Sentenza breve 27 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza breve 27/03/2026, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00124/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00049/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 49 del 2026, proposto dalla sig.ra IL RI OJ, rappresentata e difesa dall'avvocato Paola Spina, con domicilio eletto presso il suo studio in Campobasso, via De Attellis n. 11;
contro
il Ministero dell'Interno - Questura di Campobasso, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n.74;
per l'annullamento
del provvedimento del Questore di Campobasso, prot. n. 0003149/2026 del 28.01.2026, recante diniego del rilascio del permesso di soggiorno richiesto dalla ricorrente
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 il dott. ER IO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1.La ricorrente, cittadina argentina, ha impugnato il provvedimento del Questore di Campobasso, avente prot. n. 0003149/2026 del 28.01.2026 notificato il 29.01.2026, con il quale la sua istanza volta al rilascio del permesso di soggiorno per attesa cittadinanza italiana veniva respinta.
2. Deduce l’illegittimità dell’atto gravato per erronea applicazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990, per la violazione del principio del legittimo affidamento, per la lesione del principio di proporzionalità e del diritto all’unità familiare e per eccesso di potere e travisamento dei fatti.
In sintesi, la parte ricorrente censura il provvedimento questorile perché l’Amministrazione avrebbe del tutto omesso qualsivoglia riferimento e/o valutazione delle osservazioni procedimentali successive alla comunicazione del preavviso di diniego ex art. 10 bis l. n. 241/1990 e della documentazione ivi allegata: le suddette osservazioni, ancorché tardive, avrebbero dovuto essere esaminate dall’Amministrazione; inoltre, il mancato rispetto del termine per la trasmissione delle osservazioni, assegnato con il suddetto preavviso di rigetto, non poteva determinare ex se il rigetto o l’archiviazione dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno, attesa la natura non perentoria di tale termine.
L’interessata lamenta poi che la condotta serbata dall’Amministrazione – che con la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ha contestualmente invitato “ la ricorrente a integrare la documentazione ritenuta mancante, fissando un appuntamento presso l’Ufficio Immigrazione per il giorno 11 dicembre 2025, successivamente spostato al 26.01.2026 ” ( cfr. ricorso, pag. 5), si porrebbe in contrasto con il generale principio del legittimo affidamento, atteso che la Questura avrebbe ingenerato nella ricorrente il convincimento della possibilità di “ completare utilmente la pratica ” salvo poi rigettare la sua istanza.
L’interessata deduce altresì l’illegittimità del provvedimento per aver l’Amministrazione omesso “ ogni bilanciamento tra interesse pubblico e diritti fondamentali della ricorrente, non valutando soluzioni alternative meno afflittive, quali il rilascio di un permesso di soggiorno per coesione familiare, in pendenza della domanda di cittadinanza della madre ” ( cfr. ricorso, pag. 6); e lamenta infine il travisamento dei fatti e lo sviamento, evidenziando che “ il provvedimento impugnato si risolve in un automatismo espulsivo, privo di un’effettiva istruttoria e di un concreto bilanciamento, in contrasto con i principi affermati dalla giurisprudenza amministrativa secondo cui l’archiviazione o il diniego di un titolo di soggiorno produce effetti sostanzialmente equivalenti al rigetto e richiede una motivazione rafforzata (TAR Veneto, n. 1682/2024)” .
3. L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio per il tramite dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, deducendo l’infondatezza del gravame.
4. All’udienza cautelare del 25.3.2026, dato avviso alle parti della possibilità di una definizione della controversia nel merito mediante sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm., la causa, sentiti i difensori presenti, è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è infondato.
6. Il Collegio deve, infatti, subito rilevare che il gravato provvedimento di diniego della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per attesa cittadinanza italiana formulata dalla ricorrente, “ in quanto discendente da avo italiano ” è stato adottato non solo, e non tanto, perché “ trascorsi i trenta giorni dalla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, redatta ex art. 10bis della Legge 241/90 e notificata in data 06.11.2025, la OJEDA non ha inteso produrre memorie scritte e/o documenti utili al favorevole accoglimento dell’istanza”, ma essenzialmente in quanto “ la richiedente non soddisfa i requisiti soggettivi richiesti per la permanenza in Italia per attesa cittadinanza italiana e pertanto, non è comprovato il motivo di soggiorno ”.
6.1. E la suddetta circostanza, sulla quale si fonda la motivazione del gravato diniego questorile, è peraltro incontestata: è infatti la stessa ricorrente ad aver rappresentato, nell’ incipit del ricorso, di aver richiesto un permesso di soggiorno per attesa cittadinanza ma di non aver poi coltivato l’istanza per ottenere la cittadinanza “ iure sanguinis ” - che era stata poi richiesta solo da sua madre RI CE DA, con pratica tuttora pendente - per non esser in possesso dei requisiti di legge, i quali erano stati medio tempore modificati in virtù del D.L. n. 36 del 28.3.2025. Tali circostanze sono state peraltro rappresentate dalla ricorrente anche nelle osservazioni procedimentali, con cui l’interessata ha però richiesto all’Amministrazione di valutare il rilascio di un permesso per presupposti diversi da quelli dell’“ attesa cittadinanza ”: le dette osservazioni si chiudono, infatti, con la richiesta, rivolta all’Amministrazione, di valutare il rilascio di un permesso di soggiorno “ per coesione familiare ”, che non era oggetto della primigenia istanza, o di “ fissare un nuovo appuntamento per l’esame dell’istanza di permesso di soggiorno per coesione familiare che tenga in considerazione i tempi di definizione della posizione della madre in merito alla domanda di Cittadinanza ” ( cfr. le osservazioni procedimentali della ricorrente, di cui all’allegato 6 della memoria erariale depositata in data 19.3.2026).
6.2. Ne consegue che del tutto legittimamente l’Amministrazione ha adottato il gravato provvedimento di diniego dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno “ per attesa cittadinanza italiana ”, difettandone, per ammissione della stessa ricorrente, i relativi presupposti: e al riguardo deve aggiungersi che alcuna delle censure articolate nel ricorso attinge alla fondamentale motivazione del gravato provvedimento questorile, che risiede, come detto, nel fatto che “ la richiedente non soddisfa i requisiti soggettivi richiesti per la permanenza in Italia per attesa cittadinanza italiana e pertanto, non è comprovato il motivo di soggiorno”.
7. In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra esposte, il ricorso deve essere respinto, essendo infondate le doglianze in esso articolate.
8. La natura della vicenda contenziosa e le sue peculiarità fattuali giustificano, infine, la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
OR CI, Presidente
Luigi Lalla, Referendario
ER IO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER IO | OR CI |
IL SEGRETARIO