TRIB
Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 23/10/2025, n. 1510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1510 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1839/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott.ssa Sandra Levanti Giudice rel. est. dott.ssa Rosanna Scollo Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1839/2024 R.G., promossa da
c.f. rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriella Parte_1 C.F._1
Iacono ricorrente contro
c.f. , rappresentato e difeso dagli avvocati Elvira Controparte_1 C.F._2
AR ed EM CA resistente
e con l'intervento del P.M. in sede (che ha espresso parere favorevole il 19.7.2024) -
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza del 28.2.2025, ribadendo le conclusioni rassegnate nelle note depositate nel termine di cui all'art. 473-bis.28 n. 1 c.p.c. ed il giudice delegato si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
****
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.29 c.p.c. depositato in data 3.7.2024 e successivamente notificato, chiedeva la modifica delle condizioni di divorzio dall'ex coniuge Parte_1
, condizioni stabilite con sentenza n. 1028/2021, emessa dal Tribunale di Controparte_1
Ragusa in data 26.8.2021, siccome riformata dalla Corte di Appello di Catania, con sentenza n. 1228/2023 del 29.6.2023, che, confermando il contributo a carico del padre al mantenimento delle due figlie ( , nata il dì 8.4.1995 ed , nata il [...]) nella misura di € 300,00 Per_1 Per_2
pagina 1 di 5 ciascuna al mese, per contro aveva ridotto (con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado) l'assegno divorzile da € 400,00 ad € 200,00 mensili, principalmente valorizzando il fatto sopravvenuto della percezione, da parte della , del reddito di Pt_1 cittadinanza.
In particolare, la ricorrente chiedeva l'aumento dell'assegno divorzile da € 200,00 ad € 600,00 mensili, nonché l'incremento dell'assegno di mantenimento della IG (ormai maggiorenne) da € 300,00 ad € 500,00 mensili (“Accogliere la richiesta di revisione Per_2 dell'assegno divorzile a favore della Sig.ra , nella misura di € 600,00 a seguito della Pt_1 variazione dei presupposti stabiliti in sede di divorzio e di successivo procedimento di revisione in Corte di Appello, con effetto a decorrere dalla data del deposito del presente ricorso;
- ritenere e dichiarare che le esigenze della IG sono aumentate con conseguente aggravio di spese necessarie per il suo mantenimento e che la madre è impossibilitata a farvi fronte conseguentemente concedere la revisione in aumento dell'assegno di mantenimento imponendo al sig. di versare alla ricorrente , a titolo di contributo per la IG , CP_1 Per_2 la somma di € 500,00 da adeguare secondo gli indici Istat con effetto a decorrere dalla presente domanda oltre il 70% delle spese straordinarie individuate secondo le linee guida del CNF”).
si costituiva in giudizio a mezzo di apposita comparsa, contestando la Controparte_1 fondatezza del proposto ricorso e, in base alle argomentazioni svolte nel proprio atto introduttivo, oltre che nei successivi scritti difensivi, chiedeva il rigetto di ogni domanda.
Ciò posto, esaminando la domanda di revisione relativa all'assegno divorzile, giova premettere che il Tribunale di Ragusa, nell'esprimere una valutazione positiva in ordine all'an, confermata dalla Corte d'Appello di Catania, ha riconosciuto una natura 'mista' dell'assegno in questione, contraddistinto cioè da una duplice componente, assistenziale e perequativo- compensativa;
in particolare, il Tribunale, con ragionamento confermato in appello, ha ritenuto che “non solo ricorre un'ipotesi di rilevante disparità economica ma la non è Pt_1 neppure autosufficiente economicamente (sebbene a quanto consta venga aiutata dai propri genitori), né per le ragioni sopra riportate e quanto alla mancanza di esperienza lavorativa per circostanze obiettive riesce a procurarsi dei mezzi adeguati per raggiungere l'autosufficienza economica”; nella stessa sentenza, inoltre, si legge: “la , Pt_1 impossidente, per come visto, priva di esperienza lavorativa pregressa e specifica, ha scarse capacità di guadagno, tant'è che secondo quanto sostenuto anche dalla difesa ha svolto lavori come commessa, promoter, e di addetta alle pulizie nelle ore serali presso un negozio all'interno di un centro commerciale”.
E' chiaro allora che non è più ammesso, per la formazione del giudicato sul punto, discutere della capacità lavorativa della ricorrente, mediante la quale la stessa possa procurarsi da sola adeguati mezzi di sussistenza.
Il fatto sopravvenuto allegato dalla a sostegno della domanda di aumento Pt_1 dell'assegno divorzile è rappresentato dalla perdita del beneficio del reddito di cittadinanza, abolito a decorrere dal 1° gennaio 2024 e non rimpiazzato, nella specie, dall'assegno di inclusione, avendo la ricorrente comprovato di avere presentato domanda all' per CP_2
l'attribuzione di detto assegno, domanda tuttavia respinta dall' . CP_3
pagina 2 di 5 Al riguardo, poi, è da escludere che l'assegno di inclusione non sia stato riconosciuto alla ricorrente per ragioni legate ai limiti reddituali, atteso che, nella comunicazione del CP_2
6.11.2024, è riportata la seguente motivazione: «"Assenza di beneficiari nel nucleo - Il nucleo familiare non soddisfa i requisiti per l´accesso alla misura: art. 2, co. 1, D.L. 48/2023 conv. in L. 85/2023". Come specificato nella circolare 105/2023: CP_2
paragrafo 1. Destinatari della misura Cont Ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 48/2023 l' è riconosciuto a garanzia delle necessità di inclusione, e a richiesta di uno dei componenti dei nuclei familiari nei quali almeno un componente sia in una delle seguenti condizioni:
1- con disabilità, come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.159;
2 - minorenne;
3- con almeno sessanta anni di età;
4- in condizione di svantaggio e inserito in un programma di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali certificato dalla pubblica Amministrazione».
Emerge allora che la ricorrente si trova oggi – e a far data da gennaio 2024 – privata dell'introito del reddito di cittadinanza.
A tal proposito, giova riportare quanto statuito dalla Corte d'Appello di Catania nel ridurre la misura dell'assegno divorzile da € 400,00 ad € 200,00 mensili: “tenuto conto, pertanto, delle condizioni economiche delle parti così come sopra descritte ma anche degli attuali obblighi gravanti sull' di mantenimento delle figlie, e, dall'altro, della CP_1 circostanza che la gode della disponibilità della casa coniugale di proprietà Pt_1 esclusiva del marito …, e ad oggi del reddito di cittadinanza appare corretto determinare l'assegno divorzile spettante alla euro 200,00 mensili, annualmente rivalutabile”. Pt_1
Ora, quanto alle condizioni economiche, è stata confermata in appello la valutazione del giudice di prime cure, che ha quantificato in € 2.624,00 il reddito netto mensile dell' CP_1 nell'anno di imposta 2017; seguendo lo stesso criterio di calcolo adottato allora dal Tribunale di Ragusa e facendo riferimento all'ultima dichiarazione dei redditi prodotta dal resistente, ossia a quella relativa all'anno d'imposta 2022, si perviene ad un reddito netto mensile percepito dall' in tale anno pari ad € 2.796,75 [€ 45.564,00 (reddito lordo complessivo) CP_1
- € 12.003,00 (imposta lorda) = € 33.561,00 (reddito netto annuo)/12 mensilità = € 2.796,75].
Comparando i due valori di reddito netto mensile negli anni 2017 e 2022, nessun decremento si evidenzia nella situazione economico-reddituale dell' . CP_1
Con riferimento alla situazione economica della , si segnala, oltre alla mancata Pt_1 percezione del reddito di cittadinanza da gennaio 2024, che il diritto della ricorrente di percepire (per intero) l'assegno unico universale per la IG è cessato, per legge, al Per_2 compimento del 21° anno di età della ragazza, ossia in data 14.4.2025.
Quanto agli “attuali obblighi gravanti sull' di mantenimento delle figlie”, non CP_1 può di certo considerarsi attuale l'obbligo di mantenimento della IG primogenita , Per_1 della quale la madre ricorrente ha dedotto il raggiungimento dell'indipendenza economica, a seguito dell'assunzione della ragazza con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
il padre pagina 3 di 5 resistente non ha contestato tale circostanza di fatto, limitandosi ad affermare che, tuttavia, “da quanto risulta al resistente, non è intervenuto alcun provvedimento giudiziale che ha statuito in ordine alla revoca dell'obbligo di contribuzione in capo all'odierno resistente”, aggiungendo
“Com'è noto, infatti, solamente un provvedimento giudiziale potrà revocare detto obbligo, obbligo attualmente gravante sul padre”.
Se dunque non è controverso tra le parti che la IG sia divenuta Per_1 economicamente autosufficiente, il comportamento del padre, che omette di chiedere la revoca del provvedimento giudiziale che gli impone di concorrere al mantenimento della IG, appare strumentalmente diretto a far gravare tale voce di spesa sul proprio reddito, tanto più che i pagamenti eventualmente eseguiti a tale titolo sarebbero certamente ripetibili.
In considerazione dei superiori elementi, l'assegno divorzile in favore di Parte_1
e a carico di può essere incrementato ad € 400,00 al mese, a decorrere dalla Controparte_1 data di deposito del ricorso introduttivo (3.7.2024).
Venendo alla domanda di aumento dell'assegno di mantenimento della IG (maggiorenne) , la ricorrente ha dedotto che “la IG , che frequenta con profitto il Per_2 Per_2 primo anno della facoltà di lingue presso l'Ateneo di Ragusa, ha deciso di intraprendere anche un percorso universitario di Design Industriale. Trattasi di un corso di laurea triennale che potrà svolgere da remoto con un costo annuo di € 1200,00 da corrispondere in 8 rate mensili a decorrere dal 30/6/2024. La ricorrente ha già pagato la tassa di iscrizione di € 340,00. Si precisa che, pur trattandosi di un corso universitario, che può seguire da remoto, sono previste lezioni in presenza, almeno due volte nell'arco dell'anno, da svolgersi presso la sede a Roma e sui relativi costi, ipoteticamente, la sig.ra dovrebbe affrontare il 40% della spesa, la Pt_1 qual cosa allo stato è impossibile”.
Sul punto, l' ha in primo luogo rilevato di avere espresso il suo dissenso CP_1 all'iscrizione della IG a detto secondo corso universitario;
tuttavia, in ragione dei non Per_2 contestati profitti registrati dalla ragazza nell'attuale percorso di studi universitari e in considerazione del fatto che, come si desume dalla sentenza di divorzio del Tribunale di Ragusa, la stessa ha mostrato impegno in ambito scolastico, nonostante le ferite riportate in conseguenza della sofferta crisi familiare – il Collegio ritiene di dovere incentivare la recente scelta di arricchire il percorso universitario della IG , e ciò disponendo, stante la Per_2 diminuzione reddituale della madre, un aumento dell'assegno di mantenimento, posto a carico del padre, ad € 400,00 mensili, con decorrenza da maggio 2025 (attesa la cessazione ad aprile 2025 del diritto all'assegno unico ed universale, già pari a circa un centinaio di euro).
Né la circostanza che le spese universitarie siano spese straordinarie, alle quali il padre contribuisce con altro criterio (ossia nella misura del 60%), impedisce un aumento dell'assegno di mantenimento (ordinario).
Si richiama, infatti, il principio giurisprudenziale secondo cui “le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età - che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma 1 c.c. - non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. "spese straordinarie", dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento” (v. Cass. 13664/2022).
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo. pagina 4 di 5
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1839/2024 R.G., a modifica della sentenza di divorzio n. 1028/2021 emessa dal Tribunale di Ragusa in data 26.8.2021, siccome riformata dalla Corte di Appello di Catania, con sentenza n. 1228/2023 del 29.6.2023, ferma ogni altra statuizione, PONE a carico di , con decorrenza dal 3.7.2024, l'obbligo di corrispondere a Controparte_1
entro il giorno cinque di ogni mese, a titolo di assegno divorzile, la somma di Parte_1
€ 400,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. DISPONE che , con decorrenza dal mese di maggio 2025, contribuisca al Controparte_1 mantenimento della IG , corrispondendo a entro il giorno cinque di Per_2 Parte_1 ogni mese, la somma di € 400,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. CONDANNA alla rifusione, in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1 processuali che liquida in € 2.000,00 per compensi ed € 98,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfetarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio del Tribunale del 23.10.2025
Il Presidente Dott. Massimo Pulvirenti Il Giudice est. Dott.ssa Sandra Levanti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott.ssa Sandra Levanti Giudice rel. est. dott.ssa Rosanna Scollo Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1839/2024 R.G., promossa da
c.f. rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriella Parte_1 C.F._1
Iacono ricorrente contro
c.f. , rappresentato e difeso dagli avvocati Elvira Controparte_1 C.F._2
AR ed EM CA resistente
e con l'intervento del P.M. in sede (che ha espresso parere favorevole il 19.7.2024) -
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza del 28.2.2025, ribadendo le conclusioni rassegnate nelle note depositate nel termine di cui all'art. 473-bis.28 n. 1 c.p.c. ed il giudice delegato si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
****
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.29 c.p.c. depositato in data 3.7.2024 e successivamente notificato, chiedeva la modifica delle condizioni di divorzio dall'ex coniuge Parte_1
, condizioni stabilite con sentenza n. 1028/2021, emessa dal Tribunale di Controparte_1
Ragusa in data 26.8.2021, siccome riformata dalla Corte di Appello di Catania, con sentenza n. 1228/2023 del 29.6.2023, che, confermando il contributo a carico del padre al mantenimento delle due figlie ( , nata il dì 8.4.1995 ed , nata il [...]) nella misura di € 300,00 Per_1 Per_2
pagina 1 di 5 ciascuna al mese, per contro aveva ridotto (con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado) l'assegno divorzile da € 400,00 ad € 200,00 mensili, principalmente valorizzando il fatto sopravvenuto della percezione, da parte della , del reddito di Pt_1 cittadinanza.
In particolare, la ricorrente chiedeva l'aumento dell'assegno divorzile da € 200,00 ad € 600,00 mensili, nonché l'incremento dell'assegno di mantenimento della IG (ormai maggiorenne) da € 300,00 ad € 500,00 mensili (“Accogliere la richiesta di revisione Per_2 dell'assegno divorzile a favore della Sig.ra , nella misura di € 600,00 a seguito della Pt_1 variazione dei presupposti stabiliti in sede di divorzio e di successivo procedimento di revisione in Corte di Appello, con effetto a decorrere dalla data del deposito del presente ricorso;
- ritenere e dichiarare che le esigenze della IG sono aumentate con conseguente aggravio di spese necessarie per il suo mantenimento e che la madre è impossibilitata a farvi fronte conseguentemente concedere la revisione in aumento dell'assegno di mantenimento imponendo al sig. di versare alla ricorrente , a titolo di contributo per la IG , CP_1 Per_2 la somma di € 500,00 da adeguare secondo gli indici Istat con effetto a decorrere dalla presente domanda oltre il 70% delle spese straordinarie individuate secondo le linee guida del CNF”).
si costituiva in giudizio a mezzo di apposita comparsa, contestando la Controparte_1 fondatezza del proposto ricorso e, in base alle argomentazioni svolte nel proprio atto introduttivo, oltre che nei successivi scritti difensivi, chiedeva il rigetto di ogni domanda.
Ciò posto, esaminando la domanda di revisione relativa all'assegno divorzile, giova premettere che il Tribunale di Ragusa, nell'esprimere una valutazione positiva in ordine all'an, confermata dalla Corte d'Appello di Catania, ha riconosciuto una natura 'mista' dell'assegno in questione, contraddistinto cioè da una duplice componente, assistenziale e perequativo- compensativa;
in particolare, il Tribunale, con ragionamento confermato in appello, ha ritenuto che “non solo ricorre un'ipotesi di rilevante disparità economica ma la non è Pt_1 neppure autosufficiente economicamente (sebbene a quanto consta venga aiutata dai propri genitori), né per le ragioni sopra riportate e quanto alla mancanza di esperienza lavorativa per circostanze obiettive riesce a procurarsi dei mezzi adeguati per raggiungere l'autosufficienza economica”; nella stessa sentenza, inoltre, si legge: “la , Pt_1 impossidente, per come visto, priva di esperienza lavorativa pregressa e specifica, ha scarse capacità di guadagno, tant'è che secondo quanto sostenuto anche dalla difesa ha svolto lavori come commessa, promoter, e di addetta alle pulizie nelle ore serali presso un negozio all'interno di un centro commerciale”.
E' chiaro allora che non è più ammesso, per la formazione del giudicato sul punto, discutere della capacità lavorativa della ricorrente, mediante la quale la stessa possa procurarsi da sola adeguati mezzi di sussistenza.
Il fatto sopravvenuto allegato dalla a sostegno della domanda di aumento Pt_1 dell'assegno divorzile è rappresentato dalla perdita del beneficio del reddito di cittadinanza, abolito a decorrere dal 1° gennaio 2024 e non rimpiazzato, nella specie, dall'assegno di inclusione, avendo la ricorrente comprovato di avere presentato domanda all' per CP_2
l'attribuzione di detto assegno, domanda tuttavia respinta dall' . CP_3
pagina 2 di 5 Al riguardo, poi, è da escludere che l'assegno di inclusione non sia stato riconosciuto alla ricorrente per ragioni legate ai limiti reddituali, atteso che, nella comunicazione del CP_2
6.11.2024, è riportata la seguente motivazione: «"Assenza di beneficiari nel nucleo - Il nucleo familiare non soddisfa i requisiti per l´accesso alla misura: art. 2, co. 1, D.L. 48/2023 conv. in L. 85/2023". Come specificato nella circolare 105/2023: CP_2
paragrafo 1. Destinatari della misura Cont Ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 48/2023 l' è riconosciuto a garanzia delle necessità di inclusione, e a richiesta di uno dei componenti dei nuclei familiari nei quali almeno un componente sia in una delle seguenti condizioni:
1- con disabilità, come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.159;
2 - minorenne;
3- con almeno sessanta anni di età;
4- in condizione di svantaggio e inserito in un programma di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali certificato dalla pubblica Amministrazione».
Emerge allora che la ricorrente si trova oggi – e a far data da gennaio 2024 – privata dell'introito del reddito di cittadinanza.
A tal proposito, giova riportare quanto statuito dalla Corte d'Appello di Catania nel ridurre la misura dell'assegno divorzile da € 400,00 ad € 200,00 mensili: “tenuto conto, pertanto, delle condizioni economiche delle parti così come sopra descritte ma anche degli attuali obblighi gravanti sull' di mantenimento delle figlie, e, dall'altro, della CP_1 circostanza che la gode della disponibilità della casa coniugale di proprietà Pt_1 esclusiva del marito …, e ad oggi del reddito di cittadinanza appare corretto determinare l'assegno divorzile spettante alla euro 200,00 mensili, annualmente rivalutabile”. Pt_1
Ora, quanto alle condizioni economiche, è stata confermata in appello la valutazione del giudice di prime cure, che ha quantificato in € 2.624,00 il reddito netto mensile dell' CP_1 nell'anno di imposta 2017; seguendo lo stesso criterio di calcolo adottato allora dal Tribunale di Ragusa e facendo riferimento all'ultima dichiarazione dei redditi prodotta dal resistente, ossia a quella relativa all'anno d'imposta 2022, si perviene ad un reddito netto mensile percepito dall' in tale anno pari ad € 2.796,75 [€ 45.564,00 (reddito lordo complessivo) CP_1
- € 12.003,00 (imposta lorda) = € 33.561,00 (reddito netto annuo)/12 mensilità = € 2.796,75].
Comparando i due valori di reddito netto mensile negli anni 2017 e 2022, nessun decremento si evidenzia nella situazione economico-reddituale dell' . CP_1
Con riferimento alla situazione economica della , si segnala, oltre alla mancata Pt_1 percezione del reddito di cittadinanza da gennaio 2024, che il diritto della ricorrente di percepire (per intero) l'assegno unico universale per la IG è cessato, per legge, al Per_2 compimento del 21° anno di età della ragazza, ossia in data 14.4.2025.
Quanto agli “attuali obblighi gravanti sull' di mantenimento delle figlie”, non CP_1 può di certo considerarsi attuale l'obbligo di mantenimento della IG primogenita , Per_1 della quale la madre ricorrente ha dedotto il raggiungimento dell'indipendenza economica, a seguito dell'assunzione della ragazza con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
il padre pagina 3 di 5 resistente non ha contestato tale circostanza di fatto, limitandosi ad affermare che, tuttavia, “da quanto risulta al resistente, non è intervenuto alcun provvedimento giudiziale che ha statuito in ordine alla revoca dell'obbligo di contribuzione in capo all'odierno resistente”, aggiungendo
“Com'è noto, infatti, solamente un provvedimento giudiziale potrà revocare detto obbligo, obbligo attualmente gravante sul padre”.
Se dunque non è controverso tra le parti che la IG sia divenuta Per_1 economicamente autosufficiente, il comportamento del padre, che omette di chiedere la revoca del provvedimento giudiziale che gli impone di concorrere al mantenimento della IG, appare strumentalmente diretto a far gravare tale voce di spesa sul proprio reddito, tanto più che i pagamenti eventualmente eseguiti a tale titolo sarebbero certamente ripetibili.
In considerazione dei superiori elementi, l'assegno divorzile in favore di Parte_1
e a carico di può essere incrementato ad € 400,00 al mese, a decorrere dalla Controparte_1 data di deposito del ricorso introduttivo (3.7.2024).
Venendo alla domanda di aumento dell'assegno di mantenimento della IG (maggiorenne) , la ricorrente ha dedotto che “la IG , che frequenta con profitto il Per_2 Per_2 primo anno della facoltà di lingue presso l'Ateneo di Ragusa, ha deciso di intraprendere anche un percorso universitario di Design Industriale. Trattasi di un corso di laurea triennale che potrà svolgere da remoto con un costo annuo di € 1200,00 da corrispondere in 8 rate mensili a decorrere dal 30/6/2024. La ricorrente ha già pagato la tassa di iscrizione di € 340,00. Si precisa che, pur trattandosi di un corso universitario, che può seguire da remoto, sono previste lezioni in presenza, almeno due volte nell'arco dell'anno, da svolgersi presso la sede a Roma e sui relativi costi, ipoteticamente, la sig.ra dovrebbe affrontare il 40% della spesa, la Pt_1 qual cosa allo stato è impossibile”.
Sul punto, l' ha in primo luogo rilevato di avere espresso il suo dissenso CP_1 all'iscrizione della IG a detto secondo corso universitario;
tuttavia, in ragione dei non Per_2 contestati profitti registrati dalla ragazza nell'attuale percorso di studi universitari e in considerazione del fatto che, come si desume dalla sentenza di divorzio del Tribunale di Ragusa, la stessa ha mostrato impegno in ambito scolastico, nonostante le ferite riportate in conseguenza della sofferta crisi familiare – il Collegio ritiene di dovere incentivare la recente scelta di arricchire il percorso universitario della IG , e ciò disponendo, stante la Per_2 diminuzione reddituale della madre, un aumento dell'assegno di mantenimento, posto a carico del padre, ad € 400,00 mensili, con decorrenza da maggio 2025 (attesa la cessazione ad aprile 2025 del diritto all'assegno unico ed universale, già pari a circa un centinaio di euro).
Né la circostanza che le spese universitarie siano spese straordinarie, alle quali il padre contribuisce con altro criterio (ossia nella misura del 60%), impedisce un aumento dell'assegno di mantenimento (ordinario).
Si richiama, infatti, il principio giurisprudenziale secondo cui “le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età - che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma 1 c.c. - non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. "spese straordinarie", dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento” (v. Cass. 13664/2022).
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo. pagina 4 di 5
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1839/2024 R.G., a modifica della sentenza di divorzio n. 1028/2021 emessa dal Tribunale di Ragusa in data 26.8.2021, siccome riformata dalla Corte di Appello di Catania, con sentenza n. 1228/2023 del 29.6.2023, ferma ogni altra statuizione, PONE a carico di , con decorrenza dal 3.7.2024, l'obbligo di corrispondere a Controparte_1
entro il giorno cinque di ogni mese, a titolo di assegno divorzile, la somma di Parte_1
€ 400,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. DISPONE che , con decorrenza dal mese di maggio 2025, contribuisca al Controparte_1 mantenimento della IG , corrispondendo a entro il giorno cinque di Per_2 Parte_1 ogni mese, la somma di € 400,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. CONDANNA alla rifusione, in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1 processuali che liquida in € 2.000,00 per compensi ed € 98,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfetarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio del Tribunale del 23.10.2025
Il Presidente Dott. Massimo Pulvirenti Il Giudice est. Dott.ssa Sandra Levanti
pagina 5 di 5