Sentenza 3 giugno 2025
Ordinanza cautelare 31 luglio 2025
Commentario • 1
- 1. Riconoscimento titoli sostegno esteri: proposta di riformaMarco Bencivenga · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Superare la sindrome di penia: una proposta di standardizzazione procedurale per il riconoscimento dei titoli di sostegno esteri alla luce della Giurisprudenza Amministrativa Abstract: Il sistema italiano di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento di sostegno è afflitto da un contenzioso seriale che evidenzia una patologia sistemica nell'azione del Ministero dell'Istruzione e del Merito. L'analisi di tre recenti sentenze del TAR Lazio (nn. 10083/2025, 10675/2025, 10925/2025) rivela un approccio amministrativo caratterizzato da inerzia, formalismo e un'interpretazione restrittiva della normativa europea, in palese contrasto con gli approdi dell'Adunanza Plenaria …
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 03/06/2025, n. 10675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10675 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 10675/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07454/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7454 del 2024, proposto da
AR RI TA, rappresentata e difesa dagli avvocati Gaetano Antonio Cosenza, Giuseppe Palumbo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento
previa sospensione
a) Del provvedimento con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione con nota prot. N. 0000804 del 11-04-2024, così disponeva: “Per le motivazioni esposte in premessa, l’attestato formativo
dell’istante, Dott.ssa AR RI AG, nata il [...] a [...] – ITALIA, conseguito nell’ambito del “Programma postuniversitario per la formazione e lo sviluppo professionale continuo” denominato, in lingua italiana, “Formazione dei professori itineranti e di
sostegno per la inclusione sociale ed educazionale delle persone con bisogni educativi speciali”, rilasciato dall’Università “Dimitrie Cantemir” di Tirgu Mures in data 2 luglio 2018 con n. 1324, non può essere riconosciuto come titolo valido, in Italia, per l’insegnamento di SOSTEGNO in qualità di insegnante specializzato; pertanto, l’istanza prot. DGOSV n. 13581 del 2 agosto 2018, come citata in premessa, è rigettata.”
b) Del parere negativo del Ministero dell’università e della ricerca – trasmesso con nota prot. AOODGINTCO n. 4771 del 03 aprile 2024.
c) Di ogni altro atto anche endoprocedimentale, presupposto, connesso e/o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2025 il dott. Marco Arcuri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Parte ricorrente ha impugnato il decreto di rigetto del Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 804 dell’11 aprile 2024, adottato con riferimento alla propria istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito in Romania (“Formazione dei professori itineranti e di sostegno per la inclusione sociale ed educazionale delle persone con bisogni educativi speciali”, rilasciato dall’Università “Dimitrie Cantemir” di Tirgu Mures in data 2 luglio 2018 con n. 1324).
La ricorrente ne ha chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, deducendo la violazione e mancata applicazione dell’art. 10 bis della l. 241/1990, il difetto di istruttoria, l’eccesso di potere per ingiustizia e disparità di trattamento e per contraddittorietà ed illogicità manifeste.
2. Il Ministero intimato si è costituito in giudizio con memoria di mero stile.
3. Alla camera di consiglio del 6 novembre 2024 la difesa di parte ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare alla richiesta misura cautelare e chiesto la fissazione dell’udienza pubblica per la trattazione del merito del ricorso. La Sezione, preso atto di tale dichiarazione, ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo delle sospensive, rinviando per la trattazione del merito del ricorso all’udienza pubblica del 19 febbraio 2025.
4. Alla pubblica udienza del 19 febbraio 2025 la causa è stata infine trattenuta in decisione.
5. Il ricorso merita accoglimento sotto l’assorbente profilo della violazione delle previsioni di cui all’art. 10 bis della legge 241/1990, dedotta con il primo motivo di doglianza.
Nel caso in esame viene in rilievo un procedimento a istanza di parte e, pertanto, la comunicazione del preavviso di rigetto deve necessariamente precedere l’adozione, da parte dell’amministrazione, del provvedimento di diniego, pena la lesione delle garanzie partecipative che la legge riconosce al privato in sede procedimentale.
In proposito, giova evidenziare che la giurisprudenza amministrativa ha affermato che “ l’introduzione nell’ordinamento, con legge 11 febbraio 2005 n. 15 del 2005, del preavviso di rigetto ha segnato l’ingresso di una modalità di partecipazione al procedimento, con la quale si è voluta ‘anticipare’ l’esplicitazione delle ragioni del provvedimento sfavorevole alla fase endoprocedimentale, allo scopo di consentire una difesa ancora migliore all’interessato, mirata a rendere possibile il confronto con l’amministrazione sulle ragioni da essa ritenute ostative all’accoglimento della sua istanza, ancor prima della decisione finale. L’istituto del cd. ‘preavviso di rigetto’ ha così lo scopo di far conoscere alle amministrazioni, in contraddittorio rispetto alle motivazioni da esse assunte in base agli esiti dell’istruttoria espletata, quelle ragioni, fattuali e giuridiche, dell’interessato, che potrebbero contribuire a far assumere agli organi competenti una diversa determinazione finale (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 05/12/2019, n.834 e 26/06/2019, n. 4413; sez. VI, 06/08/2013, 4111; sez. III 27/06/2013, n. 3525) ” (cfr. Cons. Stato, sez. III, sent. n. 6743 dell’8 ottobre 2021).
Dagli atti di causa non risulta che il Dicastero, prima dell’adozione del provvedimento negativo, abbia assolto all’onere procedimentale di cui all’art. 10 bis L. 241/1990, comunicando all’istante i motivi ostativi all’accoglimento della domanda così da rendere possibile il confronto con l’Amministrazione sulle ragioni da essa ritenute ostative all’accoglimento dell’istanza.
Inoltre, va rilevata l’inapplicabilità al caso di specie dell’art. 21 octies, comma 2, primo periodo, della legge 241/1990, che consente la non annullabilità dell’atto adottato in violazione di norme sul procedimento qualora per la natura vincolata del potere esercitato sia “palese” che il provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
L’attività dell’Amministrazione certamente non è rigidamente vincolata, in quanto il Ministero, anche in assenza un attestato di competenza o titolo di formazione conforme alla direttiva europea 2005/36/CE (relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali), non è vincolato al rigetto della domanda ma è comunque tenuto a valutare la formazione conseguita all’estero e l’esperienza professionale maturata in Italia, onde,accertare se l’istante abbia o meno i requisiti per accedere all’insegnamento, in Italia, in qualità di insegnante specializzato sul sostegno, eventualmente anche mediante l’adozione di misure compensative ai sensi dall’articolo 14 della citata direttiva 2005/36/CE.
Come chiarito dall’DU NA (sentenza n. 18 del 2022), infatti, “ la mancanza dei documenti necessari ai sensi del più volte [citato] art. 13 della direttiva 2005/36/CE non può pertanto essere automaticamente considerata ostativa al riconoscimento della qualifica professionale acquisita in uno Stato membro dell’Unione europea, dovendosi verificare in concreto il livello di competenza professionale acquisito dall’interessato, valutandolo per accertare se corrisponda o sia comparabile con la qualificazione richiesta nello Stato di destinazione per l’accesso alla “professione regolamentata ” (punto 10 della motivazione).
6. Per quanto precede, la fondatezza del primo motivo di censura determina, previo assorbimento delle restanti doglianze, l’annullamento del provvedimento impugnato con cui il Ministero ha negato il riconoscimento del titolo, con conseguente obbligo dell’Amministrazione di riesaminare l’istanza di riconoscimento presentata dalla ricorrente, previa comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10 bis l. 241/1990.
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, in ragione di euro 1500,00 (euro millecinquecento/00), oltre accessori come per legge e refusione del contributo unificato, ove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pierina Biancofiore, Presidente
Luca De Gennaro, Consigliere
Marco Arcuri, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Arcuri | Pierina Biancofiore |
IL SEGRETARIO