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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/04/2025, n. 1711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1711 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14897/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 14897/2023
IL Giudice, lette le note di trattazione scritta depositate dai difensori , i ritira in camera di consiglio. all'esito della quale si dà lettura del dispositivo e della motivazione contenuta nel presente verbale di causa.
Palermo il 17.4.25
Il Giudice
Cristina Denaro
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE III CIVILE
Il Giudice, Cristina Denaro, in funzione di giudice monocratico, sulle conclusioni precisate nelle note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza di discussione e decisione ex art 281 sexies c.p.c.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 14897/2023 R.G. promossa da
(P. IVA: ), in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Cacciatore ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Palermo, via Giuseppe Sciuti, n° 112, per procura in calce all'atto di citazione
Attore
contro
in persona dell'Amministratore p.t., Controparte_1
C.F. , elett.te dom.to in Palermo, via A. Narbone, 66, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe P.IVA_2
Abbagnato, che lo rapp.ta e difende giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione
Convenuto oggetto: appalto
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Con atto di citazione ritualmente notificato la società ( da ora in poi solo Parte_1
conveniva in giudizio il per chiedere la condanna di Pt_1 Controparte_1 quest'ultimo al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento del contratto di appalto asseritamente concluso tra le parti.
A tal fine . parte attrice premetteva che:
- con delibera del 25.03.22 l'Assemblea condominiale, all'unanimità , le aveva dato “il mandato di esperire i lavori previsti dal super ecobonus ex D.L. n. 34/2020, convertito in L. n°
77/2020.
- con successiva assemblea del 23.11.2022 veniva approvato “all'unanimità … il progetto di manutenzione straordinaria, completo di Computo metrico Estimativo e di Quadro Economico
Generale”; sempre l'Assemblea, con la predetta delibera, aveva incaricato “ l'amministratore del condominio signor di dare corso all'avvio dell'iter burocratico Parte_2 amministrativo, delegando e autorizzando l'arch. a presentare presso il SUE di Per_1
AP (PA) la CILA-Superbonus per dare l'avvio ai lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio condominiale” nonché “di predisporre a stretto giro tutti gli adempimenti e i contratti necessari a dare corso alla presente delibera assembleare”;
- la progettazione veniva assegnata e eseguita dall'Arch. con spese poste a carico Per_1 della n.q. di General Contractor;
Pt_1
- nonostante le continue richieste di provvedere alla formalizzazione del rapporto, con la firma del contratto, il Condominio aveva rifiutato di formalizzare il contratto. ( già concluso sulla base delle predette delibere assembleari ) ; pertanto, con lettera del 27.03.2023, essa aveva preso atto della risoluzione del contratto per fatto e colpa del . CP_1
Sulla base di tali premesse , parte attrice, ritenendo già sorto il vincolo contrattuale concernente l'appalto dei lavori di efficientamento energetico da realizzare sulle parti comuni del complesso condominiale di , atteso che nelle citate delibere del 25.03.22 e del 23.11.22 i Controparte_1
lavori venivano esattamente individuati e veniva, altresì, allegato ed illustrato il quadro economico ,
ritenendo sussistente una responsabilità contrattuale del , che con la sua condotta CP_1
inadempiente aveva determinato la risoluzione del contratto, stante l' impossibilità per la di Pt_1
dare esecuzione ai lavori, chiedeva la condanna del al risarcimento dei danni, quantificati: CP_1
- in euro 112.545,48, a titolo di danno emergente, pari all'ammontare delle spese sostenute per l' attività progettuale e agli elaborati predisposti dall'Arch. nonché alla CILA Persona_2 presentata al Comune di CP_1
- In euro 134.955,00 a titolo di lucro cessante , pari alla somma che essa avrebbe ricavato dalla esecuzione dei lavori ( 10% dell'ammontare dei lavori, pari a € 1.343.955,57, ).
3 In via del tutto subordinata, la società attrice, invocando la responsabilità precontrattuale del chiedeva la condanna di quest'ultimo al rimborso, quantomeno, delle spese inerenti all' CP_1 attività svolta dall'Arch. pari, come già detto, alla complessiva somma di € 112.545,48.oltre Per_1 ad euro 100.000 sempre a titolo di lucro cessante derivante dalla perdita di occasioni di ulteriori altri contratti , con altri condomini;
occasioni a cui la società aveva “dovuto rinunciare perché i lavori dovevano essere iniziati in un tempo utile per essere definiti entro e non oltre il 31.12.2023, così come
previsto dalla normativa in materia.
La società attrice , quindi , rassegnava le seguenti conclusioni:
- Ritenere e dichiarare che il rapporto contrattuale intercorso fra le parti si è risolto per fatto e colpa del Controparte_1
- e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento dei danni subiti dalla Parte_1 pari alla complessiva somma di € 247.500,48, ovvero la maggiore e/o minore somma che verrà accertata in corso di causa anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal sorgere del credito al soddisfo.
- - in via subordinata, ritenere e dichiarare la responsabilità precontrattuale del
[...]
e, Controparte_1
- per l'effetto, condannarlo al pagamento delle seguenti somme: - a titolo di danno emergente, la somma di € 112.545,48, oltre interessi dal sorgere del credito al soddisfo;
- a titolo di occasioni perdute la somma di € 100.000,00, ovvero la maggiore o minore somma che verrà accertata nel corso di causa anche equitativamente, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo;
- Emettere ogni conseguente e necessaria statuizione. Con il beneficio delle spese, competenze ed onorari. Si depositano
Con comparsa del 22.1.24 si costituiva in giudizio il convenuto, chiedendo il rigetto delle CP_1
domande proposte ex adverso e, a tal fine, rappresentando che:
- non era stato sottoscritto alcun contratto posto che , in esito alle delibere assembleari, che erano atti interni di gestione, inidonee a integrare scambio di consenso, era stata avviata una interlocuzione tra la ditta e l'amministratore, con l'invio di diverse bozze del contratto e di diverse istanze di modifica del contenuto delle bozze, senza che mai si fosse arrivati ad un accordo sul testo definitivo;
- non vi era prova dei danni: ed invero, da un lato, le spese di progettazione dovevano restare a carico dell'impresa e, sotto altro aspetto, non vi era prova del lucro cessante , posto che i lavori non erano stati eseguiti e che nemmeno era noto come la ditta avesse quantificato le opere.
Il , inoltre, negava la sussistenza di profili di responsabilità precontrattuale a suo carico CP_1 stante che la mancata conclusione del contratto era, piuttosto, dovuta alla condotta della società la quale:
- aveva in data 27.06.22 inviato una bozza di contratto che era un mero prestampato;
4 - nella successiva bozza del novembre 2022 aveva aggiunto due modifiche mai oggetto di discussione assembleare ( La clausola successiva allarmava non poco l'Amministratore ed i condomini informati della bozza: “Eventuali revoche/mancata concessione, anche par-ziale, dell'agevolazione fiscale per carenza dei requisiti, resteranno imputa-bili esclusivamente al
Committente stesso che si farà carico di tutte le conseguenze da ciò derivanti, anche in virtù di quanto previsto dall'art.121, co.5, del D.L 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n.77. “ Una novità, poi, era la richiesta di un esborso economico in capo al con-dominio di ben €. 70.197,13. Si leggeva all'art. 8: “Relativamente alle opere di efficientamento energetico (opere al 110%) nella determinazione del quadro economico di spesa risulta presente una quota parte a carico della Committenza da pagare con fondi propri in quanto eccedenza rispetto al beneficio fiscale a disposizione;
tale quota pari a € 70.197,13 iva inclusa sarà corrisposta dalla committenza con le modalità di pagamento da concordare);
- nella bozza del 27.02.23, oltre a richiamare allegati mai inviati, aveva posto a carico del le verifiche di tutti i requisiti eco-nomico-finanziari, tecnici ed urbanistico-edilizi CP_1 per usufruire degli incentivi fiscali nonché di quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative generali e di settore per l'esecuzione dei lavori.(vedasi CILAS), , rifiutando, a fronte della richiesta dell'amministratore , di eseguire uno studio di fattibilità ;
- infine, aveva escluso di poter concludere i lavori entro il dicembre 2023 come concordato ( dato questo che precludeva l'accesso al bonus 100%) .
La causa , rigettate le prove richieste dalle parti , all'odierna udienza è stata posta in decisione a seguito di discussione orale.
Ciò detto la domanda è infondata e non può essere accolta.
Va premesso che, con delibera del 23 novembre 2022, l'assemblea approvava il progetto di manutenzione ordinaria, completo di computo metrico estimativo e quadro economico generale, finalizzato al miglioramento energetico dell'edificio; al contempo, l'assemblea aveva dato mandato all'amministratore di predisporre i contratti necessari per dare corso alla delibera assembleare , delegando, nello specifico, l'amministratore a “ predisporre sia il contratto per l'appalto dei lavori alla , nella qualità di General Contractor, sia il contratto per l'espletamento Parte_1 di tutte le competenze tecniche alla società di ingegneria integrata 400x100 EAC s.r.l. nella figura
della professionista incaricata arch competenze tecniche il cui onorario è posto a Persona_2 carico dell'impresa general Contractor”.
E' incontestato che l'amministratore non formalizzò nessuno dei due contratti.
Ora, come correttamente evidenziato dalla difesa del convenuto, la conclusione del CP_1 contratto non può farsi derivare dalla delibera assembleare di approvazione del progetto .
5 Ed invero, come è noto, “ la delibera dell'assemblea che approvi un determinato atto di gestione non dà luogo ad atto di autonomia negoziale configurabile quale proposta o accettazione ai fini del perfezionamento del contratto. L'assemblea non conclude contratti (potendo, semmai, essa costituire
l'occasione per consacrare nel verbale della riunione un accordo stipulato all'unanimità: ( Cass. Sez.
2, 19/03/1996, n. 2297), ma autorizza, quando occorra, l'amministratore a concluderli ed approva le spese conseguenti ( Cass. Civ. Sez. 15302/2022).
Tale conclusione è, vieppiù, rafforzata, nel caso di specie, della espressa delega all'amministratore di sottoscrivere i contratti .
Si consideri, per altro, che, nel caso in esame , la piena condivisione di un comune testo contrattuale appariva determinante , trattandosi pacificamente di lavori che avrebbero dovuto fruire del bonus sicchè era essenziale l'accordo relativo alle eventuali conseguenze derivanti dal mancato accesso ai benefici
(tanto che, come si vedrà , proprio su tali profili si sono arenate le trattative tra le parti ) .
Nel caso di specie , per altro, alcun vincolo di spesa direttamente sui condomini potrebbe farsi derivare dalla delibera , trattandosi, appunto, di lavori asseritamente rientranti nel bonus 100% e posto che le competenze per la progettazione erano a carico del General contractor .
Ed ancora, non potrebbe affermarsi , diversamente da quanto sostenuto da parte attrice, una conclusione del contratto di appalto per fatti concludenti.
Ed invero, come è noto :
- il principio secondo cui, ai fini della configurabilità di un definitivo vincolo contrattuale, è necessario che tra le parti sia raggiunta l'intesa su tutti gli elementi dell'accordo - non potendosene ravvisare pertanto la sussistenza laddove, raggiunta l'intesa solamente su quelli essenziali, ancorché riportati in apposito documento, risulti rimessa ad un tempo successivo la determinazione degli elementi accessori - non impedisce, nei singoli casi ed in base al generale principio dell'autonomia contrattuale di cui all'art. 1322 cod.civ., di ritenere concluso un contratto, con gli effetti di cui all'art. 1372 cod. civ., allorquando, alla stregua della comune intenzione delle parti, si possa ritenere che queste hanno inteso come vincolante un determinato assetto, anche se per taluni aspetti siano necessarie ulteriori specificazioni, il cui contenuto sia però da configurare come mera esecuzione del contratto già concluso, potendo costituire oggetto di un obbligo che trova la sua fonte proprio nel contratto stipulato. ( cass. Civ. Sez. 1,
Sentenza n. 23949 del 22/09/2008);
- in tema di conclusione del contratto, l'esecuzione della prestazione tipica è sufficiente a far considerare il contratto stesso tacitamente e validamente concluso, se la legge non richieda una forma particolare per l'esistenza di esso ( Cass. Civ Sez. 2 - , Ordinanza n. 14253 del
22/05/2024):
6 Ora, nel caso in esame , non vi è stata alcuna esecuzione del contratto di appalto, nemmeno parziale,
essendo, a tal fine , irrilevante la predisposizione da parte del progettista del computo metrico , la procura rilasciata dall'amministratore all'Arch per la prestazione della Cilas del 24 11 22 e la CP_2
successiva trasmissione da parte della predetta professionista della Cilas al SEU di del CP_1
25.11.22 ; attività queste che non costituiscono prestazioni del contratto di appalto ma semmai attengono al diverso rapporto contrattuale relativo “all'espletamento di tutte le competenze tecniche alla società di ingegneria integrata 400x100 EAC s.r.l. nella figura della professionista incaricata arch Persona_2
Si consideri , per altro, che in data successiva a detti adempimenti tra le parti era iniziato un serrato scambio di mail proprio al fine di definire il contenuto degli obblighi derivanti dall'appalto, dato questo che attesta definitivamente come le parti, non avessero ancora raggiunto un'intesa vincolante su un determinato assetto di interessi.
Infatti, a seguito della delibera assembleare del 23.11.22 , che aveva delegato l'amministratore alla sottoscrizione del contratto di appalto , avevano avuto inizio delle interlocuzioni tra l'amministratore e la società sul contenuto del contratto, non avendo l'amministratore condiviso le bozze inviate.
Invero , come attestato delle mail in atti:
- con delibera del 28.2.23 l'assemblea, preso atto della mancanza dello studio di fattibilità tecnica alla cui redazione l'Arch. si era impegnata , aveva espressamente invitato Per_1
l'amministratore a non sottoscrivere il contratto con la ditta , invitandolo, al contempo, a chiedere una modifica della bozza contrattuale nella parte in cui prevedeva l'esclusiva responsabilità del committente in caso di revoca delle agevolazioni ( cfr doc. 3 comparsa) ;
- con pec del 1 3 23 l'amministratore aveva, quindi, chiesto alla società di inserire l'esonero di responsabilità del committente in caso di revoca delle agevolazioni fiscali ( doc 4 ) ; a tale nota aveva fatto seguito un pec della società ( doc 5), con cui essa si era dichiarata disponibile a discutere la questione ,rilevando che la indecisione dei condomini sulla scelta di eseguire o meno i lavori aveva comportato l'impossibilità di completare le opere entro il dicembre 2023 .
E' evidente, quindi, che alcun vincolo contrattuale può ritenersi sorto tra le parti avuto riguardo al futuro contratto di appalto.
Né a diverse conclusioni potrebbe pervenirsi valorizzando la precedente delibera del 25.3.22 con cui l'assemblea dava “ mandato alla impresa di eseguire i lavori previste per il super eco bonus “; senza indicare , nemmeno in linea generali, né i termini essenziali del contratto né i lavori;
sicché da tale delibera non può derivare alcun impegno sul Condominio o sui condomini
Alla luce di quanto appena evidenziato deve ritenersi non raggiunta la prova della conclusione del contratto:
7 Come precisato dalla Suprema Corte “in tema di interpretazione del contratto, il procedimento di qualificazione giuridica consta di due fasi, delle quali la prima - consistente nella ricerca e nella individuazione della comune volontà dei contraenti - è un tipico accertamento di fatto riservato al
giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione, in relazione ai canoni
di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e seguenti cod. civ., mentre la seconda - concernente
l'inquadramento della comune volontà, come appurata, nello schema legale corrispondente -
risolvendosi nell'applicazione di norme giuridiche può formare oggetto di verifica e riscontro in sede di
legittimità (Cass.420/2006).
Del pari costituisce accertamento riservato all'apprezzamento del giudice di merito, che non è
sindacabile in sede di legittimità, se non per vizio di motivazione, valutare se l'intesa raggiunta abbia
ad oggetto un vero e proprio regolamento definitivo del rapporto ovvero un documento con funzione
meramente preparatoria di un futuro negozio. Per tale valutazione, ben può il giudice far ricorso ai
criteri interpretativi dettati dagli artt. 1362 e segg. cod. civ., i quali mirano a consentire la
ricostruzione della volontà delle parti, operazione che non assume carattere diverso quando sia questione, invece che di stabilirne il contenuto, di verificare anzitutto se le parti abbiano inteso
esprimere un assetto d'interessi giuridicamente vincolante, dovendo il giudice accertare, al di là del
"nomen iuris" e della lettera dell'atto, la volontà negoziale con riferimento sia al comportamento, anche
successivo, comune delle parti, sia alla disciplina complessiva dettata dalle stesse, interpretando le
clausole le une per mezzo delle altre (Cass.2720/2009).
Orbene, come già sopra evidenziato, la conclusione del contratto va esclusa proprio in applicazione:
- del criterio della interpretazione del contenuto del verbale dell'assemblea ( 1362 c 1, 1366 cc) ; invero: 1) nel verbale del .23.11.22 si erano discussi gli aspetti tecnici burocratici della vicenda e non anche quelli contrattuali, per i quali, infatti, l'assemblea aveva dato mandato all'amministratore di procedere alla stipula dei contratti;
2 il contenuto del verbale dell'assemblea del 23.11.22, sebbene individui l'oggetto dei lavori ed il prezzo ( mediante il richiamo al computo approvato), non contiene indicazioni specifiche riguardo al tempo di esecuzione delle opere – del tutto essenziale posto che essi dovevano concludersi entro il dicembre dell'anno successivo pena la perdita del bonus - sia sull'altro aspetto , pur di peso rilevante, inerente al soggetto responsabile della veridicità delle attestazioni inerenti alla sussistenza dei requisiti per l'accesso al bonus e al soggetto su cui sarebbero gravati gli oneri dell'appalto in caso di revoca del bonus;
- del criterio ermeneutico di cui all'art. 1362 cc ( condotta successiva dei contraenti):infatti, proprio su tali punti non oggetto di discussione assembleare ( oneri economici a carico del condomino, durata appalto e responsabilità sulle dichiarazioni inerenti la sussistenza dei presupposti per accesso al bonus ) le parti, in data successiva sia alla delibera del novembre del
2022 che all'invio della AS , avevano cercato di trovare un'intesa, purtroppo mai raggiunta, 8 tanto che l'assemblea nel corso della riunione del 28.2.23 , a fronte delle reiterata mancata consegna dello studio di fattibilità ( già più volte sollecitato – cfr delibera del 2.2.22 ) , aveva
“chiesto” all'amministratore di non sottoscrivere il contratto di appalto .
In definitiva, in mancanza di contratto, non può invocarsi una responsabilità contrattuale del
, con conseguente irrisarcibilità del lucro cessante derivante dal mancato completamento CP_1
delle opere .
Occorre , ora, procedere all'esame della domanda, proposta in via subordinata dall'impresa, tesa al riconoscimento in capo al Condominio una responsabilità precontrattuale .
Sotto tale aspetto va ricordato che:
- “per ritenere integrata la responsabilità precontrattuale occorre che tra le parti siano in corso trattative;
che queste siano giunte ad uno stadio idoneo ad ingenerare, nella parte che invoca
l'altrui responsabilità, il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto;
che esse siano state interrotte, senza un giustificato motivo, dalla parte cui si addebita detta responsabilità; che, infine, pur nell'ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto. La verifica della ricorrenza di tutti tali elementi si risolve in un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, ove non inficiato da omesso esame circa un fato decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. (Cass, sez. 6 - 2, Ordinanza n.
34510 del 16/11/2021)
- La responsabilità precontrattuale derivante dalla violazione della regola di condotta, posta dall'art. 1337 c.c. a tutela del corretto dipanarsi dell'iter formativo del negozio, costituisce una forma di responsabilità extracontrattuale, cui vanno applicate le relative regole in tema di distribuzione dell'onere della prova. Ne consegue che, qualora gli estremi del comportamento illecito siano integrati dal recesso ingiustificato di una parte, non grava su chi recede l'onere della prova che il proprio comportamento corrisponda ai canoni di buona fede e correttezza, ma incombe, viceversa, sull'altra parte l'onere di dimostrare che il recesso esuli dai limiti della buona fede e correttezza postulati dalla norma "de qua". ( Cass. Civ. Sez. 2 - , Sentenza n.
24738 del 03/10/2019)
Ora , nel caso di specie, parte attrice non ha affatto dimostrato che l'interruzione delle trattative fosse contraria a buona fede.
La prova della violazione della buona fede avrebbe postulato, invero, la dimostrazione della certa accessibilità al bonus 110% che, invece, il Condominio ha contestato, dichiarando di avere interrotto le trattative proprio in considerazione dell' omessa produzione da parte della professionista Per_1 dello studio di fattibilità, che avrebbe attestato la sussistenza dei requisiti per accedere al bonus .
9 In altri termini, per provare la contrarietà a buona fede della decisione del di non far CP_1
partire i lavori, occorreva dimostrare che l'edificio aveva tutte le caratteristiche , anche avuto riguardo alle opere oggetto dell'appalto, per accedere al bonus 110 ; dato quest'ultimo che, per essere dimostrato
, necessitava la produzione dei progetti e di tutta la documentazione richiesta dall'art 119 per accedere al bonus ( e non solo quindi del computo metrico e della cilas )
Né a tale carenza documentale poteva supplirsi a mezzo prova orale che, sotto un primo profilo, era volta a dimostrare solo l'esecuzione di talune attività da parte del progettista – e non , come si dirà, di tutte le attività funzionale all'accesso - - e, sotto altro aspetto , era valutativa ( si consideri che non può essere chiesta al testimone, anche se tecnico, una valutazione in ordine alla sussistenza dei requisiti di regolarità urbanistica laddove , come nel caso di specie, a detta valutazione non si accompagni l'indicazione di dati oggettivi per vagliare la attendibilità del giudizio , quali la descrizione dell'immobile , l'attività sanante svolta ed il tipo di abusi ).
La società attrice , quindi , non ha dato dimostrazione , come era suo onere, che la scelta del committente di non dare corso ai lavori di cui al progetto fosse contraria a buona fede.
Per converso , dalla documentazione versata in atti dal convenuto, è emerso , in positivo, CP_1 come la scelta di non eseguire i lavori fosse giustificata:
- dalla previsione nella seconda bozza del contratto (allegato 10) dell'importo di euro 70.000 a carico del condominio, mai oggetto di preventiva pattuizione;
- dalla volontà del condominio di inserire, nella terza bozza del contrato (allegato 11), una clausola di esonero del committente dalla responsabilità in caso di revoca delle agevolazioni , cui ha fatto seguito una generica disponibilità della impresa a “discutere la questione “;
- dalla affermata impossibilità di concludere i lavori entro il dicembre 2023 , con conseguente impossibilità ad accedere al bonus 100% ; né potrebbe dirsi che tale ritardo fosse ascrivibile alla condotta del , il quale aveva approvato il progetto il 23.11.22 , chiedendo del tutto CP_1 legittimante nel febbraio 2023 - e quindi a una distanza di tempo contenuta - delucidazioni sul contenuto della bozza contrattuale trasmessa, a fronte di un rilevante impegno di spesa, che sarebbe gravato solo sull'ente collettivo in caso di revoca della agevolazione per carenza dei requisiti;
si consideri, per altro, che nella bozza del 27 2 23 la società aveva indicato quale data di fine lavori il 31 dicembre 2023 sicché non si comprende per quale ragione , dopo pochi giorni ( il 8.3.23 ) , abbia affermato di non esser più in grado di concludere le opere nella data stabilita;
- dalla mancanza di uno studio di fattibilità essenziale per l'accesso al bonus vieppiù aggravata dall'inserimento nella terza bozza della seguente dichiarazione “le parti hanno preso atto che
l'affidamento dei lavori in appalto è possibile a seguito dell'esito positivo delle verifiche di tutti
i requisiti economico- finanziari, tecnici ed urbanistico-edilizi per usufruire degli incentivi
10 fiscali nonché di quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative generali e di settore per
l'esecuzione dei lavori.(vedasi CILAS)”.
Sotto tale profilo, va rilevato come lo studio di fattibilità ex art 119 decreto ristori non si esaurisca nella verifica della regolarità urbanistica dell'immobile, sostanziandosi detto studio in una analisi complessa poiché ha lo scopo non solo di valutare le caratteristiche dell'edificio, ma anche di quantificare i costi e individuare i risultati che potrebbero essere raggiunti.
Essa ha quindi ad oggetto ( in sintesi) :
- La verifica della tipologia dell'edificio, per constatare se detta tipologia rientri tra quelle che possono accedere alla detrazione;
- La verifica della categoria catastale;
- L'esecuzione di un'accurata analisi energetica per verificare quali possono essere gli interventi da eseguire per poter ottenere il miglioramento della classe energetica di partenza. Tali interventi dovranno poi essere indicati nell'asseverazione del tecnico abilitato, inoltre, la certificazione energetica dovrà essere fatta anche dopo aver eseguito i lavori, proprio per attestare l'avvenuto salto di classe;
- La valutazione circa il possesso da parte dei soggetti committenti delle condizioni legali e fiscali per poter accedere alla detrazione.
Ora , non risulta affatto che l'Arch. abbia eseguito il necessario studio di fattibilità ; né tale Per_1
dato poteva desumersi delle prove orali richieste che sono, a tal fine, irrilevanti in quanto attengono solo all'esecuzione di taluni sopralluoghi e all'accertamento della regolarità urbanista , che è solo uno dei profili che va vagliato nello studio di fattibilità.
In definitiva , tenuto conto della condotta tenuta della impresa, la scelta del di non CP_1 intraprendere i lavori non appare affatto contraria a buona fede.
Occorre, infine, pure evidenziare come la domanda di risarcimento del danno da responsabilità
precontrattuale andrebbe rigetta per mancanza di prova del danno .
Invero:
- quanto ai compensi corrisposti all'Arch , come emerge dalla dichiarazione sostitutiva Per_3 di atto notorio a firma della stessa e prodotta della società attrice “le spettanze correlate alle prestazione professionali riferite ai lavori assoggettati agli articoli i 119 e 121 del d.il 34/2020 convertito il legge 77/20 sono poste a carico all'impresa individuata come general Contractor dei lavori e che le stesse saranno regolarmente liquidate dal GC a stati di avanzamento lavori;
la maturazione e liquidazione del compenso rimane comunque in capo al G.c ed è comunque subordinata all'avvio dell'iniziativa esonerando il condomino committente dal mancato avvio dei lavori sia per causa dipendenti o indipendenti da esso ; sicché, non solo il pagamento del compenso doveva avvenire ad avvio dell'iniziativa ( di modo che il pagamento effettuato prima
11 del GC non trova giustificazione ), ma ,in ogni caso, detto compenso doveva restare a carico del
GC nel caso di mancato di avvio dei lavori, indipendentemente dalla causa dello stesso;
- del tutto generiche - oltre che, comunque, indimostrate - sono le occasioni di ottenere in appalto altri lavori asseritamene perse della società -
La domanda quindi va rigettata .
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nell'importo di euro 11.268, determinati sulla base dei valori medi scaglione 260.000 ( in ragione del petitum) per la fase studio introduttiva e decisoria,
minimi per la fase trattazione e istruzione in ragione della scarna attività svolta
PQM
Il Tribunale di Palermo, Terza Sezione Civile, disattesa ogni altra domanda eccezione e difesa ,
definitivamente pronunciando
Rigetta le domande proposte da in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore nei confronti del , in persona Controparte_3 dell'amministratore pro tempore
Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in Parte_1 favore del , in persona dell'amministratore pro tempore Controparte_3 delle spese di lite che liquida in euro 11.268,00 per compensi, oltre a spese generali cpa e iva nella misura di legge da distrarsi in favore del procuratore antistario
Palermo il 17.4.25
Il Giudice Cristina Denaro
IL presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Cristina Denaro, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 14897/2023
IL Giudice, lette le note di trattazione scritta depositate dai difensori , i ritira in camera di consiglio. all'esito della quale si dà lettura del dispositivo e della motivazione contenuta nel presente verbale di causa.
Palermo il 17.4.25
Il Giudice
Cristina Denaro
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE III CIVILE
Il Giudice, Cristina Denaro, in funzione di giudice monocratico, sulle conclusioni precisate nelle note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza di discussione e decisione ex art 281 sexies c.p.c.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 14897/2023 R.G. promossa da
(P. IVA: ), in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Cacciatore ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Palermo, via Giuseppe Sciuti, n° 112, per procura in calce all'atto di citazione
Attore
contro
in persona dell'Amministratore p.t., Controparte_1
C.F. , elett.te dom.to in Palermo, via A. Narbone, 66, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe P.IVA_2
Abbagnato, che lo rapp.ta e difende giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione
Convenuto oggetto: appalto
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Con atto di citazione ritualmente notificato la società ( da ora in poi solo Parte_1
conveniva in giudizio il per chiedere la condanna di Pt_1 Controparte_1 quest'ultimo al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento del contratto di appalto asseritamente concluso tra le parti.
A tal fine . parte attrice premetteva che:
- con delibera del 25.03.22 l'Assemblea condominiale, all'unanimità , le aveva dato “il mandato di esperire i lavori previsti dal super ecobonus ex D.L. n. 34/2020, convertito in L. n°
77/2020.
- con successiva assemblea del 23.11.2022 veniva approvato “all'unanimità … il progetto di manutenzione straordinaria, completo di Computo metrico Estimativo e di Quadro Economico
Generale”; sempre l'Assemblea, con la predetta delibera, aveva incaricato “ l'amministratore del condominio signor di dare corso all'avvio dell'iter burocratico Parte_2 amministrativo, delegando e autorizzando l'arch. a presentare presso il SUE di Per_1
AP (PA) la CILA-Superbonus per dare l'avvio ai lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio condominiale” nonché “di predisporre a stretto giro tutti gli adempimenti e i contratti necessari a dare corso alla presente delibera assembleare”;
- la progettazione veniva assegnata e eseguita dall'Arch. con spese poste a carico Per_1 della n.q. di General Contractor;
Pt_1
- nonostante le continue richieste di provvedere alla formalizzazione del rapporto, con la firma del contratto, il Condominio aveva rifiutato di formalizzare il contratto. ( già concluso sulla base delle predette delibere assembleari ) ; pertanto, con lettera del 27.03.2023, essa aveva preso atto della risoluzione del contratto per fatto e colpa del . CP_1
Sulla base di tali premesse , parte attrice, ritenendo già sorto il vincolo contrattuale concernente l'appalto dei lavori di efficientamento energetico da realizzare sulle parti comuni del complesso condominiale di , atteso che nelle citate delibere del 25.03.22 e del 23.11.22 i Controparte_1
lavori venivano esattamente individuati e veniva, altresì, allegato ed illustrato il quadro economico ,
ritenendo sussistente una responsabilità contrattuale del , che con la sua condotta CP_1
inadempiente aveva determinato la risoluzione del contratto, stante l' impossibilità per la di Pt_1
dare esecuzione ai lavori, chiedeva la condanna del al risarcimento dei danni, quantificati: CP_1
- in euro 112.545,48, a titolo di danno emergente, pari all'ammontare delle spese sostenute per l' attività progettuale e agli elaborati predisposti dall'Arch. nonché alla CILA Persona_2 presentata al Comune di CP_1
- In euro 134.955,00 a titolo di lucro cessante , pari alla somma che essa avrebbe ricavato dalla esecuzione dei lavori ( 10% dell'ammontare dei lavori, pari a € 1.343.955,57, ).
3 In via del tutto subordinata, la società attrice, invocando la responsabilità precontrattuale del chiedeva la condanna di quest'ultimo al rimborso, quantomeno, delle spese inerenti all' CP_1 attività svolta dall'Arch. pari, come già detto, alla complessiva somma di € 112.545,48.oltre Per_1 ad euro 100.000 sempre a titolo di lucro cessante derivante dalla perdita di occasioni di ulteriori altri contratti , con altri condomini;
occasioni a cui la società aveva “dovuto rinunciare perché i lavori dovevano essere iniziati in un tempo utile per essere definiti entro e non oltre il 31.12.2023, così come
previsto dalla normativa in materia.
La società attrice , quindi , rassegnava le seguenti conclusioni:
- Ritenere e dichiarare che il rapporto contrattuale intercorso fra le parti si è risolto per fatto e colpa del Controparte_1
- e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento dei danni subiti dalla Parte_1 pari alla complessiva somma di € 247.500,48, ovvero la maggiore e/o minore somma che verrà accertata in corso di causa anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal sorgere del credito al soddisfo.
- - in via subordinata, ritenere e dichiarare la responsabilità precontrattuale del
[...]
e, Controparte_1
- per l'effetto, condannarlo al pagamento delle seguenti somme: - a titolo di danno emergente, la somma di € 112.545,48, oltre interessi dal sorgere del credito al soddisfo;
- a titolo di occasioni perdute la somma di € 100.000,00, ovvero la maggiore o minore somma che verrà accertata nel corso di causa anche equitativamente, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo;
- Emettere ogni conseguente e necessaria statuizione. Con il beneficio delle spese, competenze ed onorari. Si depositano
Con comparsa del 22.1.24 si costituiva in giudizio il convenuto, chiedendo il rigetto delle CP_1
domande proposte ex adverso e, a tal fine, rappresentando che:
- non era stato sottoscritto alcun contratto posto che , in esito alle delibere assembleari, che erano atti interni di gestione, inidonee a integrare scambio di consenso, era stata avviata una interlocuzione tra la ditta e l'amministratore, con l'invio di diverse bozze del contratto e di diverse istanze di modifica del contenuto delle bozze, senza che mai si fosse arrivati ad un accordo sul testo definitivo;
- non vi era prova dei danni: ed invero, da un lato, le spese di progettazione dovevano restare a carico dell'impresa e, sotto altro aspetto, non vi era prova del lucro cessante , posto che i lavori non erano stati eseguiti e che nemmeno era noto come la ditta avesse quantificato le opere.
Il , inoltre, negava la sussistenza di profili di responsabilità precontrattuale a suo carico CP_1 stante che la mancata conclusione del contratto era, piuttosto, dovuta alla condotta della società la quale:
- aveva in data 27.06.22 inviato una bozza di contratto che era un mero prestampato;
4 - nella successiva bozza del novembre 2022 aveva aggiunto due modifiche mai oggetto di discussione assembleare ( La clausola successiva allarmava non poco l'Amministratore ed i condomini informati della bozza: “Eventuali revoche/mancata concessione, anche par-ziale, dell'agevolazione fiscale per carenza dei requisiti, resteranno imputa-bili esclusivamente al
Committente stesso che si farà carico di tutte le conseguenze da ciò derivanti, anche in virtù di quanto previsto dall'art.121, co.5, del D.L 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n.77. “ Una novità, poi, era la richiesta di un esborso economico in capo al con-dominio di ben €. 70.197,13. Si leggeva all'art. 8: “Relativamente alle opere di efficientamento energetico (opere al 110%) nella determinazione del quadro economico di spesa risulta presente una quota parte a carico della Committenza da pagare con fondi propri in quanto eccedenza rispetto al beneficio fiscale a disposizione;
tale quota pari a € 70.197,13 iva inclusa sarà corrisposta dalla committenza con le modalità di pagamento da concordare);
- nella bozza del 27.02.23, oltre a richiamare allegati mai inviati, aveva posto a carico del le verifiche di tutti i requisiti eco-nomico-finanziari, tecnici ed urbanistico-edilizi CP_1 per usufruire degli incentivi fiscali nonché di quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative generali e di settore per l'esecuzione dei lavori.(vedasi CILAS), , rifiutando, a fronte della richiesta dell'amministratore , di eseguire uno studio di fattibilità ;
- infine, aveva escluso di poter concludere i lavori entro il dicembre 2023 come concordato ( dato questo che precludeva l'accesso al bonus 100%) .
La causa , rigettate le prove richieste dalle parti , all'odierna udienza è stata posta in decisione a seguito di discussione orale.
Ciò detto la domanda è infondata e non può essere accolta.
Va premesso che, con delibera del 23 novembre 2022, l'assemblea approvava il progetto di manutenzione ordinaria, completo di computo metrico estimativo e quadro economico generale, finalizzato al miglioramento energetico dell'edificio; al contempo, l'assemblea aveva dato mandato all'amministratore di predisporre i contratti necessari per dare corso alla delibera assembleare , delegando, nello specifico, l'amministratore a “ predisporre sia il contratto per l'appalto dei lavori alla , nella qualità di General Contractor, sia il contratto per l'espletamento Parte_1 di tutte le competenze tecniche alla società di ingegneria integrata 400x100 EAC s.r.l. nella figura
della professionista incaricata arch competenze tecniche il cui onorario è posto a Persona_2 carico dell'impresa general Contractor”.
E' incontestato che l'amministratore non formalizzò nessuno dei due contratti.
Ora, come correttamente evidenziato dalla difesa del convenuto, la conclusione del CP_1 contratto non può farsi derivare dalla delibera assembleare di approvazione del progetto .
5 Ed invero, come è noto, “ la delibera dell'assemblea che approvi un determinato atto di gestione non dà luogo ad atto di autonomia negoziale configurabile quale proposta o accettazione ai fini del perfezionamento del contratto. L'assemblea non conclude contratti (potendo, semmai, essa costituire
l'occasione per consacrare nel verbale della riunione un accordo stipulato all'unanimità: ( Cass. Sez.
2, 19/03/1996, n. 2297), ma autorizza, quando occorra, l'amministratore a concluderli ed approva le spese conseguenti ( Cass. Civ. Sez. 15302/2022).
Tale conclusione è, vieppiù, rafforzata, nel caso di specie, della espressa delega all'amministratore di sottoscrivere i contratti .
Si consideri, per altro, che, nel caso in esame , la piena condivisione di un comune testo contrattuale appariva determinante , trattandosi pacificamente di lavori che avrebbero dovuto fruire del bonus sicchè era essenziale l'accordo relativo alle eventuali conseguenze derivanti dal mancato accesso ai benefici
(tanto che, come si vedrà , proprio su tali profili si sono arenate le trattative tra le parti ) .
Nel caso di specie , per altro, alcun vincolo di spesa direttamente sui condomini potrebbe farsi derivare dalla delibera , trattandosi, appunto, di lavori asseritamente rientranti nel bonus 100% e posto che le competenze per la progettazione erano a carico del General contractor .
Ed ancora, non potrebbe affermarsi , diversamente da quanto sostenuto da parte attrice, una conclusione del contratto di appalto per fatti concludenti.
Ed invero, come è noto :
- il principio secondo cui, ai fini della configurabilità di un definitivo vincolo contrattuale, è necessario che tra le parti sia raggiunta l'intesa su tutti gli elementi dell'accordo - non potendosene ravvisare pertanto la sussistenza laddove, raggiunta l'intesa solamente su quelli essenziali, ancorché riportati in apposito documento, risulti rimessa ad un tempo successivo la determinazione degli elementi accessori - non impedisce, nei singoli casi ed in base al generale principio dell'autonomia contrattuale di cui all'art. 1322 cod.civ., di ritenere concluso un contratto, con gli effetti di cui all'art. 1372 cod. civ., allorquando, alla stregua della comune intenzione delle parti, si possa ritenere che queste hanno inteso come vincolante un determinato assetto, anche se per taluni aspetti siano necessarie ulteriori specificazioni, il cui contenuto sia però da configurare come mera esecuzione del contratto già concluso, potendo costituire oggetto di un obbligo che trova la sua fonte proprio nel contratto stipulato. ( cass. Civ. Sez. 1,
Sentenza n. 23949 del 22/09/2008);
- in tema di conclusione del contratto, l'esecuzione della prestazione tipica è sufficiente a far considerare il contratto stesso tacitamente e validamente concluso, se la legge non richieda una forma particolare per l'esistenza di esso ( Cass. Civ Sez. 2 - , Ordinanza n. 14253 del
22/05/2024):
6 Ora, nel caso in esame , non vi è stata alcuna esecuzione del contratto di appalto, nemmeno parziale,
essendo, a tal fine , irrilevante la predisposizione da parte del progettista del computo metrico , la procura rilasciata dall'amministratore all'Arch per la prestazione della Cilas del 24 11 22 e la CP_2
successiva trasmissione da parte della predetta professionista della Cilas al SEU di del CP_1
25.11.22 ; attività queste che non costituiscono prestazioni del contratto di appalto ma semmai attengono al diverso rapporto contrattuale relativo “all'espletamento di tutte le competenze tecniche alla società di ingegneria integrata 400x100 EAC s.r.l. nella figura della professionista incaricata arch Persona_2
Si consideri , per altro, che in data successiva a detti adempimenti tra le parti era iniziato un serrato scambio di mail proprio al fine di definire il contenuto degli obblighi derivanti dall'appalto, dato questo che attesta definitivamente come le parti, non avessero ancora raggiunto un'intesa vincolante su un determinato assetto di interessi.
Infatti, a seguito della delibera assembleare del 23.11.22 , che aveva delegato l'amministratore alla sottoscrizione del contratto di appalto , avevano avuto inizio delle interlocuzioni tra l'amministratore e la società sul contenuto del contratto, non avendo l'amministratore condiviso le bozze inviate.
Invero , come attestato delle mail in atti:
- con delibera del 28.2.23 l'assemblea, preso atto della mancanza dello studio di fattibilità tecnica alla cui redazione l'Arch. si era impegnata , aveva espressamente invitato Per_1
l'amministratore a non sottoscrivere il contratto con la ditta , invitandolo, al contempo, a chiedere una modifica della bozza contrattuale nella parte in cui prevedeva l'esclusiva responsabilità del committente in caso di revoca delle agevolazioni ( cfr doc. 3 comparsa) ;
- con pec del 1 3 23 l'amministratore aveva, quindi, chiesto alla società di inserire l'esonero di responsabilità del committente in caso di revoca delle agevolazioni fiscali ( doc 4 ) ; a tale nota aveva fatto seguito un pec della società ( doc 5), con cui essa si era dichiarata disponibile a discutere la questione ,rilevando che la indecisione dei condomini sulla scelta di eseguire o meno i lavori aveva comportato l'impossibilità di completare le opere entro il dicembre 2023 .
E' evidente, quindi, che alcun vincolo contrattuale può ritenersi sorto tra le parti avuto riguardo al futuro contratto di appalto.
Né a diverse conclusioni potrebbe pervenirsi valorizzando la precedente delibera del 25.3.22 con cui l'assemblea dava “ mandato alla impresa di eseguire i lavori previste per il super eco bonus “; senza indicare , nemmeno in linea generali, né i termini essenziali del contratto né i lavori;
sicché da tale delibera non può derivare alcun impegno sul Condominio o sui condomini
Alla luce di quanto appena evidenziato deve ritenersi non raggiunta la prova della conclusione del contratto:
7 Come precisato dalla Suprema Corte “in tema di interpretazione del contratto, il procedimento di qualificazione giuridica consta di due fasi, delle quali la prima - consistente nella ricerca e nella individuazione della comune volontà dei contraenti - è un tipico accertamento di fatto riservato al
giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione, in relazione ai canoni
di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e seguenti cod. civ., mentre la seconda - concernente
l'inquadramento della comune volontà, come appurata, nello schema legale corrispondente -
risolvendosi nell'applicazione di norme giuridiche può formare oggetto di verifica e riscontro in sede di
legittimità (Cass.420/2006).
Del pari costituisce accertamento riservato all'apprezzamento del giudice di merito, che non è
sindacabile in sede di legittimità, se non per vizio di motivazione, valutare se l'intesa raggiunta abbia
ad oggetto un vero e proprio regolamento definitivo del rapporto ovvero un documento con funzione
meramente preparatoria di un futuro negozio. Per tale valutazione, ben può il giudice far ricorso ai
criteri interpretativi dettati dagli artt. 1362 e segg. cod. civ., i quali mirano a consentire la
ricostruzione della volontà delle parti, operazione che non assume carattere diverso quando sia questione, invece che di stabilirne il contenuto, di verificare anzitutto se le parti abbiano inteso
esprimere un assetto d'interessi giuridicamente vincolante, dovendo il giudice accertare, al di là del
"nomen iuris" e della lettera dell'atto, la volontà negoziale con riferimento sia al comportamento, anche
successivo, comune delle parti, sia alla disciplina complessiva dettata dalle stesse, interpretando le
clausole le une per mezzo delle altre (Cass.2720/2009).
Orbene, come già sopra evidenziato, la conclusione del contratto va esclusa proprio in applicazione:
- del criterio della interpretazione del contenuto del verbale dell'assemblea ( 1362 c 1, 1366 cc) ; invero: 1) nel verbale del .23.11.22 si erano discussi gli aspetti tecnici burocratici della vicenda e non anche quelli contrattuali, per i quali, infatti, l'assemblea aveva dato mandato all'amministratore di procedere alla stipula dei contratti;
2 il contenuto del verbale dell'assemblea del 23.11.22, sebbene individui l'oggetto dei lavori ed il prezzo ( mediante il richiamo al computo approvato), non contiene indicazioni specifiche riguardo al tempo di esecuzione delle opere – del tutto essenziale posto che essi dovevano concludersi entro il dicembre dell'anno successivo pena la perdita del bonus - sia sull'altro aspetto , pur di peso rilevante, inerente al soggetto responsabile della veridicità delle attestazioni inerenti alla sussistenza dei requisiti per l'accesso al bonus e al soggetto su cui sarebbero gravati gli oneri dell'appalto in caso di revoca del bonus;
- del criterio ermeneutico di cui all'art. 1362 cc ( condotta successiva dei contraenti):infatti, proprio su tali punti non oggetto di discussione assembleare ( oneri economici a carico del condomino, durata appalto e responsabilità sulle dichiarazioni inerenti la sussistenza dei presupposti per accesso al bonus ) le parti, in data successiva sia alla delibera del novembre del
2022 che all'invio della AS , avevano cercato di trovare un'intesa, purtroppo mai raggiunta, 8 tanto che l'assemblea nel corso della riunione del 28.2.23 , a fronte delle reiterata mancata consegna dello studio di fattibilità ( già più volte sollecitato – cfr delibera del 2.2.22 ) , aveva
“chiesto” all'amministratore di non sottoscrivere il contratto di appalto .
In definitiva, in mancanza di contratto, non può invocarsi una responsabilità contrattuale del
, con conseguente irrisarcibilità del lucro cessante derivante dal mancato completamento CP_1
delle opere .
Occorre , ora, procedere all'esame della domanda, proposta in via subordinata dall'impresa, tesa al riconoscimento in capo al Condominio una responsabilità precontrattuale .
Sotto tale aspetto va ricordato che:
- “per ritenere integrata la responsabilità precontrattuale occorre che tra le parti siano in corso trattative;
che queste siano giunte ad uno stadio idoneo ad ingenerare, nella parte che invoca
l'altrui responsabilità, il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto;
che esse siano state interrotte, senza un giustificato motivo, dalla parte cui si addebita detta responsabilità; che, infine, pur nell'ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto. La verifica della ricorrenza di tutti tali elementi si risolve in un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, ove non inficiato da omesso esame circa un fato decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. (Cass, sez. 6 - 2, Ordinanza n.
34510 del 16/11/2021)
- La responsabilità precontrattuale derivante dalla violazione della regola di condotta, posta dall'art. 1337 c.c. a tutela del corretto dipanarsi dell'iter formativo del negozio, costituisce una forma di responsabilità extracontrattuale, cui vanno applicate le relative regole in tema di distribuzione dell'onere della prova. Ne consegue che, qualora gli estremi del comportamento illecito siano integrati dal recesso ingiustificato di una parte, non grava su chi recede l'onere della prova che il proprio comportamento corrisponda ai canoni di buona fede e correttezza, ma incombe, viceversa, sull'altra parte l'onere di dimostrare che il recesso esuli dai limiti della buona fede e correttezza postulati dalla norma "de qua". ( Cass. Civ. Sez. 2 - , Sentenza n.
24738 del 03/10/2019)
Ora , nel caso di specie, parte attrice non ha affatto dimostrato che l'interruzione delle trattative fosse contraria a buona fede.
La prova della violazione della buona fede avrebbe postulato, invero, la dimostrazione della certa accessibilità al bonus 110% che, invece, il Condominio ha contestato, dichiarando di avere interrotto le trattative proprio in considerazione dell' omessa produzione da parte della professionista Per_1 dello studio di fattibilità, che avrebbe attestato la sussistenza dei requisiti per accedere al bonus .
9 In altri termini, per provare la contrarietà a buona fede della decisione del di non far CP_1
partire i lavori, occorreva dimostrare che l'edificio aveva tutte le caratteristiche , anche avuto riguardo alle opere oggetto dell'appalto, per accedere al bonus 110 ; dato quest'ultimo che, per essere dimostrato
, necessitava la produzione dei progetti e di tutta la documentazione richiesta dall'art 119 per accedere al bonus ( e non solo quindi del computo metrico e della cilas )
Né a tale carenza documentale poteva supplirsi a mezzo prova orale che, sotto un primo profilo, era volta a dimostrare solo l'esecuzione di talune attività da parte del progettista – e non , come si dirà, di tutte le attività funzionale all'accesso - - e, sotto altro aspetto , era valutativa ( si consideri che non può essere chiesta al testimone, anche se tecnico, una valutazione in ordine alla sussistenza dei requisiti di regolarità urbanistica laddove , come nel caso di specie, a detta valutazione non si accompagni l'indicazione di dati oggettivi per vagliare la attendibilità del giudizio , quali la descrizione dell'immobile , l'attività sanante svolta ed il tipo di abusi ).
La società attrice , quindi , non ha dato dimostrazione , come era suo onere, che la scelta del committente di non dare corso ai lavori di cui al progetto fosse contraria a buona fede.
Per converso , dalla documentazione versata in atti dal convenuto, è emerso , in positivo, CP_1 come la scelta di non eseguire i lavori fosse giustificata:
- dalla previsione nella seconda bozza del contratto (allegato 10) dell'importo di euro 70.000 a carico del condominio, mai oggetto di preventiva pattuizione;
- dalla volontà del condominio di inserire, nella terza bozza del contrato (allegato 11), una clausola di esonero del committente dalla responsabilità in caso di revoca delle agevolazioni , cui ha fatto seguito una generica disponibilità della impresa a “discutere la questione “;
- dalla affermata impossibilità di concludere i lavori entro il dicembre 2023 , con conseguente impossibilità ad accedere al bonus 100% ; né potrebbe dirsi che tale ritardo fosse ascrivibile alla condotta del , il quale aveva approvato il progetto il 23.11.22 , chiedendo del tutto CP_1 legittimante nel febbraio 2023 - e quindi a una distanza di tempo contenuta - delucidazioni sul contenuto della bozza contrattuale trasmessa, a fronte di un rilevante impegno di spesa, che sarebbe gravato solo sull'ente collettivo in caso di revoca della agevolazione per carenza dei requisiti;
si consideri, per altro, che nella bozza del 27 2 23 la società aveva indicato quale data di fine lavori il 31 dicembre 2023 sicché non si comprende per quale ragione , dopo pochi giorni ( il 8.3.23 ) , abbia affermato di non esser più in grado di concludere le opere nella data stabilita;
- dalla mancanza di uno studio di fattibilità essenziale per l'accesso al bonus vieppiù aggravata dall'inserimento nella terza bozza della seguente dichiarazione “le parti hanno preso atto che
l'affidamento dei lavori in appalto è possibile a seguito dell'esito positivo delle verifiche di tutti
i requisiti economico- finanziari, tecnici ed urbanistico-edilizi per usufruire degli incentivi
10 fiscali nonché di quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative generali e di settore per
l'esecuzione dei lavori.(vedasi CILAS)”.
Sotto tale profilo, va rilevato come lo studio di fattibilità ex art 119 decreto ristori non si esaurisca nella verifica della regolarità urbanistica dell'immobile, sostanziandosi detto studio in una analisi complessa poiché ha lo scopo non solo di valutare le caratteristiche dell'edificio, ma anche di quantificare i costi e individuare i risultati che potrebbero essere raggiunti.
Essa ha quindi ad oggetto ( in sintesi) :
- La verifica della tipologia dell'edificio, per constatare se detta tipologia rientri tra quelle che possono accedere alla detrazione;
- La verifica della categoria catastale;
- L'esecuzione di un'accurata analisi energetica per verificare quali possono essere gli interventi da eseguire per poter ottenere il miglioramento della classe energetica di partenza. Tali interventi dovranno poi essere indicati nell'asseverazione del tecnico abilitato, inoltre, la certificazione energetica dovrà essere fatta anche dopo aver eseguito i lavori, proprio per attestare l'avvenuto salto di classe;
- La valutazione circa il possesso da parte dei soggetti committenti delle condizioni legali e fiscali per poter accedere alla detrazione.
Ora , non risulta affatto che l'Arch. abbia eseguito il necessario studio di fattibilità ; né tale Per_1
dato poteva desumersi delle prove orali richieste che sono, a tal fine, irrilevanti in quanto attengono solo all'esecuzione di taluni sopralluoghi e all'accertamento della regolarità urbanista , che è solo uno dei profili che va vagliato nello studio di fattibilità.
In definitiva , tenuto conto della condotta tenuta della impresa, la scelta del di non CP_1 intraprendere i lavori non appare affatto contraria a buona fede.
Occorre, infine, pure evidenziare come la domanda di risarcimento del danno da responsabilità
precontrattuale andrebbe rigetta per mancanza di prova del danno .
Invero:
- quanto ai compensi corrisposti all'Arch , come emerge dalla dichiarazione sostitutiva Per_3 di atto notorio a firma della stessa e prodotta della società attrice “le spettanze correlate alle prestazione professionali riferite ai lavori assoggettati agli articoli i 119 e 121 del d.il 34/2020 convertito il legge 77/20 sono poste a carico all'impresa individuata come general Contractor dei lavori e che le stesse saranno regolarmente liquidate dal GC a stati di avanzamento lavori;
la maturazione e liquidazione del compenso rimane comunque in capo al G.c ed è comunque subordinata all'avvio dell'iniziativa esonerando il condomino committente dal mancato avvio dei lavori sia per causa dipendenti o indipendenti da esso ; sicché, non solo il pagamento del compenso doveva avvenire ad avvio dell'iniziativa ( di modo che il pagamento effettuato prima
11 del GC non trova giustificazione ), ma ,in ogni caso, detto compenso doveva restare a carico del
GC nel caso di mancato di avvio dei lavori, indipendentemente dalla causa dello stesso;
- del tutto generiche - oltre che, comunque, indimostrate - sono le occasioni di ottenere in appalto altri lavori asseritamene perse della società -
La domanda quindi va rigettata .
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nell'importo di euro 11.268, determinati sulla base dei valori medi scaglione 260.000 ( in ragione del petitum) per la fase studio introduttiva e decisoria,
minimi per la fase trattazione e istruzione in ragione della scarna attività svolta
PQM
Il Tribunale di Palermo, Terza Sezione Civile, disattesa ogni altra domanda eccezione e difesa ,
definitivamente pronunciando
Rigetta le domande proposte da in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore nei confronti del , in persona Controparte_3 dell'amministratore pro tempore
Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in Parte_1 favore del , in persona dell'amministratore pro tempore Controparte_3 delle spese di lite che liquida in euro 11.268,00 per compensi, oltre a spese generali cpa e iva nella misura di legge da distrarsi in favore del procuratore antistario
Palermo il 17.4.25
Il Giudice Cristina Denaro
IL presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Cristina Denaro, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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