Sentenza 5 maggio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/05/2004, n. 8562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8562 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. MERCURIO Ettore - Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - rel. Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DA RM, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell'avvocato ROSA MAFFEI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, GIUSEPPE DE FERRÀ, EMILIA FAVATA, giusta procura speciale atto notar CARLO FEDERICO TUCCARI di ROMA del 2/8/01, rep. 57690;
- resistente con procura -
avverso la sentenza n. 754/00 del Tribunale di ANCONA, depositata il 23/08/00 R.G.N. 1681/96;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. MARCO PIVETTI,che ha concluso chiedendo che la Corte di Cassazione voglia, provvedendo in Camera di consiglio, rigettare il ricorso per manifesta infondatezza.
RITENUTO
che con sentenza del 23 agosto 2000 il Tribunale di Ancona, in riforma della decisione pretorile, rigettava la domanda proposta da ND AL contro l'Inail ed intesa ad ottenere una rendita per broncopatia cronica ed ipoacusia bilaterale, derivante dal lavoro di mugnaio in ambiente rumoroso e polveroso;
che il Tribunale, in particolare, recepiva le conclusioni della consulenza tecnica medica di secondo grado, secondo cui i segni obiettivi della sordità bilaterale, la progressione di essa dopo la cessazione del lavoro e l'interferenza con una leggera epatopatia dimostravano l'origine non professionale della malattia;
che contro questa sentenza ricorre per Cassazione il AL mentre l'Inail resiste con controricorso;
che il Pubblico ministero ha chiesto il rigetto del ricorso;
che il ricorrente ha presentato memoria.
CONSIDERATO
che con l'unico motivo il ricorrente lamenta vizi di motivazione, per non avere il Tribunale tenuto conto dei segni clinici dell'ipoacusia dei rilievi fonometrici in ambiente di lavoro e dell'inadeguatezza della consulenza tecnica rispetto a quella di primo grado;
che il motivo è manifestamente infondato poiché, come risulta da quanto qui detto in narrativa, la sentenza impugnata ha attentamente valutato i segni obiettivi della sordità, pervenendo ad escluderne con sicurezza l'origine professionale e concludendo conseguentemente per l'inutilità degli esami fonometrici;
che in realtà il ricorrente tende ad ottenere da questa Corte di legittimità nuovi, impossibili apprezzamenti di fatto;
che, rigettato il ricorso, sulle spese non si provvede ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2004