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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 24/09/2025, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA Sezione controversie del lavoro La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 55/2025 RGA avverso la sentenza n. 274/2024 R.S. del Tribunale di Piacenza in funzione di Giudice del Lavoro emessa nel proc. n. 108/2022 R.G.L. in data 3.10.2024 e pubblicata in data 3.1.2025; avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione; posta in discussione all'udienza del 18/09/2025; promossa da
, (C.F. ), rappresentato e difeso, anche Parte_1 CodiceFiscale_1 disgiuntamente, dagli Avv.ti Fabio Callegari e Susanna Lombardini ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Piacenza;
APPELLANTE contro di Piacenza, (C.F Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna e domiciliato ex lege presso i relativi uffici;
APPELLATO e contro
, (C. F. e P. IVA , in Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Cogoni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito n Cagliari (CA); APPELLATO udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La vicenda processuale per cui è causa, per quanto d'interesse in questa sede, è 1 adeguatamente sintetizzata nella gravata sentenza, ove si ha modo di leggere al riguardo che: <<(…) Con ricorso depositato il 16.02.2022, , ha convenuto in Parte_1 giudizio avanti al Tribunale di Piacenza in funzione di Giudice del Lavoro l' e l' Controparte_3 [...]
proponendo opposizione avverso la cartella di pagamento n. Controparte_4
085 2019 00214345 35 000, notificatagli il 23.01.2020 relativa al ruolo 2019/3377
, lamentando la sussistenza di giudicato Controparte_3
(sentenza n.205/2017 del Tribunale di Piacenza confermata da sentenza Corte Appello Bologna n. 659/2018) con effetti esterni contrari al titolo azionato e contestando la regolarità della notifica, insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“in via cautelare: Sospendere l'esecutività della cartella di pagamento n. 085 2019 00214345 35 000 ed ogni altro atto connesso e comunque conseguente, ivi espressamente inclusa l'intimazione ad adempiere e per l'effetto inibire all' Controparte_2
l'avvio di procedure esecutive nei confronti del ricorrente.
[...] nel merito: - In via principale, rilevare l'efficacia di giudicato esterno della sentenza n. 659 del 6.7.20218 emessa dalla Corte d'Appello di Bologna e per l'effetto accertare e dichiarare che alcuna somma è dovuta dal ricorrente a per le ragioni, CP_5 causali e titoli di cui alla cartella di pagamento n. 085 2019 00214345 35 000 e di ogni altro atto connesso o comunque conseguente e assumere ogni più opportuno provvedimento del caso e di giustizia;
- In via subordinata, disapplicare il Verbale unico di accertamento n. PC00000/2015- 359-01 ed ogni altro atto amministrativo connesso e comunque conseguente, ivi espressamente compresa la cartella di pagamento n. 085 2019 00214345 35 e per l'effetto accertare e dichiarare che nulla somma è dovuta dal ricorrente per le ragioni, causali e titoli di cui ai suddetti atti amministrativi”. Con vittoria delle spese di lite.
e Controparte_3 Controparte_2
si costituivano regolarmente in giudizio, eccependo l'infondatezza in fatto
[...]
e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese. Accolta la domanda cautelare e ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 3.10.2024, la scrivente, divenuta medio tempore titolare del procedimento, invitava i procuratori delle parti alla discussione. All'esito della camera di consiglio, la causa veniva decisa come da dispositivo con indicazione del termine di 60 giorni per il deposito della sentenza. La vicenda di cui è causa trae origine dall'accertamento ispettivo nei confronti della SA DU , corrente in Piacenza, in Via XXIV Maggio, n. 136, Parte_1 avviato su richiesta e segnalazione di e conclusosi con il verbale unico di Parte_2 accertamento prot. n. 8573, notificato a , in qualità di trasgressore, in Parte_1 data 10/06/2015 con cui veniva accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro
2 subordinato tra e la stessa nel periodo Parte_2 Controparte_6 dal 25/09/2013 al 17/04/2014, per un totale di 124 giornate lavorative. La posizione lavorativa non veniva regolarizzata e le sanzioni comminate non venivano Con pagate, tanto che concludeva l'iter amministrativo di propria competenza con l'adozione, il 21/12/2018, dell'Ordinanza di Ingiunzione n. 171/2018, atto definitivo ed esecutivo, con cui veniva ingiunto a il pagamento dell'importo di € Parte_1
27.202,65, oltre ad € 15,15 per spese di notifica, per le plurime violazioni in materia di Con lavoro (come analiticamente riportate in memoria di costituzione pg. 3 e qui da intendersi integralmente trascritte). L'Ordinanza Ingiunzione veniva notificata a Parte_1
in data 09/01/2019, (doc. 9 res. ITL) e a tale notifica non faceva seguito il
[...] pagamento della sanzione amministrativa ingiunta, né la proposizione di alcuna Con opposizione, tanto che l'atto diveniva quindi definitivo e non più impugnabile. procedeva all'iscrizione a ruolo della sanzione non pagata, ruolo n. 2019/003377 (doc. Con 10 res. ), con scadenza al 25/12/2019 incaricando della riscossione
[...]
, la quale notificava la cartella di pagamento n. 085 2019 Controparte_2
00214345 35 000, a mezzo pec il 23.01.2020; alla notifica della cartella di pagamento Contr seguiva la notifica dell'intimazione ad adempiere e della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. Con ricorso del 18.5.2015, era stato convenuto di fronte al Tribunale di Parte_1
Piacenza in funzione di Giudice del Lavoro dallo stesso per ottenere la Parte_2 condanna al pagamento, previo accertamento di un rapporto di lavoro subordinato inter partes, delle differenze retributive e del TFR. Il ricorso veniva rigettato con sentenza n. 205/2017 resa il19.10.2017 (doc. 3 ric.) e la statuizione confermata dalla Corte di Appello di Bologna con sentenza n. 659/2018 resa il 6.07.2018 ( doc. 4 ric.) e divenuta definitiva in essenza di ulteriore impugnazione. Lo stesso proponeva ulteriore domanda convenendo Parte_2 Parte_1 sempre di fronte al Tribunale di Piacenza in funzione di Giudice del Lavoro, domandandone la condanna per l'opera prestata;
la domanda veniva respinta con sentenza n. 135/2021 divenuta irrevocabile in assenza di impugnazione. Ciò premesso, con il presente ricorso ha proposto opposizione Parte_1 all'esecuzione fondata sulla cartella di pagamento n. 085 2019 00214345 35 000, qualificando la domanda come di azione di accertamento negativo, sostanzialmente per due ordini di ragioni, una formale, attinente la nullità della notifica dell'atto e l'altra Con sostanziale, eccependo il contrasto di quanto accertato da all'esito del procedimento ispettivo – confluito nel verbale unico di accertamento prot. n. 8573, e quanto statuito, in via definitiva, all'esito del ricorso giudiziario. (…)>>. Il Tribunale di Piacenza con la sentenza n. 274/2024 R.S. ha rigettato l'opposizione proposta dal sig. , ritenendo infondati entrambi i suesposti motivi di Parte_1 impugnazione, con integrale compensazione delle spese del grado.
3 Con ricorso depositato telematicamente in data 01/02/2025 il sig. ha Parte_1 spiegato appello nei confronti della predetta sentenza, chiedendo che questa Corte, in totale riforma della pronuncia gravata, voglia accogliere le conclusioni da lui già rassegnate nel giudizio a quo. L'odierno appellante nello spiegato atto di gravame ha censurato la sentenza impugnata sulla scorta di cinque motivi di doglianza, reiterativi delle prospettazioni già svolte nel giudizio a quo e rubricati rispettivamente: “1. Erronea interpretazione degli artt. 2909 cc e 615 cpc nella parte in cui la sentenza (pagg. 5-6) ha ritenuto precluse le doglianze del ricorrente nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione. L'errore ha determinato il rigetto della domanda principale, impedendo l'accertamento della rilevabilità d'ufficio del giudicato esterno e della correttezza del rimedio esperito”; “2. Violazione dell'art. 2909 cc nella parte in cui la sentenza (pagg. 5-6) ha escluso l'efficacia esterna riflessa del giudicato formatosi con sentenza C.d.A. Bologna n. 659/2018. L'errore ha impedito di riconoscere l'effetto preclusivo del giudicato sul successivo accertamento amministrativo e antecedente all'esecutività concessa al ruolo”; “3. Violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost. nella parte in cui la sentenza (pag. 6) ha ritenuto prevalente il principio di certezza dei rapporti giuridici sui principi di ragionevolezza e proporzionalità. L'errore ha condotto a una decisione in contrasto con i principi costituzionali succitati”; “4. Erronea interpretazione dell'art. 148 cpc nella parte in cui la sentenza (pagg. 4-5) ha rigettato l'eccezione di nullità della relazione di notificazione. L'errore ha impedito di rilevare un vizio procedurale che avrebbe consentito la rimessione in termini”; “5. Violazione della L. 20.3.1865 n. 2248, all. E), art. 5 nella parte in cui la sentenza ha rigettato la domanda di disapplicazione dell'atto amministrativo. L'errore ha precluso l'accertamento dell'eccesso di potere e la conseguente disapplicazione dell'atto”. L , ritualmente costituitasi in giudizio, ha contestato sia Controparte_2 nel merito che in via cautelare le avverse pretese sulla scorta delle istanza, difese ed eccezioni già svolte nel giudizio a quo e qui integralmente riproposte ed ha chiesto che questa Corte voglia: “(…) in via preliminare e\o pregiudiziale:
1. ACCERTARE E DICHIARARE IL DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA DI
[...]
, CON RIFERIMENTO ALLE ECCEZIONI OPPONIBILI Controparte_2
ESCLUSIVAMENTE NEI CONFRONTI DELL'ENTE IMPOSITORE;
2. accertare e dichiarare la tardività e inammissibilità dell'impugnazione per i motivi indicati sub. B 1 e 2 ; Nel merito:
3. Rigettare l'appello in quanto tardivo, inammissibile ed infondato in fatto e diritto, quanto mento con riferimento alle eccezioni opponibili ad Controparte_2
.
[...]
4. Con condanna del convenuto al pagamento delle competenze del doppio grado di giudizio da distrarsi ai sensi del disposto dell'art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario. (…)”.
4 Con Anche l di Piacenza, ritualmente costituitosi in giudizio, ha contestato sia nel merito che in via cautelare le avverse pretese sulla scorta delle prospettazioni vittoriosamente svolte in prime cure, chiedendo che questa Corte voglia: “ (…) - in via principale, dato atto che la cartella di pagamento n. 085 2019 00214345 35 000, oggetto del ricorso in opposizione, conseguente all'iscrizione a ruolo di somme dovute a titolo di sanzioni amministrative, è originata dal titolo esecutivo costituito dall'Ordinanza di Ingiunzione n. 171/2018 del 21/12/2018 dell , Controparte_3 ritualmente notificata al Sig. in data 09/01/2019, divenuta definitiva in Parte_1 quanto non opposta né nel termine di legge, né successivamente, per tutte le motivazioni in fatto e in diritto esposte in narrativa, confermare integralmente il contenuto della sentenza di primo grado n. 274/2024 del 03/10/2024 del Tribunale di Piacenza – Settore Lavoro e Previdenza;
- con vittoria di diritti, spese e competenze di causa del grado di appello. (…)”. L'inibitoria proposta dall'odierno appellante, trattata all'udienza del 10/04/2025 è stata respinta con Ordinanza emessa da questa Corte in pari data. Ricostituitosi il contradditorio, sono stati acquisiti i documenti già prodotti dalle parti in prime cure. Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, rileva la Corte che l'appello proposto dal sig. non risulta meritevole di accoglimento per le motivazioni Parte_1 appresso indicate, da considerarsi alla stregua di “ragione più liquida” di decisione, consistente cioè nella soluzione di questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dagli artt. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. (cfr., sul punto, Cass. Sez. Un. n. 26242-3/2014). Per quanto attiene, in particolare, ai primi tre motivi di gravame, tutti relativi all'eccezione di giudicato esterno formulata dall'allora ricorrente e da trattarsi congiuntamente in ragione della loro stretta interconnessione, si osserva, innanzitutto, che appaiono condivisibili le considerazioni espresse sul punto dal Tribunale di Piacenza nella sentenza gravata. Ed invero, il Giudice a quo, nel ritenere inammissibile tale eccezione in senso lato, ha puntualmente osservato: “(…) Quanto agli effetti esterni del giudicato, è pacifico e documentale che tanto il Verbale unico di accertamento prot. n. 8573 quanto l'Ordinanza Con di Ingiunzione n. 171/2018 adottate da non siano state in alcun modo impugnate dal destinatario – odierno ricorrente, né ai sensi dell'art. 22, L.689/1981 né, in sede giudiziaria, ai sensi dell'art. 6 D.Lgs 150/2011, tanto da divenire definitive ovvero titolo per fondare l'esecuzione forzata intrapresa dall'ente incaricato della riscossione
. Controparte_2
Trattasi infatti di titoli che, pur non formatisi in esito ad un processo giurisdizionale, soggiacciono – secondo giurisprudenza consolidata (ex multis Cass., Sez. un., 9 novembre
5 2000, n. 1162) al principio delle sentenze (art. 161, comma 1, c.p.c.) di conversione dei motivi di nullità in motivi di gravame con la conseguenza che i vizi – fatta eccezione per l'inesistenza, non tempestivamente eccepiti sono sanati, onde ne resta preclusa la deduzione in via di opposizione ex art. 615 c.p.c. Diversamente, possono farsi valere mediante l'opposizione esecutiva (ex art. 615 o 617 c.p.c.) i vizi degli atti successivi alla formazione del titolo amministrativo (cartella di pagamento ed avviso di addebito) così come i fatti estintivi del diritto al pagamento sopravvenuti alla definitività dell'ordinanza ingiunzione. Vero altresì che la più recente giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto in più occasioni effetti esterni al giudicato nei seguenti termini “qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano fatto riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica, ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della situazione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il “petitum” del primo” (Cass. 21322/18) tanto che può considerarsi acquisito il principio per cui, qualora un fatto costituisca un punto fondamentale comune a due giudizi, il giudicato formatosi su tale fatto in uno dei due giudizi fa stato anche nell'altro, pur se avente ad oggetto un diverso diritto, essendo relativo ad altro titolo. Qualora un medesimo fatto o una determinata situazione giuridica (ed il loro accertamento) costituiscano l'antecedente logico necessario al riconoscimento, in un altro giudizio pendente tra le medesime parti, di un diritto (sebbene fondato su di un diverso titolo), il passaggio in giudicato della prima sentenza spiega i suoi effetti, in termini di giudicato esterno, anche sul secondo giudizio con la conseguenza di evitare che si crei contrasto tra giudicati afferenti la medesima situazione di fatto. Ebbene, il suddetto principio non può applicarsi al caso di specie trattandosi questo di giudizio di opposizione all'esecuzione in cui, per le ragioni sopra richiamate, possono farsi valere unicamente motivi sopravvenuti alla formazione del titolo azionato e idonei a Con contrastare il diritto dell'ente impositore e per questo ) di Controparte_2 procedere all'esecuzione forzata. In altri termini, gli effetti del giudicato della Corte di Appello, fondandosi sui medesimi presupposti di fatto posti a fondamento prima del Verbale unico di accertamento e poi dell'Ordinanza Ingiunzione, ovvero, semplificando, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra l'odierno ricorrente e Pt_2
potevano farsi valere unicamente nel giudizio di impugnazione del Verbale di
[...]
Accertamento e/o dell'Ordinanza ingiunzione - dalla natura questi di azione di accertamento negativo, che in realtà il ricorrente mai ha proposto – e che ben avrebbe potuto proporre considerando che la sentenza della Corte di Appello è stata resa il
6 6.07.2018, mentre la notifica dell'Ordinanza Ingiunzione risale al 9.01.2019. Diversamente opinando si riconoscerebbe la facoltà al debitore di rimettere in discussione, anche sulla base di statuizioni successive, quanto consacrato in un titolo, anche se di natura amministrativa, di cui irrimediabilmente è preclusa l'impugnazione, in palese violazione con il principio di certezza dei rapporti giuridici. Senza contare che l'odierno giudizio veniva proposto, per espressa indicazione di parte ricorrente, avverso la cartella di pagamento cartella di pagamento n. 085 2019 00214345 35 000. (…)”. Queste esaustive e convincenti considerazioni, immuni da vizi logico-giuridici e suffragate dalla più recente giurisprudenza di legittimità intervenuta in materia, nella condivisione di questa Corte, sono qui ribadite e richiamate a confutazione delle censure sollevate dall'odierno appellante con i primi tre motivi di gravame (con riguardo a questa tecnica motivazionale v., inter plures, Cass. S.U. sent. N. 642/2015). L'odierno appellante, peraltro, nel proprio atto di gravame, non ha offerto a questa Corte alcun dirimente spunto di riflessione che possa indurre a rimeditare le suesposte considerazioni del Tribunale di Piacenza, essendosi limitato a citare sul punto giurisprudenza di legittimità relativa a fattispecie ben diverse da quella in esame. Peraltro, nel caso di specie, ad avviso di questa Corte non è nemmeno configurabile un
“giudicato esterno” opponibile alle odierne parti appellate che non sono state parti del giudizio definito da questa Corte di Appello, con sentenza n. 659/2018 resa il 6.07.2018 (causa radicata dal lavoratore nei confronti del presunto datore di lavoro); né risulta configurabile nella fattispecie per è causa un giudicato con “effetti riflessi”. Per efficacia riflessa del giudicato si intende che il giudicato, oltre che ad avere una sua efficacia diretta nei confronti delle parti, dei loro eredi e aventi causa (ex 2909 c.c.), sarebbe dotato anche di un'ulteriore forza espansiva, nel senso che la sentenza come affermazione oggettiva di verità produrrebbe conseguenze giuridiche anche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo in cui è stata emessa, qualora questi siano titolari di un diritto dipendente dalla situazione definita in quel processo o comunque di un diritto subordinato a tale situazione. Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità: “Per effetto del principio della cosiddetta efficacia riflessa del giudicato, la sentenza passata in giudicato, oltre ad avere un'efficacia diretta tra le parti, i loro eredi e aventi causa, ne ha anche una riflessa, poiché, quale affermazione oggettiva di verità, produce conseguenze giuridiche anche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo nel quale sia stata resa, qualora essi siano titolari di diritti dipendenti dalla situazione definita in quel processo, o comunque subordinati a questa. Più in particolare, occorre ritenere che l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato non estende i suoi effetti, né è vincolante, nei confronti dei terzi, ma, quale affermazione obiettiva di verità, è idoneo a spiegare efficacia riflessa verso soggetti estranei al rapporto processuale, allorquando il terzo sia titolare di una situazione giuridica dipendente o comunque subordinata, sempreché il
7 terzo non sia titolare di un rapporto autonomo e indipendente rispetto a quello in ordine al quale il giudicato interviene, non essendo ammissibile, in tale evenienza, che egli, salvo diversa ed espressa indicazione normativa, ne possa ricevere pregiudizio giuridico o possa avvalersene a fondamento della sua pretesa” (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 11/05/2021, n. 12433 e Cass. Civ., Sez. III, 17/06/2021, n. 17387; in senso conforme, ex multis, Cass. 30476/2019, Cass. 18062/2019, Cass. 17931/2019, Cass. 15599/2019). Orbene, ad avviso di questa Corte, non può dubitarsi che l' Controparte_3
sia titolare di un potere sanzionatorio autonomo ed indipendente rispetto ad
[...] eventuali iniziative processuali assunte dai lavoratori coinvolti negli accertamenti compiuti dagli organi ispettivi. Ciò non deve meravigliare proprio in quanto l' CP_3
- che non è mai parte nel giudizio tra lavoratore e datore e che ha il compito di
[...] verificare la regolarità della gestione datoriale di un rapporto, non certo quello di sostenere le tesi di parte di un lavoratore - può aver raccolto – come appunto nel caso di specie - elementi probatori non sempre noti allo stesso lavoratore ricorrente e può aver fondato i propri convincimenti su acquisizioni documentali di cui il lavoratore non può essere in possesso, a tacere del fatto che non di rado, poi, l'oggetto delle contestazioni amministrative dell'Ente nemmeno coincide pienamente con il petitum del lavoratore nel giudizio specifico. Non può essere accolta, quindi, la tesi interpretativa dell'odierno appellante, che finisce per dilatare a dismisura i limiti elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di c.d.
“giudicato riflesso”. Peraltro, evidenzia la Corte che contro la tesi dell'opponibilità del giudicato al terzo titolare di un autonomo rapporto militano anche argomentazioni di ordine processuale e costituzionale. Dal punto di vista processuale, la stessa esistenza di una norma come l'art. 106 c.p.c. e di un istituto come il litisconsorzio processuale, finalizzati all'estensione degli effetti del giudicato al terzo, non sarebbe coerente con un sistema che consente tale espansione anche senza la partecipazione del terzo al processo. Dal punto di vista costituzionale, la teoria del giudicato riflesso, così come interpretata dall'odierno appellante, collide poi con principi quali il diritto di difesa del terzo (art. 24 Cost.), del contraddittorio e del giusto processo (art. 111 Cost.). A tanto consegue, ad avviso della Corte, la reiezione dei primi tre motivi di appello formulati dal sig. . Parte_1
Parimenti infondato risulta essere il quarto motivo di gravame, a mezzo del quale l'odierno appellante ha censurato la sentenza gravata nella parte in cui ha disatteso l'eccezione di nullità della notifica della cartella di pagamento n. 085 2019 00214345 35 000, avvenuta il 23.01.2020. Sul punto, l'allora ricorrente ha eccepito che la notifica eseguita dall sarebbe << affetta da nullità in quanto recante una Controparte_2 relata “in bianco”- ovvero priva di riferimenti all'atto allegato … >>.
8 Anche sul punto si osserva che le considerazioni espresse dal Giudice di prime cure appaiono esaustive e convincenti e meritevoli di integrale conferma. Il Tribunale di Piacenza, infatti, ha puntualmente argomentato la reiezione dell'eccezione in esame, osservando che: “(…) In primo luogo, la genericità del motivo di impugnazione e l'assenza di qualsivoglia riferimento specifico alla norma violata – vista anche la tipicità delle cause di nullità previste dall'ordinamento, giustificherebbero la declaratoria di inammissibilità della domanda. Inoltre occorre tenere presente che, come affermato in ultimo da Cass. 28852/2023, “la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. “atto nativo digitale”), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. “copia informatica”)», ossia, appunto, un file in formato PDF (portable document format), con l'ulteriore precisazione, che “nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall'agente della riscossione tramite PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale”. Ad ogni buon conto, anche laddove la relata di notifica dovesse ritenersi incompleta o irregolare, non sarebbe comunque dato comprendere quale lesione del diritto di difesa avrebbe comportato nel caso di specie, tenuto conto dei rilievi mossi nei confronti dell'atto impugnato. Il ricorrente infatti non ha rappresentato alcuna lesione del diritto di difesa conseguente all'irregolarità della relata di notifica, anzi ha ampiamente Con dimostrato di ben conoscere il contenuto degli atti adottati e notificati sia da che da tanto che, rispetto a detta domanda, deve rilevarsi Controparte_8 un sostanziale difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. (…)”. Tali considerazioni, condivise da questa Corte, risultano suffragate dalla consolidata giurisprudenza di legittimità intervenuta in materia. Secondo costante giurisprudenza di legittimità, resa anche a Sezioni Unite, infatti: “le condizioni di validità dell'atto impositivo, quali prescritte dalle singole norme tributarie, vanno tenute distinte (logicamente e cronologicamente) dalle condizioni di validità della sua notificazione. Ne consegue che l'irritualità della notificazione può essere fatta valere dal contribuente unicamente al fine di eccepire la decadenza dell'amministrazione dalla possibilità di esercitare la pretesa tributaria, o la prescrizione dell'azione, ovvero al fine di dimostrare la tempestività dell'impugnazione dell'atto […..]”. (così Cass., sez. trib., 3 novembre 2003, n. 16407 – enfasi aggiunta - onde ulteriori rinvii a Cass. civ., sez. trib., 3 settembre 2001, n. 11354 e Cass. civ., sez. trib., 18 marzo 2002, n. 3936 che si esprimono in termini identici;
pertinenti al riguardo appaiono anche le statuizioni di Cass. civ. Sez. V, Sent., 4 febbraio 2011, n. 2728, Cass., sez. trib., 9 giugno 2010, n. 13852; Cass. civ., sez. trib., 27 febbraio 2009, n. 4760 sulla scorta di quanto a suo tempo sancito da Cass., sez. un., 5 ottobre 2004, n. 19854). Ed in effetti “l'interesse all'impugnazione - inteso
9 quale manifestazione del generale principio dell'interesse ad agire e la cui assenza è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo - deve essere individuato in un interesse giuridicamente tutelabile, identificabile nella concreta utilità derivante dalla rimozione della pronuncia censurata, non essendo sufficiente l'esistenza di un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica” (per tutte Cass. civ., sez. un., 19 maggio 2008, n. 12637). Posto che, in accordo con la giurisprudenza più sopra citata, la notificazione e l'atto da notificare sono concettualmente e funzionalmente distinti, di modo che l'invalidità della notifica non si traduce in un vizio dell'atto, ma ne condiziona l'efficacia (l'opponibilità) al destinatario e che tale opponibilità può essere però ottenuta anche mediante la dimostrazione della piena conoscenza dell'atto da parte del contribuente (cfr. da ultimo Cass. civ. Sez. V, Sent., 4 febbraio 2011, n. 2728), chi ricorre avverso l'atto impositivo o di riscossione (con ciò dimostrando di averne avuto conoscenza) ha interesse a eccepire l'invalidità o l'inesistenza della notificazione solo al fine di ottenere: l'effetto immediato e meramente processuale di una declaratoria di tempestività della propria impugnazione e l'effetto mediato e sostanziale di contestare il merito della pretesa eventualmente eccependo anche l'intervenuta decadenza dell'amministrazione. Solo tale fine mediato e sostanziale consente al ricorrente di ottenere il bene della vita cui aspira: la rimozione dell'atto impugnato e l'accertamento dell'inesistenza della pretesa tributaria. In termini sintetici: “… se il contribuente ha potuto adeguatamente esercitare il proprio diritto di difesa …………….., lo stesso contribuente non potrà, in via di principio, dedurre i vizi della notificazione a sostegno della domanda di annullamento” (così Cass., Sez. Un., 5 ottobre 2004, n. 19854 e nello stesso senso, Cass. civ. Sez. V, Sent., 4 febbraio 2011, n. 2728, Cass., sez. trib., 9 giugno 2010, n. 13852; Cass. civ., sez. trib., 27 febbraio 2009, n. 4760). Nel caso di specie l'allora ricorrente non ha sollevato alcuna questione di merito che dipenda dalla tempestività della notificazione della cartella impugnata. Non è eccepita alcuna decadenza (che, giova forse precisarlo, non è questione rilevabile d'ufficio: ex multis, Cass. civ., sez. trib., 8 giugno 2011, n. 12442; 27 giugno 2011, n. 14028; 10 settembre 2007, n. 19000; 25 gennaio 2006, n. 1434). Né vi è questione in questa sede in ordine alla tempestività dell'impugnazione proposta dall'odierno appellante. Al contrario, l'allora ricorrente ha ammesso esso stesso di aver ricevuto la cartella di pagamento n. 085 2019 00214345 35 000, notificata il 23.1.2020 (doc. n. 3 fascicolo di primo grado CP_9
e depositandola agli atti del presente giudizio (si veda doc. 6 fascicolo di primo grado di parte appellante) ne ha dimostrato viepiù la materiale disponibilità. Con la presente causa, poi, parte appellante ha promosso contestazione avverso la cartella di pagamento n. 085 2019 00214345 35 000, notificata il 23.1.2020, esercitando con piena cognizione di causa il proprio diritto di difesa ed estendendo le proprie doglianze anche al merito della pretesa. Ne discende che l'eccepita nullità o inesistenza della notificazione della cartella di
10 pagamento n. 085 2019 00214345 35 000, notificata il 23.1.2020 (doc. n. 3 fascicolo di primo grado , invero in modo assai generico, non potendo portare all'annullamento CP_9 della cartella di pagamento, risulta sostanzialmente sterile, e quindi priva l'appellante, che ormai è a conoscenza dell'atto (che è quindi a lui opponibile) ed ha esercitato il proprio diritto di difesa, di qualsivoglia interesse alla declaratoria di nullità della notificazione. Il motivo di opposizione che si appunta avverso la notificazione della cartella di pagamento n. 085 2019 00214345 35 000, notificata il 23.1.2020 (doc. n. 3 fascicolo di primo grado), oggetto del motivo di gravame in esame, appare dunque inammissibile per carenza di interesse dell'allora ricorrente al suo accoglimento. Per altro verso, poiché la cartella di pagamento n. 085 2019 00214345 35 000, notificata il 23.1.2020 (doc. n. 3 fascicolo di primo grado è entrata nella sfera di conoscenza CP_9 del debitore, odierno appellante, che ne ha prodotto anche copia nel presente giudizio, la notifica quandanche errata ha raggiunto il suo scopo ex art. 156 c.p.c. e, quindi, non può essere più contestata dall'allora opponente. Alla luce delle suesposte considerazioni, anche il quarto motivo di appello va respinto. Infine, ad avviso di questa Corte, non risulta meritevole di accoglimento nemmeno il quinto motivo, nel quale si lamenta il rigetto in primo grado della domanda di
“disapplicazione dell'atto amministrativo” fondata su un presunto “eccesso di potere” da parte dell' . Controparte_10
Anche tale doglianza appare destituita di fondamento;
in primo luogo, dal punto di vista della asserita “carenza di istruttoria” nel corso del procedimento;
al contrario, nella fase ispettiva, sin dal verbale di primo accesso ispettivo (doc. 2 fascicolo di primo grado
, l'Ufficio procedeva alle dovute acquisizioni documentali (doc. 3 fascicolo di CP_5 primo grado ) e testimoniali (doc.ti 4, 5 e 6 fascicolo di primo grado , come CP_5 CP_5 dimostrato dalle produzioni richiamate, che dimostrano come l'irregolarità della posizione del lavoratore fosse, almeno per quanto appurato dai verbalizzanti, confortata da più elementi, non certo dalle sole dichiarazioni del lavoratore;
nella fase amministrativa, inoltre, il lamentato “mancato esercizio del potere di autotutela” risulta essere motivato proprio dalla decadenza in cui era incorso il trasgressore, a fronte di un accertamento ispettivo la cui legittimità non risultava essere mai stata contestata giudizialmente, né in via preliminare, né nel merito.
Per questi motivi
, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa, l'appello proposto dal sig. sig. va respinto, con conseguente integrale conferma della sentenza Parte_1 gravata. Le spese del grado possono essere integralmente compensate fra le parti, avuto riguardo alla notevole complessità e controvertibilità delle questioni giuridiche innanzi esaminate, oggetto di contrastanti orientamenti giurisprudenziali, costituenti “gravi ed eccezionali ragioni” ai sensi dell'art. 92 c.p.c. nel testo novellato dalla sentenza della Corte Cost. n.77/2018.
11 Si dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- rigetta l'appello proposto dal sig. sig. , con conseguente integrale Parte_1 conferma della sentenza gravata;
- compensa integralmente fra le parti le spese del grado;
- dà atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, co.
1- quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto. Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 18.09.2025 Il Consigliere est dott. Roberto Pascarelli Il Presidente.
dott.ssa Marcella Angelini
12
, (C.F. ), rappresentato e difeso, anche Parte_1 CodiceFiscale_1 disgiuntamente, dagli Avv.ti Fabio Callegari e Susanna Lombardini ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Piacenza;
APPELLANTE contro di Piacenza, (C.F Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna e domiciliato ex lege presso i relativi uffici;
APPELLATO e contro
, (C. F. e P. IVA , in Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Cogoni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito n Cagliari (CA); APPELLATO udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La vicenda processuale per cui è causa, per quanto d'interesse in questa sede, è 1 adeguatamente sintetizzata nella gravata sentenza, ove si ha modo di leggere al riguardo che: <<(…) Con ricorso depositato il 16.02.2022, , ha convenuto in Parte_1 giudizio avanti al Tribunale di Piacenza in funzione di Giudice del Lavoro l' e l' Controparte_3 [...]
proponendo opposizione avverso la cartella di pagamento n. Controparte_4
085 2019 00214345 35 000, notificatagli il 23.01.2020 relativa al ruolo 2019/3377
, lamentando la sussistenza di giudicato Controparte_3
(sentenza n.205/2017 del Tribunale di Piacenza confermata da sentenza Corte Appello Bologna n. 659/2018) con effetti esterni contrari al titolo azionato e contestando la regolarità della notifica, insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“in via cautelare: Sospendere l'esecutività della cartella di pagamento n. 085 2019 00214345 35 000 ed ogni altro atto connesso e comunque conseguente, ivi espressamente inclusa l'intimazione ad adempiere e per l'effetto inibire all' Controparte_2
l'avvio di procedure esecutive nei confronti del ricorrente.
[...] nel merito: - In via principale, rilevare l'efficacia di giudicato esterno della sentenza n. 659 del 6.7.20218 emessa dalla Corte d'Appello di Bologna e per l'effetto accertare e dichiarare che alcuna somma è dovuta dal ricorrente a per le ragioni, CP_5 causali e titoli di cui alla cartella di pagamento n. 085 2019 00214345 35 000 e di ogni altro atto connesso o comunque conseguente e assumere ogni più opportuno provvedimento del caso e di giustizia;
- In via subordinata, disapplicare il Verbale unico di accertamento n. PC00000/2015- 359-01 ed ogni altro atto amministrativo connesso e comunque conseguente, ivi espressamente compresa la cartella di pagamento n. 085 2019 00214345 35 e per l'effetto accertare e dichiarare che nulla somma è dovuta dal ricorrente per le ragioni, causali e titoli di cui ai suddetti atti amministrativi”. Con vittoria delle spese di lite.
e Controparte_3 Controparte_2
si costituivano regolarmente in giudizio, eccependo l'infondatezza in fatto
[...]
e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese. Accolta la domanda cautelare e ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 3.10.2024, la scrivente, divenuta medio tempore titolare del procedimento, invitava i procuratori delle parti alla discussione. All'esito della camera di consiglio, la causa veniva decisa come da dispositivo con indicazione del termine di 60 giorni per il deposito della sentenza. La vicenda di cui è causa trae origine dall'accertamento ispettivo nei confronti della SA DU , corrente in Piacenza, in Via XXIV Maggio, n. 136, Parte_1 avviato su richiesta e segnalazione di e conclusosi con il verbale unico di Parte_2 accertamento prot. n. 8573, notificato a , in qualità di trasgressore, in Parte_1 data 10/06/2015 con cui veniva accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro
2 subordinato tra e la stessa nel periodo Parte_2 Controparte_6 dal 25/09/2013 al 17/04/2014, per un totale di 124 giornate lavorative. La posizione lavorativa non veniva regolarizzata e le sanzioni comminate non venivano Con pagate, tanto che concludeva l'iter amministrativo di propria competenza con l'adozione, il 21/12/2018, dell'Ordinanza di Ingiunzione n. 171/2018, atto definitivo ed esecutivo, con cui veniva ingiunto a il pagamento dell'importo di € Parte_1
27.202,65, oltre ad € 15,15 per spese di notifica, per le plurime violazioni in materia di Con lavoro (come analiticamente riportate in memoria di costituzione pg. 3 e qui da intendersi integralmente trascritte). L'Ordinanza Ingiunzione veniva notificata a Parte_1
in data 09/01/2019, (doc. 9 res. ITL) e a tale notifica non faceva seguito il
[...] pagamento della sanzione amministrativa ingiunta, né la proposizione di alcuna Con opposizione, tanto che l'atto diveniva quindi definitivo e non più impugnabile. procedeva all'iscrizione a ruolo della sanzione non pagata, ruolo n. 2019/003377 (doc. Con 10 res. ), con scadenza al 25/12/2019 incaricando della riscossione
[...]
, la quale notificava la cartella di pagamento n. 085 2019 Controparte_2
00214345 35 000, a mezzo pec il 23.01.2020; alla notifica della cartella di pagamento Contr seguiva la notifica dell'intimazione ad adempiere e della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. Con ricorso del 18.5.2015, era stato convenuto di fronte al Tribunale di Parte_1
Piacenza in funzione di Giudice del Lavoro dallo stesso per ottenere la Parte_2 condanna al pagamento, previo accertamento di un rapporto di lavoro subordinato inter partes, delle differenze retributive e del TFR. Il ricorso veniva rigettato con sentenza n. 205/2017 resa il19.10.2017 (doc. 3 ric.) e la statuizione confermata dalla Corte di Appello di Bologna con sentenza n. 659/2018 resa il 6.07.2018 ( doc. 4 ric.) e divenuta definitiva in essenza di ulteriore impugnazione. Lo stesso proponeva ulteriore domanda convenendo Parte_2 Parte_1 sempre di fronte al Tribunale di Piacenza in funzione di Giudice del Lavoro, domandandone la condanna per l'opera prestata;
la domanda veniva respinta con sentenza n. 135/2021 divenuta irrevocabile in assenza di impugnazione. Ciò premesso, con il presente ricorso ha proposto opposizione Parte_1 all'esecuzione fondata sulla cartella di pagamento n. 085 2019 00214345 35 000, qualificando la domanda come di azione di accertamento negativo, sostanzialmente per due ordini di ragioni, una formale, attinente la nullità della notifica dell'atto e l'altra Con sostanziale, eccependo il contrasto di quanto accertato da all'esito del procedimento ispettivo – confluito nel verbale unico di accertamento prot. n. 8573, e quanto statuito, in via definitiva, all'esito del ricorso giudiziario. (…)>>. Il Tribunale di Piacenza con la sentenza n. 274/2024 R.S. ha rigettato l'opposizione proposta dal sig. , ritenendo infondati entrambi i suesposti motivi di Parte_1 impugnazione, con integrale compensazione delle spese del grado.
3 Con ricorso depositato telematicamente in data 01/02/2025 il sig. ha Parte_1 spiegato appello nei confronti della predetta sentenza, chiedendo che questa Corte, in totale riforma della pronuncia gravata, voglia accogliere le conclusioni da lui già rassegnate nel giudizio a quo. L'odierno appellante nello spiegato atto di gravame ha censurato la sentenza impugnata sulla scorta di cinque motivi di doglianza, reiterativi delle prospettazioni già svolte nel giudizio a quo e rubricati rispettivamente: “1. Erronea interpretazione degli artt. 2909 cc e 615 cpc nella parte in cui la sentenza (pagg. 5-6) ha ritenuto precluse le doglianze del ricorrente nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione. L'errore ha determinato il rigetto della domanda principale, impedendo l'accertamento della rilevabilità d'ufficio del giudicato esterno e della correttezza del rimedio esperito”; “2. Violazione dell'art. 2909 cc nella parte in cui la sentenza (pagg. 5-6) ha escluso l'efficacia esterna riflessa del giudicato formatosi con sentenza C.d.A. Bologna n. 659/2018. L'errore ha impedito di riconoscere l'effetto preclusivo del giudicato sul successivo accertamento amministrativo e antecedente all'esecutività concessa al ruolo”; “3. Violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost. nella parte in cui la sentenza (pag. 6) ha ritenuto prevalente il principio di certezza dei rapporti giuridici sui principi di ragionevolezza e proporzionalità. L'errore ha condotto a una decisione in contrasto con i principi costituzionali succitati”; “4. Erronea interpretazione dell'art. 148 cpc nella parte in cui la sentenza (pagg. 4-5) ha rigettato l'eccezione di nullità della relazione di notificazione. L'errore ha impedito di rilevare un vizio procedurale che avrebbe consentito la rimessione in termini”; “5. Violazione della L. 20.3.1865 n. 2248, all. E), art. 5 nella parte in cui la sentenza ha rigettato la domanda di disapplicazione dell'atto amministrativo. L'errore ha precluso l'accertamento dell'eccesso di potere e la conseguente disapplicazione dell'atto”. L , ritualmente costituitasi in giudizio, ha contestato sia Controparte_2 nel merito che in via cautelare le avverse pretese sulla scorta delle istanza, difese ed eccezioni già svolte nel giudizio a quo e qui integralmente riproposte ed ha chiesto che questa Corte voglia: “(…) in via preliminare e\o pregiudiziale:
1. ACCERTARE E DICHIARARE IL DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA DI
[...]
, CON RIFERIMENTO ALLE ECCEZIONI OPPONIBILI Controparte_2
ESCLUSIVAMENTE NEI CONFRONTI DELL'ENTE IMPOSITORE;
2. accertare e dichiarare la tardività e inammissibilità dell'impugnazione per i motivi indicati sub. B 1 e 2 ; Nel merito:
3. Rigettare l'appello in quanto tardivo, inammissibile ed infondato in fatto e diritto, quanto mento con riferimento alle eccezioni opponibili ad Controparte_2
.
[...]
4. Con condanna del convenuto al pagamento delle competenze del doppio grado di giudizio da distrarsi ai sensi del disposto dell'art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario. (…)”.
4 Con Anche l di Piacenza, ritualmente costituitosi in giudizio, ha contestato sia nel merito che in via cautelare le avverse pretese sulla scorta delle prospettazioni vittoriosamente svolte in prime cure, chiedendo che questa Corte voglia: “ (…) - in via principale, dato atto che la cartella di pagamento n. 085 2019 00214345 35 000, oggetto del ricorso in opposizione, conseguente all'iscrizione a ruolo di somme dovute a titolo di sanzioni amministrative, è originata dal titolo esecutivo costituito dall'Ordinanza di Ingiunzione n. 171/2018 del 21/12/2018 dell , Controparte_3 ritualmente notificata al Sig. in data 09/01/2019, divenuta definitiva in Parte_1 quanto non opposta né nel termine di legge, né successivamente, per tutte le motivazioni in fatto e in diritto esposte in narrativa, confermare integralmente il contenuto della sentenza di primo grado n. 274/2024 del 03/10/2024 del Tribunale di Piacenza – Settore Lavoro e Previdenza;
- con vittoria di diritti, spese e competenze di causa del grado di appello. (…)”. L'inibitoria proposta dall'odierno appellante, trattata all'udienza del 10/04/2025 è stata respinta con Ordinanza emessa da questa Corte in pari data. Ricostituitosi il contradditorio, sono stati acquisiti i documenti già prodotti dalle parti in prime cure. Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, rileva la Corte che l'appello proposto dal sig. non risulta meritevole di accoglimento per le motivazioni Parte_1 appresso indicate, da considerarsi alla stregua di “ragione più liquida” di decisione, consistente cioè nella soluzione di questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dagli artt. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. (cfr., sul punto, Cass. Sez. Un. n. 26242-3/2014). Per quanto attiene, in particolare, ai primi tre motivi di gravame, tutti relativi all'eccezione di giudicato esterno formulata dall'allora ricorrente e da trattarsi congiuntamente in ragione della loro stretta interconnessione, si osserva, innanzitutto, che appaiono condivisibili le considerazioni espresse sul punto dal Tribunale di Piacenza nella sentenza gravata. Ed invero, il Giudice a quo, nel ritenere inammissibile tale eccezione in senso lato, ha puntualmente osservato: “(…) Quanto agli effetti esterni del giudicato, è pacifico e documentale che tanto il Verbale unico di accertamento prot. n. 8573 quanto l'Ordinanza Con di Ingiunzione n. 171/2018 adottate da non siano state in alcun modo impugnate dal destinatario – odierno ricorrente, né ai sensi dell'art. 22, L.689/1981 né, in sede giudiziaria, ai sensi dell'art. 6 D.Lgs 150/2011, tanto da divenire definitive ovvero titolo per fondare l'esecuzione forzata intrapresa dall'ente incaricato della riscossione
. Controparte_2
Trattasi infatti di titoli che, pur non formatisi in esito ad un processo giurisdizionale, soggiacciono – secondo giurisprudenza consolidata (ex multis Cass., Sez. un., 9 novembre
5 2000, n. 1162) al principio delle sentenze (art. 161, comma 1, c.p.c.) di conversione dei motivi di nullità in motivi di gravame con la conseguenza che i vizi – fatta eccezione per l'inesistenza, non tempestivamente eccepiti sono sanati, onde ne resta preclusa la deduzione in via di opposizione ex art. 615 c.p.c. Diversamente, possono farsi valere mediante l'opposizione esecutiva (ex art. 615 o 617 c.p.c.) i vizi degli atti successivi alla formazione del titolo amministrativo (cartella di pagamento ed avviso di addebito) così come i fatti estintivi del diritto al pagamento sopravvenuti alla definitività dell'ordinanza ingiunzione. Vero altresì che la più recente giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto in più occasioni effetti esterni al giudicato nei seguenti termini “qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano fatto riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica, ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della situazione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il “petitum” del primo” (Cass. 21322/18) tanto che può considerarsi acquisito il principio per cui, qualora un fatto costituisca un punto fondamentale comune a due giudizi, il giudicato formatosi su tale fatto in uno dei due giudizi fa stato anche nell'altro, pur se avente ad oggetto un diverso diritto, essendo relativo ad altro titolo. Qualora un medesimo fatto o una determinata situazione giuridica (ed il loro accertamento) costituiscano l'antecedente logico necessario al riconoscimento, in un altro giudizio pendente tra le medesime parti, di un diritto (sebbene fondato su di un diverso titolo), il passaggio in giudicato della prima sentenza spiega i suoi effetti, in termini di giudicato esterno, anche sul secondo giudizio con la conseguenza di evitare che si crei contrasto tra giudicati afferenti la medesima situazione di fatto. Ebbene, il suddetto principio non può applicarsi al caso di specie trattandosi questo di giudizio di opposizione all'esecuzione in cui, per le ragioni sopra richiamate, possono farsi valere unicamente motivi sopravvenuti alla formazione del titolo azionato e idonei a Con contrastare il diritto dell'ente impositore e per questo ) di Controparte_2 procedere all'esecuzione forzata. In altri termini, gli effetti del giudicato della Corte di Appello, fondandosi sui medesimi presupposti di fatto posti a fondamento prima del Verbale unico di accertamento e poi dell'Ordinanza Ingiunzione, ovvero, semplificando, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra l'odierno ricorrente e Pt_2
potevano farsi valere unicamente nel giudizio di impugnazione del Verbale di
[...]
Accertamento e/o dell'Ordinanza ingiunzione - dalla natura questi di azione di accertamento negativo, che in realtà il ricorrente mai ha proposto – e che ben avrebbe potuto proporre considerando che la sentenza della Corte di Appello è stata resa il
6 6.07.2018, mentre la notifica dell'Ordinanza Ingiunzione risale al 9.01.2019. Diversamente opinando si riconoscerebbe la facoltà al debitore di rimettere in discussione, anche sulla base di statuizioni successive, quanto consacrato in un titolo, anche se di natura amministrativa, di cui irrimediabilmente è preclusa l'impugnazione, in palese violazione con il principio di certezza dei rapporti giuridici. Senza contare che l'odierno giudizio veniva proposto, per espressa indicazione di parte ricorrente, avverso la cartella di pagamento cartella di pagamento n. 085 2019 00214345 35 000. (…)”. Queste esaustive e convincenti considerazioni, immuni da vizi logico-giuridici e suffragate dalla più recente giurisprudenza di legittimità intervenuta in materia, nella condivisione di questa Corte, sono qui ribadite e richiamate a confutazione delle censure sollevate dall'odierno appellante con i primi tre motivi di gravame (con riguardo a questa tecnica motivazionale v., inter plures, Cass. S.U. sent. N. 642/2015). L'odierno appellante, peraltro, nel proprio atto di gravame, non ha offerto a questa Corte alcun dirimente spunto di riflessione che possa indurre a rimeditare le suesposte considerazioni del Tribunale di Piacenza, essendosi limitato a citare sul punto giurisprudenza di legittimità relativa a fattispecie ben diverse da quella in esame. Peraltro, nel caso di specie, ad avviso di questa Corte non è nemmeno configurabile un
“giudicato esterno” opponibile alle odierne parti appellate che non sono state parti del giudizio definito da questa Corte di Appello, con sentenza n. 659/2018 resa il 6.07.2018 (causa radicata dal lavoratore nei confronti del presunto datore di lavoro); né risulta configurabile nella fattispecie per è causa un giudicato con “effetti riflessi”. Per efficacia riflessa del giudicato si intende che il giudicato, oltre che ad avere una sua efficacia diretta nei confronti delle parti, dei loro eredi e aventi causa (ex 2909 c.c.), sarebbe dotato anche di un'ulteriore forza espansiva, nel senso che la sentenza come affermazione oggettiva di verità produrrebbe conseguenze giuridiche anche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo in cui è stata emessa, qualora questi siano titolari di un diritto dipendente dalla situazione definita in quel processo o comunque di un diritto subordinato a tale situazione. Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità: “Per effetto del principio della cosiddetta efficacia riflessa del giudicato, la sentenza passata in giudicato, oltre ad avere un'efficacia diretta tra le parti, i loro eredi e aventi causa, ne ha anche una riflessa, poiché, quale affermazione oggettiva di verità, produce conseguenze giuridiche anche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo nel quale sia stata resa, qualora essi siano titolari di diritti dipendenti dalla situazione definita in quel processo, o comunque subordinati a questa. Più in particolare, occorre ritenere che l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato non estende i suoi effetti, né è vincolante, nei confronti dei terzi, ma, quale affermazione obiettiva di verità, è idoneo a spiegare efficacia riflessa verso soggetti estranei al rapporto processuale, allorquando il terzo sia titolare di una situazione giuridica dipendente o comunque subordinata, sempreché il
7 terzo non sia titolare di un rapporto autonomo e indipendente rispetto a quello in ordine al quale il giudicato interviene, non essendo ammissibile, in tale evenienza, che egli, salvo diversa ed espressa indicazione normativa, ne possa ricevere pregiudizio giuridico o possa avvalersene a fondamento della sua pretesa” (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 11/05/2021, n. 12433 e Cass. Civ., Sez. III, 17/06/2021, n. 17387; in senso conforme, ex multis, Cass. 30476/2019, Cass. 18062/2019, Cass. 17931/2019, Cass. 15599/2019). Orbene, ad avviso di questa Corte, non può dubitarsi che l' Controparte_3
sia titolare di un potere sanzionatorio autonomo ed indipendente rispetto ad
[...] eventuali iniziative processuali assunte dai lavoratori coinvolti negli accertamenti compiuti dagli organi ispettivi. Ciò non deve meravigliare proprio in quanto l' CP_3
- che non è mai parte nel giudizio tra lavoratore e datore e che ha il compito di
[...] verificare la regolarità della gestione datoriale di un rapporto, non certo quello di sostenere le tesi di parte di un lavoratore - può aver raccolto – come appunto nel caso di specie - elementi probatori non sempre noti allo stesso lavoratore ricorrente e può aver fondato i propri convincimenti su acquisizioni documentali di cui il lavoratore non può essere in possesso, a tacere del fatto che non di rado, poi, l'oggetto delle contestazioni amministrative dell'Ente nemmeno coincide pienamente con il petitum del lavoratore nel giudizio specifico. Non può essere accolta, quindi, la tesi interpretativa dell'odierno appellante, che finisce per dilatare a dismisura i limiti elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di c.d.
“giudicato riflesso”. Peraltro, evidenzia la Corte che contro la tesi dell'opponibilità del giudicato al terzo titolare di un autonomo rapporto militano anche argomentazioni di ordine processuale e costituzionale. Dal punto di vista processuale, la stessa esistenza di una norma come l'art. 106 c.p.c. e di un istituto come il litisconsorzio processuale, finalizzati all'estensione degli effetti del giudicato al terzo, non sarebbe coerente con un sistema che consente tale espansione anche senza la partecipazione del terzo al processo. Dal punto di vista costituzionale, la teoria del giudicato riflesso, così come interpretata dall'odierno appellante, collide poi con principi quali il diritto di difesa del terzo (art. 24 Cost.), del contraddittorio e del giusto processo (art. 111 Cost.). A tanto consegue, ad avviso della Corte, la reiezione dei primi tre motivi di appello formulati dal sig. . Parte_1
Parimenti infondato risulta essere il quarto motivo di gravame, a mezzo del quale l'odierno appellante ha censurato la sentenza gravata nella parte in cui ha disatteso l'eccezione di nullità della notifica della cartella di pagamento n. 085 2019 00214345 35 000, avvenuta il 23.01.2020. Sul punto, l'allora ricorrente ha eccepito che la notifica eseguita dall sarebbe << affetta da nullità in quanto recante una Controparte_2 relata “in bianco”- ovvero priva di riferimenti all'atto allegato … >>.
8 Anche sul punto si osserva che le considerazioni espresse dal Giudice di prime cure appaiono esaustive e convincenti e meritevoli di integrale conferma. Il Tribunale di Piacenza, infatti, ha puntualmente argomentato la reiezione dell'eccezione in esame, osservando che: “(…) In primo luogo, la genericità del motivo di impugnazione e l'assenza di qualsivoglia riferimento specifico alla norma violata – vista anche la tipicità delle cause di nullità previste dall'ordinamento, giustificherebbero la declaratoria di inammissibilità della domanda. Inoltre occorre tenere presente che, come affermato in ultimo da Cass. 28852/2023, “la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. “atto nativo digitale”), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. “copia informatica”)», ossia, appunto, un file in formato PDF (portable document format), con l'ulteriore precisazione, che “nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall'agente della riscossione tramite PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale”. Ad ogni buon conto, anche laddove la relata di notifica dovesse ritenersi incompleta o irregolare, non sarebbe comunque dato comprendere quale lesione del diritto di difesa avrebbe comportato nel caso di specie, tenuto conto dei rilievi mossi nei confronti dell'atto impugnato. Il ricorrente infatti non ha rappresentato alcuna lesione del diritto di difesa conseguente all'irregolarità della relata di notifica, anzi ha ampiamente Con dimostrato di ben conoscere il contenuto degli atti adottati e notificati sia da che da tanto che, rispetto a detta domanda, deve rilevarsi Controparte_8 un sostanziale difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. (…)”. Tali considerazioni, condivise da questa Corte, risultano suffragate dalla consolidata giurisprudenza di legittimità intervenuta in materia. Secondo costante giurisprudenza di legittimità, resa anche a Sezioni Unite, infatti: “le condizioni di validità dell'atto impositivo, quali prescritte dalle singole norme tributarie, vanno tenute distinte (logicamente e cronologicamente) dalle condizioni di validità della sua notificazione. Ne consegue che l'irritualità della notificazione può essere fatta valere dal contribuente unicamente al fine di eccepire la decadenza dell'amministrazione dalla possibilità di esercitare la pretesa tributaria, o la prescrizione dell'azione, ovvero al fine di dimostrare la tempestività dell'impugnazione dell'atto […..]”. (così Cass., sez. trib., 3 novembre 2003, n. 16407 – enfasi aggiunta - onde ulteriori rinvii a Cass. civ., sez. trib., 3 settembre 2001, n. 11354 e Cass. civ., sez. trib., 18 marzo 2002, n. 3936 che si esprimono in termini identici;
pertinenti al riguardo appaiono anche le statuizioni di Cass. civ. Sez. V, Sent., 4 febbraio 2011, n. 2728, Cass., sez. trib., 9 giugno 2010, n. 13852; Cass. civ., sez. trib., 27 febbraio 2009, n. 4760 sulla scorta di quanto a suo tempo sancito da Cass., sez. un., 5 ottobre 2004, n. 19854). Ed in effetti “l'interesse all'impugnazione - inteso
9 quale manifestazione del generale principio dell'interesse ad agire e la cui assenza è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo - deve essere individuato in un interesse giuridicamente tutelabile, identificabile nella concreta utilità derivante dalla rimozione della pronuncia censurata, non essendo sufficiente l'esistenza di un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica” (per tutte Cass. civ., sez. un., 19 maggio 2008, n. 12637). Posto che, in accordo con la giurisprudenza più sopra citata, la notificazione e l'atto da notificare sono concettualmente e funzionalmente distinti, di modo che l'invalidità della notifica non si traduce in un vizio dell'atto, ma ne condiziona l'efficacia (l'opponibilità) al destinatario e che tale opponibilità può essere però ottenuta anche mediante la dimostrazione della piena conoscenza dell'atto da parte del contribuente (cfr. da ultimo Cass. civ. Sez. V, Sent., 4 febbraio 2011, n. 2728), chi ricorre avverso l'atto impositivo o di riscossione (con ciò dimostrando di averne avuto conoscenza) ha interesse a eccepire l'invalidità o l'inesistenza della notificazione solo al fine di ottenere: l'effetto immediato e meramente processuale di una declaratoria di tempestività della propria impugnazione e l'effetto mediato e sostanziale di contestare il merito della pretesa eventualmente eccependo anche l'intervenuta decadenza dell'amministrazione. Solo tale fine mediato e sostanziale consente al ricorrente di ottenere il bene della vita cui aspira: la rimozione dell'atto impugnato e l'accertamento dell'inesistenza della pretesa tributaria. In termini sintetici: “… se il contribuente ha potuto adeguatamente esercitare il proprio diritto di difesa …………….., lo stesso contribuente non potrà, in via di principio, dedurre i vizi della notificazione a sostegno della domanda di annullamento” (così Cass., Sez. Un., 5 ottobre 2004, n. 19854 e nello stesso senso, Cass. civ. Sez. V, Sent., 4 febbraio 2011, n. 2728, Cass., sez. trib., 9 giugno 2010, n. 13852; Cass. civ., sez. trib., 27 febbraio 2009, n. 4760). Nel caso di specie l'allora ricorrente non ha sollevato alcuna questione di merito che dipenda dalla tempestività della notificazione della cartella impugnata. Non è eccepita alcuna decadenza (che, giova forse precisarlo, non è questione rilevabile d'ufficio: ex multis, Cass. civ., sez. trib., 8 giugno 2011, n. 12442; 27 giugno 2011, n. 14028; 10 settembre 2007, n. 19000; 25 gennaio 2006, n. 1434). Né vi è questione in questa sede in ordine alla tempestività dell'impugnazione proposta dall'odierno appellante. Al contrario, l'allora ricorrente ha ammesso esso stesso di aver ricevuto la cartella di pagamento n. 085 2019 00214345 35 000, notificata il 23.1.2020 (doc. n. 3 fascicolo di primo grado CP_9
e depositandola agli atti del presente giudizio (si veda doc. 6 fascicolo di primo grado di parte appellante) ne ha dimostrato viepiù la materiale disponibilità. Con la presente causa, poi, parte appellante ha promosso contestazione avverso la cartella di pagamento n. 085 2019 00214345 35 000, notificata il 23.1.2020, esercitando con piena cognizione di causa il proprio diritto di difesa ed estendendo le proprie doglianze anche al merito della pretesa. Ne discende che l'eccepita nullità o inesistenza della notificazione della cartella di
10 pagamento n. 085 2019 00214345 35 000, notificata il 23.1.2020 (doc. n. 3 fascicolo di primo grado , invero in modo assai generico, non potendo portare all'annullamento CP_9 della cartella di pagamento, risulta sostanzialmente sterile, e quindi priva l'appellante, che ormai è a conoscenza dell'atto (che è quindi a lui opponibile) ed ha esercitato il proprio diritto di difesa, di qualsivoglia interesse alla declaratoria di nullità della notificazione. Il motivo di opposizione che si appunta avverso la notificazione della cartella di pagamento n. 085 2019 00214345 35 000, notificata il 23.1.2020 (doc. n. 3 fascicolo di primo grado), oggetto del motivo di gravame in esame, appare dunque inammissibile per carenza di interesse dell'allora ricorrente al suo accoglimento. Per altro verso, poiché la cartella di pagamento n. 085 2019 00214345 35 000, notificata il 23.1.2020 (doc. n. 3 fascicolo di primo grado è entrata nella sfera di conoscenza CP_9 del debitore, odierno appellante, che ne ha prodotto anche copia nel presente giudizio, la notifica quandanche errata ha raggiunto il suo scopo ex art. 156 c.p.c. e, quindi, non può essere più contestata dall'allora opponente. Alla luce delle suesposte considerazioni, anche il quarto motivo di appello va respinto. Infine, ad avviso di questa Corte, non risulta meritevole di accoglimento nemmeno il quinto motivo, nel quale si lamenta il rigetto in primo grado della domanda di
“disapplicazione dell'atto amministrativo” fondata su un presunto “eccesso di potere” da parte dell' . Controparte_10
Anche tale doglianza appare destituita di fondamento;
in primo luogo, dal punto di vista della asserita “carenza di istruttoria” nel corso del procedimento;
al contrario, nella fase ispettiva, sin dal verbale di primo accesso ispettivo (doc. 2 fascicolo di primo grado
, l'Ufficio procedeva alle dovute acquisizioni documentali (doc. 3 fascicolo di CP_5 primo grado ) e testimoniali (doc.ti 4, 5 e 6 fascicolo di primo grado , come CP_5 CP_5 dimostrato dalle produzioni richiamate, che dimostrano come l'irregolarità della posizione del lavoratore fosse, almeno per quanto appurato dai verbalizzanti, confortata da più elementi, non certo dalle sole dichiarazioni del lavoratore;
nella fase amministrativa, inoltre, il lamentato “mancato esercizio del potere di autotutela” risulta essere motivato proprio dalla decadenza in cui era incorso il trasgressore, a fronte di un accertamento ispettivo la cui legittimità non risultava essere mai stata contestata giudizialmente, né in via preliminare, né nel merito.
Per questi motivi
, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa, l'appello proposto dal sig. sig. va respinto, con conseguente integrale conferma della sentenza Parte_1 gravata. Le spese del grado possono essere integralmente compensate fra le parti, avuto riguardo alla notevole complessità e controvertibilità delle questioni giuridiche innanzi esaminate, oggetto di contrastanti orientamenti giurisprudenziali, costituenti “gravi ed eccezionali ragioni” ai sensi dell'art. 92 c.p.c. nel testo novellato dalla sentenza della Corte Cost. n.77/2018.
11 Si dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- rigetta l'appello proposto dal sig. sig. , con conseguente integrale Parte_1 conferma della sentenza gravata;
- compensa integralmente fra le parti le spese del grado;
- dà atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, co.
1- quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto. Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 18.09.2025 Il Consigliere est dott. Roberto Pascarelli Il Presidente.
dott.ssa Marcella Angelini
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