Articolo 8 della Legge 17 maggio 1999, n. 144
Articolo 7Articolo 9
Versione
23 maggio 1999
Art. 8. (Utilizzazione delle economie verificatesi
nella realizzazioni delle opere pubbliche. 1. Il comma 1 dell'articolo 20 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 , e' sostituito dal seguente:
"1. Le economie verificatesi nella realizzazione di opere pubbliche, finanziate con ricorso a mutui con ammortamento a carico del bilancio statale in base a specifiche disposizioni legislative, possono essere utilizzate per il finanziamento di ulteriori lavori afferenti al progetto originario ovvero a un nuovo progetto di opere della stessa tipologia di quelle previste dalla legge originaria di finanziamento, previa autorizzazione del Ministero competente".
Entrata in vigore il 23 maggio 1999
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