CGT1
Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XIV, sentenza 11/02/2026, n. 871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 871 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 871/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 14, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
DE MARCO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3117/2025 depositato il 29/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - SS - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - SS - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259000698755000 11848,91 2000
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 29/4/2025 Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 29520259000698755000, notificata in data 20/3/2025, emessa dall'agente della riscossione per l'importo di € 11.846,90 a titolo di irpef e irap, sul presupposto della cartella n. 29520040043758554000.
Eccepiva: prescrizione;
illegittima cessione di crediti fiscali.
Si costituiva Agenzia delle Entrate assumendo avvenuta notifica della cartella presupposta e insussistenza della prescrizione.
Non si costituiva l'agente della riscossione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va evidenziata la natura fuorviante dell'eccezione di cessione dei crediti tributari. Il ricorrente, evidentemente, si riferisce alla successione di Agenzia delle entrate riscossione a SS
Sicilia, evidentemente confondendo tra cessione dei crediti e successione di enti. Nella specie, ovviamente, nessuna cessione dei crediti è intervenuta, bensì una nuova società è succeduta universalmente alla preesistente.
Tanto premesso, fondata appare l'eccezione di prescrizione.
L'intimazione risulta emessa sul presupposto di cartella che dicesi notificata in data 7/12/2004. Né l'Agenzia delle Entrate, né l'agente della riscossione hanno documentato la notifica di atti interruttivi della prescrizione.
Discende che, alla data di notifica dell'intimazione, il termine di prescrizione era ormai maturato.
Il ricorso deve essere accolto. Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'agente della riscossione, cui si riferiscono le cause che hanno dato luogo alla prescrizione. Le spese vanno liquidate in
€ 1.300,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
accoglie il ricorso. Condanna l'agente della riscossione al pagamento delle spese di lite che liquida in
€ 1.300,00 oltre accessori di legge, disponendone il pagamento a favore del procuratore del ricorrente dichiaratosi antistatario.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 14, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
DE MARCO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3117/2025 depositato il 29/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - SS - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - SS - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259000698755000 11848,91 2000
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 29/4/2025 Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 29520259000698755000, notificata in data 20/3/2025, emessa dall'agente della riscossione per l'importo di € 11.846,90 a titolo di irpef e irap, sul presupposto della cartella n. 29520040043758554000.
Eccepiva: prescrizione;
illegittima cessione di crediti fiscali.
Si costituiva Agenzia delle Entrate assumendo avvenuta notifica della cartella presupposta e insussistenza della prescrizione.
Non si costituiva l'agente della riscossione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va evidenziata la natura fuorviante dell'eccezione di cessione dei crediti tributari. Il ricorrente, evidentemente, si riferisce alla successione di Agenzia delle entrate riscossione a SS
Sicilia, evidentemente confondendo tra cessione dei crediti e successione di enti. Nella specie, ovviamente, nessuna cessione dei crediti è intervenuta, bensì una nuova società è succeduta universalmente alla preesistente.
Tanto premesso, fondata appare l'eccezione di prescrizione.
L'intimazione risulta emessa sul presupposto di cartella che dicesi notificata in data 7/12/2004. Né l'Agenzia delle Entrate, né l'agente della riscossione hanno documentato la notifica di atti interruttivi della prescrizione.
Discende che, alla data di notifica dell'intimazione, il termine di prescrizione era ormai maturato.
Il ricorso deve essere accolto. Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'agente della riscossione, cui si riferiscono le cause che hanno dato luogo alla prescrizione. Le spese vanno liquidate in
€ 1.300,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
accoglie il ricorso. Condanna l'agente della riscossione al pagamento delle spese di lite che liquida in
€ 1.300,00 oltre accessori di legge, disponendone il pagamento a favore del procuratore del ricorrente dichiaratosi antistatario.