Ordinanza cautelare 13 giugno 2019
Ordinanza collegiale 17 giugno 2019
Sentenza 14 giugno 2021
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 14/06/2021, n. 806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 806 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/06/2021
N. 00806/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00499/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 499 del 2019, proposto da
Telecom Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Pietro Ferraris, Enzo Robaldo, Linda Faccini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Linda Faccini in Venezia-Mestre, via Cesare Battisti n. 2;
contro
Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Emanuele Mio, Ezio Zanon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Ezio Zanon in Venezia, Cannaregio 23;
nei confronti
Consorzio di Bonifica Adige Po non costituito in giudizio;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Open Fiber S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Nico Moravia, Marco Giustiniani, Tommaso Filippo Massari, Antonello Frasca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
-della nota del 12 marzo 2019, prot. 100127, comunicata in pari data, con cui la Regione Veneto, Genio Civile di Verona, ha subordinato l'evasione dell'istanza presentata da Telecom in data 21 febbraio 2019 (pratica n. 9691/242) e tesa a conseguire il rinnovo della “concessione idraulica avente ad oggetto un fiancheggiamento telefonico del fiume Adige in Comune di Bussolengo” al pagamento di quanto asseritamente dovuto a titolo di canoni demaniali in forza dell'art. 10 della L. Reg. Veneto 14 dicembre 2018, n. 43;
-di ogni atto presupposto, antecedente, consequenziale o comunque connesso, con particolare riferimento ad eventuali delibere o atti regolamentari regionali volti a disciplinare il richiesto canone demaniale, la sua entità e/o la modalità di riscossione
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione del Veneto;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137/2020;
Visto l’art. 4 del decreto legge n. 28/2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70/2020;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 marzo 2021 il dott. Alessio Falferi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.5.2019, Telecom Italia SP impugnava la nota di data 12.3.2019, meglio indicata in epigrafe, con cui Regione Veneto aveva sostanzialmente archiviato l’istanza dalla medesima presentata al fine di conseguire il rinnovo della “concessione idraulica avente ad oggetto un fiancheggiamento telefonico del fiume Adige in Comune di Bussolengo”, precisando che “ L’art. 10 della L.R. 43 del 14.12.2018 ha introdotto l’obbligo, nei confronti delle società che si occupano di installazione e fornitura di reti ed esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, di provvedere al pagamento dei canoni dovuti per l’occupazione di beni del demanio idrico. A far data dal 21.12.2018, pertanto, la Regione Veneto ha previsto che anche le ditte che svolgono attività afferenti la comunicazione elettronica e che occupano con le proprie opere beni facenti parte del demanio idrico, sono tenute alla corresponsione dei relativi importi, a titolo di canoni demaniali. Telecom Italia Spa, pertanto, è tenuta al versamento delle somme così come prospettate nelle richieste di pagamento e subordinate al rilascio della concessione. In seguito, si provvederà al rinnovo della concessione stessa ”.
La ricorrente, premessa la giurisdizione del giudice amministrativo e la propria legittimazione e interesse ad agire, formulava le seguenti censure: “ Violazione e falsa applicazione di legge (articoli 10 del D. Lgs. n. 198/2002; 5, 25, 35, 50, 58, 88 e 93 D. Lgs. n. 259/2003, 1, 3 e 10 della L. n. 241/1990; art. 2 del D.L. n. 112/2008; articoli 6, 7, 8, 27 e 231 del D. Lgs. n. 285/1992; art. 63 D. Lgs. 446/1997, art. 18 L. 488/99; art. 38, 40 e 47 del D. Lgs. 507/1993; art. 12 del 33/2016; artt. 822 e 823 del codice civile; artt. 86 e 89 del d. lgs. n. 112/1998; art. 3, 23, 97, 117 e 119 della Costituzione). Illegittimità costituzionale dell’articolo 10 della L. Reg. Veneto n. 43/2018 e dell’articolo 83 della L. Reg. Veneto n. 11/2001 per violazione degli artico-li 3, 23 e 117, commi 2 e 3, Cost. e, sotto distinto ma connesso profilo, per violazione degli articoli 2, 3, 24, 41, 47, 117, comma 1 (con riferimento all’art. 6 Cedu), e 102 Cost.. Conseguente illegittimità derivata dei provvedimenti impugnati. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, contraddittorietà, sviamento, difetto di istruttoria e motivazione. Eccesso di potere per violazione della circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 20 gennaio 2009, n. 1777 e della delibera AGCOM del 22 novembre 2011 n. 622/11/Cons. “.
Resisteva in giudizio Regione Veneto che eccepiva il difetto di giurisdizione e, nel merito, previa contestazione delle censure avversarie, chiedeva il rigetto del ricorso per infondatezza.
Con ordinanza collegiale n. 723/2019, questo Tribunale dichiarava rilevante e non manifestamente infondata, nei termini ivi indicati, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 83, comma IV-sexies della LR n. 11/2001, come aggiunto dall’art. 10, I comma della LR n. 43/2018, posto a base del provvedimento impugnato, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.
Con ordinanza cautelare n. 242/2019, premessa la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo, in attesa della restituzione degli atti da parte della Corte Costituzionale, era accolta la domanda cautelare come da motivazione.
Con atto depositato in data 8.11.2019, interveniva ad adiuvandum Open Fiber SP chiedendo l’accoglimento del ricorso.
Con sentenza n. 246 del 2020, la Corte Costituzionale dichiarava l’illegittimità costituzionale dell’art. 83, comma 4-sexies, della legge della Regione Veneto 13 aprile 2001, n. 11.
In vista dell’Udienza Pubblica di discussione, con memoria difensiva depositata in data 18.2.2021, la ricorrente, alla luce della suddetta pronuncia di incostituzionalità, ha insistito per l’integrale accoglimento del ricorso.
La Regione Veneto ha eccepito l’improcedibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse, giusta la dichiarazione di illegittimità costituzionale art. 83 comma 4 sexies della L.R. Veneto 13 aprile 2001 n. 11, aggiunto al testo originario dall’art. 10, comma 1, della L.R. Veneto 43/2018, che costituiva il supporto normativo alla richiesta della Regione di riscossione dei canoni per procedere al rinnovo della concessione.
Con memoria di replica depositata in data 2.3.2021, la ricorrente ha ribadito la sussistenza dell’interesse alla decisione, permanendo l’interesse alla rimozione del provvedimento di archiviazione impugnato consistente in un sostanziale diniego rispetto all’istanza di autorizzazione presentata il 21.2.2019.
Alla Pubblica Udienza del 24 marzo 2021, il ricorso è stato trattenuto in decisione, come da verbale di causa.
Preliminarmente, deve essere confermata la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo per le ragioni già esposte nell’ordinanza cautelare n. 242/2019, ove è stato chiarito che la vicenda oggetto giudizio attiene alla verifica dell’azione autoritativa dell’Amministrazione in ordine al rapporto concessorio, con la conseguenza, da un lato, della non riconducibilità della controversia alla giurisdizione ordinaria in materia di controversie “concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi” delle concessioni e, dall’altro, della sussistenza della giurisdizione esclusiva amministrativa ai sensi dell’articolo 133, comma 1, lett. b) del CPA.
Tanto premesso, il ricorso risulta procedibile atteso che permane l’interesse della società ricorrente ad ottenere l’annullamento del provvedimento impugnato - che si sostanzia nel rigetto della domanda di autorizzazione dalla medesima richiesta -, con conseguente obbligo dell’Amministrazione di riesercizio del potere, nel rispetto del nuovo assetto normativo, conseguente alla pronuncia della Corte Costituzionale.
Nel merito, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento gravato, il quale trovava il proprio fondamento nella disposizione normativa - art. 83 comma 4 sexies della L.R. Veneto 13 aprile 2001 n. 11, aggiunto al testo originario dall’art. 10, comma 1, 3 della L.R. Veneto 43/2018 – colpita dalla pronuncia di illegittimità costituzionale di cui alla ricordata sentenza n. 246 del 2020.
Le spese di causa possono essere interamente compensate tra le parti, giusta la peculiarità del giudizio, che ha richiesto una pronuncia di incostituzionalità di una norma di legge sulla base della quale l’Amministrazione resistente aveva fondato il provvedimento contestato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere, Estensore
Mara Spatuzzi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessio Falferi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO