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Sentenza 7 dicembre 2024
Sentenza 7 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 07/12/2024, n. 1115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 1115 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI UDINE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Udine, prima sezione civile, composto dai sigg. Magistrati
- Dr.ssa Annamaria Antonini Presidente
- Dr.ssa Giovanna Mullig Giudice
- Dr.ssa Marta Diamante Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n° 3119/2023 del R.A.C.C. in data 23.10.2023, promossa da
- , con il proc. dom. avv. Patrizia Fiore Parte_1 attore con l'intervento del
- PUBBLICO MINISTERO intervenuto avente per oggetto: mutamento di sesso, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
- per l'attore: “ ORDINARE agli uffici di stato civile e anagrafici del Comune di Carlino la rettifica del sesso
e del nome della parte ricorrente, , nata il [...] a [...], residente in [...]
Giorgio di Nogaro (UD), in via Achille Cristofoli n. 7, codice fiscale disponendo che C.F._1 gli uffici competenti rettifichino l'atto di nascita, Atto N. 14 parte 1 serie A - anno 2002 - Comune di
CARLINO (UD), e tutti i documenti di stato civile e anagrafici riferiti a nel senso che ove sia Parte_1 scritto “maschile” risulti “femminile” e quale prenome, ove sia scritto “ ” sia scritto “ ” e Pt_1 Persona_1 contestualmente ❖ AUTORIZZARE la medesima a sottoporsi ai trattamenti medico – chirurgici di riassegnazione del genere da maschile a femminile”;
- per il PM: “il PM esprime parere favorevole”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 duodecies c.p.c., esponeva di essere celibe e senza figli e di essere affetto Parte_1 da disturbo d'identità di genere, chiedendo di essere, pertanto, autorizzato all'adeguamento dei caratteri sessuali alla sua identità di genere.
1 Specificava che, sin dall'infanzia, egli aveva presentato tendenze di genere femminile e che, nell'età dello sviluppo, lo stridente contrasto tra il proprio aspetto fisico mascolino e l'identità personale tipicamente femminile gli aveva creato notevoli disagi e forti crisi di identità.
Già da diverso tempo si era sottoposto al vaglio clinico e psico sessuologico per la sua sintomatologia. Da ultimo, dopo la visita del 5.10.2022, la dr.ssa presso l' Per_2 Controparte_1
aveva rilasciato certificazione medica attestante la disforia di genere. Dal mese di marzo 2023 il
[...] ricorrente aveva anche intrapreso la terapia ormonale.
Sentito in interrogatorio libero dal giudice relatore all'udienza del 25.1.2024, il ricorrente confermava quanto esposto in ricorso.
La causa era istruita mediante c.t.u. affidata al dottor ed al dottor . Persona_3 Persona_4
***
Il ricorrente ha chiesto di essere autorizzato all'esecuzione degli interventi chirurgici necessari ad adeguare il proprio sesso anatomico con la propria psicosessualità, ma, nelle more di tale trattamento, ha chiesto anche di poter, fin da subito, ottenere il cambio del proprio prenome e la rettifica degli atti dello stato civile con l'indicazione del genere femminile in luogo di quello maschile.
Con la recente sentenza n. 180/17 la Corte Costituzionale ha ribadito che la legge n. 164 del 1982 va interpretata in senso rispettoso dei valori costituzionali di libertà e dignità della persona umana.
L'interpretazione conforme a tali principi fondamentali è stata individuata e valorizzata sia dalla giurisprudenza di legittimità, sia da quella costituzionale.
In particolare va osservato che la legge n. 164 del 1982 “si colloca nell'alveo di una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori, di libertà e dignità, della persona umana, che ricerca e tutela anche nelle situazioni minoritarie ed anomale”.
In questo ordine di idee si è posta la Corte di Cassazione, sezione prima civile, nella sentenza del 20 luglio
2015, n. 15138, nella quale è stata condivisa un'interpretazione costituzionalmente orientata e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della legge n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011.
In questa pronuncia, la Corte nomofilattica ha ritenuto che, per ottenere la rettificazione dell'attribuzione di sesso nei registri dello stato civile, non sia obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari.
Invero, si è riconosciuto che l'acquisizione di una nuova identità di genere possa essere il risultato di un processo individuale, che non postula la necessità di tale intervento, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale siano oggetto di accertamento anche tecnico in sede giudiziale.
Con la sentenza n. 221 del 2015 la Corte Costituzionale ha riconosciuto che la disposizione censurata costituisce l'approdo di un'evoluzione culturale ed ordinamentale volta al riconoscimento del diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU).
2 Alla luce di tale evoluzione, che è al tempo stesso culturale e ordinamentale, la Corte Cost. anche con la recente sentenza n. 180/17 ha, quindi, affermato che “la mancanza di un riferimento testuale alle modalità
(chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita), attraverso le quali si realizzi la modificazione, porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare
l'adeguamento dei caratteri sessuali. [...] Il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto
a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione - come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico”.
Più di recente, a mezzo della sentenza n. 143/2024 pubblicata in data 23/7/2024 la Corte Costituzionale, ritenuta fondata la questione, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 co. 4 del D. lgs. 1° settembre 2011 n. 150 – per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. – nella parte in cui prescrive l'autorizzazione giudiziale al trattamento medico-chirurgico, anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione dell'attribuzione di sesso anagrafico.
La Corte costituzionale, dando seguito al suo precedente orientamento, ha osservato che “il regime autorizzatorio è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n.
15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015”. Invero, secondo la Consulta,
l'“evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico» (sentenza n. 221 del 2015)” atteso che “… agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata». Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione”.
Ne consegue, considerata l'affermata illegittimità costituzionale del predetto art. 31 co. 4, che l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia, non corrispondendo la prescritta autorizzazione giudiziale alla ratio legis.
3 La rettificazione dell'attribuzione di sesso può, pertanto, essere disposta indipendentemente dall'intervento chirurgico, superfluo ai fini della rettifica.
Le considerazioni sopra svolte, unitamente agli accertamenti psicologici e medici svolti, confortano la decisione di ritenere già avvenuto il cambiamento di genere di modo che , con scelta giudicata Parte_1
“irreversibile”, può considerarsi, allo stato degli atti e indipendentemente dall'intervento chirurgico, avere completato il serio ed univoco percorso teso ad ottenere il mutamento di sesso.
Militano a favore della definitività e completamento del percorso anche gli esiti della c.t.u. cui si è dato ingresso, dalla quale è emerso che “… dai dati anamnestici, dalla documentazione clinica prodotta, dai colloqui effettuati, dagli esiti dei test psicometrici somministrati, si evidenzia come il periziando non presenti a livello clinico patologie o disturbi di ordine psichico che controindichino un adeguamento dei dati anagrafici come dallo stesso richiesto. Gli esiti dei test concordano con il giudizio clinico, escludono patologie psichiatriche di rilievo, e individuano in maniera concorde l'orientamento del periziando verso il sesso femminile. Il periziando soddisfa infatti i criteri diagnostici per la Disforia di Genere in Adolescenti
e Adulti del DSM-5 (302.85 - F64.1). Ha effettuato un trattamento ormonale che ha contribuito a mutare la sua persona apparendo negli atteggiamenti, nei modi e nelle relazioni interpersonali, una donna. Questo percorso ha carattere di irreversibilità, serietà ed univocità. Ha richiesto ed ottenuto l'assegnazione di identità alias nei documenti universitari e da alcuni anni ha assunto ruoli e atteggiamenti femminili (real life experiences). Va considerato un androgino transessuale MtF che convive in buona armonia nella sua condizione Femminile autopercepita, ed ha raggiunto un buon equilibrio personale tale da ritrovarsi a proprio agio in un corpo femminile (pur modificato dagli interventi medici praticati) Si conferma la sua appartenenza al gruppo psicologico transessuale MtF secondo i Criteri DSM-5. Alla luce delle valutazioni fin qui svolte, è in grado di esprimere un consenso valido e consapevole ad ulteriori eventuali trattamenti medico/chirurgici e a quanto richiesto nel ricorso introduttivo …”.
Ne consegue che:
1- Deve essere dichiarato il non luogo a provvedere quanto alla autorizzazione all'intervento chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali;
2- Deve essere, invece, riconosciuto all'istante il diritto alla rettifica anagrafica (anche in difetto della previa riattribuzione chirurgica del sesso giusta sentenza della Corte di Cassazione, Sez. 1, n.
15138/2015) tenuto conto della consolidata e irreversibile convinzione della persona di appartenenza al genere nel quale chiede giudizialmente la rettificazione. Al riconoscimento del genere femminile al ricorrente consegue necessariamente il riconoscimento del suo nome, al fine di evitare una discrepanza inammissibile come, peraltro, si evince sia dall'art. 5 l. cit.: “Le attestazioni… sono rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome”, sia dalla normativa in materia di stato civile, art. 35 DPR 3.11.2000 n. 396, che prevede che il nome di una persona deve corrispondere al sesso, senza necessariamente convertire il prenome nel genere scaturente dalla rettificazione, “dovendo il giudice tenere conto del nuovo prenome, indicato dalla persona,
4 pur se del tutto diverso dal prenome precedente” (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 3877 del
17/02/2020).
Le spese di c.t.u., come già liquidate in corso di causa, vanno, in via definitiva, poste a carico della parte attrice dando atto che le stesse sono anticipate dall'Erario stante l'ammissione della parte al P.S.S.
p. q. m.
Il Tribunale, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) dichiara il non luogo a provvedere sulla domanda di autorizzazione al trattamento chirurgico;
2) dispone la rettificazione - a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Carlino - degli atti dello stato civile ed anagrafici relativi a (nato a [...] il [...]) nel senso che Parte_1 alla indicazione del sesso “maschile” ivi contenuta deve sostituirsi l'indicazione del sesso
“femminile”, con indicazione, altresì, del nome “ in luogo di “ ”; Persona_1 Pt_1
3) compensa le spese;
4) pone in via definitiva la spesa della C.T.U. a carico di parte attrice dando atto che la stessa viene anticipata dall'Erario.
Si attesta, ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo numero 196 del 2003, che la presente sentenza contiene "dati sensibili" e si dispone che venga notato, a cura della cancelleria, che in caso di riproduzione o diffusione della sentenza in qualsiasi forma non potranno essere indicate le generalità o altri dati identificativi dell'attore.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Udine, nella camera di consiglio del 31.10.2024
Il Giudice estensore La Presidente
- Dott.ssa Marta Diamante - - Dott.ssa Annamaria Antonini-
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI UDINE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Udine, prima sezione civile, composto dai sigg. Magistrati
- Dr.ssa Annamaria Antonini Presidente
- Dr.ssa Giovanna Mullig Giudice
- Dr.ssa Marta Diamante Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n° 3119/2023 del R.A.C.C. in data 23.10.2023, promossa da
- , con il proc. dom. avv. Patrizia Fiore Parte_1 attore con l'intervento del
- PUBBLICO MINISTERO intervenuto avente per oggetto: mutamento di sesso, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
- per l'attore: “ ORDINARE agli uffici di stato civile e anagrafici del Comune di Carlino la rettifica del sesso
e del nome della parte ricorrente, , nata il [...] a [...], residente in [...]
Giorgio di Nogaro (UD), in via Achille Cristofoli n. 7, codice fiscale disponendo che C.F._1 gli uffici competenti rettifichino l'atto di nascita, Atto N. 14 parte 1 serie A - anno 2002 - Comune di
CARLINO (UD), e tutti i documenti di stato civile e anagrafici riferiti a nel senso che ove sia Parte_1 scritto “maschile” risulti “femminile” e quale prenome, ove sia scritto “ ” sia scritto “ ” e Pt_1 Persona_1 contestualmente ❖ AUTORIZZARE la medesima a sottoporsi ai trattamenti medico – chirurgici di riassegnazione del genere da maschile a femminile”;
- per il PM: “il PM esprime parere favorevole”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 duodecies c.p.c., esponeva di essere celibe e senza figli e di essere affetto Parte_1 da disturbo d'identità di genere, chiedendo di essere, pertanto, autorizzato all'adeguamento dei caratteri sessuali alla sua identità di genere.
1 Specificava che, sin dall'infanzia, egli aveva presentato tendenze di genere femminile e che, nell'età dello sviluppo, lo stridente contrasto tra il proprio aspetto fisico mascolino e l'identità personale tipicamente femminile gli aveva creato notevoli disagi e forti crisi di identità.
Già da diverso tempo si era sottoposto al vaglio clinico e psico sessuologico per la sua sintomatologia. Da ultimo, dopo la visita del 5.10.2022, la dr.ssa presso l' Per_2 Controparte_1
aveva rilasciato certificazione medica attestante la disforia di genere. Dal mese di marzo 2023 il
[...] ricorrente aveva anche intrapreso la terapia ormonale.
Sentito in interrogatorio libero dal giudice relatore all'udienza del 25.1.2024, il ricorrente confermava quanto esposto in ricorso.
La causa era istruita mediante c.t.u. affidata al dottor ed al dottor . Persona_3 Persona_4
***
Il ricorrente ha chiesto di essere autorizzato all'esecuzione degli interventi chirurgici necessari ad adeguare il proprio sesso anatomico con la propria psicosessualità, ma, nelle more di tale trattamento, ha chiesto anche di poter, fin da subito, ottenere il cambio del proprio prenome e la rettifica degli atti dello stato civile con l'indicazione del genere femminile in luogo di quello maschile.
Con la recente sentenza n. 180/17 la Corte Costituzionale ha ribadito che la legge n. 164 del 1982 va interpretata in senso rispettoso dei valori costituzionali di libertà e dignità della persona umana.
L'interpretazione conforme a tali principi fondamentali è stata individuata e valorizzata sia dalla giurisprudenza di legittimità, sia da quella costituzionale.
In particolare va osservato che la legge n. 164 del 1982 “si colloca nell'alveo di una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori, di libertà e dignità, della persona umana, che ricerca e tutela anche nelle situazioni minoritarie ed anomale”.
In questo ordine di idee si è posta la Corte di Cassazione, sezione prima civile, nella sentenza del 20 luglio
2015, n. 15138, nella quale è stata condivisa un'interpretazione costituzionalmente orientata e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della legge n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011.
In questa pronuncia, la Corte nomofilattica ha ritenuto che, per ottenere la rettificazione dell'attribuzione di sesso nei registri dello stato civile, non sia obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari.
Invero, si è riconosciuto che l'acquisizione di una nuova identità di genere possa essere il risultato di un processo individuale, che non postula la necessità di tale intervento, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale siano oggetto di accertamento anche tecnico in sede giudiziale.
Con la sentenza n. 221 del 2015 la Corte Costituzionale ha riconosciuto che la disposizione censurata costituisce l'approdo di un'evoluzione culturale ed ordinamentale volta al riconoscimento del diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU).
2 Alla luce di tale evoluzione, che è al tempo stesso culturale e ordinamentale, la Corte Cost. anche con la recente sentenza n. 180/17 ha, quindi, affermato che “la mancanza di un riferimento testuale alle modalità
(chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita), attraverso le quali si realizzi la modificazione, porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare
l'adeguamento dei caratteri sessuali. [...] Il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto
a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione - come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico”.
Più di recente, a mezzo della sentenza n. 143/2024 pubblicata in data 23/7/2024 la Corte Costituzionale, ritenuta fondata la questione, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 co. 4 del D. lgs. 1° settembre 2011 n. 150 – per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. – nella parte in cui prescrive l'autorizzazione giudiziale al trattamento medico-chirurgico, anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione dell'attribuzione di sesso anagrafico.
La Corte costituzionale, dando seguito al suo precedente orientamento, ha osservato che “il regime autorizzatorio è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n.
15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015”. Invero, secondo la Consulta,
l'“evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico» (sentenza n. 221 del 2015)” atteso che “… agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata». Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione”.
Ne consegue, considerata l'affermata illegittimità costituzionale del predetto art. 31 co. 4, che l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia, non corrispondendo la prescritta autorizzazione giudiziale alla ratio legis.
3 La rettificazione dell'attribuzione di sesso può, pertanto, essere disposta indipendentemente dall'intervento chirurgico, superfluo ai fini della rettifica.
Le considerazioni sopra svolte, unitamente agli accertamenti psicologici e medici svolti, confortano la decisione di ritenere già avvenuto il cambiamento di genere di modo che , con scelta giudicata Parte_1
“irreversibile”, può considerarsi, allo stato degli atti e indipendentemente dall'intervento chirurgico, avere completato il serio ed univoco percorso teso ad ottenere il mutamento di sesso.
Militano a favore della definitività e completamento del percorso anche gli esiti della c.t.u. cui si è dato ingresso, dalla quale è emerso che “… dai dati anamnestici, dalla documentazione clinica prodotta, dai colloqui effettuati, dagli esiti dei test psicometrici somministrati, si evidenzia come il periziando non presenti a livello clinico patologie o disturbi di ordine psichico che controindichino un adeguamento dei dati anagrafici come dallo stesso richiesto. Gli esiti dei test concordano con il giudizio clinico, escludono patologie psichiatriche di rilievo, e individuano in maniera concorde l'orientamento del periziando verso il sesso femminile. Il periziando soddisfa infatti i criteri diagnostici per la Disforia di Genere in Adolescenti
e Adulti del DSM-5 (302.85 - F64.1). Ha effettuato un trattamento ormonale che ha contribuito a mutare la sua persona apparendo negli atteggiamenti, nei modi e nelle relazioni interpersonali, una donna. Questo percorso ha carattere di irreversibilità, serietà ed univocità. Ha richiesto ed ottenuto l'assegnazione di identità alias nei documenti universitari e da alcuni anni ha assunto ruoli e atteggiamenti femminili (real life experiences). Va considerato un androgino transessuale MtF che convive in buona armonia nella sua condizione Femminile autopercepita, ed ha raggiunto un buon equilibrio personale tale da ritrovarsi a proprio agio in un corpo femminile (pur modificato dagli interventi medici praticati) Si conferma la sua appartenenza al gruppo psicologico transessuale MtF secondo i Criteri DSM-5. Alla luce delle valutazioni fin qui svolte, è in grado di esprimere un consenso valido e consapevole ad ulteriori eventuali trattamenti medico/chirurgici e a quanto richiesto nel ricorso introduttivo …”.
Ne consegue che:
1- Deve essere dichiarato il non luogo a provvedere quanto alla autorizzazione all'intervento chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali;
2- Deve essere, invece, riconosciuto all'istante il diritto alla rettifica anagrafica (anche in difetto della previa riattribuzione chirurgica del sesso giusta sentenza della Corte di Cassazione, Sez. 1, n.
15138/2015) tenuto conto della consolidata e irreversibile convinzione della persona di appartenenza al genere nel quale chiede giudizialmente la rettificazione. Al riconoscimento del genere femminile al ricorrente consegue necessariamente il riconoscimento del suo nome, al fine di evitare una discrepanza inammissibile come, peraltro, si evince sia dall'art. 5 l. cit.: “Le attestazioni… sono rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome”, sia dalla normativa in materia di stato civile, art. 35 DPR 3.11.2000 n. 396, che prevede che il nome di una persona deve corrispondere al sesso, senza necessariamente convertire il prenome nel genere scaturente dalla rettificazione, “dovendo il giudice tenere conto del nuovo prenome, indicato dalla persona,
4 pur se del tutto diverso dal prenome precedente” (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 3877 del
17/02/2020).
Le spese di c.t.u., come già liquidate in corso di causa, vanno, in via definitiva, poste a carico della parte attrice dando atto che le stesse sono anticipate dall'Erario stante l'ammissione della parte al P.S.S.
p. q. m.
Il Tribunale, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) dichiara il non luogo a provvedere sulla domanda di autorizzazione al trattamento chirurgico;
2) dispone la rettificazione - a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Carlino - degli atti dello stato civile ed anagrafici relativi a (nato a [...] il [...]) nel senso che Parte_1 alla indicazione del sesso “maschile” ivi contenuta deve sostituirsi l'indicazione del sesso
“femminile”, con indicazione, altresì, del nome “ in luogo di “ ”; Persona_1 Pt_1
3) compensa le spese;
4) pone in via definitiva la spesa della C.T.U. a carico di parte attrice dando atto che la stessa viene anticipata dall'Erario.
Si attesta, ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo numero 196 del 2003, che la presente sentenza contiene "dati sensibili" e si dispone che venga notato, a cura della cancelleria, che in caso di riproduzione o diffusione della sentenza in qualsiasi forma non potranno essere indicate le generalità o altri dati identificativi dell'attore.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Udine, nella camera di consiglio del 31.10.2024
Il Giudice estensore La Presidente
- Dott.ssa Marta Diamante - - Dott.ssa Annamaria Antonini-
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