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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 19/03/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
La giudice dott. Margherita Cerizza in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa RG 181 / 2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_1 C.F._1
(BI), via Castello n.3, con il patrocinio degli avv. Claudia Camurati e Matteo Bonatti, con elezione di domicilio in Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 94; contro
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, , corrente in
[...] P.IVA_1
Roma, via IV Novembre n. 144, con il patrocinio dell'avv. Lorena Fiordelmondo, con elezione di domicilio in Biella, via Aldo Moro n. 13;
Oggetto: infortunio in itinere – adeguamento della rendita
Conclusioni: per il ricorrente nel ricorso
NEL MERITO accertare e dichiarare che la menomazione dell'integrità psicofisica subita dal sig. Parte_1
a seguito dell'infortunio sul lavoro in itinere del 27.12.2013 ha subìto un aggravamento, ed
[...]
è oggi quantificabile nella misura del 35-36% con coefficiente del 0,6, o in altro diverso grado che
l'Ill.mo Tribunale riterrà di riconoscere, anche all'esito delle risultanze della C.T.U. di cui si richiede sin d'ora l'espletamento;
e conseguentemente dichiarare tenuto e condannare l' in persona del legale rappresentante CP_1
pro tempore, alla revisione e adeguamento della rendita di cui beneficia il ricorrente in misura corrispondente al grado di invalidità riconosciuta, con decorrenza dall'ultima domanda di revisione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria,
pagina 1 di 3 IN OGNI CASO
Con vittoria di spese competenze ed onorari di lite. Con distrazione in favore del difensore antistatario. in sede di precisazione delle conclusioni
L'avv. Camurati chiede che il Tribunale disponga in conformità del punteggio riconosciuto dal CTU;
considerato che
ha rifiutato due collegiali che avrebbero potuto portare al medesimo risultato, CP_1
chiede che lo stesso sia condannato a corrispondere integralmente le spese di lite e di CTU. per il resistente nel ricorso respingere la domanda perché infondata. Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, limitare la condanna al pagamento degli interessi dal giorno della mora dell' . Spese come per CP_1
legge. in sede di precisazione delle conclusioni
L'avv. Fiordelmondo in via principale si riporta agli atti e, in via subordinata, si rimette alle conclusioni del CTU. sulla base delle seguenti
MOTIVAZIONI
Fatto
Il 27 dicembre 2013 , odierno ricorrente, subiva un infortunio sul lavoro in itinere. Il Parte_1
22 maggio 2015 l' , odierno Controparte_1 resistente, gli riconosceva un grado di invalidità pari al 27% e un coefficiente di 0,6 e costituiva una rendita in suo favore con decorrenza 11 aprile 2015. Il ricorrente presentava opposizione e il 21 settembre
2015 il resistente gli riconosceva un grado di invalidità pari al 34% e un coefficiente di 0,6 e adeguava la rendita in suo favore con decorrenza 11 aprile 2015. A seguito di revisione, il 24 giugno 2022 il resistente gli riconosceva un grado di invalidità pari al 25% e un coefficiente pari allo 0,5 e aggiornava la rendita in suo favore con decorrenza 1° maggio 2022. Il ricorrente presentava opposizione ma il resistente rifiutava per due volte di ripetere gli accertamenti e rigettava l'istanza formulata. Il 29 aprile 2024 il ricorrente si rivolgeva a questo tribunale chiedendo una revisione dell'accertamento che tenesse conto del peggioramento delle proprie condizioni di salute e della propria capacità lavorativa. Con memoria dell'11 settembre 2024 il resistente ribadiva la correttezza del proprio operato e chiedeva il rigetto della domanda formulata. All'udienza del 9 ottobre 2024 la giudice invitava la ricorrente a depositare documentazione sanitaria integrativa e nominava quale proprio consulente il dott. Per_1 appartenente all'albo dei CTU di Torino, affinché rispondesse al seguente quesito: “Esaminati gli atti e i documenti di causa, visitato il signor , accerti l'attuale grado di inabilità permanente Persona_2 da questi riportato in conseguenza dell'infortunio del 27 dicembre 2013.” Le parti nominavano quali propri CTP rispettivamente il dott. e i dott. e . Il 6 marzo 2025 il CTU Per_3 Per_4 Per_5 depositava la propria perizia, così rispondendo al quesito peritale: “L'attuale grado di inabilità permanente riportato dal Sig. in conseguenza dell'infortunio del 27 dicembre 2013 è valutabile Pt_1 in ambito di infortunistica del lavoro come danno biologico permanente del 34%.”; “Il coefficiente
pagina 2 di 3 applicabile è 0,6”. I CTP aderivano alle conclusioni del CTU. All'udienza del 18 marzo 2025 le parti non formulavano osservazioni sulla perizia. Le parti concludevano come in epigrafe e la giudice si riservava.
Diritto
Oggetto del presente procedimento è la valutazione del grado di invalidità riportato dal ricorrente in conseguenza dell'infortunio in itinere subito il 27 dicembre 2013 e, conseguentemente, la quantificazione della rendita dovuta dalla resistente ai sensi dell'art. 2 d.p.r. 1124/1965 e dell'art. 13, comma 2, d.lgs.
38/2000. La perizia ha evidenziato che residua in capo al ricorrente un grado di invalidità pari al 34% e un coefficiente dello 0,6. Il perito ha esaminato tutta la documentazione medica e ha visitato con accuratezza il ricorrente;
inoltre ha argomentato in modo logico le proprie conclusioni, che sono state peraltro interamente condivise dai consulenti di parte. Pertanto, il Tribunale ritiene di aderire integralmente a dette conclusioni e di rideterminare il grado di invalidità del ricorrente nella misura del
34%, con un coefficiente dello 0,6. L'adeguamento della rendita dovrà operare dal 17 novembre 2023, ovvero dalla data dell'ultima domanda di revisione. Ai sensi dell'art. 429 c.p.c., sugli importi dovuti dovranno inoltre calcolarsi gli interessi legali dal dovuto al saldo. Ai sensi del DM 55/2014, tenuto conto della natura, del valore e della complessità della causa, le spese di lite si liquidano in € 4.800,00 oltre accessori di legge. Le spese di CTU vengono invece liquidate con separato decreto. Ai sensi dell'art. 91
c.p.c., tenuto conto del principio di soccombenza, nonché del rifiuto dell'ente previdenziale di esaminare il lavoratore infortunato in sede di revisione, le predette spese dovranno essere sostenute dal resistente.
Ai sensi dell'art. 93 c.p.c. deve infine disporsi la distrazione delle spese in favore dei procuratori.
P.Q.M.
La giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore istanza, così decide:
- Accerta che la menomazione dell'integrità psicofisica subita da a seguito Parte_1 dell'infortunio sul lavoro in itinere del 27 dicembre 2013 è quantificabile nella misura del 34%, con coefficiente dello 0,6;
- Condanna ad Controparte_1 adeguare la rendita spettante a al predetto accertamento, con decorrenza Parte_1 dall'ultima domanda di revisione, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
- Pone le spese di CTU – liquidate separatamente – definitivamente a carico di
[...]
; Controparte_1
- Condanna a Controparte_1 corrispondere a le spese di lite, liquidate in € 4.800,00, oltre rimborso Parte_1 forfettario 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Biella, 18/03/2025 la giudice dott. Margherita Cerizza
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
La giudice dott. Margherita Cerizza in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa RG 181 / 2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_1 C.F._1
(BI), via Castello n.3, con il patrocinio degli avv. Claudia Camurati e Matteo Bonatti, con elezione di domicilio in Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 94; contro
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, , corrente in
[...] P.IVA_1
Roma, via IV Novembre n. 144, con il patrocinio dell'avv. Lorena Fiordelmondo, con elezione di domicilio in Biella, via Aldo Moro n. 13;
Oggetto: infortunio in itinere – adeguamento della rendita
Conclusioni: per il ricorrente nel ricorso
NEL MERITO accertare e dichiarare che la menomazione dell'integrità psicofisica subita dal sig. Parte_1
a seguito dell'infortunio sul lavoro in itinere del 27.12.2013 ha subìto un aggravamento, ed
[...]
è oggi quantificabile nella misura del 35-36% con coefficiente del 0,6, o in altro diverso grado che
l'Ill.mo Tribunale riterrà di riconoscere, anche all'esito delle risultanze della C.T.U. di cui si richiede sin d'ora l'espletamento;
e conseguentemente dichiarare tenuto e condannare l' in persona del legale rappresentante CP_1
pro tempore, alla revisione e adeguamento della rendita di cui beneficia il ricorrente in misura corrispondente al grado di invalidità riconosciuta, con decorrenza dall'ultima domanda di revisione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria,
pagina 1 di 3 IN OGNI CASO
Con vittoria di spese competenze ed onorari di lite. Con distrazione in favore del difensore antistatario. in sede di precisazione delle conclusioni
L'avv. Camurati chiede che il Tribunale disponga in conformità del punteggio riconosciuto dal CTU;
considerato che
ha rifiutato due collegiali che avrebbero potuto portare al medesimo risultato, CP_1
chiede che lo stesso sia condannato a corrispondere integralmente le spese di lite e di CTU. per il resistente nel ricorso respingere la domanda perché infondata. Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, limitare la condanna al pagamento degli interessi dal giorno della mora dell' . Spese come per CP_1
legge. in sede di precisazione delle conclusioni
L'avv. Fiordelmondo in via principale si riporta agli atti e, in via subordinata, si rimette alle conclusioni del CTU. sulla base delle seguenti
MOTIVAZIONI
Fatto
Il 27 dicembre 2013 , odierno ricorrente, subiva un infortunio sul lavoro in itinere. Il Parte_1
22 maggio 2015 l' , odierno Controparte_1 resistente, gli riconosceva un grado di invalidità pari al 27% e un coefficiente di 0,6 e costituiva una rendita in suo favore con decorrenza 11 aprile 2015. Il ricorrente presentava opposizione e il 21 settembre
2015 il resistente gli riconosceva un grado di invalidità pari al 34% e un coefficiente di 0,6 e adeguava la rendita in suo favore con decorrenza 11 aprile 2015. A seguito di revisione, il 24 giugno 2022 il resistente gli riconosceva un grado di invalidità pari al 25% e un coefficiente pari allo 0,5 e aggiornava la rendita in suo favore con decorrenza 1° maggio 2022. Il ricorrente presentava opposizione ma il resistente rifiutava per due volte di ripetere gli accertamenti e rigettava l'istanza formulata. Il 29 aprile 2024 il ricorrente si rivolgeva a questo tribunale chiedendo una revisione dell'accertamento che tenesse conto del peggioramento delle proprie condizioni di salute e della propria capacità lavorativa. Con memoria dell'11 settembre 2024 il resistente ribadiva la correttezza del proprio operato e chiedeva il rigetto della domanda formulata. All'udienza del 9 ottobre 2024 la giudice invitava la ricorrente a depositare documentazione sanitaria integrativa e nominava quale proprio consulente il dott. Per_1 appartenente all'albo dei CTU di Torino, affinché rispondesse al seguente quesito: “Esaminati gli atti e i documenti di causa, visitato il signor , accerti l'attuale grado di inabilità permanente Persona_2 da questi riportato in conseguenza dell'infortunio del 27 dicembre 2013.” Le parti nominavano quali propri CTP rispettivamente il dott. e i dott. e . Il 6 marzo 2025 il CTU Per_3 Per_4 Per_5 depositava la propria perizia, così rispondendo al quesito peritale: “L'attuale grado di inabilità permanente riportato dal Sig. in conseguenza dell'infortunio del 27 dicembre 2013 è valutabile Pt_1 in ambito di infortunistica del lavoro come danno biologico permanente del 34%.”; “Il coefficiente
pagina 2 di 3 applicabile è 0,6”. I CTP aderivano alle conclusioni del CTU. All'udienza del 18 marzo 2025 le parti non formulavano osservazioni sulla perizia. Le parti concludevano come in epigrafe e la giudice si riservava.
Diritto
Oggetto del presente procedimento è la valutazione del grado di invalidità riportato dal ricorrente in conseguenza dell'infortunio in itinere subito il 27 dicembre 2013 e, conseguentemente, la quantificazione della rendita dovuta dalla resistente ai sensi dell'art. 2 d.p.r. 1124/1965 e dell'art. 13, comma 2, d.lgs.
38/2000. La perizia ha evidenziato che residua in capo al ricorrente un grado di invalidità pari al 34% e un coefficiente dello 0,6. Il perito ha esaminato tutta la documentazione medica e ha visitato con accuratezza il ricorrente;
inoltre ha argomentato in modo logico le proprie conclusioni, che sono state peraltro interamente condivise dai consulenti di parte. Pertanto, il Tribunale ritiene di aderire integralmente a dette conclusioni e di rideterminare il grado di invalidità del ricorrente nella misura del
34%, con un coefficiente dello 0,6. L'adeguamento della rendita dovrà operare dal 17 novembre 2023, ovvero dalla data dell'ultima domanda di revisione. Ai sensi dell'art. 429 c.p.c., sugli importi dovuti dovranno inoltre calcolarsi gli interessi legali dal dovuto al saldo. Ai sensi del DM 55/2014, tenuto conto della natura, del valore e della complessità della causa, le spese di lite si liquidano in € 4.800,00 oltre accessori di legge. Le spese di CTU vengono invece liquidate con separato decreto. Ai sensi dell'art. 91
c.p.c., tenuto conto del principio di soccombenza, nonché del rifiuto dell'ente previdenziale di esaminare il lavoratore infortunato in sede di revisione, le predette spese dovranno essere sostenute dal resistente.
Ai sensi dell'art. 93 c.p.c. deve infine disporsi la distrazione delle spese in favore dei procuratori.
P.Q.M.
La giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore istanza, così decide:
- Accerta che la menomazione dell'integrità psicofisica subita da a seguito Parte_1 dell'infortunio sul lavoro in itinere del 27 dicembre 2013 è quantificabile nella misura del 34%, con coefficiente dello 0,6;
- Condanna ad Controparte_1 adeguare la rendita spettante a al predetto accertamento, con decorrenza Parte_1 dall'ultima domanda di revisione, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
- Pone le spese di CTU – liquidate separatamente – definitivamente a carico di
[...]
; Controparte_1
- Condanna a Controparte_1 corrispondere a le spese di lite, liquidate in € 4.800,00, oltre rimborso Parte_1 forfettario 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Biella, 18/03/2025 la giudice dott. Margherita Cerizza
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