CA
Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/09/2025, n. 4153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4153 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. Fulvio Dacomo Presidente;
2) Dr. Antonio Mungo Consigliere;
3) Dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere relatore;
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 897/2018 R.G., avente ad oggetto “appalto di opere pubbliche”, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 29.1.2025, tra:
- (C.F.: ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato
Federica Sandulli (C.F.: ) e dall'avvocato Antonio Nardone (C.F.: C.F._1
) C.F._2
- appellante-
e
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avvocato Ennio Magrì (C.F.: e C.F._3
dall'avvocato Cristina Magrì (C.F.: ) CodiceFiscale_4
-appellata ed appellante incidentale- nonché
1 - / Controparte_2 [...]
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Controparte_3 P.IVA_3
Stato (C.F.: C.F._5
-appellata-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
L' affidataria del servizio di Parte_1
raccolta e trasporto dei rifiuti per conto del citava in giudizio la Controparte_4 [...]
- a sua volta affidataria del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani in forza di CP_1
contratto del 7.6.2000, intercorso con il Commissario di Governo nell'ambito dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella Regione , CP_2
dichiarato con DPCM dell'11.2.1994 - per chiedere il risarcimento dei danni asseritamente subiti per effetto di presunti inadempimenti della convenuta nella gestione dei rifiuti nonché per chiedere la restituzione di somme asseritamente versate alla convenuta indebitamente.
A sua volta la , nel costituirsi in giudizio, proponeva domanda riconvenzionale per i CP_1
danni asseritamente subiti a seguito di disservizi imputabili all' e, ad ogni buono, per Pt_1
l'ipotesi di propria condanna proponeva domanda di manleva nei confronti del Commissario di governo.
Con sentenza n° 415/2017, pubblicata in data 13.1.2017, il Tribunale di Napoli rigettava sia la domanda principale proposta da con conseguente assorbimento della domanda Pt_1
di manleva avanzata da contro il Commissario di governo, sia la domanda CP_1
riconvenzionale proposta da . CP_1
…
Contro tale sentenza ha proposto appello chiedendo l'accoglimento delle sue Pt_1
pretese risarcitorie avanzate in primo grado nei confronti di . CP_1
Si è costituita , che ha a sua volta proposto appello incidentale, con il quale ha chiesto CP_1
l'accoglimento delle sue pretese risarcitorie avanzate nei confronti di ha altresì Pt_1
riproposto domanda di manleva nei confronti del Commissario di governo, per il quale si è costituita l'Avvocatura dello Stato.
…
Mediante note scritte in sostituzione, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., dell'udienza del
29.1.2025 si è proceduto alla precisazione delle conclusioni dinanzi al collegio, con le quali
2 le parti hanno concluso in conformità ai loro rispettivi atti, ed all'esito la causa è stata assegnata in decisione con ordinanza emessa in pari data, con scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica nei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ritiene questa Corte che vadano confermati i rigetti sia della domanda risarcitoria avanzata da nei confronti di sia di quella avanzata da nei confronti di Pt_1 CP_1 CP_1 Pt_1
Con i primi due motivi del suo atto di appello l' si duole che il primo giudice ha ritenuto Pt_1
insussistente un rapporto di natura contrattuale tra essa e la convenuta , Pt_1 CP_1
sostenendo che un rapporto di tal natura era intercorrente solo tra il Commissario di governo che aveva affidato il servizio di smaltimento dei rifiuti, la che ne era l'affidataria ed i CP_1
Comuni che ne erano i beneficiari, ed ha quindi qualificato come di natura extra-contrattuale la presunta responsabilità della invocata nei suoi confronti da applicando CP_1 Pt_1
conseguentemente la ripartizione dell'onere probatorio previsto dall'art. 2043 c.c.
Ritiene invece l'appellante che il rapporto intercorrente tra essa e la fosse di Pt_1 CP_1
natura contrattuale da “contatto sociale qualificato” (primo motivo) e che, quindi, l'onere probatorio dovesse essere ripartito tra le parti ai sensi dell'art. 1218 c.c., e non ai sensi dell'art. 2043 c.c. (secondo motivo).
I due motivi in esame sono inammissibili per carenza di interesse.
Il primo giudice, pur avendo indubbiamente qualificato come di natura extra-contrattuale la responsabilità della invocata dall'attrice nei suoi confronti (cfr. pagine 8 e seguenti CP_1
della sentenza di primo grado) e pur avendo affermato che, come conseguenza di tale qualificazione, gravava sull'attrice, ai sensi dell'art. 2043 c.c., l'onere di provare tutti gli elementi costitutivi dell'invocata fattispecie risarcitoria, ed in particolare dell'elemento soggettivo dell'illecito (laddove invece, nel caso di responsabilità contrattuale, è il debitore che, ai sensi dell'art. 1218 c.c., deve dimostrare che l'inadempimento sia a lui non imputabile), non ha rigettato la domanda perché ha ritenuto che non avesse provato Pt_1
la colpa della per le presunte inadempienze a quest'ultima addebitate, ma ha invece CP_1
espressamente affermato che dalla istruttoria espletata era emerso che “le inefficienze nella gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti, pur verificatesi, siano dipese da fattori non autonomamente imputabili alla , provvedendo poi ad indicare ed a motivare, alle CP_1
3 pagine 11 e seguenti della sentenza di primo grado, tutte le ragioni per le quali le inefficienze del servizio dipendevano da fattori non imputabili alla convenuta.
Appare pertanto evidente che il primo giudice, anche se avesse qualificato il rapporto come di natura contrattuale ed avesse applicato l'art. 1218 c.c., avrebbe comunque rigettato la domanda, alla luce della ritenuta non imputabilità al debitore degli inadempimenti lamentati dall'attrice.
…
Prima di esaminare i successivi motivi proposti dall'appellante va premesso che, con la sua domanda risarcitoria, l sostiene che la (che si era aggiudicata il servizio di Pt_1 CP_1
smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti nella Provincia di da smaltire in impianti Pt_1
di produzione di combustibile derivato dai rifiuti, cosiddetto CDR, realizzati nei Comuni di
Tufano, e Giugliano e gestiti da essa ) sarebbe venuta meno, negli anni 2002- Per_1 CP_1
2004, agli obblighi relativi all'espletamento del servizio affidatole, causando notevoli ritardi alle attività di conferimento di essa attrice ed addirittura non consentendole, in alcuni casi, il conferimento, così costringendola a sostenere notevoli costi aggiuntivi, dei quali chiede, per l'appunto, il risarcimento.
Il primo giudice ha invece ritenuto (pagine 11 e seguenti) che i disservizi nel servizio di smaltimento dei rifiuti (ed in particolare le sospensioni ed i fermi nella ricezione dei rifiuti da smaltire) fossero dovuti a tutta una serie di fattori non imputabili alla , ed in particolare CP_1
a problemi sia in entrata negli impianti - quali una imperfetta effettuazione della raccolta differenziata (per espressa previsione contrattuale il servizio di smaltimento doveva infatti essere effettuato a valle della raccolta differenziata) ed una quantità di rifiuti conferita dal superiore a quella media giornaliera per la quale l'ente comunale era Controparte_4
stato autorizzato- sia in uscita dagli impianti, quali l'indisponibilità di discariche per i rifiuti non recuperabili e non utilizzabili come combustibile (sovvalli e FOS) nonché la mancata realizzazione del termovalorizzatore di Acerra, dove avrebbe dovuto essere utilizzato il CDR prodotto negli impianti di smaltimento gestiti dalla , e che è invece entrato in vigore solo CP_1
nell'anno 2009.
Orbene, con il terzo motivo del suo atto di appello mette in discussione le Pt_1
conclusioni cui giunge il primo giudice, procedendo tuttavia ad una contestazione parcellizzata dei singoli elementi, senza tenere per nulla conto del quadro di insieme,
4 indiscutibilmente caratterizzato da uno scenario di notoria e particolare gravità venuto in essere nelle province di di Caserta riguardo alla raccolta ed alla gestione dei rifiuti Pt_1
e caratterizzato, a monte, da una inefficiente raccolta differenziata, che doveva invece costituire il presupposto del sistema di smaltimento dei rifiuti, ed a valle dalla mancata realizzazione degli impianti di termovalorizzazione, dove il rifiuto-combustibile avrebbe dovuto essere smaltito ed utilizzato e che invece, in mancanza dei termovalorizzatori, veniva stoccato a tempo indefinito.
In particolare, sostiene nel motivo di appello in esame: Pt_1
- che la aveva l'obbligo contrattuale di verificare la presenza, tra i rifiuti conferiti, di CP_1
quelli non conformi alla raccolta differenziata;
- che essa era obbligata a conferire i rifiuti solidi urbani raccolti senza massimale di Pt_1
conferimento;
- che la era inoltre obbligata ad effettuare a proprie spese lo stoccaggio del CDR CP_1
prodotto;
- che per i rifiuti non trasformabili in combustibile la aveva avuto a disposizione un CP_1
sufficiente numero di discariche di servizio.
A tali osservazioni va tuttavia replicato:
- che sarà pur vero che la aveva l'obbligo contrattuale di verificare la presenza, tra i CP_1
rifiuti conferiti, di quelli non conformi alla raccolta differenziata, ma resta il fatto che il mancato rispetto dei criteri per la raccolta differenziata da parte dei Comuni cagionava un costante rallentamento nella ricezione dei rifiuti negli impianti, costringendo gli addetti della a defatiganti controlli sul conferito che, se la differenziata fosse stata effettuata CP_1
correttamente, sarebbero stati ridotti al minimo e, comunque, sarebbero stati indubbiamente più spediti;
- che sarà stata pure obbligata nei confronti del raccogliere tutti Pt_1 Controparte_4
i rifiuti conferiti, senza massimale di conferimento, ma ciò non toglie che gli effetti di tale obbligo (gravante su ricadeva su , che si trovava così a sua volta costretta, Pt_1 CP_1
senza sua colpa, a ricevere dal una quantità di rifiuti superiore a quella Controparte_4
media autorizzata;
- che sarà pur vero che era obbligo della di effettuare a proprie spese lo stoccaggio CP_1
del CDR prodotto e che per i rifiuti non trasformabili in combustibile la aveva avuto a CP_1
5 disposizione un sufficiente numero di discariche di servizio, ma resta il fatto che la mancata realizzazione dei termovalorizzatori, che invece avrebbero dovuto essere il terminale naturale di tutto il ciclo dei rifiuti così come era stato concepito sulla carta, ha comportato un abnorme accumulo nel tempo di rifiuto combustibile, che invece di essere stoccato provvisoriamente per un tempo limitato, si accumulava tutto nei siti di stoccaggio per un tempo indefinito, con conseguente blocco in uscita dei rifiuti lavorati, che si traduceva inevitabilmente anche in una enorme difficoltà di ricevere nuovi rifiuti in entrata.
Il motivo deve, in conclusione, essere rigettato.
…
Con il quarto motivo del suo atto di appello si duole del mancato accoglimento della Pt_1
sua domanda di restituzione delle somme versate ai sensi dell'ordinanza PCM n° 3100/2000
(maggiorazione della tariffa di conferimento dei rifiuti, da versare al Commissario di governo fino all'entrata in funzione degli impianti di produzione del CDR) ed ai sensi dell'art. 2, comma 4, dell'ordinanza del Ministro dell'Interno n° 3032/1999 (contributo di spettanza del per la localizzazione del realizzando termovalorizzatore): domande di Controparte_5
restituzione avanzate sul presupposto che gli impianti di CDR erano entrati in funzione nell'anno 2001, per cui l'importo da essa versato nell'anno 2002 non era dovuto;
e Pt_1
che il termovalorizzatore di Acerra era entrato in funzione solo nell'anno 2009, per cui tutti gli importi versati da essa (la causa di primo grado è stata introdotta nel 2005) non Pt_1
erano dovuti.
Il primo giudice ha rigettato la domanda osservando (cfr. pagine 23 e seguenti della sentenza di primo grado): “viene in rilievo la circostanza che tali somme sono state a suo tempo riscosse dalla non quale beneficiaria finale, bensì quale affidataria di un CP_1
servizio di cassa, dovendo le stesse essere poi trasferite al Commissario di Governo per la gestione della fase di emergenza ed ai soggetti aventi diritto a titolo di perequazione ambientale. A seguito, poi, della intervenuta risoluzione del contratto di affidamento, disposta dal D.L. 245/05, convertito in L. 21/2006 e dell'O.P.C.M. del 14 dicembre 2005, n.
3479 recante “ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti della regione , è stata creata una Contabilità speciale 3111 intestata al Commissario CP_2
delegato, sulla quale sono state fatte confluire tutte le somme precedentemente incassate
a titolo di contributi dalle ex affidatarie, con cessazione del mandato di tesoreria in ordine
6 all'incasso di tali somme in capo alla ex affidataria del servizio. Il Commissario Delegato ha conseguentemente assunto la veste di unico interlocutore anche dei soggetti che, come nella specie , assuma il diritto alla ripetizione delle quote indebitamente Parte_1
pagate ai sensi delle ordinanze commissariali sopra richiamate, essendosi concentrata in capo alla struttura commissariale l'intera gestione delle risorse finanziarie connesse con lo smaltimento dei rifiuti nel periodo dell'emergenza (cfr. in senso conforme, sentenza Tar
Campania 4371/2014)”.
Con il motivo di appello in questa sede in esame sostiene l'appellante che la ha CP_1
riscosso le somme in qualità di mandataria senza rappresentanza, ragione per la quale è essa il soggetto obbligato alla restituzione, alla luce del disposto dell'art. 1705 c.c. (“il mandatario che agisce in nome proprio acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato”).
Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato.
Va infatti innanzitutto osservato che, ammesso pure che la riscuotesse le somme CP_1
quale mandataria senza rappresentanza, resta il fatto che l'appellante non si è confrontato con la normativa speciale richiamata dal primo giudice, in virtù della quale si è creata una contabilità speciale, dove sono confluite le somme riscosse dalla a titolo di contributi CP_1
e maggiorazioni, intestata al Commissario delegato, nei confronti del quale, quindi, devono essere fatte valere tutte le domande di restituzione.
Domande di restituzione che, ad ogni buon conto, nel caso di specie appaiono anche infondate, atteso che:
- quanto alla maggiorazione della tariffa di conferimento dei rifiuti, da versare fino all'entrata in funzione degli impianti di produzione del CDR, va rilevato che è una affermazione non provata dell'appellante quella che gli impianti siano entrati in funzione nell'anno 2001, alla quale l'appellata oppone che, invece, la tariffa non era più dovuta solo a partire dal CP_1
10.9.2002, data nella quale si è finalmente autorizzato, con ordinanza commissariale,
l'esercizio dell'impianto di Tufino;
- quanto al contributo di spettanza del di per la localizzazione del CP_4 CP_5
realizzando termovalorizzatore, va evidenziato che la debenza del contributo perequativo in questione non sembra condizionata all'entrata in funzione del termovalorizzatore, ma
7 sembra collegata alla localizzazione in sé, nel territorio comunale, del termovalorizzatore stesso.
…
Con il proprio appello incidentale , a sua volta, ripropone la domanda risarcitoria CP_1
avanzata nei confronti di Pt_1
In particolare, l'appellante incidentale ribadisce che con il mancato pagamento Pt_1
della tariffa di smaltimento, avrebbe impedito ad essa di accedere ad ulteriori quote di CP_1
finanziamento e ne avrebbe determinato la revoca;
e ribadisce, inoltre, inoltre, che Pt_1
le avrebbe cagionato danni in virtù della cattiva effettuazione della raccolta differenziata e del mancato rispetto di quantitativi autorizzati e di fasce orarie di conferimento.
Tale appello è inammissibile per mancanza di specificità.
Quanto al mancato pagamento della tariffa di smaltimento, insiste sulla circostanza CP_1
che tale tariffa le fosse dovuta e che, ciononostante, non le era stata versata.
Tuttavia, premesso che la richiesta di pagamento della tariffa in questione è stata oggetto di un diverso giudizio, all'esito del quale a è stato effettivamente riconosciuto il diritto CP_1
al pagamento della somma di euro 13.988.658,99 (cfr. pagina 5 della sentenza di primo grado), e che oggetto del presente giudizio sono solo gli aspetti risarcitori conseguenti al mancato pagamento, l'appellante incidentale non si confronta con quella che è stata la ragione addotta dal primo giudice per il rigetto sul punto della domanda risarcitoria, avendo il Tribunale affermato, prescindendo dalla debenza o meno della tassa in questione, che:
“Quanto alla doglianza sul pregiudizio all'intero impianto contrattuale del finanziamento, asseritamente subito dalla in conseguenza del reiterato inadempimento di CP_1
al pagamento della tariffa di smaltimento dei rifiuti per l'intero anno Parte_1
2004 (lettera a della domanda riconvenzionale), si rileva che siffatto danno è prospettato come meramente potenziale, correlato al mero “rischio” di rimborso anticipato del finanziamento già erogato e di cancellazione dell'intero finanziamento” (cfr. pagina 20 della sentenza di primo grado).
Quanto, poi, alla cattiva effettuazione della raccolta differenziata ed al mancato rispetto di quantitativi autorizzati e di fasce orarie di conferimento, l'appellante incidentale indica le prove testimoniali dalle quali emergerebbero le dette circostanze, ma tuttavia di nuovo non si confronta con la motivazione del primo giudice, che ha rigettato la domanda non perché
8 ha ritenuto non provate le circostanze addotte da , ma perché ha ritenuto che tutte le CP_1
disfunzioni relative alla raccolta dei rifiuti non fossero imputabili ad che era dal Pt_1
canto suo obbligata a rendere il servizio di raccolta e di trasporto dei rifiuti in forza del contratto di affidamento stipulato con il ma fossero ascrivibili alle Controparte_4
condizioni di criticità dovute alla crisi dell'intero sistema di trattamento e smaltimento dei rifiuti (cfr. pagine 21 e seguenti della sentenza di primo grado).
…
In conclusione, la sentenza di primo grado va confermata integralmente.
Quanto alle spese processuali, ritiene questa Corte che, come già ritenuto dal Tribunale per il primo grado, nei rapporti processuali tra e la soccombenza reciproca, su Pt_1 CP_1
questioni tra l'altro complesse, giustifichi l'integrale compensazione delle stesse anche per il presente giudizio di appello;
allo stesso modo la compensazione totale delle spese è giustificata anche nei confronti della attesa la Controparte_3
complessità delle questioni e la non manifesta infondatezza, nel caso che fosse stata accolta la domanda principale avanzata da della domanda di manleva avanzata Pt_1
nei suoi confronti da . CP_1
Sussistono infine i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n° 115 del
2002, per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dei rispettivi atti di appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello, prima sezione civile, così provvede:
- parzialmente rigetta e parzialmente dichiara inammissibile l'appello principale proposto da contro la sentenza n° 415/2017, Parte_1
pubblicata in data 13.1.2017 dal Tribunale di Napoli;
- conseguentemente, dichiara assorbita la domanda di manleva proposta da CP_1
nei confronti del Commissario straordinario di governo per l'emergenza rifiuti in CP_2
/ Presidenza del consiglio dei ministri;
- dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto contro la medesima sentenza da
[...]
CP_1
9 - dichiara interamente compensati tra tutte le parti in causa spese ed onorari del presente grado di giudizio;
- dichiara che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n°
115 del 2002, per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dei rispettivi atti di appello.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 23.7.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Fulvio Dacomo
10
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. Fulvio Dacomo Presidente;
2) Dr. Antonio Mungo Consigliere;
3) Dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere relatore;
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 897/2018 R.G., avente ad oggetto “appalto di opere pubbliche”, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 29.1.2025, tra:
- (C.F.: ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato
Federica Sandulli (C.F.: ) e dall'avvocato Antonio Nardone (C.F.: C.F._1
) C.F._2
- appellante-
e
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avvocato Ennio Magrì (C.F.: e C.F._3
dall'avvocato Cristina Magrì (C.F.: ) CodiceFiscale_4
-appellata ed appellante incidentale- nonché
1 - / Controparte_2 [...]
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Controparte_3 P.IVA_3
Stato (C.F.: C.F._5
-appellata-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
L' affidataria del servizio di Parte_1
raccolta e trasporto dei rifiuti per conto del citava in giudizio la Controparte_4 [...]
- a sua volta affidataria del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani in forza di CP_1
contratto del 7.6.2000, intercorso con il Commissario di Governo nell'ambito dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella Regione , CP_2
dichiarato con DPCM dell'11.2.1994 - per chiedere il risarcimento dei danni asseritamente subiti per effetto di presunti inadempimenti della convenuta nella gestione dei rifiuti nonché per chiedere la restituzione di somme asseritamente versate alla convenuta indebitamente.
A sua volta la , nel costituirsi in giudizio, proponeva domanda riconvenzionale per i CP_1
danni asseritamente subiti a seguito di disservizi imputabili all' e, ad ogni buono, per Pt_1
l'ipotesi di propria condanna proponeva domanda di manleva nei confronti del Commissario di governo.
Con sentenza n° 415/2017, pubblicata in data 13.1.2017, il Tribunale di Napoli rigettava sia la domanda principale proposta da con conseguente assorbimento della domanda Pt_1
di manleva avanzata da contro il Commissario di governo, sia la domanda CP_1
riconvenzionale proposta da . CP_1
…
Contro tale sentenza ha proposto appello chiedendo l'accoglimento delle sue Pt_1
pretese risarcitorie avanzate in primo grado nei confronti di . CP_1
Si è costituita , che ha a sua volta proposto appello incidentale, con il quale ha chiesto CP_1
l'accoglimento delle sue pretese risarcitorie avanzate nei confronti di ha altresì Pt_1
riproposto domanda di manleva nei confronti del Commissario di governo, per il quale si è costituita l'Avvocatura dello Stato.
…
Mediante note scritte in sostituzione, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., dell'udienza del
29.1.2025 si è proceduto alla precisazione delle conclusioni dinanzi al collegio, con le quali
2 le parti hanno concluso in conformità ai loro rispettivi atti, ed all'esito la causa è stata assegnata in decisione con ordinanza emessa in pari data, con scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica nei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ritiene questa Corte che vadano confermati i rigetti sia della domanda risarcitoria avanzata da nei confronti di sia di quella avanzata da nei confronti di Pt_1 CP_1 CP_1 Pt_1
Con i primi due motivi del suo atto di appello l' si duole che il primo giudice ha ritenuto Pt_1
insussistente un rapporto di natura contrattuale tra essa e la convenuta , Pt_1 CP_1
sostenendo che un rapporto di tal natura era intercorrente solo tra il Commissario di governo che aveva affidato il servizio di smaltimento dei rifiuti, la che ne era l'affidataria ed i CP_1
Comuni che ne erano i beneficiari, ed ha quindi qualificato come di natura extra-contrattuale la presunta responsabilità della invocata nei suoi confronti da applicando CP_1 Pt_1
conseguentemente la ripartizione dell'onere probatorio previsto dall'art. 2043 c.c.
Ritiene invece l'appellante che il rapporto intercorrente tra essa e la fosse di Pt_1 CP_1
natura contrattuale da “contatto sociale qualificato” (primo motivo) e che, quindi, l'onere probatorio dovesse essere ripartito tra le parti ai sensi dell'art. 1218 c.c., e non ai sensi dell'art. 2043 c.c. (secondo motivo).
I due motivi in esame sono inammissibili per carenza di interesse.
Il primo giudice, pur avendo indubbiamente qualificato come di natura extra-contrattuale la responsabilità della invocata dall'attrice nei suoi confronti (cfr. pagine 8 e seguenti CP_1
della sentenza di primo grado) e pur avendo affermato che, come conseguenza di tale qualificazione, gravava sull'attrice, ai sensi dell'art. 2043 c.c., l'onere di provare tutti gli elementi costitutivi dell'invocata fattispecie risarcitoria, ed in particolare dell'elemento soggettivo dell'illecito (laddove invece, nel caso di responsabilità contrattuale, è il debitore che, ai sensi dell'art. 1218 c.c., deve dimostrare che l'inadempimento sia a lui non imputabile), non ha rigettato la domanda perché ha ritenuto che non avesse provato Pt_1
la colpa della per le presunte inadempienze a quest'ultima addebitate, ma ha invece CP_1
espressamente affermato che dalla istruttoria espletata era emerso che “le inefficienze nella gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti, pur verificatesi, siano dipese da fattori non autonomamente imputabili alla , provvedendo poi ad indicare ed a motivare, alle CP_1
3 pagine 11 e seguenti della sentenza di primo grado, tutte le ragioni per le quali le inefficienze del servizio dipendevano da fattori non imputabili alla convenuta.
Appare pertanto evidente che il primo giudice, anche se avesse qualificato il rapporto come di natura contrattuale ed avesse applicato l'art. 1218 c.c., avrebbe comunque rigettato la domanda, alla luce della ritenuta non imputabilità al debitore degli inadempimenti lamentati dall'attrice.
…
Prima di esaminare i successivi motivi proposti dall'appellante va premesso che, con la sua domanda risarcitoria, l sostiene che la (che si era aggiudicata il servizio di Pt_1 CP_1
smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti nella Provincia di da smaltire in impianti Pt_1
di produzione di combustibile derivato dai rifiuti, cosiddetto CDR, realizzati nei Comuni di
Tufano, e Giugliano e gestiti da essa ) sarebbe venuta meno, negli anni 2002- Per_1 CP_1
2004, agli obblighi relativi all'espletamento del servizio affidatole, causando notevoli ritardi alle attività di conferimento di essa attrice ed addirittura non consentendole, in alcuni casi, il conferimento, così costringendola a sostenere notevoli costi aggiuntivi, dei quali chiede, per l'appunto, il risarcimento.
Il primo giudice ha invece ritenuto (pagine 11 e seguenti) che i disservizi nel servizio di smaltimento dei rifiuti (ed in particolare le sospensioni ed i fermi nella ricezione dei rifiuti da smaltire) fossero dovuti a tutta una serie di fattori non imputabili alla , ed in particolare CP_1
a problemi sia in entrata negli impianti - quali una imperfetta effettuazione della raccolta differenziata (per espressa previsione contrattuale il servizio di smaltimento doveva infatti essere effettuato a valle della raccolta differenziata) ed una quantità di rifiuti conferita dal superiore a quella media giornaliera per la quale l'ente comunale era Controparte_4
stato autorizzato- sia in uscita dagli impianti, quali l'indisponibilità di discariche per i rifiuti non recuperabili e non utilizzabili come combustibile (sovvalli e FOS) nonché la mancata realizzazione del termovalorizzatore di Acerra, dove avrebbe dovuto essere utilizzato il CDR prodotto negli impianti di smaltimento gestiti dalla , e che è invece entrato in vigore solo CP_1
nell'anno 2009.
Orbene, con il terzo motivo del suo atto di appello mette in discussione le Pt_1
conclusioni cui giunge il primo giudice, procedendo tuttavia ad una contestazione parcellizzata dei singoli elementi, senza tenere per nulla conto del quadro di insieme,
4 indiscutibilmente caratterizzato da uno scenario di notoria e particolare gravità venuto in essere nelle province di di Caserta riguardo alla raccolta ed alla gestione dei rifiuti Pt_1
e caratterizzato, a monte, da una inefficiente raccolta differenziata, che doveva invece costituire il presupposto del sistema di smaltimento dei rifiuti, ed a valle dalla mancata realizzazione degli impianti di termovalorizzazione, dove il rifiuto-combustibile avrebbe dovuto essere smaltito ed utilizzato e che invece, in mancanza dei termovalorizzatori, veniva stoccato a tempo indefinito.
In particolare, sostiene nel motivo di appello in esame: Pt_1
- che la aveva l'obbligo contrattuale di verificare la presenza, tra i rifiuti conferiti, di CP_1
quelli non conformi alla raccolta differenziata;
- che essa era obbligata a conferire i rifiuti solidi urbani raccolti senza massimale di Pt_1
conferimento;
- che la era inoltre obbligata ad effettuare a proprie spese lo stoccaggio del CDR CP_1
prodotto;
- che per i rifiuti non trasformabili in combustibile la aveva avuto a disposizione un CP_1
sufficiente numero di discariche di servizio.
A tali osservazioni va tuttavia replicato:
- che sarà pur vero che la aveva l'obbligo contrattuale di verificare la presenza, tra i CP_1
rifiuti conferiti, di quelli non conformi alla raccolta differenziata, ma resta il fatto che il mancato rispetto dei criteri per la raccolta differenziata da parte dei Comuni cagionava un costante rallentamento nella ricezione dei rifiuti negli impianti, costringendo gli addetti della a defatiganti controlli sul conferito che, se la differenziata fosse stata effettuata CP_1
correttamente, sarebbero stati ridotti al minimo e, comunque, sarebbero stati indubbiamente più spediti;
- che sarà stata pure obbligata nei confronti del raccogliere tutti Pt_1 Controparte_4
i rifiuti conferiti, senza massimale di conferimento, ma ciò non toglie che gli effetti di tale obbligo (gravante su ricadeva su , che si trovava così a sua volta costretta, Pt_1 CP_1
senza sua colpa, a ricevere dal una quantità di rifiuti superiore a quella Controparte_4
media autorizzata;
- che sarà pur vero che era obbligo della di effettuare a proprie spese lo stoccaggio CP_1
del CDR prodotto e che per i rifiuti non trasformabili in combustibile la aveva avuto a CP_1
5 disposizione un sufficiente numero di discariche di servizio, ma resta il fatto che la mancata realizzazione dei termovalorizzatori, che invece avrebbero dovuto essere il terminale naturale di tutto il ciclo dei rifiuti così come era stato concepito sulla carta, ha comportato un abnorme accumulo nel tempo di rifiuto combustibile, che invece di essere stoccato provvisoriamente per un tempo limitato, si accumulava tutto nei siti di stoccaggio per un tempo indefinito, con conseguente blocco in uscita dei rifiuti lavorati, che si traduceva inevitabilmente anche in una enorme difficoltà di ricevere nuovi rifiuti in entrata.
Il motivo deve, in conclusione, essere rigettato.
…
Con il quarto motivo del suo atto di appello si duole del mancato accoglimento della Pt_1
sua domanda di restituzione delle somme versate ai sensi dell'ordinanza PCM n° 3100/2000
(maggiorazione della tariffa di conferimento dei rifiuti, da versare al Commissario di governo fino all'entrata in funzione degli impianti di produzione del CDR) ed ai sensi dell'art. 2, comma 4, dell'ordinanza del Ministro dell'Interno n° 3032/1999 (contributo di spettanza del per la localizzazione del realizzando termovalorizzatore): domande di Controparte_5
restituzione avanzate sul presupposto che gli impianti di CDR erano entrati in funzione nell'anno 2001, per cui l'importo da essa versato nell'anno 2002 non era dovuto;
e Pt_1
che il termovalorizzatore di Acerra era entrato in funzione solo nell'anno 2009, per cui tutti gli importi versati da essa (la causa di primo grado è stata introdotta nel 2005) non Pt_1
erano dovuti.
Il primo giudice ha rigettato la domanda osservando (cfr. pagine 23 e seguenti della sentenza di primo grado): “viene in rilievo la circostanza che tali somme sono state a suo tempo riscosse dalla non quale beneficiaria finale, bensì quale affidataria di un CP_1
servizio di cassa, dovendo le stesse essere poi trasferite al Commissario di Governo per la gestione della fase di emergenza ed ai soggetti aventi diritto a titolo di perequazione ambientale. A seguito, poi, della intervenuta risoluzione del contratto di affidamento, disposta dal D.L. 245/05, convertito in L. 21/2006 e dell'O.P.C.M. del 14 dicembre 2005, n.
3479 recante “ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti della regione , è stata creata una Contabilità speciale 3111 intestata al Commissario CP_2
delegato, sulla quale sono state fatte confluire tutte le somme precedentemente incassate
a titolo di contributi dalle ex affidatarie, con cessazione del mandato di tesoreria in ordine
6 all'incasso di tali somme in capo alla ex affidataria del servizio. Il Commissario Delegato ha conseguentemente assunto la veste di unico interlocutore anche dei soggetti che, come nella specie , assuma il diritto alla ripetizione delle quote indebitamente Parte_1
pagate ai sensi delle ordinanze commissariali sopra richiamate, essendosi concentrata in capo alla struttura commissariale l'intera gestione delle risorse finanziarie connesse con lo smaltimento dei rifiuti nel periodo dell'emergenza (cfr. in senso conforme, sentenza Tar
Campania 4371/2014)”.
Con il motivo di appello in questa sede in esame sostiene l'appellante che la ha CP_1
riscosso le somme in qualità di mandataria senza rappresentanza, ragione per la quale è essa il soggetto obbligato alla restituzione, alla luce del disposto dell'art. 1705 c.c. (“il mandatario che agisce in nome proprio acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato”).
Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato.
Va infatti innanzitutto osservato che, ammesso pure che la riscuotesse le somme CP_1
quale mandataria senza rappresentanza, resta il fatto che l'appellante non si è confrontato con la normativa speciale richiamata dal primo giudice, in virtù della quale si è creata una contabilità speciale, dove sono confluite le somme riscosse dalla a titolo di contributi CP_1
e maggiorazioni, intestata al Commissario delegato, nei confronti del quale, quindi, devono essere fatte valere tutte le domande di restituzione.
Domande di restituzione che, ad ogni buon conto, nel caso di specie appaiono anche infondate, atteso che:
- quanto alla maggiorazione della tariffa di conferimento dei rifiuti, da versare fino all'entrata in funzione degli impianti di produzione del CDR, va rilevato che è una affermazione non provata dell'appellante quella che gli impianti siano entrati in funzione nell'anno 2001, alla quale l'appellata oppone che, invece, la tariffa non era più dovuta solo a partire dal CP_1
10.9.2002, data nella quale si è finalmente autorizzato, con ordinanza commissariale,
l'esercizio dell'impianto di Tufino;
- quanto al contributo di spettanza del di per la localizzazione del CP_4 CP_5
realizzando termovalorizzatore, va evidenziato che la debenza del contributo perequativo in questione non sembra condizionata all'entrata in funzione del termovalorizzatore, ma
7 sembra collegata alla localizzazione in sé, nel territorio comunale, del termovalorizzatore stesso.
…
Con il proprio appello incidentale , a sua volta, ripropone la domanda risarcitoria CP_1
avanzata nei confronti di Pt_1
In particolare, l'appellante incidentale ribadisce che con il mancato pagamento Pt_1
della tariffa di smaltimento, avrebbe impedito ad essa di accedere ad ulteriori quote di CP_1
finanziamento e ne avrebbe determinato la revoca;
e ribadisce, inoltre, inoltre, che Pt_1
le avrebbe cagionato danni in virtù della cattiva effettuazione della raccolta differenziata e del mancato rispetto di quantitativi autorizzati e di fasce orarie di conferimento.
Tale appello è inammissibile per mancanza di specificità.
Quanto al mancato pagamento della tariffa di smaltimento, insiste sulla circostanza CP_1
che tale tariffa le fosse dovuta e che, ciononostante, non le era stata versata.
Tuttavia, premesso che la richiesta di pagamento della tariffa in questione è stata oggetto di un diverso giudizio, all'esito del quale a è stato effettivamente riconosciuto il diritto CP_1
al pagamento della somma di euro 13.988.658,99 (cfr. pagina 5 della sentenza di primo grado), e che oggetto del presente giudizio sono solo gli aspetti risarcitori conseguenti al mancato pagamento, l'appellante incidentale non si confronta con quella che è stata la ragione addotta dal primo giudice per il rigetto sul punto della domanda risarcitoria, avendo il Tribunale affermato, prescindendo dalla debenza o meno della tassa in questione, che:
“Quanto alla doglianza sul pregiudizio all'intero impianto contrattuale del finanziamento, asseritamente subito dalla in conseguenza del reiterato inadempimento di CP_1
al pagamento della tariffa di smaltimento dei rifiuti per l'intero anno Parte_1
2004 (lettera a della domanda riconvenzionale), si rileva che siffatto danno è prospettato come meramente potenziale, correlato al mero “rischio” di rimborso anticipato del finanziamento già erogato e di cancellazione dell'intero finanziamento” (cfr. pagina 20 della sentenza di primo grado).
Quanto, poi, alla cattiva effettuazione della raccolta differenziata ed al mancato rispetto di quantitativi autorizzati e di fasce orarie di conferimento, l'appellante incidentale indica le prove testimoniali dalle quali emergerebbero le dette circostanze, ma tuttavia di nuovo non si confronta con la motivazione del primo giudice, che ha rigettato la domanda non perché
8 ha ritenuto non provate le circostanze addotte da , ma perché ha ritenuto che tutte le CP_1
disfunzioni relative alla raccolta dei rifiuti non fossero imputabili ad che era dal Pt_1
canto suo obbligata a rendere il servizio di raccolta e di trasporto dei rifiuti in forza del contratto di affidamento stipulato con il ma fossero ascrivibili alle Controparte_4
condizioni di criticità dovute alla crisi dell'intero sistema di trattamento e smaltimento dei rifiuti (cfr. pagine 21 e seguenti della sentenza di primo grado).
…
In conclusione, la sentenza di primo grado va confermata integralmente.
Quanto alle spese processuali, ritiene questa Corte che, come già ritenuto dal Tribunale per il primo grado, nei rapporti processuali tra e la soccombenza reciproca, su Pt_1 CP_1
questioni tra l'altro complesse, giustifichi l'integrale compensazione delle stesse anche per il presente giudizio di appello;
allo stesso modo la compensazione totale delle spese è giustificata anche nei confronti della attesa la Controparte_3
complessità delle questioni e la non manifesta infondatezza, nel caso che fosse stata accolta la domanda principale avanzata da della domanda di manleva avanzata Pt_1
nei suoi confronti da . CP_1
Sussistono infine i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n° 115 del
2002, per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dei rispettivi atti di appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello, prima sezione civile, così provvede:
- parzialmente rigetta e parzialmente dichiara inammissibile l'appello principale proposto da contro la sentenza n° 415/2017, Parte_1
pubblicata in data 13.1.2017 dal Tribunale di Napoli;
- conseguentemente, dichiara assorbita la domanda di manleva proposta da CP_1
nei confronti del Commissario straordinario di governo per l'emergenza rifiuti in CP_2
/ Presidenza del consiglio dei ministri;
- dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto contro la medesima sentenza da
[...]
CP_1
9 - dichiara interamente compensati tra tutte le parti in causa spese ed onorari del presente grado di giudizio;
- dichiara che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n°
115 del 2002, per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dei rispettivi atti di appello.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 23.7.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Fulvio Dacomo
10