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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 15/07/2025, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine
I Sezione Civile composto dai magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 4666/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 24/04/2025 da e Parte_1 Parte_2 entrambi con il proc. e dom. avv. CIMENTI IACOPO avente ad oggetto: separazione consensuale;
- sentito il giudice relatore, dott.ssa Elisabetta Sartor;
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto di sostituire l'udienza con il deposito delle note scritte;
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.;
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 18/08/2012 in PORPETTO
(UD), con atto trascritto presso il Comune di PORPETTO (UD) al numero 1, parte 1, anno 2012;
- dato atto che dall'unione sono nati i figli (il 25/11/2012) e (il Per_1 Per_2
02/08/2017), entrambi minorenni;
- dato atto che i ricorrenti hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
1 - dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge, nonché agli interessi dei figli minori;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
letto l'art. 473 bis.51 c.p.c., in accoglimento dell'istanza,
P.Q.M.
omologa la separazione personale dei sig.ri e , il Parte_1 Parte_2 cui matrimonio è stato celebrato in data 18/08/2012, in PORPETTO (UD), con atto trascritto presso il comune di PORPETTO (UD) al n. 1, Parte 1, anno 2012, alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto e a fissare il proprio domicilio o la propria residenza ove lo riterranno opportuno;
2) dispone l'affidamento dei figli minori e ad entrambi i genitori in modo Per_1 Per_2 condiviso, con collocazione prevalente e residenza presso la madre;
i genitori si ripartiranno equamente i loro doveri, esercitando in modo condiviso la responsabilità genitoriale ed assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse in relazione alla loro educazione, istruzione e salute;
3) assegna la casa familiare, sita a San Giorgio di Nogaro (UD) in Piazza della Chiesa n. 4, alla moglie, che ivi vivrà assieme ai figli;
dà atto che la moglie provvederà a volturare a suo nome tutte le utenze e le spese connesse alla casa familiare entro due mesi dalla presente sentenza di separazione;
4) dispone che il padre veda e tenga con sé i figli ogni domenica, orientativamente dalle ore
10.00 alle 20.00, oltre a due pomeriggi, orientativamente il mercoledì ed il sabato, con prelevamento e riaccompagnamento presso la casa materna dopo cena entro le ore 21.00;
5) dispone che i figli minori trascorrano alternativamente a metà con ciascun genitore le vacanze di Natale (per sette giorni alternando il periodo dal 24 al 30 dicembre ed il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio, con cadenza annuale) e le vacanze di Pasqua (per quattro giorni, alternando il periodo dal Giovedì Santo a Pasqua con il periodo dal Lunedì dell'Angelo al giovedì, con cadenza annuale);
6) dispone che ciascun genitore tenga con sé i figli durante le vacanze lavorative per due settimane, anche non consecutive, da concordare entro la fine del mese di maggio di ciascun anno;
2 7) dispone che il signor versi, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, alla Pt_2 sig.ra l'importo mensile di € 400,00 (€ 200,00 a figlio); l'assegno verrà Pt_1 corrisposto entro il giorno 15 di ogni mese sul conto corrente intestato alla moglie e sarà rivalutato annualmente secondo gli Indici Istat, come per legge;
8) le spese straordinarie relative ai figli, così come indicate e regolamentate dal Protocollo redatto dall'Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia e in vigore presso il Tribunale di Udine, sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e rifuse al genitore che le ha sostenute da parte dell'altro genitore entro un mese dall'invio delle ricevute di spesa;
9) dà atto che l'assegno unico universale per i figli verrà riconosciuto al 100% alla madre, mentre le detrazioni verranno ripartite al 50%;
10) nulla viene statuito tra coniugi a titolo di mantenimento in quanto economicamente indipendenti;
11) dà atto che ciascun coniuge presta l'assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o documento equipollente valido per l'espatrio per sé e per i figli minori;
12) Le spese del presente giudizio sono interamente compensate tra le parti. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PORPETTO (UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 1, parte 1, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2012.
Udine, li 03/07/2025
Il giudice relatore Il Presidente dott.ssa Elisabetta Sartor dott.ssa Annamaria Antonini
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