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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/10/2025, n. 1460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1460 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
n. rg11429 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11429 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 c.p.c.
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1
atti, dall'avv. PEZONE VINCENZO presso il quale elettivamente domicilia,
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Controparte_1
dall'avv. PEZONE VINCENZO presso il quale elettivamente domicilia,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 07/06/2025 e Parte_1
, premettendo di aver contratto matrimonio in Controparte_1
Napoli il 06/11/2010 e che dalla loro unione nascevano due figli: Per_1
1 il 18.09.2003 e il 29.052007, entrambi maggiorenni ma solo Per_2
quest'ultimo non economicamente autosufficiente;
rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi Parte_2
autorizzando gli stessi a vivere separati, liberi di fissare in totale autonomia le proprie residenze, con l'obbligo del reciproco rispetto;
per l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Napoli di procedere alle annotazioni di legge nel registro degli atti di matrimonio;
2) assegnare la casa coniugale in Napoli al Viale Colli Aminei 34 alla Sig.ra
ove la stessa continuerà a vivere con il figlio maggiorenne ma non CP_1 Per_2
economicamente autosufficiente;
3) in ordine al diritto e alla modalità di visita padre-figlio, stante la maggiore età di
e l'età di che tra tre giorni diventerà maggiorenne, si stabilisce massima Per_1 Per_2
libertà degli incontri che il padre ed i figli sceglieranno autonomamente, anche in considerazione de rispettivi impegni d lavoro e studio.
4) Il sig. verserà a titolo di mantenimento del figlio la Parte_1 Per_2
somma di Euro 250,00 mensili, da corrispondere direttamente allo stesso, in quanto maggiorenne non economicamente autosufficiente, entro e non oltre il 05 di ogni mese, nelle modalità di volta in volta ritenute opportune;
nulla disporre per il mantenimento del figlio essendo lo stesso economicamente indipendente;
i sig.ri e Per_1 Parte_1
contribuiranno ciascuno nella misura del 50% alle spese straordinarie del CP_1
2 figlio purchè previamente concordate e debitamente documentate. Nello Per_2
specifico: libri scolastici e altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN, così come da protocollo;
5) nulla disporre a titolo di mantenimento dei coniugi, essendo le condizioni economico patrimoniali degli stessi ad oggi sostanzialmente paritarie, versando entrambi in condizioni economiche alquanto precarie;
pertanto, allo stato attuale ognuno provvederà per sé al proprio sostentamento, autonomamente, ciascuno secondo le sue possibilità;
6) I ricorrenti con il presente ricorso danno atto di non avere null'altro a pretendere
l'uno dall'altra e di aver regolamentato tutte le questioni economico patrimoniali inerenti il rapporto matrimoniale e di essere integralmente soddisfatti;
7) Le spese relative al presente procedimento sono interamente compensate tra le parti.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il
Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
3 a) pronunzia la separazione personale dei coniugi
Parte_3
(atto n.221, parte I, s., Sez. A, reg. Atti Matrimonio anno 2010);
b) omologa le condizioni di cui al ricorso,
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni delle parti,
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R
3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 26/09/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Immacolata Cozzolino
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11429 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 c.p.c.
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1
atti, dall'avv. PEZONE VINCENZO presso il quale elettivamente domicilia,
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Controparte_1
dall'avv. PEZONE VINCENZO presso il quale elettivamente domicilia,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 07/06/2025 e Parte_1
, premettendo di aver contratto matrimonio in Controparte_1
Napoli il 06/11/2010 e che dalla loro unione nascevano due figli: Per_1
1 il 18.09.2003 e il 29.052007, entrambi maggiorenni ma solo Per_2
quest'ultimo non economicamente autosufficiente;
rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi Parte_2
autorizzando gli stessi a vivere separati, liberi di fissare in totale autonomia le proprie residenze, con l'obbligo del reciproco rispetto;
per l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Napoli di procedere alle annotazioni di legge nel registro degli atti di matrimonio;
2) assegnare la casa coniugale in Napoli al Viale Colli Aminei 34 alla Sig.ra
ove la stessa continuerà a vivere con il figlio maggiorenne ma non CP_1 Per_2
economicamente autosufficiente;
3) in ordine al diritto e alla modalità di visita padre-figlio, stante la maggiore età di
e l'età di che tra tre giorni diventerà maggiorenne, si stabilisce massima Per_1 Per_2
libertà degli incontri che il padre ed i figli sceglieranno autonomamente, anche in considerazione de rispettivi impegni d lavoro e studio.
4) Il sig. verserà a titolo di mantenimento del figlio la Parte_1 Per_2
somma di Euro 250,00 mensili, da corrispondere direttamente allo stesso, in quanto maggiorenne non economicamente autosufficiente, entro e non oltre il 05 di ogni mese, nelle modalità di volta in volta ritenute opportune;
nulla disporre per il mantenimento del figlio essendo lo stesso economicamente indipendente;
i sig.ri e Per_1 Parte_1
contribuiranno ciascuno nella misura del 50% alle spese straordinarie del CP_1
2 figlio purchè previamente concordate e debitamente documentate. Nello Per_2
specifico: libri scolastici e altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN, così come da protocollo;
5) nulla disporre a titolo di mantenimento dei coniugi, essendo le condizioni economico patrimoniali degli stessi ad oggi sostanzialmente paritarie, versando entrambi in condizioni economiche alquanto precarie;
pertanto, allo stato attuale ognuno provvederà per sé al proprio sostentamento, autonomamente, ciascuno secondo le sue possibilità;
6) I ricorrenti con il presente ricorso danno atto di non avere null'altro a pretendere
l'uno dall'altra e di aver regolamentato tutte le questioni economico patrimoniali inerenti il rapporto matrimoniale e di essere integralmente soddisfatti;
7) Le spese relative al presente procedimento sono interamente compensate tra le parti.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il
Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
3 a) pronunzia la separazione personale dei coniugi
Parte_3
(atto n.221, parte I, s., Sez. A, reg. Atti Matrimonio anno 2010);
b) omologa le condizioni di cui al ricorso,
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni delle parti,
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R
3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 26/09/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Immacolata Cozzolino
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