Articolo 5 della Legge 16 giugno 1997, n. 179
Articolo 4Articolo 6
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25 giugno 1997
Art. 5. 1. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge 28 dicembre 1993, n. 549 , e' sostituito dal seguente:
" 1. I prodotti e i beni, contenenti le sostanze lesive, prodotti nel territorio dello Stato o provenienti da Stati esteri, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 6, comma 7, lettera i), devono recare sull'etichetta, ovvero sulla superficie esterna, una scritta chiaramente leggibile posta in un punto ben visibile con la seguente dicitura: ''Questo prodotto contiene sostanze che danneggiano l'ozono stratosferico; alla fine del suo utilizzo deve essere consegnato agli appositi centri di raccolta: chiedere informazioni ai servizi di gestione della nettezza urbana nel vostro comune''.".
2. Il comma 4 dell'articolo 12 della legge 28 dicembre 1993, n. 549 , e' sostituito dal seguente:
" 4. Le medesime informazioni di cui ai commi 1 e 3 devono essere inserite:
a) nei libretti di istruzione, esplicativi e pubblicitari, oppure nei certificati di garanzia dei prodotti o beni contenenti le sostanze lesive;
b) nei messaggi pubblicitari, diffusi con qualunque mezzo di comunicazione, di prodotti e di beni che contengono le sostanze lesive".
Note all'art. 5:
- Il testo dell'art. 12 della citata legge n. 549/1992 e' riportato nelle note all'art. 3.
- Il testo dell'art. 6 della citata legge n. 549/1992 e' riportato nelle note all'art. 3.
Entrata in vigore il 25 giugno 1997