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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 20/06/2025, n. 990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 990 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1297 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1297/2024 R.G. all'esito dell'udienza camerale del 29.5.2025; promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata in LENTINI, VIA
FRANCESCO SPINA N. 7, presso lo studio dell'avv. CARUSO ALFIO, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente contro
(C.F. , nato a [...] il [...] e ivi Controparte_1 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliata in LENTINI, VIA CERERE N. 4, presso lo studio dell'avv. MICCICHE' LUCA, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero (visto del 18.7.2024);
***
All'udienza del 29.5.2025 la causa è stata rimessa dinanzi al Collegio per la decisione, senza termini di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 9.4.2024, , premettendo di avere contratto matrimonio Parte_1 pagina 1 di 3 con in Lentini in data 23.12.1999 e che dall'unione sono nati (il Controparte_1 Per_1
6.7.2000), maggiorenne ed economicamente indipendente, e (il 2.1.2008), chiedeva a questo Per_2
Tribunale la pronuncia della separazione personale dal marito, nonché di disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore con collocamento presso la madre, cui Per_2
assegnare la casa coniugale in quanto di sua proprietà, e la regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita paterno secondo le modalità indicate in ricorso;
chiedeva, inoltre, di porre a carico del sig.
l'obbligo di provvedere al mantenimento della moglie nella misura mensile di euro CP_1
200,00 e di contribuire al mantenimento della figlia minore nella misura mensile di euro 300,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per la stessa.
Radicatosi il contraddittorio si costituiva in giudizio aderendo alla domanda Controparte_1
di separazione personale dei coniugi, di affidamento condiviso della minore, con collocamento presso la madre, e di assegnazione a quest'ultima della casa coniugale, ma chiedendo di regolamentare l'esercizio del diritto di visita paterno come indicato in comparsa;
infine, si rendeva disponibile a contribuire al mantenimento della figlia nella misura mensile di euro 250,00, oltre al pagamento del
50% delle spese straordinarie necessarie per la stessa.
All'udienza di comparizione ex art. 473 bis. 21 c.p.c. tenutasi in data 29.5.2025, le parti comparse personalmente davano atto di aver raggiunto un accordo inteso ad ottenere la pronuncia della separazione alle condizioni di seguito indicate:
i coniugi vivranno separati;
la figlia verrà affidata congiuntamente a entrambi i genitori, con collocamento prevalente Per_2
presso la residenza materna;
il diritto di visita paterno è rimesso ai liberi accordi tra le parti;
Pt_1
rinuncia alla domanda di mantenimento per sé;
[...]
si obbliga a corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, a , a titolo Controparte_1 Parte_1
di mantenimento per la figlia la somma di 300,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie
(da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat), con la decorrenza dalla data odierna.
Alla medesima udienza, preso atto dell'accordo e ritenuto di non dover assumere provvedimenti temporanei ed urgenti, il giudice poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Orbene, passando al merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalle parti e la concorde volontà espressa nel corso del giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una condizione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Il Tribunale, valutata, altresì, la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia minore, non sono in contrasto con gli interessi della medesima, stima pagina 2 di 3 sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi, pertanto, può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole, nonché ai rapporti economici e personali tra le parti.
Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni pattuite dalle parti, che non appaiono in contrasto con le norme imperative ed inderogabili in materia di famiglia ed, anzi, rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale delle parti.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Prima Sezione Civile, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.
1297/ 2024 R.G., disattesa ogni contraria istanza: omologa la separazione personale dei coniugi e , i Parte_1 Controparte_1
quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Lentini, il giorno 23.12.1999 (Atto n. 53, Parte I,
Anno 1999), in conformità alle condizioni sopra riportate, che qui si intendono integralmente trascritte;
prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di LENTINI di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
3.06.2025
Il Giudice delegato Il Presidente
dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1297/2024 R.G. all'esito dell'udienza camerale del 29.5.2025; promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata in LENTINI, VIA
FRANCESCO SPINA N. 7, presso lo studio dell'avv. CARUSO ALFIO, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente contro
(C.F. , nato a [...] il [...] e ivi Controparte_1 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliata in LENTINI, VIA CERERE N. 4, presso lo studio dell'avv. MICCICHE' LUCA, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero (visto del 18.7.2024);
***
All'udienza del 29.5.2025 la causa è stata rimessa dinanzi al Collegio per la decisione, senza termini di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 9.4.2024, , premettendo di avere contratto matrimonio Parte_1 pagina 1 di 3 con in Lentini in data 23.12.1999 e che dall'unione sono nati (il Controparte_1 Per_1
6.7.2000), maggiorenne ed economicamente indipendente, e (il 2.1.2008), chiedeva a questo Per_2
Tribunale la pronuncia della separazione personale dal marito, nonché di disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore con collocamento presso la madre, cui Per_2
assegnare la casa coniugale in quanto di sua proprietà, e la regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita paterno secondo le modalità indicate in ricorso;
chiedeva, inoltre, di porre a carico del sig.
l'obbligo di provvedere al mantenimento della moglie nella misura mensile di euro CP_1
200,00 e di contribuire al mantenimento della figlia minore nella misura mensile di euro 300,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per la stessa.
Radicatosi il contraddittorio si costituiva in giudizio aderendo alla domanda Controparte_1
di separazione personale dei coniugi, di affidamento condiviso della minore, con collocamento presso la madre, e di assegnazione a quest'ultima della casa coniugale, ma chiedendo di regolamentare l'esercizio del diritto di visita paterno come indicato in comparsa;
infine, si rendeva disponibile a contribuire al mantenimento della figlia nella misura mensile di euro 250,00, oltre al pagamento del
50% delle spese straordinarie necessarie per la stessa.
All'udienza di comparizione ex art. 473 bis. 21 c.p.c. tenutasi in data 29.5.2025, le parti comparse personalmente davano atto di aver raggiunto un accordo inteso ad ottenere la pronuncia della separazione alle condizioni di seguito indicate:
i coniugi vivranno separati;
la figlia verrà affidata congiuntamente a entrambi i genitori, con collocamento prevalente Per_2
presso la residenza materna;
il diritto di visita paterno è rimesso ai liberi accordi tra le parti;
Pt_1
rinuncia alla domanda di mantenimento per sé;
[...]
si obbliga a corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, a , a titolo Controparte_1 Parte_1
di mantenimento per la figlia la somma di 300,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie
(da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat), con la decorrenza dalla data odierna.
Alla medesima udienza, preso atto dell'accordo e ritenuto di non dover assumere provvedimenti temporanei ed urgenti, il giudice poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Orbene, passando al merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalle parti e la concorde volontà espressa nel corso del giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una condizione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Il Tribunale, valutata, altresì, la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia minore, non sono in contrasto con gli interessi della medesima, stima pagina 2 di 3 sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi, pertanto, può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole, nonché ai rapporti economici e personali tra le parti.
Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni pattuite dalle parti, che non appaiono in contrasto con le norme imperative ed inderogabili in materia di famiglia ed, anzi, rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale delle parti.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Prima Sezione Civile, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.
1297/ 2024 R.G., disattesa ogni contraria istanza: omologa la separazione personale dei coniugi e , i Parte_1 Controparte_1
quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Lentini, il giorno 23.12.1999 (Atto n. 53, Parte I,
Anno 1999), in conformità alle condizioni sopra riportate, che qui si intendono integralmente trascritte;
prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di LENTINI di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
3.06.2025
Il Giudice delegato Il Presidente
dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
pagina 3 di 3