CASS
Sentenza 19 ottobre 2023
Sentenza 19 ottobre 2023
Massime • 1
In tema di impugnazioni, anche nel caso di prescrizione del reato maturata a seguito di annullamento con rinvio, la corte di appello è tenuta a deliberare previa instaurazione del contraddittorio con le parti, poiché una pronuncia adottata "de plano" non consentirebbe all'imputato di rinunciare alla prescrizione, ovvero di manifestare interesse all'assoluzione con formule più ampiamente liberatorie.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/10/2023, n. 45104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45104 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AR IA, nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 28/06/2022 della Corte di appello di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale LV AL, che ha concluso chiedendo dichiarare inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATI-0 1.IA AR propone ricorso contro la sentenza con la quale la Corte di appello di Perugia, in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione con sentenza del 17 luglio 2020, ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui all'art. 640 cod. pen. La ricorrente chiede l'annullamento della sentenza perché emessa de plano, senza disporre la citazione dell'imputata e, così, violando il diritto a difendersi. Penale Sent. Sez. 6 Num. 45104 Anno 2023 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA Data Udienza: 19/10/2023 Denuncia, altresìi la mancata assunzione di una prova decisiva e carenza di motivazione in punto di responsabilità. 2. Il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 137 del 28 ottobre 2020 la cui efficacia è stata, da ultimo prorogata, con l'art. 17 del d.l. 22 giugno 2023 n. 75. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato e deve essere accolto. 2.La Corte di appello di Perugia ha prosciolto l'imputata per intervenuta prescrizione del reato, senza che la deliberazione della sentenza sia stata preceduta dal confronto in udienza con le parti. Il tema dell'ammissibilità del proscioglimento predibattinnentale in appello ai sensi dell'art. 469, ovvero dell'art. 129 cod. proc. pen., e, dunque senza contraddittorio, era stato particolarmente controverso nella giurisprudenza di legittimità fino alla decisione delle Sezioni Unite che, pur ribadendo il consolidato orientamento per cui la sentenza predibattimentale di appello di proscioglimento dell'imputato per intervenuta prescrizione, emessa de plano, è viziata da nullità assoluta ed insanabile, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b) e c), e 179, comma 1, cod. proc. pen., avevano, tuttavia, affermato la prevalenza della causa estintiva del reato sulla nullità assoluta ed insanabile della sentenza, sempreché non risultasse evidente la prova dell'innocenza dell'imputato, dovendo la Corte di cassazione adottare in tal caso la formula di merito di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli, Rv. 269809). Siffatto percorso argomentativo, tuttavia, è oggi superato dall'intervento della Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 111 del 2022, dopo aver analizzato il diritto vivente così come formatosi a partire dalla decisione della Sezioni Unite di cui sopra, ha ritenuto l'interpretazione in essa fornita in contrasto con gli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost. ed ha dichiarato incostituzionale l'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., in quanto interpretato nel senso che è inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato. Ne consegue che la Corte di appello, anche nel caso in cui sia intervenuta nelle more del giudizio di impugnazione la prescrizione del reato, è tenuta a procedere in udienza, nel contraddittorio fra le parti, anche in vista di una possibile 2 rinuncia dell'imputato alla prescrizione, ovvero della interlocuzione in ordine all'eventuale applicazione di formule più ampiamente liberatorie (da ultimo, in tal senso Sez. 5, n. 44417 del 05/10/2022, Pepi, Rv. 283811 secondo cui "sussiste l'interesse dell'imputato a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per essersi estinto il reato per prescrizione"). Un conclusione vieppiù necessaria nel caso in esame / poiché l'annullamento della sentenza di condanna nei confronti di IA AR per il reato di truffa in danno dell'Istituto Nazionale per la Previdenza sociale era stato disposto per la genericità delle argomentazioni dei giudici del merito sul punto del coinvolgimento della AR nella gestione della ditta individuale, facente capo al coimputato, e, soprattutto, nella gestione delle attività contabili e amministrative inerenti le posizioni contributive dei dipendenti, oggetto della truffa. 3.La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Perugia per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Perugia per il giudizio. Così deciso il 19 ottobre 2023 Il Consigliere est» ore Il Presidente
udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale LV AL, che ha concluso chiedendo dichiarare inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATI-0 1.IA AR propone ricorso contro la sentenza con la quale la Corte di appello di Perugia, in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione con sentenza del 17 luglio 2020, ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui all'art. 640 cod. pen. La ricorrente chiede l'annullamento della sentenza perché emessa de plano, senza disporre la citazione dell'imputata e, così, violando il diritto a difendersi. Penale Sent. Sez. 6 Num. 45104 Anno 2023 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA Data Udienza: 19/10/2023 Denuncia, altresìi la mancata assunzione di una prova decisiva e carenza di motivazione in punto di responsabilità. 2. Il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 137 del 28 ottobre 2020 la cui efficacia è stata, da ultimo prorogata, con l'art. 17 del d.l. 22 giugno 2023 n. 75. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato e deve essere accolto. 2.La Corte di appello di Perugia ha prosciolto l'imputata per intervenuta prescrizione del reato, senza che la deliberazione della sentenza sia stata preceduta dal confronto in udienza con le parti. Il tema dell'ammissibilità del proscioglimento predibattinnentale in appello ai sensi dell'art. 469, ovvero dell'art. 129 cod. proc. pen., e, dunque senza contraddittorio, era stato particolarmente controverso nella giurisprudenza di legittimità fino alla decisione delle Sezioni Unite che, pur ribadendo il consolidato orientamento per cui la sentenza predibattimentale di appello di proscioglimento dell'imputato per intervenuta prescrizione, emessa de plano, è viziata da nullità assoluta ed insanabile, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b) e c), e 179, comma 1, cod. proc. pen., avevano, tuttavia, affermato la prevalenza della causa estintiva del reato sulla nullità assoluta ed insanabile della sentenza, sempreché non risultasse evidente la prova dell'innocenza dell'imputato, dovendo la Corte di cassazione adottare in tal caso la formula di merito di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli, Rv. 269809). Siffatto percorso argomentativo, tuttavia, è oggi superato dall'intervento della Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 111 del 2022, dopo aver analizzato il diritto vivente così come formatosi a partire dalla decisione della Sezioni Unite di cui sopra, ha ritenuto l'interpretazione in essa fornita in contrasto con gli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost. ed ha dichiarato incostituzionale l'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., in quanto interpretato nel senso che è inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato. Ne consegue che la Corte di appello, anche nel caso in cui sia intervenuta nelle more del giudizio di impugnazione la prescrizione del reato, è tenuta a procedere in udienza, nel contraddittorio fra le parti, anche in vista di una possibile 2 rinuncia dell'imputato alla prescrizione, ovvero della interlocuzione in ordine all'eventuale applicazione di formule più ampiamente liberatorie (da ultimo, in tal senso Sez. 5, n. 44417 del 05/10/2022, Pepi, Rv. 283811 secondo cui "sussiste l'interesse dell'imputato a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per essersi estinto il reato per prescrizione"). Un conclusione vieppiù necessaria nel caso in esame / poiché l'annullamento della sentenza di condanna nei confronti di IA AR per il reato di truffa in danno dell'Istituto Nazionale per la Previdenza sociale era stato disposto per la genericità delle argomentazioni dei giudici del merito sul punto del coinvolgimento della AR nella gestione della ditta individuale, facente capo al coimputato, e, soprattutto, nella gestione delle attività contabili e amministrative inerenti le posizioni contributive dei dipendenti, oggetto della truffa. 3.La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Perugia per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Perugia per il giudizio. Così deciso il 19 ottobre 2023 Il Consigliere est» ore Il Presidente