Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione in materia di assicurazioni sociali fra la Repubblica italiana ed il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, concluso a Roma il 28 novembre 1951.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione in materia di assicurazioni sociali fra la Repubblica italiana ed il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, concluso a Roma il 28 novembre 1951.