Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 31/03/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di NO
Sezione Specializzata Impresa
R.G. 569/2022
La Corte D'Appello di NO, Sezione Specializzata Impresa, in persona dei magistrati:
Rosella Silvestri Presidente
Riccardo Baudinelli Consigliere
Marco Rossi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 569 /2022 promosso da:
(C.F. ), in persona dell'Amministratore Unico Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli Avvocati Bravo Giovanni (C.F. CP_2
PEC e D'Aste CodiceFiscale_1 Email_1
Giambattista (C.F. PEC CodiceFiscale_2 Email_2 Email_3
, con domicilio eletto presso il loro studio in Salita Santa Caterina 1b,
[...]
NO, come da mandato in calce all'atto di appello appellante contro
(C.F. ), in persona del suo Controparte_3 P.IVA_2
Presidente rappresentata e difesa dagli Avvocati Zanchetta Riccardo CP_4
(C.F. EC del foro CodiceFiscale_3 Email_4
di Milano e Marino Vincenzo (C.F. - PEC C.F._4 [...]
, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in via Email_5
Brigata Liguria 1/14, NO, come da delega in calce all'atto di citazione di primo grado appellato
* * *
Udienza collegiale di precisazione delle conclusioni del 4/12/2024, nelle forme della trattazione scritta.
* * *
-parte appellante a rassegnato le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Voglia codesta Ill.ma Corte D'Appello, contrariis reiectis, previa ogni occorrente e/o ritenuta declaratoria e/o opportuna statuizione:
riformare in toto, o, in via di mero subordine e salvo gravame, in parte, la sentenza resa dall'Ill.mo Tribunale di NO Sezione Quinta Imprese tra
[...]
e , pubblicata il 4/4/ 2022, Sentenza n. Controparte_1 Controparte_3
.840/2022, notificata ex adverso in data 9 maggio 2022, e ciò in accoglimento dei motivi di appello esposti in causa e/o quelli di Ufficio che la Ecc.ma Corte meglio ritenga;
in via istruttoria e se del caso, rinnovare TU o riformularla sulla base dei formulandi quesiti.
Con vittoria integrale delle spese e onorari di entrambi i gradi del giudizio;
in denegato subordine e salvo gravame, addossare comunque a controparte le spese di lite, in tutto o in parte sempre di entrambi i gradi o come meglio. Con riserva di gravame”
* * *
-parte appellata ha rassegnato le seguenti Controparte_3
conclusioni:
conclude chiedendo: la reiezione dell'appello e la conferma Controparte_3 dell'impugnata sentenza o comunque la conferma della pronuncia di nullità della delibera assembleare che ha approvato il bilancio al 31.12.2016 di Controparte_1
adottata in data 28 giugno 2017, con riferimento alle immobilizzazioni materiali alle altre rimanenze ai crediti iscritti agli affitti versati come meglio indicato in atti per violazione delle norme per la redazione del bilancio indicate in primo grado e in questa sede ribadite (art. 2423 cc., 2426 c. 1, nn. 2 e 3; 2423bis comma 1, nn. 2 e 3,
c.c.).
Con vittoria di spese del doppio grado”
* * *
pag. 2/33 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa e sul giudizio di primo grado.
Il Tribunale di NO in data 4/4/2022 emetteva la sentenza n. 840/2022 nella quale così pronunciava:
“DICHIARA la nullità della delibera assembleare adottata in data 28 giugno 2017 dall'assemblea dei soci di avente ad oggetto l'approvazione del Controparte_1 bilancio dell'esercizio 2016.
CONDANNA a rifondere a le spese di lite Controparte_1 Controparte_3 che liquida in € 10.783,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
PONE le spese di TU a definitivo carico di ATP ” CP_1
Il Tribunale di NO accoglieva la domanda di Controparte_5
Contr da ora che aveva impugnato la delibera assembleare di ATP
[...] CP_1
Contr Contr (da ora . Invero, la società risulta partecipata al 51,54% dalla società a
[...]
Contr partecipazione pubblica ATP s.p.a. ed al 48,46% da (cfr. pag. 1 comparsa di risposta di I grado ATP) e quest'ultima, socio di minoranza, aveva espresso il proprio voto contrario alla approvazione del bilancio 2016, ugualmente approvato da ATP
s.p.a. con la delibera 28/6/2017, poi impugnata e dichiarata nulla.
Contr socia di minoranza, aveva impugnato la delibera assembleare adottata in data
28 giugno 2017 di approvazione del bilancio 2016 per l'assenza di veridicità di molte poste, che “se real(istica)mente descritte, porterebbero a un risultato d'esercizio grandemente negativo”, con necessità di un'adeguata ricapitalizzazione della Società
(cfr. pag. 2 atto di citazione I grado AGI). La società di minoranza aveva, in particolare, allegato che ATP s.p.a. (socia di maggioranza), dal 2012 era debitrice nei confronti di (per aver conferito un credito ex art. 2255 c.c.) di una Controparte_1
somma pari a 978.152,00 euro, mai versati (il credito era stato oggetto di un giudizio
Contr arbitrale tra le due parti). aveva, quindi, chiesto al giudice di primo grado di dichiarare la nullità o l'inefficacia della delibera assembleare impugnata e dello stesso bilancio, con riferimento specifico alle “immobilizzazioni materiali, le rimanenze, i crediti iscritti, gli affitti versati, e quindi, per la violazione delle norme artt. 2423.2426
c.1, bb 2 e 3, 2427; 2423 bis, comma 1, nn. 2 e 3, c.c..” (cfr. pag. 3 sentenza impugnata).
pag. 3/33 Contr Si era costituita ATP che aveva chiesto il rigetto delle pretese di ritenendo non
Contr Contr sussistenti le violazioni da essa lamentate. nei propri atti allegava che tava conducendo una serie di iniziative giudiziali, quali ricorsi cautelari, ricorsi davanti al
TAR e procedimenti arbitrali, al solo fine di generare scompiglio nell'attività della società.
ATP contestava tutti gli addebiti mossi da parte attrice, affermando che il bilancio era stato redatto in conformità alle disposizioni di legge in materia societaria, ed esprimeva, quindi, la reale situazione della società.
Il Tribunale di NO istruiva il giudizio, disponendo TU, con la quale si Contr chiedeva al consulente di verificare la fondatezza della domanda di la correttezza del bilancio di esercizio impugnato e la sua corrispondenza ai principi contabili,
l'eventuale possibilità di rettificare il risultato del bilancio e la verifica sulla veridicità delle affermazioni contenute nella nota integrativa relative alle operazioni con parti correlate. Il Collegio, all'esito del deposito della TU, faceva precisare alle parti le rispettive conclusioni e la causa era trattenuta in decisione previa concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e note di replica.
Il Tribunale di NO richiamava gli esiti della TU dalla quale emergevano difformità e violazioni in relazione a quattro punti del bilancio impugnato: i)
l'iscrizione in bilancio degli automezzi (indicati con corretti criteri di ammortamento, ma difformità in relazione alle svalutazioni obbligatorie per legge con perdite durevoli per importi insufficienti); ii) l'iscrizione in bilancio delle rimanenze di ricambi (iscritte in bilancio per valori sovrastimati, a fronte di omesse e insufficienti svalutazioni per ricambi obsoleti); iii) l'iscrizione in bilancio di “Crediti verso Altri” (risultava l'iscrizione nell'attivo circolante di un credito “per progetto mobilità Aree interne” di
465.000 euro operata in violazione del principio di competenza perché i relativi contributi in conto esercizio si riferivano ad attività non ancora svolte al 31/12/2016 e i costi non erano ancora stati recepiti in bilancio, senza alcuna violazione del principio di continuità dei bilanci, riferibile non ai precedenti bilanci approvati, ma solo a quelli successivi ove approvati e dipendenti dal bilancio impugnato); iv) l'indicazione in Nota
Integrativa di informazioni in relazione alle operazioni con parti correlate (giacché a pagina 31 della Nota Integrativa, in relazione ai rapporti con parti correlate, era stato pag. 4/33 riportato che le autorimesse della controllante ATP s.p.a. erano state concesse in locazione alla controllata ma con l'indicazione di canoni di Controparte_1
locazione non corretta perché superiori ai correnti valori di mercato, senza alcuna giustificazione).
Il Tribunale di NO emetteva, quindi, la sentenza sopra indicata dichiarando la nullità della delibera assembleare adottata in data 28 giugno 2017.
* * *
2. Sull'oggetto dell'impugnazione.
ATP proponeva appello, formulava cinque doglianze e lamentava l'erroneità della sentenza: i) perché aveva riconosciuto la sussistenza di “difformità” rispetto ai principi contabili in relazione a svalutazioni per legge obbligatorie per fronteggiare di perdite di valore durevoli (art. 2426 c. 2 n. 3 c.c. e OIC 9 e 16); ii) perché le “iscrizioni di rimanenze di ricambi” erano indicate in modo corretto all'interno del bilancio con conseguente erroneità delle rettifiche indicate dalla sentenza impugnata;
iii) perché aveva ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità dell'azione avversaria sulla posta “crediti verso altri” per essere già stata inserita in precedenti bilanci approvati e perché, in subordine, aveva giudicato tale voce non appostabile per l'esercizio 2016; iv) perché aveva ritenuto che nella nota integrativa, in ottemperanza, al dettato normativo di bilancio sulle parti correlate, si sarebbe dovuto precisare che i rapporti tra
[...]
(parte appellante) e ATP s.p.a. (rispettivamente conduttore e locatore Controparte_1
delle autorimesse dei bus) non erano stati conclusi a condizioni di mercato;
v) perché, infine, risultava non corretta la pronuncia in punto spese.
L'appellante chiedeva, quindi, la riforma integrale della sentenza n. 840/2022, emessa dal Tribunale di NO (pubblicata in data 4/4/2022), la rinnovazione, in via istruttoria della TU, con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi.
Contr Si costituiva eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza delle censure di appello, contestandole nel merito.
Contr amentava che “l'appello sia una mera riproposizione di quanto già dedotto dalla nostra controparte in prime cure, privo, quindi, della necessaria critica delle ragioni fondanti la sentenza impugnata, elemento necessario per l'ammissibilità del gravame” (cfr. pag. 13 comparsa AGI). L'appellata precisava che il contenuto del pag. 5/33 Contr documento n. 43 prodotto da controparte, ossia l'accordo con cui avrebbe
“espressamente, formalmente ed incondizionatamente accettato tutti i documenti contabili precedenti di , ivi compresi i relativi bilanci e documenti ad CP_1 essi allegati e, con essi, anche i criteri contabili utilizzati dalla società” (cfr. pag.14 Contr Contr appello- pag. 17 comparsa da un lato, non avrebbe potuto impedire ad i impugnare bilanci successivi e, dall'altro, non le sarebbe stato opponile giacché era stato concluso non con (attuale appellante), ma con Controparte_1 [...]
Controparte_6 chiedeva, quindi, il rigetto dell'appello, la conferma della sentenza e della
[...]
pronuncia di nullità della delibera assembleare, adottata in data 28/6/2017, che approvava il bilancio per l'anno 2016 di (“con riferimento alle Controparte_1
immobilizzazioni materiali, alle rimanenze, ai crediti iscritti, agli affitti versati come meglio indicato in atti per violazione delle norme per la redazione del bilancio indicate in narrativa (artt. 2423, 2426, c. 1, nn. 2 e 3, 2427; 2423bis, comma 1, nn. 2 e 3, c.c.)” Contr cfr. pag. 38 comparsa
La Corte, verificata la rituale instaurazione del giudizio, lo rinviava per l'imminente congedo del Presidente relatore. La causa veniva quindi riassegnata ad un nuovo relatore e successivamente fissata per la precisazione delle conclusioni. Le parti chiedevano congiuntamente un rinvio pendenti diverse controversie tra le stesse relative alle impugnative dei bilanci di diversi anni, per le medesime ragioni, giacché in altro giudizio era stata fissata udienza di comparizione personale a fini conciliativi.
Le parti non giungevano ad alcun accordo e la Corte fissava per la precisazione delle conclusioni. Le parti precisavano le rispettive conclusioni, la causa era trattenuta a decisione ed erano concessi i termini di legge per il deposito degli atti di parte.
* * *
3. Sulla prima censura di appello.
Parte appellante con la prima censura lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha riconosciuto la sussistenza di “difformità” nel bilancio rispetto ai principi contabili relativi alle svalutazioni per legge obbligatorie per fronteggiare perdite di valore durevoli (art. 2426 c. 2 n. 3 c.c. e OIC 9 e 16). Invero, il Tribunale di NO, sulla scorta di quanto verificato dal TU, ha dichiarato che le svalutazioni erano state pag. 6/33 effettuate per importi insufficienti e che avrebbero dovuto essere quantificate in euro
277.130,00.
Occorre premettere in diritto che “nelle società di capitali, il bilancio di esercizio, avendo la funzione non solo di misurare gli utili e le perdite dell'impresa, ma anche di fornire ai soci e al mercato tutte le informazioni richieste dall'art. 2423 c.c., deve essere redatto nel rispetto dei principi di verità, correttezza e chiarezza e delle regole di redazione poste dal legislatore, che, pur essendo tratte dai principi contabili ed avendo un contenuto di discrezionalità tecnica, sono norme giuridiche cogenti, alla cui violazione consegue l'illiceità del bilancio e la nullità della deliberazione assembleare con cui è stato approvato, poiché le scelte operate dai redattori, nel fornire la rappresentazione contabile dell'elemento considerato, sono sempre sindacabili, salvo che non siano riconducibili all'ambito proprio delle scelte insindacabili di gestione”.
(Cass. 7433/2023).
Devono essere rispettati ai sensi dell'art. 2423, comma 2, c.c., sia il principio di veridicità del bilancio di società, sia i precetti di chiarezza, correttezza e precisione che devono governarne la redazione (Cass. 1211/1992, 4874/2006), poiché obbiettivo fondamentale del legislatore è garantire non solo la veridicità e correttezza dei risultati contabili, ma anche la più ampia trasparenza dei dati di bilancio che a quei risultati conducono, in un sistema d'informazione che postula l'idoneità del bilancio a rendere effettivamente fruibili, per i soci e per i terzi, tutte le informazioni che la legge impone di fornire loro (Cass. 8204/2004).
In particolare, il requisito della chiarezza riguarda il contenuto informativo del bilancio, anche mediante le spiegazioni fornite nella relazione degli amministratori, mentre i requisiti di correttezza e veridicità del bilancio attengono al risultato economico ed impongono l'iscrizione di componenti positive del reddito non meramente ipotetiche (Cass. 16388/2007).
Ciò premesso si osserva che il principio contabile OIC 16 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione delle immobilizzazioni materiali, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa. Tale principio si applica alle società che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile.
Come riportato nelle note illustrative dell'OIC 16 nelle definizioni, “… 4. Le
pag. 7/33 immobilizzazioni materiali sono beni tangibili di uso durevole costituenti parte dell'organizzazione permanente delle società, la cui utilità economica si estende oltre i limiti di un esercizio. Il riferirsi a fattori e condizioni durature non è una caratteristica intrinseca ai beni come tali, bensì alla loro destinazione. Esse sono normalmente impiegate come strumenti di produzione del reddito della gestione caratteristica e non sono, quindi, destinate alla vendita, né alla trasformazione per l'ottenimento dei prodotti della società. Possono consistere in: − beni materiali acquistati o realizzati internamente;
− beni materiali in corso di costruzione;
− somme anticipate a fronte del loro acquisto o della loro produzione.
5. Il costo d'acquisto è rappresentato dal prezzo effettivo d'acquisto da corrispondere al fornitore del bene, di solito rilevato dal contratto o dalla fattura.
6. I costi accessori d'acquisto comprendono tutti i costi collegati all'acquisto che la società sostiene affinché l'immobilizzazione possa essere utilizzata e i costi sostenuti per portare il cespite nel luogo e nelle condizioni necessarie perché costituisca un bene duraturo per la società.
7. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al bene. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al bene, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato. Con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi.
8. La vita utile è il periodo di tempo durante il quale la società prevede di poter utilizzare l'immobilizzazione. Può essere determinata anche attraverso il numero complessivo di unità di prodotto (o misura equivalente) che si stima poter ottenere tramite l'uso dell'immobilizzazione.
9. Il valore netto contabile di un'immobilizzazione materiale è il valore al quale il bene è iscritto in bilancio al netto di ammortamenti e svalutazioni dell'esercizio e di esercizi precedenti. 10.
L'ammortamento è la ripartizione del costo di un'immobilizzazione nel periodo della sua stimata vita utile con un metodo sistematico e razionale, indipendentemente dai risultati conseguiti nell'esercizio. 11. Il valore da ammortizzare è la differenza tra il costo dell'immobilizzazione, determinato secondo i criteri enunciati nel principio, e, se determinabile, il valore residuo. 12. Il valore residuo di un bene è il presumibile valore realizzabile del bene al termine del periodo di vita utile. 13. La svalutazione è la riduzione del valore contabile di un'immobilizzazione per adeguarla al valore pag. 8/33 recuperabile a seguito di perdita durevole valore. 14. Il valore recuperabile di un'immobilizzazione è pari al maggiore tra il valore d'uso e il suo valore equo (fair value), al netto dei costi di vendita. 15. La manutenzione ordinaria è costituita dalle manutenzioni e riparazioni di natura ricorrente (ad esempio, pulizia, verniciatura, riparazione, sostituzione di parti deteriorate dall'uso) che vengono effettuate per mantenere i cespiti in un buono stato di funzionamento per assicurarne la vita utile prevista, la capacità e la produttività originarie. 16. La manutenzione straordinaria si sostanzia in ampliamenti, ammodernamenti, sostituzioni e altri miglioramenti riferibili al bene che producono un aumento significativo e misurabile di capacità, di produttività o di sicurezza dei cespiti ovvero ne prolunghino la vita utile. 17. Per valore desumibile dall'andamento di mercato si intende il valore netto di realizzazione, ossia il prezzo di vendita nel corso della normale gestione al netto dei costi diretti di vendita e dismissione. Alcuni esempi di costi di vendita e dismissione sono le spese legali connesse alla transazione, imposte, costi di rimozione del bene e costi diretti necessari per rendere il bene pronto per la vendita” (cfr. Principi Contabili OIC 16).
Ciò posto, ATP contesta le risultanze cui è pervenuta la TU, sostenendo:
Contr
“Ricordato come n primo grado avesse chiesto rettifiche per - a fronte di asserite Contr minori attività - oltre Euro 3,65 milioni, a detta di stessa – la sentenza ora impugnata ha ravvisato un differenziale di soli Euro 277mila, per le ragioni sopra enucleate. …Ad ogni modo, nemmeno la ridotta misura ritenuta dal TU pare condivisibile, e ciò per ragioni attinenti alla valutazione, effettuata dal Dott. , di Per_1 alcuni mezzi per i quali, alla data di chiusura dell'esercizio 2016, la Regione Liguria aveva autorizzato la società alla rottamazione. …La questione era già stata affrontata, del resto, dagli amministratori di ATP Esercizio i quali, all'epoca, ritenendo potessero sussistere indicatori di potenziali perdite di valore del parco automezzi, commissionavano al Prof. Ing. una perizia di stima del valore del parco Per_2
autobus di ATP Esercizio alla data del 31/12/2016. Perizia che non riconobbe, in alcun modo, i “motivi di svalutazione” ora riconosciuti in Sentenza. …la sentenza segue il
TU di prime cure, sminuendo sostanzialmente la perizia La censura mossa Per_2
dal Tribunale a tale perizia si basa sul fatto che la perizia stessa, resa dal medesimo
Ing. nel maggio 2017 (relativamente al parco automezzi al 31.12.2016), Per_2
pag. 9/33 erroneamente ricomprendesse – a dire del Tribunale – nel valore del parco autobus anche n. 24 automezzi per i quali la Regione Liguria aveva autorizzato la rottamazione ad ottobre 2016, senza tenere conto del minore valore attribuito a tali beni in caso di loro ritiro per rottamazione” (pagg. 6 – 7 appello).
ATP sostiene che “In sostanza, tale sentenza sconfessa una perizia di soggetto estremamente qualificato in punto valore di automezzi, come il Prof. il quale ha Per_2
sostanzialmente ritenuto che il parco mezzi utilizzato nel 2016 dalla comparente fosse ancora utilizzabile (e come tale lo fu) nell'ambito del servizio pubblico extraurbano.
D'altra parte, il TU Dott. , per quanto validissimo perito contabile, non può Per_1
certamente sostituirsi sul punto alle valutazioni di un tecnico qualificato di ambito totalmente diverso, quale l'Ing. ma così facendo ha indotto in errore pure il Per_2
Tribunale di NO. Dire che un mezzo, nel settore del trasporto pubblico (quale è quello in cui opera la scrivente), sia da rottamare non significa per nulla che sia da mettere fuori esercizio perché inutilizzabile, tanto è vero che lo stesso viene manutenuto e tenuto in esercizio proprio sino a quando non avvenga la sostituzione
(con un mezzo più efficiente). Insomma si confonde un dato tecnico, quale quello della c.d. “rottamazione”, con quello della “demolizione”. Un mezzo da rottamare ma non demolito, infatti, ben può essere – ed in effetti è stato – tenuto in esercizio. La evidente confusione tecnica è motivata dal semplice, intuitivo, dato per cui ove i mezzi in questione fossero stati da mandare “fuori uso”, certamente non sarebbero stati mantenuti in esercizio dagli amministratori di ATP Esercizio. Non vi era nulla da deprezzare, dunque, e in proposito vi è stata completo travisamento dell'OIC 9, ove si enunciano gli “indicatori di potenziali perdite di valori” (art. 31 OIC 9): il valore d'uso del bene, insomma, mantenendosi sino alla sua sostituzione nella linea produttiva di ATP Esercizio, era certamente superiore ad ogni altro valore del bene e, precisamente, del fair value” (cfr. atto di appello pagg. 9 - 10). L'appellante prosegue
“… il criterio utilizzato da ATP Esercizio in materia è stato fatto proprio anche dai
Consulenti Tecnici d'Ufficio che si sono avvicendati sempre a cagione delle continue Contr azioni proposte da Come si può ad esempio leggere nella Consulenza resa dal
Dott. sul bilancio 2018 che, siccome successiva alle difese finali di I grado, si Per_3
pag. 10/33 produce e si richiama (in particolare, pp. 20 e ss.), ritenendola in punto quivi per integralmente ritrascritta (prod. n. 74)” (cfr. atto di appello pag. 10).
L'appellante deduce altresì che “controparte aveva effettuato una completa “due diligence” sui conti dell'appellante: “due diligence” conclusa con la piena accettazione dei criteri contabili adottati da tra cui, senza tema di CP_1
smentita, i criteri di ammortamento. Si tratta dell'accordo concluso tra i soci di
[...]
nell'aprile del 2016, prodotta agli atti quale prod. n. 43, accordo nell'ambito CP_1
del quale aveva espressamente, formalmente ed incondizionatamente CP_3
accettato tutti i documenti contabili precedenti di ATP Esercizio, ivi compresi i relativi bilanci e documenti ad essi allegati e, con essi, anche i criteri contabili utilizzati dalla società anche in punto ammortamento e svalutazione dei mezzi. Dunque, tale incondizionata accettazione fa venire meno ogni legittimazione o interesse in capo alla controparte nel proporre la censura de qua” (cfr. atto di appello pag. 10, sulle immobilizzazioni materiali).
La censura è infondata e deve essere respinta.
L'accertamento ha avuto ad oggetto “L'iscrizione in bilancio degli automezzi
(autobus): secondo AGI gli automezzi sono iscritti in bilancio a valori sovrastimati, a fronte di metodologie di ammortamento non conformi alla legge e ai Principi contabili e di omesse svalutazioni obbligatorie per legge. Tali irregolarità avrebbero comportato sovravalutazioni dei cespiti per Euro 3,65 milioni in relazione ad omessi ammortamenti e/o per Euro 1,05 milioni in relazione ad omesse svalutazioni” (cfr. pag.
12 TU).
Il TU “tenuto conto che il bilancio di ATP Esercizio è redatto secondo i Principi contabili nazionali (Principi OIC), ha provveduto, nell'ordine, a: riscontrare, sulla base dei documenti in atti, opportunamente incrociati e confrontati tra loro, la conformità dell'iscrizione e valutazione in bilancio degli automezzi di proprietà di ATP
Esercizio ai principi generali di redazione del bilancio e ai criteri di valutazione prescritti dalla legge, come interpretati dai Principi contabili nazionali elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità (Principi OIC). Per tale lavoro, in particolare, lo scrivente TU ha fatto riferimento ai Principi OIC n. 16 (Immobilizzazioni materiali) ed OIC n. 9 (Svalutazione per perdite durevoli di valore delle pag. 11/33 immobilizzazioni materiali e immateriali), procedendo, in particolare, a riscontrare i criteri di ammortamento applicati e le svalutazioni operate alla data del 31/12/2016”
(TU pag. 13).
Risulta poi che “La stima dei valori di mercato ed il raffronto con i corrispondenti valori contrattuali sono stati operati con riferimento all'esercizio 2016, come da intese tra TU e CCTTPP” (cfr. verbale operazioni peritali 03/10/2018).
Il TU al punto 5.1 del proprio elaborato, in relazione agli automezzi, ha precisato:
“Il Bilancio ATP Esercizio al 31/12/2016 evidenzia tra le Immobilizzazioni materiali
(voce BII - 2 dell'Attivo – Impianti e macchinari) “Autobus di linea” per complessivi
Euro 7.767.892,10. Tale importo è il saldo algebrico dei conti (allegato n. 9):
- Autobus di linea (conto n. 1030200001) per Euro 11.380.148,87;
- Fondo ammortamento autobus di linea (conto n. 103020003) per Euro
3.612.256,77.
Il medesimo bilancio evidenzia tra i Fondi rischi ed oneri del Passivo un “Fondo per svalutazione autobus” pari ad Euro 371.530.
Benché non espressamente indicato dagli Amministratori in nota integrativa, dall'esame della relazione del Collegio Sindacale al bilancio medesimo e dei documenti contabili in atti si desume che tale fondo svalutazione è stato appostato al fine di adeguare la valutazione degli automezzi in bilancio al valore (fair value) stimato dal Prof. Ing. con propria perizia asseverata in data 25/05/2017 (di Per_2
seguito, la perizia 2017). Per_2
Tale perizia, infatti, quantifica il valore del parco automezzi (autobus) ATP
Esercizio alla data del 31/12/2016 pari ad Euro 7.396.361,57, che è, esattamente, il valore corrispondente alla differenza tra il valore contabile netto di Euro 7.767.892,10 ed il fondo svalutazione di Euro 371.530 alla data del 31/12/2016.
Dall'esame della nota integrativa si desume, inoltre, che (pag. 3) le immobilizzazioni materiali “sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi ed imputati direttamente alle singole voci… Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata..“ e, ancora (pag. 4), che “le quote di ammortamento, imputate a conto pag. 12/33 economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico- tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene: - impianti e materiale rotabile 8,33%”(cfr. TU pagg. 15 e 16).
Deve quindi essere disattesa la doglianza di ATP circa la mancata valutazione da parte del TU della c.d. “perizia e della mancata valutazione del valore dei Per_2
mezzi circolanti in quanto essi sono stati valutati tra le immobilizzazioni secondo i criteri dettati dai sovra citati principi contabili.
Il Tribunale di NO ha fatto proprie le risultanze della TU ove sono stati correttamente applicati i principi OIC nn. 9 e 16, relativi alla disciplina delle svalutazioni per perdite durevoli di valore nei bilanci e alla definizione dei criteri da seguire per la rilevazione, classificazione e valutazione delle immobilizzazioni materiali. È emerso dalla TU che dei 24 mezzi destinati alla rottamazione, ben 10 erano stati effettivamente rottamati nel mese di gennaio 2017, motivo per cui l'omessa svalutazione di tali beni a bilancio 2016 ha comportato una violazione delle norme codicistiche e dei principi contabili. Inoltre, la TU ha evidenziato come i 24 mezzi fossero stati oggetto di ammortamento, nonostante fossero pacificamente destinati ad essere rottamati, con conseguente violazione del principio OIC n. 16 che si applica “ai cespiti obsoleti e in generale ai cespiti che non saranno più utilizzati o utilizzabili nel ciclo produttivo in modo permanente” (quindi senza alcun dubbio da applicare ai beni destinati alla rottamazione, risultando irrilevante la circostanza del loro utilizzo fino alla sostituzione senza soluzione di continuità, perché l'acquisto di nuovi automezzi non elide la svalutazione di quelli obsoleti, incidendo solo sulla possibilità di garantire continuità operativa).
La corretta applicazione dei predetti principi contabili è stata altresì rilevata nella
TU, invocata in proprio favore dalla parte appellante (atto di appello pag. 10), c.d.
TU (doc. nr. 74) relativa al bilancio 2018, ove si legge: Per_3
“Il sottoscritto TU, letta la documentazione prodotta, le precedenti relazioni tecniche predisposte in ordine alle impugnative dei bilanci 2016 e 2017 dal Dott. , nonché Per_1
preso atto delle memorie preliminari e relative repliche trasmesse dai CC.TT.PP.,
pag. 13/33 ritiene che in base al Principio Contabile OIC 16 relativo alle immobilizzazioni materiali sia corretto affermare che i singoli autobus di linea, facenti parte del parco automezzi aziendale di ATP, vadano a tutti gli effetti considerati quali immobilizzazioni che costituiscono un'unità economico-tecnica (il parco automezzi), concordando sul punto con le risultanze delle precedenti TU (relativamente alle quali, si ricorda, lo scrivente è chiamato a rilasciare parere meramente adesivo ovvero sinteticamente critico).
La chiave di lettura è fornita direttamente dal predetto OIC 16, il quale al punto 45 testualmente recita: “Quando l'immobilizzazione materiale è una unità economico- tecnica, cioè un assieme di beni tra loro coordinati in una logica tecnico-produttiva
(ad esempio, una linea di produzione o uno stabilimento), il suo costo di acquisto o di produzione si riferisce all'intera unità nel suo complesso;
in tali casi occorre determinare i valori dei singoli cespiti che la compongono per: (a) distinguere i cespiti soggetti ad ammortamento da quelli che non lo sono e (b) individuare la diversa durata della loro vita utile. Il valore dei singoli cespiti è determinato in base ai prezzi di mercato, tenendo conto del loro stato” [lo stile grassetto e sottolineatura sono ad opera dello scrivente]. E ancora, al successivo paragrafo 46 testualmente si legge: “Se la somma dei valori attribuiti ai singoli cespiti eccede il costo dell'intera unità economico-tecnica, i singoli valori attribuiti sono proporzionalmente ridotti per ragguagliarne l'ammontare complessivo al costo dell'intera unità. Se invece la somma dei valori attribuiti ai singoli cespiti è inferiore al costo dell'intera unità, la differenza
è portata proporzionalmente in aumento dei valori di mercato dei singoli cespiti sempreché il valore così risultante sia recuperabile” (cfr. All. 13). Tali utili indicazioni vanno coordinate anche con quanto è riscontrabile dalla lettura del successivo paragrafo 73, che riporta testualmente: “La società valuta a ogni data di riferimento del bilancio la presenza di indicatori di perdite durevoli di valore per quanto concerne le immobilizzazioni materiali. Se tali indicatori dovessero sussistere, la società procede alla stima del valore recuperabile dell'immobilizzazione ed effettua una svalutazione, ai sensi dell'articolo 2426 comma 1, numero 3, qualora l'immobilizzazione risulti durevolmente di valore inferiore al valore netto contabile. Sul punto si veda l'OIC 9
pag. 14/33 “Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali”.(All. 13).
Al fine poi di poter formulare le proprie considerazioni in merito alla doglianza di cui al presente paragrafo, va rilevato che l'OIC 9 (Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali) al punto 8 riporta che “Un'unità generatrice di flussi di cassa è il più piccolo gruppo identificabile di attività che include l'attività oggetto di valutazione e genera flussi finanziari in entrata che siano ampiamente indipendenti dai flussi finanziari in entrata generati da altre attività o gruppi di attività” – (All. 14).
Alla luce delle indicazioni fornite dai Principi Contabili, sopra viste, e letti tutti i documenti a disposizione dello scrivente e dei CC.TT.PP. appare dunque al sottoscritto che le conclusioni cui era giunto nelle precedenti relazioni tecniche il TU Dott. , Per_1
su cui il quesito sottoposto dispone, come noto, di formulare un parere adesivo ovvero sinteticamente critico, si possano ritenere condivisibili.
Ad avviso dello scrivente TU, i mezzi costituenti il parco autobus aziendale di ATP sono da considerarsi, alla stregua dell'OIC 16 sopra richiamato, come una “unità economico-tecnica” poiché i singoli cespiti possono costituire un “assieme di beni tra loro coordinati in una logica tecnico-produttiva”, ossia nell'ambito del parco automezzi aziendale essi singolarmente (ma cumulativamente) erano (sono) asserviti al servizio di trasporto pubblico della Regione Liguria in base al contratto stipulato. Il che di per sé non esclude tout court –è il punto 45 dell'OIC 16 a statuirlo – che il singolo cespite (autobus) possa essere alienato a prezzi di mercato, o comunque sostituito, quando ha esaurito la propria vita utile e quindi il proprio ciclo produttivo, cosa che normalmente avviene in base ai piani regionali di rinnovo dei mezzi. In tale ottica, appare quindi corretto che ATP Esercizio, conformemente al piano di progressivo rinnovo regionale dei mezzi, abbia valutato periodicamente il valore di iscrizione in bilancio dei cespiti al fine di rilevare eventuali perdite durevoli di valore
(verifica, si ricorda, che va ricondotta in via generale su tutti i beni iscritti a bilancio)
e, quindi, di operare le conseguenti eventuali svalutazioni laddove richieste. Così come, ad avviso del sottoscritto, sia ragionevole che i singoli autobus vadano mantenuti iscritti a bilancio a fine esercizio se in tale esercizio hanno effettivamente pag. 15/33 operato (e ciò indipendentemente dal fatto che in base al piano di rinnovo regionale dei mezzi alcuni di essi siano già stati destinati a future dismissioni al momento della predisposizione e approvazione del bilancio non ancora concretizzatesi), essendo detti beni infatti parte di quelle che l'OIC 9 sopra citato, al punto 8, individua come “unità generatrice di flussi di cassa” perché ancora capaci (nonostante la loro già certa ed autorizzata futura dismissione) di generare autonomamente “flussi finanziari in entrata”.
Da quanto precede deriva quindi che gli effetti economici (plusvalenze o minusvalenze da realizzazione dei cespiti) vadano effettivamente contabilizzati nell'esercizio in cui si verifica concretamente la dismissione dei beni.
In ultimo, si rileva peraltro che nell'esercizio 2018 non vi sia traccia delle dismissioni apportate nel parco mezzi, o meglio, la Nota Integrativa nulla spiega al proposito.
Considerando che nel precedente bilancio 2017 nella macrovoce “fondi per rischi e oneri”, tra gli “altri fondi” erano stati appostati Euro 373.304 per “svalutazione autobus”; considerando altresì che nella Nota Integrativa al bilancio 2018 (quando nell'esercizio 2018 erano stati dismessi n. 13 automezzi) nulla di specifico viene spiegato in ordine all'avvenuta dismissione/rottamazione se non nella parte iniziale, ove si legge che “in merito, si segnala, peraltro, che - con riferimento al bilancio del presente esercizio - le ipotizzate svalutazioni di automezzi sarebbero comunque assorbite da svalutazioni operate nell'ambito degli esercizi 2017 e 2018 (come certificato anche da apposita perizia)”, lo scrivente TU ritiene che per favorire una maggiore intellegibilità del bilancio a qualsivoglia lettore “terzo” il redattore di detto bilancio avrebbe potuto (dovuto) fornire maggiori e più accurati dettagli con riguardo alle intervenute dismissioni degli automezzi. Manca infatti, come visto, uno specifico collegamento con il bilancio relativo al precedente esercizio 2017 con le dismissioni realmente verificatesi nell'esercizio 2018, e quindi, sotto tale aspetto, il bilancio in questione avrebbe dovuto essere più esaustivo in termini di informativa” (doc. nr. 74 di parte appellante, pagg. 20-24).
In chiusura, sui profili di censura attinenti al merito delle valutazioni relative alla
“iscrizione in bilancio degli automezzi”, si deve sottolineare che le questioni sollevate pag. 16/33 dall'appellante richiamano le osservazioni sul punto dei Consulenti di parte: “Quanto alla valutazione degli automezzi, i CCTT contestano le conclusioni del TU in relazione ai (n. 24) automezzi destinati alla rottamazione sulla base del Decreto dirigenziale Regione Liguria n. 4671 del 06/10/2016. Secondo i CCTT l'aver ricompreso tali automezzi nella valutazione al 31/12/2016 sulla base di valori diversi da quelli di rottamazione non costituisce “un errore logico e materiale del perito estimatore” (come affermato dallo scrivente TU) in quanto tali automezzi “restarono in servizio ancora nel corso del 2017”. Per tali ragioni, ad avviso dei CCTT, tali beni avevano ancora al 31/12/2016 le caratteristiche di beni strumentali che ne giustificavano l'iscrizione tra le immobilizzazioni materiali” (cfr. TU pag. 59).
Osservazioni alle quali il TU ha puntualmente e correttamente, ad avviso della Corte, replicato: “… la tesi dei CCTT - secondo la quale la circostanza che gli automezzi destinati alla rottamazione (Decreto Regione Liguria n. 4671/2016) “restarono in servizio ancora nel corso del 2017” giustifica l'iscrizione dei medesimi alla data del
31/12/2016 tra le immobilizzazioni materiali e la valutazione effettuata dalla Perizia
2017 a valori diversi da quelli di rottamazione - non può essere accolta, in Per_2
quanto contrasta con il dato normativo, le circostanze in fatto ed il comune buon senso.
Sotto il profilo normativo il Principio OIC 16 par. 79 – 80 è chiaro, prescrivendo che i beni destinati ad uscire dal ciclo produttivo per una qualunque ragione (per es., vendita ovvero obsolescenza) devono essere riclassificati nell'attivo circolante e valutati secondo le regole proprie di tali attività (minore tra il valore netto contabile e il valore recuperabile). Sotto il profilo fattuale, non trova conferma l'affermazione che tali automezzi “restarono in servizio ancora nel corso del 2017”, atteso che dei 26 automezzi ancora in essere al 31/12/2016, n. 10 furono rottamati nel gennaio 2017 e n.
11 nei successivi mesi del 201779, solo n. 3 automezzi essendo ancora in essere al
31/12/2017. Quanto infine al comune buon senso pare difficile disconoscere che una valutazione alla data del 31/12/2016 (effettuata, tra l'altro, nell'aprile 2017) potesse fare riferimento, in relazione ad automezzi rottamati/rottamandi nel corso dei primi mesi del 2017, a valori diversi da quelli di rottamazione» (cfr. TU pag. 61).
Con riguardo al profilo di censura attinente all'accordo concluso tra i soci di
[...]
nell'aprile del 2016, prodotta agli atti quale prod. n. 43, l'appellante prospetta CP_1
pag. 17/33 che nell'ambito di tale accordo avrebbe espressamente, formalmente ed CP_3
incondizionatamente accettato tutti i documenti contabili precedenti di ATP, ivi compresi i relativi bilanci e documenti ad essi allegati e, con essi, anche i criteri contabili utilizzati dalla società anche in punto ammortamento e svalutazione dei mezzi. L'appellante afferma dunque che tale incondizionata accettazione avrebbe fatto venire meno ogni legittimazione o interesse in capo alla controparte nel proporre la violazione di tali principi contabili.
Tale profilo di censura è infondato. Invero è circostanza inconferente ai fini del
Contr presente giudizio che bbia sottoscritto nell'aprile del 2016 l'accordo con ATP
s.p.a., prodotto agli atti quale documento n. 43, nell'ambito del quale erano stati accettati dalla appellata (peraltro nei rapporti con ATP s.p.a.) tutti i documenti contabili precedentemente predisposti dalla stessa ATP, inclusi i bilanci e i documenti allegati contenenti i criteri contabili utilizzati dalla società anche per l'ammortamento e la svalutazione dei mezzi per gli anni 2012, 2013 e 2014.
Infatti:
i) il documento risulta sottoscritto tra i seguenti soggetti:
ii) l'esistenza di tale accordo non rileva quanto alla violazione dei principi OIC nn. 9 e
16 da parte di , soprattutto avuto riguardo alla circostanza che i Controparte_1
documenti contabili erano stati prodotti in relazione a bilanci antecedenti a quello oggi impugnato, avuto riguardo all'oggetto del presente giudizio quale definito nella sentenza impugnata a pag. 2: (“Con atto di citazione ritualmente notificato, CP_3
Cont
(di seguito per brevità “ ), socia al 48,46 % di (di seguito
[...] Controparte_1
per brevità “ATP”) la citava in giudizio al fine di far accertare l'invalidità della delibera pag. 18/33 assembleare adottata in data 28 giugno 2017 di approvazione del bilancio d'esercizio
2016”).
iii) non sussiste alcuna violazione del principio di continuità dei bilanci, perché, come si vedrà anche oltre, tale principio va applicato non in relazione ai precedenti bilanci approvati, ma solo a quelli successivi ove approvati e dipendenti dal precedente bilancio impugnato.
Va quindi rigetta la prima censura di appello perché infondata.
* * *
4. Sulla seconda censura di appello – sulle iscrizioni di rimanenze di ricambi.
Parte appellante con la seconda censura afferma che l'iscrizione nel bilancio delle
“rimanenze di ricambi” sarebbe avvenuta correttamente, contrariamente a quanto affermato in sentenza. ATP, in primo luogo, evidenzia che a fronte delle
Contr sopravvalutazioni allegate da per circa 140.000,00 euro il TU ha accertato asserite anomalie per soli 82.000,00 euro. L'appellante poi sostiene di avere appostato una svalutazione dei ricambi obsoleti per 173.000,00 euro. L'appellante quindi “ritiene
… che l'eventuale ulteriore prudenziale svalutazione applicata a titolo di “lento rigiro” debba essere non già considerata in aggiunta alla svalutazione effettuata dalla società, ma con essa raffrontata e combinata, atteso che i ricambi relativi ad automezzi fuori servizio sono parte dei ricambi a “lento rigiro” e non rappresentano un'ulteriore voce dello stock oggetto di analisi”(cfr. pag. 13 appello), affermando così l'erroneità delle rettifiche indicate in sentenza e riconoscendo al più uno “scostamento di Euro
16mila assolutamente irrilevante e che comunque troverebbe capienza nei residui fondi rischi diversi che risultavano appostati alla data del 31 dicembre 2016” (cfr. pag. 13 appello).
La censura è infondata.
Il TU ha provveduto a “riscontrare, sulla base dei documenti in atti e/o acquisiti nel corso delle operazioni peritali, opportunamente rielaborati su fogli elettronici di calcolo anche mediante utilizzo di filtri, la conformità dell'iscrizione e valutazione in bilancio delle rimanenze finali di magazzino (ricambi per automezzi) ai principi generali di redazione del bilancio e ai criteri di valutazione prescritti dalla legge, come interpretati dai Principi contabili nazionali elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità
pag. 19/33 (Principi OIC). Per tale lavoro, in particolare, lo scrivente TU ha fatto riferimento ai
Principi OIC n. 13 (Rimanenze)5 ed OIC n. 16 (Immobilizzazioni materiali)” ( TU pag. 14).
Il Tribunale di NO ha dato contezza del fondo di svalutazione appostato a bilancio da ATP, ma ha anche indicato le ragioni dell'insufficienza dell'importo indicato, rispetto alle quali l'appellante non ha fornito difese utili a superare il percorso motivazionale seguito dal Giudice di prime cure. Invero, già il CTP di ATP aveva sollevato la questione e il TU in sede di risposta alle osservazioni critiche aveva superato le obiezioni della convenuta odierna appellante. Il Tribunale di NO ha ricostruito con estrema precisione tutta la questione e ATP con la propria seconda censura non ha indicato serie ragioni utili a incidere sul provvedimento impugnato. Il
Collegio di primo grado ha affermato, “… come emerso dalle risultanze peritali (cfr. pag. 43, Relazione Dott. ) il fondo svalutazione magazzino ammontava ad euro Per_1
173.000,00 ca, a fronte di un valore di ricambi riferibili ad automezzi fuori servizio pari ad euro 159.000,00 ca. Questi dati evidenziano un'eccedenza del fondo svalutazione, rispetto alle predette rimanenze di ricambi, pari ad euro 14.000,00 ca.
Detta eccedenza va letta in correlazione con il valore delle rimanenze di ricambi obsoleti e/o a lento rigiro, pari ad euro 200.000,00 ca, di cui 72.000,00 ca riferibili a ricambi di automezzi non più in servizio (svalutati integralmente e coperti dal relativo fondo) e 128.000,00 ca riferibili ai mezzi ancora in servizio. Operando una svalutazione prudenziale del 75% sul valore dei ricambi riferibili a mezzi ancora in servizio, si ricava un importo di svalutazione pari ad euro 96.000,00 ca [128 x
(75:100)] dal quale va sottratta la suddetta eccedenza pari ad euro 14.000,00 ca, con la conseguenza che la svalutazione delle rimanenze ricambi risulta insufficiente per euro 82.000,00. Anche in relazione a questo punto, la convenuta ha, in primo luogo,
Contr sottolineato la differenza tra le sopravvalutazioni allegate da per Euro
140/125mila, e la minore misura accertata dal TU, per Euro 82mila, vale a dire quasi la metà; ha inoltre chiesto al Tribunale di discostarsi dalle conclusioni del TU, sostenendo la necessità di applicare la svalutazione del 75% al solo "residuo magazzino obsoleto", pari ad euro 41.000,00 ca, somma corrispondente alla differenza fra il valore delle rimanenze di ricambi obsoleti e/o a lento rigiro (pari ad euro pag. 20/33 200.000,00 ca) e l'importo del fondo di svalutazione riferito ai ricambi dei mezzi fuori servizio (pari ad euro 159.000,00 ca). Da ciò deriverebbe un ammontare del fondo svalutazione pari ad euro 189.000,00 ca, ricavato sommando l'importo di euro
159.000,00 (ossia: il fondo svalutazione dei ricambi dei mezzi fuori servizio) con quello di euro 30.000,00 ca (ossia: il 75% del "residuo magazzino obsoleto", ammontante ad euro 41.000,00 ca), con l'ulteriore conseguenza che il difetto di svalutazione si ridurrebbe ad euro 16.000,00 ca (differenza fra i 189.000,00 ca così ricavati e i
173.000,00 previsti da ATP). Tale obiezione non può essere accolta, in quanto il calcolo alternativo proposto dalla convenuta non risulta corretto. Invero, la svalutazione va operata adoperando come base di calcolo il valore delle residue rimanenze di “ricambi a lento rigiro” che si riferiscono ad automezzi ancora in servizio, pari come visto ad euro 128.000,00. Da quanto sopra consegue, come già esposto, che - partendo da un valore delle rimanenze di ricambi obsoleti e/o a lento rigiro pari ad euro 200.000,00 ca -le rimanenze ricambi riferibili ad automezzi “fuori servizio” ammontano effettivamente a (soli) 72.000,00 ca, e non ad euro 159.000,00 ca, con l'ulteriore conseguenza che tale importo non può costituire la base per ricavare, mediante sottrazione, l'importo che deve essere sottoposto a svalutazione.
Tale conclusione era già stata raggiunta dal TU il quale, in sede di risposta alle osservazioni dei CTP, aveva avuto modo di precisare che «non tutti i 159K ricambi relativi ad automezzi “fuori servizio” sono ricompresi nei 200K “ricambi a lento rigiro”» (pag. 62, Relazione Dott. ). Anche in relazione a questo punto, pertanto, Per_1
vanno confermate le risultanze della TU, secondo la quale la svalutazione delle rimanenze ricambi risulta insufficiente per euro 82.000,00” cfr. pagg.
8-9 sentenza impugnata).
Le questioni sollevate dall'appellante riproducono le osservazioni sul punto dei
Consulenti Tecnici di parte appellante: “Quanto alla valutazione del magazzino: i
CCTT osservano che “l'eventuale ulteriore prudenziale svalutazione applicata a titolo di lento rigiro non debba essere considerata in aggiunta alla svalutazione effettuata dalla società ma debba essere raffrontata e combinata, atteso che i ricambi relativi ad automezzi fuori servizio sono parte dei ricambi a lento rigiro e non rappresentano un'ulteriore voce dello stock oggetto di analisi” e propongono una modalità di calcolo pag. 21/33 del Fondo svalutazione che prevede l'abbattimento del 75% applicato al solo magazzino obsoleto al netto dei ricambi per “automezzi fuori servizio, pervenendo così ad un minimo scostamento di Euro 16K rispetto al fondo stanziato a bilancio” (cfr. pag. 59 TU). Peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il TU, nel replicare a dette osservazioni ha chiarito che quello indicato dai consulenti “è esattamente il criterio a cui è ispirato il presente lavoro. Non sono, invece, condivisibili le modalità di calcolo proposte dai CCTT, in quanto non tutti i 159K ricambi relativi ad automezzi “fuori servizio” sono ricompresi nei 200K “ricambi a lento rigiro”80. In altri termini, i ricambi relativi ad automezzi “fuori servizio” non sono un sottoinsieme dei “ricambi a lento rigiro” poiché, per esempio, possono sussistere ricambi relativi ad automezzi oggi fuori servizio ma movimentati nell'ultimo triennio (per utilizzo su automezzi in allora ancora in servizio) e quindi non ricompresi nei ricambi a lento rigiro. Accolta la percentuale di svalutazione del 75% (sul quale i
CCTT non formulano rilievi), alla luce di quanto sopra esposto si confermano le modalità di calcolo proposte dalla scrivente TU a pagg. 44 - 45 della presente relazione” (cfr. pag. 62 TU).
In ogni caso, anche nella cosiddetta “TU ” (doc. 74 ATP) si legge “A Per_3
parere dello scrivente TU, lette infatti le considerazioni delle precedenti TU sui bilanci 2016 e 2017 di ATP Esercizio, in particolare le svalutazioni operate in sede di predisposizione dei bilanci sulle rimanenze costituenti il magazzino ricambi non appaiono del tutto agevolmente intelligibili e ricostruibili da un lettore “terzo” perché effettivamente il fatto che i ricambi afferenti ad automezzi “fuori servizio” possono essere considerati “obsoleti” e quindi classificabili diversamente (e non possano essere del tutto assorbiti e assorbibili nei “ricambi a lento rigiro”), è un ragionamento condivisibile” (cfr. pag. 25 doc. 74 ATP - “TU ”). Per_3
Deve essere osservato in conclusione che i motivi di critica sulle risultanze della
TU sono mossi senza alcuna indicazione di nuovi profili di rilievo scientifico alle osservazioni già precedentemente esposte dal CTP e dal difensore. Il TU ha puntualmente e diffusamente replicato a tali osservazioni con motivazione esaustiva ed adeguata cui si rinvia atteso il carattere prettamente tecnico delle questioni sollevate ed affrontate dagli esperti, come rilevabile nell'elaborato peritale. Nella TU depositata pag. 22/33 non si rileva alcuna palese devianza dalle correnti nozioni della scienza nella materia in esame od omissione degli accertamenti necessari alla formulazione di una corretta conclusione, come sopra evidenziato. Al di fuori di tale ambito, le censure delle parti costituiscono mero dissenso: esse non sono attinenti a vizi del processo logico formale della relazione, ma solo alle conclusioni, manifestando disapprovazione rispetto ad esse come formulate dal consulente di ufficio. In forza di tale mero dissenso non si può giungere ad una decisione che si ponga in contrasto con gli esiti della TU. Questi ha esaminato analiticamente e motivatamente valutato le osservazioni formulate dalle parti, fornendo risposte ampiamente argomentate e basate su dati oggettivi.
Devono quindi essere recepite le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio di cui si condivide completamente il merito, come meglio analizzato nelle parti relative all'esame delle critiche mosse alle conclusioni del TU .
La Suprema Corte ha statuito che “in materia che richiede un elevato livello di cognizioni tecniche specifiche è consentito astenersi dall'effettuare considerazioni personali determinanti e valutazioni comparative che mancherebbero del supporto d'un'appropriata preparazione scientifica, tanto più ove le argomentazioni dell' esperto nominato dall'ufficio, assistite dalla presunzione d'imparzialità, si contrappongano a quelle degli esperti di parte, comunque meno attendibili se non altro in quanto influenzate dall'esigenza di sostenere le ragioni del preponente”. ( Cass. 23362/2012).
Peraltro, nel caso in esame la meticolosità degli accertamenti effettuati dal perito del
Giudice e la completezza dell'elaborato in esame, sono più che idonee a dimostrare i fatti in discussione e dare prevalenza ad essa rispetto alle osservazioni del CTP.
Concludendo devono essere recepite “per relationem” le conclusioni e i passi salienti della relazione della consulenza tecnica d'ufficio come già deciso dal Tribunale
(cfr. Cass. 10668/2005 e Cass. 10222/2009).
Va quindi rigetta anche la seconda censura di appello perché del tutto infondata.
* * *
5. Sulla terza censura di appello- crediti verso altri
Parte appellante con la terza censura formula due doglianze subordinate affermando: Contr i) che l'impugnazione di ell'iscrizione in bilancio di “Crediti verso Altri” sarebbe inammissibile (per essere stata tale voce già indicata in due precedenti bilanci approvati pag. 23/33 Contr e per avere sottoscritto il documento 43, cioè l'accordo sulla accettazione dei precedenti bilanci e dei documenti ad essi allegati); ii) che, in secondo luogo, sarebbe erronea l'affermazione del TU, condivisa dal Tribunale di NO, secondo cui nei
“Crediti verso Altri” non sarebbe appostabile il credito “per progetto mobilità Aree interne” di 465.000 euro riferito ad attività non ancora svolte al 31/12/2016.
La censura è infondata.
Quanto al primo profilo si osserva che la disposizione di cui all'articolo 2434 bis Contr c.c., invocata da secondo cui, “le azioni previste dagli articoli 2377 e 2379 non possono essere proposte nei confronti delle deliberazioni di approvazione del bilancio dopo che è avvenuta l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo”, non è applicabile al caso di specie perché non risulta dimostrata la approvazione di bilanci successivi al 2016 (invero risulterebbero pendenti conteziosi relativi a tutti i bilanci successivi a tale anno) mentre è pacifica la approvazione solo dei bilanci precedenti a
Contr tale data. La disposizione richiamata da non è quindi applicabile, né risulta in alcun modo leso il principio di continuità dei bilanci. Invero, tale principio va applicato non in relazione ai precedenti bilanci approvati, ma solo a quelli successivi ove approvati e dipendenti dal precedente bilancio impugnato. Le norme richiamate, in sostanza, indicano che non è possibile impugnare un bilancio se è stato approvato quello successivo perché chiaramente dipendente e quindi in continuità con quello precedente.
Quanto poi al contenuto del documento n. 43, cioè l'accordo sulla accettazione dei precedenti bilanci e dei documenti ad essi allegati, non si può che ribadire quanto già sopra indicato, che cioè tale “accettazione” è inconferente nella misura in cui è comunque consentita l'impugnazione dei criteri contabili utilizzati con il solo limite dato dalla approvazione di un bilancio successivo, circostanza, come detto, non
Contr documentata. Invero, ha accettato i dati contabili indicati nei documenti sottopostile (peraltro verso ATP s.p.a.), ma non ha con ciò rinunciato ad impugnare l'impiego dei medesimi criteri di calcolo nei successivi bilanci.
Quanto al secondo profilo di censura, l'appellante a pagg. 18 e ss. dell'atto di appello, argomenta nel senso che:
pag. 24/33 i) l'intervenuto sostenimento dei costi correlati ai ricavi per contributi è dimostrato dal fatto che: (a) il contributo è riconosciuto a fronte della predisposizione di un progetto di riorganizzazione ed efficientamento del servizio e tale progetto è stato compiutamente elaborato e presentato nei tempi previsti;
(b) inoltre, l'analisi dei km percorsi nel 2014
e 2015 (rispetto al 2013) evidenzia un incremento dei km percorsi nella tratta interessata dal progetto Aree Interne per circa 39.000 km annui, a dimostrazione della validità del progetto e dell'avvio della sua implementazione attraverso l'attuazione di alcuni degli interventi ivi previsti;
ii) che secondo il TU (pag. 47 relazione) il contributo della Regione Liguria “per progetto mobilità aree interne” di 465.000,00 euro presenta natura ibrida;
iii) che in realtà il contributo a “natura ibrida” ha un valore di 1.000.000,00 euro, di cui
600.000,00 euro per i costi di gestione e 400.000,00 euro per i costi di investimento
(come da dGR n. 366/2014), importo successivamente variato in 410.000,00 euro per investimenti e 590.000,0 euro per costi di gestione, del personale viaggiante e non e servizi di monitoraggio (come da all. 2, azione 4.2 dell'APQ sottoscritto il 15/12/2018); iv) che l'importo di 465.000, 00 euro è il valore del credito iscritto a bilancio
(100.000,00 euro nell'esercizio 2014 e 365.000,00 euro nel 2015) a valere sulla disponibilità complessiva del contributo riferito ai costi di gestione (viene rilevato che lo stesso TU a pag.48 dell'elaborato ha indicato che “ai fini della valutazione della correttezza dell'iscrizione di tali contributi nel bilancio chiuso alla data del 31/12/2016 occorre, pertanto, valutare se sia stato rispettato, o meno, il criterio di competenza sotto un duplice aspetto: (a) in relazione al momento in cui è sorto, con certezza, il diritto a percepire il contributo;
(b) in relazione al sostenimento e/o stanziamento a bilancio dei correlati costi d'esercizio e/o costi d'acquisto dei beni strumentali previsti dal progetto finanziato”);
v) che per quanto sub (a) si conferma che alla data del 31.12.2016 “il diritto a percepire il contributo” derivava dalla prassi consolidata che l'ammissibilità dei contributi veniva fatta risalire alla data di delibera CIPE in cui venivano finanziati programmi sia APQ,
Parte sia analoga procedura vale per i programmi co-finanziati dall'Unione Europea;
vi) che per quanto sub (b) la correlazione temporale tra l'imputazione a bilancio del credito e il sostenimento dei costi relativi si precisa, come dianzi dimostrato, che la pag. 25/33 società aveva già sostenuto costi di gestione negli esercizi 2014 e 2015 correlati alla progressiva realizzazione del progetto riorganizzativo del servizio oggetto del contributo e, in attesa di acquisire i mezzi previsti dal progetto, aveva iniziato ad implementarlo in fase sperimentale potenziando i chilometri percorsi nelle aree interessate;
vii) che l'incremento dei chilometri percorsi è un dato costantemente monitorato dalla e conseguentemente riscontrabile;
Controparte_7
viii) che ragionando in termini di avanzamento di tale “commessa” relativa al progetto aree interne, è riscontrabile come le fasi di progettazione sono state eseguite (gli atti regionali richiamano alcuni passaggi circostanziati del progetto presentato) ed è anche stata avviata l'esecuzione, seppur in fase sperimentale non essendo ancora stati acquistati i n. 4 mezzi previsti dalla contribuzione in conto investimenti); ix) che avendo quindi già sostenuto costi per l'accesso e l'implementazione del progetto, nel caso in cui la società non avesse recepito le quote di contributo negli anni in cui ha iniziato a sostenere i costi per l'implementazione del progetto (trattamento peraltro seguito conformemente al piano concordatario in continuità e giudicato ragionevole tanto dall'attestatore quanto dagli organi della procedura), ATP Esercizio avrebbe in sostanza non ottemperato ai criteri contabili di competenza;
x) che formulando una valorizzazione dell'incremento dei chilometri di servizio delle linee operanti nell'area interna interessata, registrati negli anni in questione rispetto all'anno base 2013 utilizzando un parametro di riferimento di circa €/km 3 si rileva agevolmente che il menzionato parziale potenziamento è costato all'azienda oltre
230.000,00 euro, a cui devono aggiungersi i costi sostenuti per la fase progettuale ed in questo senso allegato 2 dell'APQ citata ed allegata dal TU evidenzia chiaramente che risulta già disponibile la progettazione definitiva (si fa riferimento alla pagina 135 di
182 del menzionato APQ).
La Corte, in relazione al secondo profilo di censura, osserva:
- che nella TU si legge : “… il contributo de quo ha, in parte, natura di contributo in conto esercizio (riconosciuto a fronte dei costi di esercizio del servizio trasporto) e, in parte, natura di contributo in conto impianti (riconosciuto a fronte dei costi di acquisto di beni strumentali, in particolare n. 4 automezzi di piccole dimensioni, con pag. 26/33 rastrelliere per bici). Ai fini della valutazione della correttezza dell'iscrizione di tali contributi nel bilancio chiuso alla data del 31/12/201663 occorre, pertanto, valutare se sia stato rispettato, o meno, il criterio di competenza sotto un duplice aspetto: i. in relazione al momento in cui è sorto, con certezza, il diritto a percepire il contributo;
ii. in relazione al sostenimento e/o stanziamento a bilancio dei correlati costi d'esercizio e/o costi d'acquisto dei beni strumentali previsti dal progetto finanziato. Quanto al profilo sub i) …[…] … Nel complesso pare, quindi, potersi affermare che, alla data del 31/12/2016, pur non essendo ancora intervenuta la deliberazione finale della Regione Liguria e la firma dell'APQ, sussistessero sufficienti elementi per affermare l'esistenza di una “ragionevole certezza” circa l'assegnazione dei contributi de quibus. Quanto al profilo sub ii) come sopra esposto, i contributi sono riconosciuti in parte (contributi in conto esercizio) a fronte dei costi di esercizio del servizio trasporti per la durata di anni due (183.311
Km di servizio aggiuntivo complessivo per due anni a Euro 2,98/km)70 ed in parte
(contributo in conto impianti) a fronte dei costi di acquisto di n. 4 automezzi di piccole dimensioni con relative rastrelliere per biciclette. Per quanto concerne i contributi in conto capitale, nulla quaestio: alla data del 31/12/2016 certamente non risultavano acquistati i beni strumentali previsti per l'attuazione dell'intervento (n.
4 automezzi di ridotte dimensioni con rastrelliere per biciclette) e nel bilancio 2016 di ATP Esercizio NON risultano stanziati i relativi contributi in conto impianti. Per quanto concerne i contributi in conto esercizio (a fronte dei costi di esercizio del servizio trasporti per la durata di anni due), si osserva che: … [… ] … c) L'esame dell'APQ sottoscritto in data 15/12/2018 (allegato n. 19) consente, tuttavia, di definire il periodo di riferimento dell'intervento finanziato. Infatti … pare potersi concludere che il periodo di riferimento dell'intervento oggetto di contributo si colloca certamente in epoca successiva al 31/12/2016… […] … [e] nel bilancio al
31/12/2016 non potevano essere stanziati contributi in conto esercizio relativi ad attività il cui svolgimento era previsto in esercizi successivi ed i cui costi si sarebbero manifestati nei bilanci relativi a tali (successivi) esercizi” (cfr. TU pagg. 48 -53 ss.);
pag. 27/33 - che le censure sollevate dall'appellante coincidono con il tenore delle osservazioni dei Consulenti Tecnici di detta parte, secondo i quali nella sostanza al 31/12/2016, oltre che la fase progettuale, aveva già avuto avvio una fase sperimentale del progetto ed erano stati sostenuti taluni costi d'esercizio, circostanza che giustificherebbe la presenza nel bilancio alla data del 31/12/2016 dei relativi contributi in conto esercizio (pag. 60 relazione);
- che tali questioni sono state esaminate dal TU quando ha affermato che “… le osservazioni non colgono il thema dedicendum, vale a dire la circostanza che i contributi (in conto esercizio) sono (rectius, saranno) erogati dalla Regione a copertura specifica dei costi di esercizio del servizio trasporti reso nel periodo
01/01/2018 – 31/12/2020. Pertanto, solo quando tali costi sono sostenuti (e stanziati a bilancio), è possibile imputare i correlati contributi in conto esercizio. Prima, invece, a prescindere che sia stata avviata o meno una fase sperimentale, manca la correlazione costi/ricavi richiesta dal principio di competenza. Non condivisibile appare, poi, l'affermazione secondo la quale i costi sostenuti nel periodo di progettazione e sperimentazione avrebbero dovuto essere sospesi (attraverso la tecnica dei risconti) nel caso in cui non fossero stati stanziati a bilancio sin da subito i relativi contributi. La (possibilità di) sospensione di un costo relativo ad una fase progettuale di un programma è questione differente ed autonoma rispetto alla problematica della competenza dei contributi in conto esercizio. Non rilevante, infine, è l'osservazione circa la mancanza di rilievi sul punto da parte degli Organi del concordato ATP, attesa l'evidente diversa natura e funzione delle verifiche svolte dagli Organi della procedura (miranti ad accertare la sussistenza e l'esigibilità del credito, che invero non sono oggetto di controversia neppure in questa sede) rispetto alle questioni oggetto del presente giudizio (la corretta competenza temporale dello stanziamento a bilancio che ha originato tale credito)”
(cfr. TU pagg. 62-63).
Risulta, pertanto, corretta la decisione sul punto della sentenza impugnata che ha ravvisato la violazione del principio di competenza di cui all'articolo 2423 bis, comma
1 n. 3 c.c..
Va, quindi, rigettata la terza censura di appello.
pag. 28/33 * * *
6. Sulla quarta censura d'appello- sulla nota integrativa
Parte appellante con la quarta censura di appello lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la nota integrativa dovesse precisare che i rapporti tra
ATP e (rispettivamente locatore e conduttore delle autorimesse dei bus) CP_1
non erano stati conclusi a condizioni di mercato. Risulta, invero, che a pagina 32 della
Nota Integrativa viene indicato che i rapporti con le parti correlate sono “regolati da normali condizioni di mercato” e che nel corso dell'esercizio i rapporti con ATP s.p.a.
“non comprendono operazioni atipiche e/o inusuali”. Il Giudice di prime cure ha ritenuto, sulla base di quanto rilevato dalla TU, che questo non fosse corretto, giacché le autorimesse degli automezzi possedute da ATP s.p.a erano state concesse in locazione ad (parte appellante) a fronte di un canone di Controparte_1
locazione più alto rispetto alle normali condizioni di mercato. Il TU aveva evidenziato uno squilibrio del 40 % circa giacché il valore di mercato della locazione era quantificabile in euro 555.786,21, mentre quelli contrattualmente pattuiti ammontavano ad euro 939.740,00.
ATP contesta con la quarta censura la valutazione dell'erroneità della nota integrativa perché il canone apparentemente fuori mercato avrebbe trovato la propria giustificazione nella peculiarità dell'area locata, delle sue caratteristiche e dell'attività svolta dalla stessa a fronte della circostanza che solo da ATP Controparte_1
s.p.a. aveva a disposizione un'area di quel tipo.
ATP fonda tale affermazione sulla scorta del contenuto di un supplemento di TU svolto in relazione all'impugnazione della delibera di approvazione del bilancio dell'anno 2017 (supplemento prodotto quale doc. 71 ATP) e sulla scorta del contenuto della valutazione effettuata da tale ET nell'ambito del giudizio di CP_8
arbitrato riguardate la responsabilità degli amministratori di ATP Le Controparte_1 caratteristiche dell'area locata, la sua funzione strategica, la sua collocazione e l'impossibilità di trovare soluzioni analoghe, avrebbero, quindi, giustificato la conclusione di un contratto di locazione a un canone fuori mercato.
La censura è infondata.
pag. 29/33 Invero, il Tribunale di NO ha avuto a disposizione i documenti richiamati da
Contr nella presente censura di appello e ha concluso affermando che il supplemento di
TU “comunque conclude per uno scostamento dei canoni dai valori di mercato, è stata svolta - per il bilancio 2017- sulla base dei “correnti valori di mercato”, e quindi le valutazioni di questa integrazione non sono pertinenti rispetto alle voci del bilancio
2016” (cfr. pag. 13 sentenza impugnata).
L'esame del supplemento di TU (cfr. doc. 71 ATP) conferma l'esistenza di una sovrastima dei canoni di locazione. Il TU, da un lato esamina la perizia del ET
, relativa all'arbitrato (cfr. doc. 70 ATP), dall'altro conclude che in relazione CP_8 all'anno 2017 e al relativo bilancio vi sarebbe comunque una sovrastima dei canoni di locazione anomala. Il TU, in particolare riferisce:
“…alla luce di quanto sopra esposto pare potersi affermare che:
• in termini di valori aggregati (totale canoni di locazione anno 2017)11, utilizzando i valori della Perizia i canoni di locazione contrattualmente pattuiti (Euro CP_8
963.991,67) risultano comunque superiori ai canoni di mercato stimati (Euro
823.353,61). Si rammenta che analogo risultato era stato raggiunto utilizzando i valori della Perizia tuttavia lo spread canoni pattuiti/canoni di mercato12 si riduce Per_4
significativamente con utilizzo dei valori della Perizia (+15% circa) anziché CP_8
dei valori della Perizia (+42% circa). Per_4
• in termini di valori disaggregati (canoni di locazione delle singole autorimesse per l'anno 2017)13, utilizzando i valori della Perizia i canoni di locazione CP_8
contrattualmente pattuiti risultano superiori ai canoni di mercato stimati per le autorimesse di ES EV (+15% circa), AM IG (+32% circa) e AS
(+17% circa); per l'autorimessa di RA, invece, il canone pattuito risulta sostanzialmente congruo a quello di mercato stimato (-5%);
• ove il raffronto (su base annua) canoni mercato/canoni pattuiti venga operato con riferimento ai canoni (ridotti) pattuiti a far data dal 01/06/2017:
- in termini aggregati i canoni annui pattuiti (Euro 795.600,00) risultano sostanzialmente congrui (- 3% circa) con i canoni di mercato stimati (Euro
823.353,61)15;
pag. 30/33 - in termini disaggregati i canoni di locazione evidenziano scostamenti positivi (+15% circa) rispetto ai canoni di mercato per le autorimesse di AM IG e AS e scostamenti negativi (-17% circa) per l'autorimessa di ES EV;
per l'autorimessa di RA, invece, lo scostamento canone pattuito/canone di mercato risulta più significativo (-46%).” (cfr. pagg. 8 e 9 doc. 71 ATP).
Il TU poi conclude affermando “Sulla base dei (diversi) valori di mercato stimati dalla Perizia le indicazioni contenute in Nota integrativa (pag. 27 di 29) in CP_8
relazione ai rapporti con parti correlate non paiono, a sommesso parere dello scrivente, comunque puntuali e corrette, atteso che le autorimesse della controllante
ATP Spa risultano locate alla controllata sulla base di canoni di CP_1
locazione comunque superiori ai correnti valori di mercato. Tuttavia, è doveroso segnalare che lo scostamento (su base aggregata) valori di mercato stimati/canoni pattuiti si riduce significativamente (rispetto all'analogo scostamento accertato sulla base dei valori della Perizia , risultando attestato intorno al +15% (contro il Per_4
+ 42% della Perizia e rientrando, così, in un'area di variabilità la cui Per_4 valutazione è inevitabilmente discrezionale e soggettiva” (cfr. ibidem).
E' evidente dall'esame del documento offerto in prova da ATP che, da un lato, come affermato dal Tribunale di NO, tutta la valutazione è stata effettuata sui canoni di mercato del 2017 e non del 2016, risultando, quindi, poco pertinente e che, dall'altro, il TU ha concluso rilevando comunque uno scostamento, seppur meno eclatante, tra i valori appostati e i canoni di mercato.
Pertanto, alla luce di quanto indicato, ATP avrebbe dovuto essere più chiara nella
Nota Integrativa e indicare che non erano stati praticati canoni di mercato, indicandone le ragioni.
Va quindi rigetta anche l'ultima censura di parte appellante.
* * *
7. Sulla pronuncia in punto spese.
Parte appellante ha chiesto che, in accoglimento delle proprie domande, venisse riformata la sentenza di primo grado anche in punto spese. Il rigetto integrale delle censure avanzate dalla parte appellante, comporta la piena conferma della sentenza di primo grado, anche in punto spese.
pag. 31/33 Quanto alle spese del presente grado va applicato il principio di soccombenza giacché sono state rigettate tutte le censure avanzate dall'appellante. Le spese di lite vanno liquidate sulla base del D.M. 10/3/2014 n. 55, come modificato dal D.M. 147/2022, e dei relativi criteri, tenendo conto del decisum (valore indeterminato alto), nei valori medi fase di studio della controversia € 2.977,00
fase introduttiva del giudizio € 1.911,00
fase istruttoria e/o di trattazione € 4.326,00
fase decisionale, € 5.103,00 compenso tabellare (valori medi) € 14.317,00
* * *
8. Sull'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002.
Si deve dare atto della “sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002”
(Cass. SS.UU. 4315/2020), giacché l'appello è stato rigettato (Cass. 26907/2018).
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile visti gli artt. 359 e 279 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel giudizio di appello proposta da CP_1
nei confronti di
[...] Controparte_3
1. RIGETTA
l'appello proposto da parte appellante, e per l'effetto Controparte_1
2. CONFERMA la sentenza impugnata;
3. CONDANNA la parte appellante a rifondere a favore della parte appellata le spese legali del presente grado di giudizio che liquida in 14.317,00 euro a titolo di compensi, oltre al rimborso forfetario ex art. 2, co. 2, D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M. 147/2022),
pag. 32/33 I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa, C.P.A. come per legge e alle successive spese occorrende;
4. DA' ATTO della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 giacché l'appello è stato rigettato.
Così deciso in NO, nella Camera di Consiglio del giorno 19/03/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Marco Rossi Rosella Silvestri
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