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Sentenza 23 settembre 2024
Sentenza 23 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/09/2024, n. 5905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5905 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2024 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. VIII° CIVILE – II° Collegio
così composta:
dott.ssa Gisella Dedato Presidente
dott. Giuseppe Staglianò Consigliere rel.
dott.ssa Gemma Carlomusto Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S e n t e n z a
nella causa civile di II grado iscritta al n. 7439 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, posta in deliberazione all'udienza collegiale del 4-4-
2024, vertente tra
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Angelo Emo n. Parte_1
144, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Calarco, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- Appellante principale ed appellato incidentale - 2
e
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Bormida n. 4, Controparte_1
presso lo studio dell'Avv. Francesco Amici, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
-Appellante incidentale ed appellato principale -
Oggetto: occupazione “sine titulo”.
Conclusioni: come da scritti difensivi.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. proponeva Parte_1 appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 19616/19, con la quale, sulla scorta di una precedente ordinanza emessa in data 30/11/2016 dallo stesso Tribunale ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. con la quale era stata accertata l'occupazione “sine titulo”, da parte di costui, di un locale garage di mq. 600 sito in Roma, Via Giuseppe Severini n. 18, con conseguente sua condanna al relativo rilascio in favore del sig. R.G. n. 25466/16), era stato Controparte_1 condannato al pagamento, in favore del sig. della somma di Controparte_1
Euro 14.000,00 a titolo di indebita occupazione per il periodo ottobre 2015- aprile 2016, oltre interessi legali e spese processuali.
Con un primo motivo di censura, l'appellante lamentava l'erroneità della decisione laddove il Tribunale, sulla scorta di una non corretta valutazione delle risultanze processuali, aveva ritenuto che il sig. all'epoca Controparte_1 dei fatti, fosse il proprietario del locale garage oggetto di causa.
Al contrario, secondo l'appellante, non solo l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. emessa in data 30/11/2016 non conteneva alcun accertamento sul diritto di proprietà in capo al sig. ma tale circostanza era stata Controparte_1 smentita dai mezzi istruttori acquisiti in primo grado, ivi compresi gli atti 3
relativi al procedimento R.G. n. 25466/16; inoltre il sig. richiamava Parte_1 la sentenza della Corte di Cassazione n. 7305/14 che, a detta dell'appellante, aveva statuito che qualora l'azione per il rilascio venga esperita da colui che assume essere proprietario del bene, la stessa dev'essere qualificata quale azione di rivendicazione, con il conseguente onere probatorio a carico dell'attore che, nel caso specifico, non era stato osservato.
Inoltre l'odierno appellante aggiungeva che sia nell'atto di costituzione di primo grado, sia nella successiva memorie ex art. 183 c.p.c., aveva contestato che il sig. fosse il proprietario del locale garage, producendo anche una visura CP_1 catastale dalla quale emergeva che in realtà la proprietaria dell'immobile era la sig.ra Controparte_2
Con un secondo motivo di doglianza, poi, l'appellante contestava la statuizione del giudicante di prime cure che, avendo rilevato che egli aveva dichiarato di essere entrato nell'immobile solo nell'ottobre del 2015, e che il rilascio del locale era avvenuto nell'aprile 2016, lo aveva condannato al pagamento dell'indennità di occupazione per un lasso temporale di sette mesi.
In particolare, l'appellante sosteneva di aver rilasciato il bene il 1° marzo del 2017, sicché, essendo intervenuta la notifica del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. nell'aprile 2016 (che, a suo dire, costituiva il primo momento in cui il sig. CP_1 aveva avanzato le sue pretese), tutto il periodo precedente non avrebbe potuto essere computato ai fini del calcolo dell'indennità, essendo stata la relativa illegittimità accertata solo con l'ordinanza del 30/11/2016.
Ne conseguiva che egli avrebbe dovuto essere condannato al pagamento di un importo pari a solo quatto mesi o, in subordine, a soli 11 mesi, da aprile 2016 al 1° marzo 2017.
Infine l'appellante si doleva dei criteri utilizzati per la determinazione dell'indennità di occupazione, in quanto il giudicante di prime cure si era basato unicamente su un successivo contratto di locazione stipulato dal sig. con CP_1 la società “3D”, con il quale era stato convenuto un canone di locazione mensile di Euro 2.000,00, senza chiarire le ragioni della sua ritenuta congruità, soprattutto alla luce del nuovo classamento del locale, intervenuto dopo la sua riconsegna, che lo aveva visto passare dalla Categoria D/8 alla superiore Categoria C/6; a ciò doveva aggiungersi che nulla era dato sapere sulla sorte di tale contratto. 4
Al contrario, secondo l'appellante, sarebbe spettato al sig. produrre una CP_1 perizia immobiliare al riguardo, ovvero un estratto del borsino immobiliare, né costui aveva mai chiesto neanche l'espletamento di una C.T.U., sicché la domanda avrebbe dovuto essere rigettata.
Pertanto l'appellante concludeva chiedendo l'integrale modifica dell'impugnata sentenza e, in via istruttoria, insisteva per l'ammissione delle prove già articolate in primo grado;
il tutto con vittoria di spese di lite.
Costituitosi in giudizio solo in data 27/4/2022, il sig. non si Controparte_1 limitava solo a resistere, ma a sua volta proponeva appello incidentale avverso la statuizione del Tribunale con la quale il sig. era stato condannato a Parte_1 pagare la minor somma di Euro 14.000,00 in luogo della somma di Euro 77.500,00 richiesta (pari a 31 mensilità); quindi concludeva chiedendo il rigetto dell'appello principale e, in accoglimento dell'appello incidentale, la condanna dell'appellante al pagamento dell'ulteriore somma di Euro 62.000,00, oltre alla rifusione delle spese del grado.
All'udienza del 4/4/2024, dopo la precisazione delle conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e delle note di replica.
Motivi della decisione
Il primo motivo di appello è infondato.
Infatti, dall'esame degli atti processuali emerge che il sig. non Parte_1 si costituì nel procedimento recante il n. R.G. 25466/16, all'esito del quale venne emessa l'ordinanza ex 702 bis c.p.c. del 30/11/2016 con la quale, accertata l'occupazione “sine titulo”, da parte di costui, del locale garage oggetto di causa, fu anche condannato al relativo rilascio in favore del sig. Controparte_1
(R.G. n. 25466/16).
Pertanto, non essendo mai stata tale ordinanza fatta oggetto di impugnazione, deve ritenersi definitivamente accertata l'avvenuta occupazione “sine titulo” del locale garage che, infatti, in esecuzione di tale provvedimento, è stato rilasciato dall'odierno appellante in favore del sig. Controparte_1
Ciò è di per sé sufficiente per disattendere il primo motivo di doglianza, senza che possa assumere alcun rilievo la circostanza dell'asserita mancata 5
dimostrazione, da parte del sig. della titolarità del diritto di Controparte_1 proprietà sul bene, peraltro mai contestata dal sig. né nella memoria Parte_1 di costituzione di primo grado del presente giudizio, né in occasione del deposito della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c..
In relazione, poi, al richiamo operato dall'appellante alla sentenza della Corte di
Cassazione n. 7503/14, va osservato che detta pronunzia ha affermato un principio diverso da quello sostenuto dal sig. essendosi limitata a Parte_1 statuire che “in tema di azioni a difesa della proprietà, le difese di carattere petitorio opposte, in via di eccezione o con domande riconvenzionali, ad un'azione di rilascio o consegna non comportano - in ossequio al principio di disponibilità della domanda e di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato - una "mutatio" od "emendatio libelli", ossia la trasformazione in reale della domanda proposta e mantenuta ferma dell'attore come personale per la restituzione del bene in precedenza volontariamente trasmesso al convenuto, né, in ogni caso, implicano che l'attore sia tenuto a soddisfare il correlato gravoso onere probatorio inerente le azioni reali (cosiddetta "probatio diabolica"), la cui prova, idonea a paralizzare la pretesa attorea, incombe solo sul convenuto in dipendenza delle proprie difese” (principio, questo, da ultimo ribadito anche da Cass. n. 795/2020).
Ne consegue che, essendosi il sig. limitato a proporre in Controparte_1 occasione del primo giudizio (cioè quello esitato con l'ordinanza del Tribunale del 30/11/2016) una semplice domanda di restituzione, come tale non soggetta all'onere della c.d. “probatio diabolica”, ed essendo stata accertata in tale sede, nella contumacia del resistente, l'avvenuta occupazione “sine titulo” dell'immobile da parte del medesimo, con il conseguente passaggio in giudicato della statuizione sul punto, sussisteva pienamente il diritto del sig. CP_1 di agire in questa sede per ottenere la quantificazione dell'indennità di
[...] occupazione e la condanna dell'occupante alla sua corresponsione.
Analogamente va respinto anche il secondo motivo di doglianza, con il quale l'appellante ha lamentato l'erronea determinazione del periodo di occupazione
“sine titulo”.
Premesso che è stato lo stesso sig. ad ammettere di essere entrato Parte_1 nell'immobile nel 2015, si osserva che la circostanza che la notifica del ricorso sia intervenuta nell'aprile 2016 non impediva al sig. di chiedere CP_1 6
l'indennità di occupazione anche per il periodo precedente, purché non fosse ancora intercorsa la prescrizione delle singole mensilità (circostanza, questa, non solo mai eccepita, ma che nel caso di specie dev'essere anche esclusa).
Identiche considerazioni valgono anche riguardo al fatto che l'indebita occupazione sia stata accertata solo con l'ordinanza del 30/11/2016, trattandosi di circostanza che non impediva di accertare che l'illecita situazione fosse insorta sin dal 2015, come ammesso dallo stesso sig. Parte_1
Per quanto concerne, infine, il terzo motivo di censura, con il quale l'appellante ha lamentato l'erronea quantificazione dell'indennità di occupazione, si osserva che l'avvenuta produzione, da parte del sig. del successivo contratto di CP_1 locazione stipulato con altro conduttore ha fornito la dimostrazione in concreto di quale fosse il corrispettivo effettivamente conseguibile concedendo in locazione detto locale.
Tale dato oggettivo non può certamente essere inficiato dai dubbi genericamente sollevati dall'appellante in ordine all'attuale protrazione di detto rapporto, né risultano dal medesimo formulate censure in grado di scalfire il giudizio di congruità del corrispettivo formulato dal giudicante di prime cure, espressamente basato sul rilievo della consistenza e dell'ubicazione del bene
“per come desumibile dalla documentazione catastale” (600 mq., in una zona assai commerciale); analoghe considerazioni valgono anche riguardo l'intervenuta modifica di classamento del bene, che non è dimostrato abbia concretamente inciso sull'entità del canone attualmente percepito dal sig. CP_1
Ne consegue che l'appello principale, totalmente infondato, dev'essere rigettato.
Per quanto concerne, invece, l'appello incidentale del sig. esso è CP_1 palesemente inammissibile perché non proposto nei venti giorni antecedenti l'udienza di comparizione, in violazione del disposto di cui all'art. 343 c.p.c., che stabilisce che l'appello incidentale debba essere formulato, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, all'atto della costituzione in cancelleria ai sensi dell'art. 166 c.p.c..
In ordine alle spese del grado, stante la reciproca soccombenza sussistono i presupposti per disporne l'integrale compensazione tra le parti.
Trattandosi di causa iscritta a ruolo successivamente al 31-1-2013, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n.
115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, per il 7
versamento, sia da parte dell'appellante principale, sia da parte dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte provvedendo sull'appello principale proposto da nei Parte_1 confronti di avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. Controparte_1
19616/19, nonché sull'appello incidentale proposto da nei Controparte_1 confronti di avverso la stessa sentenza, così statuisce: Parte_1
rigetta l'appello principale;
dichiara l'inammissibilità dell'appello incidentale;
compensa integralmente tra le parti le spese del grado di appello;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, per il versamento, sia da parte dell'appellante principale, sia da parte dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, lì 11-9-2024.
Il Consigliere rel Il Presidente
dott. Giuseppe Staglianò dott.ssa Gisella Dedato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. VIII° CIVILE – II° Collegio
così composta:
dott.ssa Gisella Dedato Presidente
dott. Giuseppe Staglianò Consigliere rel.
dott.ssa Gemma Carlomusto Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S e n t e n z a
nella causa civile di II grado iscritta al n. 7439 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, posta in deliberazione all'udienza collegiale del 4-4-
2024, vertente tra
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Angelo Emo n. Parte_1
144, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Calarco, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- Appellante principale ed appellato incidentale - 2
e
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Bormida n. 4, Controparte_1
presso lo studio dell'Avv. Francesco Amici, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
-Appellante incidentale ed appellato principale -
Oggetto: occupazione “sine titulo”.
Conclusioni: come da scritti difensivi.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. proponeva Parte_1 appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 19616/19, con la quale, sulla scorta di una precedente ordinanza emessa in data 30/11/2016 dallo stesso Tribunale ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. con la quale era stata accertata l'occupazione “sine titulo”, da parte di costui, di un locale garage di mq. 600 sito in Roma, Via Giuseppe Severini n. 18, con conseguente sua condanna al relativo rilascio in favore del sig. R.G. n. 25466/16), era stato Controparte_1 condannato al pagamento, in favore del sig. della somma di Controparte_1
Euro 14.000,00 a titolo di indebita occupazione per il periodo ottobre 2015- aprile 2016, oltre interessi legali e spese processuali.
Con un primo motivo di censura, l'appellante lamentava l'erroneità della decisione laddove il Tribunale, sulla scorta di una non corretta valutazione delle risultanze processuali, aveva ritenuto che il sig. all'epoca Controparte_1 dei fatti, fosse il proprietario del locale garage oggetto di causa.
Al contrario, secondo l'appellante, non solo l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. emessa in data 30/11/2016 non conteneva alcun accertamento sul diritto di proprietà in capo al sig. ma tale circostanza era stata Controparte_1 smentita dai mezzi istruttori acquisiti in primo grado, ivi compresi gli atti 3
relativi al procedimento R.G. n. 25466/16; inoltre il sig. richiamava Parte_1 la sentenza della Corte di Cassazione n. 7305/14 che, a detta dell'appellante, aveva statuito che qualora l'azione per il rilascio venga esperita da colui che assume essere proprietario del bene, la stessa dev'essere qualificata quale azione di rivendicazione, con il conseguente onere probatorio a carico dell'attore che, nel caso specifico, non era stato osservato.
Inoltre l'odierno appellante aggiungeva che sia nell'atto di costituzione di primo grado, sia nella successiva memorie ex art. 183 c.p.c., aveva contestato che il sig. fosse il proprietario del locale garage, producendo anche una visura CP_1 catastale dalla quale emergeva che in realtà la proprietaria dell'immobile era la sig.ra Controparte_2
Con un secondo motivo di doglianza, poi, l'appellante contestava la statuizione del giudicante di prime cure che, avendo rilevato che egli aveva dichiarato di essere entrato nell'immobile solo nell'ottobre del 2015, e che il rilascio del locale era avvenuto nell'aprile 2016, lo aveva condannato al pagamento dell'indennità di occupazione per un lasso temporale di sette mesi.
In particolare, l'appellante sosteneva di aver rilasciato il bene il 1° marzo del 2017, sicché, essendo intervenuta la notifica del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. nell'aprile 2016 (che, a suo dire, costituiva il primo momento in cui il sig. CP_1 aveva avanzato le sue pretese), tutto il periodo precedente non avrebbe potuto essere computato ai fini del calcolo dell'indennità, essendo stata la relativa illegittimità accertata solo con l'ordinanza del 30/11/2016.
Ne conseguiva che egli avrebbe dovuto essere condannato al pagamento di un importo pari a solo quatto mesi o, in subordine, a soli 11 mesi, da aprile 2016 al 1° marzo 2017.
Infine l'appellante si doleva dei criteri utilizzati per la determinazione dell'indennità di occupazione, in quanto il giudicante di prime cure si era basato unicamente su un successivo contratto di locazione stipulato dal sig. con CP_1 la società “3D”, con il quale era stato convenuto un canone di locazione mensile di Euro 2.000,00, senza chiarire le ragioni della sua ritenuta congruità, soprattutto alla luce del nuovo classamento del locale, intervenuto dopo la sua riconsegna, che lo aveva visto passare dalla Categoria D/8 alla superiore Categoria C/6; a ciò doveva aggiungersi che nulla era dato sapere sulla sorte di tale contratto. 4
Al contrario, secondo l'appellante, sarebbe spettato al sig. produrre una CP_1 perizia immobiliare al riguardo, ovvero un estratto del borsino immobiliare, né costui aveva mai chiesto neanche l'espletamento di una C.T.U., sicché la domanda avrebbe dovuto essere rigettata.
Pertanto l'appellante concludeva chiedendo l'integrale modifica dell'impugnata sentenza e, in via istruttoria, insisteva per l'ammissione delle prove già articolate in primo grado;
il tutto con vittoria di spese di lite.
Costituitosi in giudizio solo in data 27/4/2022, il sig. non si Controparte_1 limitava solo a resistere, ma a sua volta proponeva appello incidentale avverso la statuizione del Tribunale con la quale il sig. era stato condannato a Parte_1 pagare la minor somma di Euro 14.000,00 in luogo della somma di Euro 77.500,00 richiesta (pari a 31 mensilità); quindi concludeva chiedendo il rigetto dell'appello principale e, in accoglimento dell'appello incidentale, la condanna dell'appellante al pagamento dell'ulteriore somma di Euro 62.000,00, oltre alla rifusione delle spese del grado.
All'udienza del 4/4/2024, dopo la precisazione delle conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e delle note di replica.
Motivi della decisione
Il primo motivo di appello è infondato.
Infatti, dall'esame degli atti processuali emerge che il sig. non Parte_1 si costituì nel procedimento recante il n. R.G. 25466/16, all'esito del quale venne emessa l'ordinanza ex 702 bis c.p.c. del 30/11/2016 con la quale, accertata l'occupazione “sine titulo”, da parte di costui, del locale garage oggetto di causa, fu anche condannato al relativo rilascio in favore del sig. Controparte_1
(R.G. n. 25466/16).
Pertanto, non essendo mai stata tale ordinanza fatta oggetto di impugnazione, deve ritenersi definitivamente accertata l'avvenuta occupazione “sine titulo” del locale garage che, infatti, in esecuzione di tale provvedimento, è stato rilasciato dall'odierno appellante in favore del sig. Controparte_1
Ciò è di per sé sufficiente per disattendere il primo motivo di doglianza, senza che possa assumere alcun rilievo la circostanza dell'asserita mancata 5
dimostrazione, da parte del sig. della titolarità del diritto di Controparte_1 proprietà sul bene, peraltro mai contestata dal sig. né nella memoria Parte_1 di costituzione di primo grado del presente giudizio, né in occasione del deposito della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c..
In relazione, poi, al richiamo operato dall'appellante alla sentenza della Corte di
Cassazione n. 7503/14, va osservato che detta pronunzia ha affermato un principio diverso da quello sostenuto dal sig. essendosi limitata a Parte_1 statuire che “in tema di azioni a difesa della proprietà, le difese di carattere petitorio opposte, in via di eccezione o con domande riconvenzionali, ad un'azione di rilascio o consegna non comportano - in ossequio al principio di disponibilità della domanda e di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato - una "mutatio" od "emendatio libelli", ossia la trasformazione in reale della domanda proposta e mantenuta ferma dell'attore come personale per la restituzione del bene in precedenza volontariamente trasmesso al convenuto, né, in ogni caso, implicano che l'attore sia tenuto a soddisfare il correlato gravoso onere probatorio inerente le azioni reali (cosiddetta "probatio diabolica"), la cui prova, idonea a paralizzare la pretesa attorea, incombe solo sul convenuto in dipendenza delle proprie difese” (principio, questo, da ultimo ribadito anche da Cass. n. 795/2020).
Ne consegue che, essendosi il sig. limitato a proporre in Controparte_1 occasione del primo giudizio (cioè quello esitato con l'ordinanza del Tribunale del 30/11/2016) una semplice domanda di restituzione, come tale non soggetta all'onere della c.d. “probatio diabolica”, ed essendo stata accertata in tale sede, nella contumacia del resistente, l'avvenuta occupazione “sine titulo” dell'immobile da parte del medesimo, con il conseguente passaggio in giudicato della statuizione sul punto, sussisteva pienamente il diritto del sig. CP_1 di agire in questa sede per ottenere la quantificazione dell'indennità di
[...] occupazione e la condanna dell'occupante alla sua corresponsione.
Analogamente va respinto anche il secondo motivo di doglianza, con il quale l'appellante ha lamentato l'erronea determinazione del periodo di occupazione
“sine titulo”.
Premesso che è stato lo stesso sig. ad ammettere di essere entrato Parte_1 nell'immobile nel 2015, si osserva che la circostanza che la notifica del ricorso sia intervenuta nell'aprile 2016 non impediva al sig. di chiedere CP_1 6
l'indennità di occupazione anche per il periodo precedente, purché non fosse ancora intercorsa la prescrizione delle singole mensilità (circostanza, questa, non solo mai eccepita, ma che nel caso di specie dev'essere anche esclusa).
Identiche considerazioni valgono anche riguardo al fatto che l'indebita occupazione sia stata accertata solo con l'ordinanza del 30/11/2016, trattandosi di circostanza che non impediva di accertare che l'illecita situazione fosse insorta sin dal 2015, come ammesso dallo stesso sig. Parte_1
Per quanto concerne, infine, il terzo motivo di censura, con il quale l'appellante ha lamentato l'erronea quantificazione dell'indennità di occupazione, si osserva che l'avvenuta produzione, da parte del sig. del successivo contratto di CP_1 locazione stipulato con altro conduttore ha fornito la dimostrazione in concreto di quale fosse il corrispettivo effettivamente conseguibile concedendo in locazione detto locale.
Tale dato oggettivo non può certamente essere inficiato dai dubbi genericamente sollevati dall'appellante in ordine all'attuale protrazione di detto rapporto, né risultano dal medesimo formulate censure in grado di scalfire il giudizio di congruità del corrispettivo formulato dal giudicante di prime cure, espressamente basato sul rilievo della consistenza e dell'ubicazione del bene
“per come desumibile dalla documentazione catastale” (600 mq., in una zona assai commerciale); analoghe considerazioni valgono anche riguardo l'intervenuta modifica di classamento del bene, che non è dimostrato abbia concretamente inciso sull'entità del canone attualmente percepito dal sig. CP_1
Ne consegue che l'appello principale, totalmente infondato, dev'essere rigettato.
Per quanto concerne, invece, l'appello incidentale del sig. esso è CP_1 palesemente inammissibile perché non proposto nei venti giorni antecedenti l'udienza di comparizione, in violazione del disposto di cui all'art. 343 c.p.c., che stabilisce che l'appello incidentale debba essere formulato, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, all'atto della costituzione in cancelleria ai sensi dell'art. 166 c.p.c..
In ordine alle spese del grado, stante la reciproca soccombenza sussistono i presupposti per disporne l'integrale compensazione tra le parti.
Trattandosi di causa iscritta a ruolo successivamente al 31-1-2013, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n.
115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, per il 7
versamento, sia da parte dell'appellante principale, sia da parte dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte provvedendo sull'appello principale proposto da nei Parte_1 confronti di avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. Controparte_1
19616/19, nonché sull'appello incidentale proposto da nei Controparte_1 confronti di avverso la stessa sentenza, così statuisce: Parte_1
rigetta l'appello principale;
dichiara l'inammissibilità dell'appello incidentale;
compensa integralmente tra le parti le spese del grado di appello;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, per il versamento, sia da parte dell'appellante principale, sia da parte dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, lì 11-9-2024.
Il Consigliere rel Il Presidente
dott. Giuseppe Staglianò dott.ssa Gisella Dedato