. 115/2002
59 d.p.r.131/1986)
Repubblica italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Milano Sezione II civile
Il Tribunale di Milano, sezione seconda civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori Dott. Luisa Vasile Presidente Relatore est. Dott. Sergio Rossetti Giudice Dott. Guendalina Pascale Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento per apertura di liquidazione giudiziale R.G. 2024 228-1 Pre-Liquidazione Giudiziale promosso su istanza depositata IN PROPRIO in data 10-9-2025 DA C.F. ], con sede legale in 20068 Parte_1 P.IVA_1
i n. vv. BRUNO BRUCOLI
], come da procura in atti C.F._1
E su ricorso
[...]
C.F. e P.I. n. in persona del legale rappresentante in Controparte_1 P.IVA_2
Borromeo ( ardia n. 2/A, rappresentata e difesa dall' Avv. Marco BONAVOGLIA del Foro di Monza (C.F.: ) C.F._2
***** Il Tribunale esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato;
rilevato in fatto che:
• con ricorso in data 21-3-2024, la Società in epigrafe ha depositato, nell'ambito del procedimento unitario iscritto al n. 228/2024 R.G su ricorso per apertura della liquidazione giudiziale promosso dalla istanza con riserva ai sensi dell'art. 44 CCII, Controparte_2 formulando richiesta di c per il deposito del piano e della proposta di concordato preventivo;
• entro il termine del 20-5-24 -e con successive integrazioni, fin con memoria del 14-2-25- la Società ha formulato la proposta di concordato e, con decreto 13.3.2025, il Tribunale ha ammesso il concordato e disposto il periodo di votazione per i creditori dal 15.7.2025 al 22.7.2025;
• in data 30.5.2025 il CG dott. ha depositato la relazione particolareggiata ex art. 105 Per_1
CCII, comunicandola ai creditori a mezzo PEC e in data 30.6.2025 ha poi depositato e comunicato ai creditori ed al debitore una nota illustrativa e nuovamente di sintesi della proposta e della relazione già in atti, indicando l'elenco dei creditori legittimati al voto e l'ammontare dei rispettivi crediti per cui erano ammessi al voto;
• in data 7-7-25 è stata depositata la relazione definitiva del CG, ai sensi del comma 6 dell'art. 107 del CCII (almeno sette giorni prima della data iniziale stabilita per il voto, il Commissario Giudiziale deposita la propria relazione definitiva) che così ha indicato: Si deve preliminarmente informare che non sono state presentate proposte concorrenti di concordato preventivo e che il debitore non ha modificato la proposta a suo tempo presentata. Inoltre non vi sono stati accadimenti tali da far mutare in modo rilevante alcune delle situazioni rappresentate nella relazione ex art. 105 CCII e, più che altro, tali da far modificare i giudizi ivi espressi. TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
Di conseguenza la relazione definitiva coincide con quella già depositata ed inviata ai creditori in data 30.5.2025 e riassunta nella sintetica nota illustrativa depositata ed inviata a tutti i creditori in data 30.6.2025, documenti ai quali si rimanda per tutti i maggiori dettagli.
• In data 25-7-2025, il CG ha poi riferito con relazione l'ESITO VOTAZIONI EX ARTT. 110 CO. 2 e 111 CCII, contestualmente inviata alla debitrice, segnalando che mancata l'approvazione della proposta di concordato in continuità aziendale da parte dei creditori aventi diritto ed ammessi al voto. In particolare, il dott. a così rappresentato: Per_1 lo scrivente ha provveduto a trasmette a tutti i creditori: la relazione ex art. 105 CCII;
la relazione ex art. 107 co. 3 CCII, unitamente al fac-simile del modulo di voto;
la relazione ex art. 107 co. 6 CCII, unitamente al fac-simile del modulo di voto;
[…] ai sensi dell'art. 109 CCII, l'approvazione della proposta concordataria da parte di ciascuna classe si considera validamente espressa quando: hanno votato favorevolmente creditori titolari di oltre il 50% dei crediti ammessi al voto nella medesima classe;
ovvero, in via alternativa, qualora almeno il 50% dei crediti della classe abbia partecipato alla votazione e, tra questi, il 66% si sia pronunciato in senso favorevole (comma 5). […]…Nel caso di specie si rileva che solo le classi n. 1 (personale dipendente) e n. 5 (Comune di Rodano) hanno espresso un voto favorevole conforme ai requisiti normativi sopra richiamati. […]…Al contrario, le classi n. 2 (Fondo Mediocredito), n. 3 (INPS), n. 4 (Agenzia delle Entrate), n. 6 (fornitori chirografari) e n. 8 (banche chirografarie) hanno formulato voto contrario, mentre la classe n. 7 (clienti titolari di contrassegni e cauzioni) non ha espresso alcun voto.
• Viste quindi le conclusioni della predetta relazione (: “ Alla luce di tali risultanze, non si è realizzata l'unanimità di voto favorevole tra tutte le classi, condizione indispensabile per l'approvazione ordinaria del concordato in continuità aziendale. Pertanto, la proposta non può considerarsi approvata. …) il Tribunale ha disposto la convocazione della Società e degli istanti in liquidazione giudiziale, fissando udienza al 25-9-25; Contr
• In data 4-9-25 la creditrice ha depositato memoria, insistendo nell'apertura della liquidazione e, in data 10-9-25, la deb a depositato istanza IN PRORPIO, chiedendo “di voler aprire la liquidazione giudiziale della società con effetti estesi al socio Controparte_3 accomandatario signor con o io e correlato”. Parte_1
Ritenuto che:
• a norma dell'art. 112 comma 1 lettera f) il Tribunale può omologare il concordato in continuità aziendale c.d. “indiretta” (quale è quello proposto dalla odierna ricorrente) solo ove tutte le classi abbiano votato favorevolmente, salva la previsione per la quale -in caso di dissenso di una o più classi– il Tribunale su richiesta del debitore può omologare il concordato solo ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 112 comma 2 CCII (nel caso di specie non è intervenuta alcuna richiesta di omologazione eventualmente in presenza delle condizioni ex art. 112 co. 2 CCII da parte della società ricorrente, nonostante il decorso del termine di legge di sette giorni, ma anzi richiesta in proprio per liquidazione);
• l'art. 111 CCII impone che – laddove non siano raggiunte le maggioranze nel termine stabilito per il voto telematico – “il giudice delegato ne riferisce immediatamente al Tribunale, che provvede a norma dell'art. 49 comma 1 CCII, salvo che il debitore, nei sette giorni successivi alla comunicazione di cui all'art. 110 comma 2, richieda l'omologazione…”;
• e difatti l'art.49 II co CCII, statuisce che si proceda ad apertura della lg anche nel caso di mancata approvazione del concordato preventivo, il che determina comunque la definizione della domanda di accesso allo strumento di regolazione della crisi perché non approvata, e così pertanto definiti negativamente, ex art. 49 CCII, la proposta ed il piano di concordato con le successive integrazioni depositate;
• se l'art. 7 comma 2 lettera a) prevede che nell'esame delle domande varie attinenti al medesimo stato di crisi o insolvenza, confluite nel medesimo procedimento unitario, il Tribunale debba esaminare in via prioritaria la domanda diretta a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale (o controllata secondo le soglie dimensionali), è anche vero che la liquidazione giudiziale andrà dichiarata ove emerga che l'insolvenza non possa essere risolta.
• E, sul punto, il Tribunale ha già verificato la improseguibilità della soluzione alternativa, definendo negativamente la domanda ex art.44 CCII: si procede dunque alla disamina dello stato di insolvenza, secondo quanto disposto dall'art.49 CCII e segnatamente alla verifica della
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sussistenza del presupposto oggettivo, rappresentato dall'insolvenza, mentre il presupposto soggettivo della liquidazione giudiziale è già stato vagliato (non potendo accedere gli imprenditori sotto- soglia alla domanda prenotativa).
• Va inoltre revocata la udienza fissata al 25-9-25 per sentire la società ricorrente, atteso che la stessa ha avanzato domanda in proprio e che, in ogni caso, la società debitrice era già stata posta in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa e nel contraddittorio nel rispetto dei termini e Contr delle forme di legge, con la convocazione a seguito del ricorso di Osservato che:
• per quanto concerne l'ulteriore complesso sviluppo della vicenda processuale, si rinvia alle motivazioni che precedono, con riferimento alla mancata approvazione e conseguente definizione negativa del piano e della proposta di concordato quale accesso allo strumento di regolazione della crisi ed insolvenza;
• sussiste, ai sensi degli articoli 26, 27 e 28 CCII (D.Lvo 14/2019 e succ. modifiche) la giurisdizione e competenza di questo Tribunale dal momento che il Centro degli interessi principali dell'impresa (COMI) è situato in Italia, in Comune ricompreso nel circondario dell'intestato Tribunale, in quanto risulta da visura aggiornata che la società debitrice ha sede legale in 20068 RA Borromeo (MI) – Via Luigi Einaudi n. 1;
• la debitrice è una società che esercita attività commerciale ai sensi dell'art. 2195 c.c. come da visura camerale, avente per oggetto sociale, senza pretesa di esaustività: attività nel “ settore della logistica, in particolare per raccolta di incarichi di spedizione dalla propria clientela, e nell'esecuzione degli stessi non con propri mezzi e struttura, ma attraverso mezzi e struttura di soggetti terzi, ai quali la a sua volta Pt_2 commissiona il servizio di trasporto/spedizione, fungendo in sostanza da intermediario;
• non rientra nelle soglie di esenzione dal fallimento di cui all'art. 2, lett. d) CCII, come risulta dai bilanci allegati: la debitrice non ha dimostrato la sussistenza congiunta dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) CCII, risultando pertanto soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, conformemente a quanto stabilito dall'art. 121 CCII;
• versa in una situazione di insolvenza, ampiamente argomentata dalla stessa ricorrente e deducibile dall'impossibilità di far fronte al pagamento dei debiti concorsuali;
• ai sensi dell'art. 49 co. 5 CCII l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti Contr è complessivamente superiore a € 30.000,00 (già sulla base del ricorso e come emerge dalla stessa domanda di concordato e dall'elenco dei crediti scaduti;
• in particolare quanto al concreto stato di insolvenza, la stessa Società ha dato atto nel ricorso in proprio:
dato nuovamente atto del proprio permanente stato d'insolvenza, domanda che Parte_1 sia dato ingresso alla fase di apertura della liquidazione giudiziale della società e del socio accomandatario Signor il quale a questo fine sottoscrive la presente istanza. Parte_1 È dunque da ritenersi ecie, ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa, desumibile, oltre che dalla impossibilità di procedere con uno strumento di regolazione alternativa, anche dalla pluralità ed entità dei debiti non soddisfatti, dall'esito infruttuoso dei tentativi di recupero forzoso del credito, dalla sussistenza di elevato debito erariale, da quanto in via confessoria riconosciuto nel ricorso ex art. 44 con l'esposizione delle cause della crisi;
• Alla luce di tali elementi, è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati il sussistere di uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni. Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale. L'individuazione del Curatore, nominato ex art.125 CCII, avviene nel rispetto dei criteri di cui agli artt.356 e 358 CCII e qui prescelto in persona del medesimo professionista già designato quale commissario giudiziale nel decreto ex art. 44 CCII.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE revocata la udienza fissata al 25-9-25
Pagina nr. 3 TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
DICHIARA non approvati e pertanto così definiti negativamente, ex art. 49 comma 1 CCII, la proposta ed il piano di concordato con le successive integrazioni depositate per via telematica dalla ricorrente C.F. ], con sede Parte_1 P.IVA_1 legale in 20068 RA Borromeo (MI) – Via Luigi Einaudi n. 1, mandando la cancelleria per le conseguenti iscrizioni ed annotazioni al Registro Imprese;
e per l'effetto visti gli articoli 7, 38, 39, 44, 47, 49 CCII, DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di Parte_1
[C.F. ], con sede legale in 20068
[...] P.IVA_1 n. 1, quale procedura principale di insolvenza ai sensi dell'art. 3, comma 1, Regolamento UE 848 del 2015; dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale con effetti estesi al socio accomandatario signor (c.f. ), nato a [...] in data [...] e residente in [...].
1) NOMINA Giudice Delegato la dott. Luisa Vasile;
2) NOMINA Curatore dottor ; Persona_2
3) ORDINA al debitore, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art.2215bis cc, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art.39 CCII;
4) FISSA per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo la data del 11-2-2026 ore 10:00 , innanzi al Giudice Delegato dott. Luisa Vasile, stanza 34 piano II Palazzo di Giustizia, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
5) ASSEGNA ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata, per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art.201 CCII;
6) ORDINA al curatore di effettuare le comunicazioni di cui all'art.200 CCII;
7) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt.155 quater,155 quinquies e 155 sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla;
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c) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
f) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
8) ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell'art.193 CCII;
9) ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 195 CCII, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque
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SEZIONE II CIVILE
opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
per i beni e le cose per i quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art.758 cpc;
10) INVITA il curatore fallimentare, entro DUE giorni successivi alla comunicazione della sua nomina, a far pervenire in cancelleria la propria accettazione, ex art.126 CC, con avviso che, ove non osservato questo obbligo, il Tribunale provvederà d'urgenza alla nomina di altro curatore;
11) ORDINA ai sensi dell'art. 49 co.4 CCII che la presente sentenza sia pubblicata e comunicata ai sensi dell'art.45 CCII in copia integrale al debitore, ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale e al pubblico ministero;
12) DISPONE la trasmissione ai sensi degli artt.45 e 49 CCII all'ufficio del registro delle imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme da quella effettiva, anche all'Ufficio del Registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione. Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 11/09/2025
Il Presidente rel. Est. Dott. Luisa Vasile
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