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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 06/06/2025, n. 875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 875 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Vicenza
In Nome del Popolo Italiano il giudice dott.ssa Stefania Caparello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 4533/2022 tra le parti:
ATTORE
, cf Parte_1 C.F._1
- difesa: avv. GIACOBBO LAURA, cf C.F._2
- domicilio: presso il difensore
CONVENUTO cf CP_1 P.IVA_1
- difesa: avv. PADOVAN GIUSEPPE, cf C.F._3
- domicilio: presso il difensore
OGGETTO: Altri contratti atipici
Decisa a Vicenza sulle seguenti conclusioni:
Attore: preliminarmente: si insiste affinché il giudice Voglia rimettere in istruttoria la causa, al fine di permettere all'attore di assolvere all'onere probatorio anche in ordine al quantum debeatur. Pertanto, si reitera la richiesta di ammissione dell'ordine di esibizione ex art. 210 cpc relativo ai bilanci e/o ai giustificativi dei costi e dei ricavi inerenti all'attività di allevamento svolta in forma occulta tra le parti in causa, nel sito produttivo di IG (VI) dal 2001 al 2012, e nel sito produttivo di AR IC (VI) dal 2004 al
2010.
Tenuto conto altresì che l'attore ha prodotto documentazione attestante i ricavi certi, ottenuti dal signor nei periodi per cui è causa (documentazione proveniente dalla soccidante AZIENDA AGRICOLA CP_1
LA PELLEGRINA vds. Doc. n. 22b) fascicolo attoreo), si chiede che il giudice ammetta CTU contabile, volta a determinare i costi per la gestione del periodo di interesse e quindi i risultati economici dei due allevamenti avicoli.
Si insiste altresì, occorrendo, per l'ammissione delle ulteriori prove richieste in memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 cpc del 13.03.2023 e n. 3 del 03.04.2023, allo stato non ammesse (prova per interrogatorio formale del signor e prova per testi sui capitoli non ammessi, a prova diretta, a prova contraria e a CP_1 prova contraria indiretta).
Nel merito: respinta ogni avversaria domanda, eccezione e/o istanza, in quanto infondata in fatto e in diritto, per i titoli tutti giudizialmente dedotti:
1) accertato e dichiarato che nel periodo 2001-2011 e 2004-2010 ha Parte_1
esercitato attività di allevamento avicolo negli stabilimenti rispettivamente di IG
(VI), Via Tugurio e di AR IC (VI), Via Molinette, quale socio di fatto del signor;
CP_1
2) accertato e dichiarato che il risultato economico di tale attività di allevamento nei periodi indicati al punto 1) è quantomeno non inferiore ad Euro 809.321,81
(ottocentonovemilatrecentoventuno/81) per l'allevamento di IG (VI) e ad Euro
481.933,67 (quattrocentoottantunomilanovecentotrentatre/67) per l'allevamento di AR
IC (VI);
- condannare a corrispondere il 50% di detti importi a CP_1 _1
previa decurtazione delle somme già corrisposte e versate a beneficio della
[...]
società agricola ovvero a corrispondere una somma non Controparte_2
inferiore ad Euro 385.627,74 (trecentoottantacinquemilaseicentoventisette/74) o quella diversa - maggiore o minore - che verrà ritenuta di giustizia dovuta, da liquidarsi – occorrendo, data la difficoltà e/o la impossibilità di determinarne il preciso ammontare – anche in via equitativa;
- condannare a corrispondere a la somma di CP_1 Parte_1
Euro 13.000,00 (tredicimila/00), quale conguaglio in denaro del valore dell'attrezzatura assegnata ai due soci in occasione dell'uscita di dalla compagine CP_1
sociale;
- condannare a rimborsare le somme anticipate da CP_1 _1 in proprio, per spese inerenti alla gestione dell'attività avicola, pari ad Euro
[...]
22.807,24 (ventiduemilaottocentosette/24).
In ogni caso: spese e compensi professionali interamente rifusi
Convenuto: In via preliminare
Accertare e dichiarare l'estinzione per intervenuta prescrizione dei crediti asseritamente dovuti all'attore per il periodo antecedente al 01.08.2009.
Nel merito
Respingere integralmente la domanda attorea, siccome infondata in fatto e in diritto per le ragioni esposte in comparsa di risposta e successivamente in corso di causa.
Spese e competenze di lite integralmente rifuse.
In via riconvenzionale
Accertare che il convenuto ha corrisposto al signor la somma di Euro 260.000,00 a _1 titolo di mutuo e, per l'effetto, condannare quest'ultimo alla restituzione della medesima somma.
In via istruttoria Si richiamano, ai sensi e per le finalità dell'art. 346 c.p.c., le istanze di prova testimoniale formulate nella memoria ex art. 183, c. 6, n. 2 c.p.c. e non ammesse.
Fatto e processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, – sul presupposto per cui, in data Parte_1
12 marzo 2001, aveva costituito con una società di fatto per l'esercizio in CP_1 comune dell'attività di allevamento avicolo, versando alla ditta l'importo di CP_1
15.000.000 di lire;
la validità e l'efficacia di tale accordo, steso con scrittura di pugno, era stata subordinata al perfezionamento di un contratto di affitto rustico, avente ad oggetto i capannoni siti in IG (VI), Via Tugurio, di proprietà del Sig. secondo Parte_2
le intese intercorse tra le parti, l'attività di allevamento e il contratto di affitto del fondo rustico sarebbero state realizzate con la spendita del nome della sola ditta individuale ST
CO; nel corso del 2003, tra le parti in causa era intervenuto un secondo accordo relativo alla gestione dell'allevamento avicolo sito in AR IC (VI), Via Molette;
in quegli anni il lavorava come tecnico presso la società _1 Controparte_3
(facente parte del Gruppo Veronesi) e, per ragioni di opportunità, non voleva comparire quale socio delle due attività di allevamento sopra richiamate – ha introdotto la presente controversia, chiedendo l'accertamento del risultato economico dell'attività di allevamento realizzato negli anni 2001/2011 nello stabilimento di IG e negli anni 2003/2010 nello stabilimento di AR IC, nonché la condanna di a corrispondere il CP_1
50% degli utili realizzati in tali periodi o la somma di € 385.627,74 o quella diversa ritenuta di giustizia dovuta, previa decurtazione di quanto già versato a beneficio della società
[...]
oltre alla condanna di a corrispondere a sia CP_2 CP_1 Parte_1
l'importo di € 13.000,00, quale conguaglio in denaro del valore dell'attrezzatura assegnata ai due soci in occasione dell'uscita di dalla compagine sociale, sia l'importo di € CP_1
22.807,24, per il rimborso delle somme anticipate da in proprio per le spese Parte_1 inerenti alla gestione dell'attività avicola. Spese e compensi professionali interamente rifusi.
In particolare, l'attore ha evidenziato che:
- il rapporto sociale tra il e il era stato palesato solo con la costituzione _1 CP_1
delle società e (avvenute Controparte_2 Controparte_4
rispettivamente nelle date del 30 aprile 2010 e 29 giugno 2012), nelle quali il CP_1
aveva una partecipazione dell'1% e del 2%;
- in merito all'attività svolta fino ad allora, il si era impegnato a fare avere CP_1 all'attore i risultati precisi della gestione dei due allevamenti, per dividere gli utili al
50%, nonché a rimborsare le spese anticipate dal;
_1
- in data 26 marzo 2010 aveva stipulato un contratto preliminare avente CP_1 ad oggetto l'acquisto di alcuni capannoni che, in sede di contratto definitivo, erano stati intestati alla neo costituita società Controparte_2
- a seguito di tale operazione il aveva rinunciato a chiedere il rimborso CP_1 dell'importo di € 60.000,00, anticipato a titolo di caparra confirmatoria, imputando tale somma a parziale compensazione di quanto dovuto al;
_1
- inoltre, il riconoscendosi debitore nei confronti dell'attore, aveva versato CP_1 nelle casse della società la somma complessiva di € Controparte_2
200.000,00, corrisposta mediante tre bonifici bancari (€ 140.000,00 in data 28 giugno 2010; € 30.000,00 in data 30 settembre 2010 ed € 30.000,00 in data 21 settembre
2011);
- nel dicembre 2014 il aveva deciso di vendere a terzi le proprie quote di CP_1
partecipazione delle società e uscendo Controparte_2 Controparte_4
così dalle rispettive compagini sociali;
- il si era impegnato verbalmente con il a definire le partite di CP_1 _1
dare/avere scaturenti dalla gestione dei due allevamenti avicoli, promettendo di versare al circa € 13.000,00 per la differenza del valore delle attrezzatture _1
acquistate con risorse comuni e assegnate a ciascuno di essi;
- nonostante i solleciti effettuati, il non aveva soddisfatto le ragioni di credito CP_1
del ; _1
- quest'ultimo, sulla base dei dati relativi ai quantitativi di carne prodotta in ciascun allevamento, aveva valutato il risultato economico realizzato nello stabilimento di
IG nel periodo 2001/2011 in € 809.321,81 e nello stabilimento di AR
IC nel periodo 2003/2010 in € 481.933,67;
- il aveva riconosciuto di aver percepito, nel corso del 2010, da parte di _1
sia la somma di € 200.000,00 (mediante acquisizione di liquidità nelle Parte_3 casse della società , sia la somma di € 60.000,00 (quale Controparte_2
caparra confirmatoria per far acquisire in proprietà alla società Controparte_2
i capannoni ove esercitare l'attività);
[...]
- nonostante l'attivazione della procedura di mediazione volontaria non è stato possibile raggiungere un accordo sulla composizione della lite.
Il 21 dicembre 2022 si è costituito , eccependo, in via preliminare, l'intervenuta CP_1 prescrizione dei crediti vantati dall'attore per il periodo precedente il 1° agosto 2009, data in cui il convenuto aveva ricevuto per la prima volta la richiesta di pagamento dei crediti di cui è causa da parte del , e, nel merito, l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande _1
attoree.
In particolare, il ha affermato di aver stipulato nel 1992 un contratto di soccida con il CP_1
Gruppo Veronesi e di aver conosciuto il in quell'anno. Il contratto, infatti, prevedeva _1
l'assegnazione a ciascun soccidario di un veterinario e di un tecnico di allevamento e, in esecuzione di tali accordi, all'impresa era stato assegnato il , dipendente a CP_1 _1
tempo pieno della società (facente parte del Gruppo Veronesi). Controparte_3 Nel corso degli anni tra le parti era nato un rapporto di amicizia e di aiuto reciproco in termini economici e lavorativi, ma senza che questo avesse comportato la costituzione di due società di fatto.
Negli anni 2001/2011, infatti, il era occupato come dipendente a tempo pieno presso _1 la società AIA e non era nelle condizioni di poter gestire un'impresa agricola, tanto che il suo coinvolgimento nell'attività del consisteva nello svolgimento di singoli favori, che si CP_1 traducevano al massimo in un supporto sporadico all'impresa individuale.
Il , quindi, non aveva mai assunto la qualifica di socio, neppure di fatto, degli _1
allevamenti di IG e di AR IC ed era sempre stato rimborsato per le eventuali spese anticipate. Egli, infatti, non aveva eseguito nessun conferimento nelle due imprese, non aveva mai partecipato alla gestione e all'alea delle attività imprenditoriali né era mai intervenuto per l'approvazione del rendiconto di gestione e la ripartizione degli utili.
In merito alla presunta costituzione della società di fatto di IG, inoltre, il convenuto ha disconosciuto la propria sottoscrizione apposta in calce alla scrittura privata datata 12 marzo
2001 (doc. n. 1 del fascicolo di parte attrice), sostenendo che il versamento dell'assegno di
15.000.000,00 di lire non era riconducibile all'attività di impresa, ma giustificato da motivi personali legati all'iniziale rapporto di amicizia all'epoca intercorrente tra le parti.
Quanto, invece, alla caparra confirmatoria per l'acquisto dei capannoni di AR IC e al versamento di € 200.000,00 a favore della società il convenuto ha Controparte_2
affermato che tali somme dovevano servire ad agevolare l'avviamento della neocostituita società e dovevano essere restituite non appena la stessa avrebbe disposto di un po' di liquidità. Pertanto, il ha contestato che la causa di tale operazione fosse rinvenibile CP_1 nel riconoscimento dell'asserito debito nei confronti del a seguito della definizione _1
delle partite di dare/avere relative alla gestione dei due allevamenti avicoli e, allo stesso tempo, ha proposto domanda riconvenzionale per la condanna dell'attore alla restituzione dell'importo di € 260.000,00.
Inoltre, il convenuto ha negato che il risultato economico realizzato negli stabilimenti di
IG e di AR IC negli anni 2001/2011 ammontasse alle somme indicate dal nell'atto di citazione, eccependo l'inattendibilità della relazione estimativa d'azienda _1
allegata da controparte (doc. n. 22 fascicolo di parte attrice), in quanto basata su “parametri attuali” disallineati rispetto ai parametri di gestione del periodo preso in considerazione. Infine, in relazione alla richiesta attorea di condanna al pagamento della somma di €
13.000,00 a titolo di conguaglio del valore dell'attrezzatura assegnata a ciascun socio, il ha evidenziato che si trattava di beni di sua proprietà, in parte venduti prima della CP_1
costituzione delle società e e ha contestato di Controparte_2 Controparte_4
essersi accordato con il per la corresponsione di tale importo. _1
Alla prima udienza, tenutasi in data 10 gennaio 2023, il difensore di parte attrice ha eccepito l'avvenuta prescrizione del diritto del alla restituzione della somma pari ad € CP_1
260.000,00 richiesta con la domanda riconvenzionale.
Concesse le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita per testi e CTU grafologica.
Fatte precisare le conclusioni in via cartolare ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Motivi della decisione
Preliminarmente vanno disattese le istanze istruttorie avanzate dalle parti, dovendosi intendere la causa sufficientemente istruita.
Nel merito, la prima questione da affrontare ha ad oggetto il ruolo ricoperto dal nel _1
corso degli anni 2001 – 2011 all'interno dell'allevamento avicolo di IG e degli anni
2004 – 2010 nell'allevamento avicolo di AR IC, entrambi facenti capo al CP_1
In particolare, secondo la tesi dell'attore, lo stesso avrebbe assunto la qualifica di socio a seguito della costituzione di due società di fatto, realizzate con l'accordo di spendere il solo nome della ditta individuale ST CO.
Si pone, quindi, il problema di individuare quali sono gli elementi costitutivi di una società di fatto.
Sul punto è utile ricordare come la giurisprudenza della Suprema Corte “è ormai consolidata nell'opinare che l'esistenza di una società di fatto, nel rapporto fra i soci, postula la dimostrazione, eventualmente anche con prove orali o presunzioni, del patto sociale e dei suoi elementi costitutivi (fondo comune, esercizio in comune di attività economica, ripartizione dei guadagni e delle perdite, vincolo di collaborazione in vista di detta attività).
In altri termini, la mancanza della prova scritta del contratto di costituzione di una società di fatto o irregolare (non richiesta dalla legge ai fini della sua validità) non impedisce al giudice del merito l'accertamento aliunde, mediante ogni mezzo di prova previsto dall'ordinamento, ivi comprese le presunzioni semplici, dell'esistenza di una struttura societaria, all'esito di una rigorosa valutazione (quanto ai rapporti tra soci) del complesso delle circostanze idonee a rivelare l'esercizio in comune di una attività imprenditoriale, quali il fondo comune costituito dai conferimenti finalizzati all'esercizio congiunto di un'attività economica, l'alea comune dei guadagni e delle perdite e l'affectio societatis, cioè il vincolo di collaborazione in vista di detta attività nei confronti dei terzi (cfr., tra le più recenti, Cass. n.
33230 del 2019; Cass. n. 8981 del 2016; Cass. n. 5961 del 2010).” (Cass. Civile, I sezione, ordinanza n. 4385/2023). Inoltre, “la giurisprudenza di legittimità ha puntualizzato pure che
(…) il problema della spendita del nome si pone al fine di stabilire la fallibilità della società di fatto in ragione della sua specifica responsabilità imprenditoriale per le obbligazioni assunte, non anche l'esistenza della società medesima.” (Cass. Civile, I sezione, ordinanza n.
30539/2023).
Venendo al caso concreto, si deve notare come, nel corso del giudizio, sono stati dimostrati solo alcuni degli elementi costitutivi delle due presunte società di fatto.
In particolare, il doc. n. 1, allegato al fascicolo di parte attrice, dà atto della volontà del e del di costituire una società avente ad oggetto l'allevamento di IG _1 CP_1 posseduto, all'epoca dei fatti, da e di subordinare la validità di tale accordo Parte_2
al perfezionamento del relativo contratto di affitto. Tale scrittura privata, datata il 12 marzo
2001, è stata sottoscritta da entrambe le parti in causa. La firma apposta dal è stata CP_1 anche oggetto di C.T.U. grafologica, che si è conclusa con l'accertamento della riconducibilità della stessa al convenuto (pag. 47 della perizia).
Inoltre, il teste , che ha redatto di pugno il documento richiamato, ha Testimone_1
affermato di essere stato presente quando le parti si sono accordate e ha confermato che, secondo le intese allora intercorse, l'attività sarebbe stata gestita sotto la veste della ditta individuale ST CO (verbale d'udienza del 24 ottobre 2023, risposta ai capitoli di prova n. 1 e 3 della memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c. di parte attrice).
Anche in relazione al sito di AR IC, pur in mancanza di una scrittura privata simile a quella prodotta per l'allevamento di IG, deve ritenersi provata, grazie alle testimonianze rilasciare da e , la volontà delle parti di Testimone_2 Persona_1 collaborare nelle attività dell'allevamento avicolo sempre a nome della ditta individuale
. CP_1 Il teste , infatti, oltre ad affermare che le parti avevano concordato di Testimone_2 gestire assieme l'allevamento di proprietà dei Sig.ri e , ha riferito di essere Pt_4 Pt_5
stato contattato da per avere informazioni in merito alla possibilità di Parte_6 affittare il sito “ai ragazzi ( e )” (verbale d'udienza del 24 ottobre 2023, CP_1 _1
risposta al capitolo di prova n. 6 della memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c. di parte attrice). Anche in questo caso, come avvenuto a IG, vi è stato un coinvolgimento dell'attore nella fase iniziale delle trattative del contratto di affitto, formalmente stipulato solo dal (doc. 8 del fascicolo di parte convenuta). CP_1
Il teste , invece, ha precisato che il prima di assumerlo come Persona_1 CP_1 dipendente, aveva specificato di dover “parlarne con un socio;
poi mi ha presentato _1 che è venuto a prendermi a casa e mi ha portato nell'allevamento il giorno in cui sono arrivati i trucioli per i pulcini. Il sig. me l'ha detto tante volte che era socio del sig. CP_1
” (verbale d'udienza del 16 gennaio 2024, risposta al capitolo di prova n. 6 della _1
memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c. di parte attrice).
Inoltre, in merito ad entrambi gli allevamenti, è stato provato il coinvolgimento del _1
in alcune funzioni di gestione che vanno al di là del ruolo ricoperto come tecnico incaricato dal Gruppo Veronesi.
Più precisamente, nella primavera del 2002, dopo le dimissioni del dipendente Pt_7
l'allevamento di IG è stato gestito prevalentemente dal per un intero ciclo _1
produttivo (circa 50-55 gg). Tale circostanza è stata confermata dal teste , Testimone_3 che, nonostante le dimissioni e l'apertura di una sua società a San Donà di Piave, ha continuato ad abitare nell'allevamento di IG, sulla base di accordi intercorsi con il
, per permettere ai propri figli di terminare le scuole. Lo stesso teste, inoltre, ha _1
precisato che quando era dipendente si rapportava prevalentemente con il , il quale gli _1 dava il cambio nel giorno libero (verbale d'udienza dell'8 febbraio 2024, risposta al capitolo di prova n. 17 della memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c. di parte attrice).
Anche la teste ha dichiarato che l'allora compagno in quel periodo Tes_4 _1
dedicava molto tempo nell'allevamento a causa delle dimissioni del dipendente (verbale d'udienza del 16 aprile 2024, risposta al capitolo di prova n. 17 della memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c. di parte attrice).
La collaborazione tra le parti in causa ha avuto ad oggetto anche per la divisione di alcuni compiti. In particolare, il carico dei polli in orario notturno veniva gestito dal _1 nell'allevamento di IG e dal nell'allevamento di AR IC (sul punto CP_1
vedere le testimonianze rilasciate da , e Persona_1 Testimone_5 CP_5
rispettivamente alle udienze del 16 gennaio e 8 febbraio 2024, risposta al capitolo di prova n.
14 della memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c. di parte attrice).
Inoltre, in entrambi i siti produttivi, i controlli quotidiani degli impianti tecnologici e l'operazione di scarico dei pulcini nella pulcinaia venivano svolti prevalentemente in orario diurno dal e nel tardo pomeriggio/sera dal (testimonianze rilasciate da CP_1 _1
, e rispettivamente alle udienze del 16 gennaio, 8 Persona_1 CP_5 Tes_4
febbraio e 16 aprile 2024, risposta ai capitoli di prova n. 15 e 16 della memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c. di parte attrice).
Ancora, sul ruolo assunto dal nei confronti dei dipendenti sono significative le _1
dichiarazioni rilasciate dai testi e . Persona_1 Testimone_3
Il primo ha affermato di aver visto, dal 2003/2024 fino al 2008 sia il sia il , CP_1 _1
che spesso arrivavano insieme e di aver sempre ricevuto ordini da entrambi (verbale d'udienza del 16 gennaio 2024, risposta al capitolo di prova n. 7 della memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c. di parte convenuta); il secondo, che ha prestato il proprio lavoro fino al 2002, ha sostenuto che nonostante la busta paga fosse corrisposta dal per tutte le CP_1
altre questioni, compresa la pattuizione dello stipendio, si è sempre interfacciato con il
(verbale d'udienza dell'8 febbraio 2024, risposta al capitolo di prova n. 7 della _1
memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c. di parte convenuta).
Nel corso del processo è, dunque, emerso che il , in entrambi gli allevamenti di cui è _1
causa, ha ricoperto un ruolo che non può essere limitato alla sola funzione di tecnico inviato nei due siti produttivi dal Gruppo Veronesi, con il quale il aveva stipulato un CP_1
contratto di soccida.
Tuttavia, le funzioni svolte dall'attore non sono sufficienti di per sé a riconoscere la qualifica di socio allo stesso, dato che non è stata fornita la prova di tutti gli elementi necessari per l'individuazione della società di fatto.
A tal fine, infatti, come già ricordato, la Suprema Corte ha individuato gli elementi costitutivi della società di fatto nella presenza del fondo comune, nell'alea comune dei soci nella partecipazione ai guadagni e alle perdite e, infine, nell'affectio societatis.
Quanto al fondo comune, è stata fornita la prova di un investimento del nella società _1 solo in relazione all'allevamento di IG e non anche per quello di AR IC. Il , infatti, ha allegato il versamento della somma pari a 15.005.000 lire a favore di _1
in data 13 marzo 2001 (doc. n. 2 allegato al fascicolo di parte attrice), che, CP_1 secondo la tesi dell'attore, è stato effettuato in forza dell'accordo del 12 marzo 2001 sulla costituzione della società di fatto con il Quest'ultimo, invece, ha negato che tale CP_1
operazione rappresentasse un conferimento nella presunta società di fatto e ne ha individuato la causa in motivi personali legati all'iniziale rapporto di amicizia intercorrente tra le parti, senza però fornire alcuna prova in merito.
Sul punto, il teste ha, tuttavia, dichiarato di essere a conoscenza dell'accordo Tes_4 tra il e il riguardante l'affitto dei capannoni all'epoca di proprietà di _1 CP_1
per iniziare un'attività insieme, tanto che al ha “prestato 15 Parte_2 _1 milioni di vecchie lire che dovevano versare a come acconto”. Inoltre, la teste ha Pt_2 confermato l'avvenuto versamento di tale somma da parte del sul conto corrente _1 della ditta ST CO, effettuato al fine di affittare l'allevamento di IG per condurlo insieme (verbale d'udienza del 16 aprile 2024, risposta ai capitoli di prova n. 1 e 4 della memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c. di parte attrice).
Considerata l'attendibilità del teste e l'effettiva collaborazione delle parti in causa nella gestione dell'allevamento avicolo di IG, è ragionevole ritenere che tale importo sia stato versato con lo scopo di avviare una società di fatto tra le parti.
L'elemento, però, che non è stato provato né per l'allevamento di IG né per quello di
AR IC è l'alea comune dei soci nella partecipazione ai guadagni e alle perdite.
Il , nel corso degli anni in cui ha collaborato con il non ha mai avuto accesso _1 CP_1
al rendiconto annuale né ha mai partecipato alla sua approvazione (diritti, questi ultimi, spettanti solo ai soci, il cui esercizio è propedeutico per la suddivisione degli eventuali utili realizzati).
Inoltre, dalle testimonianze rilasciate dai testi e è emerso Testimone_6 Testimone_7 che il costo degli investimenti realizzati dal 2001 nell'allevamento di IG è sempre stato sostenuto interamente dal solo (verbali d'udienza del 24 ottobre 2023 e del 19 CP_1
settembre 2024, risposta al capitolo di prova n. 3 della memoria ex art. 183, sesto comma, n.
2, c.p.c. di parte convenuta).
Il , quindi, non partecipava economicamente alle spese della società. Tale circostanza _1
è confermata dallo stesso attore, che nell'atto di citazione ha affermato di essersi occupato
“dell'attività dell'allevamento a 360° (…), finanche anticipando in proprio alcuni costi aziendali che, secondo le intese intervenute tra le parti, periodicamente gli sarebbero stati rimborsati” (pag. 3 dell'atto di citazione). La non partecipazione alle spese della società e la previsione del rimborso di eventuali somme anticipate a favore della stessa provano la mancata assunzione in capo al del rischio patrimoniale collegato alla gestione _1 dell'allevamento avicolo.
Stando alle dichiarazioni del teste , infatti, anche nell'allevamento di AR Testimone_7
IC, l'aiuto dato dal nella società consisteva, ad esempio, nel portare dei _1 documenti (come l'assegno per il pagamento dell'affitto) e l'attività di carico dei polli, attività per le quali “il è stato pagato come tutte le persone che venivano ad aiutare” _1
(verbale d'udienza del 19 settembre 2024, risposta al capitolo di prova n. 6 della memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c. di parte attrice).
Si può concludere, quindi, affermando che le modalità del coinvolgimento del nella _1
gestione degli allevamenti di IG e AR IC non permettono di individuare l'esistenza di una società di fatto tra le parti in causa. Quest'ultima, infatti, necessita non solo di una compartecipazione all'attività tipica della società, ma richiede anche, tra i vari elementi costitutivi, l'accettazione dell'alea relativa alla condivisione degli utili o delle perdite realizzate. Nel caso di specie, invece, non è stato provato che il ruolo ricoperto dal _1 dal 2001 fino all'effettiva costituzione delle due società e Controparte_2 [...]
si estendesse anche a tale rischio. CP_4
Pertanto, devono essere rigettate le domande di accertamento dell'esistenza delle due società di fatto e, di conseguenza, di condanna del al pagamento del 50% degli utili realizzati CP_1
e non distribuiti.
In ogni caso si nota che, anche in presenza di un'eventuale società di fatto, il non _1
avrebbe comunque alcun diritto agli eventuali utili realizzati a causa della mancata approvazione dei rendiconti dal 2001 – 2011 per l'allevamento di IG e dal 2004 – 2010 per quello di AR IC.
L'art. 2662 c.c., infatti, dispone che “salvo patto contrario ciascun socio ha diritto di percepire la sua parte di utili dopo l'approvazione del rendiconto.” Il mancato adempimento di tale onere, pertanto, impedisce la distribuzione degli utili conseguiti.
Non possono trovare accoglimento nemmeno le domande relative al rimborso delle somme pari ad € 13.000,00 e € 22.807,24, rispettivamente a titolo di conguaglio del valore dell'attrezzattura assegnata alle parti in causa e per le spese inerenti alla gestione dell'attività avicola.
Nel primo caso, dall'escussione delle prove testimoniali è emerso che alcuni beni in uso nelle società e dopo l'uscita del dalla Controparte_2 Controparte_4 CP_1
compagine sociale, erano stati suddivisi tra le parti in causa.
In particolare, al sono stati assegnati i muletti giallo e rosso, mentre al il _1 CP_1
muletto azzurro e la macchina carica-polli. Tuttavia non è stato provato l'accordo relativo al rimborso di € 13.000,00 a favore del . L'unico teste che ha dichiarato di essere a _1
conoscenza di un simile patto è che, però, ha aggiunto di non conoscere Tes_4
l'importo esatto dovuto dal (verbale d'udienza del 16 aprile 2024, risposta al capitolo CP_1
di prova n. 36 della memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c. di parte attrice).
Secondo il teste , invece, i beni oggetto di causa erano di proprietà del Testimone_7
che avrebbe deciso di lasciarli alla sorella e al , soci dell' CP_1 _1 Controparte_4
in cambio di denaro (verbale d'udienza del 19 settembre 2024, risposta al capitolo di
[...]
prova n. 34 della memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c. di parte attrice).
In presenza di queste due dichiarazioni contrastanti non si può ritenere raggiunta la prova dell'effettiva conclusione di un accordo tra le parti in causa avente ad oggetto l'impegno, assunto dal convenuto, di compensare in denaro la differenza di valore dei beni ripartiti.
Pertanto, la relativa domanda attorea di rimborso di € 13.000,00 deve essere rigettata.
Lo stesso dicasi per la somma pari ad € 22.807,24, richiesta dal per il rimborso delle _1 spese sostenute per la gestione dell'attività avicola, spese il cui esborso non è stato provato nel corso del processo.
Deve essere accolta, invece, l'eccezione di prescrizione avanzata dal in merito alla _1 domanda riconvenzionale sulla restituzione dell'importo di € 260.000,00 (di cui € 60.000,00 derivanti dall'anticipo versato in data 26 marzo 2010 dal a titolo di caparra CP_1 confirmatoria per l'acquisto degli immobili intestati alla società ed € Controparte_2
200.000,00 confluiti nelle casse della società stessa a seguito di tre bonifici effettuati dal nelle date del 28 giugno 2010, 30 settembre 2010 e 21 settembre 2011). CP_1
Secondo il convenuto, tali somme sarebbero state corrisposte all' a Controparte_2 titolo di mutuo per agevolarne l'avviamento, con l'accordo della loro restituzione da parte del non appena la società avesse disposto di un po' di liquidità. _1 Dagli atti di causa, però, non risulta nessuna richiesta formale da parte del di CP_1
restituzione di tali somme fino al 21 dicembre 2022, data in cui è stata depositata la comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale. Si è pertanto compiuta la prescrizione decennale dell'asserito diritto, eccepita tempestivamente dall'attore nella prima udienza di comparizione, tenutasi in data 10 gennaio 2023, e ribadita nella memoria attorea ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono compensate per un terzo e per il residuo liquidate, a carico del , nella misura di cui in dispositivo, sulla base _1
del DM 10/03/2014, n. 55, come da ultimo modificato dal DM 08/03/2018, n. 37 e succ. mod., tenuto conto della natura della controversia e la sua complessità, con riferimento al valore della causa (260.001,00 - € 520.000,00), parametro medio per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
Le spese di CTU devono porsi definitivamente a carico di . CP_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
RIGETTA le domande attoree;
RIGETTA la domanda riconvenzionale svolta da per intervenuta prescrizione CP_1
del diritto;
COMPENSA per un terzo le spese di lite e per il residuo CONDANNA a Parte_1 corrispondere a le spese di lite che liquida in € 7.486,00 oltre spese generali al CP_1
15%, IVA e CPA se dovuti.
Pone definitivamente a carico di le spese di C.T.U. CP_1
Vicenza, 06/06/2025
Il giudice dott.ssa Stefania Caparello