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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 27/03/2025, n. 1097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1097 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1784/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – vendita beni mobili
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Angelina Rea, come da procura in atti;
OPPONENTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Torino, Controparte_1 come da procura in atti;
OPPOSTA
NONCHE'
, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Torino, come da CP_2 procura in atti;
INTERVENTRICE VOLONTARIA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 10/02/2025, ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato in data 2.03.2017 la faceva opposizione al n. Parte_1
259/2017 ad essa notificato dalla quale corrispettivo Controparte_1 ancora dovuto sulle vendite di olio da gas combustibile nazionale di cui alle fatture n. 39 del 07.12.2012, n. 41 del 10.12.2012 e n. 3 del 14.02.2013 dell'importo complessivo di euro 11.589,38. Deduceva a motivi: 1) l'insufficienza probatoria della documentazione prodotta in monitorio, segnatamente delle fatture, documenti fiscali di provenienza unilaterale;
2) il mancato deposito degli estratti autentici delle scritture contabili;
3)
l'infondatezza ed illegittimità della richiesta di pagamento, atteso che essa
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/5 opponente aveva sempre lamentato un comportamento scorretto ed illecito dell'opposta, che era solita rilasciare delle fatture non richieste, in quanto non vi era la consegna o l'erogazione dei prodotti ivi indicati, ovvero veniva riportato nelle stesse un quantitativo in eccesso e, comunque, non corrispondente al quantitativo effettivamente erogato. Precisava che tale atteggiamento indusse l'opponente, a far data dal Dicembre 2012, a rivolgersi ad altro distributore (Enerblu, Unipersonale, Q8 Quaser s.r.l. Per tali motivi chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Costituitasi in giudizio, la deduceva che il credito era Controparte_1 stato documentato già in fase monitoria non solo con le fatture mai contestate, ma anche con gli estratti autentici delle scritture contabili e dai documenti di trasporto e consegna della merce, documenti che, anche ai sensi dell'articolo 2710 c.c., costituiscono prova dell'intercorso rapporto tra società commerciali. Evidenziava che l'opponente solo in sede di opposizione giudiziale aveva contestato le fatture, in quanto le forniture erano avvenute senza mai alcun rilievo da parte dell'impresa che ebbe a riceverle. Rilevava che l'opponente aveva in modo evanescente, senza alcuna concreta specificazione e prova, lamentato il rilascio di fatture non richieste, ovvero la mancata consegna ed erogazione dei prodotti indicati nelle stesse fatture, ovvero ancora l'annotazione, nei medesimi documenti contabili, di un quantitativo non corrispondente a quello erogato. Ciò del tutto tardivamente,
a distanza di ben cinque anni dall'ultima fornitura, eseguita in data 14/02/2013. Per tali motivi chiedeva il rigetto dell'opposizione. Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., assunta la prova testimoniale, con comparsa di costituzione del 10.08.2022 interveniva volontariamente nel giudizio la la quale deduceva che con atto Controparte_2 per notar Dottor in data 21/01/2022, repertorio n. 162671, Persona_1 registrato, in data 09/02/2022, presso l'Agenzia delle Entrate di Salerno, la
(già , aveva ceduto ad essa Controparte_3 Controparte_1
a titolo oneroso, il credito azionato in monitorio, con Controparte_2 notificazione della cessione alla società debitrice in data 08/08/2022 a mezzo posta elettronica certificata. Per tali motivi, quale successore a titolo particolare in sostituzione della cedente faceva propria la CP_1 posizione processuale di detta cedente, riportandosi a tutte le domande, deduzioni, eccezioni, conclusioni ed istanze da quest'ultima formulate e rassegnate in giudizio.
Precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione con i termini ridotti di cui all'art. 190 comma 2 c.p.c.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/5 L'opposizione non è fondata e va pertanto rigettata. Invero l'opposta ha provato di aver venduto alla
[...] litri 1.500 di olio da gas combustibile Parte_1 nazionale, per un totale di euro 2.450,00, giusta la fattura n. A 0000 39, depositata unitamente al documento di accompagnamento semplificato, al documento di trasporto e di avvenuta consegna recanti la quantità del prodotto alienato indicata, questi ultimi sottoscritti dalla controparte. Ha inoltre provato di aver venduto alla medesima opponente in data 10/12/2012 altri litri 1.500 di olio da gas combustibile nazionale, per un totale di euro
2.450,25, giusta la fattura n. A 0000 41, depositata unitamente al documento di accompagnamento semplificato, al documento di trasporto e di avvenuta consegna recanti la quantità del prodotto alienato indicata in fattura, anche questi ultimi sottoscritti dalla controparte. Infine, ha provato di aver venduto all'opponente in data 14/02/2013 litri 4.000 di olio da gas combustibile nazionale, per un totale di euro 6.888,88, giusta la fattura n. A 00000 3, depositata unitamente al documento di accompagnamento semplificato, al documento di trasporto recante la quantità del prodotto alienato indicata in fattura, anche questi ultimi sottoscritti dalla controparte. L'opposta ha dimostrato che le suddette fatture furono regolarmente contabilizzate, come da estratto dalle scritture contabili (Registro IVA e Registro Vendite
Dicembre 2012/Febbraio 2013) giusta la certificazione del Dottor Persona_2
, prodotta in fase monitoria.
[...]
La fornitura della merce è stata poi provata in giudizio con la testimonianza di , che, escussa all'udienza del 05/10/2018, ebbe a Tes_1 dichiarare: “…Sono indifferente e conosco i fatti di causa in quanto ero titolare della ditta “Comel di Torino Ida”, che esercitava attività di trasporto. Dal 2012 al 2014 ho avuto un rapporto contrattuale con la
[...]
relativo al trasporto presso terzi. Nell'ambito di tale rapporto ho CP_1 effettuato ripetute (consegne) alla avente ad oggetto olio Parte_1 da gas combustibile. Tali consegne sono state effettuate dall'agosto del 2012 al febbraio 2013. Gli autisti della mia impresa avevano disposizioni di sottoporre il documento di trasporto e di consegnarmi il documento sottoscritto, a fronte del quale io personalmente provvedo a verificare
l'esatta consegna. In ordine ai quantitativi gli stessi erano riportati su documento di trasporto predisposto dalla ed io provvedevo a CP_1 verificare la corrispondenza con i quantitativi affidatici anche perché ciascun automezzo, da me impiegato, era una autocisterna provvista di conta litri dell'erogazione al destinatario. per quanto concerne la firma apposta sui
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/5 d.d.t. ritengo che le firme apposte siano quelle del magazziniere e/o l'addetto alla ricezione della merce. Mostrati al teste i documenti prodotti nel fascicolo di parte convenuta, contraddistinti da n.ri 3, 4, 5, lo stesso dichiara di riconoscere negli stessi documenti i d.d.t. di cui sopra…”. I motivi di opposizione dell'acquirente della merce, risultano essere stati tutti smentiti e rimasti privi, anche nella evanescenza e genericità degli stessi, di qualsivoglia riscontro probatorio. L'opponente avrebbe dovuto fornire la prova documentale di tempestive contestazioni della qualità o quantità della merce fatturata e delle relative specifiche ragioni. Tale prova non è stata data, né è stato provato il pagamento della merce. Invero, è risultato che la merce fu consegnata all'opponente senza che questa ebbe a contestarla o a denunciare vizi o difformità dall'ordine effettuato nel termine di otto giorni di cui all'art. 1495 c.c.. La consegna della merce risulta dai documenti di trasporto e consegna, i quali non devono essere necessariamente sottoscritti dal legale rappresentante della società acquirente, bastando la firma di un dipendente, collaboratore occasionale o di un qualsiasi preposto alla sede o al magazzino. L'opponente non ha circoscritto, né tanto meno indicato in modo analitico quali sarebbero state le fatture non richieste, quale sarebbe stata la quantità del prodotto petrolifero non consegnato o, comunque, consegnato in misura inferiore rispetto a quella indicata nelle stesse fatture.
Il decreto ingiuntivo va dunque confermato e dichiarato esecutivo.
Riguardo all'intervento volontario della cessionaria del credito CP_2
esso risulta essere stato effettuato dopo la scadenza dei termini di cui
[...] alla prima memoria di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., per cui non poteva avanzare alcuna autonoma domanda di condanna, dovendosi considerare l'intervento come meramente ad adiuvandum delle ragioni dell'opposta. Per tale motivo, per le spese di giudizio nel rapporto tra interventrice e opponente, sussistono giusti motivi per compensarle.
Le spese seguono la soccombenza tra opponente ed opposta e sono liquidate riguardo ad un valore della causa tra euro 5.201,00 ed euro
26.000,00 nella misura tariffaria media, per studio, introduzione, trattazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto e lo dichiara esecutivo
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/5 2) Condanna l'opponente al pagamento all'opposta delle spese di giudizio, che liquida in euro 3.376,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge, con distrazione al difensore antistatario
3) Compensa le spese di giudizio tra opponente ed interventrice.
Così deciso in data 25/03/2025
Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1784/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – vendita beni mobili
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Angelina Rea, come da procura in atti;
OPPONENTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Torino, Controparte_1 come da procura in atti;
OPPOSTA
NONCHE'
, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Torino, come da CP_2 procura in atti;
INTERVENTRICE VOLONTARIA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 10/02/2025, ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato in data 2.03.2017 la faceva opposizione al n. Parte_1
259/2017 ad essa notificato dalla quale corrispettivo Controparte_1 ancora dovuto sulle vendite di olio da gas combustibile nazionale di cui alle fatture n. 39 del 07.12.2012, n. 41 del 10.12.2012 e n. 3 del 14.02.2013 dell'importo complessivo di euro 11.589,38. Deduceva a motivi: 1) l'insufficienza probatoria della documentazione prodotta in monitorio, segnatamente delle fatture, documenti fiscali di provenienza unilaterale;
2) il mancato deposito degli estratti autentici delle scritture contabili;
3)
l'infondatezza ed illegittimità della richiesta di pagamento, atteso che essa
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/5 opponente aveva sempre lamentato un comportamento scorretto ed illecito dell'opposta, che era solita rilasciare delle fatture non richieste, in quanto non vi era la consegna o l'erogazione dei prodotti ivi indicati, ovvero veniva riportato nelle stesse un quantitativo in eccesso e, comunque, non corrispondente al quantitativo effettivamente erogato. Precisava che tale atteggiamento indusse l'opponente, a far data dal Dicembre 2012, a rivolgersi ad altro distributore (Enerblu, Unipersonale, Q8 Quaser s.r.l. Per tali motivi chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Costituitasi in giudizio, la deduceva che il credito era Controparte_1 stato documentato già in fase monitoria non solo con le fatture mai contestate, ma anche con gli estratti autentici delle scritture contabili e dai documenti di trasporto e consegna della merce, documenti che, anche ai sensi dell'articolo 2710 c.c., costituiscono prova dell'intercorso rapporto tra società commerciali. Evidenziava che l'opponente solo in sede di opposizione giudiziale aveva contestato le fatture, in quanto le forniture erano avvenute senza mai alcun rilievo da parte dell'impresa che ebbe a riceverle. Rilevava che l'opponente aveva in modo evanescente, senza alcuna concreta specificazione e prova, lamentato il rilascio di fatture non richieste, ovvero la mancata consegna ed erogazione dei prodotti indicati nelle stesse fatture, ovvero ancora l'annotazione, nei medesimi documenti contabili, di un quantitativo non corrispondente a quello erogato. Ciò del tutto tardivamente,
a distanza di ben cinque anni dall'ultima fornitura, eseguita in data 14/02/2013. Per tali motivi chiedeva il rigetto dell'opposizione. Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., assunta la prova testimoniale, con comparsa di costituzione del 10.08.2022 interveniva volontariamente nel giudizio la la quale deduceva che con atto Controparte_2 per notar Dottor in data 21/01/2022, repertorio n. 162671, Persona_1 registrato, in data 09/02/2022, presso l'Agenzia delle Entrate di Salerno, la
(già , aveva ceduto ad essa Controparte_3 Controparte_1
a titolo oneroso, il credito azionato in monitorio, con Controparte_2 notificazione della cessione alla società debitrice in data 08/08/2022 a mezzo posta elettronica certificata. Per tali motivi, quale successore a titolo particolare in sostituzione della cedente faceva propria la CP_1 posizione processuale di detta cedente, riportandosi a tutte le domande, deduzioni, eccezioni, conclusioni ed istanze da quest'ultima formulate e rassegnate in giudizio.
Precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione con i termini ridotti di cui all'art. 190 comma 2 c.p.c.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/5 L'opposizione non è fondata e va pertanto rigettata. Invero l'opposta ha provato di aver venduto alla
[...] litri 1.500 di olio da gas combustibile Parte_1 nazionale, per un totale di euro 2.450,00, giusta la fattura n. A 0000 39, depositata unitamente al documento di accompagnamento semplificato, al documento di trasporto e di avvenuta consegna recanti la quantità del prodotto alienato indicata, questi ultimi sottoscritti dalla controparte. Ha inoltre provato di aver venduto alla medesima opponente in data 10/12/2012 altri litri 1.500 di olio da gas combustibile nazionale, per un totale di euro
2.450,25, giusta la fattura n. A 0000 41, depositata unitamente al documento di accompagnamento semplificato, al documento di trasporto e di avvenuta consegna recanti la quantità del prodotto alienato indicata in fattura, anche questi ultimi sottoscritti dalla controparte. Infine, ha provato di aver venduto all'opponente in data 14/02/2013 litri 4.000 di olio da gas combustibile nazionale, per un totale di euro 6.888,88, giusta la fattura n. A 00000 3, depositata unitamente al documento di accompagnamento semplificato, al documento di trasporto recante la quantità del prodotto alienato indicata in fattura, anche questi ultimi sottoscritti dalla controparte. L'opposta ha dimostrato che le suddette fatture furono regolarmente contabilizzate, come da estratto dalle scritture contabili (Registro IVA e Registro Vendite
Dicembre 2012/Febbraio 2013) giusta la certificazione del Dottor Persona_2
, prodotta in fase monitoria.
[...]
La fornitura della merce è stata poi provata in giudizio con la testimonianza di , che, escussa all'udienza del 05/10/2018, ebbe a Tes_1 dichiarare: “…Sono indifferente e conosco i fatti di causa in quanto ero titolare della ditta “Comel di Torino Ida”, che esercitava attività di trasporto. Dal 2012 al 2014 ho avuto un rapporto contrattuale con la
[...]
relativo al trasporto presso terzi. Nell'ambito di tale rapporto ho CP_1 effettuato ripetute (consegne) alla avente ad oggetto olio Parte_1 da gas combustibile. Tali consegne sono state effettuate dall'agosto del 2012 al febbraio 2013. Gli autisti della mia impresa avevano disposizioni di sottoporre il documento di trasporto e di consegnarmi il documento sottoscritto, a fronte del quale io personalmente provvedo a verificare
l'esatta consegna. In ordine ai quantitativi gli stessi erano riportati su documento di trasporto predisposto dalla ed io provvedevo a CP_1 verificare la corrispondenza con i quantitativi affidatici anche perché ciascun automezzo, da me impiegato, era una autocisterna provvista di conta litri dell'erogazione al destinatario. per quanto concerne la firma apposta sui
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/5 d.d.t. ritengo che le firme apposte siano quelle del magazziniere e/o l'addetto alla ricezione della merce. Mostrati al teste i documenti prodotti nel fascicolo di parte convenuta, contraddistinti da n.ri 3, 4, 5, lo stesso dichiara di riconoscere negli stessi documenti i d.d.t. di cui sopra…”. I motivi di opposizione dell'acquirente della merce, risultano essere stati tutti smentiti e rimasti privi, anche nella evanescenza e genericità degli stessi, di qualsivoglia riscontro probatorio. L'opponente avrebbe dovuto fornire la prova documentale di tempestive contestazioni della qualità o quantità della merce fatturata e delle relative specifiche ragioni. Tale prova non è stata data, né è stato provato il pagamento della merce. Invero, è risultato che la merce fu consegnata all'opponente senza che questa ebbe a contestarla o a denunciare vizi o difformità dall'ordine effettuato nel termine di otto giorni di cui all'art. 1495 c.c.. La consegna della merce risulta dai documenti di trasporto e consegna, i quali non devono essere necessariamente sottoscritti dal legale rappresentante della società acquirente, bastando la firma di un dipendente, collaboratore occasionale o di un qualsiasi preposto alla sede o al magazzino. L'opponente non ha circoscritto, né tanto meno indicato in modo analitico quali sarebbero state le fatture non richieste, quale sarebbe stata la quantità del prodotto petrolifero non consegnato o, comunque, consegnato in misura inferiore rispetto a quella indicata nelle stesse fatture.
Il decreto ingiuntivo va dunque confermato e dichiarato esecutivo.
Riguardo all'intervento volontario della cessionaria del credito CP_2
esso risulta essere stato effettuato dopo la scadenza dei termini di cui
[...] alla prima memoria di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., per cui non poteva avanzare alcuna autonoma domanda di condanna, dovendosi considerare l'intervento come meramente ad adiuvandum delle ragioni dell'opposta. Per tale motivo, per le spese di giudizio nel rapporto tra interventrice e opponente, sussistono giusti motivi per compensarle.
Le spese seguono la soccombenza tra opponente ed opposta e sono liquidate riguardo ad un valore della causa tra euro 5.201,00 ed euro
26.000,00 nella misura tariffaria media, per studio, introduzione, trattazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto e lo dichiara esecutivo
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/5 2) Condanna l'opponente al pagamento all'opposta delle spese di giudizio, che liquida in euro 3.376,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge, con distrazione al difensore antistatario
3) Compensa le spese di giudizio tra opponente ed interventrice.
Così deciso in data 25/03/2025
Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/5