CASS
Sentenza 1 aprile 2026
Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/04/2026, n. 8169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8169 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 24885-2020 proposto da: SOCIETA' AGRICOLA SOLAR FARM S.R.L., SOCIETA' AGRICOLA SOLAR FARM 2 S.R.L. in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati GABRIELE GI, MA GI;
- ricorrenti -
contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, MA DE OS, EL RI, TT CO;
- controricorrenti -
- Oggetto R.G.N. 24885/2020 Cron. Rep. Ud. 27/01/2026 PU Civile Sent. Sez. L Num. 8169 Anno 2026 Presidente: ESPOSITO LUCIA Relatore: SOLAINI LUCA Data pubblicazione: 01/04/2026 2 avverso la sentenza n. 1134/2019 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 17/01/2020 R.G.N. 605/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/01/2026 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA' che ha concluso per il rigetto del ricorso, uditi gli avvocati GABRIELE GI, MA GI;
udito l'avvocato ANTONINO SGROI. R.G. 24885/20 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del giorno 17.1.2020 n. 1134, la Corte d’appello di Palermo accoglieva parzialmente il gravame proposto dall’Inps, avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento che aveva accolto l’opposizione proposta da soc. agricola SO AR RL e da soc. agricola SO AR 2 RL, quale interveniente, ex art. 111 c.p.c., avverso un avviso di addebito, avendo il giudice di primo grado dichiarato il diritto della opponente ad essere classificata, ai fini previdenziali, quale azienda agricola per il periodo dal giorno 21.6.2010 al 30.9.2014 e, per l’effetto, ha ritenuto insussistente il credito contributivo preteso dall’Inps, in conseguenza della riclassificazione della società quale azienda di produzione di energia da fonti fotovoltaiche. In particolare, il tribunale, premesso che la riclassificazione dell’opponente era derivata da accertamento ispettivo, a seguito del quale l’Inps aveva escluso la prevalenza dell’attività agricola rispetto a quella di produzione di energia elettrica, con conseguente insussistenza della “connessione”, ex art. 2135 c.c., ha ritenuto errata la riclassificazione e la valutazione ispettiva ad essa presupposta. La Corte d’appello ha accolto parzialmente il gravame dell’Inps, ritenendo che dovesse escludersi che l’attività agricola fosse 3 prevalente su quella di produzione di energia da fonti fotovoltaiche e che la seconda fosse connessa alla prima, sicché fino al mese di dicembre 2013 correttamente l’Inps aveva disposto la variazione dell’inquadramento dell’azienda. Per il periodo successivo oggetto di accertamento, la presunzione di cui all’art. 22 comma 1 bis del DL n. 66/14, frattanto entrato in vigore, secondo cui l’attività di produzione di energia elettrica va considerata “connessa” a quella agricola sino alla soglia di produzione di 260.000 kw per anno, non era stata smentita dato che, l’Inps non aveva contestato, né altrimenti dimostrato, il superamento della soglia di produzione di 260.000 kw per anno. Infine, quanto alla classificazione dei lavoratori ai fini contributivi, secondo la Corte del merito, l’inquadramento previdenziale del lavoratore deve seguire necessariamente quello del datore di lavoro, nel senso che esso va determinato sulla base dell’attività svolta dal datore, senza che possa costituire elemento di riferimento, per la determinazione dei contributi, la qualifica rivestita dal lavoratore ovvero la specifica attività personale effettuata dallo stesso, tuttavia, poiché nella specie, il datore di lavoro non rientrava in nessuna delle categorie elencate dall’art. 6 della legge n. 92/79, né era stato specificamente dimostrato che i lavoratori fossero addetti all’attività agricola, la Corte territoriale ha ritenuto che gli stessi fossero inquadrabili come addetti al settore elettrico e che l’importo dei contributi doveva essere determinato, in accoglimento dell’eccezione di compensazione, tenendo conto di quanto dalla società corrisposto all’Inps, per il periodo oggetto di accertamento e fino al 31.12.2013. Avverso tale sentenza, soc. agricola SO AR RL e da soc. agricola SO AR 2 RL, quale interveniente, ex art. 111 c.p.c., 4 ricorre per cassazione, sulla base di otto motivi, illustrati da memoria, mentre l’Inps ha resistito con controricorso. Il PG ha rassegnato conclusioni scritte nel senso del rigetto del ricorso. Il Collegio riserva sentenza, nel termine di novante giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, la parte ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 434 comma 1 c.p.c. novellato dall’art. 54 comma 1 lett. c) bis del DL n. 83/12, convertito con modificazioni in legge n. 134/12, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., per difetto di specificità del motivo di gravame relativo alla questione dell’inquadramento previdenziale dei dipendenti della ricorrente, perché l’Inps si era limitato a proporre un’opzione interpretativa difforme da quella prescelta dal tribunale di Agrigento, senza in alcun modo argomentare per quali ragioni giuridiche l’interpretazione del primo giudice sarebbe stata errata e perché quella invocata dall’Istituto sarebbe stata, invece, l’interpretazione corretta. Con il secondo motivo di ricorso, la parte ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art.1 comma 423 della legge n. 266/05 (anche in combinato disposto con l’art. 2135 c.c.), in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello aveva ritenuto che la norma in rubrica non avesse introdotto alcuna presunzione assoluta di connessione tra l’attività agricola e quella di produzione di energia fotovoltaica che invece, ad avviso della Corte del merito sarebbe stata prevista solo con l’art. 22 comma 1 bis del DL n. 66/14, vigente a decorrere dal 1.1.14. Inoltre, non vi era una questione di prevalenza dell’una o dell’altra attività da risolvere (agricola o industriale), nell’ambito 5 dell’economia dell’impresa, bensì vi era da tener conto dell’uso prevalente o meno, nell’attività di produzione di energia fotovoltaica, delle risorse impiegate dall’azienda nell’attività agricola. Con il terzo motivo di ricorso, la parte ricorrente deduce il vizio di omessa valutazione di più fatti decisivi, puntualmente dedotti dalla ricorrente e il vizio di mancata ammissione dei mezzi istruttori dalla stessa richiesti, in relazione all’art. 360 comma primo n. 5 c.p.c., perché la Corte d’appello aveva omesso di prendere in considerazione che la società ricorrente utilizzava per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica esclusivamente le attrezzature dell’azienda agricola impiegate per la coltivazione del fondo, avendo quindi omesso l’esame delle perizie di parte e disatteso le ulteriori istanze istruttorie. Con il quarto motivo di ricorso, la parte ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, del regolamento CE 1107/09 (e del DM) 6.8.2010), in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte d’appello aveva erroneamente, ritenuto che l’attività agricola avesse una collocazione meramente ancillare nella complessiva economia aziendale, ritenendo altresì che le “serre integrate” fossero inidonee alla funzione loro propria, perché non garantivano quell’ambiente chiuso, statico e caratterizzato da un microclima, rispetto all’ambiente circostante. Con il quinto motivo di ricorso, la parte ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 6 della legge n. 92/79, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., perché se pure fosse stata legittima la riclassificazione della società ricorrente quale impresa industriale, ciò non avrebbe potuto comportare il re-inquadramento dei lavoratori dipendenti, risultando gli stessi adibiti alle mansioni proprie dei braccianti 6 agricoli. D’altra parte, secondo la società ricorrente, se si dovesse pervenire, come ha ritenuto di fare la Corte d’appello, ad una interpretazione restrittiva del richiamato art. 6 della legge n. 92/79, quest’ultimo risulterebbe costituzionalmente illegittimo per violazione dell’art. 3 Cost., comportando nell’ipotesi sopra descritta, una irragionevole disparità di trattamento, limitando la previsione dell’inquadramento in agricoltura, ai soli soggetti - pur dipendenti di imprese non agricole – che svolgano attività di raccolta, con esclusione, di contro, di quelli (sempre dipendenti di imprese non agricole) adibiti ad attività inerenti il ciclo di sviluppo biologico della vegetazione (cfr. pp. 51-52 del ricorso). Con il sesto e settimo motivo di ricorso (rubricati sub VI e VI bis), la società ricorrente deduce sia il vizio di nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c. che il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 49 della legge n. 88/89, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte d’appello aveva omesso ogni riferimento all’inquadramento dell’impresa, nell’ipotesi in cui la stessa avesse espletato, come aveva rilevato la Corte d’appello, plurime attività tra loro non connesse. Ovvero ,nell’ipotesi in cui invece si fosse ritenuto che la Corte d’appello si era in qualche modo pronunciata sulla questione dell’inquadramento dell’impresa e il conseguente inquadramento contributivo dei lavoratori, la stessa aveva violato l’art. 49 della legge n. 88/89, come interpretata dall’Inps con la circolare n. 207/95, perché in presenza di plurime attività non connesse, il datore di lavoro avrebbe dovuto essere iscritto distintamente in ciascuno dei settori previsti per le singole attività esercitate e nella specie, la società ricorrente avrebbe dovuto essere inquadrata nel settore agricoltura, con 7 conseguente inquadramento di tutti i dipendenti nella previdenza agricola, in quanto tutti occupati nelle serre, mentre nessun lavoratore si era mai occupato della produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici. Con l’ottavo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello aveva condannato la società alle spese di lite, del doppio grado, pur se parzialmente compensate, quando invece era stata ritenuta parzialmente vincitrice all’esito del giudizio di appello, essendo stata l’opposizione all’avviso di addebito parzialmente accolta. Il primo motivo di ricorso è infondato, in quanto il primo motivo di gravame dell’Inps nel voler affrontare una questione di diritto, qual è quella relativa all’inquadramento previdenziale dei dipendenti della ricorrente, non doveva usare formule sacramentali né redigere un progetto alternativo di sentenza, ma esporre la ratio del proprio ragionamento che si poneva come alternativo rispetto a quello del tribunale (alla luce della richiamata giurisprudenza di legittimità), pertanto, nessuna aspecificità è predicabile rispetto al brano riportato alla p. 13 del ricorso, che può considerarsi sufficientemente specifico. Il secondo motivo è infondato. La formulazione dell’art.1, co.423 l. n.266/05 applicabile ratione temporis è quella risultante dall’art.1, co.369 l. n.296/06, in base al quale: “Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo 8 effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario”. Questa Corte (Cass.14343/05) ha affermato che, in tema di inquadramento delle aziende a fini assicurativi e previdenziali, è qualificabile come agricola l’azienda che svolga, secondo le dizioni utilizzate dagli artt.2135 c.c. e 206 T.U. n.112/65, lavorazioni o attività "connesse", per tali dovendosi intendere, secondo il criterio di individuazione espresso dall'art.2135 c.c., le attività dirette alla alienazione o trasformazione dei prodotti agricoli che rientrino "nell'esercizio normale dell'agricoltura", con la conseguenza che, ove l'attività di alienazione e trasformazione assuma nel quadro aziendale posizione prevalente, di modo che il fondo appaia servire all'industria come mezzo a fine, si esorbita dai confini di un'attività accessoria di produzione, dando vita a vere e proprie attività industriali o commerciali (entro l’ambito civilistico di interpretazione dell’art.2135 c.c., nello stesso senso, v. Cass.6853/11, Cass.1344/13, Cass.16614/16). In conformità a tale principio, la Corte d’appello ha accertato che l’attività di produzione d’energia fotovoltaica era prevalente rispetto all’attività agricola, poiché la prima non rientrava nell’esercizio normale dell’agricoltura, e i terreni erano asserviti all’industria. Secondo parte ricorrente, tale interpretazione sarebbe stata sconfessata dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.66/15. Ritiene il collegio di dover dissentire dalla proposta lettura della sentenza n.66/15. La Corte Costituzionale (punto 4.3 del Considerato in diritto) ha affermato che l’attività di produzione di energia da fonti fotovoltaiche è attività diretta alla fornitura di beni, sicché ai 9 sensi dell’art.2135 c.c., essa risulta connessa all’attività agricola ove venga svolta mediante “utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola”. Continua la Corte specificando che la risorsa rilevante ex art.2135 c.c. è individuata nel fondo ove vengono installati i pannelli fotovoltaici;
e che il fondo deve comunque continuare a risultare «normalmente» impiegato nell’attività agricola. Il normale impiego del fondo nell’attività agricola implica che, come si legge in sentenza, l’uso a fini di installazione di pannelli fotovoltaici deve preservare, in capo al fondo stesso, la sua normale vocazione ad utilizzazione agricola, intesa quest’ultima ex art.2135 c.c., quale attività avente ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo. Se così non è, se cioè l’utilizzo del fondo per installazione di pannelli e produzione di energia fotovoltaica diviene prevalente rispetto all’utilizzo per l’attività agricola, non si rinviene la ratio dell’art.1, co.423, volta – come ancora osserva la Corte Costituzionale – “a riconoscere un regime di favore per l’impresa agricola pur in presenza dell’esercizio di attività connesse, purché queste ultime non snaturino la stessa impresa, contraddicendone la vocazione agricola”. Nel caso di specie, la Corte ha in concreto accertato che l’attività di produzione di energia, siccome assolutamente prevalente, ha contraddetto la vocazione agricola dell’impresa. Il terzo motivo è inammissibile, in quanto, censura la valutazione del materiale istruttorio e il suo mancato ingresso nel giudizio, senza trascrivere i documenti ritenuti rilevanti per dimostrare sia il proficuo svolgimento dell’attività agricola, che la natura di attività connessa a quella agricola dell’attività di produzione e vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili;
10 neppure è stata argomentata la decisività dei documenti, la cui valutazione è stata, in tesi, omessa. Il quarto motivo è inammissibile, perché non si confronta con l’accertamento espresso dalla Corte del merito che le serre presenti sul fondo erano inutilizzabili a fini agricoli e che le uniche che erano manutenute, limitatamente alla copertura, erano quelle dove erano stati posti i pannelli fotovoltaici: pertanto, di fronte a tale accertamento di fatto, risulta irrilevante l’eventuale ossequio al regolamento comunitario sul corretto funzionamento delle serre. Il quinto motivo è inammissibile. La Corte non ha errato nell’esegesi dell’art.6 l. n.92/79, poiché ha statuito che la norma apporta una eccezione al principio generale che fa seguire la classificazione dell’attività lavorativa dei dipendenti alla classificazione formale adottata dall’Inps per l’attività del datore di lavoro. Tuttavia, ha proseguito la Corte, non era stato allegato, né dimostrato che i dipendenti della ricorrente svolgessero le attività di cui alla lettera d) dell’art.6. Su tale ultimo punto il motivo non adduce alcuna specifica censura e si diffonde, invece, sulla diversa ipotesi della lettera e) dello stesso art.6, affermando che vi sarebbe violazione di legge in quanto la sentenza non avrebbe considerato tale lettera e avrebbe quindi escluso la natura agricola delle attività ivi menzionate. Sul punto va detto che la sentenza non ha menzionato la lettera e), e, tuttavia, non ha escluso che le attività ivi elencate siano attività agricole, con ciò violando la norma di legge. Vero è, invece, che l’indagine circa la ricorrenza delle attività di cui alla lettera e) implica un accertamento in fatto nuovo e diverso rispetto a quello concernente le attività di cui alla lettera d). Il motivo al riguardo non deduce l’omesso esame di fatti decisivi 11 o la mancata considerazione delle attività di cui alla lettera e). Piuttosto, pretendendo il richiamo alle attività di cui alla lettera e), giunge a introdurre circostanze di fatto nuove, su cui la sentenza non si è pronunciata, senza specificamente allegare che dette circostanze di fatto – ovvero che i dipendenti svolgessero le specifiche attività di cui alla lettera e) – fossero state allegate nei gradi di merito. Da quanto fin qui detto, emerge la totale irrilevanza della questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione all’art.3 Cost., poiché la Corte non ha fornito alcuna irragionevole interpretazione riguardante la lettera e) dell’art.6 l. n.92/79. Il sesto e settimo motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto, sono infondati, con riguardo all’omessa pronuncia. La sentenza, infatti, ha rigettato l’argomento del doppio inquadramento affermando che, al di fuori dell’eccezione rappresentata dall’art.6 l. n.92/79, l’inquadramento è unico, ed è quello dato ex art.49 l. n.88/89 all’attività svolta dall’impresa datrice di lavoro. Né tale affermazione è contraria all’art.49 l. n.88/89. La Corte si è infatti basata, nel classificare l’attività datoriale, sul criterio della prevalenza, reputando prevalente l’attività industriale di produzione di energia su quella agricola. Così facendo, ha rispettato il principio più volte ribadito da questa Corte, secondo cui, al di là dei casi di più attività autonome e indipendenti, quando si tratti di un’unica attività promiscua l’inquadramento deve essere effettuato con riguardo all’attività prevalente in relazione alle finalità economiche perseguite (Cass.36381/21, Cass.23804/14). L’ottavo motivo è infondato. 12 L’opposizione ad avviso di addebito è qualificabile come azione di accertamento negativo della pretesa creditoria dell’Inps, veicolata dal titolo esecutivo (avviso di addebito). Nel momento in cui l’Inps, in primo grado, ha chiesto il rigetto dell’opposizione, ha fatto valere in giudizio la propria domanda di accertamento della pretesa contributiva e di condanna, tramite conferma dell’avviso di addebito, del debitore. Questa Corte ha avuto modo di affermare più volte (a partire da Cass.21799/21, poi anche Cass.31435/24) che, a fronte di un’azione di accertamento negativo, la richiesta del convenuto titolare del diritto sostanziale di rigetto della domanda attorea vale ad interrompere la prescrizione (senza necessità di domanda riconvenzionale), in quanto il creditore, mediante il rigetto della domanda di accertamento negativo, propone una domanda di accertamento del credito (in questo caso previdenziale) previamente azionato in via stragiudiziale (con l’avviso di addebito). La domanda, rispetto alla quale valutare la relativa fondatezza o infondatezza, con connessa soccombenza ai fini delle spese di lite, è perciò la domanda sottesa alla pretesa sostanziale dell’Inps, inizialmente contenuta nel titolo esecutivo stragiudiziale (avviso di addebito) e poi espressa in giudizio mediante la richiesta di rigetto dell’opposizione di parte ricorrente. Tale domanda, avente ad oggetto un credito contributivo che copriva più annualità, è stata accolta in parte dalla sentenza d’appello, la quale ha confermato il credito sotteso all’avviso di addebito per le annualità fino al 31.12.2013. Essendo fondata, seppure in parte, la domanda dell’Inps, correttamente la Corte ha escluso che l’Inps, vittorioso, potesse essere condannato al pagamento delle spese in favore dell’opponente, come invece 13 pretende la società ricorrente a mezzo del presente motivo (v. Cass.26918/18, Cass.13212/23). In conclusione, il ricorso va respinto con condanna alle spese di lite del presente giudizio di cassazione, secondo soccombenza. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la società ricorrente a pagare le spese di lite che liquida nell’importo di € 6.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 – bis dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27.1.2026 Il Relatore Il Presidente Dott. Luca Solaini Dott.ssa Lucia Esposito
- ricorrenti -
contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, MA DE OS, EL RI, TT CO;
- controricorrenti -
- Oggetto R.G.N. 24885/2020 Cron. Rep. Ud. 27/01/2026 PU Civile Sent. Sez. L Num. 8169 Anno 2026 Presidente: ESPOSITO LUCIA Relatore: SOLAINI LUCA Data pubblicazione: 01/04/2026 2 avverso la sentenza n. 1134/2019 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 17/01/2020 R.G.N. 605/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/01/2026 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA' che ha concluso per il rigetto del ricorso, uditi gli avvocati GABRIELE GI, MA GI;
udito l'avvocato ANTONINO SGROI. R.G. 24885/20 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del giorno 17.1.2020 n. 1134, la Corte d’appello di Palermo accoglieva parzialmente il gravame proposto dall’Inps, avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento che aveva accolto l’opposizione proposta da soc. agricola SO AR RL e da soc. agricola SO AR 2 RL, quale interveniente, ex art. 111 c.p.c., avverso un avviso di addebito, avendo il giudice di primo grado dichiarato il diritto della opponente ad essere classificata, ai fini previdenziali, quale azienda agricola per il periodo dal giorno 21.6.2010 al 30.9.2014 e, per l’effetto, ha ritenuto insussistente il credito contributivo preteso dall’Inps, in conseguenza della riclassificazione della società quale azienda di produzione di energia da fonti fotovoltaiche. In particolare, il tribunale, premesso che la riclassificazione dell’opponente era derivata da accertamento ispettivo, a seguito del quale l’Inps aveva escluso la prevalenza dell’attività agricola rispetto a quella di produzione di energia elettrica, con conseguente insussistenza della “connessione”, ex art. 2135 c.c., ha ritenuto errata la riclassificazione e la valutazione ispettiva ad essa presupposta. La Corte d’appello ha accolto parzialmente il gravame dell’Inps, ritenendo che dovesse escludersi che l’attività agricola fosse 3 prevalente su quella di produzione di energia da fonti fotovoltaiche e che la seconda fosse connessa alla prima, sicché fino al mese di dicembre 2013 correttamente l’Inps aveva disposto la variazione dell’inquadramento dell’azienda. Per il periodo successivo oggetto di accertamento, la presunzione di cui all’art. 22 comma 1 bis del DL n. 66/14, frattanto entrato in vigore, secondo cui l’attività di produzione di energia elettrica va considerata “connessa” a quella agricola sino alla soglia di produzione di 260.000 kw per anno, non era stata smentita dato che, l’Inps non aveva contestato, né altrimenti dimostrato, il superamento della soglia di produzione di 260.000 kw per anno. Infine, quanto alla classificazione dei lavoratori ai fini contributivi, secondo la Corte del merito, l’inquadramento previdenziale del lavoratore deve seguire necessariamente quello del datore di lavoro, nel senso che esso va determinato sulla base dell’attività svolta dal datore, senza che possa costituire elemento di riferimento, per la determinazione dei contributi, la qualifica rivestita dal lavoratore ovvero la specifica attività personale effettuata dallo stesso, tuttavia, poiché nella specie, il datore di lavoro non rientrava in nessuna delle categorie elencate dall’art. 6 della legge n. 92/79, né era stato specificamente dimostrato che i lavoratori fossero addetti all’attività agricola, la Corte territoriale ha ritenuto che gli stessi fossero inquadrabili come addetti al settore elettrico e che l’importo dei contributi doveva essere determinato, in accoglimento dell’eccezione di compensazione, tenendo conto di quanto dalla società corrisposto all’Inps, per il periodo oggetto di accertamento e fino al 31.12.2013. Avverso tale sentenza, soc. agricola SO AR RL e da soc. agricola SO AR 2 RL, quale interveniente, ex art. 111 c.p.c., 4 ricorre per cassazione, sulla base di otto motivi, illustrati da memoria, mentre l’Inps ha resistito con controricorso. Il PG ha rassegnato conclusioni scritte nel senso del rigetto del ricorso. Il Collegio riserva sentenza, nel termine di novante giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, la parte ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 434 comma 1 c.p.c. novellato dall’art. 54 comma 1 lett. c) bis del DL n. 83/12, convertito con modificazioni in legge n. 134/12, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., per difetto di specificità del motivo di gravame relativo alla questione dell’inquadramento previdenziale dei dipendenti della ricorrente, perché l’Inps si era limitato a proporre un’opzione interpretativa difforme da quella prescelta dal tribunale di Agrigento, senza in alcun modo argomentare per quali ragioni giuridiche l’interpretazione del primo giudice sarebbe stata errata e perché quella invocata dall’Istituto sarebbe stata, invece, l’interpretazione corretta. Con il secondo motivo di ricorso, la parte ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art.1 comma 423 della legge n. 266/05 (anche in combinato disposto con l’art. 2135 c.c.), in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello aveva ritenuto che la norma in rubrica non avesse introdotto alcuna presunzione assoluta di connessione tra l’attività agricola e quella di produzione di energia fotovoltaica che invece, ad avviso della Corte del merito sarebbe stata prevista solo con l’art. 22 comma 1 bis del DL n. 66/14, vigente a decorrere dal 1.1.14. Inoltre, non vi era una questione di prevalenza dell’una o dell’altra attività da risolvere (agricola o industriale), nell’ambito 5 dell’economia dell’impresa, bensì vi era da tener conto dell’uso prevalente o meno, nell’attività di produzione di energia fotovoltaica, delle risorse impiegate dall’azienda nell’attività agricola. Con il terzo motivo di ricorso, la parte ricorrente deduce il vizio di omessa valutazione di più fatti decisivi, puntualmente dedotti dalla ricorrente e il vizio di mancata ammissione dei mezzi istruttori dalla stessa richiesti, in relazione all’art. 360 comma primo n. 5 c.p.c., perché la Corte d’appello aveva omesso di prendere in considerazione che la società ricorrente utilizzava per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica esclusivamente le attrezzature dell’azienda agricola impiegate per la coltivazione del fondo, avendo quindi omesso l’esame delle perizie di parte e disatteso le ulteriori istanze istruttorie. Con il quarto motivo di ricorso, la parte ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, del regolamento CE 1107/09 (e del DM) 6.8.2010), in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte d’appello aveva erroneamente, ritenuto che l’attività agricola avesse una collocazione meramente ancillare nella complessiva economia aziendale, ritenendo altresì che le “serre integrate” fossero inidonee alla funzione loro propria, perché non garantivano quell’ambiente chiuso, statico e caratterizzato da un microclima, rispetto all’ambiente circostante. Con il quinto motivo di ricorso, la parte ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 6 della legge n. 92/79, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., perché se pure fosse stata legittima la riclassificazione della società ricorrente quale impresa industriale, ciò non avrebbe potuto comportare il re-inquadramento dei lavoratori dipendenti, risultando gli stessi adibiti alle mansioni proprie dei braccianti 6 agricoli. D’altra parte, secondo la società ricorrente, se si dovesse pervenire, come ha ritenuto di fare la Corte d’appello, ad una interpretazione restrittiva del richiamato art. 6 della legge n. 92/79, quest’ultimo risulterebbe costituzionalmente illegittimo per violazione dell’art. 3 Cost., comportando nell’ipotesi sopra descritta, una irragionevole disparità di trattamento, limitando la previsione dell’inquadramento in agricoltura, ai soli soggetti - pur dipendenti di imprese non agricole – che svolgano attività di raccolta, con esclusione, di contro, di quelli (sempre dipendenti di imprese non agricole) adibiti ad attività inerenti il ciclo di sviluppo biologico della vegetazione (cfr. pp. 51-52 del ricorso). Con il sesto e settimo motivo di ricorso (rubricati sub VI e VI bis), la società ricorrente deduce sia il vizio di nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c. che il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 49 della legge n. 88/89, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte d’appello aveva omesso ogni riferimento all’inquadramento dell’impresa, nell’ipotesi in cui la stessa avesse espletato, come aveva rilevato la Corte d’appello, plurime attività tra loro non connesse. Ovvero ,nell’ipotesi in cui invece si fosse ritenuto che la Corte d’appello si era in qualche modo pronunciata sulla questione dell’inquadramento dell’impresa e il conseguente inquadramento contributivo dei lavoratori, la stessa aveva violato l’art. 49 della legge n. 88/89, come interpretata dall’Inps con la circolare n. 207/95, perché in presenza di plurime attività non connesse, il datore di lavoro avrebbe dovuto essere iscritto distintamente in ciascuno dei settori previsti per le singole attività esercitate e nella specie, la società ricorrente avrebbe dovuto essere inquadrata nel settore agricoltura, con 7 conseguente inquadramento di tutti i dipendenti nella previdenza agricola, in quanto tutti occupati nelle serre, mentre nessun lavoratore si era mai occupato della produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici. Con l’ottavo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello aveva condannato la società alle spese di lite, del doppio grado, pur se parzialmente compensate, quando invece era stata ritenuta parzialmente vincitrice all’esito del giudizio di appello, essendo stata l’opposizione all’avviso di addebito parzialmente accolta. Il primo motivo di ricorso è infondato, in quanto il primo motivo di gravame dell’Inps nel voler affrontare una questione di diritto, qual è quella relativa all’inquadramento previdenziale dei dipendenti della ricorrente, non doveva usare formule sacramentali né redigere un progetto alternativo di sentenza, ma esporre la ratio del proprio ragionamento che si poneva come alternativo rispetto a quello del tribunale (alla luce della richiamata giurisprudenza di legittimità), pertanto, nessuna aspecificità è predicabile rispetto al brano riportato alla p. 13 del ricorso, che può considerarsi sufficientemente specifico. Il secondo motivo è infondato. La formulazione dell’art.1, co.423 l. n.266/05 applicabile ratione temporis è quella risultante dall’art.1, co.369 l. n.296/06, in base al quale: “Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo 8 effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario”. Questa Corte (Cass.14343/05) ha affermato che, in tema di inquadramento delle aziende a fini assicurativi e previdenziali, è qualificabile come agricola l’azienda che svolga, secondo le dizioni utilizzate dagli artt.2135 c.c. e 206 T.U. n.112/65, lavorazioni o attività "connesse", per tali dovendosi intendere, secondo il criterio di individuazione espresso dall'art.2135 c.c., le attività dirette alla alienazione o trasformazione dei prodotti agricoli che rientrino "nell'esercizio normale dell'agricoltura", con la conseguenza che, ove l'attività di alienazione e trasformazione assuma nel quadro aziendale posizione prevalente, di modo che il fondo appaia servire all'industria come mezzo a fine, si esorbita dai confini di un'attività accessoria di produzione, dando vita a vere e proprie attività industriali o commerciali (entro l’ambito civilistico di interpretazione dell’art.2135 c.c., nello stesso senso, v. Cass.6853/11, Cass.1344/13, Cass.16614/16). In conformità a tale principio, la Corte d’appello ha accertato che l’attività di produzione d’energia fotovoltaica era prevalente rispetto all’attività agricola, poiché la prima non rientrava nell’esercizio normale dell’agricoltura, e i terreni erano asserviti all’industria. Secondo parte ricorrente, tale interpretazione sarebbe stata sconfessata dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.66/15. Ritiene il collegio di dover dissentire dalla proposta lettura della sentenza n.66/15. La Corte Costituzionale (punto 4.3 del Considerato in diritto) ha affermato che l’attività di produzione di energia da fonti fotovoltaiche è attività diretta alla fornitura di beni, sicché ai 9 sensi dell’art.2135 c.c., essa risulta connessa all’attività agricola ove venga svolta mediante “utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola”. Continua la Corte specificando che la risorsa rilevante ex art.2135 c.c. è individuata nel fondo ove vengono installati i pannelli fotovoltaici;
e che il fondo deve comunque continuare a risultare «normalmente» impiegato nell’attività agricola. Il normale impiego del fondo nell’attività agricola implica che, come si legge in sentenza, l’uso a fini di installazione di pannelli fotovoltaici deve preservare, in capo al fondo stesso, la sua normale vocazione ad utilizzazione agricola, intesa quest’ultima ex art.2135 c.c., quale attività avente ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo. Se così non è, se cioè l’utilizzo del fondo per installazione di pannelli e produzione di energia fotovoltaica diviene prevalente rispetto all’utilizzo per l’attività agricola, non si rinviene la ratio dell’art.1, co.423, volta – come ancora osserva la Corte Costituzionale – “a riconoscere un regime di favore per l’impresa agricola pur in presenza dell’esercizio di attività connesse, purché queste ultime non snaturino la stessa impresa, contraddicendone la vocazione agricola”. Nel caso di specie, la Corte ha in concreto accertato che l’attività di produzione di energia, siccome assolutamente prevalente, ha contraddetto la vocazione agricola dell’impresa. Il terzo motivo è inammissibile, in quanto, censura la valutazione del materiale istruttorio e il suo mancato ingresso nel giudizio, senza trascrivere i documenti ritenuti rilevanti per dimostrare sia il proficuo svolgimento dell’attività agricola, che la natura di attività connessa a quella agricola dell’attività di produzione e vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili;
10 neppure è stata argomentata la decisività dei documenti, la cui valutazione è stata, in tesi, omessa. Il quarto motivo è inammissibile, perché non si confronta con l’accertamento espresso dalla Corte del merito che le serre presenti sul fondo erano inutilizzabili a fini agricoli e che le uniche che erano manutenute, limitatamente alla copertura, erano quelle dove erano stati posti i pannelli fotovoltaici: pertanto, di fronte a tale accertamento di fatto, risulta irrilevante l’eventuale ossequio al regolamento comunitario sul corretto funzionamento delle serre. Il quinto motivo è inammissibile. La Corte non ha errato nell’esegesi dell’art.6 l. n.92/79, poiché ha statuito che la norma apporta una eccezione al principio generale che fa seguire la classificazione dell’attività lavorativa dei dipendenti alla classificazione formale adottata dall’Inps per l’attività del datore di lavoro. Tuttavia, ha proseguito la Corte, non era stato allegato, né dimostrato che i dipendenti della ricorrente svolgessero le attività di cui alla lettera d) dell’art.6. Su tale ultimo punto il motivo non adduce alcuna specifica censura e si diffonde, invece, sulla diversa ipotesi della lettera e) dello stesso art.6, affermando che vi sarebbe violazione di legge in quanto la sentenza non avrebbe considerato tale lettera e avrebbe quindi escluso la natura agricola delle attività ivi menzionate. Sul punto va detto che la sentenza non ha menzionato la lettera e), e, tuttavia, non ha escluso che le attività ivi elencate siano attività agricole, con ciò violando la norma di legge. Vero è, invece, che l’indagine circa la ricorrenza delle attività di cui alla lettera e) implica un accertamento in fatto nuovo e diverso rispetto a quello concernente le attività di cui alla lettera d). Il motivo al riguardo non deduce l’omesso esame di fatti decisivi 11 o la mancata considerazione delle attività di cui alla lettera e). Piuttosto, pretendendo il richiamo alle attività di cui alla lettera e), giunge a introdurre circostanze di fatto nuove, su cui la sentenza non si è pronunciata, senza specificamente allegare che dette circostanze di fatto – ovvero che i dipendenti svolgessero le specifiche attività di cui alla lettera e) – fossero state allegate nei gradi di merito. Da quanto fin qui detto, emerge la totale irrilevanza della questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione all’art.3 Cost., poiché la Corte non ha fornito alcuna irragionevole interpretazione riguardante la lettera e) dell’art.6 l. n.92/79. Il sesto e settimo motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto, sono infondati, con riguardo all’omessa pronuncia. La sentenza, infatti, ha rigettato l’argomento del doppio inquadramento affermando che, al di fuori dell’eccezione rappresentata dall’art.6 l. n.92/79, l’inquadramento è unico, ed è quello dato ex art.49 l. n.88/89 all’attività svolta dall’impresa datrice di lavoro. Né tale affermazione è contraria all’art.49 l. n.88/89. La Corte si è infatti basata, nel classificare l’attività datoriale, sul criterio della prevalenza, reputando prevalente l’attività industriale di produzione di energia su quella agricola. Così facendo, ha rispettato il principio più volte ribadito da questa Corte, secondo cui, al di là dei casi di più attività autonome e indipendenti, quando si tratti di un’unica attività promiscua l’inquadramento deve essere effettuato con riguardo all’attività prevalente in relazione alle finalità economiche perseguite (Cass.36381/21, Cass.23804/14). L’ottavo motivo è infondato. 12 L’opposizione ad avviso di addebito è qualificabile come azione di accertamento negativo della pretesa creditoria dell’Inps, veicolata dal titolo esecutivo (avviso di addebito). Nel momento in cui l’Inps, in primo grado, ha chiesto il rigetto dell’opposizione, ha fatto valere in giudizio la propria domanda di accertamento della pretesa contributiva e di condanna, tramite conferma dell’avviso di addebito, del debitore. Questa Corte ha avuto modo di affermare più volte (a partire da Cass.21799/21, poi anche Cass.31435/24) che, a fronte di un’azione di accertamento negativo, la richiesta del convenuto titolare del diritto sostanziale di rigetto della domanda attorea vale ad interrompere la prescrizione (senza necessità di domanda riconvenzionale), in quanto il creditore, mediante il rigetto della domanda di accertamento negativo, propone una domanda di accertamento del credito (in questo caso previdenziale) previamente azionato in via stragiudiziale (con l’avviso di addebito). La domanda, rispetto alla quale valutare la relativa fondatezza o infondatezza, con connessa soccombenza ai fini delle spese di lite, è perciò la domanda sottesa alla pretesa sostanziale dell’Inps, inizialmente contenuta nel titolo esecutivo stragiudiziale (avviso di addebito) e poi espressa in giudizio mediante la richiesta di rigetto dell’opposizione di parte ricorrente. Tale domanda, avente ad oggetto un credito contributivo che copriva più annualità, è stata accolta in parte dalla sentenza d’appello, la quale ha confermato il credito sotteso all’avviso di addebito per le annualità fino al 31.12.2013. Essendo fondata, seppure in parte, la domanda dell’Inps, correttamente la Corte ha escluso che l’Inps, vittorioso, potesse essere condannato al pagamento delle spese in favore dell’opponente, come invece 13 pretende la società ricorrente a mezzo del presente motivo (v. Cass.26918/18, Cass.13212/23). In conclusione, il ricorso va respinto con condanna alle spese di lite del presente giudizio di cassazione, secondo soccombenza. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la società ricorrente a pagare le spese di lite che liquida nell’importo di € 6.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 – bis dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27.1.2026 Il Relatore Il Presidente Dott. Luca Solaini Dott.ssa Lucia Esposito