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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Molise, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 30/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del MOLISE Sezione 1, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CLEMENTE ANTONIO, Presidente DISCENZA GIUSEPPE, Relatore LIBERATORE ANTONIO, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 183/2024 depositato il 04/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_2 CF_Ricorrente_2 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
Nominativo_1 P.IVA_1 S.r.l. - Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Isernia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 147/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ISERNIA sez. 2 e pubblicata il 13/08/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR402UC00108 IRAP 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR401UC00270 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR401UC00270 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR401UC00270 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR401UC00271 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR401UC00271 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR401UC00271 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR401UC00272 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR401UC00272 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR401UC00272 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 109/2025 depositato il 25/11/2025 la causa viene assegnata a sentenza.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO CONTENZIOSO
Con atto depositato in data 09/10/2024 la srl Nominativo_1, propone appello avverso la sentenza n. 147/2024 emessa dalla Corte di Giustizia di I° grado di Isernia.
Trattasi di avviso di accertamento emesso in relazione all'annualità 2017, con cui l'Agenzia delle Entrate, applicando la disciplina fiscale delle società non operative, accertava il reddito imponibile minimo di €.
50.546,00 da imputare pro quota ai soci ed ai fini Irap il valore della produzione netta di €. 37.546,00, cui conseguivano una maggiore imposta di €. 1.810,00 e sanzioni pari ad euro 1.879,00.
Proponevano ricorso i soci eccependo l'erronea applicazione della disciplina prevista per le cosiddette “società di comodo” dall'art. 30 l. n. 724/94, sottolineando come la società in questione era sorta a seguito del decesso di Ricorrente_1, titolare di una impresa individuale svolgente attività estrattiva, senza che la società fosse in alcun modo finalizzata a perseguire finalità elusive. Inoltre sottolineavano che l'Agenzia delle Entrate avrebbe erroneamente applicato i criteri previsti per il c.d. test di operatività, utilizzando il valore dei beni all'atto del loro acquisto, anziché al momento dell'apertura della successione ereditaria e della costituzione della società, prima di fatto e poi in accomandita semplice, tra i coeredi.
In prima istanza il ricorso veniva accolto parzialmente, ritenevano i primi giudici che non sussistono le cause presuntive legittimanti la non operatività della società, né è stato presentato l'interpello disapplicativo, sicchè deve ritenersi che la non operatività è dipesa unicamente da una scelta volontaria della società. Tale conclusione, peraltro, non è smentita neppure dalla ricorrente, lì dove riconosce che la società era stata costituita non già per proseguire l'attività imprenditoriale dell'impresa individuale, bensì solo per la temporanea gestione dei beni e, in particolare, della concessione estrattiva. Pertanto i primi giudici accoglievano il ricorso limitatamente alla rimodulazione dell'imposta dovuta, conseguente all'applicazione del criterio di calcolo che tiene conto del valore dei beni all'epoca di apertura della successione e, quindi, di costituzione della società, come riconosciuto dalla stessa Agenzia delle Entrate in sede di mediazione.
Nel proporre appello i ricorrenti eccepiscono erroneità della sentenza per: Omessa decisione sulle modalità di calcolo del reddito imponibile, così come indicate e documentate in sede di ricorso e di memoria illustrativa;
Manifesta contraddittorietà ed erroneità nella rideterminazione dell'imposta dovuta, decisa in condivisione con il conteggio operato dall'Ufficio.
Sottolinea la contribuente che i giudici di primo grado omettono di considerare che il valore dei beni all'apertura della successione risulta dalla situazione patrimoniale vidimata dal notaio ed allegata al ricorso della società. Omettono di considerare che detta situazione patrimoniale è stata interpretata dall'Ufficio in modo non corretto, attraverso l'uso della “presunzione” secondo cui “il valore di €. 207.628,48, dichiarato in atti e costituente il patrimonio netto aziendale al momento del passaggio successorio, potesse essere riferibile alla voce immobilizzazioni”. Risulta, invece che il valore delle immobilizzazioni, indicato nell'attivo, pareggia con le relative quote di ammortamento esposte nel passivo, dando per risultato aritmetico” zero”. Fa presente ancora la società che la situazione patrimoniale allegata all'atto notarile esprime i valori dell'attivo e del passivo dell'azienda ereditata, perfettamente all'epoca verificabili, e ha costituito la base imponibile tassabile ai fini dell'imposta di successione.
Per questi motivi
chiede la riforma della sentenza impugnata con conseguente annullamento degli avvisi di accertamento.
Di contro l'Ufficio nel presentare controdeduzioni ed appello incidentale eccepisce che non risponde al vero che il primo Giudice abbia omesso di decidere sulle modalità di calcolo del reddito imponibile. Egli ha scelto di seguire il criterio, utilizzato dall'Ufficio in sede di proposta di mediazione. Fa presente l'Ufficio che La trasformazione giuridica avvenuta nel 2013 ha riguardato un'impresa individuale divenuta società di persone.
Per entrambe, e considerata la loro dimensione in termini di reddito prodotto, non vi era allora, né tantomeno vi sarà in seguito, obbligo di presentazione di Bilancio, né di utilizzare un sistema di contabilità ordinaria.
Sottolinea poi che i valori da considerare per la quantificazione dei beni ammortizzabili non possono essere presi, tout-court, così come oggi invocato nell'appello opposto, dall'atto notarile. Inoltre ribadisce che non è in alcun modo possibile azzerare addirittura, come preteso, il valore delle immobilizzazioni. Non ve ne sono i presupposti contabili/tributari e quindi giuridici. Infine relativamente alla parte riguardante l'appello incidentale, l'Ufficio sottolinea che “erra la sentenza nel punto in cui recita: “limitatamente alla rimodulazione dell'imposta dovuta, conseguente all'applicazione del criterio di calcolo che tiene conto del valore dei beni all'epoca dell'apertura della successione, e quindi, di costituzione della società come riconosciuto dalla stessa
Agenzia delle Entrate in sede di mediazione” Non vi è alcun riconoscimento, non vi è mai stato. L'indicazione fornita in fase di mediazione prende le mosse esclusivamente dallo spirito dettato dall'art. 10 dello Statuto del contribuente che dispone che i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria siano improntati al principio della collaborazione e della buona fede e nell'intenzione di prevenire ed evitare controversie che possono essere risolte senza ricorrere al giudice.”
Per questi motivi
chiede il rigetto dell'atto di appello con conseguente conferma della sentenza impugnata.
All'udienza odierna l'appello principale della parte e quello incidentale dell'Ufficio sono riservati per la decisione.
Osserva nel merito il Collegio gli appelli non sono meritevoli di accoglimento.
Premette questo Collegio che In materia di società di comodo (o “non operative”), i requisiti previsti dall'art. 30, L. n. 724/1994 sono fondati sulla correlazione tra il valore di determinati beni del patrimonio societario ed un livello minimo di ricavi e proventi presunti, il cui mancato raggiungimento costituisce elemento sintomatico della natura “non operativa” della società ed implica l'attribuzione presuntiva di un reddito minimo fiscalmente rilevante. Spetta alla società contribuente che risulti “non operativa”, l'onere di dimostrare la presenza di quelle “oggettive situazioni” che abbiano reso “impossibile” il conseguimento dei ricavi e del reddito minimi presunti. Tuttavia, l'“impossibilità”, richiesta dalla norma, di conseguire il livello minimo di ricavi e reddito presunti non va intesa in termini “assoluti” quanto piuttosto in termini “economici”, avendo riguardo alle effettive condizioni del mercato. Ne consegue che deve ritenersi “non di comodo” la società che dimostra di non aver potuto realizzare la misura minima di ricavi e reddito presunti per aver dovuto modificare l'iniziale progetto industriale a causa delle sfavorevoli condizioni del settore economico cui inizialmente il bene prodotto era destinato. Nel caso di specie come asserito anche dai primi giudici non sussistono le cause presuntive legittimanti la non operatività, è stata una scelta volontaria della società. Relativamente al merito della questione questa Corte si uniforma a quanto già statuito in primo grado, ritenendo corretta la rimodulazione dell'imposta riconosciuta dall'Agenzia in sede di mediazione, conseguente al valore dei beni all'epoca della successione e di costituzione della società. D'altronde non si può dare alle immobilizzazioni un valore pari a zero come sostenuto dalla parte, poiché esistenti fisicamente e tangibili tra l'altro esposto in dichiarazione dalla società.
La complessità e l'indubbia controvertibilità delle questioni giustifica una integrale compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Molise rigetta l'appello principale della parte e quello incidentale dell'Ufficio. Conferma la sentenza di prime cure. Spese compensate.
Così deciso in 24/11/2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
GI Discenza Dott. Antonio Clemente
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del MOLISE Sezione 1, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CLEMENTE ANTONIO, Presidente DISCENZA GIUSEPPE, Relatore LIBERATORE ANTONIO, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 183/2024 depositato il 04/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_2 CF_Ricorrente_2 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
Nominativo_1 P.IVA_1 S.r.l. - Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Isernia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 147/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ISERNIA sez. 2 e pubblicata il 13/08/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR402UC00108 IRAP 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR401UC00270 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR401UC00270 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR401UC00270 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR401UC00271 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR401UC00271 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR401UC00271 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR401UC00272 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR401UC00272 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR401UC00272 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 109/2025 depositato il 25/11/2025 la causa viene assegnata a sentenza.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO CONTENZIOSO
Con atto depositato in data 09/10/2024 la srl Nominativo_1, propone appello avverso la sentenza n. 147/2024 emessa dalla Corte di Giustizia di I° grado di Isernia.
Trattasi di avviso di accertamento emesso in relazione all'annualità 2017, con cui l'Agenzia delle Entrate, applicando la disciplina fiscale delle società non operative, accertava il reddito imponibile minimo di €.
50.546,00 da imputare pro quota ai soci ed ai fini Irap il valore della produzione netta di €. 37.546,00, cui conseguivano una maggiore imposta di €. 1.810,00 e sanzioni pari ad euro 1.879,00.
Proponevano ricorso i soci eccependo l'erronea applicazione della disciplina prevista per le cosiddette “società di comodo” dall'art. 30 l. n. 724/94, sottolineando come la società in questione era sorta a seguito del decesso di Ricorrente_1, titolare di una impresa individuale svolgente attività estrattiva, senza che la società fosse in alcun modo finalizzata a perseguire finalità elusive. Inoltre sottolineavano che l'Agenzia delle Entrate avrebbe erroneamente applicato i criteri previsti per il c.d. test di operatività, utilizzando il valore dei beni all'atto del loro acquisto, anziché al momento dell'apertura della successione ereditaria e della costituzione della società, prima di fatto e poi in accomandita semplice, tra i coeredi.
In prima istanza il ricorso veniva accolto parzialmente, ritenevano i primi giudici che non sussistono le cause presuntive legittimanti la non operatività della società, né è stato presentato l'interpello disapplicativo, sicchè deve ritenersi che la non operatività è dipesa unicamente da una scelta volontaria della società. Tale conclusione, peraltro, non è smentita neppure dalla ricorrente, lì dove riconosce che la società era stata costituita non già per proseguire l'attività imprenditoriale dell'impresa individuale, bensì solo per la temporanea gestione dei beni e, in particolare, della concessione estrattiva. Pertanto i primi giudici accoglievano il ricorso limitatamente alla rimodulazione dell'imposta dovuta, conseguente all'applicazione del criterio di calcolo che tiene conto del valore dei beni all'epoca di apertura della successione e, quindi, di costituzione della società, come riconosciuto dalla stessa Agenzia delle Entrate in sede di mediazione.
Nel proporre appello i ricorrenti eccepiscono erroneità della sentenza per: Omessa decisione sulle modalità di calcolo del reddito imponibile, così come indicate e documentate in sede di ricorso e di memoria illustrativa;
Manifesta contraddittorietà ed erroneità nella rideterminazione dell'imposta dovuta, decisa in condivisione con il conteggio operato dall'Ufficio.
Sottolinea la contribuente che i giudici di primo grado omettono di considerare che il valore dei beni all'apertura della successione risulta dalla situazione patrimoniale vidimata dal notaio ed allegata al ricorso della società. Omettono di considerare che detta situazione patrimoniale è stata interpretata dall'Ufficio in modo non corretto, attraverso l'uso della “presunzione” secondo cui “il valore di €. 207.628,48, dichiarato in atti e costituente il patrimonio netto aziendale al momento del passaggio successorio, potesse essere riferibile alla voce immobilizzazioni”. Risulta, invece che il valore delle immobilizzazioni, indicato nell'attivo, pareggia con le relative quote di ammortamento esposte nel passivo, dando per risultato aritmetico” zero”. Fa presente ancora la società che la situazione patrimoniale allegata all'atto notarile esprime i valori dell'attivo e del passivo dell'azienda ereditata, perfettamente all'epoca verificabili, e ha costituito la base imponibile tassabile ai fini dell'imposta di successione.
Per questi motivi
chiede la riforma della sentenza impugnata con conseguente annullamento degli avvisi di accertamento.
Di contro l'Ufficio nel presentare controdeduzioni ed appello incidentale eccepisce che non risponde al vero che il primo Giudice abbia omesso di decidere sulle modalità di calcolo del reddito imponibile. Egli ha scelto di seguire il criterio, utilizzato dall'Ufficio in sede di proposta di mediazione. Fa presente l'Ufficio che La trasformazione giuridica avvenuta nel 2013 ha riguardato un'impresa individuale divenuta società di persone.
Per entrambe, e considerata la loro dimensione in termini di reddito prodotto, non vi era allora, né tantomeno vi sarà in seguito, obbligo di presentazione di Bilancio, né di utilizzare un sistema di contabilità ordinaria.
Sottolinea poi che i valori da considerare per la quantificazione dei beni ammortizzabili non possono essere presi, tout-court, così come oggi invocato nell'appello opposto, dall'atto notarile. Inoltre ribadisce che non è in alcun modo possibile azzerare addirittura, come preteso, il valore delle immobilizzazioni. Non ve ne sono i presupposti contabili/tributari e quindi giuridici. Infine relativamente alla parte riguardante l'appello incidentale, l'Ufficio sottolinea che “erra la sentenza nel punto in cui recita: “limitatamente alla rimodulazione dell'imposta dovuta, conseguente all'applicazione del criterio di calcolo che tiene conto del valore dei beni all'epoca dell'apertura della successione, e quindi, di costituzione della società come riconosciuto dalla stessa
Agenzia delle Entrate in sede di mediazione” Non vi è alcun riconoscimento, non vi è mai stato. L'indicazione fornita in fase di mediazione prende le mosse esclusivamente dallo spirito dettato dall'art. 10 dello Statuto del contribuente che dispone che i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria siano improntati al principio della collaborazione e della buona fede e nell'intenzione di prevenire ed evitare controversie che possono essere risolte senza ricorrere al giudice.”
Per questi motivi
chiede il rigetto dell'atto di appello con conseguente conferma della sentenza impugnata.
All'udienza odierna l'appello principale della parte e quello incidentale dell'Ufficio sono riservati per la decisione.
Osserva nel merito il Collegio gli appelli non sono meritevoli di accoglimento.
Premette questo Collegio che In materia di società di comodo (o “non operative”), i requisiti previsti dall'art. 30, L. n. 724/1994 sono fondati sulla correlazione tra il valore di determinati beni del patrimonio societario ed un livello minimo di ricavi e proventi presunti, il cui mancato raggiungimento costituisce elemento sintomatico della natura “non operativa” della società ed implica l'attribuzione presuntiva di un reddito minimo fiscalmente rilevante. Spetta alla società contribuente che risulti “non operativa”, l'onere di dimostrare la presenza di quelle “oggettive situazioni” che abbiano reso “impossibile” il conseguimento dei ricavi e del reddito minimi presunti. Tuttavia, l'“impossibilità”, richiesta dalla norma, di conseguire il livello minimo di ricavi e reddito presunti non va intesa in termini “assoluti” quanto piuttosto in termini “economici”, avendo riguardo alle effettive condizioni del mercato. Ne consegue che deve ritenersi “non di comodo” la società che dimostra di non aver potuto realizzare la misura minima di ricavi e reddito presunti per aver dovuto modificare l'iniziale progetto industriale a causa delle sfavorevoli condizioni del settore economico cui inizialmente il bene prodotto era destinato. Nel caso di specie come asserito anche dai primi giudici non sussistono le cause presuntive legittimanti la non operatività, è stata una scelta volontaria della società. Relativamente al merito della questione questa Corte si uniforma a quanto già statuito in primo grado, ritenendo corretta la rimodulazione dell'imposta riconosciuta dall'Agenzia in sede di mediazione, conseguente al valore dei beni all'epoca della successione e di costituzione della società. D'altronde non si può dare alle immobilizzazioni un valore pari a zero come sostenuto dalla parte, poiché esistenti fisicamente e tangibili tra l'altro esposto in dichiarazione dalla società.
La complessità e l'indubbia controvertibilità delle questioni giustifica una integrale compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Molise rigetta l'appello principale della parte e quello incidentale dell'Ufficio. Conferma la sentenza di prime cure. Spese compensate.
Così deciso in 24/11/2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
GI Discenza Dott. Antonio Clemente