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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/12/2025, n. 13316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13316 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro I
Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 26469/2025 R.A.C.C.
TRA
con l'avv.to Michele Livani, elettivamente domiciliato in Roma, Parte_1 via Flaminia, n. 167
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1 "pro tempore", con l'avv.to Raffaella Piergentili elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria, n. 29
FATTO E DIRITTO
1. ha depositato -in data 21.7.2025- ricorso (iscritto a ruolo in data Parte_1 22.7.2025) poi notificato, con il quale ha formulato le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare la inesistenza dell'obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti in capo al ricorrente per il periodo di riferimento per carenza dei requisiti di legge;
accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità del provvedimento dell' di iscrizione CP_1 alla Gestione Commercianti e della relativa pretesa contributiva;
accertare e dichiarare, per l'effetto, che nulla è dovuto dal ricorrente all' per tale titolo. CP_1
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”. L' , costituitosi in giudizio con memoria, ha concluso per il rigetto del ricorso. CP_1 Nel corso dell'odierna udienza, acquisita la documentazione, sentiti i difensori, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.
2. impugna dunque la nota di data 11.7.2024 con la quale l gli ha Parte_1 CP_1 comunicato che, in seguito all'accertamento d'ufficio del 25.6.2022, è stato iscritto alla Gestione Commercianti, con inizio attività dal 15.02.2022 e decorrenza dell'obbligo contributivo dall'1.2.2022, in relazione alla sua posizione di socio amministratore della società Madelab S.r.l. Il ricorrente contesta la sussistenza dei presupposti per tale iscrizione deducendo che ha detenuto solo il 4% del capitale della predetta Società (cancellata dal registro delle imprese in data 29.1.2025), che dal 2.11.2020 ha collaborato come tecnico informatico con altre Società (con dal 1.1.2022 all'11.03.2023, con ICOA S.r.l. Controparte_2
12.3.2023 al 31.5.2025, con dal 1.6.2025) e che per tali attività è stato CP_3 iscritto alla Gestione Separata . CP_1
3. L'art. 29, l. n. 160/1975, come sostituito dall'art. 1, co. 203, l. n. 662/1996, dispone "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
1 a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli". Al riguardo la Suprema Corte ha precisato:
“L'abitualità e la prevalenza della partecipazione al lavoro aziendale, richieste dall'art. 1, comma 203, della legge n. 662 del 1996 ai fini dell'insorgenza dell'obbligo di iscrizione alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, si concretano nel carattere continuativo e non occasionale della partecipazione stessa.” (Cass., sez. L, sent. n. 11804 del 12.7.2012; cfr.: Cass., sez. L, ord. n. 19273 del 19.7.2018; Cass., sez. L, sent. n. 31286 del 29.11.2019);
“In tema di iscrizione alla gestione commercianti, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività, di cui all'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali), valorizzandosi, in tal modo, l'elemento del lavoro personale, in coerenza con la "ratio" della disposizione normativa.” (Cass., sez. L , ord. n. 19273 del 19.7.2018; cfr.: Cass., sez. L, ord. n. 10426 del 2.5.2018; Cass., sez. L, ord. n. 2665 del 4.2.2021). Inoltre, sebbene risulti dagli atti (doc. n. 5 di parte ricorrente) che il ha collaborato Pt_1 con le Società sopra indicate nel rispettivo periodo di riferimento, “…la doppia iscrizione, alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995 ed alla gestione degli esercenti attività commerciali, di cui all'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, pur essendo consentita, presuppone l'accertamento in concreto, con onere della prova a CP_ carico dell' , della partecipazione personale del socio all'attività aziendale commerciale in modo abituale e prevalente, da intendersi non soltanto come espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche organizzativa e direttiva di natura intellettuale, poiché anche in tal caso vi è un apporto personale all'attività di impresa, con ingerenza diretta e rilevante nel ciclo produttivo della stessa.” (Cass., sez. L, sent. n. 24439 del 10.8.2023). Nello specifico non emerge dagli atti di causa la sussistenza dei presupposti necessari (secondo previsione di legge ed in base ai principi posti dalla Suprema Corte) per iscrivere alla Gestione Commercianti, cioè la partecipazione del medesimo al Parte_1 lavoro aziendale della con carattere di abitualità e prevalenza (risultano a Parte_2 tal fine irrilevanti i mod. IVA e le dichiarazioni dei redditi della Società, depositati dall' , CP_1 che non danno alcuna indicazione in ordine ad eventuali attività del in favore della Pt_1 medesima). All'esito delle precedenti considerazioni il ricorso deve trovare accoglimento come da dispositivo.
4. In ordine alle spese di lite: seguono la soccombenza dell' e si liquidano come da CP_1 dispositivo (secondo i minimi tariffari vigenti, ex D.M. n. 55/14, per cause previdenziali di valore da € 5.201,00 ad € 26.000,00, escluso il compenso per la fase istruttoria che non ha avuto luogo), da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
2 dichiara l'insussistenza dell'obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti per Parte_1 a decorrere dal 1.2.2022 e, conseguentemente, dell'obbligo del medesimo di
[...] pagare la somma di cui alla nota del 11.7.2024; CP_1 condanna l al pagamento delle spese processuali di liquidate CP_1 Parte_1 complessivamente in € 1864,00, oltre “spese forfettarie” pari al 15 %, oltre iva e cpa come per legge, distratte in favore del procuratore costituito. Roma, 23 dicembre 2025
Il Giudice designato dott. Ida Cristina Pangia
3
Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 26469/2025 R.A.C.C.
TRA
con l'avv.to Michele Livani, elettivamente domiciliato in Roma, Parte_1 via Flaminia, n. 167
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1 "pro tempore", con l'avv.to Raffaella Piergentili elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria, n. 29
FATTO E DIRITTO
1. ha depositato -in data 21.7.2025- ricorso (iscritto a ruolo in data Parte_1 22.7.2025) poi notificato, con il quale ha formulato le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare la inesistenza dell'obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti in capo al ricorrente per il periodo di riferimento per carenza dei requisiti di legge;
accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità del provvedimento dell' di iscrizione CP_1 alla Gestione Commercianti e della relativa pretesa contributiva;
accertare e dichiarare, per l'effetto, che nulla è dovuto dal ricorrente all' per tale titolo. CP_1
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”. L' , costituitosi in giudizio con memoria, ha concluso per il rigetto del ricorso. CP_1 Nel corso dell'odierna udienza, acquisita la documentazione, sentiti i difensori, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.
2. impugna dunque la nota di data 11.7.2024 con la quale l gli ha Parte_1 CP_1 comunicato che, in seguito all'accertamento d'ufficio del 25.6.2022, è stato iscritto alla Gestione Commercianti, con inizio attività dal 15.02.2022 e decorrenza dell'obbligo contributivo dall'1.2.2022, in relazione alla sua posizione di socio amministratore della società Madelab S.r.l. Il ricorrente contesta la sussistenza dei presupposti per tale iscrizione deducendo che ha detenuto solo il 4% del capitale della predetta Società (cancellata dal registro delle imprese in data 29.1.2025), che dal 2.11.2020 ha collaborato come tecnico informatico con altre Società (con dal 1.1.2022 all'11.03.2023, con ICOA S.r.l. Controparte_2
12.3.2023 al 31.5.2025, con dal 1.6.2025) e che per tali attività è stato CP_3 iscritto alla Gestione Separata . CP_1
3. L'art. 29, l. n. 160/1975, come sostituito dall'art. 1, co. 203, l. n. 662/1996, dispone "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
1 a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli". Al riguardo la Suprema Corte ha precisato:
“L'abitualità e la prevalenza della partecipazione al lavoro aziendale, richieste dall'art. 1, comma 203, della legge n. 662 del 1996 ai fini dell'insorgenza dell'obbligo di iscrizione alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, si concretano nel carattere continuativo e non occasionale della partecipazione stessa.” (Cass., sez. L, sent. n. 11804 del 12.7.2012; cfr.: Cass., sez. L, ord. n. 19273 del 19.7.2018; Cass., sez. L, sent. n. 31286 del 29.11.2019);
“In tema di iscrizione alla gestione commercianti, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività, di cui all'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali), valorizzandosi, in tal modo, l'elemento del lavoro personale, in coerenza con la "ratio" della disposizione normativa.” (Cass., sez. L , ord. n. 19273 del 19.7.2018; cfr.: Cass., sez. L, ord. n. 10426 del 2.5.2018; Cass., sez. L, ord. n. 2665 del 4.2.2021). Inoltre, sebbene risulti dagli atti (doc. n. 5 di parte ricorrente) che il ha collaborato Pt_1 con le Società sopra indicate nel rispettivo periodo di riferimento, “…la doppia iscrizione, alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995 ed alla gestione degli esercenti attività commerciali, di cui all'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, pur essendo consentita, presuppone l'accertamento in concreto, con onere della prova a CP_ carico dell' , della partecipazione personale del socio all'attività aziendale commerciale in modo abituale e prevalente, da intendersi non soltanto come espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche organizzativa e direttiva di natura intellettuale, poiché anche in tal caso vi è un apporto personale all'attività di impresa, con ingerenza diretta e rilevante nel ciclo produttivo della stessa.” (Cass., sez. L, sent. n. 24439 del 10.8.2023). Nello specifico non emerge dagli atti di causa la sussistenza dei presupposti necessari (secondo previsione di legge ed in base ai principi posti dalla Suprema Corte) per iscrivere alla Gestione Commercianti, cioè la partecipazione del medesimo al Parte_1 lavoro aziendale della con carattere di abitualità e prevalenza (risultano a Parte_2 tal fine irrilevanti i mod. IVA e le dichiarazioni dei redditi della Società, depositati dall' , CP_1 che non danno alcuna indicazione in ordine ad eventuali attività del in favore della Pt_1 medesima). All'esito delle precedenti considerazioni il ricorso deve trovare accoglimento come da dispositivo.
4. In ordine alle spese di lite: seguono la soccombenza dell' e si liquidano come da CP_1 dispositivo (secondo i minimi tariffari vigenti, ex D.M. n. 55/14, per cause previdenziali di valore da € 5.201,00 ad € 26.000,00, escluso il compenso per la fase istruttoria che non ha avuto luogo), da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
2 dichiara l'insussistenza dell'obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti per Parte_1 a decorrere dal 1.2.2022 e, conseguentemente, dell'obbligo del medesimo di
[...] pagare la somma di cui alla nota del 11.7.2024; CP_1 condanna l al pagamento delle spese processuali di liquidate CP_1 Parte_1 complessivamente in € 1864,00, oltre “spese forfettarie” pari al 15 %, oltre iva e cpa come per legge, distratte in favore del procuratore costituito. Roma, 23 dicembre 2025
Il Giudice designato dott. Ida Cristina Pangia
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