Decreto cautelare 12 luglio 2025
Ordinanza cautelare 21 agosto 2025
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 4882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4882 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04882/2026 REG.PROV.COLL.
N. 08037/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8037 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Wladimir Francesco Troise Mangoni di santo Stefano, Alberto Buonfino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
Governo della Repubblica orientale dell’Uruguay presso l’ambasciata in Italia, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
del decreto del Ministero della giustizia emanato il 27 giugno 2025, con il quale il Ministro ha concesso l’estradizione del ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. HI NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente impugnava il decreto del Ministro della giustizia con il quale veniva concessa l’estradizione verso l’Uruguay.
2. Si costituiva in resistenza l’amministrazione.
3. Al ricorso era unita istanza di sospensione dell’efficacia degli atti gravati che, esaminata alla camera di consiglio del 20 agosto 2025, veniva accolta con ordinanza non appellata, in ragione del mancato riscontro delle autorità dello Stato richiedente alle richieste del Ministero della giustizia circa la permanenza dell’interesse alla consegna del ricorrente.
4. Successivamente, la richiesta di estradizione veniva ritirata e il Ministro della giustizia revocava il decreto di estradizione: sulla scorta di tali circostanze la parte ricorrente domandava la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
5. All’udienza pubblica del 14 gennaio 2026 il Collegio rilevava d’ufficio ai sensi dell’art. 73 c.p.a. la possibile improcedibilità del ricorso e, nulla osservando le parti, su tali premesse tratteneva la causa per la decisione.
6. Contrariamente a quanto dedotto dalla parte ricorrente, va osservato come il ricorso sia improcedibile, essendo venuto meno l’interesse all’annullamento dell’atto impugnato: invero, il ritiro della richiesta di estradizione da parte dell’Uruguay costituisce un’evidente sopravvenienza che ha determinato la cessazione della necessità di decidere sulla consegna dell’esponente.
7. In altri termini, non si è al cospetto di un giudizio sulla legittimità o meno dell’originario atto col quale è stato esercitato il potere autoritativo, quanto piuttosto una valutazione in rito, sulla possibilità o meno di giungere ad una pronuncia di merito: evenienza quest’ultima appunto preclusa dalla sussistenza di una causa ostativa, rappresentata dal venir meno di una condizione dell’azione.
8. Alla luce di quanto esposto, pertanto, il ricorso va dichiarato improcedibile.
9. Le spese, stante il pronunciamento in rito, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Cosí deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
LO IZ, Presidente FF
HI NO, Primo Referendario, Estensore
Alberto Ugo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| HI NO | LO IZ |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.