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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 27/10/2025, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2194/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice Relatore
Dott. Marco Bonci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 793/2022, in materia di separazione giudiziale, promosso da:
(C.F. ), residente in [...] C.F._1
8/12, diploma di scuola superiore, disoccupata, con domicilio eletto in Novi Ligure (AL), Via Marenco
23 (Studio Avv. Andrea Quaglini) ed ai fini del presente procedimento rappresentata e difesa dall'Avv.
IA IC con Studio in Genova, Via Venti Settembre 18/57
- ricorrente -
Contro
C. F.: nato ad [...] il [...], residente in S. CP_1 C.F._2
Agata in Fossili, elettivamente domiciliato in Torino, Corso Francesco Ferrucci 6, presso lo studio dell'Avv. Melissa Del Giudice, (C.F. – posta certificata: C.F._3
- P. IVA , che lo rappresenta e difende in virtù di procura Email_1 P.IVA_1
stesa su foglio allegata telematicamente alla costituzione in giudizio.
- resistente-
Conclusioni delle parti:
ricorrente
1 CHIEDE che l'Ill.mo Giudicante, ai sensi del combinato disposto degli artt. 737 e ss. c.p.c. e 337 bis e ss. cod. civ., voglia, previo esame dei documenti depositati, emanare provvedimento urgente di fissazione di udienza, in ragione del diniego del minore ad incontrare il padre con, pedissequo, termine per la notifica del ricorso e del decreto alla IG. ed, in tale sede, assumere ogni CP_1 provvedimento idoneo a tutela di , in considerazione degli elementi di pregiudizio per la CP_2
sua crescita serena ed equilibrata, tra i quali la previsione di incontri monitorati con il padre in presenza dei Servizi Sociali e di educatori professionali incaricati dallo stesso Servizio;
l'espletamento di CTU, per determinare la capacità genitoriale del resistente e la presenza di malattie psichiatriche
e/o psicologiche, mediante indagini specialistiche, esecuzione di test appositi ed osservazione psicodiagnostica del figlio minore, al quale somministrare test appositi ed, in ogni caso, stabilire, fino da subito, se del caso, previa convocazione del CTU, gli incontri di con il padre, decidendo un CP_2 programma graduale di rientro del padre nella sfera del bambino, per quattro mesi, con un incontro settimanale in presenza di un educatore professionale e contestuale verifica e monitoraggio psicologico del minore per, poi, procedere all'introduzione graduale delle altre figure appartenenti alla vita famigliare del nucleo paterno e, da ultimo, qualora i passaggi precedenti abbiano esito positivo, ampliando gli incontri con il IG. nella maniera ritenuta più opportuna dal nominando CTU. CP_1
Porre a carico del IG. il versamento di contributo al mantenimento di di € 400,00 CP_1 CP_2
mensili, oltre aggiornamento ISTAT, ovvero, la somma minore o maggiore che risulterà in corso di causa, anche a seguito di CTU e assunzione di informazioni presso l'Agenzia delle Entrate con, contestuale, ordine al resistente di deposito delle ultime tre dichiarazioni dei redditi, nonché versamento del 75% delle spese extra, suddivise in base alle indicazioni contenute nel Protocollo in uso presso la Sezione Famiglia di codesto Ecc.mo Tribunale. Vinte le spese…” (cfr.: ricorso introduttivo del 17.9.2022, pagg. 15 e 16).
Resistente
NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE - Affidare in via condivisa ad entrambi i genitori, CP_2 mantenendo la collocazione e residenza del minore presso la madre;
- disporre che le decisioni di maggior interesse per il minore, fra cui quelle relative all'educazione, alla salute, all'istruzione ed alla scelta della residenza, siano assunte di concerto da entrambi i genitori e, in caso di disaccordo, coadiuvati dal Servizio Sociale e di NPI che ha in carico il minore, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
- disporre la prosecuzione della presa in carico dei Servizi Sociali e NPI che hanno in carico il minore e il nucleo;
- disporre che il Servizio Sociale prosegua nel percorso di Parent Training volto a coinvolgere i genitori nel processo educativo, a comprendere e a rispondere correttamente ai segnali inviati dal figlio, data la sua patologia. 2 - In accordo con i Servizi Sociali, disporre un piano di intervento finalizzato a monitorare l'intero nucleo familiare, al fine di raggiungere obbiettivi migliorativi nell'esercizio delle funzioni genitoriali e a ripristinare con gradualità il rapporto con tutto il nucleo paterno, delegando al servizio stesso la previsione di un calendario progressivo con l'obiettivo di ripristinare quello di cui al decreto del
Tribunale di Alessandria decreto del 01/12/2020 emesso dal Tribunale di Alessandria nel procedimento RG 800/2020 V.G.;
- come suggerito dalla CTU, disporre un'educativa professionale settimanale (con educatori professionali specializzati nell'autismo, ove presenti sul territorio) sia presso la casa materna che quella paterna e/o presso uno spazio neutro, con le seguenti modalità: per i primi tre mesi una volta alla settimana e per i tre mesi successivi aggiungendo un giorno a settimane alterne, con facoltà per i servizi di incrementare gli spazi di frequentazione padre-figlio, qualora vi fosse un processo evolutivo migliorativo nella relazione tra gli stessi, relazionando al Tribunale sull'andamento degli incontri con
l'obbiettivo di ripristinare il calendario originario del Tribunale di Alessandria decreto del 01/12/2020 emesso nel procedimento RG 800/2020 V.G. ;
- disporre che i servizi incaricati riferiscano, con cadenza trimestrale, al Giudice Tutelare in ordine allo stato di benessere del minore, al suo rapporto con i genitori e all'andamento degli interventi attuati segnalando prontamente alla procura minorile competente eventuali situazioni di grave pregiudizio per i minore o la mancata collaborazione di una delle parti al fine di adottare ogni opportuno provvedimento;
- confermare il contributo al mantenimento statuito in via provvisoria nel presente procedimento pari ad € 300,00 mensili oltre 50% delle spese straordinarie come da protocollo;
- per tutte le ulteriori statuizioni confermare quanto disposto con decreto del 01/12/2020 emesso dal
Tribunale di Alessandria nel procedimento RG 800/2020 V.G
IN VIA ISTRUTTORIA
ammettere tutti i mezzi di prova e tutte le istanze istruttorie richieste in corso di causa da intendersi qui richiamate e ritrascritte.
rigettare le istanze avversarie.
IN OGNI CASO - Comminare alla sig.ra le sanzioni di cui all'art. 337 quater comma 2 c.c. Pt_1
- Con vittoria di spese e competenze professionali.
Svolgimento del processo
Con ricorso ritualmente notificato la sig.ra esponeva quanto segue: dall'anno 2009 al Parte_1
2013, intratteneva una relazione sentimentale more uxorio con il IG. . Il 7.4.2010, la CP_1
3 coppia generava il figlio Dalla nascita, il bambino è, sempre, stato residente presso CP_2
l'abitazione materna in Serravalle Scrivia. Esponeva parte ricorrente che la decisione della IG.ra di cessare il rapporto more uxorio con il IG. derivava, anche, dalla trascuratezza del Pt_1 CP_1
padre nel prestare attenzioni e cure al figlio.
Esponeva parte ricorrente che dopo l'interruzione della convivenza era costretta a ricordare al IG.
la necessità di partecipare ai bisogni di interessandosi della scuola (ad esempio, CP_1 CP_2
eseguendo i colloqui con gli insegnati); al suo benessere psicofisico ed alla salute ciò, in quanto, quando il bambino si trovava con lui, soventemente, veniva lasciato alla nonna, la quale si occupava del suo accudimento.
Evidenziava parte ricorrente che la grave disattenzione paterna verso il figlio si era palesata in modo evidente nell'occasione in cui il padre lo aveva lasciato a casa da solo per circa quattro ore, con la giustificazione di doversi recare al lavoro con la conseguenza che il bambino, spaventato ed in ansia, non vedendolo rincasare, entrava in panico e si chiudeva fuori dalla porta d'ingresso, aspettando il papà seduto sui gradini (e, di ritorno dalla madre, riferiva l'accaduto).
Nell'anno 2018, i genitori, con una scrittura privata, regolamentavano il regime di frequentazione con stabilendo che il padre avrebbe trascorso con il bambino tre giorni durante la settimana e fine CP_2
settimana alternati, dal sabato mattina alla domenica sera, nonché avrebbe versato € 400.00 mensili per il suo mantenimento.
Nell'anno 2020, il resistente iniziava una relazione sentimentale con la IG.ra CP_1 Persona_1
(già madre di , allora di circa due anni) accompagnata da convivenza in Via Bellingeri 26, nel CP_4
Comune di Sant'Agata Fossili (AL) e, poi, sfociata nel matrimonio, celebrato a settembre 2021.
Esponeva ulteriormente parte ricorrente che a seguito dell'instaurazione del rapporto sentimentale tra il IG. e la IG.ra , quest'ultima si sostituiva, d'accordo con il resistente, nei compiti CP_1 Per_1
genitoriali paterni, gestendo – peraltro contro la volontà, manifesta, della IG.ra - le modalità Pt_1 di permanenza del bambino presso la loro abitazione, tra le quali portarlo in macchina (nonostante, problemi cardiaci e di gravidanza), preparare pasti privi di carne rossa e ricchi di verdure (certamente, non graditi e non consoni per un dodicenne), rispondere a messaggi inviati dalla madre sul telefono del figlio, non somministrare farmaci prescritti dal pediatra. Parte ricorrente segnalava che la IG.ra accompagnava il figlio in piscina, in compagnia di il quale era lasciato in auto Per_1 CP_4 CP_2
da solo ad aspettarli, per tutto il tempo di permanenza nell'impianto sportivo. Inoltre, il IG. e CP_1
la IG.ra , a dire del figlio, lo avrebbero, in più occasioni, lasciato a casa da solo, oppure, con Per_1
per vegliare su di lui, chiedendogli di utilizzare elettrodomestici pericolosi, come fornelli, per CP_4 preparare per entrambi da mangiare. Da ultimo riferiva alla madre che il padre non gli faceva CP_2
fare la doccia, anche per quattro giorni e pretendeva che si lavasse i denti con il cronometro, il tutto 4 per non sprecare acqua e sapone. Alla luce di tali comportamenti il minore esponeva alla ricorrente il proprio disagio nei confronti della IG.ra , con la quale non voleva più stare, poiché affermava di Per_1
avere ricevuto dalla medesima minacce e colpi su schiena e collo, per fargli assumere una postura ritenuta corretta (spesso, in presenza del padre consenziente).
La IG.ra chiedeva al IG. spiegazioni su quanto le aveva comunicato, ma Pt_1 CP_1 CP_2
esponeva di aver sempre ricevuto - sia dal padre, sia dalla moglie - dinieghi sull'accadimento dei fatti
Esponeva ancora parte ricorrente che nel mese di febbraio 2022, quando si trovava con il CP_2
padre, si procurava una forte contusione al piede destro che il bambino riferiva essere avvenuta durante l'allenamento di rugby (disciplina sportiva che la IG.ra non condivideva, stante il Pt_1
fisico gracile del figlio). Il giorno dopo l'accaduto, nonostante il figlio avesse il piede gonfio e lamentasse dolore il padre lo mandava a scuola e, solamente, dopo una settimana, lo accompagnava al Pronto Soccorso, mentre nei giorni precedenti era stato curato dalla IG.ra Per_1
con prassoterapia e pranoterapia, poiché ella sostiene di avere un fluido nelle mani e che le medicine tradizionali non sarebbero necessarie. Allorché la IG.ra apprendeva da quanto Pt_1 CP_2
sopra riferito, si rivolgeva al IG. , il quale, per tutta risposta, rispondeva che il bambino era CP_1
caduto dalle scale di casa e che era falso che lui e la moglie non facevano prendere le medicine prescritte dal pediatra, oppure, in altre occasioni, che fosse uscito a mangiare la pizza con la febbre a
38. La ricorrente riferiva, nell'ambito del ricorso, anche il seguente episodio: In data 11.7.2022, si trovava con il padre per trascorrere alcuni giorni, mentre la madre era in ferie fuori città. CP_2
Durante la mattinata, il bambino frequentava un Centro Estivo presso un maneggio – denominato
Namastè Equitazione Asd in Frazione Sterpi a Sant'Agata Fossili – quando un cavallo si imbizzarriva e gli schiacciava il piede sinistro con lo zoccolo. Nel pomeriggio, veniva riaccompagnato a casa CP_2
dalla IG.ra e raccontava per telefono al padre – il quale era in trasferta per lavoro - quanto Per_1
accaduto. Lamentava la ricorrente che anche in questo caso, il IG. e la moglie negavano che CP_1 stesse male ed, il giorno dopo e quelli successivi, lo riportavano al maneggio sgridandolo, CP_2 platealmente, perché si lamentava e zoppicava. Il 22 luglio 2022, faceva ritorno a casa della CP_2
madre, la quale apprendeva dal bambino dei, persistenti, dolori al piede e, pertanto, lo portava al
Pronto Soccorso e ad eseguire una risonanza magnetica, dalle quali si appurava che aveva riportato le fratture del primo e quinto metatarso del piede sinistro. La IG.ra telefonava al IG. Pt_1 CP_1
per evidenziare l'accaduto e la gravità del disinteresse posto in essere dal padre che, nuovamente, minimizzava il fatto ed affermava che la colpa era di che era stato poco attento e che con lui CP_2 non si sarebbe lamentato per il dolore.
A seguito di tale episodio nelle date 18.7 e 1.8.2022, da parte del difensore della ricorrente veniva inviata al IG. la lettera raccomandata a.r., con la quale erano stigmatizzate le condotte CP_1
5 descritte e la necessità di ridurre le visite padre-figlio in ragione della diagnosi di “Disturbo della
Spettro dell'Autismo di livello 1” ed iperattività che, purtroppo, da qualche mese, era stata scoperta e trascurata negli effetti dal padre.
Esponeva ancora parte ricorrente che a seguito di tale iniziativa mediante il difensore il IG. CP_1 pretendeva di prendere con sé al contempo, paventando l'intervento al domicilio materno dei CP_2
Carabinieri, per condurre via il figlio con la forza, anche dopo una lunga telefonata tra il bambino ed il papà (il 2.9.2022), durante la quale sosteneva di essere arrabbiato e di non volerlo incontrare CP_2
poiché lo aveva fatto stare male.
Con riferimento alla situazione reddituale e patrimoniale delle parti nel ricorso introduttivo veniva esposto quanto segue: “.. dal mese di maggio a quello di giugno 2022 – dopo avere svolto alcuni lavori di commessa all'Outlet di Serravalle, nei negozi Twinset, Adidas, e Liu-Jo ed essere stata iscritta alla
PI - la IG.ra ha svolto la mansione di collaboratore scolastico, a tempo determinato, per Pt_1
36 ore settimanali. La medesima, attualmente, è disoccupata con trattamento economico PI di circa € 700,00 mensili, ma confida, con l'inizio dell'anno scolastico, in una nuova chiamata dal
Ministero dell'Istruzione (si noti che la ricorrente ha scelto di rinunciare al lavoro di commessa, meglio remunerato ma con turni molto impegnativi, dopo avere scoperto della malattia del figlio, per trascorrere più tempo con lui;
docc. da 26 a 38). La medesima conduce in locazione un appartamento
a Serravalle Scrivia (AL), in Via Borgonuovo 8/12, facendosi carico di un canone annuale di € 5.400,00
(oltre a spese di amministrazione per circa € 1.200,00 a cui sommare i costi di vitto, vestiario, fornitura dei servizi elettrico, del gas, della spazzatura, medicinali, un mutuo chirografario e di doposcuola per circa € 300,00 mensili;
docc. da 39 a 49)”.
Relativamente alla posizione patrimoniale del resistente veniva esposto quanto segue: “…. Il IG.
svolge il lavoro di elettricista, quale socio di 2M Plus Snc di VO KO & C, con un reddito CP_1
medio di € 1.500,00/1.600,00, versando il mantenimento per di € 275,00 mensili (oltre al 50% CP_2 delle spese extra, sempre anticipate dalla IG.ra e restituite nella quota con ritardo;
doc. Pt_1
50)”.
Sulla scorta di tali premesse parte ricorrente rassegnava la seguenti conclusioni: “che l'Ill.mo
Giudicante, ai sensi del combinato disposto degli artt. 737 e ss. c.p.c. e 337 bis e ss. cod. civ., voglia, previo esame dei documenti depositati, emanare provvedimento urgente di fissazione di udienza, in ragione del diniego del minore ad incontrare il padre con, pedissequo, termine per la notifica del ricorso e del decreto alla IG. ed, in tale sede, assumere ogni provvedimento idoneo a CP_1 tutela di , in considerazione degli elementi di pregiudizio per la sua crescita serena ed CP_2 equilibrata, tra i quali la previsione di incontri monitorati con il padre in presenza dei Servizi Sociali e di educatori professionali incaricati dallo stesso Servizio;
l'espletamento di CTU, per determinare la
6 capacità genitoriale del resistente e la presenza di malattie psichiatriche e/o psicologiche, mediante indagini specialistiche, esecuzione di test appositi ed osservazione psicodiagnostica del figlio minore, al quale somministrare test appositi ed, in ogni caso, stabilire, fino da subito, se del caso, previa convocazione del CTU, gli incontri di on il padre, decidendo un programma graduale di rientro CP_2 del padre nella sfera del bambino, per quattro mesi, con un incontro settimanale in presenza di un educatore professionale e contestuale verifica e monitoraggio psicologico del minore per, poi, procedere all'introduzione graduale delle altre figure appartenenti alla vita famigliare del nucleo paterno e, da ultimo, qualora i passaggi precedenti abbiano esito positivo, ampliando gli incontri con il IG. nella maniera ritenuta più opportuna dal nominando CTU. Porre a carico del IG. CP_1 CP_1
il versamento di contributo al mantenimento di i € 400,00 mensili, oltre aggiornamento ISTAT, CP_2
ovvero, la somma minore o maggiore che risulterà in corso di causa, anche a seguito di CTU e assunzione di informazioni presso l'Agenzia delle Entrate con, contestuale, ordine al resistente di deposito delle ultime tre dichiarazioni dei redditi, nonché versamento del 75% delle spese extra, suddivise in base alle indicazioni contenute nel Protocollo in uso presso la Sezione Famiglia di codesto Ecc.mo Tribunale. In via istruttoria, si chiede di essere autorizzati, antecedentemente all'espletamento della prima udienza, al deposito di dvd contenente le registrazioni delle conversazioni tra la madre ed il padre, citate nella narrativa del presente ricorso”. CP_2
Si costituiva nel giudizio il resistente sig. il quale contestava la ricostruzione dei fatti CP_5 offerta dalla ricorrente e rassegnava le seguenti conclusioni: “conclusioni - IN VIA PRELIMINARE - disporre l'immediata presa in carico, da parte del minore, della NPI e dei servizi sociali territorialmente competenti;
- disporre che il padre possa riprendere immediatamente gli incontri con il figlio, prescrivendo alla ricorrente di collaborare, secondo il calendario di cui al decreto 1/12/2020 emesso dal Tribunale di Alessandria ovvero, in subordine, ove ritenuto STRETTAMENTE NECESSARIO, disporre l'immediata ripresa degli incontri tra il padre e il bambino solo inizialmente alla presenza di un educatore comunque presso il domicilio paterno e materno in via alternata, considerata la particolare situazione del bambino e la circostanza che un eventuale ambiente neutro possa costituire per lui un'ulteriore difficoltà (e in ogni caso con progressiva liberalizzazione), - disporre una visita medica per accertare le condizioni di salute generale del minore anche in relazione all'eccessiva perdita ponderale registrata nell'ultimo periodo. IN VIA ISTRUTTORIA DISPORRE IN VIA URGENTE CTU psicologica e/o psichiatrica al fine di - verificare le condizioni del minore - valutare la CP_2
personalità dei genitori, le loro capacità genitoriali potenziali e concrete in relazione ai bisogni specifici del figlio, le condizioni psicologiche e psichiatriche dei genitori e l'idoneità al loro ruolo genitoriale, segnalandone l'eventuale presenza di eventuali tratti anomali della personalità nonché
l'esistenza di qualsiasi altro disturbo di carattere psicologico e/o psichiatrico e/o emotivo che costituisca un danno evolutivo sul minore o anche solo un pregiudizio alla sua incolumità fisica
7 nonché stabilità psicologica e/o emotiva;
- riferire circa le condizioni psico affettive di la CP_2
qualità del rapporto con ciascuno dei genitori e con il contesto familiare allargato, indagando circa la futura evoluzione delle relazioni con i genitori e con i contesti familiari allargati, sul presupposto di tutelare la relazione del minore con ciascuno di essi per una corretta crescita affettiva, cognitiva e relazionale, esaminando le modalità di affidamento, evidenziando gli aspetti positivi e negativi, approntando se necessario soluzioni riguardo ai tempi con ciascun genitore. - riferire, infine, analizzati i vari contesti, quali siano le possibili cause o ragioni dell'attuale rifiuto del minore ad incontrare il padre e se tale rifiuto costituisca reazione a condotte inadeguate o dipenda invece da ingerenze o condizionamenti subiti da un genitore o comunque dal contesto familiare in cui il minore è attualmente inserito suggerendo le soluzioni più idonee volte a recuperare e salvaguardare il legame padre . - disporre, art. 738 ultimo comma cpc , l'audizione della sig.ra e della Persona_1 nonna paterna del minore, nonchè di ogni altro soggetto informato sui fatti e sulla situazione del minore. Riserva ogni ulteriore istanza, anche in ordine alla richiesta di assunzione di informazioni e produzioni documentali. NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE - respingere il ricorso confermando integralmente le condizioni di cui al decreto 01.12.2020 ovvero, qualora all'esito dell'istruttoria, ed in particolare dell'espletanda CTU, dovessero emergere segnali di allarme rispetto al contesto materno,
DISPORRE che enga collocato presso il padre, anche in via provvisoria, con ogni conseguente CP_2
e necessaria statuizione, riservando ogni ulteriore domanda all'esito dell'istruttoria”.
A seguito dell'infruttuoso tentativo di conciliazione esperito da parte del Giudice designato, il Collegio adottava il seguente provvedimento provvisorio: “Con riferimento all'affidamento, collocamento e mantenimento del minore in via provvisoria e non definitiva;
Conferma integralmente CP_2
il provvedimento del 1 dicembre 2020. In ordine alle richieste istruttorie delle parti, e rilevato che entrambe hanno chiesto la nomina di CTU al fine di verificare la capacita genitoriale e le condizioni psicologiche del minore rilevato che appare prioritario verificare le condizioni di salute e CP_2 psicologiche del minore e nonché la capacità genitoriale delle parti;
Nomina CTU al fine di verificare la capacità genitoriale di entrambi i genitori e le condizioni psicologiche del minore la dott.ssa CP_2
( ), con studio in Alessandria, via S. Giovanni Bosco n. Persona_3 Email_2
13; dispone la presa in carico da parte dei SS.SS. competenti per territorio. dei genitori e del minore nonché del competente servizio di NPI al fine di supportare il minore nella ripresa dei rapporti con il padre ponendo in essere ogni altro provvedimento a tutela del minore stesso”.
Il CTU dott.ssa prestava il giuramento e – alla luce del quesito formulato - in data Persona_3
1.6.2023 depositava nei termini la propria relazione.
8 Si procedeva quindi all'audizione del minore nel corso dell'udienza del 6.7.2023, ed il Tribunale con decreto del 25.7.2023 fissava l'udienza del 31.10.203 per la formulazione delle conclusioni delle parti.
Con decreto del 22.12.2023 il Tribunale alla luce della relazione del CSP di Novi Ligure e della CTU affidava temporaneamente il minore ai SS.SS. di Novi Ligure, con collocazione presso la CP_2
madre. Vaniva quindi previsto un contributo al mantenimento del minore in euro 300,00 mensili oltre spese straordinarie al 50% fra i genitori.
Con decreto del 19.4.2024 il Tribunale revocava l'affidamento di ai SS.SS. confermando la CP_2
presa in carico del nucleo familiare da parte del servizio di NPI di Novi Ligure, invitando i genitori ad iniziare un percorso di coordinamento genitoriale e prevedendo la possibilità di incontri tra il minore ed il padre non appena il figlio avesse manifestato la volontà di incontrarlo. CP_2
All'udienza dell'8 luglio 2025 la causa veniva nuovamente riservata per la decisione assegnando alle parti i termini per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali repliche.
Motivi della decisione
Preliminarmente, essendo state riproposte al Collegio alcune istanze istruttorie da parte del ricorrente, si ritiene di dover confermare, all'esito del doveroso riesame, i provvedimenti assunti in merito dal Giudice designato, per i medesimi motivi - di volta in volta - esposti.
SULL' AFFIDAMENTO DEL MINORE CP_2
Come è noto, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, è necessario “che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come, nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza” (così, tra le altre, Cass. 19.6.2008, n. 16593). Nel caso di specie, al CTU è stato sottoposto il seguente quesito: ““Dica il CTU di valutare la personalità dei genitori, le loro capacità genitoriali in relazione ai bisogni del figlio nonché le condizioni psicologiche e psichiatriche dei genitori, tenendo conto di eventuali patologie dei medesimi. Riferisca il CTU le condizioni psicoaffettive del minore con riferimento a ciascun genitore, i rapporti con i nonni e le CP_2
eventuali ragioni, le cause di un eventuale rifiuto relazionale con i genitori o anche con uno solo di essi. Indichi il CTU eventuali soluzioni maggiormente idonee volte a salvaguardare e recuperare il rapporto genitoriale in caso di compromissione con uno o entrambi i genitori. Autorizza il CTU ad esaminare anche documentazione medico-sanitaria provenienti da enti pubblici, strutture sanitarie e da ogni altra autorità pubblica di cui ritenga opportuna l'acquisizione. Svolga altresì il CTU un'indagine psicodiagnostica sull'intero nucleo famigliare”.
9 Il CTU nell'ambito di una poderosa, analitica ed esaustiva relazione, ha evidenziato criticità in entrambi i genitori che vengono di seguito indicate.
Da parte del CTU, si è premesso che “….L'esame psichico è stato condotto attraverso l'osservazione diretta di tutti i protagonisti della vicenda in corso, valutati attraverso colloqui individuali e congiunti e attraverso l'interpretazione di una batteria di test psicologici, effettuati sugli adulti e sul minore”. Con riferimento alla ricorrente sig.ra il CTU rileva quanto segue: “….La sig.ra Parte_1 [...]
partecipa agli incontri mostrando disponibilità e collaborazione attraverso una modalità Pt_1
relazionale educata e rispettosa. Si presenta come una donna molto curata nell'aspetto e nell'abbigliamento. Appare in buone condizioni generali di salute, vigile, lucida, orientata nel tempo e nello spazio. Le funzioni cognitive sono risultate buone ma con aspetti di controllo e monitoraggio continuo delle verbalizzazioni e delle reazioni dell'altro, che caratterizzano un atteggiamento di ipervigilanza. Il pensiero, sostenuto da una buona logica formale, è rappresentato da rigidi schemi individuali, messi in atto nell'interpretazione di eventi di vita, che la conducono ad una ridotta obbiettività circa le situazioni in cui non sente soddisfatti i suoi bisogni (ad es. non valorizza nessun tentativo di impegno da parte del padre di e della nonna paterna vissuta come incoerente e CP_2
invadente “tua madre era sempre in mezzo”, invadente anche quando la nonna paterna va in ospedale a trovare appena nato). L'eloquio è fluido, caratterizzato da una buona dialettica e da CP_2
precisione nella narrazione di fatti ed eventi, con una mimica facciale congrua rispetto a quanto narrato. Nella sig.ra appare l'ipersensibilità alla critica e al giudizio, con scarsa tolleranza Pt_1
alle frustrazioni e a punti di vista diversi dal proprio, ponendosi in maniera talvolta critica e oppositiva
(ad es. le poche volte in cui è uscita la sera, riporta: “posso assicurare che sarò uscita 2/3 volte al mese”; in riferimento al tradimento nei confronti del sig. quando ancora abitavano insieme CP_1
“Almeno da parte mia non c'era più nulla che potesse portare all'innamoramento”), come se la sue decisioni e i suoi punti di vista fossero inconfutabili. Nella relazione con il sig. , si pone in modo CP_1 critico e squalificante, ella ha sempre riportato che lui fosse assente, sia nei suoi confronti che nei confronti di e che anteponesse i suoi bisogni a quelli del figlio;
non lo ritiene tutelante e CP_2
adeguato a non averlo accudito ma al contempo non gli riconosce alcun “tentativo” di impegno”.
Relativamente al rapporto della ricorrente con il figlio lo stesso viene così descritto dal CTU: “…Nel rapporto col figlio appare in sintonia, ella ha mostrato un forte legame affettivo, è riuscita a costruire una ambiente di vita apparentemente più protettivo per tutelandolo da aspetti e modalità CP_2
comportamentali del nucleo paterno non del tutto adeguati. Ciò ha rafforzato però la relazione madre- figlio che via via si è trasformata in una relazione diadica quasi esclusiva, talvolta entrambi si pongono su un piano simmetrico (nel colloquio madre-figlio si definiscono protettivi vicendevolmente). Insieme giocano a “monopoli, battaglia navale e cucinano”, a riportato che la madre gli ha insegnato a CP_2
10 giocare a scacchi e che in futuro giocherà a scacchi come lei”
Da parte del CTU si osserva che “…Tale relazione elettiva potrebbe rendere difficoltosa l'esplorazione relazionale verso l'esterno e interferire con la relazione padre-figlio che ad oggi è gravemente compromessa. Peraltro, una relazione diadica così esclusiva, non è idonea per un ragazzino con un disturbo dello spettro autistico dove primeggiano le difficoltà relazionali, quindi deve essere maggiormente sollecitato verso i rapporti interpersonali e non deve essere trincerato in un rapporto a due (labili le funzioni predittiva normativa e triadica delle capacità genitoriali). Questo esclusivo rapporto diadico, nutre il bisogno di ipercontrollo della signora aspetto legato alla sua Pt_1
rigidità. L'osservazione più profonda, nella valutazione delle dinamiche intrapsichiche, evidenzia una valida correlazione psicologica con quanto osservato a livello dei colloqui e dei test. Si riportano le conclusioni dell'esame psicodiagnostico (allegato con protocolli e indici specifici) effettuato dalla dott.ssa ausiliaria della CTU. “Alla luce di quanto descritto l'Io appare Persona_4
sufficientemente integrato, con capacità di giudizio mantenute ma non sempre funzionali, competenze di controllo particolarmente rigide e povere competenze nella sfera emotivo-affettiva.
La signora potrebbe essere vulnerabile ad episodi di malessere e sofferenza, più di tipo Pt_1
cronico, più che riferiti a stress attuale. Inoltre, dai test si nota una tendenza ad esercitare un ipercontrollo, accompagnato da un alto livello di complessità psicologica strutturalmente più elevata della media. Sembra stia sperimentando un tipo di ideazione casuale, sconnessa e poco organizzata, provocata da bisogni insoddisfatti che disturbano modelli di pensiero più deliberati e che interferiscono con efficaci capacità di concentrazione e attenzione. C'è una tendenza a esprimere i bisogni in modo atipico e a scaricarli in modo sbrigativo. Dal punto di vista affettivo la signora mostra la tendenza a non è elaborare il contenuto emotivo degli eventi, mostrando una marcata coartazione affettiva, rifiuto degli stimoli emozionali per cui potrebbe essere socialmente isolata e ritirata.
L'ipercontrollo sull'emotività e l'evitamento dei contenuti emotivamente sollecitanti, caratterizzano un funzionamento psichico complesso che può compromettere un buon adattamento. Sembra che la signora abbia costruito la propria immagine di sé in modo realistico e con un superiore livello di auto coinvolgimento rispetto alla media, dovuto ad un senso di insoddisfazione personale. Nell'ambito delle relazioni interpersonali, dai test emerge che la signora ha un comportamento sociale Pt_1
adeguato, agisce interazioni positive, ma è restia allo scambio emozionale che la porta al ritiro e a stabilire esigue relazioni significative e non durevoli. Per quanto riguarda l'elaborazione degli stimoli la signora si rivolge l'esperienza tenendo eccessivamente a freno emozioni e riflessioni, quindi di fatto impoverendo la sua lettura della realtà. La qualità del processamento sembrerebbe apparentemente buona, ma la complessità psicologica segnala una scarsa attitudine di analisi e sintesi funzionale che si accompagna a rigidità. Effettua con fatica una prova di realtà che appare appropriata, ma risulta
11 difesa e con la marcata tendenza a comportarsi secondo le aspettative sociali al fine di dimostrarsi adeguata rispetto al contesto. Ciò potrebbe rappresentare l'elemento che la rende incline a rifuggire i rapporti affettivi, al fine di non esporsi eccessivamente e sentirsi soverchiata dal materiale emotivo. Il pensiero concettuale risulta sotteso ad uno sforzo massiccio per tenere le emozioni fuori dal suo mondo interno. Lo stile ideativo tende a differire l'azione considerando varie possibilità prima di agire o dare giudizi, risulta immatura e talvolta caratterizzato da nessi concettuali labili di fronte a contenuti emotivi che la farebbero apparire socialmente meno adeguata. Nell'area affettiva è possibile riscontrare alcune differenze nei risultati dei test e MMPI-2-RF. Dal protocollo MMPI-2-RF Per_5
emerge che la signora ha un buon livello di benessere psicologico, ha esperienze emotive Pt_1
positive, vive un ambiente familiare libero da preoccupazioni e non presenta emozioni negative disfunzionali. Lo stress emotivo soggettivo è minore di quanto si possa riscontrare nella maggior parte delle persone e la signora riferisce di sentirsi libera da preoccupazioni. Dai risultati del test reattivo inoltre sembrerebbe che la signora abbia genuinamente tentato di mostrarsi in modo più favorevole all'interno del contesto di valutazione, senza manipolazione o malizia. Al contrario nelle verbalizzazioni del test di emergono alcuni elementi proiettivi, chiaramente non Per_5
consapevoli, legati a comportamenti difensivi che avvallerebbero la tendenza alla minimizzazione al fine di apparire estremamente convenzionale. Concludendo la signora riferisce di stare bene per apparire sotto una buona luce, non a fini manipolatori, ma utilizzando la minimizzazione come strategia difensiva”.
Alla luce di tali premesse la conclusione cui giunge il CTUnei confronti della madre è nel senso che
“….Ne risulta una madre con personalità rigidamente strutturata nelle componenti di ipercontrollo sia intrapsichico che interpersonale. Ella comprende la patologia del figlio ma tende a proteggerlo eccessivamente da situazioni esterne, limitando l'esplorazione del mondo e l'acquisizione di competenze e autonomie quotidiane. Non dovrebbe essere ignorato l'alto funzionamento di CP_2 che se adeguatamente stimolato potrebbe acquisire maggiori abilità e non restare trincerato in una sorta di disabilità (labili le funzioni predittiva e normativa)”
Con riferimento alla figura del padre ed odierno resistente sig. il CTU esponeva quanto CP_6
segue: “…..Il sig. negli incontri effettuati, ha mostrato collaborazione e disponibilità in CP_1
tutte le varie fasi della Consulenza Tecnica. Si presenta curato nell'aspetto e nell'abbigliamento, vigile, lucido e orientato. In merito all'attività motoria si sono osservati, coordinazione e assenza di rallentamenti o accelerazioni. L'eloquio è risultato fluido, caratterizzato da una labile precisione nella narrazione di fatti e eventi. L'attenzione e la concentrazione sono risultate buone, labili le funzioni mnestiche. Il pensiero è sostenuto da una logica debole e immatura è rappresentato da semplici schemi individuali, messi in atto nell'interpretazione di eventi di vita. Nel signor traspare la CP_1
12 superficialità e l'assenza del riconoscimento della sua mancata responsabilità nel tutelare il figlio in merito agli episodi già descritti. Lacunosa è la sua capacità di giudizio, ha utilizzato in alcuni momenti atteggiamenti volti a minimizzare i vissuti della signora preoccupata dei rischi a cui Pt_1 CP_2
stato sottoposto (ad es. la banalizzazione dell'infortunio al piede ecc). Nella relazione con la signora si pone in modo critico e oppositivo, contestando ogni responsabilità riconosciutagli con Pt_1
modalità di analisi e sintesi semplicistiche e superficiali. Traspare la sua frustrazione rispetto al mancato riconoscimento da parte della signora, del suo impegno di accudimento nei confronti del figlio e di come ella in ogni racconto, esprima una sua verità indiscutibile. Nel rapporto col figlio, emerge la difficoltà ad una reale focalizzazione sul suo bisogno. Il sig. non si mostra in grado di CP_1
comprendere e rispettare a pieno i tempi del figlio e le motivazioni che l'hanno spinto ad escluderlo dalla sua vita. Nel signor traspare la sua difficoltà a comprendere la patologia del figlio e CP_1
l'attenzione che essa richiede. Egli non comprende a pieno i limiti che ha il figlio stesso, tendendo quindi a considerarlo più autonomo delle sue possibilità e rischiando perciò di metterlo in pericolo perché non sufficientemente supervisionato (assente funzione protettiva, labile funzione predittiva).
Che il padre di on comprenda e/o non conosca la patologia di cui è affetto il figlio, ne è anche CP_2
testimonianza il fatto che la nonna paterna alla domanda su quanto fosse a conoscenza dei limiti del nipote rispetto alla sua patologia, risponde: “Non so cosa vuol dire la malattia dell'autismo”. Ciò conferma che il sig. non riconoscendo e/o non accettando i limiti e le fragilità del figlio non è CP_1 riuscito a trasmetterli nemmeno alla nonna a cui spesso lo delegava e alla moglie che ha Per_1
dimostrato di non essere stata in grado di accudirlo in modo adeguato, sottovalutando la patologia e utilizzando a proposito dell'infortunio al piede, modalità terapeutiche superficiali e non idonee
(assente funzione protettiva). L'osservazione più profonda, nella valutazione delle dinamiche intrapsichiche, evidenzia una valida correlazione psicologica con quanto osservato a livello dei colloqui e dei test. Si riportano le conclusioni dell'esame psicodiagnostico (allegato con protocolli e indici specifici) effettuato dalla dott.ssa . “Alla luce di quanto descritto l'Io appare Persona_4 sufficientemente integrato, con capacità di giudizio talvolta non mantenute, competenze di controllo buone e competenze discrete nella sfera emotivo-affettiva. In particolare per quanto riguarda la capacità di controllo sembrerebbe lievemente inficiata da condizioni di stress cronico ma non strutturale che si acuiscono nel momento presente da una condizione di tensione che genera sofferenza. Presenta lieve vulnerabilità alle condizioni di stress per cui possa raramente abbandonarsi ad agiti impulsivi;
tuttavia non sembrerebbe rischiare al momento una disorganizzazione di personalità, ma non è da escludere che possa accadere qualora la situazione di stress si aggravi. Il pensiero concettuale risulta talvolta poco prevedibile e sotteso al carico emotivo, rigido nelle convinzioni tende a commettere errori di giudizio. L'attività ideativa è talvolta caratterizzata da slittamenti, ma in assenza di un disturbo del pensiero, il quale appare meno chiaro e meno evoluto
13 della media, riflettendo una logica debole e immatura. Effettua una sufficiente prova di realtà che appare appropriata, talvolta però caratterizzata da contenuti afferente alla sfera aggressiva e di deperimento. Emerge una leggera preoccupazione a comportarsi secondo le aspettative sociali e dimostrarsi adeguato rispetto al contesto. Per quanto riguarda l'elaborazione degli stimoli presenta un'apertura all'esperienza ambitendente in base a come percepisce il contesto. Possiede basse aspirazioni rispetto alle risorse possedute. E tende all'ipoincorporazione con modalità di analisi e sintesi semplicistiche, superficiali e caratterizzate da disimpegno, con risultati trascurati e sbrigativi. In merito alla sfera affettiva l'approccio del signore è ambitendente. Sembra vulnerabile ad episodi di malessere, sofferenza, stati di tensione legati alle difficoltà relazionali, per cui potrebbe agire con comportamenti impulsivi ed aggressivi. Questi sono tenuti a bada grazie ad un elevato grado di ipercontrollo. Tale tendenza sembrerebbe consapevole per cui il signore nelle circostanze emotive abbraccia un atteggiamento evitante caratterizzato da immaturità, al fine di non sentirsi in difficoltà nelle situazioni affettive complesse. Riguardo all' immagine di sé è presente buona autostima, ma con autopercezione irrealistica e dotata di scarso livello di introspezione, mostrando una concezione immatura e fantastica. Emergono preoccupazioni circa lo stato di salute. In merito alla percezione interpersonale è mediamente interessato agli altri ma li concepisce in modo irrealistico. Il comportamento sociale risulta poco adeguato ed inefficace, caratterizzato da aggressività quale elemento normale delle relazioni, non necessariamente esperita ma percepita. Quindi il signor CP_1 sembra presentare un adattamento psicologico con un buon esame di realtà, ma risulta non sempre funzionale nelle relazioni: si difende da contenuti emotivi evitandoli, in quanto si percepisce affettivamente labile nel controllo degli impulsi. Le modalità di gestione delle interazioni sociali sono da interpretare in base a come il soggetto vive e sente la realtà attorno a sé e in relazione al livello di stress, includendo l'aggressività come strumento naturale dei rapporti, sebbene sia orientato al controllo degli impulsi. Lo stress attuale potrebbe fargli sperimentare sofferenza. Il ragionamento logico è povero e caratterizzato da immaturità e superficialità nel leggere la realtà circostante, portandolo a non aderire a soluzioni situazionali funzionali. Nell' MMPI-2-RF, essendo un test reattivo, emergono solo contenuti consapevoli che non permettono al signor di individuare le difficoltà CP_1
personali che si disvelano invece nel , test dalle qualità proiettive che elicita contenuti Per_5
inconsapevoli. Appaiono infatti alcune discrepanze tra i due test che si caratterizzano nella difficoltà del signor a identificare alcuni aspetti personali. Queste attengono il tema dell'aggressività, CP_1
riconosciuta dal signore come fisiologica nei rapporti (sebbene ben controllata), e le preoccupazioni relative allo stato di salute che lui manifesta solo a livello inconscio”.
Le conclusioni cui giunge il CTU con riferimento al padre sig. signor sono nel senso CP_1
seguente: “….è un uomo semplice, e tutta la sua vita ruota attorno al lavoro. L'attività lavorativa viene però spesso utilizzata come strumento per giustificare le sue mancanze, o difficoltà nel prendersi
14 delle responsabilità. Probabilmente ciò deriva dallo stile di attaccamento ricevuto, racconta infatti di aver avuto una madre semplice dedita al lavoro dei campi, una grande lavoratrice, vissuta come genitore accudente e come modello, tanto da introiettare il lavoro come una priorità rispetto al resto.
Quindi essendo molto impegnato lavorativamente, delegava il figlio prima alla nonna paterna e dopo il matrimonio, alla moglie . Ne risulta un padre superficiale, che probabilmente a livello inconscio Per_1
nega la patologia del figlio, oppure non la conosce in tutte le sue caratteristiche. Vedendo il figlio così attivo, non comprende come vada canalizzata questa energia, anzi pretende eccessiva autonomia rispetto alle reali risorse di In questa dinamica relazionale rispetto alla signora CP_2 Pt_1
risulta superficiale e delegante, ricalca probabilmente il modello genitoriale vissuto durante l'infanzia, che si ravvede ancora oggi nella nonna paterna non in grado di trovare una soluzione pur di vedere il nipote (labile la funzione regolativa). …. ne risulta un padre con personalità caratterizzata da superficialità e immaturità. Egli nutre affetto per il figlio ma non riesce a focalizzarsi sui suoi bisogni, perché distratto dall'impegno lavorativo che è la sua priorità.
Per questi motivi
trascorre poco tempo col lui delegandolo ad altri. Egli accudisce il figlio in modo superficiale, ne è prova il fatto che lo abbia inserito nel nuovo nucleo familiare composto dalla moglie e dal figlio della stessa, senza una gradualità. Ciò creerebbe difficoltà a qualsiasi ragazzino ma soprattutto a la cui patologia è CP_2
caratterizzata da aspetti di rigidità e controllo nelle relazioni interpersonali. (labile la funzione affettiva)”.
L'approfondita osservazione del nucleo familiare da parte del CTU veniva completato con l'esame del minore A tale proposito il CTU riferisce che “…. ha un disturbo dello spettro CP_2 CP_2
autistico di livello I ad alto funzionamento con particolari fragilità nell'ambito emotivo-affettivo, socio- relazionale. Si presenta come un adolescente curato nell'aspetto, con un abbigliamento prevalentemente sportivo, partecipa agli incontri, mostrando disponibilità e collaborazione attraverso una modalità relazionale educata e rispettosa ma rigido nell'espressione dei propri vissuti emotivi più profondi. L'eloquio è sufficientemente articolato e fluido, caratterizzato da precisione nella narrazione di fatti ed eventi. Si osserva un buon livello cognitivo, ma sul piano emotivo-affettivo, sia dai colloqui che dal test somministrato, emergono alcune difficoltà nel regolare i contenuti emotivi più intensi, soprattutto quelli legati alle relazioni con le figure di attaccamento (in particolare il padre). Dal punto di vista relazionale e sociale, il rendimento scolastico appare positivo e il rapporto coi pari è migliorato, ciò è stato confermato dagli insegnanti di Rispetto all'attuale situazione familiare, CP_2
appare in evidente stato di sofferenza, rappresentando forti pressioni emotive che non sembra in grado di esternare e canalizzare produttivamente verso l'esterno. Si mostra fortemente schierato e sintonizzato emotivamente con la figura materna, negando l'accesso alla figura paterna ritenuto da lui non in grado di proteggerlo, e a tutto il nucleo paterno che comprende anche la sorellina che CP_2
non ha mai conosciuto e della quale non mostra interesse, ma nell'osservazione più profonda, nella
15 valutazione delle dinamiche intrapsichiche attraverso il test somministratogli, la sorella è molto presente. Rispetto alla figura materna si sente protetto, emerge questa sorta di accudimento reciproco madre figlio e in modo simmetrico che va ad inficiare i ruoli di madre e di figlio. Traspare la presenza della madre in ogni ambito che lo riguardi e la relazione esclusiva che ha con lei. Nonostante la madre riporti le innumerevoli attività condivise con il figlio (passeggiate, giochi, ecc., a volte anche con il compagno ) e la relazione di coi pari, emerge il suo vissuto di solitudine (ad Per_6 CP_2
esempio quando riporta di possedere il cane “Me l'hanno comprato perché stavamo sempre soli tra di noi, ci voleva più compagnia”). Rispetto alla figura paterna mantiene una posizione apertamente distante per mettersi al riparo dai sentimenti di paura e trascuratezza e dalla riattivazione di vissuti traumatici, sperimentati nel legame con il padre e con tutto il nucleo paterno. Quando CP_2
sottolinea la sola presenza della madre e l'assenza del padre durante le visite mediche, traspare un vissuto abbandonico, che lo fa sentire rifiutato dal padre stesso. Questi ricordi negativi, sembrano suggerire la presenza di un suo atteggiamento attuale fortemente sfiduciato. Il fatto stesso però che sprima opinioni sul padre è indice di rappresentazione mentale dello stesso”. CP_2
Al fine di descrivere compiutamente la personalità del minore evidenzia il CTU che “…IGnificativa è
l'interpretazione del test CK (che si allega) dove rispetto invece a quanto verbalizzi, pone i CP_2
genitori su un piano simmetrico ma il desiderio di identificazione è rivolto verso la figura paterna: “Il materiale proposto dalle tavole è di natura affettiva e ha la tendenza a discostarsi da questi CP_2 contenuti. Tuttavia riesce ad elaborare il materiale emotivo mostrando interesse verso le relazioni e le dinamiche di accudimento. Sembrerebbe aver ricevuto cure primarie sufficientemente buone, pare che abbia vissuto delle mancanze per cui sente di dover “fare un dispetto ai genitori”, ovvero manifestare un disagio che non riesce ad esprimere in modo diretto e di cui non è completamente consapevole. Le figure genitoriali appaiono entrambe prevalentemente sullo stesso livello, sia nel ruolo normativo che di accudimento. La rabbia invece viene per lo più orientata verso una figura terza, la sorella che inizialmente fatica a collocare e parrebbe poi identificare nella sorella Per_8 CP_2 minore. Questa occupa gran parte delle letture simboliche al test, ove emerge la sua importante presenza nelle dinamiche relazionali, tanto da scatenare gelosia per le attenzioni a lei rivolte e a lui sottratte. Nonostante i vissuti negativi il desiderio è quello di recuperare i rapporti familiari che in qualche modo vede deteriorati e irriconoscibili, tanto da avere nostalgia dei reali genitori, come se li avesse in qualche modo persi. Il desiderio di identificazione è rivolto verso la figura paterna, contenuto apparentemente in contrasto con il rifiuto di nei confronti del padre. Ciò potrebbe stare ad CP_2 indicare che la figura paterna è molto presente nello spazio mentale del figlio, tanto da volergli assomigliare. La tavola non preferita risulta la VIII, essa rappresenta valutazione del rapporto e dell'integrazione tra le varie parti del Sé portando a intuire: l'intensità della rivalità̀ fraterna (teoria pulsionale) o il rapporto di idealizzazione/svalutazione tra le parti del Sé (lettura relazionale). Infatti
16 come già espresso sembrerebbe che le relazioni siano vissute con gelosia nei confronti “del terzo”, per cui si sente escluso. Le tavole preferite sono la X e la XI alla pari, permettono di identificare la qualità̀ dell'oggetto interno e dell'immagine del Sé attraverso la visione di che sogna un cane adulto. Per_9
Attraverso tali tavole si indaga l'Ideale dell'Io (teoria pulsionale) o la coerenza delle risposte date alla tavola con il resto del test (lettura relazionale). In questo caso non facendo differenza tra le due tavole, sembrerebbe che attraverso il sogno rappresentato, esprima il desiderio di tornare ad avere “i CP_2
suoi veri genitori”, in quanto quelli attuali vengono concepiti come “gli adottivi”. Ciò potrebbe essere interpretabile come la nostalgia che prova verso la famiglia originaria, dove riceveva cure e CP_2
attenzione in modo esclusivo, senza alcuna interferenza esterna”.
Relativamente al minore il CTU evidenzia conclusivamente che egli “…. mostra forti CP_2
pressioni emotive che non sembra in grado di esternare, non riesce a comunicare il suo malessere e le sue emozioni di fronte a genitori troppo concentrati nel conflitto. Egli accusa profonda sofferenza e a tratti verbalizza alcune espressioni per cui sembrerebbe risentire del pensiero materno (vd. pag. 21 quando dice che il papà non va alle visite mediche: “La mamma gli aveva scritto due mesi CP_2
prima”, vd. pag. 23 “Io ero sotto la responsabilità di mio padre”. vd. pag. 22 “Non aveva nessuna qualità per essere un centro estivo” vd. pag. 23 “Non è un padre responsabile”, vd. pag. 27 quando parla del padre e della nonna paterna “Tale madre, tale figlio”). Inoltre, la madre verbalizza di CP_2
essere collaborativa affinché il figlio riprenda i rapporti col padre e la nonna paterna, ma durante il colloquio in presenza di asserisce “la nonna si è rifiutata io sono stata la prima, le ho detto di CP_2
sentire la nonna ma si è sentito un po'…. fa fatica a capire, la nonna è un po' dura”. In questo modo ciò che percepisce che peraltro ha schemi mentali rigidi come la madre, è che la nonna lo rifiuta, CP_2
quindi la signora anche solo inconsciamente non incentiva l'accesso al nucleo paterno (labile la funzione triadica). In tutte queste espressioni, sembrerebbe influenzato dal pensiero CP_2
materno, ma al contempo è sotteso ad un patto di lealtà con il padre che gli chiede di dire una bugia alla madre pur di continuare a giocare a rugby, (quando si è infortunato il piede giocando a rugby vd. pag. 22 “Avevo chiesto se dovevo dirlo alla mamma e lui mi ha detto no no se no non ti fa più fare rugby, dille una bugia”). Ne risulta un figlio schierato con la figura materna in una relazione elettiva, negando l'accesso al padre, ritenuto da lui non in grado di proteggerlo e trascurante, non potendolo amare perché non si sente riconosciuto, lo svaluta”.
A seguito dell'approfondito lavoro di analisi dei componenti il nucleo familiare il CTU giunge ad affermare che “….Analizzando e valutando la situazione psicologica della coppia genitoriale e del minore di anni 13, attraverso gli atti, i colloqui clinici individuali e di CP_7 CP_2 coppia, l'osservazione diretta degli stessi e delle dinamiche relazionali, nonché attraverso i risultati dell'esame psicodiagnostico, è possibile formulare le seguenti considerazioni, in funzione
17 dell'interesse specifico del suddetto minore dal punto di vista psicologico, sia in riferimento al suo benessere attuale, sia in riferimento al suo percorso di sviluppo e di crescita. La relazione tra i signori e sembra essere stata caratterizzata, da un progetto di vita comune poco ponderato. CP_1 Pt_1
Il breve tempo trascorso tra l'inizio della relazione e la decisione di andare a convivere, non gli avrebbe permesso di comprendere a pieno la personalità e le esigenze del partner, negando aspetti negativi dell'altro che oggi appaiono prevalenti nei loro racconti. La nascita del figlio fortemente desiderato, li ha obbligati ad una ridefinizione delle relazioni familiari e ad una conseguente ridistribuzione dei ruoli, imponendogli compiti che li impegnavano non più solo come coppia ma anche come genitori. Non sono risultati in grado di tollerare le modificazioni strutturali ed emotive. La loro separazione ha coinvolto l'intero nucleo familiare, riscontrando forte coinvolgimento del minore nella loro conflittualità. I due genitori continuano a confliggere essendo in disaccordo su tutto, anche su questioni che dovrebbero essere di natura oggettiva. La signora si mostra particolarmente Pt_1
indipendente e autonoma, così come si descrive lei stessa nei colloqui, ma al contempo si trincera dietro una maschera di funzionalità ed adeguatezza, che nasconde rigidità comportamentale. Cerca relazioni mature che le diano sicurezza, ma al contempo sembra che gli altri non soddisfino abbastanza le sue aspettative, ciò è testimoniato anche dalle relazioni precedenti che la signora ha instaurato con i partner. La personalità della signora è caratterizzata dalla capacità di procrastinare gli obiettivi e le gratificazioni personali per un'ingiunzione interna morale molto forte, che risponde al senso del dovere. Ciò non fa altro che cristallizzare il suo funzionamento rigido, basato su schemi di pensiero immodificabili, poco inclini al compromesso. Questo si è riscontrato nei colloqui, dove la signora sottolinea gli errori educativi del signor e della ex suocera, ma al contempo non riesce CP_1
a valorizzare alcun tentativo di impegno da parte loro, anzi la famiglia di origine dell'ex compagno, viene vissuta come invadente, invece nei confronti di la moglie del sig. , ha riportato: Per_1 CP_1
“Cercavo di andare d'accordo anche se non mi fidavo di lei”, nonostante questa affermazione, le ha concesso di gestire il figlio, peraltro bisognoso di particolari attenzioni. ….. E'' indiscutibile la mancanza di accudimento, peraltro con motivazioni da parte di , caratterizzate da elevata Per_1
superficialità e notevole immaturità con palese disconoscimento della propria responsabilità nonostante avesse in carico per contro la signora ancorché asserisse che di CP_2 Pt_1 Per_1
non si fidava, le ha lasciato il figlio, sapendo peraltro che ella fosse prossima al parto e che il padre di osse in trasferta. La signora è critica nei confronti del sig. in quanto, oltre ad CP_2 Pt_1 CP_1
avere prove tangibili sulle imprudenze accuditive da parte del padre nei confronti del figlio, riporta anche che il figlio le avrebbe confermato di aver vissuto con sofferenza il periodo da gennaio a luglio, quando frequentava maggiormente la casa paterna, mentre invece la Psicologa dott.ssa della Per_10
NPI che ha in carico riporta che con lei ha raccontato in modo positivo quel periodo: CP_2 CP_2
“Lui diceva cose positive, anche quando l'ho fatto disegnare il sistema relazionale, ha messo sullo
18 stesso piano i genitori, i compagni di entrambi i genitori, mi parlava anche della relazione della compagna del papà positivamente, mi raccontava della sorellina che non ha mai visto, c'era molto investimento su questa sorellina, nel suo sistema relazionale aveva inserito la sorellina”.
Le conclusioni finali cui giunge il CTU sono nel senso che “…. entrambi i genitori già dal principio della loro relazione, non hanno mostrato competenza nelle varie transizioni della vita di coppia e della genitorialità. Per quanto riguarda la storia di coppia, questa e stata caratterizzata da un rapido passaggio che va dall'innamoramento alla genitorialità, senza la possibilità di attraversare le fasi intermedie quali: la conoscenza, il riconoscimento delle caratteristiche individuali e della loro reciproca accettazione, base indispensabile per procedere ad una progettualità filiale e fallendo quindi sul piano della co-genitorialità, i cui pilastri sono il sostegno reciproco e la collaborazione. Tali dinamiche sono accadute anche dopo la separazione fino alla ricomposizione dei nuovi nuclei familiari e senza porre attenzione al vissuto di Quindi entrambi i genitori vengono meno alla CP_2
funzione significante, in quanto il figlio non ha avuto il tempo e la possibilità di comprendere i ruoli e le funzioni dei nuovi membri soprattutto dal lato paterno, perciò è stata sottovalutata la patologia di in cui primeggia la difficoltà relazionale ed emotiva. Alla luce delle considerazioni fin qui CP_2
esposte, dove emergono condizioni di difficoltà degli adulti nell'esercizio condiviso della funzione genitoriale, relativamente al modo di gestire la conflittualità tra loro con ripercussioni sul figlio, si ritiene che al momento attuale vi siano sufficienti motivi per una proposta di deroga al principio della bigenitorialità, al fine di un coinvolgimento temporaneo dei Servizi Sociali in ordine all'affidamento del minore”.
Nella prospettiva da ultimo indicata dal CTU si è quindi determinato il Tribunale disponendo un affidamento temporaneo ai SS.SS. successivamente revocato.
Nelle conclusioni finali il CTU così risponde ai quesiti che gli sono stati sottoposti: “…. 1) “Dica il CTU di valutare la personalità dei genitori, le loro capacità genitoriali in relazione ai bisogni del figlio nonché le condizioni psicologiche e psichiatriche dei genitori, tenendo conto di eventuali patologie dei medesimi”. Dalle valutazioni effettuate, non emergono in entrambi i genitori, alterazioni di carattere psicopatologico, tuttavia presentano problematiche disfunzionali rispetto ad alcuni tratti psicologici.
La signora si mostra particolarmente indipendente e autonoma ma al contempo si trincera Pt_1
dietro una maschera di funzionalità ed adeguatezza, che nasconde rigidità comportamentale. Ella manifesta ipersensibilità alla critica e al giudizio, con scarsa tolleranza alle frustrazioni e a punti di vista diversi dal proprio, ponendosi in maniera talvolta critica e oppositiva come se le sue decisioni e i suoi punti di vista fossero inconfutabili. La personalità della signora è caratterizzata dalla capacità di procrastinare gli obiettivi e le gratificazioni personali per un'ingiunzione interna morale molto forte, che risponde al senso del dovere. Ciò non fa altro che cristallizzare il suo funzionamento rigido,
19 basato su schemi di pensiero immodificabili, poco inclini al compromesso. La signora per Pt_1
sopperire agli errori commessi dal padre di suo figlio a proposito della funzione protettiva, ha trasformato la sua relazione con il figlio stesso in una relazione diadica quasi esclusiva, questo rapporto nutre il bisogno di ipercontrollo della signora aspetto legato alla sua rigidità. Dalla Pt_1 valutazione psicodiagnostica emerge: " l'Io appare sufficientemente integrato, con capacità di giudizio mantenute ma non sempre funzionali, competenze di controllo particolarmente rigide e povere competenze nella sfera emotivo-affettiva (…) si nota una tendenza ad esercitare un ipercontrollo” vd.pag.40. Ne risulta una madre con personalità rigidamente strutturata nelle componenti di ipercontrollo sia intrapsichico che interpersonale. Ella comprende la patologia del figlio ma tende a proteggerlo eccessivamente da situazioni esterne, limitando l'esplorazione del mondo e l'acquisizione di competenze e autonomie quotidiane. La relazione madre-figlio così elettiva rischia di compromettere il ripristino della relazione padre-figlio. Pertanto, in relazione alle capacità genitoriali della signora risultano lacunose la funzioni predittiva in quanto la signora limita la Pt_1
progressione evolutiva del figlio riducendone l'apertura verso il mondo esterno, la funzione normativa in quanto è eccessivamente limitante e i confini delle regole sono poco flessibili, la funzione triadica in quanto nonostante verbalizzi la volontà di aiutare il figlio nel riprendere la relazione col padre, non la facilita, a causa di modalità comunicative non completamente idonee perché talvolta, CP_2
sembra influenzato dal pensiero materno”.
Relativamente al resistente le conclusioni finali del CTU sono nel rilevare “….. un uomo semplice, e tutta la sua vita ruota attorno al lavoro. L'attività lavorativa viene però spesso utilizzata come strumento per giustificare le sue mancanze, o difficoltà nel prendersi delle responsabilità. Nel signor traspare la superficialità e l'assenza del riconoscimento della sua mancata responsabilità nel CP_1
tutelare il figlio in merito agli episodi già descritti. Lacunosa è la sua capacità di giudizio che lo induce a banalizzare le sofferenze del figlio. Ne risulta un padre con personalità caratterizzata da superficialità e immaturità. Egli nutre affetto per il figlio ma non riesce a focalizzarsi sui suoi bisogni, perché distratto dall'impegno lavorativo che è la sua priorità.
Per questi motivi
trascorre poco tempo con lui delegandolo ad altri, non solo, lo inserisce nel suo nuovo nucleo familiare composto dalla moglie e dal figlio della stessa, senza una gradualità (labile la funzione affettiva). Nel signor CP_1
traspare la sua difficoltà a comprendere e/o accettare la patologia del figlio e l'attenzione che essa richiede. Egli non riconosce a pieno i limiti che ha il figlio stesso, tendendo quindi a considerarlo più autonomo delle sue possibilità e rischiando perciò di metterlo in pericolo perché non sufficientemente supervisionato (lacunose le funzioni protettiva, predittiva, normativa e regolativa).
Dalla valutazione psicodiagnostica emerge: “Alla luce di quanto descritto l'Io appare sufficientemente integrato, con capacità di giudizio talvolta non mantenute, (…) rigido nelle convinzioni tende a commettere errori di giudizio. L'attività ideativa è talvolta caratterizzata da slittamenti, ma in assenza di
20 un disturbo del pensiero, il quale appare meno chiaro e meno evoluto della media, riflettendo una logica debole e immatura (…) tende all'ipoincorporazione con modalità di analisi e sintesi semplicistiche, superficiali e caratterizzate da disimpegno, con risultati trascurati e sbrigativi”.
Pertanto, in merito alle capacità genitoriali del signor risulta lacunosa la funzione protettiva in CP_1 quanto sottovaluta l'accudimento fisico nei confronti del figlio rispetto ad esempio agli infortuni che ha subito, labili le funzioni affettiva perché dedicava poco del suo tempo al figlio quindi lo delegava alla nonna o alla moglie, inoltre ha inserito el nuovo nucleo familiare senza considerare i suoi CP_2
aspetti di rigidità e controllo nelle relazioni interpersonali, quindi non si è posto la domanda in relazione al fatto che magari avesse avuto bisogno di più tempo per accettare gli altri CP_2
componenti della famiglia. Carente è anche la funzione predittiva in quanto espone troppo il figlio come se fosse più autonomo rispetto alle sue risorse e non ne riconosce i limiti dettati dalla patologia;
la funzione normativa in quanto per il signor non ci sono confini, come se il figlio fosse in grado CP_1
di fare “tutto”; la funzione regolativa perché, sempre sottovalutando la patologia del figlio che già presuppone una difficoltà di regolare le emozioni, non lo sostiene nel sopperire a queste funzioni mancanti. Entrambi i genitori vengono meno alla funzione significante in quanto il figlio non ha avuto il tempo e la possibilità di comprendere i ruoli e le funzioni dei nuovi membri del nucleo paterno. Il padre ha inserito rapidamente el nuovo contesto familiare e la madre lo ha concesso”. CP_2
Ritiene il Tribunale che le criticità evidenziate da parte del CTU a carico di entrambi i genitori “cfr. CTU secondo cui entrambi i genitori “…. presentano problematiche disfunzionali rispetto ad alcuni tratti psicologici”) non sono tali da prevedere una deroga al criterio ordinario di affidamento condiviso del minore ad entrambi anche se i medesimi nei lore rapporti e soprattutto nei rapporti con CP_2
dovranno tenere conto di quanto ha esposto il CTU nella risposta al secondo quesito (2)“Riferisca il
CTU le condizioni psicoaffettive del minore con riferimento a ciascun genitore, i rapporti con i CP_2
nonni e le eventuali ragioni e le cause di un eventuale rifiuto relazionale con i genitori o anche con uno solo di essi”).
Da parte del CTU si è infatti evidenziato che “… Rispetto all'attuale situazione familiare, CP_2
appare in evidente stato di sofferenza, rappresentando forti pressioni emotive che non sembra in grado di esternare e canalizzare produttivamente verso l'esterno. Si mostra fortemente schierato e sintonizzato emotivamente con la figura materna, negando l'accesso alla figura paterna e a tutto il nucleo, ritenuti da lui non in grado di proteggerlo. Rispetto alla figura materna si sente protetto, emerge questa sorta di accudimento reciproco madre figlio (che genera confusione di ruoli) in modo simmetrico (si proteggono vicendevolmente). si sente accettato e riconosciuto solo dal CP_2 nucleo materno e in quanto la madre è presente in tutti i contesti che lo riguardano (visite mediche, scuola, attività ludiche), una relazione madre-figlio però quasi esclusiva. Rispetto alla figura paterna
21 mantiene una posizione apertamente distante per mettersi al riparo dai sentimenti di paura e trascuratezza e dalla riattivazione di vissuti traumatici, sperimentati nel legame con il padre e con tutto il nucleo paterno (minimizzavano le sue sofferenze derivanti dagli infortuni subiti, lo lasciavano solo a casa ecc…) Quando sottolinea la sola presenza della madre e l'assenza del padre CP_2 durante le visite mediche, traspare un vissuto abbandonico, che lo fa sentire rifiutato. Questi ricordi negativi, sembrano suggerire la presenza di un suo atteggiamento attuale fortemente sfiduciato.
Nonostante on conceda nessun accesso al padre, lo rappresenta mentalmente. IGnificativa CP_2
è l'interpretazione del test (che si allega) dove rispetto invece a quanto Persona_11 CP_2
verbalizzi, pone i genitori su un piano simmetrico: “… attraverso il sogno rappresentato, CP_2
esprime il desiderio di tornare ad avere “i suoi veri genitori”, in quanto quelli attuali vengono concepiti come “gli adottivi”. Ciò potrebbe essere interpretabile come la nostalgia che prova CP_2 verso la famiglia originaria, dove riceveva cure e attenzione in modo esclusivo, senza alcuna interferenza esterna…”(test pag.45).
Appare pertanto essenziale che i genitori tengono conto - nel futuro – di tali circostanze e della situazione di sofferenza in capo al minore.
SULLA COLLOCAZIONE PREVALENTE DEL MINORE CP_2
Nel corso dell'istruttoria si è proceduto all'audizione del minore il quale ha espressamente CP_2
dichiarato di non voler frequentare il padre.
Da parte del CTU si è evidenziato a questo proposito che “In relazione al collocamento si suggerisce di mantenere l'attuale situazione, ovvero, presso l'abitazione materna, con l'obbiettivo, però, di aiutare l'intero nucleo familiare a ricomporre le relazioni psicologiche fra di loro, al momento, altamente conflittuali e disfunzionali. Pertanto, vista la collaborazione già in essere col Servizio di N.P.I. di Novi
Ligure che ha in carico il minore, si suggerisce un percorso di Parent Training per i genitori presso lo stesso Servizio. In accordo con i Servizi Sociali si dovrebbe organizzare per almeno sei mesi, un piano di intervento finalizzato a monitorare l'intero nucleo familiare, al fine di raggiungere obbiettivi migliorativi nell'esercizio delle funzioni genitoriali”.
Osserva il Tribunale che la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337-ter c.c., con riferimento alla separazione personale dei coniugi, non esclude che il minore sia collocato prevalentemente presso uno dei genitori e che sia stabilito uno specifico regime di visita con l'altro genitore (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. n. 18131/2013). Allorché sussista conflitto genitoriale e il giudice sia chiamato a stabilire il luogo in cui i minori debbano fissare la propria residenza, deve in particolare tenersi conto del tempo trascorso dall'eventuale avvenuto trasferimento, dell'acquisito delle nuove abitudini di vita, di cui è sconsigliabile il repentino mutamento, a maggior ragione se questo debba comportare un distacco dall'uno dei genitori con cui 22 vi sia stabile convivenza (C. App. Catania 16.8.2013 e Cass. 4.6.2010, n. 13619).
Nel caso di specie, anche in considerazione del rifiuto del minore di incontrare il padre, di cui si dà conto nella CTU ed espressamente ribadito da durante l'audizione, deve essere disposto il CP_2
collocamento del medesimo presso la madre, ove assumerà anche la residenza.
SULLA FREQUENTAZIONE DEL GENITORE NON COLLOCATARIO
In regime di affidamento condiviso, la scelta in ordine ai tempi di permanenza dei figli presso l'uno e l'altro genitore è rimessa in primo luogo agli accordi tra i genitori e solo in difetto di accordo al regolamento giudiziale, che ha natura sussidiaria e si limita a fissare la “cornice minima” dei tempi di permanenza.
Tuttavia, la cornice minima data dal giudice deve essere pienamente adeguata alle esigenze delle famiglia e all'interesse dei minori, poiché deve potersi consentire ai figli di trascorrere con il genitore non collocatario dei tempi adeguati e segnatamente dei fine settimana interi, e tempi infrasettimanali, garantendo una certa continuità di vita in questi periodi, nei limiti in cui ciò non interferisca con una normale organizzazione di vita domestica e consenta la conservazione dell'habitat principale dei minori presso il genitore collocatario. Vi è invero una sensibile differenza tra regolare i tempi di permanenza e limitarli significativamente: e per adottare limitazioni al diritto e dovere dei genitori di intrattenere con i figli un rapporto continuativo, è necessario dimostrare che da ciò può derivare pregiudizio al minore. Il preminente interesse del minore, infatti, cui deve essere conformato il provvedimento del giudice, può considerarsi composto essenzialmente da due elementi: mantenere i legami con la famiglia (a meno che non sia dimostrato che tali legami siano particolarmente inadatti) e potersi sviluppare in un ambiente sano.
Tali principi vanno adeguati, nel caso concreto, al fatto che il minore ha manifestato la volontà di non incontrare il padre. La presa in carico ed il monitoraggio compiuti dai servizi sociali sono stati finalizzati a superare le criticità di entrambi i genitori di cui si dà atto nella relazione del CTU e la situazione di “blocco” da parte del minore nei confronti del padre.
Rispendendo al quesito n. 3) (3)“Indichi il CTU eventuali soluzioni maggiormente idonee volte a salvaguardare e recuperare il rapporto genitoriale in caso di compromissione con uno o entrambi i genitori”) il CTU ha evidenziato che “…. al momento attuale vi siano sufficienti motivi per una proposta di deroga al principio della bigenitorialità, al fine di un coinvolgimento temporaneo dei Servizi
Sociali in ordine all'affidamento del minore. In relazione al collocamento si suggerisce di mantenere l'attuale situazione, ovvero, presso l'abitazione materna, con l'obbiettivo, però, di aiutare l'intero nucleo familiare a ricomporre le relazioni psicologiche fra di loro, al momento, altamente conflittuali e disfunzionali. Pertanto, vista la collaborazione già in essere col Servizio di N.P.I. di Novi Ligure che ha
23 in carico il minore, si suggerisce per i genitori, presso lo stesso Servizio, un percorso di Parent Training che ha lo scopo di coinvolgerli nel processo educativo, aiutarli a comprendere e a rispondere correttamente ai segnali inviati dal figlio, data la sua patologia. In accordo con i Servizi Sociali si dovrebbe organizzare, per almeno sei mesi, un piano di intervento finalizzato a monitorare l'intero nucleo familiare, al fine di raggiungere obbiettivi migliorativi nell'esercizio delle funzioni genitoriali e a ripristinare con gradualità il rapporto con tutto il nucleo paterno. Si propone quindi una educativa settimanale sia presso la casa materna che quella paterna con le seguenti modalità: per i primi tre mesi una volta alla settimana e per i tre mesi successivi aggiungendo un giorno a settimane alterne. Si suggerisce che i Servizi abbiano facoltà di incrementare gli spazi di frequentazione padre-figlio, qualora vi fosse un processo evolutivo migliorativo nella relazione tra gli stessi. Saranno i Servizi a relazionare al Tribunale l'andamento degli incontri, l'obbiettivo è quello di ripristinare l'affidamento condiviso. Inoltre, considerata l'alta conflittualità tra i genitori, si propone un percorso di coordinazione genitoriale. Per il minore invece, si suggerisce la prosecuzione del percorso già in essere, presso il Servizio N.P.I di Novi Ligure”.
Ancora nell'ultima relazione del servizio sociale CSP del 9 settembre 2925 si evidenzia che ancora il minore, pur avendo un – quando lo incontra – un buon dialogo con il genitore, preferisce non incontrarlo. Si legge nella citata relazione: “…. l Servizio Sociale scrivente nel corso dell'ultimo periodo non ha potuto organizzare incontri tra il padre ed il minore in quanto successivamente a quanto riportato nella precedente relazione ha più volte riferito di non sentirsi di affrontare gli altri CP_2
incontri, senza però indicarne le motivazioni, ad avere in questo momento degli appuntamenti con il padre. Il Servizio Sociale scrivente non ha rilevato alcuna difficoltà nella relazione tra ed il CP_2
papà nel momento degli incontri dove è invece emersa una buona comunicazione ed un clima sereno,
i rifiuti agli incontri sono avvenuti successivamente ad un incontro annullato del padre per motivi lavorativi. Il IG. ha riferito di aver inviato diversi messaggi al cellulare del figlio per salutarlo ed CP_1 avere qualche sua informazione senza avere mai risposte. Il IG. aveva comunicato al Servizio CP_1
Sociale scrivente di essere in attesa di una bambina dalla sua attuale compagna , notizia che avrebbe voluto condividere con in occasione di un incontro che però non è mai più avvenuto. L'attuale CP_2
chiusura da parte di nei confronti del padre non pare avere una motivazione derivata dagli CP_2
incontri tra gli stessi che si sono svolti in maniera positiva ed adeguata. appare disinteressato CP_2
ad effettuare degli incontri con il padre riferendo di preferire mantenere “le cose così come stanno” e
“di stare bene cosi”. Il Servizio Sociale scrivente ha offerto a a possibilità di un supporto nella CP_2
relazione con il padre ed eventuale incontro, che il minore ha però rifiutato. L'Educatrice che ha svolto gli incontri e l'Assistente Sociale hanno dato disponibilità ad essere contattate nel caso in cui lui avesse piacere a condividere nei momenti con il papà, al momento la situazione è rimasta invariata”.
24 Nel caso concreto, pertanto, in considerazione del (temporaneo) rifiuto da parte di di CP_2
incontrare il padre deve essere disposta – a salvaguardia del diritto/dovere alla bigenitorialità - una generica ed eventuale possibilità di incontro fra padre e figlio con modalità libere da concordarsi fra i genitori, tenendo conto delle esigenze scolastiche del minore, ma soprattutto condizionata alla volontà di di incontrare il padre, anche in considerazione delle ripercussioni psicologiche che CP_2
tali incontri possono avere sul figlio.
SULLA QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DEL FIGLIO MINORE CP_2
La giurisprudenza ha interpretato il dovere di mantenimento come espressione del più generale dovere di cura che tiene conto di tutte le esigenze, anche future, necessarie allo sviluppo psicofisico del figlio.
Da ciò deriva che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 c.c., obbliga i coniugi a far fronte a una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, nonché alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Tale principio trova conferma nel testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, le risorse economiche dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Nel caso di specie, pertanto, il contributo al mantenimento deve tenere conto di due variabili;
a) il tempo che rascorrerà presso ciascun genitore e CP_2
b) la situazione patrimoniale e reddituale dei genitori stessi.
Con riferimento al primo di tali aspetti, si ricava - da quanto sopra esposto - un aumento (rispetto al passato9 del tempo che rascorrerà presso la madre, a causa del rifiuto di incontrare il padre;
CP_2
in tale prospettiva aumenta l'onere economico per la madre la quale dovrà provvedere interamente al mantenimento del figlio.
Con riferimento al secondo di tali aspetti osserva il Tribunale che la situazione reddituale dei genitori non appare sostanzialmente mutata rispetto al ricorso introduttivo se non con riferimento a tali aspetti:
25 la ricorrente dal mese di maggio a quello di giugno 2022 – dopo avere svolto alcuni lavori di commessa all'Outlet di Serravalle, nei negozi Twinset, Adidas, e Liu-Jo ed essere stata iscritta alla
PI - ha svolto la mansione di collaboratore scolastico, a tempo determinato, per 36 ore settimanali. Relativamente alle spese sostenute la ricorrente ha riferito di condurre in locazione un appartamento a Serravalle Scrivia (AL), in Via Borgonuovo 8/12, facendosi carico di un canone annuale di € 5.400,00 (oltre a spese di amministrazione per circa € 1.200,00 a cui sommare i costi di vitto, vestiario, fornitura dei servizi elettrico, del gas, della spazzatura, medicinali, un mutuo chirografario e di doposcuola per circa € 300,00 mensili;
cfr. docc. da 39 a 49).
il resistente sig. dall'inizio del procedimento, è diventato padre di altre due figlie CP_1
( , nata ad [...] 2022, e , nata a [...] 2025 del cui mantenimento egli si occupa Per_12
unitamente alla moglie.
Da parte della ricorrente si evidenzia che le dichiarazioni dei redditi del resistente non appaiano credibili;
osserva - peraltro - il Tribunale che i penetranti poteri di indagine del Tribunale con riferimento alla ricostruzione del reddito delle parti e del loro patrimonio possono esplicarsi solamente nella ricerca di patrimoni e redditi già conseguiti e rinvenibili, trovando un necessario limite nella impossibilità di procedere alla ricostruzione di redditi verosimilmente conseguiti mediante attività non regolarizzata. La situazione reddituale da prendere in considerazione ai fini della quantificazione del contributo al mantenimento di deve, necessariamente, limitarsi a CP_2 quella risultante dalle dichiarazioni dei redditi presentata dalle parti.
In questa prospettiva appare adeguato – in considerazione delle aumentate esigenze di e del CP_2
tempo maggiore che trascorrerà presso l'abitazione della madre e del fatto che il padre deve provvedere anche al mantenimento di altri due figli - aumentare ad euro 350,00 mensili oltre rivalutazione annuale ISTAT la somma già quantificata in euro 300,00 mensili in sede di provvedimenti provvisori.
Le spese straordinarie vengono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
SULLA RICHIESTA DI APPLICAZIONE ALLA SIG.RA CADEDDU DELLE SANZIONI DI CUI ALL'ART. 337
QUATER COMMA 2 C.C.
Nel caso concreto, come sopra evidenziato, sussistono criticità psicologiche in capo ad entrambi i genitori che - tuttavia - non sono tali da impedire l'affidamento condiviso del minore, e, in considerazione del comportamento tenuto dai medesimi nel corso del procedimento, precludono l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 337 quater comma 2 c.c. nei confronti dell'istante.
SULLE SPESE DI CAUSA
Nel caso di specie pur essendo stato disposto l'affidamento condiviso di ad entrambi i CP_2
26 genitori, la parte resistente appare soccombente rispetto alle modalità di visita e frequentazione del minore in considerazione del rifiuto del minore di vedere il padre. Tale rifiuto, come riferito dalla stesso minore, trova la sua giustificazione nei comportamenti dello stesso genitore e nell'atteggiamento che IL ha manifestato nei confronti del figlio, indicati anche nella CTU. Pt_2
Deve pertanto ritenersi sussistente la parziale soccombenza della parte resistente.
Le spese di lite liquidate seguono – pertanto - la parziale soccombenza nella misura del 50%, e vengono compensate nella misura del restante 50% e liquidate come da dispositivo in applicazione del D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M. 147/2022).
Le spese di CTU essendo necessarie alla verifica della capacità genitoriale sono poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
affida il figlio minore in modo condiviso, a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su CP_2
questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, con collocazione prevalente presso la madre dove avrà residenza anagrafica;
dispone che il padre sig. possa tenere con sé il figlio a fine settimana alternati, dal CP_1 CP_2
venerdì all'uscita da scuola, quando lo andrà a prendere, fino al lunedì mattina, quando lo accompagnerà a scuola.
Condiziona
tale generica modalità di frequentazione alla specifica volontà di i incontrare il padre. CP_2
dispone a carico del padre sig. sig. l'obbligo di corrispondere alla madre sig.ra CP_1 Parte_1 entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio CP_2
la somma di Euro 350,00 rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio e previamente concordate tra i CP_2
genitori, come da protocollo in vigore presso il Tribunale di Alessandria;
rigetta la richiesta di applicazione alla sig.ra delle sanzioni di cui all'art. 337 quater comma 2 c.pc. Pt_1
27 NN
il sig. al pagamento in favore della sig.ra del 50 % delle spese di causa CP_1 Parte_1
che liquida in euro 3.500,00 oltre accessori;
compensa fra le parti il restante 50%.
Compensa integralmente fra le parti le spese di CTU.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, camera di consiglio del 21 ottobre 2021.
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Giuseppe Bersani) (Dott. Paolo Rampini)
Spese compensate
Alessandria, camera di consiglio del ……….
Il Giudice relatore
Dott. Giuseppe Bersani
Il Presidente
Dott. Paolo Rampini
28
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice Relatore
Dott. Marco Bonci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 793/2022, in materia di separazione giudiziale, promosso da:
(C.F. ), residente in [...] C.F._1
8/12, diploma di scuola superiore, disoccupata, con domicilio eletto in Novi Ligure (AL), Via Marenco
23 (Studio Avv. Andrea Quaglini) ed ai fini del presente procedimento rappresentata e difesa dall'Avv.
IA IC con Studio in Genova, Via Venti Settembre 18/57
- ricorrente -
Contro
C. F.: nato ad [...] il [...], residente in S. CP_1 C.F._2
Agata in Fossili, elettivamente domiciliato in Torino, Corso Francesco Ferrucci 6, presso lo studio dell'Avv. Melissa Del Giudice, (C.F. – posta certificata: C.F._3
- P. IVA , che lo rappresenta e difende in virtù di procura Email_1 P.IVA_1
stesa su foglio allegata telematicamente alla costituzione in giudizio.
- resistente-
Conclusioni delle parti:
ricorrente
1 CHIEDE che l'Ill.mo Giudicante, ai sensi del combinato disposto degli artt. 737 e ss. c.p.c. e 337 bis e ss. cod. civ., voglia, previo esame dei documenti depositati, emanare provvedimento urgente di fissazione di udienza, in ragione del diniego del minore ad incontrare il padre con, pedissequo, termine per la notifica del ricorso e del decreto alla IG. ed, in tale sede, assumere ogni CP_1 provvedimento idoneo a tutela di , in considerazione degli elementi di pregiudizio per la CP_2
sua crescita serena ed equilibrata, tra i quali la previsione di incontri monitorati con il padre in presenza dei Servizi Sociali e di educatori professionali incaricati dallo stesso Servizio;
l'espletamento di CTU, per determinare la capacità genitoriale del resistente e la presenza di malattie psichiatriche
e/o psicologiche, mediante indagini specialistiche, esecuzione di test appositi ed osservazione psicodiagnostica del figlio minore, al quale somministrare test appositi ed, in ogni caso, stabilire, fino da subito, se del caso, previa convocazione del CTU, gli incontri di con il padre, decidendo un CP_2 programma graduale di rientro del padre nella sfera del bambino, per quattro mesi, con un incontro settimanale in presenza di un educatore professionale e contestuale verifica e monitoraggio psicologico del minore per, poi, procedere all'introduzione graduale delle altre figure appartenenti alla vita famigliare del nucleo paterno e, da ultimo, qualora i passaggi precedenti abbiano esito positivo, ampliando gli incontri con il IG. nella maniera ritenuta più opportuna dal nominando CTU. CP_1
Porre a carico del IG. il versamento di contributo al mantenimento di di € 400,00 CP_1 CP_2
mensili, oltre aggiornamento ISTAT, ovvero, la somma minore o maggiore che risulterà in corso di causa, anche a seguito di CTU e assunzione di informazioni presso l'Agenzia delle Entrate con, contestuale, ordine al resistente di deposito delle ultime tre dichiarazioni dei redditi, nonché versamento del 75% delle spese extra, suddivise in base alle indicazioni contenute nel Protocollo in uso presso la Sezione Famiglia di codesto Ecc.mo Tribunale. Vinte le spese…” (cfr.: ricorso introduttivo del 17.9.2022, pagg. 15 e 16).
Resistente
NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE - Affidare in via condivisa ad entrambi i genitori, CP_2 mantenendo la collocazione e residenza del minore presso la madre;
- disporre che le decisioni di maggior interesse per il minore, fra cui quelle relative all'educazione, alla salute, all'istruzione ed alla scelta della residenza, siano assunte di concerto da entrambi i genitori e, in caso di disaccordo, coadiuvati dal Servizio Sociale e di NPI che ha in carico il minore, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
- disporre la prosecuzione della presa in carico dei Servizi Sociali e NPI che hanno in carico il minore e il nucleo;
- disporre che il Servizio Sociale prosegua nel percorso di Parent Training volto a coinvolgere i genitori nel processo educativo, a comprendere e a rispondere correttamente ai segnali inviati dal figlio, data la sua patologia. 2 - In accordo con i Servizi Sociali, disporre un piano di intervento finalizzato a monitorare l'intero nucleo familiare, al fine di raggiungere obbiettivi migliorativi nell'esercizio delle funzioni genitoriali e a ripristinare con gradualità il rapporto con tutto il nucleo paterno, delegando al servizio stesso la previsione di un calendario progressivo con l'obiettivo di ripristinare quello di cui al decreto del
Tribunale di Alessandria decreto del 01/12/2020 emesso dal Tribunale di Alessandria nel procedimento RG 800/2020 V.G.;
- come suggerito dalla CTU, disporre un'educativa professionale settimanale (con educatori professionali specializzati nell'autismo, ove presenti sul territorio) sia presso la casa materna che quella paterna e/o presso uno spazio neutro, con le seguenti modalità: per i primi tre mesi una volta alla settimana e per i tre mesi successivi aggiungendo un giorno a settimane alterne, con facoltà per i servizi di incrementare gli spazi di frequentazione padre-figlio, qualora vi fosse un processo evolutivo migliorativo nella relazione tra gli stessi, relazionando al Tribunale sull'andamento degli incontri con
l'obbiettivo di ripristinare il calendario originario del Tribunale di Alessandria decreto del 01/12/2020 emesso nel procedimento RG 800/2020 V.G. ;
- disporre che i servizi incaricati riferiscano, con cadenza trimestrale, al Giudice Tutelare in ordine allo stato di benessere del minore, al suo rapporto con i genitori e all'andamento degli interventi attuati segnalando prontamente alla procura minorile competente eventuali situazioni di grave pregiudizio per i minore o la mancata collaborazione di una delle parti al fine di adottare ogni opportuno provvedimento;
- confermare il contributo al mantenimento statuito in via provvisoria nel presente procedimento pari ad € 300,00 mensili oltre 50% delle spese straordinarie come da protocollo;
- per tutte le ulteriori statuizioni confermare quanto disposto con decreto del 01/12/2020 emesso dal
Tribunale di Alessandria nel procedimento RG 800/2020 V.G
IN VIA ISTRUTTORIA
ammettere tutti i mezzi di prova e tutte le istanze istruttorie richieste in corso di causa da intendersi qui richiamate e ritrascritte.
rigettare le istanze avversarie.
IN OGNI CASO - Comminare alla sig.ra le sanzioni di cui all'art. 337 quater comma 2 c.c. Pt_1
- Con vittoria di spese e competenze professionali.
Svolgimento del processo
Con ricorso ritualmente notificato la sig.ra esponeva quanto segue: dall'anno 2009 al Parte_1
2013, intratteneva una relazione sentimentale more uxorio con il IG. . Il 7.4.2010, la CP_1
3 coppia generava il figlio Dalla nascita, il bambino è, sempre, stato residente presso CP_2
l'abitazione materna in Serravalle Scrivia. Esponeva parte ricorrente che la decisione della IG.ra di cessare il rapporto more uxorio con il IG. derivava, anche, dalla trascuratezza del Pt_1 CP_1
padre nel prestare attenzioni e cure al figlio.
Esponeva parte ricorrente che dopo l'interruzione della convivenza era costretta a ricordare al IG.
la necessità di partecipare ai bisogni di interessandosi della scuola (ad esempio, CP_1 CP_2
eseguendo i colloqui con gli insegnati); al suo benessere psicofisico ed alla salute ciò, in quanto, quando il bambino si trovava con lui, soventemente, veniva lasciato alla nonna, la quale si occupava del suo accudimento.
Evidenziava parte ricorrente che la grave disattenzione paterna verso il figlio si era palesata in modo evidente nell'occasione in cui il padre lo aveva lasciato a casa da solo per circa quattro ore, con la giustificazione di doversi recare al lavoro con la conseguenza che il bambino, spaventato ed in ansia, non vedendolo rincasare, entrava in panico e si chiudeva fuori dalla porta d'ingresso, aspettando il papà seduto sui gradini (e, di ritorno dalla madre, riferiva l'accaduto).
Nell'anno 2018, i genitori, con una scrittura privata, regolamentavano il regime di frequentazione con stabilendo che il padre avrebbe trascorso con il bambino tre giorni durante la settimana e fine CP_2
settimana alternati, dal sabato mattina alla domenica sera, nonché avrebbe versato € 400.00 mensili per il suo mantenimento.
Nell'anno 2020, il resistente iniziava una relazione sentimentale con la IG.ra CP_1 Persona_1
(già madre di , allora di circa due anni) accompagnata da convivenza in Via Bellingeri 26, nel CP_4
Comune di Sant'Agata Fossili (AL) e, poi, sfociata nel matrimonio, celebrato a settembre 2021.
Esponeva ulteriormente parte ricorrente che a seguito dell'instaurazione del rapporto sentimentale tra il IG. e la IG.ra , quest'ultima si sostituiva, d'accordo con il resistente, nei compiti CP_1 Per_1
genitoriali paterni, gestendo – peraltro contro la volontà, manifesta, della IG.ra - le modalità Pt_1 di permanenza del bambino presso la loro abitazione, tra le quali portarlo in macchina (nonostante, problemi cardiaci e di gravidanza), preparare pasti privi di carne rossa e ricchi di verdure (certamente, non graditi e non consoni per un dodicenne), rispondere a messaggi inviati dalla madre sul telefono del figlio, non somministrare farmaci prescritti dal pediatra. Parte ricorrente segnalava che la IG.ra accompagnava il figlio in piscina, in compagnia di il quale era lasciato in auto Per_1 CP_4 CP_2
da solo ad aspettarli, per tutto il tempo di permanenza nell'impianto sportivo. Inoltre, il IG. e CP_1
la IG.ra , a dire del figlio, lo avrebbero, in più occasioni, lasciato a casa da solo, oppure, con Per_1
per vegliare su di lui, chiedendogli di utilizzare elettrodomestici pericolosi, come fornelli, per CP_4 preparare per entrambi da mangiare. Da ultimo riferiva alla madre che il padre non gli faceva CP_2
fare la doccia, anche per quattro giorni e pretendeva che si lavasse i denti con il cronometro, il tutto 4 per non sprecare acqua e sapone. Alla luce di tali comportamenti il minore esponeva alla ricorrente il proprio disagio nei confronti della IG.ra , con la quale non voleva più stare, poiché affermava di Per_1
avere ricevuto dalla medesima minacce e colpi su schiena e collo, per fargli assumere una postura ritenuta corretta (spesso, in presenza del padre consenziente).
La IG.ra chiedeva al IG. spiegazioni su quanto le aveva comunicato, ma Pt_1 CP_1 CP_2
esponeva di aver sempre ricevuto - sia dal padre, sia dalla moglie - dinieghi sull'accadimento dei fatti
Esponeva ancora parte ricorrente che nel mese di febbraio 2022, quando si trovava con il CP_2
padre, si procurava una forte contusione al piede destro che il bambino riferiva essere avvenuta durante l'allenamento di rugby (disciplina sportiva che la IG.ra non condivideva, stante il Pt_1
fisico gracile del figlio). Il giorno dopo l'accaduto, nonostante il figlio avesse il piede gonfio e lamentasse dolore il padre lo mandava a scuola e, solamente, dopo una settimana, lo accompagnava al Pronto Soccorso, mentre nei giorni precedenti era stato curato dalla IG.ra Per_1
con prassoterapia e pranoterapia, poiché ella sostiene di avere un fluido nelle mani e che le medicine tradizionali non sarebbero necessarie. Allorché la IG.ra apprendeva da quanto Pt_1 CP_2
sopra riferito, si rivolgeva al IG. , il quale, per tutta risposta, rispondeva che il bambino era CP_1
caduto dalle scale di casa e che era falso che lui e la moglie non facevano prendere le medicine prescritte dal pediatra, oppure, in altre occasioni, che fosse uscito a mangiare la pizza con la febbre a
38. La ricorrente riferiva, nell'ambito del ricorso, anche il seguente episodio: In data 11.7.2022, si trovava con il padre per trascorrere alcuni giorni, mentre la madre era in ferie fuori città. CP_2
Durante la mattinata, il bambino frequentava un Centro Estivo presso un maneggio – denominato
Namastè Equitazione Asd in Frazione Sterpi a Sant'Agata Fossili – quando un cavallo si imbizzarriva e gli schiacciava il piede sinistro con lo zoccolo. Nel pomeriggio, veniva riaccompagnato a casa CP_2
dalla IG.ra e raccontava per telefono al padre – il quale era in trasferta per lavoro - quanto Per_1
accaduto. Lamentava la ricorrente che anche in questo caso, il IG. e la moglie negavano che CP_1 stesse male ed, il giorno dopo e quelli successivi, lo riportavano al maneggio sgridandolo, CP_2 platealmente, perché si lamentava e zoppicava. Il 22 luglio 2022, faceva ritorno a casa della CP_2
madre, la quale apprendeva dal bambino dei, persistenti, dolori al piede e, pertanto, lo portava al
Pronto Soccorso e ad eseguire una risonanza magnetica, dalle quali si appurava che aveva riportato le fratture del primo e quinto metatarso del piede sinistro. La IG.ra telefonava al IG. Pt_1 CP_1
per evidenziare l'accaduto e la gravità del disinteresse posto in essere dal padre che, nuovamente, minimizzava il fatto ed affermava che la colpa era di che era stato poco attento e che con lui CP_2 non si sarebbe lamentato per il dolore.
A seguito di tale episodio nelle date 18.7 e 1.8.2022, da parte del difensore della ricorrente veniva inviata al IG. la lettera raccomandata a.r., con la quale erano stigmatizzate le condotte CP_1
5 descritte e la necessità di ridurre le visite padre-figlio in ragione della diagnosi di “Disturbo della
Spettro dell'Autismo di livello 1” ed iperattività che, purtroppo, da qualche mese, era stata scoperta e trascurata negli effetti dal padre.
Esponeva ancora parte ricorrente che a seguito di tale iniziativa mediante il difensore il IG. CP_1 pretendeva di prendere con sé al contempo, paventando l'intervento al domicilio materno dei CP_2
Carabinieri, per condurre via il figlio con la forza, anche dopo una lunga telefonata tra il bambino ed il papà (il 2.9.2022), durante la quale sosteneva di essere arrabbiato e di non volerlo incontrare CP_2
poiché lo aveva fatto stare male.
Con riferimento alla situazione reddituale e patrimoniale delle parti nel ricorso introduttivo veniva esposto quanto segue: “.. dal mese di maggio a quello di giugno 2022 – dopo avere svolto alcuni lavori di commessa all'Outlet di Serravalle, nei negozi Twinset, Adidas, e Liu-Jo ed essere stata iscritta alla
PI - la IG.ra ha svolto la mansione di collaboratore scolastico, a tempo determinato, per Pt_1
36 ore settimanali. La medesima, attualmente, è disoccupata con trattamento economico PI di circa € 700,00 mensili, ma confida, con l'inizio dell'anno scolastico, in una nuova chiamata dal
Ministero dell'Istruzione (si noti che la ricorrente ha scelto di rinunciare al lavoro di commessa, meglio remunerato ma con turni molto impegnativi, dopo avere scoperto della malattia del figlio, per trascorrere più tempo con lui;
docc. da 26 a 38). La medesima conduce in locazione un appartamento
a Serravalle Scrivia (AL), in Via Borgonuovo 8/12, facendosi carico di un canone annuale di € 5.400,00
(oltre a spese di amministrazione per circa € 1.200,00 a cui sommare i costi di vitto, vestiario, fornitura dei servizi elettrico, del gas, della spazzatura, medicinali, un mutuo chirografario e di doposcuola per circa € 300,00 mensili;
docc. da 39 a 49)”.
Relativamente alla posizione patrimoniale del resistente veniva esposto quanto segue: “…. Il IG.
svolge il lavoro di elettricista, quale socio di 2M Plus Snc di VO KO & C, con un reddito CP_1
medio di € 1.500,00/1.600,00, versando il mantenimento per di € 275,00 mensili (oltre al 50% CP_2 delle spese extra, sempre anticipate dalla IG.ra e restituite nella quota con ritardo;
doc. Pt_1
50)”.
Sulla scorta di tali premesse parte ricorrente rassegnava la seguenti conclusioni: “che l'Ill.mo
Giudicante, ai sensi del combinato disposto degli artt. 737 e ss. c.p.c. e 337 bis e ss. cod. civ., voglia, previo esame dei documenti depositati, emanare provvedimento urgente di fissazione di udienza, in ragione del diniego del minore ad incontrare il padre con, pedissequo, termine per la notifica del ricorso e del decreto alla IG. ed, in tale sede, assumere ogni provvedimento idoneo a CP_1 tutela di , in considerazione degli elementi di pregiudizio per la sua crescita serena ed CP_2 equilibrata, tra i quali la previsione di incontri monitorati con il padre in presenza dei Servizi Sociali e di educatori professionali incaricati dallo stesso Servizio;
l'espletamento di CTU, per determinare la
6 capacità genitoriale del resistente e la presenza di malattie psichiatriche e/o psicologiche, mediante indagini specialistiche, esecuzione di test appositi ed osservazione psicodiagnostica del figlio minore, al quale somministrare test appositi ed, in ogni caso, stabilire, fino da subito, se del caso, previa convocazione del CTU, gli incontri di on il padre, decidendo un programma graduale di rientro CP_2 del padre nella sfera del bambino, per quattro mesi, con un incontro settimanale in presenza di un educatore professionale e contestuale verifica e monitoraggio psicologico del minore per, poi, procedere all'introduzione graduale delle altre figure appartenenti alla vita famigliare del nucleo paterno e, da ultimo, qualora i passaggi precedenti abbiano esito positivo, ampliando gli incontri con il IG. nella maniera ritenuta più opportuna dal nominando CTU. Porre a carico del IG. CP_1 CP_1
il versamento di contributo al mantenimento di i € 400,00 mensili, oltre aggiornamento ISTAT, CP_2
ovvero, la somma minore o maggiore che risulterà in corso di causa, anche a seguito di CTU e assunzione di informazioni presso l'Agenzia delle Entrate con, contestuale, ordine al resistente di deposito delle ultime tre dichiarazioni dei redditi, nonché versamento del 75% delle spese extra, suddivise in base alle indicazioni contenute nel Protocollo in uso presso la Sezione Famiglia di codesto Ecc.mo Tribunale. In via istruttoria, si chiede di essere autorizzati, antecedentemente all'espletamento della prima udienza, al deposito di dvd contenente le registrazioni delle conversazioni tra la madre ed il padre, citate nella narrativa del presente ricorso”. CP_2
Si costituiva nel giudizio il resistente sig. il quale contestava la ricostruzione dei fatti CP_5 offerta dalla ricorrente e rassegnava le seguenti conclusioni: “conclusioni - IN VIA PRELIMINARE - disporre l'immediata presa in carico, da parte del minore, della NPI e dei servizi sociali territorialmente competenti;
- disporre che il padre possa riprendere immediatamente gli incontri con il figlio, prescrivendo alla ricorrente di collaborare, secondo il calendario di cui al decreto 1/12/2020 emesso dal Tribunale di Alessandria ovvero, in subordine, ove ritenuto STRETTAMENTE NECESSARIO, disporre l'immediata ripresa degli incontri tra il padre e il bambino solo inizialmente alla presenza di un educatore comunque presso il domicilio paterno e materno in via alternata, considerata la particolare situazione del bambino e la circostanza che un eventuale ambiente neutro possa costituire per lui un'ulteriore difficoltà (e in ogni caso con progressiva liberalizzazione), - disporre una visita medica per accertare le condizioni di salute generale del minore anche in relazione all'eccessiva perdita ponderale registrata nell'ultimo periodo. IN VIA ISTRUTTORIA DISPORRE IN VIA URGENTE CTU psicologica e/o psichiatrica al fine di - verificare le condizioni del minore - valutare la CP_2
personalità dei genitori, le loro capacità genitoriali potenziali e concrete in relazione ai bisogni specifici del figlio, le condizioni psicologiche e psichiatriche dei genitori e l'idoneità al loro ruolo genitoriale, segnalandone l'eventuale presenza di eventuali tratti anomali della personalità nonché
l'esistenza di qualsiasi altro disturbo di carattere psicologico e/o psichiatrico e/o emotivo che costituisca un danno evolutivo sul minore o anche solo un pregiudizio alla sua incolumità fisica
7 nonché stabilità psicologica e/o emotiva;
- riferire circa le condizioni psico affettive di la CP_2
qualità del rapporto con ciascuno dei genitori e con il contesto familiare allargato, indagando circa la futura evoluzione delle relazioni con i genitori e con i contesti familiari allargati, sul presupposto di tutelare la relazione del minore con ciascuno di essi per una corretta crescita affettiva, cognitiva e relazionale, esaminando le modalità di affidamento, evidenziando gli aspetti positivi e negativi, approntando se necessario soluzioni riguardo ai tempi con ciascun genitore. - riferire, infine, analizzati i vari contesti, quali siano le possibili cause o ragioni dell'attuale rifiuto del minore ad incontrare il padre e se tale rifiuto costituisca reazione a condotte inadeguate o dipenda invece da ingerenze o condizionamenti subiti da un genitore o comunque dal contesto familiare in cui il minore è attualmente inserito suggerendo le soluzioni più idonee volte a recuperare e salvaguardare il legame padre . - disporre, art. 738 ultimo comma cpc , l'audizione della sig.ra e della Persona_1 nonna paterna del minore, nonchè di ogni altro soggetto informato sui fatti e sulla situazione del minore. Riserva ogni ulteriore istanza, anche in ordine alla richiesta di assunzione di informazioni e produzioni documentali. NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE - respingere il ricorso confermando integralmente le condizioni di cui al decreto 01.12.2020 ovvero, qualora all'esito dell'istruttoria, ed in particolare dell'espletanda CTU, dovessero emergere segnali di allarme rispetto al contesto materno,
DISPORRE che enga collocato presso il padre, anche in via provvisoria, con ogni conseguente CP_2
e necessaria statuizione, riservando ogni ulteriore domanda all'esito dell'istruttoria”.
A seguito dell'infruttuoso tentativo di conciliazione esperito da parte del Giudice designato, il Collegio adottava il seguente provvedimento provvisorio: “Con riferimento all'affidamento, collocamento e mantenimento del minore in via provvisoria e non definitiva;
Conferma integralmente CP_2
il provvedimento del 1 dicembre 2020. In ordine alle richieste istruttorie delle parti, e rilevato che entrambe hanno chiesto la nomina di CTU al fine di verificare la capacita genitoriale e le condizioni psicologiche del minore rilevato che appare prioritario verificare le condizioni di salute e CP_2 psicologiche del minore e nonché la capacità genitoriale delle parti;
Nomina CTU al fine di verificare la capacità genitoriale di entrambi i genitori e le condizioni psicologiche del minore la dott.ssa CP_2
( ), con studio in Alessandria, via S. Giovanni Bosco n. Persona_3 Email_2
13; dispone la presa in carico da parte dei SS.SS. competenti per territorio. dei genitori e del minore nonché del competente servizio di NPI al fine di supportare il minore nella ripresa dei rapporti con il padre ponendo in essere ogni altro provvedimento a tutela del minore stesso”.
Il CTU dott.ssa prestava il giuramento e – alla luce del quesito formulato - in data Persona_3
1.6.2023 depositava nei termini la propria relazione.
8 Si procedeva quindi all'audizione del minore nel corso dell'udienza del 6.7.2023, ed il Tribunale con decreto del 25.7.2023 fissava l'udienza del 31.10.203 per la formulazione delle conclusioni delle parti.
Con decreto del 22.12.2023 il Tribunale alla luce della relazione del CSP di Novi Ligure e della CTU affidava temporaneamente il minore ai SS.SS. di Novi Ligure, con collocazione presso la CP_2
madre. Vaniva quindi previsto un contributo al mantenimento del minore in euro 300,00 mensili oltre spese straordinarie al 50% fra i genitori.
Con decreto del 19.4.2024 il Tribunale revocava l'affidamento di ai SS.SS. confermando la CP_2
presa in carico del nucleo familiare da parte del servizio di NPI di Novi Ligure, invitando i genitori ad iniziare un percorso di coordinamento genitoriale e prevedendo la possibilità di incontri tra il minore ed il padre non appena il figlio avesse manifestato la volontà di incontrarlo. CP_2
All'udienza dell'8 luglio 2025 la causa veniva nuovamente riservata per la decisione assegnando alle parti i termini per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali repliche.
Motivi della decisione
Preliminarmente, essendo state riproposte al Collegio alcune istanze istruttorie da parte del ricorrente, si ritiene di dover confermare, all'esito del doveroso riesame, i provvedimenti assunti in merito dal Giudice designato, per i medesimi motivi - di volta in volta - esposti.
SULL' AFFIDAMENTO DEL MINORE CP_2
Come è noto, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, è necessario “che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come, nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza” (così, tra le altre, Cass. 19.6.2008, n. 16593). Nel caso di specie, al CTU è stato sottoposto il seguente quesito: ““Dica il CTU di valutare la personalità dei genitori, le loro capacità genitoriali in relazione ai bisogni del figlio nonché le condizioni psicologiche e psichiatriche dei genitori, tenendo conto di eventuali patologie dei medesimi. Riferisca il CTU le condizioni psicoaffettive del minore con riferimento a ciascun genitore, i rapporti con i nonni e le CP_2
eventuali ragioni, le cause di un eventuale rifiuto relazionale con i genitori o anche con uno solo di essi. Indichi il CTU eventuali soluzioni maggiormente idonee volte a salvaguardare e recuperare il rapporto genitoriale in caso di compromissione con uno o entrambi i genitori. Autorizza il CTU ad esaminare anche documentazione medico-sanitaria provenienti da enti pubblici, strutture sanitarie e da ogni altra autorità pubblica di cui ritenga opportuna l'acquisizione. Svolga altresì il CTU un'indagine psicodiagnostica sull'intero nucleo famigliare”.
9 Il CTU nell'ambito di una poderosa, analitica ed esaustiva relazione, ha evidenziato criticità in entrambi i genitori che vengono di seguito indicate.
Da parte del CTU, si è premesso che “….L'esame psichico è stato condotto attraverso l'osservazione diretta di tutti i protagonisti della vicenda in corso, valutati attraverso colloqui individuali e congiunti e attraverso l'interpretazione di una batteria di test psicologici, effettuati sugli adulti e sul minore”. Con riferimento alla ricorrente sig.ra il CTU rileva quanto segue: “….La sig.ra Parte_1 [...]
partecipa agli incontri mostrando disponibilità e collaborazione attraverso una modalità Pt_1
relazionale educata e rispettosa. Si presenta come una donna molto curata nell'aspetto e nell'abbigliamento. Appare in buone condizioni generali di salute, vigile, lucida, orientata nel tempo e nello spazio. Le funzioni cognitive sono risultate buone ma con aspetti di controllo e monitoraggio continuo delle verbalizzazioni e delle reazioni dell'altro, che caratterizzano un atteggiamento di ipervigilanza. Il pensiero, sostenuto da una buona logica formale, è rappresentato da rigidi schemi individuali, messi in atto nell'interpretazione di eventi di vita, che la conducono ad una ridotta obbiettività circa le situazioni in cui non sente soddisfatti i suoi bisogni (ad es. non valorizza nessun tentativo di impegno da parte del padre di e della nonna paterna vissuta come incoerente e CP_2
invadente “tua madre era sempre in mezzo”, invadente anche quando la nonna paterna va in ospedale a trovare appena nato). L'eloquio è fluido, caratterizzato da una buona dialettica e da CP_2
precisione nella narrazione di fatti ed eventi, con una mimica facciale congrua rispetto a quanto narrato. Nella sig.ra appare l'ipersensibilità alla critica e al giudizio, con scarsa tolleranza Pt_1
alle frustrazioni e a punti di vista diversi dal proprio, ponendosi in maniera talvolta critica e oppositiva
(ad es. le poche volte in cui è uscita la sera, riporta: “posso assicurare che sarò uscita 2/3 volte al mese”; in riferimento al tradimento nei confronti del sig. quando ancora abitavano insieme CP_1
“Almeno da parte mia non c'era più nulla che potesse portare all'innamoramento”), come se la sue decisioni e i suoi punti di vista fossero inconfutabili. Nella relazione con il sig. , si pone in modo CP_1 critico e squalificante, ella ha sempre riportato che lui fosse assente, sia nei suoi confronti che nei confronti di e che anteponesse i suoi bisogni a quelli del figlio;
non lo ritiene tutelante e CP_2
adeguato a non averlo accudito ma al contempo non gli riconosce alcun “tentativo” di impegno”.
Relativamente al rapporto della ricorrente con il figlio lo stesso viene così descritto dal CTU: “…Nel rapporto col figlio appare in sintonia, ella ha mostrato un forte legame affettivo, è riuscita a costruire una ambiente di vita apparentemente più protettivo per tutelandolo da aspetti e modalità CP_2
comportamentali del nucleo paterno non del tutto adeguati. Ciò ha rafforzato però la relazione madre- figlio che via via si è trasformata in una relazione diadica quasi esclusiva, talvolta entrambi si pongono su un piano simmetrico (nel colloquio madre-figlio si definiscono protettivi vicendevolmente). Insieme giocano a “monopoli, battaglia navale e cucinano”, a riportato che la madre gli ha insegnato a CP_2
10 giocare a scacchi e che in futuro giocherà a scacchi come lei”
Da parte del CTU si osserva che “…Tale relazione elettiva potrebbe rendere difficoltosa l'esplorazione relazionale verso l'esterno e interferire con la relazione padre-figlio che ad oggi è gravemente compromessa. Peraltro, una relazione diadica così esclusiva, non è idonea per un ragazzino con un disturbo dello spettro autistico dove primeggiano le difficoltà relazionali, quindi deve essere maggiormente sollecitato verso i rapporti interpersonali e non deve essere trincerato in un rapporto a due (labili le funzioni predittiva normativa e triadica delle capacità genitoriali). Questo esclusivo rapporto diadico, nutre il bisogno di ipercontrollo della signora aspetto legato alla sua Pt_1
rigidità. L'osservazione più profonda, nella valutazione delle dinamiche intrapsichiche, evidenzia una valida correlazione psicologica con quanto osservato a livello dei colloqui e dei test. Si riportano le conclusioni dell'esame psicodiagnostico (allegato con protocolli e indici specifici) effettuato dalla dott.ssa ausiliaria della CTU. “Alla luce di quanto descritto l'Io appare Persona_4
sufficientemente integrato, con capacità di giudizio mantenute ma non sempre funzionali, competenze di controllo particolarmente rigide e povere competenze nella sfera emotivo-affettiva.
La signora potrebbe essere vulnerabile ad episodi di malessere e sofferenza, più di tipo Pt_1
cronico, più che riferiti a stress attuale. Inoltre, dai test si nota una tendenza ad esercitare un ipercontrollo, accompagnato da un alto livello di complessità psicologica strutturalmente più elevata della media. Sembra stia sperimentando un tipo di ideazione casuale, sconnessa e poco organizzata, provocata da bisogni insoddisfatti che disturbano modelli di pensiero più deliberati e che interferiscono con efficaci capacità di concentrazione e attenzione. C'è una tendenza a esprimere i bisogni in modo atipico e a scaricarli in modo sbrigativo. Dal punto di vista affettivo la signora mostra la tendenza a non è elaborare il contenuto emotivo degli eventi, mostrando una marcata coartazione affettiva, rifiuto degli stimoli emozionali per cui potrebbe essere socialmente isolata e ritirata.
L'ipercontrollo sull'emotività e l'evitamento dei contenuti emotivamente sollecitanti, caratterizzano un funzionamento psichico complesso che può compromettere un buon adattamento. Sembra che la signora abbia costruito la propria immagine di sé in modo realistico e con un superiore livello di auto coinvolgimento rispetto alla media, dovuto ad un senso di insoddisfazione personale. Nell'ambito delle relazioni interpersonali, dai test emerge che la signora ha un comportamento sociale Pt_1
adeguato, agisce interazioni positive, ma è restia allo scambio emozionale che la porta al ritiro e a stabilire esigue relazioni significative e non durevoli. Per quanto riguarda l'elaborazione degli stimoli la signora si rivolge l'esperienza tenendo eccessivamente a freno emozioni e riflessioni, quindi di fatto impoverendo la sua lettura della realtà. La qualità del processamento sembrerebbe apparentemente buona, ma la complessità psicologica segnala una scarsa attitudine di analisi e sintesi funzionale che si accompagna a rigidità. Effettua con fatica una prova di realtà che appare appropriata, ma risulta
11 difesa e con la marcata tendenza a comportarsi secondo le aspettative sociali al fine di dimostrarsi adeguata rispetto al contesto. Ciò potrebbe rappresentare l'elemento che la rende incline a rifuggire i rapporti affettivi, al fine di non esporsi eccessivamente e sentirsi soverchiata dal materiale emotivo. Il pensiero concettuale risulta sotteso ad uno sforzo massiccio per tenere le emozioni fuori dal suo mondo interno. Lo stile ideativo tende a differire l'azione considerando varie possibilità prima di agire o dare giudizi, risulta immatura e talvolta caratterizzato da nessi concettuali labili di fronte a contenuti emotivi che la farebbero apparire socialmente meno adeguata. Nell'area affettiva è possibile riscontrare alcune differenze nei risultati dei test e MMPI-2-RF. Dal protocollo MMPI-2-RF Per_5
emerge che la signora ha un buon livello di benessere psicologico, ha esperienze emotive Pt_1
positive, vive un ambiente familiare libero da preoccupazioni e non presenta emozioni negative disfunzionali. Lo stress emotivo soggettivo è minore di quanto si possa riscontrare nella maggior parte delle persone e la signora riferisce di sentirsi libera da preoccupazioni. Dai risultati del test reattivo inoltre sembrerebbe che la signora abbia genuinamente tentato di mostrarsi in modo più favorevole all'interno del contesto di valutazione, senza manipolazione o malizia. Al contrario nelle verbalizzazioni del test di emergono alcuni elementi proiettivi, chiaramente non Per_5
consapevoli, legati a comportamenti difensivi che avvallerebbero la tendenza alla minimizzazione al fine di apparire estremamente convenzionale. Concludendo la signora riferisce di stare bene per apparire sotto una buona luce, non a fini manipolatori, ma utilizzando la minimizzazione come strategia difensiva”.
Alla luce di tali premesse la conclusione cui giunge il CTUnei confronti della madre è nel senso che
“….Ne risulta una madre con personalità rigidamente strutturata nelle componenti di ipercontrollo sia intrapsichico che interpersonale. Ella comprende la patologia del figlio ma tende a proteggerlo eccessivamente da situazioni esterne, limitando l'esplorazione del mondo e l'acquisizione di competenze e autonomie quotidiane. Non dovrebbe essere ignorato l'alto funzionamento di CP_2 che se adeguatamente stimolato potrebbe acquisire maggiori abilità e non restare trincerato in una sorta di disabilità (labili le funzioni predittiva e normativa)”
Con riferimento alla figura del padre ed odierno resistente sig. il CTU esponeva quanto CP_6
segue: “…..Il sig. negli incontri effettuati, ha mostrato collaborazione e disponibilità in CP_1
tutte le varie fasi della Consulenza Tecnica. Si presenta curato nell'aspetto e nell'abbigliamento, vigile, lucido e orientato. In merito all'attività motoria si sono osservati, coordinazione e assenza di rallentamenti o accelerazioni. L'eloquio è risultato fluido, caratterizzato da una labile precisione nella narrazione di fatti e eventi. L'attenzione e la concentrazione sono risultate buone, labili le funzioni mnestiche. Il pensiero è sostenuto da una logica debole e immatura è rappresentato da semplici schemi individuali, messi in atto nell'interpretazione di eventi di vita. Nel signor traspare la CP_1
12 superficialità e l'assenza del riconoscimento della sua mancata responsabilità nel tutelare il figlio in merito agli episodi già descritti. Lacunosa è la sua capacità di giudizio, ha utilizzato in alcuni momenti atteggiamenti volti a minimizzare i vissuti della signora preoccupata dei rischi a cui Pt_1 CP_2
stato sottoposto (ad es. la banalizzazione dell'infortunio al piede ecc). Nella relazione con la signora si pone in modo critico e oppositivo, contestando ogni responsabilità riconosciutagli con Pt_1
modalità di analisi e sintesi semplicistiche e superficiali. Traspare la sua frustrazione rispetto al mancato riconoscimento da parte della signora, del suo impegno di accudimento nei confronti del figlio e di come ella in ogni racconto, esprima una sua verità indiscutibile. Nel rapporto col figlio, emerge la difficoltà ad una reale focalizzazione sul suo bisogno. Il sig. non si mostra in grado di CP_1
comprendere e rispettare a pieno i tempi del figlio e le motivazioni che l'hanno spinto ad escluderlo dalla sua vita. Nel signor traspare la sua difficoltà a comprendere la patologia del figlio e CP_1
l'attenzione che essa richiede. Egli non comprende a pieno i limiti che ha il figlio stesso, tendendo quindi a considerarlo più autonomo delle sue possibilità e rischiando perciò di metterlo in pericolo perché non sufficientemente supervisionato (assente funzione protettiva, labile funzione predittiva).
Che il padre di on comprenda e/o non conosca la patologia di cui è affetto il figlio, ne è anche CP_2
testimonianza il fatto che la nonna paterna alla domanda su quanto fosse a conoscenza dei limiti del nipote rispetto alla sua patologia, risponde: “Non so cosa vuol dire la malattia dell'autismo”. Ciò conferma che il sig. non riconoscendo e/o non accettando i limiti e le fragilità del figlio non è CP_1 riuscito a trasmetterli nemmeno alla nonna a cui spesso lo delegava e alla moglie che ha Per_1
dimostrato di non essere stata in grado di accudirlo in modo adeguato, sottovalutando la patologia e utilizzando a proposito dell'infortunio al piede, modalità terapeutiche superficiali e non idonee
(assente funzione protettiva). L'osservazione più profonda, nella valutazione delle dinamiche intrapsichiche, evidenzia una valida correlazione psicologica con quanto osservato a livello dei colloqui e dei test. Si riportano le conclusioni dell'esame psicodiagnostico (allegato con protocolli e indici specifici) effettuato dalla dott.ssa . “Alla luce di quanto descritto l'Io appare Persona_4 sufficientemente integrato, con capacità di giudizio talvolta non mantenute, competenze di controllo buone e competenze discrete nella sfera emotivo-affettiva. In particolare per quanto riguarda la capacità di controllo sembrerebbe lievemente inficiata da condizioni di stress cronico ma non strutturale che si acuiscono nel momento presente da una condizione di tensione che genera sofferenza. Presenta lieve vulnerabilità alle condizioni di stress per cui possa raramente abbandonarsi ad agiti impulsivi;
tuttavia non sembrerebbe rischiare al momento una disorganizzazione di personalità, ma non è da escludere che possa accadere qualora la situazione di stress si aggravi. Il pensiero concettuale risulta talvolta poco prevedibile e sotteso al carico emotivo, rigido nelle convinzioni tende a commettere errori di giudizio. L'attività ideativa è talvolta caratterizzata da slittamenti, ma in assenza di un disturbo del pensiero, il quale appare meno chiaro e meno evoluto
13 della media, riflettendo una logica debole e immatura. Effettua una sufficiente prova di realtà che appare appropriata, talvolta però caratterizzata da contenuti afferente alla sfera aggressiva e di deperimento. Emerge una leggera preoccupazione a comportarsi secondo le aspettative sociali e dimostrarsi adeguato rispetto al contesto. Per quanto riguarda l'elaborazione degli stimoli presenta un'apertura all'esperienza ambitendente in base a come percepisce il contesto. Possiede basse aspirazioni rispetto alle risorse possedute. E tende all'ipoincorporazione con modalità di analisi e sintesi semplicistiche, superficiali e caratterizzate da disimpegno, con risultati trascurati e sbrigativi. In merito alla sfera affettiva l'approccio del signore è ambitendente. Sembra vulnerabile ad episodi di malessere, sofferenza, stati di tensione legati alle difficoltà relazionali, per cui potrebbe agire con comportamenti impulsivi ed aggressivi. Questi sono tenuti a bada grazie ad un elevato grado di ipercontrollo. Tale tendenza sembrerebbe consapevole per cui il signore nelle circostanze emotive abbraccia un atteggiamento evitante caratterizzato da immaturità, al fine di non sentirsi in difficoltà nelle situazioni affettive complesse. Riguardo all' immagine di sé è presente buona autostima, ma con autopercezione irrealistica e dotata di scarso livello di introspezione, mostrando una concezione immatura e fantastica. Emergono preoccupazioni circa lo stato di salute. In merito alla percezione interpersonale è mediamente interessato agli altri ma li concepisce in modo irrealistico. Il comportamento sociale risulta poco adeguato ed inefficace, caratterizzato da aggressività quale elemento normale delle relazioni, non necessariamente esperita ma percepita. Quindi il signor CP_1 sembra presentare un adattamento psicologico con un buon esame di realtà, ma risulta non sempre funzionale nelle relazioni: si difende da contenuti emotivi evitandoli, in quanto si percepisce affettivamente labile nel controllo degli impulsi. Le modalità di gestione delle interazioni sociali sono da interpretare in base a come il soggetto vive e sente la realtà attorno a sé e in relazione al livello di stress, includendo l'aggressività come strumento naturale dei rapporti, sebbene sia orientato al controllo degli impulsi. Lo stress attuale potrebbe fargli sperimentare sofferenza. Il ragionamento logico è povero e caratterizzato da immaturità e superficialità nel leggere la realtà circostante, portandolo a non aderire a soluzioni situazionali funzionali. Nell' MMPI-2-RF, essendo un test reattivo, emergono solo contenuti consapevoli che non permettono al signor di individuare le difficoltà CP_1
personali che si disvelano invece nel , test dalle qualità proiettive che elicita contenuti Per_5
inconsapevoli. Appaiono infatti alcune discrepanze tra i due test che si caratterizzano nella difficoltà del signor a identificare alcuni aspetti personali. Queste attengono il tema dell'aggressività, CP_1
riconosciuta dal signore come fisiologica nei rapporti (sebbene ben controllata), e le preoccupazioni relative allo stato di salute che lui manifesta solo a livello inconscio”.
Le conclusioni cui giunge il CTU con riferimento al padre sig. signor sono nel senso CP_1
seguente: “….è un uomo semplice, e tutta la sua vita ruota attorno al lavoro. L'attività lavorativa viene però spesso utilizzata come strumento per giustificare le sue mancanze, o difficoltà nel prendersi
14 delle responsabilità. Probabilmente ciò deriva dallo stile di attaccamento ricevuto, racconta infatti di aver avuto una madre semplice dedita al lavoro dei campi, una grande lavoratrice, vissuta come genitore accudente e come modello, tanto da introiettare il lavoro come una priorità rispetto al resto.
Quindi essendo molto impegnato lavorativamente, delegava il figlio prima alla nonna paterna e dopo il matrimonio, alla moglie . Ne risulta un padre superficiale, che probabilmente a livello inconscio Per_1
nega la patologia del figlio, oppure non la conosce in tutte le sue caratteristiche. Vedendo il figlio così attivo, non comprende come vada canalizzata questa energia, anzi pretende eccessiva autonomia rispetto alle reali risorse di In questa dinamica relazionale rispetto alla signora CP_2 Pt_1
risulta superficiale e delegante, ricalca probabilmente il modello genitoriale vissuto durante l'infanzia, che si ravvede ancora oggi nella nonna paterna non in grado di trovare una soluzione pur di vedere il nipote (labile la funzione regolativa). …. ne risulta un padre con personalità caratterizzata da superficialità e immaturità. Egli nutre affetto per il figlio ma non riesce a focalizzarsi sui suoi bisogni, perché distratto dall'impegno lavorativo che è la sua priorità.
Per questi motivi
trascorre poco tempo col lui delegandolo ad altri. Egli accudisce il figlio in modo superficiale, ne è prova il fatto che lo abbia inserito nel nuovo nucleo familiare composto dalla moglie e dal figlio della stessa, senza una gradualità. Ciò creerebbe difficoltà a qualsiasi ragazzino ma soprattutto a la cui patologia è CP_2
caratterizzata da aspetti di rigidità e controllo nelle relazioni interpersonali. (labile la funzione affettiva)”.
L'approfondita osservazione del nucleo familiare da parte del CTU veniva completato con l'esame del minore A tale proposito il CTU riferisce che “…. ha un disturbo dello spettro CP_2 CP_2
autistico di livello I ad alto funzionamento con particolari fragilità nell'ambito emotivo-affettivo, socio- relazionale. Si presenta come un adolescente curato nell'aspetto, con un abbigliamento prevalentemente sportivo, partecipa agli incontri, mostrando disponibilità e collaborazione attraverso una modalità relazionale educata e rispettosa ma rigido nell'espressione dei propri vissuti emotivi più profondi. L'eloquio è sufficientemente articolato e fluido, caratterizzato da precisione nella narrazione di fatti ed eventi. Si osserva un buon livello cognitivo, ma sul piano emotivo-affettivo, sia dai colloqui che dal test somministrato, emergono alcune difficoltà nel regolare i contenuti emotivi più intensi, soprattutto quelli legati alle relazioni con le figure di attaccamento (in particolare il padre). Dal punto di vista relazionale e sociale, il rendimento scolastico appare positivo e il rapporto coi pari è migliorato, ciò è stato confermato dagli insegnanti di Rispetto all'attuale situazione familiare, CP_2
appare in evidente stato di sofferenza, rappresentando forti pressioni emotive che non sembra in grado di esternare e canalizzare produttivamente verso l'esterno. Si mostra fortemente schierato e sintonizzato emotivamente con la figura materna, negando l'accesso alla figura paterna ritenuto da lui non in grado di proteggerlo, e a tutto il nucleo paterno che comprende anche la sorellina che CP_2
non ha mai conosciuto e della quale non mostra interesse, ma nell'osservazione più profonda, nella
15 valutazione delle dinamiche intrapsichiche attraverso il test somministratogli, la sorella è molto presente. Rispetto alla figura materna si sente protetto, emerge questa sorta di accudimento reciproco madre figlio e in modo simmetrico che va ad inficiare i ruoli di madre e di figlio. Traspare la presenza della madre in ogni ambito che lo riguardi e la relazione esclusiva che ha con lei. Nonostante la madre riporti le innumerevoli attività condivise con il figlio (passeggiate, giochi, ecc., a volte anche con il compagno ) e la relazione di coi pari, emerge il suo vissuto di solitudine (ad Per_6 CP_2
esempio quando riporta di possedere il cane “Me l'hanno comprato perché stavamo sempre soli tra di noi, ci voleva più compagnia”). Rispetto alla figura paterna mantiene una posizione apertamente distante per mettersi al riparo dai sentimenti di paura e trascuratezza e dalla riattivazione di vissuti traumatici, sperimentati nel legame con il padre e con tutto il nucleo paterno. Quando CP_2
sottolinea la sola presenza della madre e l'assenza del padre durante le visite mediche, traspare un vissuto abbandonico, che lo fa sentire rifiutato dal padre stesso. Questi ricordi negativi, sembrano suggerire la presenza di un suo atteggiamento attuale fortemente sfiduciato. Il fatto stesso però che sprima opinioni sul padre è indice di rappresentazione mentale dello stesso”. CP_2
Al fine di descrivere compiutamente la personalità del minore evidenzia il CTU che “…IGnificativa è
l'interpretazione del test CK (che si allega) dove rispetto invece a quanto verbalizzi, pone i CP_2
genitori su un piano simmetrico ma il desiderio di identificazione è rivolto verso la figura paterna: “Il materiale proposto dalle tavole è di natura affettiva e ha la tendenza a discostarsi da questi CP_2 contenuti. Tuttavia riesce ad elaborare il materiale emotivo mostrando interesse verso le relazioni e le dinamiche di accudimento. Sembrerebbe aver ricevuto cure primarie sufficientemente buone, pare che abbia vissuto delle mancanze per cui sente di dover “fare un dispetto ai genitori”, ovvero manifestare un disagio che non riesce ad esprimere in modo diretto e di cui non è completamente consapevole. Le figure genitoriali appaiono entrambe prevalentemente sullo stesso livello, sia nel ruolo normativo che di accudimento. La rabbia invece viene per lo più orientata verso una figura terza, la sorella che inizialmente fatica a collocare e parrebbe poi identificare nella sorella Per_8 CP_2 minore. Questa occupa gran parte delle letture simboliche al test, ove emerge la sua importante presenza nelle dinamiche relazionali, tanto da scatenare gelosia per le attenzioni a lei rivolte e a lui sottratte. Nonostante i vissuti negativi il desiderio è quello di recuperare i rapporti familiari che in qualche modo vede deteriorati e irriconoscibili, tanto da avere nostalgia dei reali genitori, come se li avesse in qualche modo persi. Il desiderio di identificazione è rivolto verso la figura paterna, contenuto apparentemente in contrasto con il rifiuto di nei confronti del padre. Ciò potrebbe stare ad CP_2 indicare che la figura paterna è molto presente nello spazio mentale del figlio, tanto da volergli assomigliare. La tavola non preferita risulta la VIII, essa rappresenta valutazione del rapporto e dell'integrazione tra le varie parti del Sé portando a intuire: l'intensità della rivalità̀ fraterna (teoria pulsionale) o il rapporto di idealizzazione/svalutazione tra le parti del Sé (lettura relazionale). Infatti
16 come già espresso sembrerebbe che le relazioni siano vissute con gelosia nei confronti “del terzo”, per cui si sente escluso. Le tavole preferite sono la X e la XI alla pari, permettono di identificare la qualità̀ dell'oggetto interno e dell'immagine del Sé attraverso la visione di che sogna un cane adulto. Per_9
Attraverso tali tavole si indaga l'Ideale dell'Io (teoria pulsionale) o la coerenza delle risposte date alla tavola con il resto del test (lettura relazionale). In questo caso non facendo differenza tra le due tavole, sembrerebbe che attraverso il sogno rappresentato, esprima il desiderio di tornare ad avere “i CP_2
suoi veri genitori”, in quanto quelli attuali vengono concepiti come “gli adottivi”. Ciò potrebbe essere interpretabile come la nostalgia che prova verso la famiglia originaria, dove riceveva cure e CP_2
attenzione in modo esclusivo, senza alcuna interferenza esterna”.
Relativamente al minore il CTU evidenzia conclusivamente che egli “…. mostra forti CP_2
pressioni emotive che non sembra in grado di esternare, non riesce a comunicare il suo malessere e le sue emozioni di fronte a genitori troppo concentrati nel conflitto. Egli accusa profonda sofferenza e a tratti verbalizza alcune espressioni per cui sembrerebbe risentire del pensiero materno (vd. pag. 21 quando dice che il papà non va alle visite mediche: “La mamma gli aveva scritto due mesi CP_2
prima”, vd. pag. 23 “Io ero sotto la responsabilità di mio padre”. vd. pag. 22 “Non aveva nessuna qualità per essere un centro estivo” vd. pag. 23 “Non è un padre responsabile”, vd. pag. 27 quando parla del padre e della nonna paterna “Tale madre, tale figlio”). Inoltre, la madre verbalizza di CP_2
essere collaborativa affinché il figlio riprenda i rapporti col padre e la nonna paterna, ma durante il colloquio in presenza di asserisce “la nonna si è rifiutata io sono stata la prima, le ho detto di CP_2
sentire la nonna ma si è sentito un po'…. fa fatica a capire, la nonna è un po' dura”. In questo modo ciò che percepisce che peraltro ha schemi mentali rigidi come la madre, è che la nonna lo rifiuta, CP_2
quindi la signora anche solo inconsciamente non incentiva l'accesso al nucleo paterno (labile la funzione triadica). In tutte queste espressioni, sembrerebbe influenzato dal pensiero CP_2
materno, ma al contempo è sotteso ad un patto di lealtà con il padre che gli chiede di dire una bugia alla madre pur di continuare a giocare a rugby, (quando si è infortunato il piede giocando a rugby vd. pag. 22 “Avevo chiesto se dovevo dirlo alla mamma e lui mi ha detto no no se no non ti fa più fare rugby, dille una bugia”). Ne risulta un figlio schierato con la figura materna in una relazione elettiva, negando l'accesso al padre, ritenuto da lui non in grado di proteggerlo e trascurante, non potendolo amare perché non si sente riconosciuto, lo svaluta”.
A seguito dell'approfondito lavoro di analisi dei componenti il nucleo familiare il CTU giunge ad affermare che “….Analizzando e valutando la situazione psicologica della coppia genitoriale e del minore di anni 13, attraverso gli atti, i colloqui clinici individuali e di CP_7 CP_2 coppia, l'osservazione diretta degli stessi e delle dinamiche relazionali, nonché attraverso i risultati dell'esame psicodiagnostico, è possibile formulare le seguenti considerazioni, in funzione
17 dell'interesse specifico del suddetto minore dal punto di vista psicologico, sia in riferimento al suo benessere attuale, sia in riferimento al suo percorso di sviluppo e di crescita. La relazione tra i signori e sembra essere stata caratterizzata, da un progetto di vita comune poco ponderato. CP_1 Pt_1
Il breve tempo trascorso tra l'inizio della relazione e la decisione di andare a convivere, non gli avrebbe permesso di comprendere a pieno la personalità e le esigenze del partner, negando aspetti negativi dell'altro che oggi appaiono prevalenti nei loro racconti. La nascita del figlio fortemente desiderato, li ha obbligati ad una ridefinizione delle relazioni familiari e ad una conseguente ridistribuzione dei ruoli, imponendogli compiti che li impegnavano non più solo come coppia ma anche come genitori. Non sono risultati in grado di tollerare le modificazioni strutturali ed emotive. La loro separazione ha coinvolto l'intero nucleo familiare, riscontrando forte coinvolgimento del minore nella loro conflittualità. I due genitori continuano a confliggere essendo in disaccordo su tutto, anche su questioni che dovrebbero essere di natura oggettiva. La signora si mostra particolarmente Pt_1
indipendente e autonoma, così come si descrive lei stessa nei colloqui, ma al contempo si trincera dietro una maschera di funzionalità ed adeguatezza, che nasconde rigidità comportamentale. Cerca relazioni mature che le diano sicurezza, ma al contempo sembra che gli altri non soddisfino abbastanza le sue aspettative, ciò è testimoniato anche dalle relazioni precedenti che la signora ha instaurato con i partner. La personalità della signora è caratterizzata dalla capacità di procrastinare gli obiettivi e le gratificazioni personali per un'ingiunzione interna morale molto forte, che risponde al senso del dovere. Ciò non fa altro che cristallizzare il suo funzionamento rigido, basato su schemi di pensiero immodificabili, poco inclini al compromesso. Questo si è riscontrato nei colloqui, dove la signora sottolinea gli errori educativi del signor e della ex suocera, ma al contempo non riesce CP_1
a valorizzare alcun tentativo di impegno da parte loro, anzi la famiglia di origine dell'ex compagno, viene vissuta come invadente, invece nei confronti di la moglie del sig. , ha riportato: Per_1 CP_1
“Cercavo di andare d'accordo anche se non mi fidavo di lei”, nonostante questa affermazione, le ha concesso di gestire il figlio, peraltro bisognoso di particolari attenzioni. ….. E'' indiscutibile la mancanza di accudimento, peraltro con motivazioni da parte di , caratterizzate da elevata Per_1
superficialità e notevole immaturità con palese disconoscimento della propria responsabilità nonostante avesse in carico per contro la signora ancorché asserisse che di CP_2 Pt_1 Per_1
non si fidava, le ha lasciato il figlio, sapendo peraltro che ella fosse prossima al parto e che il padre di osse in trasferta. La signora è critica nei confronti del sig. in quanto, oltre ad CP_2 Pt_1 CP_1
avere prove tangibili sulle imprudenze accuditive da parte del padre nei confronti del figlio, riporta anche che il figlio le avrebbe confermato di aver vissuto con sofferenza il periodo da gennaio a luglio, quando frequentava maggiormente la casa paterna, mentre invece la Psicologa dott.ssa della Per_10
NPI che ha in carico riporta che con lei ha raccontato in modo positivo quel periodo: CP_2 CP_2
“Lui diceva cose positive, anche quando l'ho fatto disegnare il sistema relazionale, ha messo sullo
18 stesso piano i genitori, i compagni di entrambi i genitori, mi parlava anche della relazione della compagna del papà positivamente, mi raccontava della sorellina che non ha mai visto, c'era molto investimento su questa sorellina, nel suo sistema relazionale aveva inserito la sorellina”.
Le conclusioni finali cui giunge il CTU sono nel senso che “…. entrambi i genitori già dal principio della loro relazione, non hanno mostrato competenza nelle varie transizioni della vita di coppia e della genitorialità. Per quanto riguarda la storia di coppia, questa e stata caratterizzata da un rapido passaggio che va dall'innamoramento alla genitorialità, senza la possibilità di attraversare le fasi intermedie quali: la conoscenza, il riconoscimento delle caratteristiche individuali e della loro reciproca accettazione, base indispensabile per procedere ad una progettualità filiale e fallendo quindi sul piano della co-genitorialità, i cui pilastri sono il sostegno reciproco e la collaborazione. Tali dinamiche sono accadute anche dopo la separazione fino alla ricomposizione dei nuovi nuclei familiari e senza porre attenzione al vissuto di Quindi entrambi i genitori vengono meno alla CP_2
funzione significante, in quanto il figlio non ha avuto il tempo e la possibilità di comprendere i ruoli e le funzioni dei nuovi membri soprattutto dal lato paterno, perciò è stata sottovalutata la patologia di in cui primeggia la difficoltà relazionale ed emotiva. Alla luce delle considerazioni fin qui CP_2
esposte, dove emergono condizioni di difficoltà degli adulti nell'esercizio condiviso della funzione genitoriale, relativamente al modo di gestire la conflittualità tra loro con ripercussioni sul figlio, si ritiene che al momento attuale vi siano sufficienti motivi per una proposta di deroga al principio della bigenitorialità, al fine di un coinvolgimento temporaneo dei Servizi Sociali in ordine all'affidamento del minore”.
Nella prospettiva da ultimo indicata dal CTU si è quindi determinato il Tribunale disponendo un affidamento temporaneo ai SS.SS. successivamente revocato.
Nelle conclusioni finali il CTU così risponde ai quesiti che gli sono stati sottoposti: “…. 1) “Dica il CTU di valutare la personalità dei genitori, le loro capacità genitoriali in relazione ai bisogni del figlio nonché le condizioni psicologiche e psichiatriche dei genitori, tenendo conto di eventuali patologie dei medesimi”. Dalle valutazioni effettuate, non emergono in entrambi i genitori, alterazioni di carattere psicopatologico, tuttavia presentano problematiche disfunzionali rispetto ad alcuni tratti psicologici.
La signora si mostra particolarmente indipendente e autonoma ma al contempo si trincera Pt_1
dietro una maschera di funzionalità ed adeguatezza, che nasconde rigidità comportamentale. Ella manifesta ipersensibilità alla critica e al giudizio, con scarsa tolleranza alle frustrazioni e a punti di vista diversi dal proprio, ponendosi in maniera talvolta critica e oppositiva come se le sue decisioni e i suoi punti di vista fossero inconfutabili. La personalità della signora è caratterizzata dalla capacità di procrastinare gli obiettivi e le gratificazioni personali per un'ingiunzione interna morale molto forte, che risponde al senso del dovere. Ciò non fa altro che cristallizzare il suo funzionamento rigido,
19 basato su schemi di pensiero immodificabili, poco inclini al compromesso. La signora per Pt_1
sopperire agli errori commessi dal padre di suo figlio a proposito della funzione protettiva, ha trasformato la sua relazione con il figlio stesso in una relazione diadica quasi esclusiva, questo rapporto nutre il bisogno di ipercontrollo della signora aspetto legato alla sua rigidità. Dalla Pt_1 valutazione psicodiagnostica emerge: " l'Io appare sufficientemente integrato, con capacità di giudizio mantenute ma non sempre funzionali, competenze di controllo particolarmente rigide e povere competenze nella sfera emotivo-affettiva (…) si nota una tendenza ad esercitare un ipercontrollo” vd.pag.40. Ne risulta una madre con personalità rigidamente strutturata nelle componenti di ipercontrollo sia intrapsichico che interpersonale. Ella comprende la patologia del figlio ma tende a proteggerlo eccessivamente da situazioni esterne, limitando l'esplorazione del mondo e l'acquisizione di competenze e autonomie quotidiane. La relazione madre-figlio così elettiva rischia di compromettere il ripristino della relazione padre-figlio. Pertanto, in relazione alle capacità genitoriali della signora risultano lacunose la funzioni predittiva in quanto la signora limita la Pt_1
progressione evolutiva del figlio riducendone l'apertura verso il mondo esterno, la funzione normativa in quanto è eccessivamente limitante e i confini delle regole sono poco flessibili, la funzione triadica in quanto nonostante verbalizzi la volontà di aiutare il figlio nel riprendere la relazione col padre, non la facilita, a causa di modalità comunicative non completamente idonee perché talvolta, CP_2
sembra influenzato dal pensiero materno”.
Relativamente al resistente le conclusioni finali del CTU sono nel rilevare “….. un uomo semplice, e tutta la sua vita ruota attorno al lavoro. L'attività lavorativa viene però spesso utilizzata come strumento per giustificare le sue mancanze, o difficoltà nel prendersi delle responsabilità. Nel signor traspare la superficialità e l'assenza del riconoscimento della sua mancata responsabilità nel CP_1
tutelare il figlio in merito agli episodi già descritti. Lacunosa è la sua capacità di giudizio che lo induce a banalizzare le sofferenze del figlio. Ne risulta un padre con personalità caratterizzata da superficialità e immaturità. Egli nutre affetto per il figlio ma non riesce a focalizzarsi sui suoi bisogni, perché distratto dall'impegno lavorativo che è la sua priorità.
Per questi motivi
trascorre poco tempo con lui delegandolo ad altri, non solo, lo inserisce nel suo nuovo nucleo familiare composto dalla moglie e dal figlio della stessa, senza una gradualità (labile la funzione affettiva). Nel signor CP_1
traspare la sua difficoltà a comprendere e/o accettare la patologia del figlio e l'attenzione che essa richiede. Egli non riconosce a pieno i limiti che ha il figlio stesso, tendendo quindi a considerarlo più autonomo delle sue possibilità e rischiando perciò di metterlo in pericolo perché non sufficientemente supervisionato (lacunose le funzioni protettiva, predittiva, normativa e regolativa).
Dalla valutazione psicodiagnostica emerge: “Alla luce di quanto descritto l'Io appare sufficientemente integrato, con capacità di giudizio talvolta non mantenute, (…) rigido nelle convinzioni tende a commettere errori di giudizio. L'attività ideativa è talvolta caratterizzata da slittamenti, ma in assenza di
20 un disturbo del pensiero, il quale appare meno chiaro e meno evoluto della media, riflettendo una logica debole e immatura (…) tende all'ipoincorporazione con modalità di analisi e sintesi semplicistiche, superficiali e caratterizzate da disimpegno, con risultati trascurati e sbrigativi”.
Pertanto, in merito alle capacità genitoriali del signor risulta lacunosa la funzione protettiva in CP_1 quanto sottovaluta l'accudimento fisico nei confronti del figlio rispetto ad esempio agli infortuni che ha subito, labili le funzioni affettiva perché dedicava poco del suo tempo al figlio quindi lo delegava alla nonna o alla moglie, inoltre ha inserito el nuovo nucleo familiare senza considerare i suoi CP_2
aspetti di rigidità e controllo nelle relazioni interpersonali, quindi non si è posto la domanda in relazione al fatto che magari avesse avuto bisogno di più tempo per accettare gli altri CP_2
componenti della famiglia. Carente è anche la funzione predittiva in quanto espone troppo il figlio come se fosse più autonomo rispetto alle sue risorse e non ne riconosce i limiti dettati dalla patologia;
la funzione normativa in quanto per il signor non ci sono confini, come se il figlio fosse in grado CP_1
di fare “tutto”; la funzione regolativa perché, sempre sottovalutando la patologia del figlio che già presuppone una difficoltà di regolare le emozioni, non lo sostiene nel sopperire a queste funzioni mancanti. Entrambi i genitori vengono meno alla funzione significante in quanto il figlio non ha avuto il tempo e la possibilità di comprendere i ruoli e le funzioni dei nuovi membri del nucleo paterno. Il padre ha inserito rapidamente el nuovo contesto familiare e la madre lo ha concesso”. CP_2
Ritiene il Tribunale che le criticità evidenziate da parte del CTU a carico di entrambi i genitori “cfr. CTU secondo cui entrambi i genitori “…. presentano problematiche disfunzionali rispetto ad alcuni tratti psicologici”) non sono tali da prevedere una deroga al criterio ordinario di affidamento condiviso del minore ad entrambi anche se i medesimi nei lore rapporti e soprattutto nei rapporti con CP_2
dovranno tenere conto di quanto ha esposto il CTU nella risposta al secondo quesito (2)“Riferisca il
CTU le condizioni psicoaffettive del minore con riferimento a ciascun genitore, i rapporti con i CP_2
nonni e le eventuali ragioni e le cause di un eventuale rifiuto relazionale con i genitori o anche con uno solo di essi”).
Da parte del CTU si è infatti evidenziato che “… Rispetto all'attuale situazione familiare, CP_2
appare in evidente stato di sofferenza, rappresentando forti pressioni emotive che non sembra in grado di esternare e canalizzare produttivamente verso l'esterno. Si mostra fortemente schierato e sintonizzato emotivamente con la figura materna, negando l'accesso alla figura paterna e a tutto il nucleo, ritenuti da lui non in grado di proteggerlo. Rispetto alla figura materna si sente protetto, emerge questa sorta di accudimento reciproco madre figlio (che genera confusione di ruoli) in modo simmetrico (si proteggono vicendevolmente). si sente accettato e riconosciuto solo dal CP_2 nucleo materno e in quanto la madre è presente in tutti i contesti che lo riguardano (visite mediche, scuola, attività ludiche), una relazione madre-figlio però quasi esclusiva. Rispetto alla figura paterna
21 mantiene una posizione apertamente distante per mettersi al riparo dai sentimenti di paura e trascuratezza e dalla riattivazione di vissuti traumatici, sperimentati nel legame con il padre e con tutto il nucleo paterno (minimizzavano le sue sofferenze derivanti dagli infortuni subiti, lo lasciavano solo a casa ecc…) Quando sottolinea la sola presenza della madre e l'assenza del padre CP_2 durante le visite mediche, traspare un vissuto abbandonico, che lo fa sentire rifiutato. Questi ricordi negativi, sembrano suggerire la presenza di un suo atteggiamento attuale fortemente sfiduciato.
Nonostante on conceda nessun accesso al padre, lo rappresenta mentalmente. IGnificativa CP_2
è l'interpretazione del test (che si allega) dove rispetto invece a quanto Persona_11 CP_2
verbalizzi, pone i genitori su un piano simmetrico: “… attraverso il sogno rappresentato, CP_2
esprime il desiderio di tornare ad avere “i suoi veri genitori”, in quanto quelli attuali vengono concepiti come “gli adottivi”. Ciò potrebbe essere interpretabile come la nostalgia che prova CP_2 verso la famiglia originaria, dove riceveva cure e attenzione in modo esclusivo, senza alcuna interferenza esterna…”(test pag.45).
Appare pertanto essenziale che i genitori tengono conto - nel futuro – di tali circostanze e della situazione di sofferenza in capo al minore.
SULLA COLLOCAZIONE PREVALENTE DEL MINORE CP_2
Nel corso dell'istruttoria si è proceduto all'audizione del minore il quale ha espressamente CP_2
dichiarato di non voler frequentare il padre.
Da parte del CTU si è evidenziato a questo proposito che “In relazione al collocamento si suggerisce di mantenere l'attuale situazione, ovvero, presso l'abitazione materna, con l'obbiettivo, però, di aiutare l'intero nucleo familiare a ricomporre le relazioni psicologiche fra di loro, al momento, altamente conflittuali e disfunzionali. Pertanto, vista la collaborazione già in essere col Servizio di N.P.I. di Novi
Ligure che ha in carico il minore, si suggerisce un percorso di Parent Training per i genitori presso lo stesso Servizio. In accordo con i Servizi Sociali si dovrebbe organizzare per almeno sei mesi, un piano di intervento finalizzato a monitorare l'intero nucleo familiare, al fine di raggiungere obbiettivi migliorativi nell'esercizio delle funzioni genitoriali”.
Osserva il Tribunale che la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337-ter c.c., con riferimento alla separazione personale dei coniugi, non esclude che il minore sia collocato prevalentemente presso uno dei genitori e che sia stabilito uno specifico regime di visita con l'altro genitore (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. n. 18131/2013). Allorché sussista conflitto genitoriale e il giudice sia chiamato a stabilire il luogo in cui i minori debbano fissare la propria residenza, deve in particolare tenersi conto del tempo trascorso dall'eventuale avvenuto trasferimento, dell'acquisito delle nuove abitudini di vita, di cui è sconsigliabile il repentino mutamento, a maggior ragione se questo debba comportare un distacco dall'uno dei genitori con cui 22 vi sia stabile convivenza (C. App. Catania 16.8.2013 e Cass. 4.6.2010, n. 13619).
Nel caso di specie, anche in considerazione del rifiuto del minore di incontrare il padre, di cui si dà conto nella CTU ed espressamente ribadito da durante l'audizione, deve essere disposto il CP_2
collocamento del medesimo presso la madre, ove assumerà anche la residenza.
SULLA FREQUENTAZIONE DEL GENITORE NON COLLOCATARIO
In regime di affidamento condiviso, la scelta in ordine ai tempi di permanenza dei figli presso l'uno e l'altro genitore è rimessa in primo luogo agli accordi tra i genitori e solo in difetto di accordo al regolamento giudiziale, che ha natura sussidiaria e si limita a fissare la “cornice minima” dei tempi di permanenza.
Tuttavia, la cornice minima data dal giudice deve essere pienamente adeguata alle esigenze delle famiglia e all'interesse dei minori, poiché deve potersi consentire ai figli di trascorrere con il genitore non collocatario dei tempi adeguati e segnatamente dei fine settimana interi, e tempi infrasettimanali, garantendo una certa continuità di vita in questi periodi, nei limiti in cui ciò non interferisca con una normale organizzazione di vita domestica e consenta la conservazione dell'habitat principale dei minori presso il genitore collocatario. Vi è invero una sensibile differenza tra regolare i tempi di permanenza e limitarli significativamente: e per adottare limitazioni al diritto e dovere dei genitori di intrattenere con i figli un rapporto continuativo, è necessario dimostrare che da ciò può derivare pregiudizio al minore. Il preminente interesse del minore, infatti, cui deve essere conformato il provvedimento del giudice, può considerarsi composto essenzialmente da due elementi: mantenere i legami con la famiglia (a meno che non sia dimostrato che tali legami siano particolarmente inadatti) e potersi sviluppare in un ambiente sano.
Tali principi vanno adeguati, nel caso concreto, al fatto che il minore ha manifestato la volontà di non incontrare il padre. La presa in carico ed il monitoraggio compiuti dai servizi sociali sono stati finalizzati a superare le criticità di entrambi i genitori di cui si dà atto nella relazione del CTU e la situazione di “blocco” da parte del minore nei confronti del padre.
Rispendendo al quesito n. 3) (3)“Indichi il CTU eventuali soluzioni maggiormente idonee volte a salvaguardare e recuperare il rapporto genitoriale in caso di compromissione con uno o entrambi i genitori”) il CTU ha evidenziato che “…. al momento attuale vi siano sufficienti motivi per una proposta di deroga al principio della bigenitorialità, al fine di un coinvolgimento temporaneo dei Servizi
Sociali in ordine all'affidamento del minore. In relazione al collocamento si suggerisce di mantenere l'attuale situazione, ovvero, presso l'abitazione materna, con l'obbiettivo, però, di aiutare l'intero nucleo familiare a ricomporre le relazioni psicologiche fra di loro, al momento, altamente conflittuali e disfunzionali. Pertanto, vista la collaborazione già in essere col Servizio di N.P.I. di Novi Ligure che ha
23 in carico il minore, si suggerisce per i genitori, presso lo stesso Servizio, un percorso di Parent Training che ha lo scopo di coinvolgerli nel processo educativo, aiutarli a comprendere e a rispondere correttamente ai segnali inviati dal figlio, data la sua patologia. In accordo con i Servizi Sociali si dovrebbe organizzare, per almeno sei mesi, un piano di intervento finalizzato a monitorare l'intero nucleo familiare, al fine di raggiungere obbiettivi migliorativi nell'esercizio delle funzioni genitoriali e a ripristinare con gradualità il rapporto con tutto il nucleo paterno. Si propone quindi una educativa settimanale sia presso la casa materna che quella paterna con le seguenti modalità: per i primi tre mesi una volta alla settimana e per i tre mesi successivi aggiungendo un giorno a settimane alterne. Si suggerisce che i Servizi abbiano facoltà di incrementare gli spazi di frequentazione padre-figlio, qualora vi fosse un processo evolutivo migliorativo nella relazione tra gli stessi. Saranno i Servizi a relazionare al Tribunale l'andamento degli incontri, l'obbiettivo è quello di ripristinare l'affidamento condiviso. Inoltre, considerata l'alta conflittualità tra i genitori, si propone un percorso di coordinazione genitoriale. Per il minore invece, si suggerisce la prosecuzione del percorso già in essere, presso il Servizio N.P.I di Novi Ligure”.
Ancora nell'ultima relazione del servizio sociale CSP del 9 settembre 2925 si evidenzia che ancora il minore, pur avendo un – quando lo incontra – un buon dialogo con il genitore, preferisce non incontrarlo. Si legge nella citata relazione: “…. l Servizio Sociale scrivente nel corso dell'ultimo periodo non ha potuto organizzare incontri tra il padre ed il minore in quanto successivamente a quanto riportato nella precedente relazione ha più volte riferito di non sentirsi di affrontare gli altri CP_2
incontri, senza però indicarne le motivazioni, ad avere in questo momento degli appuntamenti con il padre. Il Servizio Sociale scrivente non ha rilevato alcuna difficoltà nella relazione tra ed il CP_2
papà nel momento degli incontri dove è invece emersa una buona comunicazione ed un clima sereno,
i rifiuti agli incontri sono avvenuti successivamente ad un incontro annullato del padre per motivi lavorativi. Il IG. ha riferito di aver inviato diversi messaggi al cellulare del figlio per salutarlo ed CP_1 avere qualche sua informazione senza avere mai risposte. Il IG. aveva comunicato al Servizio CP_1
Sociale scrivente di essere in attesa di una bambina dalla sua attuale compagna , notizia che avrebbe voluto condividere con in occasione di un incontro che però non è mai più avvenuto. L'attuale CP_2
chiusura da parte di nei confronti del padre non pare avere una motivazione derivata dagli CP_2
incontri tra gli stessi che si sono svolti in maniera positiva ed adeguata. appare disinteressato CP_2
ad effettuare degli incontri con il padre riferendo di preferire mantenere “le cose così come stanno” e
“di stare bene cosi”. Il Servizio Sociale scrivente ha offerto a a possibilità di un supporto nella CP_2
relazione con il padre ed eventuale incontro, che il minore ha però rifiutato. L'Educatrice che ha svolto gli incontri e l'Assistente Sociale hanno dato disponibilità ad essere contattate nel caso in cui lui avesse piacere a condividere nei momenti con il papà, al momento la situazione è rimasta invariata”.
24 Nel caso concreto, pertanto, in considerazione del (temporaneo) rifiuto da parte di di CP_2
incontrare il padre deve essere disposta – a salvaguardia del diritto/dovere alla bigenitorialità - una generica ed eventuale possibilità di incontro fra padre e figlio con modalità libere da concordarsi fra i genitori, tenendo conto delle esigenze scolastiche del minore, ma soprattutto condizionata alla volontà di di incontrare il padre, anche in considerazione delle ripercussioni psicologiche che CP_2
tali incontri possono avere sul figlio.
SULLA QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DEL FIGLIO MINORE CP_2
La giurisprudenza ha interpretato il dovere di mantenimento come espressione del più generale dovere di cura che tiene conto di tutte le esigenze, anche future, necessarie allo sviluppo psicofisico del figlio.
Da ciò deriva che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 c.c., obbliga i coniugi a far fronte a una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, nonché alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Tale principio trova conferma nel testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, le risorse economiche dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Nel caso di specie, pertanto, il contributo al mantenimento deve tenere conto di due variabili;
a) il tempo che rascorrerà presso ciascun genitore e CP_2
b) la situazione patrimoniale e reddituale dei genitori stessi.
Con riferimento al primo di tali aspetti, si ricava - da quanto sopra esposto - un aumento (rispetto al passato9 del tempo che rascorrerà presso la madre, a causa del rifiuto di incontrare il padre;
CP_2
in tale prospettiva aumenta l'onere economico per la madre la quale dovrà provvedere interamente al mantenimento del figlio.
Con riferimento al secondo di tali aspetti osserva il Tribunale che la situazione reddituale dei genitori non appare sostanzialmente mutata rispetto al ricorso introduttivo se non con riferimento a tali aspetti:
25 la ricorrente dal mese di maggio a quello di giugno 2022 – dopo avere svolto alcuni lavori di commessa all'Outlet di Serravalle, nei negozi Twinset, Adidas, e Liu-Jo ed essere stata iscritta alla
PI - ha svolto la mansione di collaboratore scolastico, a tempo determinato, per 36 ore settimanali. Relativamente alle spese sostenute la ricorrente ha riferito di condurre in locazione un appartamento a Serravalle Scrivia (AL), in Via Borgonuovo 8/12, facendosi carico di un canone annuale di € 5.400,00 (oltre a spese di amministrazione per circa € 1.200,00 a cui sommare i costi di vitto, vestiario, fornitura dei servizi elettrico, del gas, della spazzatura, medicinali, un mutuo chirografario e di doposcuola per circa € 300,00 mensili;
cfr. docc. da 39 a 49).
il resistente sig. dall'inizio del procedimento, è diventato padre di altre due figlie CP_1
( , nata ad [...] 2022, e , nata a [...] 2025 del cui mantenimento egli si occupa Per_12
unitamente alla moglie.
Da parte della ricorrente si evidenzia che le dichiarazioni dei redditi del resistente non appaiano credibili;
osserva - peraltro - il Tribunale che i penetranti poteri di indagine del Tribunale con riferimento alla ricostruzione del reddito delle parti e del loro patrimonio possono esplicarsi solamente nella ricerca di patrimoni e redditi già conseguiti e rinvenibili, trovando un necessario limite nella impossibilità di procedere alla ricostruzione di redditi verosimilmente conseguiti mediante attività non regolarizzata. La situazione reddituale da prendere in considerazione ai fini della quantificazione del contributo al mantenimento di deve, necessariamente, limitarsi a CP_2 quella risultante dalle dichiarazioni dei redditi presentata dalle parti.
In questa prospettiva appare adeguato – in considerazione delle aumentate esigenze di e del CP_2
tempo maggiore che trascorrerà presso l'abitazione della madre e del fatto che il padre deve provvedere anche al mantenimento di altri due figli - aumentare ad euro 350,00 mensili oltre rivalutazione annuale ISTAT la somma già quantificata in euro 300,00 mensili in sede di provvedimenti provvisori.
Le spese straordinarie vengono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
SULLA RICHIESTA DI APPLICAZIONE ALLA SIG.RA CADEDDU DELLE SANZIONI DI CUI ALL'ART. 337
QUATER COMMA 2 C.C.
Nel caso concreto, come sopra evidenziato, sussistono criticità psicologiche in capo ad entrambi i genitori che - tuttavia - non sono tali da impedire l'affidamento condiviso del minore, e, in considerazione del comportamento tenuto dai medesimi nel corso del procedimento, precludono l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 337 quater comma 2 c.c. nei confronti dell'istante.
SULLE SPESE DI CAUSA
Nel caso di specie pur essendo stato disposto l'affidamento condiviso di ad entrambi i CP_2
26 genitori, la parte resistente appare soccombente rispetto alle modalità di visita e frequentazione del minore in considerazione del rifiuto del minore di vedere il padre. Tale rifiuto, come riferito dalla stesso minore, trova la sua giustificazione nei comportamenti dello stesso genitore e nell'atteggiamento che IL ha manifestato nei confronti del figlio, indicati anche nella CTU. Pt_2
Deve pertanto ritenersi sussistente la parziale soccombenza della parte resistente.
Le spese di lite liquidate seguono – pertanto - la parziale soccombenza nella misura del 50%, e vengono compensate nella misura del restante 50% e liquidate come da dispositivo in applicazione del D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M. 147/2022).
Le spese di CTU essendo necessarie alla verifica della capacità genitoriale sono poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
affida il figlio minore in modo condiviso, a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su CP_2
questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, con collocazione prevalente presso la madre dove avrà residenza anagrafica;
dispone che il padre sig. possa tenere con sé il figlio a fine settimana alternati, dal CP_1 CP_2
venerdì all'uscita da scuola, quando lo andrà a prendere, fino al lunedì mattina, quando lo accompagnerà a scuola.
Condiziona
tale generica modalità di frequentazione alla specifica volontà di i incontrare il padre. CP_2
dispone a carico del padre sig. sig. l'obbligo di corrispondere alla madre sig.ra CP_1 Parte_1 entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio CP_2
la somma di Euro 350,00 rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio e previamente concordate tra i CP_2
genitori, come da protocollo in vigore presso il Tribunale di Alessandria;
rigetta la richiesta di applicazione alla sig.ra delle sanzioni di cui all'art. 337 quater comma 2 c.pc. Pt_1
27 NN
il sig. al pagamento in favore della sig.ra del 50 % delle spese di causa CP_1 Parte_1
che liquida in euro 3.500,00 oltre accessori;
compensa fra le parti il restante 50%.
Compensa integralmente fra le parti le spese di CTU.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, camera di consiglio del 21 ottobre 2021.
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Giuseppe Bersani) (Dott. Paolo Rampini)
Spese compensate
Alessandria, camera di consiglio del ……….
Il Giudice relatore
Dott. Giuseppe Bersani
Il Presidente
Dott. Paolo Rampini
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