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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. IV, sentenza 09/01/2026, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 38/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 4, riunita in udienza il 27/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MELA ANTONIO, Giudice monocratico in data 27/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2984/2024 depositato il 15/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Via Vecchia Alimini N 48 73028 Otranto LE
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
elettivamente domiciliato presso Via Vecchia Alimini N 48 73028 Otranto LE
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. V1920240003794883 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Nessuno compare per le parti chiamate in causa. Il giudice, letti gli atti di causa, si ritira per deliberare.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 ed il sig. Ricorrente_2, che si difendono in proprio ai sensi dell'art. 12, 2° comma del D. Lgs. n. 546/1992, citando in giudizio il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Giustizia Tributaria, con ricorso cartaceo/analogico impugnavano “l'atto di regolarizzazione n.
V1920240003794883 prot. n. 0074769/2024 del 29.07.2024 di complessive € 158,75 (comprensivo di spese di notifica pari ad € 8,75) emesso a loro carico dall' Ufficio di segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria al fine di procedere alla regolarizzazione dell'insufficiente pagamento del contributo unificato tributario relativo al ricorso iscritto nel R.G.R. al n. 1650/2024.
L'odierno ricorso cartaceo/analogico, notificato a controparte in data 25.10.2024 con l'invio di raccomandata postale ed iscritto a ruolo al n. R.G.R. n. 2984/2024, veniva depositato presso gli uffici di questa Corte di
Giustizia Tributaria il 15.11.2024.
Costituitosi in giudizio, l'Ufficio di Segreteria della CGT di 1° grado di Lecce rilevava, preliminarmente,
l'irregolarità della “notifica” e del “deposito” cartaceo/analogico del ricorso, in violazione dell'art. 16-bis del
D. Lgs. n. 546/92, ed in conseguenza di tanto chiedeva che venisse loro assegnato un termine perentorio al fine di procedere alla relativa regolarizzazione mediante deposito telematico del ricorso, ex art. 16-bis, comma 4-bis, del D. Lgs. n. 546/1992. Contestava, in ogni caso, tutte le eccezioni di parte ricorrente chiedendo il suo rigetto, con vittoria di spese.
All'udienza del 20.03.2025 la Corte, con ordinanza n. 286/2025, disponeva che parte ricorrente procedesse, entro il termine perentorio di 90 giorni, al deposito del fascicolo processuale telematico mediante P.T.T.
Al termine dell'udienza di trattazione del 27.11.2025 la Corte tratteneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La costituzione in giudizio del ricorrente, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n°546/1992, si effettua esclusivamente mediante “deposito del ricorso”, a pena di inammissibilità, entro 30 giorni dalla sua “notifica a mezzo pec”, attraverso il Sistema informativo della Giustizia Tributaria - SIGIT (art. 16-bis, comma 3, del D. Lgs. n°
546/1992), secondo le disposizioni sul processo tributario telematico (PTT) dettate dal D.M. 23.12.2013, n.
163 e dei successivi decreti attuativi. L'obbligo dalla “notifica del ricorso” a mezzo pec non sussisteva per i contribuenti che stavano in giudizio senza difensore per le controversie fino a 3.000,00 euro. Dal 1° settembre
2024 anche tale facoltà è stata eliminata dal D. Lgs. n. 220/2023 che ha soppresso il comma3-bis dell'art. 16-bis del D. Lgs. n. 546/92: ne deriva che le modalità telematiche sono obbligatorie, tanto per le “notifiche” quanto per i “depositi”, anche per tali soggetti che stanno in giudizio senza l'assistenza di un difensore nelle controversie fino ad euro 3.000,00.
Premesso ciò, nel caso di specie sussisteva il duplice obbligo della “notifica telematica” e del “deposito telematico” del ricorso, attraverso il Sistema informativo della Giustizia Tributaria – SIGIT. Detto ciò, però, risulta doveroso evidenziare che il nuovo comma 4-bis dell'art. 16-bis del D. Lgs. n° 546/1992, prevede che la violazione delle disposizioni dei precedenti commi 1 e 3 (sull'obbligo di deposito degli atti processuali notificati esclusivamente con le modalità telematiche vigenti) “non costituisce causa di invalidità del deposito, salvo l'obbligo di regolarizzarlo nel termine perentorio stabilito dal giudice”. In ragione di tanto, all'udienza del 20.03.2025 questa Corte, con ordinanza n. 286/2025, disponeva che parte ricorrente procedesse, entro il termine di 90 giorni, al deposito del fascicolo processuale mediante P.T.T. La predetta ordinanza, sebbene ritualmente notificata ai ricorrenti da parte dell'Ufficio di Segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado (raccomandata A.R n.07310010250021816 del 27.03.2025 inviata al sig. Ricorrente_2 e raccomandata A.R. n. 07310010250021817 del 27.03.2025 inviata alla sig.ra Ricorrente_1 a mezzo PO PA (operatore postale autorizzato dal Ministero delle Comunicazione), non sortiva, però, alcun effetto.
Da tanto consegue l'inammissibilità del ricorso e la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese legali in quanto, al momento della notifica del ricorso, parte resistente ha legittimamente apprestato le proprie difese svolgendo la necessaria attività giudiziale.
Per quanto innanzi esposto questa Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite che vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Lecce, in composizione monocratica, dichiara l'inammissibilità del ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in
€ 80,00 oltre oneri accessori, se dovuti come per legge.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 4, riunita in udienza il 27/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MELA ANTONIO, Giudice monocratico in data 27/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2984/2024 depositato il 15/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Via Vecchia Alimini N 48 73028 Otranto LE
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
elettivamente domiciliato presso Via Vecchia Alimini N 48 73028 Otranto LE
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. V1920240003794883 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Nessuno compare per le parti chiamate in causa. Il giudice, letti gli atti di causa, si ritira per deliberare.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 ed il sig. Ricorrente_2, che si difendono in proprio ai sensi dell'art. 12, 2° comma del D. Lgs. n. 546/1992, citando in giudizio il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Giustizia Tributaria, con ricorso cartaceo/analogico impugnavano “l'atto di regolarizzazione n.
V1920240003794883 prot. n. 0074769/2024 del 29.07.2024 di complessive € 158,75 (comprensivo di spese di notifica pari ad € 8,75) emesso a loro carico dall' Ufficio di segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria al fine di procedere alla regolarizzazione dell'insufficiente pagamento del contributo unificato tributario relativo al ricorso iscritto nel R.G.R. al n. 1650/2024.
L'odierno ricorso cartaceo/analogico, notificato a controparte in data 25.10.2024 con l'invio di raccomandata postale ed iscritto a ruolo al n. R.G.R. n. 2984/2024, veniva depositato presso gli uffici di questa Corte di
Giustizia Tributaria il 15.11.2024.
Costituitosi in giudizio, l'Ufficio di Segreteria della CGT di 1° grado di Lecce rilevava, preliminarmente,
l'irregolarità della “notifica” e del “deposito” cartaceo/analogico del ricorso, in violazione dell'art. 16-bis del
D. Lgs. n. 546/92, ed in conseguenza di tanto chiedeva che venisse loro assegnato un termine perentorio al fine di procedere alla relativa regolarizzazione mediante deposito telematico del ricorso, ex art. 16-bis, comma 4-bis, del D. Lgs. n. 546/1992. Contestava, in ogni caso, tutte le eccezioni di parte ricorrente chiedendo il suo rigetto, con vittoria di spese.
All'udienza del 20.03.2025 la Corte, con ordinanza n. 286/2025, disponeva che parte ricorrente procedesse, entro il termine perentorio di 90 giorni, al deposito del fascicolo processuale telematico mediante P.T.T.
Al termine dell'udienza di trattazione del 27.11.2025 la Corte tratteneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La costituzione in giudizio del ricorrente, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n°546/1992, si effettua esclusivamente mediante “deposito del ricorso”, a pena di inammissibilità, entro 30 giorni dalla sua “notifica a mezzo pec”, attraverso il Sistema informativo della Giustizia Tributaria - SIGIT (art. 16-bis, comma 3, del D. Lgs. n°
546/1992), secondo le disposizioni sul processo tributario telematico (PTT) dettate dal D.M. 23.12.2013, n.
163 e dei successivi decreti attuativi. L'obbligo dalla “notifica del ricorso” a mezzo pec non sussisteva per i contribuenti che stavano in giudizio senza difensore per le controversie fino a 3.000,00 euro. Dal 1° settembre
2024 anche tale facoltà è stata eliminata dal D. Lgs. n. 220/2023 che ha soppresso il comma3-bis dell'art. 16-bis del D. Lgs. n. 546/92: ne deriva che le modalità telematiche sono obbligatorie, tanto per le “notifiche” quanto per i “depositi”, anche per tali soggetti che stanno in giudizio senza l'assistenza di un difensore nelle controversie fino ad euro 3.000,00.
Premesso ciò, nel caso di specie sussisteva il duplice obbligo della “notifica telematica” e del “deposito telematico” del ricorso, attraverso il Sistema informativo della Giustizia Tributaria – SIGIT. Detto ciò, però, risulta doveroso evidenziare che il nuovo comma 4-bis dell'art. 16-bis del D. Lgs. n° 546/1992, prevede che la violazione delle disposizioni dei precedenti commi 1 e 3 (sull'obbligo di deposito degli atti processuali notificati esclusivamente con le modalità telematiche vigenti) “non costituisce causa di invalidità del deposito, salvo l'obbligo di regolarizzarlo nel termine perentorio stabilito dal giudice”. In ragione di tanto, all'udienza del 20.03.2025 questa Corte, con ordinanza n. 286/2025, disponeva che parte ricorrente procedesse, entro il termine di 90 giorni, al deposito del fascicolo processuale mediante P.T.T. La predetta ordinanza, sebbene ritualmente notificata ai ricorrenti da parte dell'Ufficio di Segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado (raccomandata A.R n.07310010250021816 del 27.03.2025 inviata al sig. Ricorrente_2 e raccomandata A.R. n. 07310010250021817 del 27.03.2025 inviata alla sig.ra Ricorrente_1 a mezzo PO PA (operatore postale autorizzato dal Ministero delle Comunicazione), non sortiva, però, alcun effetto.
Da tanto consegue l'inammissibilità del ricorso e la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese legali in quanto, al momento della notifica del ricorso, parte resistente ha legittimamente apprestato le proprie difese svolgendo la necessaria attività giudiziale.
Per quanto innanzi esposto questa Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite che vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Lecce, in composizione monocratica, dichiara l'inammissibilità del ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in
€ 80,00 oltre oneri accessori, se dovuti come per legge.