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Sentenza 8 febbraio 2026
Sentenza 8 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VIII, sentenza 08/02/2026, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 529/2026
Depositata il 08/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 8, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ROTILI SIMONETTA, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4249/2025 depositato il 23/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 02880202500006222000 IMU 2012
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 02880202500006222000 IMU 2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 02880202500006222000 IMU 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820180003294553000 IMU 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820200006436909000 IMU 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820220002263490000 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 198/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: chiede l'accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: nessuna
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso preavviso di fermo amministrativo n. 02880202500006222000 relativamente alle cartelle di pagamento n. 028-2018-0003294553000 presuntivamente notificata il 01.04.2019 IMU anno 2012 , n. 028-2020-0006436909000 presuntivamente notificata il 23.03.2022 IMU anno 2013 e n. 028-2022-0002263490000 presuntivamente notificata il
09.02.2023 IMU anno 2014 Eccepiva la nullità e/o inesistenza della notifica delle cartelle di pagamento in quanto il ricorrente non aveva mai ricevuto notifica delle cartelle prodromiche . Eccepiva l'avvenuta prescrizione del credito azionato mancando la notifica della cartella di pagamento, trattandosi di IMU relativa agli anni 2012-2013-2014 e pur considerando che queste fossero state presuntivamente notificate ( IMU anno 2012 prescritta nel 2017 quindi anche prima della notifica della cartella di pagamento n.
028-2018-0003294553-000 presuntivamente notificata il 01.04.2019 e, anche considerando valida la notifica della cartella, la prescrizione si era verificata in data 01-04-2024 in assenza di qualsivoglia atto interruttivo della prescrizione. In senso analogo per la IMU 2013 prescritta nel 2018 quindi anche prima della notifica della cartella di pagamento n. 028-2020-0006436909-000 presuntivamente avvenuta il 23.03.2022; per la
IMU 2014 prescritta nel 2019 quindi anche prima della notifica della cartella di pagamento n.
028-2022-0002263490-000 presuntivamente avvenuta il 09.02.2023; pertanto, la pretesa creditoria doveva ritenersi prescritta essendo decorso il termine prescrizionale quinquennale previsto per i tributi degli Enti locali.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese e competenze di giudizio con attribuzione all'antistatario.
Con note ritualmente depositate si costituiva l'Agenzia delle Entrate- Riscossione – ed eccepiva la inammissibilità del ricorso per tardività ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 e 21 del D.lgs. 546/92, stante non solo la corretta notifica delle cartelle nn. 02820180003294553, 02820200006436909 e
02820220002263490 ma anche la presenza di atti successivi mai regolarmente impugnati analiticamente elencati nelle controdeduzioni .Evidenziava l'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento notificate, rispettivamente, in data 1°.04.2019 e in data 23.03.2022 per irreperibilità relativa e in data 9.02.2023 a familiare convivente allegando relative relate.
Tutto ciò premesso , parte resistente chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve ritenersi infondato e va respinto con ogni conseguenza di legge.
Le doglianze prospettate dalla ricorrente sono infondate alla stregua delle deduzioni esposte da parte resistente e qui integralmente richiamate che trovano puntuale riscontro documentale negli atti allegati , segnatamente, nelle relate di notifica agli atti comprovanti la regolare notifica degli atti interruttivi avvenuti ai sensi dell'art. 140 cpc ovvero a mani di familiare convivente .
Il ricorso va, quindi, respinto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo .
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e per l'effetto conferma l'atto impugnato. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio da liquidarsi a favore della resistente in euro 300 oltre accessori se dovuti
Depositata il 08/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 8, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ROTILI SIMONETTA, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4249/2025 depositato il 23/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 02880202500006222000 IMU 2012
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 02880202500006222000 IMU 2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 02880202500006222000 IMU 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820180003294553000 IMU 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820200006436909000 IMU 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820220002263490000 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 198/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: chiede l'accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: nessuna
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso preavviso di fermo amministrativo n. 02880202500006222000 relativamente alle cartelle di pagamento n. 028-2018-0003294553000 presuntivamente notificata il 01.04.2019 IMU anno 2012 , n. 028-2020-0006436909000 presuntivamente notificata il 23.03.2022 IMU anno 2013 e n. 028-2022-0002263490000 presuntivamente notificata il
09.02.2023 IMU anno 2014 Eccepiva la nullità e/o inesistenza della notifica delle cartelle di pagamento in quanto il ricorrente non aveva mai ricevuto notifica delle cartelle prodromiche . Eccepiva l'avvenuta prescrizione del credito azionato mancando la notifica della cartella di pagamento, trattandosi di IMU relativa agli anni 2012-2013-2014 e pur considerando che queste fossero state presuntivamente notificate ( IMU anno 2012 prescritta nel 2017 quindi anche prima della notifica della cartella di pagamento n.
028-2018-0003294553-000 presuntivamente notificata il 01.04.2019 e, anche considerando valida la notifica della cartella, la prescrizione si era verificata in data 01-04-2024 in assenza di qualsivoglia atto interruttivo della prescrizione. In senso analogo per la IMU 2013 prescritta nel 2018 quindi anche prima della notifica della cartella di pagamento n. 028-2020-0006436909-000 presuntivamente avvenuta il 23.03.2022; per la
IMU 2014 prescritta nel 2019 quindi anche prima della notifica della cartella di pagamento n.
028-2022-0002263490-000 presuntivamente avvenuta il 09.02.2023; pertanto, la pretesa creditoria doveva ritenersi prescritta essendo decorso il termine prescrizionale quinquennale previsto per i tributi degli Enti locali.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese e competenze di giudizio con attribuzione all'antistatario.
Con note ritualmente depositate si costituiva l'Agenzia delle Entrate- Riscossione – ed eccepiva la inammissibilità del ricorso per tardività ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 e 21 del D.lgs. 546/92, stante non solo la corretta notifica delle cartelle nn. 02820180003294553, 02820200006436909 e
02820220002263490 ma anche la presenza di atti successivi mai regolarmente impugnati analiticamente elencati nelle controdeduzioni .Evidenziava l'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento notificate, rispettivamente, in data 1°.04.2019 e in data 23.03.2022 per irreperibilità relativa e in data 9.02.2023 a familiare convivente allegando relative relate.
Tutto ciò premesso , parte resistente chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve ritenersi infondato e va respinto con ogni conseguenza di legge.
Le doglianze prospettate dalla ricorrente sono infondate alla stregua delle deduzioni esposte da parte resistente e qui integralmente richiamate che trovano puntuale riscontro documentale negli atti allegati , segnatamente, nelle relate di notifica agli atti comprovanti la regolare notifica degli atti interruttivi avvenuti ai sensi dell'art. 140 cpc ovvero a mani di familiare convivente .
Il ricorso va, quindi, respinto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo .
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e per l'effetto conferma l'atto impugnato. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio da liquidarsi a favore della resistente in euro 300 oltre accessori se dovuti