CA
Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/11/2025, n. 5836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5836 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr.ssa Aurelia D'Ambrosio - Presidente -
- dr. Michele Magliulo - Consigliere -
- dr.ssa Marielda Montefusco - Consigliere Relatore -
ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 3870/2022 di Ruolo Generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello contro la sentenza emessa dal
Tribunale di Benevento, n. 302/2022, pubblicata il 9 febbraio 2022, vertente
TRA (1) la (partita iva ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma (RM), al Viale
Altiero Spinelli n.30, ed elettivamente domiciliata in Roma (RM) alla Via
Lungotevere Arnaldo da Brescia n.9, presso lo studio dell'avv. Andrea Fioretti
(codice fiscale ), che la rappresenta e difende in virtù della C.F._1
procura in atti
-appellante-
E
(2) (codice fiscale , elettivamente Parte_2 C.F._2
domiciliata in Benevento (BN), alla Via Ennio Godutti- Palazzo De Matteis,
presso lo studio dell'avv. Pellegrino Cavuoto (codice fiscale , C.F._3
che la rappresenta e difende in virtù della procura in atti
-appellata-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
I.1 Con atto di citazione per l'udienza del 28 aprile 2014, notificato il 10 gennaio 2014, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Parte_2
Benevento la in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, esponendo:
“1) che intratteneva con l'istituto di credito “ Parte_1
il conto corrente ordinario n.10715 e correlati conti per sovvenzioni nn.
[...]
280280, 280281, 280282, 280288 e 28047, tutti costantemente assistiti da aperture di credito, interamente pagate dalla correntista con effetto solutorio
per gli importi determinati unilateralmente dalla Banca convenuta”; 2) che suddetto rapporto bancario, si era svolto nel tempo secondo modalità contrattuali in palese violazione della normativa civilistica e bancaria vigente, sicché evidenziava come “il rapporto negoziale relativo ai citati conti correnti ed alle relative aperture di credito è stato costantemente regolato da
clausole nulle, delle quali la convenuta banca ha preteso ed imposto
l'applicazione a proprio esclusivo vantaggio”.
Tanto premesso, l'attrice chiedeva al Tribunale di Benevento di accertare e dichiarare la nullità di numerose clausole contrattuali, in quanto: “sono stati applicati interessi debitori in misura ultralegale, in assenza di apposita
convenzione scritta (violazione dell'art. 1284 c.c.); sono stati applicati interessi usurari, eccedenti il tasso soglia previsto dalla legge (violazione della Legge n.
108/1996); sono stati applicati interessi creditori inferiori al tasso legale, senza adeguata pattuizione (violazione dell'art. 1284 c.c.); è stata praticata la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori (violazione del divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c.); è stata addebitata la Commissione di MO
Scoperto senza valida pattuizione scritta (violazione degli artt. 116 e 117 del
T.U. Bancario); sono state addebitate spese varie non previste contrattualmente
(violazione degli artt. 116 e 117 del T.U. Bancario); è stata indebitamente differita la decorrenza degli interessi mediante l'utilizzo di valute fittizie
(violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c.). Pertanto, domandava la condanna della “alla restituzione di tutte le somme Parte_1
indebitamente pagate dall'attrice…come generate da tutte le clausole dichiarate
nulle sulla base delle domande sopra formulata;
al risarcimento del danno subito, a causa della palese violazione del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto;
invia del tutto residuale alla restituzione di tutto quanto ottenuto
a titolo di indebito arricchimento…;al pagamento su tutte le somme …a qualsiasi titolo dovute… degli interessi e della rivalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo;
alla refusione delle spese e competenze di lite, da distrarsi in favore
del… procuratore antistatario”.
I.2 Con comparsa del 2 aprile 2014, si costituiva in giudizio la
[...]
eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità Parte_1
dell'azione per mancato esperimento della mediazione obbligatoria. Nel merito, contestava integralmente le pretese avversarie, sollevando l'eccezione di prescrizione decennale relativamente a tutti i rapporti estinti prima del 2004.
Inoltre, sosteneva che, riguardo al conto corrente n. 10715, tutte le competenze risultavano già saldate e quindi non ripetibili e che l'eventuale consulenza tecnica d'ufficio si sarebbe dovuta limitare al periodo successivo al 10 gennaio 2004.
Concludeva nel senso che venisse dichiarata l'inammissibilità ed infondatezza di tutte le avverse domande con vittoria di spese, diritti ed onorari.
I.3 Nel corso del giudizio di prime cure, il Tribunale, con provvedimento del 21 settembre 2015 ammetteva CTU contabile, rinviando per l'esame dell'elaborato al 19 ottobre 2016; con ordinanza del 18 novembre 2016, incaricava il CTU di un supplemento di perizia al fine di prevedere l'ulteriore conteggio degli interessi anziché al tasso legale (ex art. 1284 c.c.), in assenza di pattuizione scritta, al tasso sostitutivo ex art.117 TUB.
I.4. All'esito dell'istruttoria, precisate le conclusioni, il Tribunale di
Benevento, con la sentenza n. 302/2022 pubblicata in data 9 febbraio 2022, corretta con ordinanza emessa ex art. 288 cpc in data 8 luglio 2022 e notificata in data 30 agosto 2022, così decideva:
“1) Accerta e dichiara l'invalidità delle condizioni economiche applicate al conto corrente n. 10715 intercorso tra le parti;
2) Accerta e ridetermina il saldo
dare-avere complessivo tra le parti in € 31.529,02 (in luogo di 22.965,24) a favore di , condannando la alla rettifica del saldo del rapporto Parte_2 Pt_1
di conto corrente per corrispondenza n. 10715 ed al pagamento di tale somma in favore dell'attrice. 3) Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 500,00 per la fase di studio, € 400,00 per la fase introduttiva,
€ 1.100,00 per la fase istruttoria, € 1.000,00 per la fase decisoria, per un complessivo di € 3.000,00, oltre € 235,00 per spese non imponibili, oltre I.v.a., spese generali e C.p.a. come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv.
Pellegrino Cavuoto;
pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di
CTU”. (cfr. pag. 5 della sentenza).
II.1 Avverso detta decisione - con citazione per l'udienza del 6 febbraio
2023, notificata il 9 settembre 2022 - la in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, proponeva appello, articolando diverse censure in ordine alla:
- “errata interpretazione dei fatti, delle risultanze processuali, della documentazione prodotta e conseguente errata applicazione in diritto delle norme vigenti, decadenza e prescrizione dall'azione, infondatezza della
domanda, incertezza e superficialità della CTU”; - “erroneità della sentenza impugnata in riferimento agli artt. 91 e 92 c.p.c. nella parte in cui il Tribunale ha ingiustamente ritenuto la soccombenza della
con condanna alle spese”. Pt_1
Chiedeva, pertanto, all'adita Corte, in accoglimento dell'appello:
“1) – in via pregiudiziale e cautelare: ai sensi degli articoli 351 e 283 c.p.c. sospenderne la provvisoria esecutorietà, in tutto o in parte, per i motivi sopra esposti e che si esporranno con istanza ai sensi dell'art. 351 comma 2 c.p.c.”;
“2) -nel merito: riformare la suddetta sentenza, previo accertamento delle violazioni normative e degli errori di giudizio di cui ai motivi sopra svolti e disposta, se del caso, rinnovazione della CTU per una differente rideterminazione
del saldo con prescrizione di tutti i pagamenti intervenuti sul conto corrente anteriormente al decennio a ritroso dalla notifica della citazione, ossia prima del
10.01.2014, respingere tutte le domande avversarie perché prescritte, riformando altresì il capo in cui la è stata condannata al pagamento delle Pt_1
spese di lite e di CTU, condannando controparte a restituire gli importi eventualmente incassati in forza della sentenza di primo grado e a rimborsare
alla quanto versato al CTU”; Pt_1
“3) - vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio” (cfr. pag.
28 dell'atto di appello).
II.2. Con comparsa di risposta all'appello del 17 gennaio 2023 si costituiva in giudizio l'appellata , la quale deduceva l'infondatezza nel merito Parte_2
dell'interposto appello chiedendone il totale rigetto. II.3. Respinta l'istanza di sospensione della esecutività della sentenza
(giusta ordinanza del 23 gennaio 2023), dopo vari rinvii d'ufficio, la causa, all'udienza del 26 giugno 2025, celebrata con le modalità dell'udienza cartolare, veniva introitata in decisione, con concessione dei termini di legge (60+20) per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Alla scadenza il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
Infine, depositati gli scritti defensionali conclusivi ad opera delle parti, il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il Tribunale di Benevento ha accolto la domanda proposta da
[...]
contro la (in seguito per brevità Pt_2 Parte_1 [...]
, intesa all'accertamento della invalidità del rapporto di conto corrente n. CP_1
10715 e dei conti -anticipo nn. 280280, 280281, 280282, 280288 e 280470, assistiti da aperture di credito “per illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi, illegittima applicazione di cms e contabilizzazione di spese e d interessi in violazione della normativa usuraria e del divieto di anatocismo”, ed all'esito della espletata consulenza tecnica di ufficio, ha rideterminato il saldo “dare- avere” complessivo tra le parti in € 22.965,24, condannando l'istituto di credito
“alla rettifica del saldo del rapporto di conto corrente n. 10715 ed al pagamento di tale somma in favore dell'attrice”.
In particolare, ha ritenuto sussistente, nel caso concreto, un c.d. fido di fatto, non solo sulla base degli elementi oggettivi desumibili dagli estratti conto prodotti- da cui, a suo dire, era evincibile una costante esposizione passiva a dimostrazione dell'esistenza di un affidamento (unico presupposto logico della conduzione del rapporto)- ma anche sulla scorta delle valutazioni del nominato consulente tecnico di ufficio, che aveva valorizzato, nel suo elaborato, gli ulteriori indici presuntivi del fido di fatto ed accertato l'unitarietà del rapporto tra conto corrente e conti anticipi, ritenendo che questi ultimi costituissero meri conti transitori, funzionalmente connessi al conto ordinario.
Quanto all'eccezione di prescrizione delle poste ultradecennali, asseritamente illegittime, sollevata dalla banca, ne ha disposto il rigetto,
richiamando i principi della Cassazione secondo cui, in presenza di un'apertura di credito, i versamenti devono presumersi di natura ripristinatoria, con onere probatorio contrario gravante sull'istituto di credito, onere nel caso di specie non assolto, attesa la genericità dell'eccezione e l'assenza di specifica allegazione delle singole rimesse. Alla fine, recependo le conclusioni del suo ausiliario – che, nello specifico, aveva proceduto all'eliminazione della commissione di massimo scoperto, della capitalizzazione trimestrale, alla rettifica delle valute e alla rideterminazione dei tassi secondo i criteri sostitutivi ex art. 117 TUB, pervenendo ad una rideterminazione del conto corrente n. 10715 in favore dell'attrice per l'importo di € 31.529,02 - ha condannato la al CP_1
pagamento in favore dell'attrice del saldo rettificato.
2.Con il primo motivo d'appello, la deducendo l' erronea CP_1
applicazione degli artt. 2934, 2935, 2946 e 2697 c.c., si duole che il Giudice abbia rigettato l' “eccezione di prescrizione relativamente al conto corrente ordinario, reputando ripristinatorie tutte le rimesse” , ponendo a carico della banca l'onere di provarne la natura solutoria e riconoscendo un “fido di fatto” in assenza di contratto scritto. In altre parole, lamenta che il Giudice di prime cure non avrebbe preso in esame l'eccezione di prescrizione da essa proposta perché generica, stante l'omessa specifica indicazione delle poste irripetibili e del dies a quo delle stesse.
Diversamente, argomenta, graverebbero sul correntista, e non sull'istituto di credito che ha eccepito la prescrizione, gli oneri probatori di dimostrare l'esistenza dell'affidamento e la natura ripristinatoria dei versamenti: richiamando all'uopo giurisprudenza di merito e di legittimità, tra cui Cass.
SS.UU. n. 15895/2019 e Cass. n. 1388/2022, sostiene che, in mancanza di prova scritta del contratto di apertura di credito, le rimesse debbano presumersi solutorie e quindi debbano essere soggette a prescrizione. Critica, infine, il ricorso del Tribunale alle presunzioni e al parere del CTU, ritenendole in contrasto con i più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità.
Le deduzioni dell'appellante sono infondate.
2.1. In termini generali, occorre premettere che l'azione di ripetizione dell'indebito proposta dal cliente di una banca che lamenti le nullità contrattuali maturate nel corso di un rapporto di conto corrente è soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale. Il dies a quo per il decorso del termine dipende dalla funzione di ogni singolo versamento, a seconda che lo stesso abbia avuto funzione solutoria oppure ripristinatoria della provvista concessa,
assumendo rilevanza, rispettivamente, la data di annotazione in conto della singola posta illegittimamente addebitata oppure, quando il versamento non configura un pagamento, dalla data di estinzione del rapporto e dunque del saldo di chiusura del conto (sul punto, Cass. civ. SS.UU. n. 24418/2010).
La S.C., intervenendo sull'argomento, ha altresì chiarito come debba essere ripartito l'onere della prova tra le parti, affermando che “l'onere di
allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente bancario, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria
l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte (Cass. civ.
SS.UU. n. 15895/2019).
In sostanza, quindi, una volta che la abbia eccepito la prescrizione del Pt_1
diritto del correntista alla ripetizione dell'indebito, è onere del cliente provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito che permetta di qualificare quel versamento come ripristinatorio della disponibilità accordata e dunque non soggetto ad un termine di prescrizione autonomo decorrente dalla data di annotazione dell'operazione sul conto (Cass. civ. ord. n. 19844/2022; conf.
Cass. civ. sent. n. 2660/2019).
L'onere della prova della sussistenza dell'apertura di credito e quindi del carattere ripristinatorio della rimessa eseguita intra-fido compete al cliente e non alla banca, anche se gli stessi Giudici di legittimità hanno altresì chiarito che il
Giudice, chiamato a decidere la controversia, è comunque tenuto a valorizzare la prova della stipulazione di un contratto di apertura di credito, indipendentemente da una specifica allegazione del correntista, in considerazione del fatto che l'esistenza di un fattore impeditivo al decorso della prescrizione – come per l'appunto l'esistenza di un'apertura di credito – costituisce un'eccezione in senso lato rilevabile anche d'ufficio (Cass. civ. ord. n.
31927/2019).
2.2. In ragione di quanto detto, a parere di chi scrive, risulta errata la decisione di prime cure nella parte in cui ha considerato l'eccezione di prescrizione inammissibile e/o infondata perché genericamente formulata dalla non essendo quest'ultima onerata della specifica individuazione delle Pt_1
poste prescritte, trattandosi di un onere incombente sul correntista.
Ritenuta, quindi, la ammissibilità/infondatezza dell'eccezione di prescrizione formulata dalla banca, occorre adesso verificare la fondatezza o meno nel merito della stessa, ovvero se effettivamente sia maturata, nel caso concreto, la prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme illegittimamente addebitate dalla Pt_1
Sotto questo specifico angolo prospettico, assume fondamentale importanza la verifica dell'esistenza di un'apertura di credito regolata in conto corrente, al fine di verificare l'effettiva natura di ogni singola posta addebitata in conto, differenziando quelle ripristinatorie da quelle solutorie prescritte.
Orbene, secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte, laddove manchi la prova di un contratto scritto di affidamento, il giudice di merito è legittimato a ritenere provata l'esistenza di un fido in conto corrente, anche in mancanza di una specifica allegazione del correntista, purché ciò emerga dall'esame della documentazione contabile depositata in atti ed anche attraverso l'ausilio tecnico di un Consulente nominato d'ufficio (Cass. civ. ord. n.
20455/2023).
In questi casi, assume valore fondamentale la prova di un accordo concluso tra le parti per facta concludentia in virtù del quale la si sia impegnata a Pt_1
tenere a disposizione del cliente una somma, per un certo periodo di tempo o a tempo indeterminato, sulla quale il cliente abbia fatto affidamento di modo che, le rimesse da lui operate siano giustificate dalla volontà di ripristinare la provvista a lui assicurata. Secondo la Suprema Corte di Cassazione, però,
“l'accertamento di un fido di fatto non è sufficiente ai fini della qualificazione delle rimesse come ripristinatorie o solutorie, ma occorre invece accertare la
stipula, sia pure per facta concludentia, di un vero e proprio contratto di apertura di credito, non essendo sufficienti gli sconfinamenti avvenuti per mera tolleranza” (Cass. civ. sent. n. 19844 del 20.06.2022).
Nella vicenda in esame, rileva la Corte, la correntista, , Parte_2
nel corso del giudizio di primo grado, sin dall'atto di citazione ebbe a prospettare l'esistenza di un'apertura di credito (allegando che: “che intratteneva con
l'istituto di credito “ il conto corrente ordinario Parte_1
n.10715 e correlati conti per sovvenzioni nn. 280280, 280281, 280282, 280288
e 28047, tutti costantemente assistiti da aperture di credito):a fronte di ciò, la nella comparsa di costituzione, non ebbe, invece, sufficientemente a Pt_1
contestare l'esistenza del dedotto affidamento.
Nel corso giudizio poi, l'attrice, ulteriormente, ha sostenuto il carattere ripristinatorio di tutte le rimesse effettuate, precisando che il fido dovesse intendersi esistente in fatto. Occorre, a questo punto, verificare, innanzitutto, se la presenza di un affidamento tra le parti sia già desumibile ex officio dalla documentazione tempestivamente allegata dall'attore (cfr. copia degli estratti di conto corrente bancario intercorrente tra le parti e riassunti scalari); in secondo luogo, se,
mancando un contratto scritto, sia o meno ammissibile la prova in fatto dell'esistenza di un'apertura di credito.
In disparte la questione della condivisibilità o meno di alcune pronunce della Suprema Corte – che negano sic et simpliciter la possibilità per il correntista di dimostrare in fatto l'esistenza del fido concesso posteriormente all'entrata in vigore dell'art. 3 della legge n. 154/1992 (oggi art. 117 TUB) – l'orientamento pressocché pacifico per i contratti anteriori al 10 marzo 1992 (come quello per cui è causa) è di ammissibilità della stipula in forma non scritta di un'apertura di credito (cfr. Cass. n. 2752/1995; ma anche, obiter dictum, la più recente Cass.
n. 31927/2019). Invero, prima della legge n. 154/1992, l'apertura di credito non era inscrivibile nella categoria dei cc.dd. contratti formali, non essendo menzionata, in mancanza di una norma ad hoc, nell'art. 1350 c.c. Per tale ragione, la forma scritta non costituiva requisito ad substantiam per tale tipologia contrattuale, il cui perfezionamento poteva avvenire anche per facta concludentia.
Nel caso in disamina, lo stesso ausiliario nominato dal primo Giudice ha evidenziato che il rapporto bancario in discussione “il conto corrente n.10715”
“presumibilmente, è stato assistito da apertura di credito o fido di conto in misura variabile nel corso del tempo. Ciò si può desumere dalle indicazioni presenti negli estratti conto depositati in atti – e più precisamente dai prospetti di liquidazione delle competenze da cui si desumono alcuni limiti di applicazione per i tassi debitori entro ed extra fido- (cfr. pag. 7 CTU)” ed ha precisato che
“nella ricostruzione operata, non essendo in atti un contratto di apertura di credito, lo scrivente ritiene che il conto debba considerarsi in ogni caso affidato
per –facta concludentia” (cf. pag. 17 della relazione di consulenza tecnica di ufficio).
Ebbene, la situazione descritta dall'ausiliario presenta una portata fortemente indiziante dell'esistenza di un contratto di affidamento tra le parti: in realtà, il consulente di ufficio ha tratto il convincimento dell'esistenza dello stesso da molteplici indici presuntivi, tra cui rileva il riscontro della commissione di massimo scoperto che, come affermato, “costituisce, per principio consolidato
e ammesso dagli stessi istituti di credito, la remunerazione per la messa a disposizione di una somma di denaro, avente funzione di corrispettivo del servizio di messa a disposizione di un affidamento”.
Ancora, dall'esame della documentazione contabile allegata è emersa altresì la ricorrenza di esposizioni debitorie di una certa rilevanza, continuative e prolungate nel tempo tali da far escludere che tali affidamenti fossero stati meramente tollerati dalla banca: pur in assenza di un contratto scritto, i dati emergenti dagli estratti conto, infatti, certificano che tale atteggiamento assunto dall'Istituto di credito abbia ingenerato nel correntista la convinzione di poter disporre di una certa quantità di somme “affidate”, venendo in rilievo una apertura di credito di fatto da cui discende la causa ripristinatoria dei pagamenti medio tempore effettuati. Esemplificativi, dunque, sia il fatto che il conto corrente, come già detto, abbia avuto un saldo passivo per lunghi e continuativi periodi di tempo, raggiungendo esposizioni massime molto elevate, sintomo questo di riconoscimento di un vero e proprio affidamento in conto corrente e non di semplice tolleranza della banca, sia la circostanza che, nonostante dette consistenti e continuative esposizioni debitorie, l'istituto di credito non risulta aver mai, nel corso del rapporto, richiesto alla correntista di rientrare eliminando dette passività, né l'abbia mai diffidata deducendo un suo inadempimento e prospettando la chiusura del conto.
Nello stesso senso, va evidenziato l'ulteriore fattore indiziante rilevato dal
CTU, ossia: “le indicazioni desunte dai prospetti di liquidazione delle competenze presenti negli estratti conto bancari depositati in cui è evidente l'importo da considerare ai fini dell'applicazione dell'interesse debitore in presenza di “fido” e di “extra fido”. (cfr. pag. 18 CTU).
Con riferimento, invece, al limite dell'affidamento, va detto che in mancanza di un contratto scritto o di espresse indicazioni documentali, laddove venga ravvisata l'esistenza di un fido di fatto, il limite dell'affidamento ben può essere individuato nella massima esposizione debitoria che di volta in volta viene a determinarsi in conto corrente. Come ribadito dalla S.C., “il limite massimo della linea di credito accordata doveva identificarsi nella misura più elevata dello scoperto che la banca aveva consentito si producesse senza assumere iniziative
preordinate al rientro” (Cass. civ. ord. n. 34600/2022). Tanto considerato, ritiene la Corte che la sentenza impugnata abbia efficacemente illustrato i tratti salienti della CTU (cfr. pagg. 17-19) e, ritenendoli condivisibili, abbia correttamente recepito il ricalcolo del saldo a cui era pervenuto il consulente, tenendo conto di tutte le questioni poste dalle parti,
nonché delle osservazioni critiche formulate dal CT (cfr. pagg. 22-34).
Come precisato dalla Suprema Corte, quando il giudice di merito accoglie le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso;
non è quindi necessario che egli si soffermi sulle contrarie argomentazioni della parte e/o sulle contrarie deduzioni dei consulenti tecnici di parte che, anche se non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le argomentazioni accolte, così che non può configurarsi vizio di motivazione, e ciò vale, a maggior ragione: - quando il consulente tecnico abbia tenuto conto nella relazione, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte (come avvenuto nel caso di specie, in forza del novellato art. 195, 3° comma, c.p.c.); - qualora le parti e i loro consulenti non abbiano sviluppato argomentazioni atte ad infirmare quelle conclusioni (cfr. ex plurimis
Cass. civile, sez. III 19 giugno 2015 n. 12703; Cass. civile, sez. II, 10 aprile
2015 n. 7266; Cass, civile, sez. VI, 02 febbraio 2015 n. 1815; Cass. civile, sez. lav. 17 dicembre 2014 п. 26590; Cass. civile, sez. III, 15 luglio 2011, n. 15666).
Per tutti questi motivi, quindi, il primo motivo di appello risulta infondato essendo ravvisabile ( si ripete), nel caso di specie, la sussistenza di un affidamento di fatto in conto corrente, il cui limite massimo è rappresentato dalla esposizione debitoria massima venutasi di volta in volta a verificare. Da ciò discende la natura ripristinatoria di tutte le rimesse effettuate in conto corrente, trattandosi di versamenti effettuati tutti intra fido con la finalità di ripristinare la somma messa a disposizione dalla (cosiddetta provvista), con la Pt_1
conseguenza che il termine di prescrizione non decorre dalla data delle singole operazioni (rimesse effettuate sul conto), ma dalla data di chiusura del rapporto di conto corrente con apertura di credito, per cui, nel caso in esame, la prescrizione non si è compiuta essendo stato il suo decorso interrotto dalla notifica dell'atto di citazione in primo grado avvenuta il 10 gennaio 2014: la relativa eccezione era (è) pertanto infondata e correttamente è stata rigettata.
3. Con il secondo motivo d'appello, l'appellante censura la sentenza di primo grado per un preteso errore di giudizio e la violazione degli artt. 2934,
2935, 2946 e 2697 c.c., lamentando l'erroneo rigetto dell'eccezione di prescrizione relativa ai conti anticipi, nonostante la chiusura degli stessi fosse documentata e non contestata, essendosi verificata tra il 1989 e il 2000.
Secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe ingiustamente escluso l'effetto estintivo delle operazioni effettuate sui conti anticipi, ritenendoli “meri conti di transito” inscindibilmente collegati al conto ordinario, omettendo di valorizzare la natura solutoria delle relative movimentazioni, che, invece, avrebbero dovuto considerarsi prescritte in quanto pagate mediante addebito su altro conto. In assenza di prova della natura affidata del conto ordinario, il pagamento delle competenze si sarebbe perfezionato al momento dell'addebito, con conseguente decorrenza della prescrizione da tale data. La a sostegno della propria Pt_1
doglianza, richiama l'orientamento consolidato secondo cui, per i conti tecnici o anticipi, il termine prescrizionale decorre dalla conclusione della singola operazione, non trovando applicazione la disciplina dei conti affidati (Corte
d'Appello di Napoli, sent. n. 3677/2020; Trib. Torino, sent. n. 2012/2022).
Infine, la motivazione sarebbe viziata ex art. 132, n. 4 c.p.c., per omesso esame delle osservazioni critiche del CT, il quale aveva già evidenziato la prescrizione delle competenze anche in caso di collegamento con il conto ordinario.
Anche i rilievi esposti risultano infondati.
In realtà, la questione è stata oggetto di approfondita analisi nel giudizio di primo grado. Nonostante gli accertamenti peritali svolti, la continua CP_1
a sostenere — senza tuttavia fornire prova — che i conti anticipi oggetto del giudizio siano prescritti, ritenendo che le poste ad essi collegate abbiano natura solutoria e siano autonome rispetto al conto corrente ordinario, essendosi l'ultimo conto anticipi chiuso nel 2000 e dovendosi, pertanto, calcolare da tale data il termine di prescrizione.
3.1. Con riguardo ai conti anticipi, giova rammentare che gli stessi possono trovarsi in una situazione, per così dire, di collegamento negoziale o di totale indipendenza (cfr. Cass. 14321 del 05.05.2022, in cui si legge “… nella prassi bancaria, invero, possono costituirsi, in capo al medesimo cliente, sia un ordinario conto corrente di corrispondenza, sia un diverso conto transitorio ad esso collegato, denominato frequentemente come “conti anticipi su effetti salvo buon fine” … I diversi conti possono presentarsi, dovunque, come avvinti da
nessi funzionali reciproci, oppure come del tutto indipendenti”).
Precisa, in particolare, la Suprema Corte: “Nel primo caso, il saldo passivo del c.d. conto per anticipo fatture non esprime una posizione debitoria autonoma e separabile, rispetto al saldo del conto corrente di corrispondenza, onde non si giustifica la pretesa creditoria di nessuna delle parti del rapporto, ove fondata su di uno solo di detti conti: ciò, in particolare, quanto alla pretesa della Pt_1
di esigere il saldo passivo concernente il predetto conto anticipi,
indipendentemente dal conto corrente ordinario cui accede. Al contrario, la ricostruzione del saldo dare-avere tra le parti necessariamente attiene al complessivo rapporto […]. Ad essere “collegati”, invero, sono i conti correnti e le distinte contabilizzazioni bancarie, laddove giuridicamente si tratta pur sempre di un'unica operazione economica, finalizzata al raggiungimento della medesima funzione negoziale unitaria. […]”. b.- “[…] Altra è, invece, l'ipotesi in cui la linea
di credito per anticipazioni su fatture si atteggi in modo del tutto autonomo, come quando l'anticipazione sia configurata come un ordinario finanziamento, concesso dalla banca, dove il saldo del cd. conto anticipi rappresenti effettivamente il capitale anticipato e non rimborsato, quale posizione debitoria distinta, rispetto al saldo (a credito o a debito) di un separato, anche giuridicamente, conto corrente di corrispondenza. Solo in detta seconda ipotesi
il credito insoddisfatto della banca per anticipazioni risultante dal “conto anticipi” sarà il possibile oggetto di un'autonoma azione giudiziaria, senza necessità del parallelo accertamento – ove richiesto – relativo altresì ai (a quel punto, non connessi) conti correnti di corrispondenza, solo occasionalmente e non funzionalmente avvinti allora dalla mera coincidenza soggettiva delle parti
contraenti […]”.
Se, dunque, i conti in questione, normalmente, non sono operativi, rappresentando una mera “evidenza contabile” dei finanziamenti per anticipazioni su crediti concessi dalla al cliente e limitandosi la ad Pt_1 Pt_1
annotare su di essi (in “dare”) l'importo di dette anticipazioni, di volta in volta erogate (importo che riannota in “avere”, una volta che abbia provveduto a riscuotere il credito sottostante in virtù del mandato all'incasso usualmente conferitogli) e, dunque, il rapporto di debito-credito fra la e il correntista Pt_1
è rappresentato, in ogni momento, dal saldo del conto corrente ordinario, sul quale le anticipazioni affluiscono mediante “giroconto” (cfr. sul punto Cass. 20 giugno 2011, n. 13449), con una conseguente “inscindibilità del saldo finale”
(Cass. civ. sez. I, 05/05/2022, n.14321), viceversa, nel caso di conto anticipo, per così dire, “indipendente”, l'onere della prova in merito all'ammontare del credito derivante dal relativo saldo spetta alla banca, dovendo la stessa provare le modalità con le quali si è formato il credito.
Dalla documentazione versata in atti e dagli accertamenti tecnici espletati,
è emerso che le operazioni di anticipazione erano regolate solo nell'ambito del conto corrente principale, dedotto in giudizio. Sul punto codesta Corte condivide quanto affermato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. sez. I, 13 gennaio 2022,
n. 926), ove si legge << le rimesse annotate sui conti anticipi non hanno natura solutoria e non sono revocabili, costituendo tali conti una mera evidenza contabile dei finanziamenti per anticipazioni su crediti concessi dalla al Pt_1
cliente, ove vengono annotati in “dare” le anticipazioni erogate al correntista ed in “avere” l'esito positivo della riscossione, sottostante agli effetti commerciali
presentati dal cliente>> di modo che rappresentato esclusivamente dal saldo del conto corrente ordinario, ove affluiscono tutte le somme portate dai titoli, dalle ricevute bancarie o dalle carte commerciali presentate per l'incasso>>.
3.2.Nel caso oggetto di verifica, il consulente ha confermato, a più riprese, che dagli estratti conto prodotti in giudizio risultava una strettissima correlazione tra il conto corrente ordinario ed i rapporti di c/anticipi, e che nelle causali contabili delle operazioni non si evincesse alcuna identificazione numerica per ritenere i conti c/anticipi autonomi e/o svincolati rispetto al c/c ordinario.
Ne consegue la correttezza, sul punto, della decisione impugnata.
Dalle considerazioni che precedono, allora, discende che, seppur per le diverse motivazioni fin qui illustrate quanto all'onere probatorio, correttamente il Giudice di primo grado ha recepito il saldo finale elaborato dal CTU, basato sulla ricostruzione del conto corrente in cui le rimesse sono state valutate tutte come ripristinatorie, ed ha coerentemente ritenuto non prescritto il diritto alla loro restituzione.
4. Con il terzo motivo d'appello, la contesta la sentenza CP_1
impugnata per aver ritenuto ingiustamente la soccombenza della banca con condanna alle spese processuali e di CTU in violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.
Di contro, assume l'inesistenza di una situazione di soccombenza a suo sfavore considerato che “in considerazione dell'accoglimento del primo motivo
d'appello” si determina una situazione di soccombenza in capo all'appellata o in subordine, “in accoglimento del secondo, andrebbe rideterminato l'importo delle spese, liquidate dal Giudice di primo grado, in proporzione ad una diversa
rideterminazione del saldo del conto” (cfr. pag. 24 dell'atto di appello). Ebbene, al rigetto del primo e del secondo motivo di appello consegue l'assorbimento del terzo, siccome appare subordinato all'accoglimento dei precedenti: in ogni caso detto motivo risulta infondato atteso che le spese del precedente grado di giudizio sono state correttamente regolate dal primo Giudice
in base alla regola generale della soccombenza.
Resta assorbita, altresì, la censura, peraltro genericamente espressa dall'appellata in punto di liquidazione delle spese da parte Tribunale. Pt_2
5. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, secondo il criterio generale dettato dall'art. 91, comma 1, c.p.c., e si liquidano in base al D.M. n. 55/2014, così come modificato dal DM 147/2022 entrato in vigore il 23 ottobre 2022, secondo l'aggiornamento tabellare ivi previsto, tenuto conto delle fasi di giudizio effettivamente svolte e delle varie attività in concreto esplicate (nello specifico, va applicato lo scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00 tenuto conto del decisum e non va computata la fase istruttoria, non tenutasi in appello) ai sensi dell'art. 5 comma 1 DM 55/2014) (cfr., sull'argomento, Cass.
n. 89/21 [ord.]: «In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al
d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi, affinché siano controllabili le
ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo»).
Visto l'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), applicabile ratione temporis, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo del medesimo articolo per la proposta impugnazione, totalmente respinta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore- con citazione per l'udienza del
6 febbraio 2023, notificata il 9 settembre 2022- avverso la sentenza n. 302/2022 del Tribunale di Benevento, pubblicata il 9 febbraio 2022, così provvede:
(A) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza appellata;
(B) condanna la al pagamento in favore Parte_1
di delle spese del grado di appello, che liquida in € 3.966,00 Parte_2
per i compensi, oltre al 15% sul compenso a titolo di rimborso per le spese generali, IVA e CPA come per legge;
(C) dichiara l'appellante tenuta al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato per l'impugnazione a norma dell'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115\02, introdotto dall'art. 1 comma
17 della legge n. 228\12.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 30 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Marielda Montefusco dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr.ssa Aurelia D'Ambrosio - Presidente -
- dr. Michele Magliulo - Consigliere -
- dr.ssa Marielda Montefusco - Consigliere Relatore -
ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 3870/2022 di Ruolo Generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello contro la sentenza emessa dal
Tribunale di Benevento, n. 302/2022, pubblicata il 9 febbraio 2022, vertente
TRA (1) la (partita iva ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma (RM), al Viale
Altiero Spinelli n.30, ed elettivamente domiciliata in Roma (RM) alla Via
Lungotevere Arnaldo da Brescia n.9, presso lo studio dell'avv. Andrea Fioretti
(codice fiscale ), che la rappresenta e difende in virtù della C.F._1
procura in atti
-appellante-
E
(2) (codice fiscale , elettivamente Parte_2 C.F._2
domiciliata in Benevento (BN), alla Via Ennio Godutti- Palazzo De Matteis,
presso lo studio dell'avv. Pellegrino Cavuoto (codice fiscale , C.F._3
che la rappresenta e difende in virtù della procura in atti
-appellata-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
I.1 Con atto di citazione per l'udienza del 28 aprile 2014, notificato il 10 gennaio 2014, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Parte_2
Benevento la in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, esponendo:
“1) che intratteneva con l'istituto di credito “ Parte_1
il conto corrente ordinario n.10715 e correlati conti per sovvenzioni nn.
[...]
280280, 280281, 280282, 280288 e 28047, tutti costantemente assistiti da aperture di credito, interamente pagate dalla correntista con effetto solutorio
per gli importi determinati unilateralmente dalla Banca convenuta”; 2) che suddetto rapporto bancario, si era svolto nel tempo secondo modalità contrattuali in palese violazione della normativa civilistica e bancaria vigente, sicché evidenziava come “il rapporto negoziale relativo ai citati conti correnti ed alle relative aperture di credito è stato costantemente regolato da
clausole nulle, delle quali la convenuta banca ha preteso ed imposto
l'applicazione a proprio esclusivo vantaggio”.
Tanto premesso, l'attrice chiedeva al Tribunale di Benevento di accertare e dichiarare la nullità di numerose clausole contrattuali, in quanto: “sono stati applicati interessi debitori in misura ultralegale, in assenza di apposita
convenzione scritta (violazione dell'art. 1284 c.c.); sono stati applicati interessi usurari, eccedenti il tasso soglia previsto dalla legge (violazione della Legge n.
108/1996); sono stati applicati interessi creditori inferiori al tasso legale, senza adeguata pattuizione (violazione dell'art. 1284 c.c.); è stata praticata la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori (violazione del divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c.); è stata addebitata la Commissione di MO
Scoperto senza valida pattuizione scritta (violazione degli artt. 116 e 117 del
T.U. Bancario); sono state addebitate spese varie non previste contrattualmente
(violazione degli artt. 116 e 117 del T.U. Bancario); è stata indebitamente differita la decorrenza degli interessi mediante l'utilizzo di valute fittizie
(violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c.). Pertanto, domandava la condanna della “alla restituzione di tutte le somme Parte_1
indebitamente pagate dall'attrice…come generate da tutte le clausole dichiarate
nulle sulla base delle domande sopra formulata;
al risarcimento del danno subito, a causa della palese violazione del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto;
invia del tutto residuale alla restituzione di tutto quanto ottenuto
a titolo di indebito arricchimento…;al pagamento su tutte le somme …a qualsiasi titolo dovute… degli interessi e della rivalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo;
alla refusione delle spese e competenze di lite, da distrarsi in favore
del… procuratore antistatario”.
I.2 Con comparsa del 2 aprile 2014, si costituiva in giudizio la
[...]
eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità Parte_1
dell'azione per mancato esperimento della mediazione obbligatoria. Nel merito, contestava integralmente le pretese avversarie, sollevando l'eccezione di prescrizione decennale relativamente a tutti i rapporti estinti prima del 2004.
Inoltre, sosteneva che, riguardo al conto corrente n. 10715, tutte le competenze risultavano già saldate e quindi non ripetibili e che l'eventuale consulenza tecnica d'ufficio si sarebbe dovuta limitare al periodo successivo al 10 gennaio 2004.
Concludeva nel senso che venisse dichiarata l'inammissibilità ed infondatezza di tutte le avverse domande con vittoria di spese, diritti ed onorari.
I.3 Nel corso del giudizio di prime cure, il Tribunale, con provvedimento del 21 settembre 2015 ammetteva CTU contabile, rinviando per l'esame dell'elaborato al 19 ottobre 2016; con ordinanza del 18 novembre 2016, incaricava il CTU di un supplemento di perizia al fine di prevedere l'ulteriore conteggio degli interessi anziché al tasso legale (ex art. 1284 c.c.), in assenza di pattuizione scritta, al tasso sostitutivo ex art.117 TUB.
I.4. All'esito dell'istruttoria, precisate le conclusioni, il Tribunale di
Benevento, con la sentenza n. 302/2022 pubblicata in data 9 febbraio 2022, corretta con ordinanza emessa ex art. 288 cpc in data 8 luglio 2022 e notificata in data 30 agosto 2022, così decideva:
“1) Accerta e dichiara l'invalidità delle condizioni economiche applicate al conto corrente n. 10715 intercorso tra le parti;
2) Accerta e ridetermina il saldo
dare-avere complessivo tra le parti in € 31.529,02 (in luogo di 22.965,24) a favore di , condannando la alla rettifica del saldo del rapporto Parte_2 Pt_1
di conto corrente per corrispondenza n. 10715 ed al pagamento di tale somma in favore dell'attrice. 3) Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 500,00 per la fase di studio, € 400,00 per la fase introduttiva,
€ 1.100,00 per la fase istruttoria, € 1.000,00 per la fase decisoria, per un complessivo di € 3.000,00, oltre € 235,00 per spese non imponibili, oltre I.v.a., spese generali e C.p.a. come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv.
Pellegrino Cavuoto;
pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di
CTU”. (cfr. pag. 5 della sentenza).
II.1 Avverso detta decisione - con citazione per l'udienza del 6 febbraio
2023, notificata il 9 settembre 2022 - la in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, proponeva appello, articolando diverse censure in ordine alla:
- “errata interpretazione dei fatti, delle risultanze processuali, della documentazione prodotta e conseguente errata applicazione in diritto delle norme vigenti, decadenza e prescrizione dall'azione, infondatezza della
domanda, incertezza e superficialità della CTU”; - “erroneità della sentenza impugnata in riferimento agli artt. 91 e 92 c.p.c. nella parte in cui il Tribunale ha ingiustamente ritenuto la soccombenza della
con condanna alle spese”. Pt_1
Chiedeva, pertanto, all'adita Corte, in accoglimento dell'appello:
“1) – in via pregiudiziale e cautelare: ai sensi degli articoli 351 e 283 c.p.c. sospenderne la provvisoria esecutorietà, in tutto o in parte, per i motivi sopra esposti e che si esporranno con istanza ai sensi dell'art. 351 comma 2 c.p.c.”;
“2) -nel merito: riformare la suddetta sentenza, previo accertamento delle violazioni normative e degli errori di giudizio di cui ai motivi sopra svolti e disposta, se del caso, rinnovazione della CTU per una differente rideterminazione
del saldo con prescrizione di tutti i pagamenti intervenuti sul conto corrente anteriormente al decennio a ritroso dalla notifica della citazione, ossia prima del
10.01.2014, respingere tutte le domande avversarie perché prescritte, riformando altresì il capo in cui la è stata condannata al pagamento delle Pt_1
spese di lite e di CTU, condannando controparte a restituire gli importi eventualmente incassati in forza della sentenza di primo grado e a rimborsare
alla quanto versato al CTU”; Pt_1
“3) - vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio” (cfr. pag.
28 dell'atto di appello).
II.2. Con comparsa di risposta all'appello del 17 gennaio 2023 si costituiva in giudizio l'appellata , la quale deduceva l'infondatezza nel merito Parte_2
dell'interposto appello chiedendone il totale rigetto. II.3. Respinta l'istanza di sospensione della esecutività della sentenza
(giusta ordinanza del 23 gennaio 2023), dopo vari rinvii d'ufficio, la causa, all'udienza del 26 giugno 2025, celebrata con le modalità dell'udienza cartolare, veniva introitata in decisione, con concessione dei termini di legge (60+20) per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Alla scadenza il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
Infine, depositati gli scritti defensionali conclusivi ad opera delle parti, il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il Tribunale di Benevento ha accolto la domanda proposta da
[...]
contro la (in seguito per brevità Pt_2 Parte_1 [...]
, intesa all'accertamento della invalidità del rapporto di conto corrente n. CP_1
10715 e dei conti -anticipo nn. 280280, 280281, 280282, 280288 e 280470, assistiti da aperture di credito “per illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi, illegittima applicazione di cms e contabilizzazione di spese e d interessi in violazione della normativa usuraria e del divieto di anatocismo”, ed all'esito della espletata consulenza tecnica di ufficio, ha rideterminato il saldo “dare- avere” complessivo tra le parti in € 22.965,24, condannando l'istituto di credito
“alla rettifica del saldo del rapporto di conto corrente n. 10715 ed al pagamento di tale somma in favore dell'attrice”.
In particolare, ha ritenuto sussistente, nel caso concreto, un c.d. fido di fatto, non solo sulla base degli elementi oggettivi desumibili dagli estratti conto prodotti- da cui, a suo dire, era evincibile una costante esposizione passiva a dimostrazione dell'esistenza di un affidamento (unico presupposto logico della conduzione del rapporto)- ma anche sulla scorta delle valutazioni del nominato consulente tecnico di ufficio, che aveva valorizzato, nel suo elaborato, gli ulteriori indici presuntivi del fido di fatto ed accertato l'unitarietà del rapporto tra conto corrente e conti anticipi, ritenendo che questi ultimi costituissero meri conti transitori, funzionalmente connessi al conto ordinario.
Quanto all'eccezione di prescrizione delle poste ultradecennali, asseritamente illegittime, sollevata dalla banca, ne ha disposto il rigetto,
richiamando i principi della Cassazione secondo cui, in presenza di un'apertura di credito, i versamenti devono presumersi di natura ripristinatoria, con onere probatorio contrario gravante sull'istituto di credito, onere nel caso di specie non assolto, attesa la genericità dell'eccezione e l'assenza di specifica allegazione delle singole rimesse. Alla fine, recependo le conclusioni del suo ausiliario – che, nello specifico, aveva proceduto all'eliminazione della commissione di massimo scoperto, della capitalizzazione trimestrale, alla rettifica delle valute e alla rideterminazione dei tassi secondo i criteri sostitutivi ex art. 117 TUB, pervenendo ad una rideterminazione del conto corrente n. 10715 in favore dell'attrice per l'importo di € 31.529,02 - ha condannato la al CP_1
pagamento in favore dell'attrice del saldo rettificato.
2.Con il primo motivo d'appello, la deducendo l' erronea CP_1
applicazione degli artt. 2934, 2935, 2946 e 2697 c.c., si duole che il Giudice abbia rigettato l' “eccezione di prescrizione relativamente al conto corrente ordinario, reputando ripristinatorie tutte le rimesse” , ponendo a carico della banca l'onere di provarne la natura solutoria e riconoscendo un “fido di fatto” in assenza di contratto scritto. In altre parole, lamenta che il Giudice di prime cure non avrebbe preso in esame l'eccezione di prescrizione da essa proposta perché generica, stante l'omessa specifica indicazione delle poste irripetibili e del dies a quo delle stesse.
Diversamente, argomenta, graverebbero sul correntista, e non sull'istituto di credito che ha eccepito la prescrizione, gli oneri probatori di dimostrare l'esistenza dell'affidamento e la natura ripristinatoria dei versamenti: richiamando all'uopo giurisprudenza di merito e di legittimità, tra cui Cass.
SS.UU. n. 15895/2019 e Cass. n. 1388/2022, sostiene che, in mancanza di prova scritta del contratto di apertura di credito, le rimesse debbano presumersi solutorie e quindi debbano essere soggette a prescrizione. Critica, infine, il ricorso del Tribunale alle presunzioni e al parere del CTU, ritenendole in contrasto con i più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità.
Le deduzioni dell'appellante sono infondate.
2.1. In termini generali, occorre premettere che l'azione di ripetizione dell'indebito proposta dal cliente di una banca che lamenti le nullità contrattuali maturate nel corso di un rapporto di conto corrente è soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale. Il dies a quo per il decorso del termine dipende dalla funzione di ogni singolo versamento, a seconda che lo stesso abbia avuto funzione solutoria oppure ripristinatoria della provvista concessa,
assumendo rilevanza, rispettivamente, la data di annotazione in conto della singola posta illegittimamente addebitata oppure, quando il versamento non configura un pagamento, dalla data di estinzione del rapporto e dunque del saldo di chiusura del conto (sul punto, Cass. civ. SS.UU. n. 24418/2010).
La S.C., intervenendo sull'argomento, ha altresì chiarito come debba essere ripartito l'onere della prova tra le parti, affermando che “l'onere di
allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente bancario, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria
l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte (Cass. civ.
SS.UU. n. 15895/2019).
In sostanza, quindi, una volta che la abbia eccepito la prescrizione del Pt_1
diritto del correntista alla ripetizione dell'indebito, è onere del cliente provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito che permetta di qualificare quel versamento come ripristinatorio della disponibilità accordata e dunque non soggetto ad un termine di prescrizione autonomo decorrente dalla data di annotazione dell'operazione sul conto (Cass. civ. ord. n. 19844/2022; conf.
Cass. civ. sent. n. 2660/2019).
L'onere della prova della sussistenza dell'apertura di credito e quindi del carattere ripristinatorio della rimessa eseguita intra-fido compete al cliente e non alla banca, anche se gli stessi Giudici di legittimità hanno altresì chiarito che il
Giudice, chiamato a decidere la controversia, è comunque tenuto a valorizzare la prova della stipulazione di un contratto di apertura di credito, indipendentemente da una specifica allegazione del correntista, in considerazione del fatto che l'esistenza di un fattore impeditivo al decorso della prescrizione – come per l'appunto l'esistenza di un'apertura di credito – costituisce un'eccezione in senso lato rilevabile anche d'ufficio (Cass. civ. ord. n.
31927/2019).
2.2. In ragione di quanto detto, a parere di chi scrive, risulta errata la decisione di prime cure nella parte in cui ha considerato l'eccezione di prescrizione inammissibile e/o infondata perché genericamente formulata dalla non essendo quest'ultima onerata della specifica individuazione delle Pt_1
poste prescritte, trattandosi di un onere incombente sul correntista.
Ritenuta, quindi, la ammissibilità/infondatezza dell'eccezione di prescrizione formulata dalla banca, occorre adesso verificare la fondatezza o meno nel merito della stessa, ovvero se effettivamente sia maturata, nel caso concreto, la prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme illegittimamente addebitate dalla Pt_1
Sotto questo specifico angolo prospettico, assume fondamentale importanza la verifica dell'esistenza di un'apertura di credito regolata in conto corrente, al fine di verificare l'effettiva natura di ogni singola posta addebitata in conto, differenziando quelle ripristinatorie da quelle solutorie prescritte.
Orbene, secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte, laddove manchi la prova di un contratto scritto di affidamento, il giudice di merito è legittimato a ritenere provata l'esistenza di un fido in conto corrente, anche in mancanza di una specifica allegazione del correntista, purché ciò emerga dall'esame della documentazione contabile depositata in atti ed anche attraverso l'ausilio tecnico di un Consulente nominato d'ufficio (Cass. civ. ord. n.
20455/2023).
In questi casi, assume valore fondamentale la prova di un accordo concluso tra le parti per facta concludentia in virtù del quale la si sia impegnata a Pt_1
tenere a disposizione del cliente una somma, per un certo periodo di tempo o a tempo indeterminato, sulla quale il cliente abbia fatto affidamento di modo che, le rimesse da lui operate siano giustificate dalla volontà di ripristinare la provvista a lui assicurata. Secondo la Suprema Corte di Cassazione, però,
“l'accertamento di un fido di fatto non è sufficiente ai fini della qualificazione delle rimesse come ripristinatorie o solutorie, ma occorre invece accertare la
stipula, sia pure per facta concludentia, di un vero e proprio contratto di apertura di credito, non essendo sufficienti gli sconfinamenti avvenuti per mera tolleranza” (Cass. civ. sent. n. 19844 del 20.06.2022).
Nella vicenda in esame, rileva la Corte, la correntista, , Parte_2
nel corso del giudizio di primo grado, sin dall'atto di citazione ebbe a prospettare l'esistenza di un'apertura di credito (allegando che: “che intratteneva con
l'istituto di credito “ il conto corrente ordinario Parte_1
n.10715 e correlati conti per sovvenzioni nn. 280280, 280281, 280282, 280288
e 28047, tutti costantemente assistiti da aperture di credito):a fronte di ciò, la nella comparsa di costituzione, non ebbe, invece, sufficientemente a Pt_1
contestare l'esistenza del dedotto affidamento.
Nel corso giudizio poi, l'attrice, ulteriormente, ha sostenuto il carattere ripristinatorio di tutte le rimesse effettuate, precisando che il fido dovesse intendersi esistente in fatto. Occorre, a questo punto, verificare, innanzitutto, se la presenza di un affidamento tra le parti sia già desumibile ex officio dalla documentazione tempestivamente allegata dall'attore (cfr. copia degli estratti di conto corrente bancario intercorrente tra le parti e riassunti scalari); in secondo luogo, se,
mancando un contratto scritto, sia o meno ammissibile la prova in fatto dell'esistenza di un'apertura di credito.
In disparte la questione della condivisibilità o meno di alcune pronunce della Suprema Corte – che negano sic et simpliciter la possibilità per il correntista di dimostrare in fatto l'esistenza del fido concesso posteriormente all'entrata in vigore dell'art. 3 della legge n. 154/1992 (oggi art. 117 TUB) – l'orientamento pressocché pacifico per i contratti anteriori al 10 marzo 1992 (come quello per cui è causa) è di ammissibilità della stipula in forma non scritta di un'apertura di credito (cfr. Cass. n. 2752/1995; ma anche, obiter dictum, la più recente Cass.
n. 31927/2019). Invero, prima della legge n. 154/1992, l'apertura di credito non era inscrivibile nella categoria dei cc.dd. contratti formali, non essendo menzionata, in mancanza di una norma ad hoc, nell'art. 1350 c.c. Per tale ragione, la forma scritta non costituiva requisito ad substantiam per tale tipologia contrattuale, il cui perfezionamento poteva avvenire anche per facta concludentia.
Nel caso in disamina, lo stesso ausiliario nominato dal primo Giudice ha evidenziato che il rapporto bancario in discussione “il conto corrente n.10715”
“presumibilmente, è stato assistito da apertura di credito o fido di conto in misura variabile nel corso del tempo. Ciò si può desumere dalle indicazioni presenti negli estratti conto depositati in atti – e più precisamente dai prospetti di liquidazione delle competenze da cui si desumono alcuni limiti di applicazione per i tassi debitori entro ed extra fido- (cfr. pag. 7 CTU)” ed ha precisato che
“nella ricostruzione operata, non essendo in atti un contratto di apertura di credito, lo scrivente ritiene che il conto debba considerarsi in ogni caso affidato
per –facta concludentia” (cf. pag. 17 della relazione di consulenza tecnica di ufficio).
Ebbene, la situazione descritta dall'ausiliario presenta una portata fortemente indiziante dell'esistenza di un contratto di affidamento tra le parti: in realtà, il consulente di ufficio ha tratto il convincimento dell'esistenza dello stesso da molteplici indici presuntivi, tra cui rileva il riscontro della commissione di massimo scoperto che, come affermato, “costituisce, per principio consolidato
e ammesso dagli stessi istituti di credito, la remunerazione per la messa a disposizione di una somma di denaro, avente funzione di corrispettivo del servizio di messa a disposizione di un affidamento”.
Ancora, dall'esame della documentazione contabile allegata è emersa altresì la ricorrenza di esposizioni debitorie di una certa rilevanza, continuative e prolungate nel tempo tali da far escludere che tali affidamenti fossero stati meramente tollerati dalla banca: pur in assenza di un contratto scritto, i dati emergenti dagli estratti conto, infatti, certificano che tale atteggiamento assunto dall'Istituto di credito abbia ingenerato nel correntista la convinzione di poter disporre di una certa quantità di somme “affidate”, venendo in rilievo una apertura di credito di fatto da cui discende la causa ripristinatoria dei pagamenti medio tempore effettuati. Esemplificativi, dunque, sia il fatto che il conto corrente, come già detto, abbia avuto un saldo passivo per lunghi e continuativi periodi di tempo, raggiungendo esposizioni massime molto elevate, sintomo questo di riconoscimento di un vero e proprio affidamento in conto corrente e non di semplice tolleranza della banca, sia la circostanza che, nonostante dette consistenti e continuative esposizioni debitorie, l'istituto di credito non risulta aver mai, nel corso del rapporto, richiesto alla correntista di rientrare eliminando dette passività, né l'abbia mai diffidata deducendo un suo inadempimento e prospettando la chiusura del conto.
Nello stesso senso, va evidenziato l'ulteriore fattore indiziante rilevato dal
CTU, ossia: “le indicazioni desunte dai prospetti di liquidazione delle competenze presenti negli estratti conto bancari depositati in cui è evidente l'importo da considerare ai fini dell'applicazione dell'interesse debitore in presenza di “fido” e di “extra fido”. (cfr. pag. 18 CTU).
Con riferimento, invece, al limite dell'affidamento, va detto che in mancanza di un contratto scritto o di espresse indicazioni documentali, laddove venga ravvisata l'esistenza di un fido di fatto, il limite dell'affidamento ben può essere individuato nella massima esposizione debitoria che di volta in volta viene a determinarsi in conto corrente. Come ribadito dalla S.C., “il limite massimo della linea di credito accordata doveva identificarsi nella misura più elevata dello scoperto che la banca aveva consentito si producesse senza assumere iniziative
preordinate al rientro” (Cass. civ. ord. n. 34600/2022). Tanto considerato, ritiene la Corte che la sentenza impugnata abbia efficacemente illustrato i tratti salienti della CTU (cfr. pagg. 17-19) e, ritenendoli condivisibili, abbia correttamente recepito il ricalcolo del saldo a cui era pervenuto il consulente, tenendo conto di tutte le questioni poste dalle parti,
nonché delle osservazioni critiche formulate dal CT (cfr. pagg. 22-34).
Come precisato dalla Suprema Corte, quando il giudice di merito accoglie le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso;
non è quindi necessario che egli si soffermi sulle contrarie argomentazioni della parte e/o sulle contrarie deduzioni dei consulenti tecnici di parte che, anche se non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le argomentazioni accolte, così che non può configurarsi vizio di motivazione, e ciò vale, a maggior ragione: - quando il consulente tecnico abbia tenuto conto nella relazione, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte (come avvenuto nel caso di specie, in forza del novellato art. 195, 3° comma, c.p.c.); - qualora le parti e i loro consulenti non abbiano sviluppato argomentazioni atte ad infirmare quelle conclusioni (cfr. ex plurimis
Cass. civile, sez. III 19 giugno 2015 n. 12703; Cass. civile, sez. II, 10 aprile
2015 n. 7266; Cass, civile, sez. VI, 02 febbraio 2015 n. 1815; Cass. civile, sez. lav. 17 dicembre 2014 п. 26590; Cass. civile, sez. III, 15 luglio 2011, n. 15666).
Per tutti questi motivi, quindi, il primo motivo di appello risulta infondato essendo ravvisabile ( si ripete), nel caso di specie, la sussistenza di un affidamento di fatto in conto corrente, il cui limite massimo è rappresentato dalla esposizione debitoria massima venutasi di volta in volta a verificare. Da ciò discende la natura ripristinatoria di tutte le rimesse effettuate in conto corrente, trattandosi di versamenti effettuati tutti intra fido con la finalità di ripristinare la somma messa a disposizione dalla (cosiddetta provvista), con la Pt_1
conseguenza che il termine di prescrizione non decorre dalla data delle singole operazioni (rimesse effettuate sul conto), ma dalla data di chiusura del rapporto di conto corrente con apertura di credito, per cui, nel caso in esame, la prescrizione non si è compiuta essendo stato il suo decorso interrotto dalla notifica dell'atto di citazione in primo grado avvenuta il 10 gennaio 2014: la relativa eccezione era (è) pertanto infondata e correttamente è stata rigettata.
3. Con il secondo motivo d'appello, l'appellante censura la sentenza di primo grado per un preteso errore di giudizio e la violazione degli artt. 2934,
2935, 2946 e 2697 c.c., lamentando l'erroneo rigetto dell'eccezione di prescrizione relativa ai conti anticipi, nonostante la chiusura degli stessi fosse documentata e non contestata, essendosi verificata tra il 1989 e il 2000.
Secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe ingiustamente escluso l'effetto estintivo delle operazioni effettuate sui conti anticipi, ritenendoli “meri conti di transito” inscindibilmente collegati al conto ordinario, omettendo di valorizzare la natura solutoria delle relative movimentazioni, che, invece, avrebbero dovuto considerarsi prescritte in quanto pagate mediante addebito su altro conto. In assenza di prova della natura affidata del conto ordinario, il pagamento delle competenze si sarebbe perfezionato al momento dell'addebito, con conseguente decorrenza della prescrizione da tale data. La a sostegno della propria Pt_1
doglianza, richiama l'orientamento consolidato secondo cui, per i conti tecnici o anticipi, il termine prescrizionale decorre dalla conclusione della singola operazione, non trovando applicazione la disciplina dei conti affidati (Corte
d'Appello di Napoli, sent. n. 3677/2020; Trib. Torino, sent. n. 2012/2022).
Infine, la motivazione sarebbe viziata ex art. 132, n. 4 c.p.c., per omesso esame delle osservazioni critiche del CT, il quale aveva già evidenziato la prescrizione delle competenze anche in caso di collegamento con il conto ordinario.
Anche i rilievi esposti risultano infondati.
In realtà, la questione è stata oggetto di approfondita analisi nel giudizio di primo grado. Nonostante gli accertamenti peritali svolti, la continua CP_1
a sostenere — senza tuttavia fornire prova — che i conti anticipi oggetto del giudizio siano prescritti, ritenendo che le poste ad essi collegate abbiano natura solutoria e siano autonome rispetto al conto corrente ordinario, essendosi l'ultimo conto anticipi chiuso nel 2000 e dovendosi, pertanto, calcolare da tale data il termine di prescrizione.
3.1. Con riguardo ai conti anticipi, giova rammentare che gli stessi possono trovarsi in una situazione, per così dire, di collegamento negoziale o di totale indipendenza (cfr. Cass. 14321 del 05.05.2022, in cui si legge “… nella prassi bancaria, invero, possono costituirsi, in capo al medesimo cliente, sia un ordinario conto corrente di corrispondenza, sia un diverso conto transitorio ad esso collegato, denominato frequentemente come “conti anticipi su effetti salvo buon fine” … I diversi conti possono presentarsi, dovunque, come avvinti da
nessi funzionali reciproci, oppure come del tutto indipendenti”).
Precisa, in particolare, la Suprema Corte: “Nel primo caso, il saldo passivo del c.d. conto per anticipo fatture non esprime una posizione debitoria autonoma e separabile, rispetto al saldo del conto corrente di corrispondenza, onde non si giustifica la pretesa creditoria di nessuna delle parti del rapporto, ove fondata su di uno solo di detti conti: ciò, in particolare, quanto alla pretesa della Pt_1
di esigere il saldo passivo concernente il predetto conto anticipi,
indipendentemente dal conto corrente ordinario cui accede. Al contrario, la ricostruzione del saldo dare-avere tra le parti necessariamente attiene al complessivo rapporto […]. Ad essere “collegati”, invero, sono i conti correnti e le distinte contabilizzazioni bancarie, laddove giuridicamente si tratta pur sempre di un'unica operazione economica, finalizzata al raggiungimento della medesima funzione negoziale unitaria. […]”. b.- “[…] Altra è, invece, l'ipotesi in cui la linea
di credito per anticipazioni su fatture si atteggi in modo del tutto autonomo, come quando l'anticipazione sia configurata come un ordinario finanziamento, concesso dalla banca, dove il saldo del cd. conto anticipi rappresenti effettivamente il capitale anticipato e non rimborsato, quale posizione debitoria distinta, rispetto al saldo (a credito o a debito) di un separato, anche giuridicamente, conto corrente di corrispondenza. Solo in detta seconda ipotesi
il credito insoddisfatto della banca per anticipazioni risultante dal “conto anticipi” sarà il possibile oggetto di un'autonoma azione giudiziaria, senza necessità del parallelo accertamento – ove richiesto – relativo altresì ai (a quel punto, non connessi) conti correnti di corrispondenza, solo occasionalmente e non funzionalmente avvinti allora dalla mera coincidenza soggettiva delle parti
contraenti […]”.
Se, dunque, i conti in questione, normalmente, non sono operativi, rappresentando una mera “evidenza contabile” dei finanziamenti per anticipazioni su crediti concessi dalla al cliente e limitandosi la ad Pt_1 Pt_1
annotare su di essi (in “dare”) l'importo di dette anticipazioni, di volta in volta erogate (importo che riannota in “avere”, una volta che abbia provveduto a riscuotere il credito sottostante in virtù del mandato all'incasso usualmente conferitogli) e, dunque, il rapporto di debito-credito fra la e il correntista Pt_1
è rappresentato, in ogni momento, dal saldo del conto corrente ordinario, sul quale le anticipazioni affluiscono mediante “giroconto” (cfr. sul punto Cass. 20 giugno 2011, n. 13449), con una conseguente “inscindibilità del saldo finale”
(Cass. civ. sez. I, 05/05/2022, n.14321), viceversa, nel caso di conto anticipo, per così dire, “indipendente”, l'onere della prova in merito all'ammontare del credito derivante dal relativo saldo spetta alla banca, dovendo la stessa provare le modalità con le quali si è formato il credito.
Dalla documentazione versata in atti e dagli accertamenti tecnici espletati,
è emerso che le operazioni di anticipazione erano regolate solo nell'ambito del conto corrente principale, dedotto in giudizio. Sul punto codesta Corte condivide quanto affermato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. sez. I, 13 gennaio 2022,
n. 926), ove si legge << le rimesse annotate sui conti anticipi non hanno natura solutoria e non sono revocabili, costituendo tali conti una mera evidenza contabile dei finanziamenti per anticipazioni su crediti concessi dalla al Pt_1
cliente, ove vengono annotati in “dare” le anticipazioni erogate al correntista ed in “avere” l'esito positivo della riscossione, sottostante agli effetti commerciali
presentati dal cliente>> di modo che rappresentato esclusivamente dal saldo del conto corrente ordinario, ove affluiscono tutte le somme portate dai titoli, dalle ricevute bancarie o dalle carte commerciali presentate per l'incasso>>.
3.2.Nel caso oggetto di verifica, il consulente ha confermato, a più riprese, che dagli estratti conto prodotti in giudizio risultava una strettissima correlazione tra il conto corrente ordinario ed i rapporti di c/anticipi, e che nelle causali contabili delle operazioni non si evincesse alcuna identificazione numerica per ritenere i conti c/anticipi autonomi e/o svincolati rispetto al c/c ordinario.
Ne consegue la correttezza, sul punto, della decisione impugnata.
Dalle considerazioni che precedono, allora, discende che, seppur per le diverse motivazioni fin qui illustrate quanto all'onere probatorio, correttamente il Giudice di primo grado ha recepito il saldo finale elaborato dal CTU, basato sulla ricostruzione del conto corrente in cui le rimesse sono state valutate tutte come ripristinatorie, ed ha coerentemente ritenuto non prescritto il diritto alla loro restituzione.
4. Con il terzo motivo d'appello, la contesta la sentenza CP_1
impugnata per aver ritenuto ingiustamente la soccombenza della banca con condanna alle spese processuali e di CTU in violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.
Di contro, assume l'inesistenza di una situazione di soccombenza a suo sfavore considerato che “in considerazione dell'accoglimento del primo motivo
d'appello” si determina una situazione di soccombenza in capo all'appellata o in subordine, “in accoglimento del secondo, andrebbe rideterminato l'importo delle spese, liquidate dal Giudice di primo grado, in proporzione ad una diversa
rideterminazione del saldo del conto” (cfr. pag. 24 dell'atto di appello). Ebbene, al rigetto del primo e del secondo motivo di appello consegue l'assorbimento del terzo, siccome appare subordinato all'accoglimento dei precedenti: in ogni caso detto motivo risulta infondato atteso che le spese del precedente grado di giudizio sono state correttamente regolate dal primo Giudice
in base alla regola generale della soccombenza.
Resta assorbita, altresì, la censura, peraltro genericamente espressa dall'appellata in punto di liquidazione delle spese da parte Tribunale. Pt_2
5. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, secondo il criterio generale dettato dall'art. 91, comma 1, c.p.c., e si liquidano in base al D.M. n. 55/2014, così come modificato dal DM 147/2022 entrato in vigore il 23 ottobre 2022, secondo l'aggiornamento tabellare ivi previsto, tenuto conto delle fasi di giudizio effettivamente svolte e delle varie attività in concreto esplicate (nello specifico, va applicato lo scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00 tenuto conto del decisum e non va computata la fase istruttoria, non tenutasi in appello) ai sensi dell'art. 5 comma 1 DM 55/2014) (cfr., sull'argomento, Cass.
n. 89/21 [ord.]: «In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al
d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi, affinché siano controllabili le
ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo»).
Visto l'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), applicabile ratione temporis, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo del medesimo articolo per la proposta impugnazione, totalmente respinta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore- con citazione per l'udienza del
6 febbraio 2023, notificata il 9 settembre 2022- avverso la sentenza n. 302/2022 del Tribunale di Benevento, pubblicata il 9 febbraio 2022, così provvede:
(A) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza appellata;
(B) condanna la al pagamento in favore Parte_1
di delle spese del grado di appello, che liquida in € 3.966,00 Parte_2
per i compensi, oltre al 15% sul compenso a titolo di rimborso per le spese generali, IVA e CPA come per legge;
(C) dichiara l'appellante tenuta al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato per l'impugnazione a norma dell'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115\02, introdotto dall'art. 1 comma
17 della legge n. 228\12.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 30 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Marielda Montefusco dr.ssa Aurelia D'Ambrosio