TRIB
Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 12/02/2025, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE CIVILE PRIMA nella persona del Giudice designato dott.ssa Jone Galasso, ha emesso la seguente
SENTENZA assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6139 del ruolo generale per l'anno 2017 ,
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. SPERA MIRELLA;
Parte_1
PARTE ATTRICE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1
MEO MASSIMO;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI: come da atti delle parti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice ha convenuto in giudizio la controparte al fine di accertarsi l'inadempimento della di vederla condannata alla CP_1 restituzione della somma di €. 831,63 nonché al risarcimento dei danni.
Si costituiva in giudizio la parte convenuta, la quale chiedeva il rigetto dell'avversa domanda, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Ciò premesso in punto di fatto, la domanda deve essere dichiarata improcedibile.
Il Giudicante ritiene che non possa dirsi realizzata la condizione di procedibilità prevista dal legislatore all'art. 5 del D. Lgs. 28 del 2010.
Il procedimento di mediazione obbligatoria trova la sua ratio nello scopo deflattivo del contenzioso perseguito dal legislatore (in tal senso, Cassazione civile sez. III , - 27/03/2019, n.
8473: “(il legislatore) ha imposto quindi alle parti (o meglio, alla parte che intende agire in giudizio) questo impegno preliminare mediante il quale fida di poter evitare (alle parti, e allo
Stato più in generale) un buon numero di controversie, ben più onerose e lunghe rispetto ai tempi della mediazione obbligatoria”).
Se tale è lo scopo del legislatore, l'esperimento del tentativo di mediazione non può che essere effettivo, in termini di risoluzione sostanziale della controversia che dà origine all'instaurando o instaurato giudizio. Nondimeno, la mediazione potrà registrare esito negativo ma non può ridursi a mero onere processuale che scandisce l'accesso alla tutela giurisdizionale.
Tali considerazioni vanno estese anche all'ipotesi in cui la mediazione sia stata prevista dal
Giudice.
In tale senso, chi intende agire, cioè l'attore deve promuovere la procedura di mediazione, nei casi in cui essa sia obbligatoria oppure nelle ipotesi di mediazione delegata dal giudice, a tal punto che, in caso di sua inattività, la domanda promossa nel giudizio verrà dichiarata improcedibile. Affinché la condizione di procedibilità sia soddisfatta però non é sufficiente depositare l'istanza di mediazione, bensì occorre che l'attore sia presente al primo incontro dinanzi al mediatore, a prescindere dalla presenza del chiamato con ciò tutelando l'attore da atteggiamenti inerti di controparte (Tribunale di Forlì 02.02.2021; in tema anche Corte
d'Appello di Firenze n. 65/2020 e Cass. n. 4300/2021).
Diversamente, a chi resiste nel giudizio, cioè al convenuto non é posto l'onere (ha solo la facoltà) di attivare la mediazione, né deve presenziare fisicamente, a meno che non abbia, a sua volta, formulato una domanda in riconvenzionale.
In occasione del "primo incontro", il mediatore fornirà alle parti le informazioni preliminari riguardo la procedura, i possibili vantaggi rispetto alla soluzione giudiziale, i rischi di un eventuale dissenso, dopodiché superato il momento "filtro", egli esperirà il tentativo di mediazione offrendo ai comparenti un'ipotesi di accordo amichevole che tenga conto di tutti gli interessi manifestati dalle parti stesse, le quali saranno libere di accettarlo o meno.
La soluzione prospettata appare in linea rispettivamente:
1) con l'intenzione del legislatore di deflazionare il contenzioso cui gli strumenti di A.D.R. tendono, evitando cioè che chi agisce in giudizio (l'attore) attribuisca all'istituto della mediazione nulla più che un mero adempimento formale, quasi fosse un ornamento del processo;
tale sua convinzione resterebbe qualora rischiasse semplicemente la sanzione dell'art. 8, co.
4-bis, cit.;
2) con la giurisprudenza costituzionale citata anche da Cass., n. 19596/20, in base alla quale le forme di accesso alla giurisdizione condizionate al previo adempimento di oneri sono legittime purché entro certi limiti. Richiedere che l'attore sia presente personalmente al "primo" incontro destinato anche ad essere "ultimo" qualora non compaia la controparte, appare ragionevole e costituisce un sacrificio esigibile, tenuto conto che detto modesto impegno preliminare ha lo scopo di evitare: "un buon numero di controversie, ben più onerose e lunghe rispetto ai tempi della mediazione obbligatoria" (cfr. Cass., n. 8473/19, cit.).
Ciò posto, nel caso di specie, non vi è prova dell'attivazione della mediazione.
Pertanto, la domanda va dichiarata improcedibile. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo facendo applicazione delle tariffe previste dal D.M. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile (bassa complessità).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, sezione Prima, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) dichiara improcedibile la domanda attorea;
2) condanna parte attrice a corrispondere a parte convenuta la somma di €. 3.900,00 a titolo di compensi professionali oltre ad accessori di legge.
Così deciso il 12 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Jone Galasso