Art. 8-bis. ((Ferme le altre disposizioni dell'art. 39 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, la retribuzione annua da assumersi a base per la liquidazione delle rendite per inabilita' permanente o per morte conseguenti a silicosi o ad asbestosi, e' quella percepita dal lavoratore sia in danaro che in natura, nei dodici mesi precedenti la manifestazione della malattia verificatasi durante il periodo nel quale e' stato adibito alle lavorazioni di cui all'art. 1 della presente legge.
Qualora la manifestazione della malattia si verifichi dopo l'abbandono delle lavorazioni predette o durante il periodo di disoccupazione, o di occupazione in lavorazioni non soggette all'obbligo dell'assicurazione ai sensi del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, viene presa a base la retribuzione percepita sia in danaro che in natura, alla data della manifestazione, dai lavoratori occupati nella medesima localita' e nella medesima lavorazione cui era addetto il lavoratore alla data dell'abbandono delle lavorazioni stesse.
Se, invece, la manifestazione della malattia si verifichi dopo l'abbandono delle lavorazioni di cui ai precedenti commi, e il lavoratore alla data della manifestazione medesima si trovi occupato in attivita' soggetta all'obbligo dell'assicurazione ai sensi del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, viene presa a base per la liquidazione la retribuzione che sarebbe servita per la determinazione della rendita ove la liquidazione fosse avvenuta alla data dell'abbandono delle lavorazioni stesse. Se pero' tale retribuzione risulti inferiore a quella percepita dal lavoratore alla data della manifestazione della malattia, viene presa a base quest'ultima retribuzione))
Qualora la manifestazione della malattia si verifichi dopo l'abbandono delle lavorazioni predette o durante il periodo di disoccupazione, o di occupazione in lavorazioni non soggette all'obbligo dell'assicurazione ai sensi del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, viene presa a base la retribuzione percepita sia in danaro che in natura, alla data della manifestazione, dai lavoratori occupati nella medesima localita' e nella medesima lavorazione cui era addetto il lavoratore alla data dell'abbandono delle lavorazioni stesse.
Se, invece, la manifestazione della malattia si verifichi dopo l'abbandono delle lavorazioni di cui ai precedenti commi, e il lavoratore alla data della manifestazione medesima si trovi occupato in attivita' soggetta all'obbligo dell'assicurazione ai sensi del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, viene presa a base per la liquidazione la retribuzione che sarebbe servita per la determinazione della rendita ove la liquidazione fosse avvenuta alla data dell'abbandono delle lavorazioni stesse. Se pero' tale retribuzione risulti inferiore a quella percepita dal lavoratore alla data della manifestazione della malattia, viene presa a base quest'ultima retribuzione))