Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 21/05/2025, n. 1189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1189 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. 3033/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA sezione I civile
Il Tribunale, nella persona del giudice Antonio Loseto, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 3033/2023 RG, promossa da:
, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Pierfrancesco Lucente, elettivamente domiciliata a Roma (RM), in via Mazzini n. 6, presso il difensore, ATTRICE contro avv. SARA SALAORNI, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. C.F._2
Giulia Dal Barco, elettivamente domiciliata a Verona (VR), in Stradone Scipione Maffei n. 2, presso il difensore CONVENUTA nonché
, C.F. in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 con sede a Trento in piazza delle Donne Lavoratrici n. 2,
TERZO CHIAMATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni, come da verbale di udienza del 19/5/2025, tenutasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Tali conclusioni sono qui richiamate e devono intendersi parte integrante di questa sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 1 di 7
inoltre, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., lo stesso non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, ben potendosi limitare, valutate nel loro complesso le prove acquisite nel processo e le contrapposte tesi difensive, all'indicazione dei soli elementi posti a fondamento della decisione adottata nel caso concreto. Ancora, deve rilevarsi la legittimità della motivazione per relationem, anche mediante il riferimento ad atti delle parti, che non può essere considerato lesivo del principio di imparzialità e terzietà del giudice (cfr. sul punto Cass. civ., Sezioni Unite, sent. n. 642/2015). In ordine all'esposizione del fatto deve quindi intendersi richiamato il contenuto dell'atto introduttivo dell'odierno giudizio. Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
l'avv. Sara Salaorni, premettendo che: aveva conferito alla convenuta l'incarico professionale di procedere alla richiesta di sequestro conservativo di una serie di immobili, a tutela di un credito dalla stessa vantato nei confronti dei signori e;
Parte_2 Controparte_2 tuttavia, il difensore non aveva espletato l'incarico ricevuto secondo l'ordinaria diligenza richiesta cagionandole i danni consistenti nelle somme che si era vista costretta a pagare, a titolo di condanna alle spese, a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
in particolare, l'avv. Salaorni aveva proposto tale ricorso in pendenza di ulteriore procedimento di merito che coinvolgeva i medesimi soggetti;
inoltre, il ricorso per sequestro conservativo risultava infondato nel merito poiché non supportato da adeguati elementi a supporto sia del fumus boni iuris che del periculum in mora, elementi non offerti anche a seguito della richiesta di integrazione formulata dal Giudice del procedimento cautelare;
il Tribunale di Verona, con ordinanza del 07-10/4/2017, aveva dichiarato “palesemente inammissibile” il ricorso poichè le richieste in esso formulate avrebbero dovuto essere proposte davanti al giudice istruttore del procedimento precedentemente instaurato dalla stessa , in cui erano convenuti anche i signori e Parte_1 Parte_2
, pendente al momento della sua proposizione e volto all'eventuale Controparte_2 accertamento della natura simulata dell'atto di compravendita del 07/8/1993, affermandone anche “l'assoluta infondatezza”, con condanna di al Parte_1 pagamento delle spese di lite, anche ex art. 96, comma 3, c.p.c. per lite temeraria;
ciò aveva comportato un esborso a suo carico di € 5.101,89.
pagina 2 di 7 L'attrice chiedeva altresì la condanna dell'avv. Salaorni al risarcimento dei danni (quantificati in € 8.000,00 o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia) per l'utilizzo – a suo dire – di espressioni offensive e diffamatorie, nell'ambito delle comunicazioni di cui agli allegati 5 e 6 dell'atto introduttivo del giudizio. Si costituiva in giudizio l'avv. Salaorni contestando quanto dedotto da controparte chiedendo il rigetto delle avverse domande, con preliminare richiesta di autorizzazione a chiamare in causa e garanzia il proprio istituto assicuratore, al fine di essere da questo manlevato nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle avverse domande ed eccependo altresì l'improcedibilità del presente procedimento per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di negoziazione assistita nonché sollevando eccezione di intervenuta prescrizione del diritto della a chiedere il Pt_1 risarcimento del danno derivante dall'asserita diffamazione. Con provvedimento del 26/6/2023, il Giudice autorizzava la chiamata in causa dell'istituto assicuratore, a tal fine differendo la prima udienza da cui decorrevano, a ritroso, i termini per il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. Nelle more, le parti provvedevano all'espletamento della procedura di negoziazione assistita, facendo così venir meno l'eccepita improcedibilità del presente procedimento. Nessuno si costituiva per il terzo , pur regolarmente raggiunto dall'atto di CP_1 chiamata in chiamata in causa, del quale va quindi dichiarata la contumacia. La causa non veniva istruita oralmente, avendola il Giudice, con ordinanza del 19/01/2024, ritenuta matura per la decisione, senza procedere all'ammissione ed all'espletamento delle prove per interrogatorio formale e per testi pur sollecitate dalle parti. All'udienza del 19/5/2025, le parti discutevano la causa oralmente, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., che veniva così trattenuta per la decisione. Orbene, va premesso che, l'avvocato deve considerarsi responsabile nei confronti del cliente in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge ed, in genere, nei casi in cui, per negligenza o imperizia, comprometta il buon esito del giudizio. Trattasi, dunque, di una responsabilità per colpa, commisurata alla natura della prestazione dell'avvocato, che risulta circoscritta ai casi di dolo o colpa grave unicamente quando la prestazione implichi la risoluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà (ex art. 2236 cod. civ.). Come generalmente ammettono dottrina e giurisprudenza, il professionista può liberarsi dall'imputazione di ogni responsabilità se ed in quanto dimostri l'impossibilità della perfetta esecuzione della prestazione (ex art. 1218 cod. civ.) o di aver agito con diligenza.
pagina 3 di 7 Nel caso in esame, è pacifico tra le parti (e, comunque, dimostrato in via documentale) l'avvenuto conferimento dell'incarico difensivo all'avv. Sara Salaorni da parte di ed, altresì, pacifico (e, comunque, dimostrato in via documentale) che il Parte_1 procedimento per sequestro conservativo di immobili, promosso con il patrocinio del suddetto difensore innanzi al Tribunale di Verona, si sia concluso con una pronuncia di inammissibilità per essere stato proposto autonomo ricorso ante causam, pur in pendenza di altro procedimento tra le stesse parti e con medesima causa petendi, il che imponeva, ai sensi dell'art. 669 quater, comma 2, c.p.c., di avanzare la domanda cautelare al giudice già designato e nell'ambito del procedimento di merito già pendente. Lo stesso professionista, in sede di comparsa di costituzione e risposta, ha riconosciuto di non poter “non ammettere l'errore procedurale nel quale è incorsa”. Sussiste, quindi, l'inadempimento del difensore per negligente svolgimento della prestazione, atteso che, con riferimento al citato incarico, l'errore sopra descritto è derivato da inescusabile ignoranza di disposizioni di legge o, comunque, da grave incuria nell'esercizio del patrocinio, non potendosi condividere né la tesi per cui l'avv. Salaorni non fosse a conoscenza della pendenza di tale ulteriore procedimento, tra le medesime parti e avente la medesima causa petendi né la tesi secondo cui mancherebbe l'accertamento che – senza l'errore di procedura - la domanda cautelare sarebbe stata accolta in quanto fondata nel merito. Quanto al primo aspetto, va osservato che è pacifica (oltre che documentalmente provata) la preventiva pendenza del procedimento per lesione di legittima e che di ciò l'avv. Salaorni fosse a piena conoscenza, al punto – ad esempio – da aver allegato copia del relativo atto di citazione (a firma dell'avv. Cazzola) all'istanza rivolta al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verona, per l'ammissione della al patrocinio a Pt_1 spese dello Stato, proprio in relazione al ricorso per sequestro conservativo. Sussiste, altresì, la prova del nesso di causalità tra il comportamento negligente del professionista convenuto ed il danno emergente patito da . Parte_1
In via generale, occorre ricordare il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui "in materia di contratto d'opera intellettuale, ove anche risulti provato l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione, per negligente svolgimento della prestazione, il danno derivante da eventuali sue omissioni deve ritenersi sussistente solo qualora, sulla scorta di criteri probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito" (v. Cass. n. 22026/2004; Cass. n. 10966/2004; Cass. n. 6967/2006; Cass. n. 9917/2010; Cass. n. 11548/2013). Tale orientamento è stato confermato anche più recentemente dalla giurisprudenza di legittimità che ha avuto modo di ribadire che il diritto al risarcimento del danno non pagina 4 di 7 insorge automaticamente quale conseguenza di qualsivoglia inadempimento del professionista dovendosi valutare, sulla base di un giudizio probabilistico, se, in assenza dell'errore commesso dall'avvocato, l'esito negativo per il cliente si sarebbe ugualmente prodotto (cfr. Cass. n. 297/2015). Nel caso in esame, l'attrice non ha però richiesto la condanna della professionista al risarcimento dei danni derivanti dalla mancata vittoria nel giudizio cautelare, bensì la sua condanna a rimborsarle quanto versato a titolo di spese legali ai signori Parte_2
e (all.ti 6 e 7 alla prima memoria ex art. 171 ter c.p.c.), in
[...] Controparte_2 presenza del dato di fatto che la professionista incaricata ha negligentemente introdotto il ricorso cautelate pur nella consapevolezza della pendenza del giudizio di merito per lesione di legittima corrente tra le medesime parti ed avente la medesima causa petendi. Sicché, nel caso di specie, contrariamente a quanto dedotto dalla convenuta, non occorre eseguire alcuna verifica, in termini probabilistici, circa la fondatezza nel merito delle pretese azionate a suo tempo da nel giudizio cautelare, dovendosi Parte_1 invece ritenere sussistente il nesso di causalità tra l'inadeguata prestazione della professionista ed il danno lamentato dalla cliente in considerazione di quanto di seguito esposto. Vi è, infatti, la prova controfattuale che, se l'avv. Salaorni non avesse omesso di considerare il disposto di cui all'art. 669 quater, comma 2, c.p.c. e avesse evitato di introdurre autonomo ricorso per sequestro conservativo, avanzando invece le richieste cautelari nel relativo giudizio di merito, avrebbe verosimilmente evitato la pronuncia di inammissibilità del ricorso de quo e, conseguentemente, la condanna di Parte_1
al pagamento alle controparti delle spese del giudizio.
[...]
Ne consegue che la somma di € 5.101,89 (pari all'esborso sostenuto per rifondere alle controparti le spese del giudizio cautelare celebratosi innanzi al Tribunale di Verona) costituisce, ai sensi dell'art. 1223 cod. civ., una perdita subita dall'attrice in conseguenza dell'inadempimento contrattuale della professionista convenuta la quale va, pertanto, condannata a pagare il medesimo importo in favore dell'attrice, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dalla data dell'esborso (13/5/2022 in favore di Parte_2
e 13/6/2022 in favore di ) sino all'effettivo soddisfo, a titolo di Controparte_2 risarcimento del danno. Il descritto inadempimento della professionista, giustifica altresì l'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto di mandato professionale, avanzata dalla
Pt_1
pagina 5 di 7 Per quanto attiene l'ulteriore richiesta di risarcimento danni dall'attrice avanzata per le espressioni asseritamente diffamatorie utilizzate dall'avv. Salaorni nell'ambito delle comunicazioni di cui ai docc.
5-6 allegati all'atto di citazione, si osserva quanto segue. In primis, va disattesa l'eccezione di intervenuta prescrizione sollevata dalla convenuta, in ragione del fatto che, il termine quinquennale per la richiesta di risarcimento del danno decorre dal giorno in cui il fatto è venuto a conoscenza della parte lesa e, in specie, dal 20/12/2022, data in cui la per la prima volta, ha avuto conoscenza Pt_1 della lettera di denuncia del sinistro invita dall'avv. Salaorni all il Controparte_3
29/5/2017 (doc. 5). Nel merito, dalla lettura di tali documenti, non si ha evidenza dell'utilizzo, da parte dell'avv. Salaorni, di espressioni offensive e/o diffamatorie che possano aver in qualche modo danneggiato l'attrice. Le espressioni presenti in tali documenti si inseriscono in una ordinaria dialettica, nel tentativo compiuto dall'odierna convenuta di evitare l'attribuzione di responsabilità per il negligente operato di cui è si già dato atto ma che non contengono in sé una matrice di offensività che possa giustificare l'accoglimento dell'ulteriore domanda risarcitoria svolta dalla Pt_1
Le espressioni de quibus si risolvono in una critica ed in una contestazione della specifica avversa tesi sostenuta dalla ma mai involgono quest'ultima persona Pt_1 nel suo complesso. In buona sostanza, trattasi di espressioni che, non solo non risultano sconvenienti ed offensive ma, per di più, sono sempre attinenti all'oggetto della controversia e cioè sono proferite in replica alle censure mosse dalla all'operato dell'avv. Pt_1
Salaorni. Quest'ultima si è limitata ad offrire una diversa ricostruzione dei fatti in esame che non poteva prescindere dalla contestazione di quanto sostenuto dalla (ex) cliente. Soccorrono, altresì, l'art. 598 c.p. e l'art. 89 c.p.c., la cui ratio è evidentemente quella di consentire la massima libertà nell'esplicazione del diritto di difesa ed i cui principi possono essere applicati anche nell'ambito della fase stragiudiziale in cui le espressioni qui esaminate risultano essere state utilizzate. In tema diffamazione, ai fini della applicabilità della causa di non punibilità di cui al citato articolo, sono necessarie due condizioni, vale a dire che le offese concernano l'oggetto della causa e che le stesse abbiano rilevanza funzionale per le argomentazioni poste a sostegno della tesi prospettata o per l'accoglimento della domanda proposta. Deve escludersi la necessità che le offese abbiano anche un contenuto minimo di verità,
o che la verità sia in qualche modo deducibile dal contesto, in quanto l'interesse pagina 6 di 7 tutelato è la libertà di difesa nella sua correlazione logica con la causa, a prescindere dalla fondatezza o meno dell'argomentazione. Peraltro, sussiste la causa di non punibilità in parola anche nei casi in cui le espressioni ingiuriose non siano né necessarie né decisive ai fini dell'economia generale dell'argomentazione, purché inserite nel contesto difensivo. Rilevato, altresì che, la convenuta è stata autorizzata alla chiamata in causa del proprio assicuratore, al fine di essere da esso tenuta indenne e manlevata. Rilevato che, la convenuta ha altresì prodotto “polizze di responsabilità civile professionale” (all.
2-3 alla comparsa di costituzione e risposta) stipulate con CP_4
e relative al periodo oggetto della presente controversia, l'istituto assicuratore va condannato a tenere indenne ed a manlevare l'assicurato, avv. Sara Salaorni, per quanto quest'ultima è in questa sede condannata a versare all'attrice. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dello scaglione di riferimento in cui si colloca la condanna qui disposta, del mancato espletamento della fase istruttoria e tenuto inoltre conto che le domande avanzate dall'attrice hanno trovato solo parziale accoglimento.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 3033/2023 RG, in parziale accoglimento delle domande avanzate dall'attrice, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) DICHIARA risolto il contratto di mandato professionale conferito da Parte_1
all'avv. Sara Salaorni;
[...]
2) CONDANNA l'avv. Sara Salaorni al pagamento, in favore di , della Parte_1 somma di € 5.101,89, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dei pagamenti da quest'ultima effettuati in favore di e di Parte_2 CP_2
sino al soddisfo;
[...]
3) CONDANNA l'avv. Sara Salaorni al pagamento in favore di delle Parte_1 delle spese di lite del presente procedimento, che si liquidano in € 237,00 per esborsi ed € 1.600,00 per compensi (quivi già incluse le spese generali, quindi da non doversi ricalcolare), oltre iva e c.p.a.;
4) CONDANNA in persona del legale rappresentante pro Controparte_5 tempore, a tenere indenne e manlevato l'avv. Sara Salaorni dalla pronuncia di condanna qui emessa nei suoi confronti. Così deciso in Verona nella residenza del Tribunale, Corte Giorgio Zanconati n. 1, il giorno 21/5/2025
Il giudice
Antonio Loseto
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