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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 27/11/2025, n. 3210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3210 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott.ssa NG Congiu, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies, ultimo comma, c.p.c. nella causa iscritta al n. 4666/2025 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to alla VIA GRAMSCI 302/F 40013 CA- Parte_1 P.IVA_1
STEL MAGGIORE presso lo studio dell'Avv. LODI CHIARA (c.f.:
[...]
) dal quale è rappr.to/a e difeso/a in virtù di procura a margine dell'atto C.F._1
di citazione
- ATTORE/RICE
E
(c.f.: ), elett.te dom.to alla VIA STRADA CO- Controparte_1 P.IVA_2
MUNALE DELLE CORTI 61 TREVISO presso lo studio dell'Avv. PORTANTIOLO
MA (c.f.: ) dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura a C.F._2 margine della comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTO/A
CONCLUSIONI
PARTE ATTRICE
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, accertare e dichiarare l'insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa avanzata da nei Controparte_1 confronti di e per l'effetto revocare/e o annullare il decreto opposto n. 661/2025 del Tri- Parte_1 bunale di Bologna. Con vittoria di spese, competenze e onorari”
PERTA CONVENUTA
Voglia il Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione reietta: in via preliminare
1
rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, concederla;
in via principale per tutti i motivi di cui in premessa, respingere le istanze attoree, in quanto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermarsi il decreto ingiuntivo n. 661/2025 emesso il 26.02.2025 dal Tri- bunale di Bologna;
in via subordinata nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle precedenti domande, accertare l'esistenza del credito vantato dalla e confermarsi la condanna della società in Controparte_1 Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, alla corresponsione dell'importo ingiunto pari a Eu- ro 13.083,25, oltre interessi come da domanda, oltre alle pese di procedura di ingiunzione, liquidate in Euro 700,00 per compensi ed Euro 145,50 per esborsi, oltre accessori come per legge in ogni ca- so: con vittoria di spese e compensi professionali di causa, oltre Iva e Cpa, per i quali lo scrivente procuratore si dichiara sin d'ora antistatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo del 26 febbraio 2026, la ricorreva Controparte_2 innanzi al Tribunale di Bologna, esponendo di aver intrattenuto rapporti contrattuali di subappalto con la Società Parte_1
2. In particolare, secondo la ricostruzione della ricorrente, questa sarebbe risultata creditrice della della somma di Euro 13.083,25, stante il mancato pagamento nei ter- Controparte_2 mini concordati, anche a seguito di talune sollecitazioni, della fattura n. 29/2024 del 28 dicembre
2024 avente ad oggetto corrispettivi per lo svolgimento di lavori di ripristino ai bagni pubblici della stazione ferroviaria di Venezia Santa Lucia per conto di Parte_1
3. Tanto premesso, questo Tribunale in esito al procedimento monitorio N.R.G. 2348/2025, in data 26 febbraio 2025 emetteva il Decreto Ingiuntivo n. 661/2025, non provvisoriamente esecutivo, ingiun- gendo così alla Società di pagare la somma sopra menzionata, unitamente a interessi e Parte_1 spese.
4. In data 3 aprile 2025, la società proponeva opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo di Parte_1 cui al punto precedente, adducendo che: CP_ a) avrebbe omesso di riferire che i lavori di ripristino effettuati si erano resi Controparte_2 necessari per riparare errori di realizzazione di lavori da questa eseguiti;
2
b) non vi sarebbe stato nessun diretto vincolo contrattuale tra le parti, dal momento che i lavori dei bagni pubblici della Stazione di Venezia Santa Lucia sarebbero stati effettuati mediante un c.d. ap- palto a cascata, che avrebbe visto quale subappaltatore della Società Controparte_1 [...]
a sua volta subappaltatore di alla quale, ancora, veniva affidato in appalto lo CP_3 Parte_1 svolgimento dei lavori di riqualifica di detti servizi igienici, da parte della stazione appaltante
[...]
CP_
Controparte_5
c) i lavori venivano ultimati il 14 giugno 2024 e, già dopo pochi giorni, la stazione appaltante comuni- cava la presenza di perdite dagli scarichi che avrebbero reso inagibili i servizi igienici per diverso tempo, motivo per cui la stessa veniva chiamata al ripristino, essendo stata di- Controparte_1 rettamente responsabile della mancata realizzazione a regola d'arte dei lavori sopra menzionati;
d) successivamente, inviava a il consuntivo per tutti i lavori oggetto del Controparte_6 Pt_1 subappalto al fine di ottenere il compenso, in cui figuravano non solo i costi dei lavori di riqualifica, ma anche quelli di ripristino, pari alla somma ingiunta, dei servizi igienici della stazione veneziana, che contestava e rifiutava di pagare;
Pt_1
e) infine, dopo che aveva chiarito col proprio subappaltatore che non fosse dovuto il pagamento Pt_1 dei lavori di ripristino, era invece inaspettatamente ad inviare a la fattura per CP_1 Pt_1 ottenere il pagamento di quegli stessi euro 13.083,25.
5. Pertanto, parte opponente richiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, accertare e di- chiarare l'insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa avanzata da Parte_2 nei confronti di e per l'effetto revocare/e o annullare il decreto opposto n.
[...] Parte_1
661/2025 del Tribunale di Bologna. Con vittoria di spese, competenze e onorari”.
6. Con comparsa del 6 giugno 2025, si costituiva nell'ambito dell'odierno Controparte_1 giudizio, adducendo che:
a) vi sarebbe prova del rapporto contrattuale intercorso tra le parti, da ricercare nella fattura emessa n.
21/2024 del 03.09.2024 di Euro 3.330,619, relativa alla fornitura e al collegamento di quattro collet- tori realizzati in acciaio inox per acqua premiscelata e per l'alimentazione dell'acqua, che veniva regolarmente pagata dalla a mezzo bonifico bancario del 22 novembre 2024; Parte_1
b) unitamente a detta fattura, sarebbe intervenuta corrispondenza tra i referenti delle odierne parti in giudizio, in relazione alla documentazione occorrente per il cantiere della stazione di Venezia Santa
Lucia;
c) nella documentazione versata in atti da non vi sarebbero elementi sufficienti per impu- Parte_1 tare la responsabilità dei lavori non correttamente eseguiti a tant'è che a Controparte_1 quest'ultima non giungeva nessuna lettera di contestazione da parte di Parte_1
3
d) comunque ed in ogni caso, sarebbe responsabilità di quella di provvedere al pagamento Parte_1 diretto dei compensi spettanti al subappaltatore, cottimista, fornitore o prestatore di servizi in alcuni casi specifici, ai sensi dell'art. 119, comma 11 del Codice dei contratti pubblici.
7. Tutto quanto sopra premesso, chiedeva l'accoglimento delle seguenti Controparte_1 conclusioni:
“Voglia il Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione reietta: in via preliminare rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto e, per
l'effetto, concederla;
in via principale per tutti i motivi di cui in premessa, respingere le istanze attoree, in quanto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermarsi il decreto ingiuntivo n. 661/2025 emesso il 26.02.2025 dal Tribunale di Bologna;
in via subordinata nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle precedenti domande, accertare
l'esistenza del credito vantato dalla e confermarsi la condanna Controparte_1 della società in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Parte_1 corresponsione dell'importo ingiunto pari a Euro 13.083,25, oltre interessi come da domanda, oltre alle pese di procedura di ingiunzione, liquidate in Euro 700,00 per compensi ed Euro 145,50 per esborsi, oltre accessori come per legge in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali di causa, oltre Iva e Cpa, per i quali lo scrivente procuratore si dichiara sin d'ora antistatario”.
8. All'esito della prima udienza del 18 settembre 2025, il Giudice rilevava l'insussistenza di prove scritte sufficienti per accogliere l'istanza ex art. 648 c.p.c. formulata da parte opposta, per cui, rite- nuta la causa matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c l'udienza del 25 novembre 2025.
***
9. Innanzitutto, è pacifico in giurisprudenza che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge secondo le norme del procedimento or- dinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la veste di attore da un punto di vista sostanziale.
4
La conferma o il rigetto del decreto ingiuntivo opposto sono ancorate ad un giudizio di piena cogni- zione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto alla base della domanda di ingiunzione.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio gene- rale di cui all'art. 2967 c.c., prevede che la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul credi- tore opposto, il quale fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente, da parte sua, dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito (Cassazione civile, sez.
I, 31 maggio 2007, n. 12765; conf. Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815).
Si aggiunga, con riguardo al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che costituisce ormai jus receptum il principio per cui la pronuncia del decreto ingiuntivo inverte solo l'onere di instaurazione dell'effettivo contraddittorio senza ulteriormente influire sulla posizione delle parti davanti al giudi- ce e, in particolare, senza invertire l'onere della prova, gravante sull'opposto, che nel giudizio ordi- nario sarebbe stato l'attore.
Peraltro, la giurisprudenza di legittimità, nella nota sentenza Cass. Sez. Un. n. 13533/2001 ha pun- tualizzato che il creditore, il quale agisce in giudizio, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto ed allegare l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) del debitore, sul quale, invece, incombe l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione ovvero un fatto estintivo o modificativo della stessa. Tale pronuncia si fonda su due principi fondamentali, os- sia la vicinanza della prova - secondo cui il relativo onere incombe su colui che può osservarlo in modo più "agevole", tenendo conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione -; nonché la persistenza pre- suntiva del diritto - per cui, una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad esse- re soddisfatto entro un certo termine, grava sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto modificativo o estintivo di cui intende avvalersi per sostenere la propria difesa.
Tanto premesso in via generale, Questa Giudice ritiene che abbia sufficientemente assolto gli Pt_1 oneri probatori a proprio carico, come sopra descritti, e che l'opposizione da questa avanzata meriti senz'altro accoglimento.
10.Prima di tutto, in relazione all'eccezione sul difetto di legittimazione passiva esperita da parte opponente, si osserva che la "legitimatio ad causam", attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la pro- spettazione dell'attore sostanziale, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in cau- sa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedi- mento. Da essa va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva,
5
per la quale non è consentito alcun esame d'ufficio, poichè la contestazione della titolarità del rap- porto controverso si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata.
Fondandosi, quindi, la legittimazione ad agire o a contraddire, quale condizione all'azione, sulla me- ra allegazione fatta in domanda, una concreta ed autonoma questione intorno ad essa si delinea solo quando l'attore faccia valere un diritto altrui, prospettandolo come proprio, ovvero pretenda di otte- nere una pronunzia contro il convenuto pur deducendone la relativa estraneità al rapporto sostanzia- le controverso.
In sostanza, mentre la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque fac- cia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare e la sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice, altra cosa è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio, la cui relativa questione attiene al merito della causa.
Nel caso di specie, parte opposta ha agito in giudizio monitorio per ottenere il corrispettivo dei la- vori oggetto dei contratti di appalto stipulati, effettivamente, con Non vi sono dubbi, CP_6 quindi, sul fatto che i titoli azionati in giudizio dalla convenuta siano i suddetti contratti di appalto.
Tuttavia, dalla ricostruzione fornita dalla stessa parte opposta, attrice in senso sostanziale, i contratti di appalto dedotti in giudizio sono stati conclusi tra la NO EC e la e non an- CP_6 che direttamente dalla Pt_1
Nel caso che ci occupa, infatti, le argomentazioni dell'opposta seppur idonee Controparte_1
a ricostruire in maniera esaustiva i rapporti intercorsi tra gli operatori del c.d. appalto a cascata, rea- lizzato in funzione dell'esecuzione dei lavori presso la Stazione di Venezia Santa Lucia, non con- sentono di affermare la sussistenza di alcun tipo di rapporto contrattuale diretto tra opponente e op- posta.
In particolare, lo schema del subappalto è funzionale per soddisfare le esigenze del moderno siste- ma produttivo integrato, basato sulla collaborazione tra più imprese per l'esecuzione di una mede- sima opera o per l'erogazione di un servizio complesso. Il subappalto, in questa prospettiva, è a sua volta un contratto di appalto che colloca l'appaltatore principale nella posizione di committente ri- spetto al subappaltatore, tant'è che a questo tipo di sinallagma si applicano per rinvio le norme che regolano il semplice appalto.
Ciò detto, è vero che da un punto di vista sostanziale il subappaltatore è ausiliario dell'appaltatore e, come tale, risponde ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1228 in materia di responsabilità per fatto degli ausiliari. Tuttavia, è altrettanto vero che, da un punto di vista processuale, fra committente e subappaltatore non c'è rapporto di sorta: l'uno non ha azione diretta verso il secondo, come il se- condo non l'ha verso il primo.
6
Conseguenzialmente, dunque, questo Tribunale non può che confermare la tesi ormai pacificamente consolidata in giurisprudenza, secondo cui “Nei contratti di appalto di opere pubbliche, disciplinati dall'art. 18 della L. n. 55 del 1990, l'assenso al subappalto del committente non implica
l'automatica ed immediata estensione dei patti e delle condizioni del contratto di appalto al secon- do contratto il quale, salva l'ipotesi in cui la stazione appaltante si sia avvalsa della facoltà di provvedere direttamente al pagamento del corrispettivo al subappaltatore, conserva la sua autono- mia, restando strutturalmente distinto dal contratto principale, essendo l'autorizzazione al subap- palto volta solo a consentire all'appaltatore di soddisfare un interesse non ritenuto in contrasto con le finalità del contratto e dell'interesse pubblico perseguito, senza costituire un nuovo e diverso rapporto tra committente e subappaltatore” (Cass n. 15786/2018).
Talché, atteso che non era subappaltatrice di bensì di Controparte_1 Parte_1 CP_6
(a propria volta subappaltatrice di , né tantomeno risulta integrata la clausola di
[...] Parte_1 salvaguardia menzionata dall'appena richiamata sentenza della S.C. di Cassazione, nel caso di spe- cie difetta ogni presupposto in forza del quale l'odierna attrice sarebbe tenuta a pagare alla conve- nuta gli importi di cui alla fattura n. 29/2024 del 28.12.2024, di Euro 13.083,25 (Doc. 3 fasc. moni- torio).
In altri termini, dunque, la diversa fattura n. 21/2024 relativa alla fornitura e al collegamento dei quattro collettori in acciaio, seppur strumentale per delineare i contorni della più ampia cornice dell'appalto a cascata che si è venuto a formare, è ben lungi dal fondare la legittimazione passiva di
Parte_1
Conseguenzialmente, le argomentazioni che precedono hanno valenza assorbente rispetto ad ogni valutazione estesa al merito, circa la natura dei lavori effettuati da e/o Controparte_1 all'ipotetica debenza degli importi di cui alla fattura n. 29/2024 del 28.12.2024 di Euro 13.083,25.
Valutazione che si reputa inconferente nell'ambito dell'odierno giudizio, avuto riguardo dell'assenza di rapporto negoziale diretto tra le parti in causa.
Ne consegue l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
11.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri stabiliti nel D.M.
55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, con applicazione delle tariffe medie per le fasi di studio, in- troduttiva e decisionale e di quelle minime per la fase istruttoria, in ragione dell'esigua attività di- fensiva svolta e del fatto che il processo si è articolato in sole due udienze.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa:
7
- accoglie l'opposizione proposta dalla contro il Decreto Ingiuntivo n. 661/2025 Controparte_7 emesso da questo Tribunale in esito al procedimento monitorio N.R.G. 2348/2025, in data 26 feb- braio 2025 che, per l'effetto, revoca;
- condanna la a pagare in favore della le spese proces- Controparte_8 Controparte_7 suali, che liquida in € 4.237,00 per compenso, oltre il 15% del compenso per spese forfettarie,
C.P.A. e I.V.A., oltre € 145,50 per anticipazioni.
Bologna, 27 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa NG
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott.ssa NG Congiu, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies, ultimo comma, c.p.c. nella causa iscritta al n. 4666/2025 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to alla VIA GRAMSCI 302/F 40013 CA- Parte_1 P.IVA_1
STEL MAGGIORE presso lo studio dell'Avv. LODI CHIARA (c.f.:
[...]
) dal quale è rappr.to/a e difeso/a in virtù di procura a margine dell'atto C.F._1
di citazione
- ATTORE/RICE
E
(c.f.: ), elett.te dom.to alla VIA STRADA CO- Controparte_1 P.IVA_2
MUNALE DELLE CORTI 61 TREVISO presso lo studio dell'Avv. PORTANTIOLO
MA (c.f.: ) dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura a C.F._2 margine della comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTO/A
CONCLUSIONI
PARTE ATTRICE
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, accertare e dichiarare l'insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa avanzata da nei Controparte_1 confronti di e per l'effetto revocare/e o annullare il decreto opposto n. 661/2025 del Tri- Parte_1 bunale di Bologna. Con vittoria di spese, competenze e onorari”
PERTA CONVENUTA
Voglia il Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione reietta: in via preliminare
1
rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, concederla;
in via principale per tutti i motivi di cui in premessa, respingere le istanze attoree, in quanto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermarsi il decreto ingiuntivo n. 661/2025 emesso il 26.02.2025 dal Tri- bunale di Bologna;
in via subordinata nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle precedenti domande, accertare l'esistenza del credito vantato dalla e confermarsi la condanna della società in Controparte_1 Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, alla corresponsione dell'importo ingiunto pari a Eu- ro 13.083,25, oltre interessi come da domanda, oltre alle pese di procedura di ingiunzione, liquidate in Euro 700,00 per compensi ed Euro 145,50 per esborsi, oltre accessori come per legge in ogni ca- so: con vittoria di spese e compensi professionali di causa, oltre Iva e Cpa, per i quali lo scrivente procuratore si dichiara sin d'ora antistatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo del 26 febbraio 2026, la ricorreva Controparte_2 innanzi al Tribunale di Bologna, esponendo di aver intrattenuto rapporti contrattuali di subappalto con la Società Parte_1
2. In particolare, secondo la ricostruzione della ricorrente, questa sarebbe risultata creditrice della della somma di Euro 13.083,25, stante il mancato pagamento nei ter- Controparte_2 mini concordati, anche a seguito di talune sollecitazioni, della fattura n. 29/2024 del 28 dicembre
2024 avente ad oggetto corrispettivi per lo svolgimento di lavori di ripristino ai bagni pubblici della stazione ferroviaria di Venezia Santa Lucia per conto di Parte_1
3. Tanto premesso, questo Tribunale in esito al procedimento monitorio N.R.G. 2348/2025, in data 26 febbraio 2025 emetteva il Decreto Ingiuntivo n. 661/2025, non provvisoriamente esecutivo, ingiun- gendo così alla Società di pagare la somma sopra menzionata, unitamente a interessi e Parte_1 spese.
4. In data 3 aprile 2025, la società proponeva opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo di Parte_1 cui al punto precedente, adducendo che: CP_ a) avrebbe omesso di riferire che i lavori di ripristino effettuati si erano resi Controparte_2 necessari per riparare errori di realizzazione di lavori da questa eseguiti;
2
b) non vi sarebbe stato nessun diretto vincolo contrattuale tra le parti, dal momento che i lavori dei bagni pubblici della Stazione di Venezia Santa Lucia sarebbero stati effettuati mediante un c.d. ap- palto a cascata, che avrebbe visto quale subappaltatore della Società Controparte_1 [...]
a sua volta subappaltatore di alla quale, ancora, veniva affidato in appalto lo CP_3 Parte_1 svolgimento dei lavori di riqualifica di detti servizi igienici, da parte della stazione appaltante
[...]
CP_
Controparte_5
c) i lavori venivano ultimati il 14 giugno 2024 e, già dopo pochi giorni, la stazione appaltante comuni- cava la presenza di perdite dagli scarichi che avrebbero reso inagibili i servizi igienici per diverso tempo, motivo per cui la stessa veniva chiamata al ripristino, essendo stata di- Controparte_1 rettamente responsabile della mancata realizzazione a regola d'arte dei lavori sopra menzionati;
d) successivamente, inviava a il consuntivo per tutti i lavori oggetto del Controparte_6 Pt_1 subappalto al fine di ottenere il compenso, in cui figuravano non solo i costi dei lavori di riqualifica, ma anche quelli di ripristino, pari alla somma ingiunta, dei servizi igienici della stazione veneziana, che contestava e rifiutava di pagare;
Pt_1
e) infine, dopo che aveva chiarito col proprio subappaltatore che non fosse dovuto il pagamento Pt_1 dei lavori di ripristino, era invece inaspettatamente ad inviare a la fattura per CP_1 Pt_1 ottenere il pagamento di quegli stessi euro 13.083,25.
5. Pertanto, parte opponente richiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, accertare e di- chiarare l'insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa avanzata da Parte_2 nei confronti di e per l'effetto revocare/e o annullare il decreto opposto n.
[...] Parte_1
661/2025 del Tribunale di Bologna. Con vittoria di spese, competenze e onorari”.
6. Con comparsa del 6 giugno 2025, si costituiva nell'ambito dell'odierno Controparte_1 giudizio, adducendo che:
a) vi sarebbe prova del rapporto contrattuale intercorso tra le parti, da ricercare nella fattura emessa n.
21/2024 del 03.09.2024 di Euro 3.330,619, relativa alla fornitura e al collegamento di quattro collet- tori realizzati in acciaio inox per acqua premiscelata e per l'alimentazione dell'acqua, che veniva regolarmente pagata dalla a mezzo bonifico bancario del 22 novembre 2024; Parte_1
b) unitamente a detta fattura, sarebbe intervenuta corrispondenza tra i referenti delle odierne parti in giudizio, in relazione alla documentazione occorrente per il cantiere della stazione di Venezia Santa
Lucia;
c) nella documentazione versata in atti da non vi sarebbero elementi sufficienti per impu- Parte_1 tare la responsabilità dei lavori non correttamente eseguiti a tant'è che a Controparte_1 quest'ultima non giungeva nessuna lettera di contestazione da parte di Parte_1
3
d) comunque ed in ogni caso, sarebbe responsabilità di quella di provvedere al pagamento Parte_1 diretto dei compensi spettanti al subappaltatore, cottimista, fornitore o prestatore di servizi in alcuni casi specifici, ai sensi dell'art. 119, comma 11 del Codice dei contratti pubblici.
7. Tutto quanto sopra premesso, chiedeva l'accoglimento delle seguenti Controparte_1 conclusioni:
“Voglia il Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione reietta: in via preliminare rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto e, per
l'effetto, concederla;
in via principale per tutti i motivi di cui in premessa, respingere le istanze attoree, in quanto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermarsi il decreto ingiuntivo n. 661/2025 emesso il 26.02.2025 dal Tribunale di Bologna;
in via subordinata nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle precedenti domande, accertare
l'esistenza del credito vantato dalla e confermarsi la condanna Controparte_1 della società in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Parte_1 corresponsione dell'importo ingiunto pari a Euro 13.083,25, oltre interessi come da domanda, oltre alle pese di procedura di ingiunzione, liquidate in Euro 700,00 per compensi ed Euro 145,50 per esborsi, oltre accessori come per legge in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali di causa, oltre Iva e Cpa, per i quali lo scrivente procuratore si dichiara sin d'ora antistatario”.
8. All'esito della prima udienza del 18 settembre 2025, il Giudice rilevava l'insussistenza di prove scritte sufficienti per accogliere l'istanza ex art. 648 c.p.c. formulata da parte opposta, per cui, rite- nuta la causa matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c l'udienza del 25 novembre 2025.
***
9. Innanzitutto, è pacifico in giurisprudenza che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge secondo le norme del procedimento or- dinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la veste di attore da un punto di vista sostanziale.
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La conferma o il rigetto del decreto ingiuntivo opposto sono ancorate ad un giudizio di piena cogni- zione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto alla base della domanda di ingiunzione.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio gene- rale di cui all'art. 2967 c.c., prevede che la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul credi- tore opposto, il quale fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente, da parte sua, dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito (Cassazione civile, sez.
I, 31 maggio 2007, n. 12765; conf. Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815).
Si aggiunga, con riguardo al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che costituisce ormai jus receptum il principio per cui la pronuncia del decreto ingiuntivo inverte solo l'onere di instaurazione dell'effettivo contraddittorio senza ulteriormente influire sulla posizione delle parti davanti al giudi- ce e, in particolare, senza invertire l'onere della prova, gravante sull'opposto, che nel giudizio ordi- nario sarebbe stato l'attore.
Peraltro, la giurisprudenza di legittimità, nella nota sentenza Cass. Sez. Un. n. 13533/2001 ha pun- tualizzato che il creditore, il quale agisce in giudizio, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto ed allegare l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) del debitore, sul quale, invece, incombe l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione ovvero un fatto estintivo o modificativo della stessa. Tale pronuncia si fonda su due principi fondamentali, os- sia la vicinanza della prova - secondo cui il relativo onere incombe su colui che può osservarlo in modo più "agevole", tenendo conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione -; nonché la persistenza pre- suntiva del diritto - per cui, una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad esse- re soddisfatto entro un certo termine, grava sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto modificativo o estintivo di cui intende avvalersi per sostenere la propria difesa.
Tanto premesso in via generale, Questa Giudice ritiene che abbia sufficientemente assolto gli Pt_1 oneri probatori a proprio carico, come sopra descritti, e che l'opposizione da questa avanzata meriti senz'altro accoglimento.
10.Prima di tutto, in relazione all'eccezione sul difetto di legittimazione passiva esperita da parte opponente, si osserva che la "legitimatio ad causam", attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la pro- spettazione dell'attore sostanziale, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in cau- sa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedi- mento. Da essa va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva,
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per la quale non è consentito alcun esame d'ufficio, poichè la contestazione della titolarità del rap- porto controverso si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata.
Fondandosi, quindi, la legittimazione ad agire o a contraddire, quale condizione all'azione, sulla me- ra allegazione fatta in domanda, una concreta ed autonoma questione intorno ad essa si delinea solo quando l'attore faccia valere un diritto altrui, prospettandolo come proprio, ovvero pretenda di otte- nere una pronunzia contro il convenuto pur deducendone la relativa estraneità al rapporto sostanzia- le controverso.
In sostanza, mentre la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque fac- cia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare e la sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice, altra cosa è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio, la cui relativa questione attiene al merito della causa.
Nel caso di specie, parte opposta ha agito in giudizio monitorio per ottenere il corrispettivo dei la- vori oggetto dei contratti di appalto stipulati, effettivamente, con Non vi sono dubbi, CP_6 quindi, sul fatto che i titoli azionati in giudizio dalla convenuta siano i suddetti contratti di appalto.
Tuttavia, dalla ricostruzione fornita dalla stessa parte opposta, attrice in senso sostanziale, i contratti di appalto dedotti in giudizio sono stati conclusi tra la NO EC e la e non an- CP_6 che direttamente dalla Pt_1
Nel caso che ci occupa, infatti, le argomentazioni dell'opposta seppur idonee Controparte_1
a ricostruire in maniera esaustiva i rapporti intercorsi tra gli operatori del c.d. appalto a cascata, rea- lizzato in funzione dell'esecuzione dei lavori presso la Stazione di Venezia Santa Lucia, non con- sentono di affermare la sussistenza di alcun tipo di rapporto contrattuale diretto tra opponente e op- posta.
In particolare, lo schema del subappalto è funzionale per soddisfare le esigenze del moderno siste- ma produttivo integrato, basato sulla collaborazione tra più imprese per l'esecuzione di una mede- sima opera o per l'erogazione di un servizio complesso. Il subappalto, in questa prospettiva, è a sua volta un contratto di appalto che colloca l'appaltatore principale nella posizione di committente ri- spetto al subappaltatore, tant'è che a questo tipo di sinallagma si applicano per rinvio le norme che regolano il semplice appalto.
Ciò detto, è vero che da un punto di vista sostanziale il subappaltatore è ausiliario dell'appaltatore e, come tale, risponde ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1228 in materia di responsabilità per fatto degli ausiliari. Tuttavia, è altrettanto vero che, da un punto di vista processuale, fra committente e subappaltatore non c'è rapporto di sorta: l'uno non ha azione diretta verso il secondo, come il se- condo non l'ha verso il primo.
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Conseguenzialmente, dunque, questo Tribunale non può che confermare la tesi ormai pacificamente consolidata in giurisprudenza, secondo cui “Nei contratti di appalto di opere pubbliche, disciplinati dall'art. 18 della L. n. 55 del 1990, l'assenso al subappalto del committente non implica
l'automatica ed immediata estensione dei patti e delle condizioni del contratto di appalto al secon- do contratto il quale, salva l'ipotesi in cui la stazione appaltante si sia avvalsa della facoltà di provvedere direttamente al pagamento del corrispettivo al subappaltatore, conserva la sua autono- mia, restando strutturalmente distinto dal contratto principale, essendo l'autorizzazione al subap- palto volta solo a consentire all'appaltatore di soddisfare un interesse non ritenuto in contrasto con le finalità del contratto e dell'interesse pubblico perseguito, senza costituire un nuovo e diverso rapporto tra committente e subappaltatore” (Cass n. 15786/2018).
Talché, atteso che non era subappaltatrice di bensì di Controparte_1 Parte_1 CP_6
(a propria volta subappaltatrice di , né tantomeno risulta integrata la clausola di
[...] Parte_1 salvaguardia menzionata dall'appena richiamata sentenza della S.C. di Cassazione, nel caso di spe- cie difetta ogni presupposto in forza del quale l'odierna attrice sarebbe tenuta a pagare alla conve- nuta gli importi di cui alla fattura n. 29/2024 del 28.12.2024, di Euro 13.083,25 (Doc. 3 fasc. moni- torio).
In altri termini, dunque, la diversa fattura n. 21/2024 relativa alla fornitura e al collegamento dei quattro collettori in acciaio, seppur strumentale per delineare i contorni della più ampia cornice dell'appalto a cascata che si è venuto a formare, è ben lungi dal fondare la legittimazione passiva di
Parte_1
Conseguenzialmente, le argomentazioni che precedono hanno valenza assorbente rispetto ad ogni valutazione estesa al merito, circa la natura dei lavori effettuati da e/o Controparte_1 all'ipotetica debenza degli importi di cui alla fattura n. 29/2024 del 28.12.2024 di Euro 13.083,25.
Valutazione che si reputa inconferente nell'ambito dell'odierno giudizio, avuto riguardo dell'assenza di rapporto negoziale diretto tra le parti in causa.
Ne consegue l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
11.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri stabiliti nel D.M.
55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, con applicazione delle tariffe medie per le fasi di studio, in- troduttiva e decisionale e di quelle minime per la fase istruttoria, in ragione dell'esigua attività di- fensiva svolta e del fatto che il processo si è articolato in sole due udienze.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa:
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- accoglie l'opposizione proposta dalla contro il Decreto Ingiuntivo n. 661/2025 Controparte_7 emesso da questo Tribunale in esito al procedimento monitorio N.R.G. 2348/2025, in data 26 feb- braio 2025 che, per l'effetto, revoca;
- condanna la a pagare in favore della le spese proces- Controparte_8 Controparte_7 suali, che liquida in € 4.237,00 per compenso, oltre il 15% del compenso per spese forfettarie,
C.P.A. e I.V.A., oltre € 145,50 per anticipazioni.
Bologna, 27 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa NG
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