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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 06/05/2025, n. 1966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1966 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
In persona del giudice dott. Francesco Rossini, in funzione di giudice di appello, all'esito dei termini ex art. 190 c.p.c. ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 8031/2018 r.g., avente ad oggetto: appello in materia di risarcimento danni ex art. 2051 c.c.
TRA
C.F. nato a Sarno (Sa) in [...] Parte_1 C.F._1
17.06.1982 e residente in [...]^ Traversa Capitan Cecconi n. 8,
rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Grimaldi, giusta procura alle liti posta al margine dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, elettivamente domiciliato presso lo Studio del predetto difensore sito in Bracigliano alla Via
Maestro Carmine Cardaropoli n. 51 margine della citazione;
APPELLANTE
E
(C.F. ) in persona del Presidente e legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Tepedino per procura generale alle liti Rep.79987, rogata dal dr. in data Persona_1
16.12.2019 giusta determinazione di incarico del Dirigente del Settore
1 Avvocatura, elettivamente domiciliata in al largo Pioppi n. 1, presso CP_1
CP_ la sede dell'avvocatura dell' (C.F. ); Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATA
Conclusioni: come da note scritte sostitutive dell'udienza del 22.01.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato evocava, Parte_1
dinanzi all'ufficio del Giudice di Pace di , la CP_1 Controparte_1
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni fisici occorsigli in occasione del sinistro del 17.07.2012, sulla S.P. n. 114, in agro di
Roccapiemonte, allorquando quale ciclista rovinava al suolo a causa di una buca presente sul manto stradale, non visibile e non segnalata.
2. Instauratosi il contraddittorio ed espletata prova testimoniale, con sentenza n. n. 976/2018, resa in data 19-21.02.2018, il Giudice di Pace di CP_1
rigettava la domanda condannando al pagamento delle spese Parte_1
di giudizio, liquidate in euro 300,00 oltre accessori.
3. Con citazione ritualmente notificata proponeva appello Parte_1
avverso la predetta sentenza nella parte in cui, con motivazione illogica ed insufficiente, non aveva correttamente valutato gli esiti dell'istruttoria documentale ed orale. Nello specifico evidenziava che il teste Tes_1
aveva riscontrato la dinamica del sinistro come prospettata in
[...]
citazione.
Deduceva, altresì, che del tutto erroneamente il giudice di primo grado aveva ritenuto insussistenti i presupposti di responsabilità dell'Ente convenuto ex art. 2051 c.c..
Chiedeva, pertanto, previa ammissione di CTU medico-legale e sospensiva dell'impugnata sentenza, di accogliere l'appello atteso che il sinistro si era
2 verificato per responsabilità esclusiva della convenuta , Controparte_1
con condanna dell'appellata all'integrale risarcimento delle lesioni fisiche riportate oltre al rimborso delle spese mediche documentate nella misura di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
4. Con comparsa di risposta si costituiva la eccependo, Controparte_1
preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. per genericità dei motivi.
Nel merito concludeva per la conferma dell'impugnata sentenza avendo il giudice di primo grado correttamente valutato gli esiti dell'istruttoria.
Evidenziava, altresì, l'assenza dei presupposti per la declaratoria di responsabilità dell'ente ex 2051 c.c., ed in ogni caso che il sinistro de quo si era verificato a causa della condotta negligente e colposa del danneggiato, che evidentemente procedeva senza prestare alcuna attenzione in presenza del lamentato lieve dissesto della sede stradale.
Insisteva, pertanto, per il rigetto delle avverse domande, ovvero in subordine per il concorso di colpa dell'appellante, con vittoria di spese di lite.
4. Acquisito il fascicolo di primo grado, espletata CTU medico-legale, la causa è stata trattenuta in decisione sulle rassegnate conclusioni con i termini ex art. 190 c.p.c..
***
1. In via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello in ragione della specificità dei motivi di appello.
Risultano indicate le parti del provvedimento che il ha inteso appellare Pt_1
e la manifestazione volitiva dell'appellante trova ampio supporto
3 argomentativo, certamente idoneo a contrastare la motivazione della sentenza impugnata, con specifico riferimento all'errata valutazione delle risultanze istruttorie e delle condizioni di applicabilità dell'art. 2051 c.c..
2. Venendo al merito l'appello è fondato e va accolto nei termini di seguito precisati.
3. L'istruttoria documentale ed orale, espletata in primo grado, consente di ricostruire la dinamica del sinistro in termini conformi alla prospettazione di parte attrice.
Può ritenersi accertato che in data 17.07.2012, alle ore 8.30 circa, in agro del
Comune di Roccapiemonte, si trovava alla guida della sua Parte_1
bicicletta lungo la Strada Provinciale n. 114 allorquando, a causa di una buca presente sul lato destro della carreggiata, cadeva a terra.
Si rimanda, in primo luogo, alla deposizione testimoniale resa da Tes_1
sulla genuinità delle cui dichiarazioni non vi è motivo di dubitare.
[...]
Il teste ha ricostruito l'accaduto per conoscenza diretta in quanto si trovava in bici, unitamente all'attore. Il teste ha confermato che la caduta del si Pt_1
verificava “…a causa di una buca presente sul manto stradale”.
Il teste ha poi riconosciuto la documentazione fotografica prodotta dall'attore quale luogo del sinistro (cft. verbale di udienza del 30.09.2016).
Effettivamente dalla documentazione fotografica in atti si evince la presenza di una buca, certamente insidiosa in quanto situata su un tratto rettilineo che appare - per il resto – ben tenuto in quanto non caratterizzato dalla presenza di altre anomalie.
Non da ultimo, si rimanda alla documentazione medico-sanitaria prodotta dall'attore, evidenziandosi sul punto che la circostanza per cui l'infortunato non si sia recato nell'immediatezza al Pronto Soccorso non appare dirimente,
4 essendo notorio che non sempre i postumi dei sinistri si manifestano istantaneamente;
nella specie il referto di Pronto Soccorso reca la data del
18.07.2012 ossia del giorno seguente rispetto a quello del sinistro.
4. In ordine alla qualificazione della domanda, può ritenersi che l'azione sia stata esercitata ai sensi dell'art. 2051 c.c., atteso il riferimento espresso alla norma ed alla responsabilità della deputata Controparte_1
istituzionalmente alla manutenzione, custodia, salvaguardia degli assi viari.
Anche il motivo di appello relativo all'applicazione della predetta disposizione è dunque fondato.
4.1. Difatti, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità in materia,
condivisa da questo Tribunale, in materia di responsabilità ex art. 2051 cod.
civ., a carico del soggetto danneggiato sussiste l'onere di provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa.
Nell'ipotesi in cui il danneggiato abbia dimostrato il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, la prova liberatoria gravante sul custode non può avere ad oggetto l'assenza di colpa (ovverosia, la posizione in essere,
da parte sua, di una condotta conforme al modello di comportamento mediamente esigibile e allo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso, ma dovrà avere ad oggetto la sussistenza di un fatto (fortuito in senso stretto) o di un atto (del danneggiato o del terzo) che si pone esso stesso in relazione causale con l'evento dì danno,
caratterizzandosi, ai sensi dell'art. 41, secondo comma, primo periodo,
cod.pen., come causa esclusiva di tale evento (così, ex multis, Cass. Sez. 3,
sent. n. 26142 del 2023; Cass. Sez. 3, sent. 18518/2024).
5 4.2. E' inoltre consolidato il principio secondo cui la pubblica amministrazione è liberata dalla responsabilità civile ex art. 2051 c.c., con riferimento ai beni demaniali, ove dimostri che l'evento è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né
eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero che l'evento stesso ha esplicato la sua potenzialità
offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (ex multis cft. Cass. civ. sez. III, 24 aprile 2024, n. 11140).
4.3. Applicando i principi richiamati al caso di specie la domanda attorea è
fondata in quanto, come detto, deve ritenersi provato che è Parte_1
effettivamente caduto dalla bicicletta mentre percorreva la Strada Provinciale
114: nello specifico perdeva il controllo del mezzo a causa di una buca presente sulla sua corsia di marcia.
Parte attrice ha dunque fornito adeguata dimostrazione di tutti i presupposti per la applicazione della norma:
a) sussiste di certo il rapporto di custodia tra la strada ove è avvenuto il sinistro e la , trattandosi di immobile legato da una evidente e Controparte_1
comunque pacifica situazione di appartenenza all'ente convenuto;
b) sussiste un oggettivo dinamismo intrinseco della cosa, di fatto conseguente alla presenza di dissesti stradali derivanti da movimenti franosi lasciati privi di riparazione e non specificamente segnalati nella loro pericolosità;
c) sussiste il nesso causale tra il dinamismo della cosa e l'evento dannoso,
atteso che ove il custode avesse sostituito la sua attività omissiva con un'azione positiva concreta (cioè con un'attività preventiva di adeguato livellamento del manto stradale ovvero di posizionamento a regola d'arte di specifici segnali del pericolo) l'evento dannoso - in forza di una giudizio
6 prognostico altamente attendibile - non si sarebbe verificato (in assenza dello sfalsamento, in sostanza, non sarebbe caduto). Parte_1
4.4. La detta presunzione -come detto- potrebbe essere esclusa soltanto se l'ente convenuto -trattandosi di situazione di pericolo immanentemente connessa alla struttura e/o alla pertinenza del bene- dimostrasse di avere posto in essere tutta la normale attività di vigilanza e manutenzione, esigibile in relazione alla specificità della cosa (così provando in via presuntiva che la situazione pericolosa si è originata in modo assolutamente imprevedibile ed inevitabile e, dunque, per caso fortuito).
Nel caso di specie, per converso, può ritenersi addirittura acquisito agli atti,
CP_ da un lato, che l convenuto - lungi dall'aver posto in essere la normale dovuta attività di manutenzione - è rimasta inerte pur di fronte all'evidente stato di precarietà del tratto stradale: a maggior ragione, come si evince dalla
CP_ stessa relazione di parte prodotta dall trattandosi di un tratto di strada di frequente utilizzazione (“detto tratto di strada corre lungo un centro abitato”) avrebbe dovuto presentare i caratteri della transitabilità senza insidie.
4.5. Attese le circostanze con cui è avvenuta la caduta, in assenza di anomalie nella condotta di guida dell'attore e tenuto conto dell'insidiosità della buca
(nei termini di cui si è detto) non può di certo ravvisarsi un concorso di colpa del danneggiato.
5. In ordine al risarcimento del danno deve, innanzitutto, ritenersi dimostrato il danno connesso a spese mediche, come accertato dal c.t.u. - dott.
[...]
- con motivazione sostanzialmente scevra da vizi logici e scientifici, Per_2
per euro 339,74.
7 5.1. Sul danno non patrimoniale (inclusivo del c.d. danno biologico e del c.d.
danno morale soggettivo) ritiene, poi, il giudicante che - alla stregua della documentazione esibita e della espletata c.t.u. (pienamente condivisibile in quanto scientificamente elaborata) – può ritenersi provato che a seguito della caduta l'attore ha riportato un "trauma contusivo del bacino in sogg. con reperto RM di Ernia Discale L4-L5."
Il consulente ha quindi precisato che il predetto trauma contusivo è stato causa scatenante di una sindrome lombosciatalgica destra acuta, rivelatrice, di una situazione preesistente (ED L4-L5) (esiti che il Tribunale condivide in quanto frutto dell'attenta disamina della documentazione medica a seguito di esame del periziato).
Possono pertanto ritenersi accertati a titolo di danno non patrimoniale le seguenti poste:
la durata dell'invalidità Temporanea Parziale al 75% è stimabile in giorni sette (ITP 75% gg. 7), l'invalidità Temporanea Parziale al 50% in giorni trenta
( ITP 50% gg. 30), ulteriori giorni 20 di ITP al 25% (ITP 25% gg. 20).
Non sono residuati postumi anatomo-funzionali che condizionano un esclusivo danno biologico, trattandosi, del resto, di una contusione.
Sul punto il CTU ha precisato – con motivazione congrua – che “Non
sussistono postumi di natura permanente quale conseguenza diretta ed
immediata dell'evento per cui è causa, in quanto si ritiene - sulla base del
reperto della RM lombo-sacrale ed in relazione all'obiettivita' attuale - che il
trauma abbia rappresentato causa scatenante, rivelatrice, di una situazione
preesistente e silente che è esplosa in dipendenza del trauma stesso”.
Conclusioni, del resto, non espressamente contestate dalle parti: il CTU ha dato atto di non aver ricevuto osservazioni cui rispondere.
8 Ciò posto, quanto alle tabelle da utilizzare per la liquidazione, vale evidenziare che il danno provocato all'infortunato è derivato non già dalla verificazione di un sinistro conseguente alla circolazione di veicoli a motore,
bensì, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dal legittimo uso di un bene (la strada pubblica) custodito dall'ente convenuto, avendo il danneggiato del resto espressamente dedotto di aver subito danni alla persona a seguito a caduta verificatosi a causa di un dissesto del manto stradale.
I criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 cod. ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono del resto oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali (sul punto, ex multis. Cass.
ordinanza n. 32373/2023).
Il danno non patrimoniale, complessivamente sofferto, può essere quindi liquidato sulla base delle nuove tabelle del Tribunale di Milano (2024)
contenente tutti i pregiudizi di tipo non patrimoniale normalmente sofferti.
Sviluppando i calcoli, tenuto conto dell'età del danneggiato all'epoca del sinistro (30 anni) avremo:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 30 anni
Invalidità temporanea parziale al 75% € 603,75
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 575,00
Totale danno biologico temporaneo € 2.903,75
Non risultano provati danni ulteriori né sono emersi elementi tali da consentire la personalizzazione di tali voci di danno, in aumento rispetto alle ordinarie.
9 5.2. Tenuto conto delle spese mediche ammesse a rimborso, segue un risarcimento effettivamente liquidabile nella somma di € 3.243,50 (2.903,75
+ 339,74)
Tale somma è -come detto- espressa all'attualità e su tale somma, devalutata alla data del sinistro ed anno per anno rivalutata secondo gli indici Istat,
decorrono gli interessi legali fino al saldo.
6. Segue, in definitiva, la condanna della al pagamento Controparte_1
della somma di € 3.243,50 in favore di , oltre interessi legali Parte_1
sulla predetta somma, devalutata alla data del sinistro ed anno per anno rivalutata secondo gli indici Istat, fino al saldo.
7. Alla soccombenza segue, altresì, la condanna della al Controparte_1
pagamento in favore della parte attrice delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come da dispositivo in ragione del valore della causa (nei limiti del quantum di accoglimento), dei parametri prossimi ai minimi stante l'assenza di particolari questioni in fatto e in diritto e l'istruttoria espletata,
secondo le tariffe vigenti. Parimenti, anche le spese di c.t.u., separatamente liquidate in corso del presente grado di appello, devono essere poste definitivamente a carico dell'ente convenuto.
Va disposta, infine, la distrazione delle predette spese di lite in favore del difensore di parte attrice/appellante dichiaratosi antistatario per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , disattesa ogni diversa e/o ulteriore istanza così provvede: Parte_1
10 1. accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, accerta la responsabilità della nella causazione del sinistro Controparte_1
verificatosi in data 17.07.2012;
2. condanna la , in persona del Presidente p.t., al Controparte_1
pagamento a titolo risarcitorio della somma di euro € 3.243,50 in favore di
, oltre rivalutazione e interessi come indicati in parte motiva;
Parte_1
3. condanna la , in persona del Presidente pro tempore, Controparte_1
al rimborso in favore dell'appellante delle spese di entrambi i gradi di giudizio, complessivamente liquidate: A) quanto al giudizio di primo grado,
in euro 125,00 per spese esenti ed euro 800,00 per onorari, oltre rimborso spese generali al 15%, oltre agli ulteriori accessori di legge;
B) quanto al presente giudizio in euro 174,00 per spese esenti ed euro 1.300,00 per onorari,
oltre rimborso spese generali al 15%, oltre agli ulteriori accessori di legge;
pone le spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa con separato decreto,
definitivamente e per intero a carico della parte appellata;
3. dispone la distrazione di tutte le predette spese di lite in favore dell'Avv.
Giuseppe Grimaldi, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Salerno il 6.05.2025
Il giudice
Francesco Rossini
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
In persona del giudice dott. Francesco Rossini, in funzione di giudice di appello, all'esito dei termini ex art. 190 c.p.c. ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 8031/2018 r.g., avente ad oggetto: appello in materia di risarcimento danni ex art. 2051 c.c.
TRA
C.F. nato a Sarno (Sa) in [...] Parte_1 C.F._1
17.06.1982 e residente in [...]^ Traversa Capitan Cecconi n. 8,
rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Grimaldi, giusta procura alle liti posta al margine dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, elettivamente domiciliato presso lo Studio del predetto difensore sito in Bracigliano alla Via
Maestro Carmine Cardaropoli n. 51 margine della citazione;
APPELLANTE
E
(C.F. ) in persona del Presidente e legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Tepedino per procura generale alle liti Rep.79987, rogata dal dr. in data Persona_1
16.12.2019 giusta determinazione di incarico del Dirigente del Settore
1 Avvocatura, elettivamente domiciliata in al largo Pioppi n. 1, presso CP_1
CP_ la sede dell'avvocatura dell' (C.F. ); Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATA
Conclusioni: come da note scritte sostitutive dell'udienza del 22.01.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato evocava, Parte_1
dinanzi all'ufficio del Giudice di Pace di , la CP_1 Controparte_1
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni fisici occorsigli in occasione del sinistro del 17.07.2012, sulla S.P. n. 114, in agro di
Roccapiemonte, allorquando quale ciclista rovinava al suolo a causa di una buca presente sul manto stradale, non visibile e non segnalata.
2. Instauratosi il contraddittorio ed espletata prova testimoniale, con sentenza n. n. 976/2018, resa in data 19-21.02.2018, il Giudice di Pace di CP_1
rigettava la domanda condannando al pagamento delle spese Parte_1
di giudizio, liquidate in euro 300,00 oltre accessori.
3. Con citazione ritualmente notificata proponeva appello Parte_1
avverso la predetta sentenza nella parte in cui, con motivazione illogica ed insufficiente, non aveva correttamente valutato gli esiti dell'istruttoria documentale ed orale. Nello specifico evidenziava che il teste Tes_1
aveva riscontrato la dinamica del sinistro come prospettata in
[...]
citazione.
Deduceva, altresì, che del tutto erroneamente il giudice di primo grado aveva ritenuto insussistenti i presupposti di responsabilità dell'Ente convenuto ex art. 2051 c.c..
Chiedeva, pertanto, previa ammissione di CTU medico-legale e sospensiva dell'impugnata sentenza, di accogliere l'appello atteso che il sinistro si era
2 verificato per responsabilità esclusiva della convenuta , Controparte_1
con condanna dell'appellata all'integrale risarcimento delle lesioni fisiche riportate oltre al rimborso delle spese mediche documentate nella misura di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
4. Con comparsa di risposta si costituiva la eccependo, Controparte_1
preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. per genericità dei motivi.
Nel merito concludeva per la conferma dell'impugnata sentenza avendo il giudice di primo grado correttamente valutato gli esiti dell'istruttoria.
Evidenziava, altresì, l'assenza dei presupposti per la declaratoria di responsabilità dell'ente ex 2051 c.c., ed in ogni caso che il sinistro de quo si era verificato a causa della condotta negligente e colposa del danneggiato, che evidentemente procedeva senza prestare alcuna attenzione in presenza del lamentato lieve dissesto della sede stradale.
Insisteva, pertanto, per il rigetto delle avverse domande, ovvero in subordine per il concorso di colpa dell'appellante, con vittoria di spese di lite.
4. Acquisito il fascicolo di primo grado, espletata CTU medico-legale, la causa è stata trattenuta in decisione sulle rassegnate conclusioni con i termini ex art. 190 c.p.c..
***
1. In via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello in ragione della specificità dei motivi di appello.
Risultano indicate le parti del provvedimento che il ha inteso appellare Pt_1
e la manifestazione volitiva dell'appellante trova ampio supporto
3 argomentativo, certamente idoneo a contrastare la motivazione della sentenza impugnata, con specifico riferimento all'errata valutazione delle risultanze istruttorie e delle condizioni di applicabilità dell'art. 2051 c.c..
2. Venendo al merito l'appello è fondato e va accolto nei termini di seguito precisati.
3. L'istruttoria documentale ed orale, espletata in primo grado, consente di ricostruire la dinamica del sinistro in termini conformi alla prospettazione di parte attrice.
Può ritenersi accertato che in data 17.07.2012, alle ore 8.30 circa, in agro del
Comune di Roccapiemonte, si trovava alla guida della sua Parte_1
bicicletta lungo la Strada Provinciale n. 114 allorquando, a causa di una buca presente sul lato destro della carreggiata, cadeva a terra.
Si rimanda, in primo luogo, alla deposizione testimoniale resa da Tes_1
sulla genuinità delle cui dichiarazioni non vi è motivo di dubitare.
[...]
Il teste ha ricostruito l'accaduto per conoscenza diretta in quanto si trovava in bici, unitamente all'attore. Il teste ha confermato che la caduta del si Pt_1
verificava “…a causa di una buca presente sul manto stradale”.
Il teste ha poi riconosciuto la documentazione fotografica prodotta dall'attore quale luogo del sinistro (cft. verbale di udienza del 30.09.2016).
Effettivamente dalla documentazione fotografica in atti si evince la presenza di una buca, certamente insidiosa in quanto situata su un tratto rettilineo che appare - per il resto – ben tenuto in quanto non caratterizzato dalla presenza di altre anomalie.
Non da ultimo, si rimanda alla documentazione medico-sanitaria prodotta dall'attore, evidenziandosi sul punto che la circostanza per cui l'infortunato non si sia recato nell'immediatezza al Pronto Soccorso non appare dirimente,
4 essendo notorio che non sempre i postumi dei sinistri si manifestano istantaneamente;
nella specie il referto di Pronto Soccorso reca la data del
18.07.2012 ossia del giorno seguente rispetto a quello del sinistro.
4. In ordine alla qualificazione della domanda, può ritenersi che l'azione sia stata esercitata ai sensi dell'art. 2051 c.c., atteso il riferimento espresso alla norma ed alla responsabilità della deputata Controparte_1
istituzionalmente alla manutenzione, custodia, salvaguardia degli assi viari.
Anche il motivo di appello relativo all'applicazione della predetta disposizione è dunque fondato.
4.1. Difatti, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità in materia,
condivisa da questo Tribunale, in materia di responsabilità ex art. 2051 cod.
civ., a carico del soggetto danneggiato sussiste l'onere di provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa.
Nell'ipotesi in cui il danneggiato abbia dimostrato il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, la prova liberatoria gravante sul custode non può avere ad oggetto l'assenza di colpa (ovverosia, la posizione in essere,
da parte sua, di una condotta conforme al modello di comportamento mediamente esigibile e allo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso, ma dovrà avere ad oggetto la sussistenza di un fatto (fortuito in senso stretto) o di un atto (del danneggiato o del terzo) che si pone esso stesso in relazione causale con l'evento dì danno,
caratterizzandosi, ai sensi dell'art. 41, secondo comma, primo periodo,
cod.pen., come causa esclusiva di tale evento (così, ex multis, Cass. Sez. 3,
sent. n. 26142 del 2023; Cass. Sez. 3, sent. 18518/2024).
5 4.2. E' inoltre consolidato il principio secondo cui la pubblica amministrazione è liberata dalla responsabilità civile ex art. 2051 c.c., con riferimento ai beni demaniali, ove dimostri che l'evento è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né
eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero che l'evento stesso ha esplicato la sua potenzialità
offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (ex multis cft. Cass. civ. sez. III, 24 aprile 2024, n. 11140).
4.3. Applicando i principi richiamati al caso di specie la domanda attorea è
fondata in quanto, come detto, deve ritenersi provato che è Parte_1
effettivamente caduto dalla bicicletta mentre percorreva la Strada Provinciale
114: nello specifico perdeva il controllo del mezzo a causa di una buca presente sulla sua corsia di marcia.
Parte attrice ha dunque fornito adeguata dimostrazione di tutti i presupposti per la applicazione della norma:
a) sussiste di certo il rapporto di custodia tra la strada ove è avvenuto il sinistro e la , trattandosi di immobile legato da una evidente e Controparte_1
comunque pacifica situazione di appartenenza all'ente convenuto;
b) sussiste un oggettivo dinamismo intrinseco della cosa, di fatto conseguente alla presenza di dissesti stradali derivanti da movimenti franosi lasciati privi di riparazione e non specificamente segnalati nella loro pericolosità;
c) sussiste il nesso causale tra il dinamismo della cosa e l'evento dannoso,
atteso che ove il custode avesse sostituito la sua attività omissiva con un'azione positiva concreta (cioè con un'attività preventiva di adeguato livellamento del manto stradale ovvero di posizionamento a regola d'arte di specifici segnali del pericolo) l'evento dannoso - in forza di una giudizio
6 prognostico altamente attendibile - non si sarebbe verificato (in assenza dello sfalsamento, in sostanza, non sarebbe caduto). Parte_1
4.4. La detta presunzione -come detto- potrebbe essere esclusa soltanto se l'ente convenuto -trattandosi di situazione di pericolo immanentemente connessa alla struttura e/o alla pertinenza del bene- dimostrasse di avere posto in essere tutta la normale attività di vigilanza e manutenzione, esigibile in relazione alla specificità della cosa (così provando in via presuntiva che la situazione pericolosa si è originata in modo assolutamente imprevedibile ed inevitabile e, dunque, per caso fortuito).
Nel caso di specie, per converso, può ritenersi addirittura acquisito agli atti,
CP_ da un lato, che l convenuto - lungi dall'aver posto in essere la normale dovuta attività di manutenzione - è rimasta inerte pur di fronte all'evidente stato di precarietà del tratto stradale: a maggior ragione, come si evince dalla
CP_ stessa relazione di parte prodotta dall trattandosi di un tratto di strada di frequente utilizzazione (“detto tratto di strada corre lungo un centro abitato”) avrebbe dovuto presentare i caratteri della transitabilità senza insidie.
4.5. Attese le circostanze con cui è avvenuta la caduta, in assenza di anomalie nella condotta di guida dell'attore e tenuto conto dell'insidiosità della buca
(nei termini di cui si è detto) non può di certo ravvisarsi un concorso di colpa del danneggiato.
5. In ordine al risarcimento del danno deve, innanzitutto, ritenersi dimostrato il danno connesso a spese mediche, come accertato dal c.t.u. - dott.
[...]
- con motivazione sostanzialmente scevra da vizi logici e scientifici, Per_2
per euro 339,74.
7 5.1. Sul danno non patrimoniale (inclusivo del c.d. danno biologico e del c.d.
danno morale soggettivo) ritiene, poi, il giudicante che - alla stregua della documentazione esibita e della espletata c.t.u. (pienamente condivisibile in quanto scientificamente elaborata) – può ritenersi provato che a seguito della caduta l'attore ha riportato un "trauma contusivo del bacino in sogg. con reperto RM di Ernia Discale L4-L5."
Il consulente ha quindi precisato che il predetto trauma contusivo è stato causa scatenante di una sindrome lombosciatalgica destra acuta, rivelatrice, di una situazione preesistente (ED L4-L5) (esiti che il Tribunale condivide in quanto frutto dell'attenta disamina della documentazione medica a seguito di esame del periziato).
Possono pertanto ritenersi accertati a titolo di danno non patrimoniale le seguenti poste:
la durata dell'invalidità Temporanea Parziale al 75% è stimabile in giorni sette (ITP 75% gg. 7), l'invalidità Temporanea Parziale al 50% in giorni trenta
( ITP 50% gg. 30), ulteriori giorni 20 di ITP al 25% (ITP 25% gg. 20).
Non sono residuati postumi anatomo-funzionali che condizionano un esclusivo danno biologico, trattandosi, del resto, di una contusione.
Sul punto il CTU ha precisato – con motivazione congrua – che “Non
sussistono postumi di natura permanente quale conseguenza diretta ed
immediata dell'evento per cui è causa, in quanto si ritiene - sulla base del
reperto della RM lombo-sacrale ed in relazione all'obiettivita' attuale - che il
trauma abbia rappresentato causa scatenante, rivelatrice, di una situazione
preesistente e silente che è esplosa in dipendenza del trauma stesso”.
Conclusioni, del resto, non espressamente contestate dalle parti: il CTU ha dato atto di non aver ricevuto osservazioni cui rispondere.
8 Ciò posto, quanto alle tabelle da utilizzare per la liquidazione, vale evidenziare che il danno provocato all'infortunato è derivato non già dalla verificazione di un sinistro conseguente alla circolazione di veicoli a motore,
bensì, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dal legittimo uso di un bene (la strada pubblica) custodito dall'ente convenuto, avendo il danneggiato del resto espressamente dedotto di aver subito danni alla persona a seguito a caduta verificatosi a causa di un dissesto del manto stradale.
I criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 cod. ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono del resto oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali (sul punto, ex multis. Cass.
ordinanza n. 32373/2023).
Il danno non patrimoniale, complessivamente sofferto, può essere quindi liquidato sulla base delle nuove tabelle del Tribunale di Milano (2024)
contenente tutti i pregiudizi di tipo non patrimoniale normalmente sofferti.
Sviluppando i calcoli, tenuto conto dell'età del danneggiato all'epoca del sinistro (30 anni) avremo:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 30 anni
Invalidità temporanea parziale al 75% € 603,75
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 575,00
Totale danno biologico temporaneo € 2.903,75
Non risultano provati danni ulteriori né sono emersi elementi tali da consentire la personalizzazione di tali voci di danno, in aumento rispetto alle ordinarie.
9 5.2. Tenuto conto delle spese mediche ammesse a rimborso, segue un risarcimento effettivamente liquidabile nella somma di € 3.243,50 (2.903,75
+ 339,74)
Tale somma è -come detto- espressa all'attualità e su tale somma, devalutata alla data del sinistro ed anno per anno rivalutata secondo gli indici Istat,
decorrono gli interessi legali fino al saldo.
6. Segue, in definitiva, la condanna della al pagamento Controparte_1
della somma di € 3.243,50 in favore di , oltre interessi legali Parte_1
sulla predetta somma, devalutata alla data del sinistro ed anno per anno rivalutata secondo gli indici Istat, fino al saldo.
7. Alla soccombenza segue, altresì, la condanna della al Controparte_1
pagamento in favore della parte attrice delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come da dispositivo in ragione del valore della causa (nei limiti del quantum di accoglimento), dei parametri prossimi ai minimi stante l'assenza di particolari questioni in fatto e in diritto e l'istruttoria espletata,
secondo le tariffe vigenti. Parimenti, anche le spese di c.t.u., separatamente liquidate in corso del presente grado di appello, devono essere poste definitivamente a carico dell'ente convenuto.
Va disposta, infine, la distrazione delle predette spese di lite in favore del difensore di parte attrice/appellante dichiaratosi antistatario per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , disattesa ogni diversa e/o ulteriore istanza così provvede: Parte_1
10 1. accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, accerta la responsabilità della nella causazione del sinistro Controparte_1
verificatosi in data 17.07.2012;
2. condanna la , in persona del Presidente p.t., al Controparte_1
pagamento a titolo risarcitorio della somma di euro € 3.243,50 in favore di
, oltre rivalutazione e interessi come indicati in parte motiva;
Parte_1
3. condanna la , in persona del Presidente pro tempore, Controparte_1
al rimborso in favore dell'appellante delle spese di entrambi i gradi di giudizio, complessivamente liquidate: A) quanto al giudizio di primo grado,
in euro 125,00 per spese esenti ed euro 800,00 per onorari, oltre rimborso spese generali al 15%, oltre agli ulteriori accessori di legge;
B) quanto al presente giudizio in euro 174,00 per spese esenti ed euro 1.300,00 per onorari,
oltre rimborso spese generali al 15%, oltre agli ulteriori accessori di legge;
pone le spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa con separato decreto,
definitivamente e per intero a carico della parte appellata;
3. dispone la distrazione di tutte le predette spese di lite in favore dell'Avv.
Giuseppe Grimaldi, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Salerno il 6.05.2025
Il giudice
Francesco Rossini
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