Articolo 2 della Legge 15 maggio 1954, n. 327
Articolo 1Articolo 3
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11 luglio 1954
Art. 2.
Le disposizioni del precedente articolo non si applicano ai carboni che risultino venduti a prezzi superiori a quelli fissati di autorita' ovvero destinati a scopi diversi da quelli stabiliti.
Le disposizioni stesse non si applicano altresi', alle forniture effettuate dopo l'8 settembre 1943 ad industriali ed enti vari controllati dalle autorita' tedesche e per esigenze di queste, nonche' alle provviste belliche fatte al sedicente governo della Repubblica sociale italiana, tranne che le dette forniture e provviste siano state ottenute mediante violenza o minaccia.
Gli interessati dovranno all'uopo produrre, con gli elementi tecnici a propria disposizione, le opportune attestazioni da parte delle autorita' competenti ed ogni altro possibile documento probatorio.
Entrata in vigore il 11 luglio 1954