Sentenza 7 novembre 2022
Rigetto
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 14/04/2025, n. 3178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3178 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03178/2025REG.PROV.COLL.
N. 02959/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2959 del 2023, proposto da
RO CC, BE TI, rappresentati e difesi dagli avvocati Vincenzo Maria Fargione, Lucio Anelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Umberto Garofoli, Gabriella Bozzone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 14517/2022, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 aprile 2025 il Cons. Marco Morgantini e uditi per le parti gli avvocati Lucio Anelli e Umberto Garofoli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza appellata è stato respinto il ricorso proposto per l’annullamento della determinazione dirigenziale n. 70 prot. n. 5860 del 15/01/13 con cui Roma Capitale, ai sensi dell’art. 15 della legge regionale n. 15/08, ha ingiunto la demolizione dell’opera ivi indicata ed il ripristino dello stato dei luoghi.
La motivazione della sentenza appellata fa riferimento alle seguenti circostanze.
I ricorrenti hanno abusivamente realizzato un manufatto di cemento armato e forati di circa 99 mq. di superficie ed altezza variabile da mt. 2,40 a mt. 4,40.
Tale opera è qualificabile come “nuova costruzione” ex art. 3 comma 1 lettera e) d.p.r. n. 380/01 e, come tale, avrebbe potuto essere realizzata solo con permesso di costruire, come previsto dall’art. 10 comma 1 lettera a) d.p.r. n. 380/01; la mancanza del titolo edilizio in esame impone l’adozione dell’ordinanza di demolizione ex artt. 31 d.p.r. n. 380/01 e 15 l.r. n. 15/08 legittimamente emessa nella fattispecie da Roma Capitale.
Il Tar ha inoltre escluso la natura pertinenziale del manufatto (in ragione della sua significativa consistenza) e la risalenza dello stesso ad epoca antecedente al 1940, circostanza, quest’ultima, prospettata ma non comprovata in alcun modo dai ricorrenti.
Il Tar ha ritenuto poi che il gravato provvedimento di demolizione risulta legittimo anche in riferimento a quanto lamentato con la seconda censura avendo lo stesso puntualmente indicato l’area oggetto di acquisizione (area di mq. 799 in via di Fontana Candida n. 235 ricadente in zona P.R.G. “Agro romano” e distinta in catasto al foglio 1048 particelle 351, 709 e 908).
In ogni caso, secondo il Tar, l’ipotetica insufficienza delle superfici oggetto di acquisizione non comporterebbe l’illegittimità del provvedimento di demolizione ma, al più, potrebbe influire sull’acquisizione stessa.
2. Parte appellante lamenta che le opere edilizie realizzate dagli appellanti non richiedevano il rilascio di un permesso di costruire, in quanto costituivano mere opere di manutenzione straordinaria del manufatto esistente da vari decenni (1940) ed in stato di totale abbandono.
Riferisce che il manufatto in esame è costituito da una copertura (tettoia) finalizzata a riparare dalle intemperie la sottostante area adibita a parcheggio e da un vano adibito a deposito di mobilio vario e degli arredi da giardino nel periodo invernale, nonché per l’installazione di apparati tecnologici a servizio dell’abitazione (cassoni per l’acqua, motori per aria calda e/o fredda ecc.
Detto manufatto non potrebbe qualificarsi come costruzione suscettibile di incidere sull’assetto urbanistico-edilizio di zona (con conseguente necessità del previo rilascio di un permesso di costruire per la sua realizzazione), per essere invece una mera opera pertinenziale, come tale non richiedente alcun previo assenso sotto il profilo edilizio, al più dovendosi far rientrare la sua realizzazione nell’ambito della previsione normativa (art. 6 del D.P.R. n. 380/2001) che la assoggetta a SCIA, la cui mancanza non può giustificare l’adozione di un ordine di demolizione, bensì una mera sanzione pecuniaria.
Ritiene che un intervento edilizio può definirsi come di “nuova costruzione”, e come tale soggetto a permesso di costruire, soltanto ove superi il limite volumetrico del 20%, mentre, ove l’intervento non superi tale limite e considerate le sue caratteristiche e la sua funzione è da ricondursi fra le opere di natura pertinenziale.
Nella specie, si sarebbe in presenza di un deposito con funzione meramente servente rispetto all’immobile principale e, pertanto, non soggetta a permesso di costruire, avente un volume inferiore al 20% del manufatto principale.
Parte appellante lamenta che l’ordinanza di demolizione sia stata adottata mediante il mero richiamo al verbale di sopralluogo, risultando, così, carente di un’autonoma motivazione.
Parte appellante lamenta l’erroneità della sentenza appellata nella parte in cui il Tar ha ritenuto che “il gravato provvedimento di demolizione risulta, poi, legittimo anche in riferimento a quanto lamentato con la seconda censura avendo lo stesso puntualmente indicato l’area oggetto di acquisizione (area di mq. 799 in via di Fontana Candida n. 235 ricadente in zona P.R.G. “Agro romano” e distinto in catasto al foglio 1048 particelle 351, 709 e 908).
In ogni caso l’ipotetica insufficienza delle superfici oggetto di acquisizione non comporterebbe l’illegittimità del provvedimento di demolizione ma, al più, potrebbe influire sull’acquisizione stessa”.
Infatti, secondo parte appellante, l’acquisizione di un’area circostante pari a mq. 799 sarebbe priva di motivazione e illegittima poiché l’art. 31 del DPR n. 380/2001, nella parte in cui abilita il Comune in caso di inottemperanza a disporre l’acquisizione di un’area ulteriore, impone che l’individuazione di detta ulteriore area (comunque non superiore a dieci volte quella occupata dall’immobile) sia giustificata dalla ricorrenza di una esplicitazione delle opere necessarie ai fini urbanistico-edilizi da destinarsi all’occupazione dell’intera zona di terreno che il comune intende acquisire.
3. L’appello è infondato.
Il Tar ha correttamente motivato che trattasi di manufatto abusivo in cemento armato e forati di circa 99 mq. di superficie ed altezza variabile da mt. 2,40 a mt. 4,40.
Tale opera è qualificabile come “nuova costruzione” ex art. 3 comma 1 lettera e) d.p.r. n. 380/01 e, come tale, avrebbe potuto essere realizzata solo con permesso di costruire, come previsto dall’art. 10 comma 1 lettera a) d.p.r. n. 380/01; la mancanza del titolo edilizio in esame impone l’adozione dell’ordinanza di demolizione ex artt. 31 d.p.r. n. 380/01 e 15 l.r. n. 15/08 legittimamente emessa nella fattispecie da Roma Capitale.
Infatti la natura pertinenziale del manufatto deve essere esclusa in ragione della significativa consistenza dell’opera e della circostanza che le opere sono destinate ad un utilizzo autonomo e durevole nel tempo per soddisfare esigenze carattere permanente (così Consiglio di Stato VII n° 5605 del 25 giugno 2024, II n° 7937 del 2 ottobre 2024).
Correttamente il Tar ha ritenuto che l’invocata risalenza del manufatto ad epoca antecedente al 1940 sia stata prospettata, ma non comprovata in alcun modo dai ricorrenti.
Inoltre nel Comune di Roma, prima dell’entrata in vigore della Legge 1150/1942, vigeva il “Regolamento Generale Edilizio” del 1934, il cui art. 1 già imponeva il rilascio di autorizzazione sindacale per le trasformazioni sull’intero territorio comunale tra cui anche quella relativa al caso di specie.
Conseguentemente, a fronte della mancata presentazione di qualsivoglia titolo edilizio l’ordine di demolizione costituisce atto dovuto.
La circostanza che l’ordine di demolizione abbia richiamato il verbale di sopralluogo non inficia la motivazione, ma anzi esprime un doveroso riferimento all’istruttoria posta in essere da Roma Capitale.
La censura attinente all’erronea indicazione della superficie da acquisire è inammissibile per carenza d’interesse.
Infatti gli elementi relativi alla superficie da acquisire costituiscono elementi istruttori da utilizzare (ed eventualmente da correggere) nel distinto e successivo provvedimento con cui, accertata l’inottemperanza all’ordine di demolizione, viene ordinata l’acquisizione del sedime al patrimonio comunale, non sussistendo invece obbligo di indicare l’area da acquisire nell’ordinanza di demolizione (così Consiglio di Stato I n° 999 del 7 agosto 2024).
L’eventuale errore nell’individuazione dell’area di sedime non incide sulla legittimità dell’ordine di demolizione, trattandosi di elemento estraneo all’ordine di ripristino ed avente mera funzione di avvertimento che potrà seguire il procedimento di acquisizione nel caso di mancata ottemperanza all’ordine di ripristino.
L’appello deve pertanto essere respinto.
La condanna alle spese dell’appello segue la soccombenza con liquidazione nella misura di Euro 4.000.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte appellante al pagamento dell’appello a favore di Roma Capitale nella misura di Euro 4.000 (quattromila) oltre eventuali accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
RO Chieppa, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere, Estensore
Rosaria Maria Castorina, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Morgantini | RO Chieppa |
IL SEGRETARIO