Art. 8. (Utilizzazione delle economie verificatesi
nella realizzazioni delle opere pubbliche. 1. Il comma 1 dell'articolo 20 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 , e' sostituito dal seguente:
"1. Le economie verificatesi nella realizzazione di opere pubbliche, finanziate con ricorso a mutui con ammortamento a carico del bilancio statale in base a specifiche disposizioni legislative, possono essere utilizzate per il finanziamento di ulteriori lavori afferenti al progetto originario ovvero a un nuovo progetto di opere della stessa tipologia di quelle previste dalla legge originaria di finanziamento, previa autorizzazione del Ministero competente".
nella realizzazioni delle opere pubbliche. 1. Il comma 1 dell'articolo 20 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 , e' sostituito dal seguente:
"1. Le economie verificatesi nella realizzazione di opere pubbliche, finanziate con ricorso a mutui con ammortamento a carico del bilancio statale in base a specifiche disposizioni legislative, possono essere utilizzate per il finanziamento di ulteriori lavori afferenti al progetto originario ovvero a un nuovo progetto di opere della stessa tipologia di quelle previste dalla legge originaria di finanziamento, previa autorizzazione del Ministero competente".