CA
Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 23/06/2025, n. 655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 655 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1127 del Registro
Generale degli Affari Contenziosi Civili dell' anno 2023 e vertente tra
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1 difesa dall'Avv. Roberto Scetti in virtù di procura in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Roma, Via Tirso n. 26;
- appellante contro
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Emilia Francesca Arturi in virtù di procura in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Cosenza,
Via Panebianco n. 326;
- appellata
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza depositata in data 9-6-2023 n. 1040, il Tribunale di Cosenza,
Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, decidendo sulla opposizione proposta da con atto di citazione ritualmente Parte_1
notificato, avverso il decreto ingiuntivo emesso dal medesimo Tribunale n.
795/2016 con il quale le era stato ingiunto il pagamento in favore di
[...] la somma di €uro 573.962,16, oltre accessori, Controparte_1
dovuta a titolo di saldo debitorio di vari rapporti di conto corrente inter partes, ne disponeva il parziale accoglimento e, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannava la società opponente al pagamento in favore della banca opposta per le causali in atti della somma di €uro 570.339,30, oltre accessori.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato in data 6-7-2023, proponeva impugnazione dinanzi a questa Corte d'Appello avverso la suddetta pronuncia la in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, deducendone la erroneità come da motivi in esso esplicitati e chiedendone la riforma nei termini rassegnati in atti.
L'appellata in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, si costituiva in giudizio come da comparsa di risposta in atti per resistere al gravame, contestandone la fondatezza e chiedendone il rigetto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Tenutasi l'udienza di prima comparizione delle parti, una volta provvedutosi sulle richieste preliminari da parte delle stesse, all'esito la causa era rinviata ad una successiva udienza con ordinanza adottata ai sensi dell'art. 352 c.p.c. ai fini della rimessione in decisione, con contestuale concessione alle parti dei termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni e per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Quindi, in esito all'udienza istruttoria del 17-6-2025, di cui veniva disposta come da provvedimento in atti la trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., vista la rinuncia agli atti del giudizio formulata dalle parti nelle note in atti e la contestuale concorde richiesta di estinzione del processo, il Consigliere istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione come da ordinanza in atti.
Reputa la Corte che, alla luce del contenuto degli atti depositati all'incarto di causa da cui emerge che parte appellante e parte appellata, dichiaravano – rispettivamente – l'una di rinunciare agli atti del presente giudizio di appello, per esserne venuto meno l'interesse alla sua prosecuzione, e l'altra di accettare a sua volta la suddetta rinuncia così come formulata dalla controparte, possa senz'altro trovare accoglimento la domanda concordemente avanzata dai difensori delle parti ex art. 306 c.p.c., volta ad ottenere nel caso di specie la pronuncia di sentenza di dichiarazione della estinzione del giudizio. Ne consegue la ricorrenza alla stregua di quanto appena evidenziato delle condizioni e dei presupposti per farsi luogo ai sensi e per gli effetti dell'art. 307, comma 4, c.p.c., ad una sentenza dichiarativa della estinzione del giudizio, nonché, in conformità alla concorde richiesta formulata dalle parti sul punto, di compensazione integrale tra le stesse delle spese e competenze del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore. nei confronti di in persona del CP_2
legale rappresentante pro tempore, con atto di citazione notificato il 6-7-
2023,, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, depositata in data 9-6-2023 n. 1040, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara l'estinzione del giudizio;
- spese compensate.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 17 giugno 2025.
Il Presidente
(Dott. Alberto Nicola Filardo)
Il Consigliere Estensore
(Dott.ssa Teresa Barillari)
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1127 del Registro
Generale degli Affari Contenziosi Civili dell' anno 2023 e vertente tra
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1 difesa dall'Avv. Roberto Scetti in virtù di procura in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Roma, Via Tirso n. 26;
- appellante contro
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Emilia Francesca Arturi in virtù di procura in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Cosenza,
Via Panebianco n. 326;
- appellata
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza depositata in data 9-6-2023 n. 1040, il Tribunale di Cosenza,
Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, decidendo sulla opposizione proposta da con atto di citazione ritualmente Parte_1
notificato, avverso il decreto ingiuntivo emesso dal medesimo Tribunale n.
795/2016 con il quale le era stato ingiunto il pagamento in favore di
[...] la somma di €uro 573.962,16, oltre accessori, Controparte_1
dovuta a titolo di saldo debitorio di vari rapporti di conto corrente inter partes, ne disponeva il parziale accoglimento e, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannava la società opponente al pagamento in favore della banca opposta per le causali in atti della somma di €uro 570.339,30, oltre accessori.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato in data 6-7-2023, proponeva impugnazione dinanzi a questa Corte d'Appello avverso la suddetta pronuncia la in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, deducendone la erroneità come da motivi in esso esplicitati e chiedendone la riforma nei termini rassegnati in atti.
L'appellata in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, si costituiva in giudizio come da comparsa di risposta in atti per resistere al gravame, contestandone la fondatezza e chiedendone il rigetto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Tenutasi l'udienza di prima comparizione delle parti, una volta provvedutosi sulle richieste preliminari da parte delle stesse, all'esito la causa era rinviata ad una successiva udienza con ordinanza adottata ai sensi dell'art. 352 c.p.c. ai fini della rimessione in decisione, con contestuale concessione alle parti dei termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni e per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Quindi, in esito all'udienza istruttoria del 17-6-2025, di cui veniva disposta come da provvedimento in atti la trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., vista la rinuncia agli atti del giudizio formulata dalle parti nelle note in atti e la contestuale concorde richiesta di estinzione del processo, il Consigliere istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione come da ordinanza in atti.
Reputa la Corte che, alla luce del contenuto degli atti depositati all'incarto di causa da cui emerge che parte appellante e parte appellata, dichiaravano – rispettivamente – l'una di rinunciare agli atti del presente giudizio di appello, per esserne venuto meno l'interesse alla sua prosecuzione, e l'altra di accettare a sua volta la suddetta rinuncia così come formulata dalla controparte, possa senz'altro trovare accoglimento la domanda concordemente avanzata dai difensori delle parti ex art. 306 c.p.c., volta ad ottenere nel caso di specie la pronuncia di sentenza di dichiarazione della estinzione del giudizio. Ne consegue la ricorrenza alla stregua di quanto appena evidenziato delle condizioni e dei presupposti per farsi luogo ai sensi e per gli effetti dell'art. 307, comma 4, c.p.c., ad una sentenza dichiarativa della estinzione del giudizio, nonché, in conformità alla concorde richiesta formulata dalle parti sul punto, di compensazione integrale tra le stesse delle spese e competenze del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore. nei confronti di in persona del CP_2
legale rappresentante pro tempore, con atto di citazione notificato il 6-7-
2023,, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, depositata in data 9-6-2023 n. 1040, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara l'estinzione del giudizio;
- spese compensate.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 17 giugno 2025.
Il Presidente
(Dott. Alberto Nicola Filardo)
Il Consigliere Estensore
(Dott.ssa Teresa Barillari)