Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 05/06/2025, n. 934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 934 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA Seconda sezione Civile Settore Lavoro/Previdenza Sentenza Il Giudice del lavoro di RE Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 5332/2023 R.G. sul ricorso depositato il 9/11/2023 proposto da (difesa dall'avv. Maria Scambia) Parte_1 nei confronti di (difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Controparte_1
Stato di RE Calabria ) viste le note scritte di parte ricorrente ,
così definitivamente provvedendo:
“ Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna il Controparte_1
ad attribuire alla parte ricorrente il beneficio della cosiddetta Carta docente di cui all'art. 1,
[...] comma 121, L. n. 107/2015 per l'anno di servizio a termine dedotto con il ricorso 2019/2020 nella misura dell'importo nominale di € 500,00 per anno scolastico , oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Rigetta nel resto.
Spese compensate per intero tra le parti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
In via principale : accertare lo svolgimento del lavoro alle dipendenze del Controparte_1
come insegnante con contratti a tempo determinato, e riconoscere ai sensi degli artt. 11
[...]
e 117 Cost., nonché dei commi dal 121 al 124 della legge 107/2015 letti in combinato disposto con gli artt. 63 e segg. del CCNL del 29.11.2007, e previa disapplicazione di ogni eventuale atto contrario, per le ragioni meglio specificate in narrativa, il diritto al beneficio dell'incentivo di €.
500/00 annui all'attuale parte ricorrente, in relazione agli anni scolastici di cui in premessa, e conseguentemente condannare parte intimata al pagamento in suo favore della somma di 1.000,00 anche a titolo di risarcimento danni per inadempimento contrattuale. 1
Docenti avente plafond di spesa pari ad Euro 1.000,00.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.
Parte ricorrente deduceva che:
Con il presente ricorso parte ricorrente, docente a tempo determinato, chiede che si accerti e dichiari il proprio diritto all'attribuzione della carta elettronica finalizzata all'aggiornamento ed alla formazione del docente, da ora Carta, istituita e regolamentata dai commi da 121 a 124 dell'art. 1 della L. n.107/2015, poi quantificata in un importo pari a € 500/00 annui secondo quanto disposto Cont dal DPCM 23 settembre 2015 e dalla nota del N. 15219 del 15 ottobre 2015, e conseguentemente condannare il al pagamento di quanto dovuto. CP_3
La ricorrente è stata titolare di contratti a tempo determinato negli anni scolastici 2019-2020 e
2020.21 Ha lavorato dal 16 ottobre 2019 al 30 giugno 2020 presso IPSIA di Siderno e dal
11.01.2021 al 30 giugno 2021 presso Ist. Tecnico Piria di RE Calabria.
Si costituiva tardivamente il resistente come in epigrafe Controparte_1 contestando la domanda
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è parzialmente accolto.
DOCENTE Controparte_4
La domanda è rivolta alla pretesa al beneficio della c.d Carta docente , per l'acquisto di beni o servizi formativi, ai sensi dell'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, per il valore di 500,00 euro annui.
In argomento la giurisprudenza di legittimità investita della funzione interpretativa della normativa in esame con rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., e sub specie della estensione del beneficio anche a coloro che stipulino contratti a termine ( supplenze ) in ambito scolastico pubblico, ha concluso con la sentenza n. 29961/2023 pronunciando il seguente principio di diritto :
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro
2 diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.>.
La portata interpretativa della decisione, esercizio della funzione nomofilattica assegnata dall'ordinamento alla PR TE nella specie di cui al rinvio pregiudiziale previsto dall'art 363 bis c.p.c. , non è qui suscettibile di un diverso avviso né comunque emergendo ragioni contrarie, per cui il principio va applicato alla materia in esame.
La sentenza sopra riportata non si è pronunciata invece, non essendo oggetto del procedimento rimesso, sulla possibile spettanza del diritto al beneficio allorchè i periodi di lavoro a termine non configurino supplenza annuale né incarico fino al termine delle attività didattiche ma supplenze brevi nel corso dell'anno o solo per sommatoria coprano un lasso temporale pari o superiore a quello annuale .
3 Orbene, nel caso di specie , dai contratti di lavoro della parte ricorrente emergono supplenze svolte con inizio anteriore al 31 dicembre e fino al termine delle attività didattiche ( 30 giugno ) solo per l'anno 2019/2020 .
Invece nell'anno 2020/2021 non si rinvengono contratti annuali o con inizio anteriore al 31 dicembre e fino al termine delle attività didattiche ( 30 giugno ) ma una supplenza temporanea
Nel merito però della spettanza del beneficio 2020/2021 occorre svolgere le seguenti considerazioni.
In ordine alle supplenze temporanee o brevi , non rientranti nel modello di supplenza annuale ( fino al 31 agosto ) né incarico prima del 31.12. fino al termine delle attività didattiche( fino al 30 giugno ), va preso atto che su un rinvio pregiudiziale del Tribunale di Novara avente ad oggetto la richiesta di un intervento interpretativo ulteriore della PR TE al fine di esaminare la questione < “a) se il beneficio di cui all'art. 1, commi 121 e 122 della legge n. 107 del 13 luglio
2015 (“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”), spetti ai titolari di contratti di supplenze temporanee di cui all'art. 4, terzo comma, l. n. 124/1999; e, in caso di risposta affermativa a tale questione: b) se esso spetti a prescindere dalla durata del contratto e dell'orario di lavoro, ovvero se vi sia una soglia minima, di giorni di servizio, di orario, o derivante dalla combinazione di tali due elementi, al di sotto della quale esso non debba essere riconosciuto;
c) se debba, o meno, escludersi la spettanza del beneficio, ove sussista soluzione di continuità tra diversi contratti di supplenza breve, nel medesimo anno scolastico;
d) se rilevi, ai fini del riconoscimento, o meno, dello stesso, la circostanza per cui i diversi servizi, nel medesimo anno scolastico, siano stati prestati per l'insegnamento di materie differenti e/o in scuole differenti;
e) se esso debba essere in ogni caso riconosciuto nella misura intera (500 euro annui), ovvero debba essere applicata una formula aritmetica, per riproporzionare l'importo spettante ai giorni e/o all'orario di insegnamento effettivamente svolti, in rapporto a un contratto per la durata dell'intero anno scolastico e/o a tempo pieno”.> con Provvedimento del Primo Presidente n. 7254/2024 pubb. Il 19.3.2024 è stata dichiarata inammissibile l'istanza .
Per quanto qui può rilevare al fini di dirimere la questione interpretativa , il provvedimento anzidetto ha evidenziato :
<
6.2 Al riguardo non può ritenersi che il preciso perimetro delle questioni affrontate, precisato nella sentenza sopra citata che esclude le supplenze temporanee, induca a ritenere inevitabilmente l'adozione dello strumento del rinvio pregiudiziale per le fattispecie non dedotte in quel giudizio, dovendosi, invece, assumere come linee guida orientative i principi ivi espressi.
4 (….)7.1 In tale sentenza, alla quale hanno fatto seguito numerose pronunce dello stesso tenore, la
S.C. ha precisato la distinzione di tali supplenze temporanee rispetto a quelle previste dai commi 1
e 2 della l. n. 124 del 1999, qualificandole come supplenze “conferite per ogni altra necessità”, come la sostituzione di personale assente o la copertura di posti resisi disponibili, per qualsivoglia ragione, soltanto dopo il 31 dicembre, e destinate a terminare non appena venga meno l'esigenza per cui sono stati stipulati i contratti ad esse relativi. Nella stessa decisione è stato stabilito (punto
102) che per le supplenze temporanee, come pure per quelle relative a posti su organico di fatto
(art. 4, comma 2, l. cit.), l'abuso anzidetto “non può configurarsi…. salvo che non sia allegato e provato da parte del lavoratore che, nella concreta attribuzione delle supplenze della tipologia in esame, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, delegato dal legislatore al , e, quindi, prospettandosi non già la sola reiterazione ma le CP_1 condizioni concrete della medesima (quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso Istituto
e con riguardo alla stessa cattedra)”.
7.2 Questi principi possono fornire indicazioni da collegare con i rilevanti principi espressi dalla recente sentenza n. 29961 del 2023, idonei ad orientare i giudici di merito nella decisione delle questioni sopra richiamate, alla luce della innumerevole varietà delle fattispecie concrete. Al riguardo, occorre rilevare allora che nella sentenza in questione la TE è giunta ad affermare la spettanza della Carta docente anche ai docenti non di ruolo titolari di contratti per supplenze fino al termine dell'anno scolastico o delle attività didattiche, in quanto anche per essi è ravvisabile la connessione temporale, ricavabile da vari indici, che il legislatore ha inteso stabilire tra lo specifico strumento di formazione costituito da detta Carta docente ed il carattere annuale della didattica;
ed infatti “sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari” che espletano il loro lavoro secondo analoga taratura, cosicché essi “allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile” con i docenti di ruolo “devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”. Una prestazione pienamente comparabile è stata allora ravvisata per i docenti precari titolari di “supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”, con la conseguenza che per tali tipologie di incarico risulta necessario “rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo”.
7.3 In una tale prospettiva, la TE ha altresì sottolineato che è necessario ricercare “parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in
5 modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento”, evidenziando al riguardo che “Non appaiono criteri idonei, da questo punto di vista, quelli calibrati su situazioni didattiche e lavorative del tutto particolari”. 7.4
La linea ermeneutica è stata tracciata ed ulteriormente chiarita nel passaggio argomentativo che segue: “un giudizio comparativo svolto su situazioni lavorative particolari finisce per astrarre completamente il raffronto da quanto sta alla base della scelta legislativa, il che non appare corretto”, poiché “la connessione dell'attribuzione della Carta ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata se ad individuare i presupposti per il godimento del beneficio bastasse una mera sommatoria di giorni numericamente pari a quelli che un certo docente, con particolari condizioni di lavoro quali il part time, deve svolgere o se addirittura il raffronto andasse verso chi non svolge al momento attività didattica o se ancora dovesse valorizzarsi, al fine di estendere a tutti il beneficio, il fatto che un docente di ruolo occasionalmente inizi a prestare servizio ad anno scolastico in corso”.
(…)8.1 La scelta operata dal legislatore è stata particolarmente valorizzata nella sentenza n.
29961 del 2023 laddove si afferma da un lato che “Lo strumento antidiscriminatorio, nella sua estrema delicatezza, non può fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare”; dall'altro che “Va dunque tenuta in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la Carta Docente, alla didattica "annua", per le ragioni sopra ampiamente spiegate(…) 8.3 Il quadro di riferimento appare, in conclusione, composito ed esauriente pur se nella pronuncia si enuncia espressamente che rimangono questioni irrisolte (proprio quelle relative alle supplenze temporanee) in quanto non oggetto di quel giudizio.>.
Ciò premesso, è necessario approfondire quanto argomentato dalla PR TE nella sentenza n. 29961 del 2023.
Orbene a tale fine appare significativo e decisivo , nel pensiero espresso dalla TE , il dato strutturale temporale della “didattica annua” che è stato l'elemento ispiratore e caratterizzante la scelta discrezionale del legislatore .
La TE ha proceduto ad un'operazione di individuazione e verifica di comparabilità di altre situazioni derivanti da rapporti di lavoro a tempo determinato che potessero presentare appunto una simile estensione temporale tra i vari modelli di rapporti prefigurati dall'ordinamento in materia scolastica
6 La sentenza premesso il < diritto-dovere formativo proclamato e ribadito dalle norme e che riguardi non solo il personale di ruolo, ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata>.a dire della TE il beneficio della Carta docente <
5.2 Da un lato, essa è destinata ai soli insegnanti di ruolo, manifestando un indirizzo che affonda le radici nella scelta di curare, attraverso quello strumento, la formazione ed aggiornamento del personale che rappresenta, proprio per il trattarsi di dipendenti a tempo indeterminato, la struttura di fondo attraverso cui viene fornito il servizio educativo.
5.3 Per altro verso, la taratura di quell'importo di
500 euro in una misura “annua” e per “anno scolastico” evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima.>
Rileva che il beneficio rientra in una iniziativa coerente con il Piano Triennale dell'Offerta
Formativa (c.d. PTOF) e che la didattica annua si coordina pianamente con i tempi della programmazione didattico educativa cui il singolo docente è tenuto (art. 128 d. lgs. 297/194; art. 16
d.p.r. 275/1999), sulla scorta degli indirizzi del Collegio dei Docenti, ad individuare “annualmente”
(art. 7, co. 9 e 10, d. lgs. 297/1994), anche in ragione dell'organizzazione degli assetti degli orari di lavoro (art. 29, co. 1 e co. 3, lett. A, del CCNL 29.11.2007) ed in riferimento alle classi affidate.
Per cui prosegue la TE < Tale indirizzo del legislatore di sostegno alla didattica “annua” esprime chiaramente una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico> e < L'impostazione della norma è stata invece diversa, nei termini appunto di sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale, > nonchè
Carta, infatti - rileva il Collegio - non esaurisce l'ambito dei possibili interventi formativi, essendo previsto dalle norme un più ampio novero di misure destinabili dal datore di lavoro alle varie tipologie di dipendenti, non rilevando qui - in quanto del tutto estranee alla disamina giuridica di un dato istituto - eventuali carenze nelle iniziative del datore di lavoro su tale diverso CP_1 piano.>.
Ne discende a dire della TE all' “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura.> e pertanto < Va dunque tenuta in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la Carta Docente, alla didattica “annua”, per le ragioni sopra ampiamente spiegate.>
Alla luce di quanto sopra esposto – considerato che anche secondo lo scrutinio di ragionevolezza della scelta delimitativa del legislatore non emerge che il beneficio in questione costituisca l'unico ed esclusivo momento formativo a cui può accedere il personale precario - appare dunque
7 al decidente come nel caso di supplenze brevi e temporanee non possa ravvisarsi l'elemento proprio della annualità e quella valutazione di spettanza ex ante che caratterizza il beneficio nella lettura offerta dalla TE PR ( secondo la TE PR il beneficio matura al momento del conferimento dell'incarico ) anche in vista della programmazione formativa , deve concludersi che le supplenze brevi , temporanee svolte nell'anno scolastico e quelle assegnate dopo il 31 dicembre escludono la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto .
Nel caso di specie non sussistono i presupposti per il diritto per anno 2020/2021
Ciò determina che non si tratta di supplenza annua riconducibile ad una delle ipotesi contemplate dall'art 4 , comma 1, L. n. 124 del 1999 né art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999.
Ne discende che, in applicazione del principio affermato come sopra declinato , deve essere riconosciuto alla parte ricorrente, in assenza delle condizioni ostative contemplate dal principio dettato dalla PR ( fuoriuscita dal sistema delle supplenze o cessazione dal servizio di ruolo neppure dedotto dal ), il beneficio richiesto solo per gli anni dal 2019 /2020 , con CP_1 condanna del a procedere all'attribuzione della Carta Docente oltre accessori di legge CP_1
.
In ordine alla permanenza nel sistema scolastico la parte ricorrente ha prodotto graduatoria supplenze GPS del 2024.
Il diritto infine sorge in ragione del contratto stipulato e non richiede come fatto costitutivo del diritto una domanda specifica né la parte resistente dimostra come fosse possibile alla ricorrente accedere alla piattaforma.
La domanda invece va rigettata per anno 2020/2021
SPESE DEL GIUDIZIO
Spese del giudizio compensate per la parziale fondatezza della domanda e liquidate ex dm 55
/14 e succ mod .
RE di Calabria 5.6.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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