Sentenza 8 luglio 2019
Massime • 1
Nel caso in cui il giudice monocratico disponga la trasmissione "orizzontale" degli atti al tribunale in composizione collegiale, ai sensi dell'art. 33-septies cod. proc. pen., la sua appartenenza al collegio non costituisce causa di incompatibilità, in quanto la decisione con cui è declinata la competenza non comporta un apprezzamento del merito dell'accusa, ma si risolve in una valutazione astratta delle risultanze processuali, non suscettibile di menomare i valori costituzionali della terzietà e della imparzialità della giurisdizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/07/2019, n. 29569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29569 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2019 |
Testo completo
29569-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da -- Presidente - Sent. n. 83 sez. MIRELLA CERVADORO UGO DE CRESCIENZO PU 27/03/2019- ANDREA PELLEGRINO R.G.N. 16167/2018 - Relatore - GIUSEPPE SGADARI MASSIMO PERROTTI ha pronunciato la seguente SENTENZA sui distinti ricorsi proposti nell'interesse di ZI DA, n. a Fasano il 25/08/1971, rappresentato e assistito dall'avv. Giacomo Cofano e dall'avv. AN Lillo, di fiducia, avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, prima sezione penale, n. 2044/2017, in data 22/11/2017; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Andrea Pellegrino;
udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale Assunta Cocomello che ha concluso chiedendo di rigettarsi il ricorso;
udita la discussione del difensore intervenuto, avv. AN Lillo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 22/11/2017, la Corte di appello di Bari confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Bari in data 21/03/2017 che aveva condannato DA ZI (unitamente 1 al coimputato Giovanni Meuli) alla pena di anni tre, mesi sei di reclusione ed euro 900,00 di multa per il reato di rapina aggravata in concorso.
2. Avverso detta sentenza, nell'interesse di DA ZI, vengono proposti due distinti ricorsi per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Ricorso a firma avv. Lillo. Si lamenta: -vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento agli artt. 25 Cost. e 33-septies cod. proc. pen. (primo motivo); -errata valutazione del materiale probatorio, delle prove a discarico e mancata considerazione dell'omesso riconoscimento, sia personale che fotografico, del ZI (secondo motivo).
2.2. Ricorso a firma avv. Cofano. Si lamenta: -violazione dell'art. 25 Cost. e del principio del giudice naturale (primo motivo); -violazione dell'art. 33-septies cod. proc. pen. (secondo motivo); -vizio di motivazione per erronea valutazione ed interpretazione del materiale probatorio;
contraddittorietà delle dichiarazioni rese dai testi del pubblico ministero, mancanza o insufficienza della motivazione (terzo motivo); -violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e del combinato disposto degli artt. 213 e 214 cod. proc. pen.; erronea applicazione dell'art. 231 cod. proc. pen.; mancato riconoscimento di ZI DA in udienza;
manifesta illogicità della motivazione;
violazione delle regole che presiedono il corretto iter del procedimento probatorio (quarto motivo). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono entrambi inammissibili.
2. Occorre a tal fine premettere che la sentenza di appello deve essere considerata a tutti gli effetti una c.d. "doppia conforme" della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i seguenti parametri: 1) la 2 sentenza di appello ripetutamente si richiama alla decisione del Tribunale;
2) entrambe le sentenze di merito adottano gli stessi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). Nel ricorso viene innanzitutto dedotto, ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., il vizio di contraddittorietà, manifesta illogicità e carenza della motivazione.
2.1. La rilevabilità del vizio di motivazione soggiace alla verifica del rispetto delle seguenti regole: a) il vizio deve essere dedotto in modo specifico in riferimento alla sua natura (contraddittorietà o manifesta illogicità o carenza), non essendo possibile dedurre il vizio di motivazione in forma alternativa o cumulativa;
infatti non può rientrare fra i compiti del giudice della legittimità la selezione del possibile vizio genericamente denunciato, pena la violazione dell'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; b) per il disposto dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., il vizio della motivazione deve essere desumibile dalla lettura del provvedimento impugnato, nel senso che esso deve essere "interno" all'atto sentenza e non il frutto di una rivisitazione in termini critici della valutazione del materiale probatorio, perché in tale ultimo caso verrebbe introdotto un giudizio sul merito valutativo della prova che non è ammissibile nel giudizio di legittimità: di qui discende, inoltre, che è onere della parte indicare il punto della decisione che è connotata dal vizio, mettendo in evidenza nel caso di contraddittorietà della motivazione i diversi punti della decisione dai quali emerga il vizio denunciato che presuppone la formulazione di proposizioni che si pongono in insanabile contrasto tra loro, sì che l'accoglimento dell'una esclude l'altra e viceversa (Sez. 1, n. 53600 del 24/11/2016, dep. 2017, Sanfilippo e altro, Rv. 271635); c) il vizio di motivazione della sentenza, per il disposto dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. può altresì emergere dalla lettura di un atto del processo. In tal caso, per il rispetto del principio di autosufficienza dell'impugnazione, è onere della parte procedere alla allegazione dell'atto specificato che viene messo in comparazione con la motivazione (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071); d) il vizio di motivazione deve presentare il carattere della essenzialità, 3 nel senso che la parte deducente deve dare conto delle conseguenze del vizio denunciato rispetto alla complessiva tenuta logico- argomentativa della decisione. Infatti, sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965); e) il vizio di manifesta illogicità della motivazione consegue alla violazione di principi della logica formale diversi dalla contraddittorietà o dei canoni normativi di valutazione della prova ai sensi dell'art. 192 cod. proc. pen. ovvero all'invalidità 0 alla scorrettezza dell'argomentazione per carenza di connessione tra le premesse della abduzione o di ogni plausibile nesso di inferenza tra le stesse e le conclusioni.
2.2. Va, inoltre, osservato che in tema di ricorso per cassazione, le doglianze relative alla violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. riguardanti l'attendibilità dei testimoni dell'accusa, non essendo l'inosservanza di detta norma prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., ma soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della medesima norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame (Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli e altro, Rv. 271294).
2.3. Parimenti, non sono denunciabili con ricorso in cassazione, la violazione di norme penali processuali sotto il profilo della lett. b) dell'art. 606 cod. proc. pen., essendo tale disposizione attinente ai soli casi di erronea applicazione di norme penali sostanziali, e sotto tale ultimo profilo non è legittima la denuncia di vizi della motivazione surrettiziamente introdotti al di fuori dei circoscritti limiti dettati dall'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. 4 2.4. Va ancora osservato che non può formare oggetto di ricorso per cassazione la valutazione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazione dei fatti e l'indagine sull'attendibilità dei testimoni, salvo il controllo di congruità e logicità della motivazione. Infatti, il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche od illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema.
2.5. Nell'approcciarsi alla disamina che seguirà, deve altresì richiamarsi il costante insegnamento di questa Suprema Corte, secondo il quale, in presenza di un articolato compendio probatorio, non è consentito limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata dei singoli elementi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma è necessario, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma possibilistica) e successivamente procedere ad una esame globale degli elementi certi, per accertare se astratta relativa ambiguità di ciascuno di essi isolatamente la- - considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato "al di là di ogni ragionevole dubbio" e cioè, con una alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (cfr., ex multis, Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, Graziadei, Rv. 266941; Sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, Stasi, Rv. 258321; Sez. 1, n. 51457 del 21/06/2017, Taglio e altro, Rv. 271593). Sulla base di questi principi vanno esaminati gli odierni ricorsi.
3. Ricorso a firma avv. Lillo.
3.1. Manifestamente infondato è il primo motivo.
3.1.1. L'art. 33-septies cod. proc. pen. così recita: "1. Nel dibattimento di primo grado instaurato a seguito dell'udienza preliminare, il giudice, se ritiene che il reato appartiene alla cognizione 5 del tribunale in composizione diversa, trasmette gli atti, con ordinanza, al giudice competente a decidere sul reato contestato.
2. Fuori dai casi previsti dal comma 1 se il giudice monocratico ritiene che il reato appartiene alla cognizione del collegio, dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero". Dal chiaro disposto della norma discende che il Tribunale in composizione monocratica deve procedere alla trasmissione "interna" degli atti al medesimo ufficio in composizione collegiale e non al pubblico ministero, in tutti i casi in cui sia già stata celebrata l'udienza preliminare. Diversamente, il giudice deve disporre la restituzione degli atti all'inquirente, con conseguente regressione del procedimento alla fase delle indagini, allo scopo di consentire la celebrazione dell'udienza preliminare e di mettere, pertanto, l'imputato nella condizione di esercitare tutte le prerogative che il codice di rito riserva in detta fase, con particolare riguardo alle opzioni in rito.
3.1.2. In questo senso si è espressa anche questa Suprema Corte, là dove ha affermato che, allorquando sia rilevata la violazione delle disposizioni in tema di attribuzione degli affari alla cognizione del Tribunale in composizione monocratica piuttosto che collegiale, il Tribunale in composizione monocratica deve disporre la trasmissione degli atti "per via orizzontale" al Tribunale in composizione collegiale e non al pubblico ministero, sempre che sia stata celebrata l'udienza preliminare per l'originario reato (Sez. 6, n. 18195 del 13/04/2016, Pisapia, Rv. 266929).
3.1.3. Siffatto principio non può non trovare applicazione anche nello specifico caso nel quale la violazione delle disposizioni che regolano l'attribuzione dei reati al Tribunale in composizione monocratica ovvero in composizione collegiale si sia realizzata a seguito di emissione di decreto di giudizio immediato. In relazione a detta ipotesi, questa Corte, riunita nel suo più ampio consesso, ha chiarito che l'inosservanza delle disposizioni di cui agli artt. 33-bis e 33-ter cod. proc. pen. comporta, per regola generale, la trasmissione degli atti al giudice ritenuto competente senza regressione di fase e, quindi, senza restituzione degli atti al pubblico ministero. Ciò salvo che all'imputato spettasse il passaggio dalla fase processuale dell'udienza preliminare e tale passaggio gli sia stato arbitrariamente negato (Sez. U, n. 29316 del 26/02/2015, De Costanzo, Rv. 264262). 6 Nell'affermare il principio di diritto testè delineato, le Sezioni Unite hanno richiamato e fatto proprio l'orientamento già espresso dalle Sezioni semplici (cfr., Sez. 1, n. 34163 del 15/07/2014, Santoro;
Sez. 1, n. 19512 del 15/04/2010, Carella, Rv. 247204; Sez. 6, n. 31759 del 15/06/2006, Carta, Rv. 234864), secondo il quale l'art. 33- septies cod. proc. pen. non può che essere interpretato nel senso che l'accertamento dell'inosservanza delle disposizioni che regolano l'attribuzione dei reati al giudice collegiale o al giudice monocratico comporta, per regola generale, la mera trasmissione degli atti al giudice competente, senza alcuna regressione di fase e, dunque, senza alcuna restituzione degli atti al pubblico ministero. Solo nel caso, residuale, in cui all'imputato spettasse il passaggio alla fase processuale dell'udienza preliminare e tale passaggio gli sia stato arbitrariamente negato, il giudice del dibattimento deve invece trasmettere gli atti al pubblico ministero, così che l'imputato possa essere rimesso nella condizione di accedere alla udienza preliminare e di avanzare richiesta di riti alternativi nella sede che era per essi propria. In altri termini, l'art. 33-septies, comma 2, cod. proc. pen., riferito esclusivamente all'ipotesi in cui il giudice del dibattimento rilevi non solo che il reato è stato erroneamente ritenuto tra quelli attribuibili alla cognizione del giudice in composizione monocratica anziché collegiale, ma che a causa di tale errore l'udienza preliminare sia stata erroneamente omessa.
3.1.4. Fissate le regulae iuris che devono trovare applicazione ai fini della soluzione del caso di specie, giudica il Collegio che il Tribunale monocratico di Bari non abbia per nulla errato nel disporre la trasmissione "orizzontale" degli atti al Tribunale in composizione collegiale anziché al pubblico ministero.
3.1.5. Nel caso in oggetto, il giudizio immediato è stato instaurato su richiesta del pubblico ministero senza che l'imputato avesse espresso opzione per un rito alternativo, in pratica aderendo alla scelta del dibattimento. Come correttamente rilavato dalla Corte territoriale, "... la regressione del processo, con trasmissione degli atti al pubblico ministero perché ne facesse richiesta di fissazione, o al giudice per le indagini preliminari perché la disponesse, sarebbe stata ingiustificata, non soltanto perché avrebbe messc in discussione, ingiustificatamente, f la scelta legittima del rito immediato dal parte del pubblico ministero ed il provvedimento del giudice che lo aveva disposto, ma avrebbe disatteso altresì e soprattutto la volontà dell'imputato, che aveva manifestato la sua scelta di non voler accedere ad un rito alternativo e di voler celebrare invece il giudizio ordinario. E difatti, a seguito della richiesta di giudizio immediato da parte del pubblico ministero, l'imputato avrebbe potuto richiedere la celebrazione del rito alternativo, ove l'avesse voluto, facendone tempestiva istanza al giudice per le indagini preliminari, cosa che nella specie non è accaduta. Se dunque l'imputato ha manifestato di voler celebrare il dibattimento, il giudice monocratico non avrebbe potuto emettere un provvedimento di restituzione degli atti al pubblico ministero, perché sarebbe stato abnorme, non rispettoso della volontà dell'imputato, oltre che inutilmente dato. Dunque, ai fini della valutazione della questione posta, la circostanza che il reato per cui è giudizio richieda l'udienza preliminare va combinata con le caratteristiche proprie del rito scelto dalle parti processuali, che può non prevedere la celebrazione di detta udienza. In tal caso la regressione del processo è ingiustificata".
3.1.6. Ed invero, da un lato, ricorrevano i presupposti per l'emissione del decreto di giudizio immediato, che - per sua struttura - non prevede la celebrazione dell'udienza preliminare, in una chiara ottica di accelerazione dei tempi di definizione dei procedimenti a fronte dei rilevanti vantaggi assicurati all'imputato dall'istituto processuale. Dall'altro lato, il passaggio diretto alla fase dibattimentale costituisce espressione della volontà dell'imputato, il quale avrebbe ben potuto, giusta l'espressa previsione di cui all'art. 461, comma 3, cod. proc. pen. chiedere di definire il procedimento penale a suo carico con l'applicazione della pena su richiesta ovvero con il rito abbreviato, cioè con gli stessi riti alternativi attivabili nell'udienza preliminare, suscettibili di assicurargli un consistente sconto di pena oltre che - nel caso del patteggiamento ordinario (cioè non allargato) - gli ulteriori effetti favorevoli previsti dall'art. 445 cod. proc. pen. In altri termini, non ricorre un'ipotesi riconducibile al dettato dell'art. 33-septies, comma 2, cod. proc. pen., là dove - nella specie - all'imputato non spettava l'udienza preliminare, né può ritenersi che il passaggio attraverso tale fase processuale gli sia stato arbitrariamente A 8 negato.
3.1.7. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, deve essere riaffermato il principio di diritto (già espresso da Sez. 6, n. 7482 del 26/01/2017, Burrasca, Rv. 269376) secondo il quale l'inosservanza delle disposizioni di cui agli artt. 33-bis e 33-ter cod. proc. pen. comporta, secondo la regola generale fissata nell'art. 33-septies stesso codice, la trasmissione degli atti al giudice ritenuto competente senza regressione di fase quindi senza restituzione degli atti al pubblico - salvo che all'imputato spettasse il passaggio dalla fase ministero - processuale dell'udienza preliminare e che tale passaggio gli sia stato arbitrariamente negato.
3.1.8. Fermo quanto precede, nemmeno si può ritenere che la partecipazione al giudizio collegiale di primo grado da parte del giudice monocratico dichiaratosi incompetente per materia possa aver inficiato la validità della decisione finale.
3.1.9. Invero, va necessariamente premesso come la giurisprudenza di legittimità abbia da tempo chiarito che l'esistenza di cause di incompatibilità, non incidendo sui requisiti di capacità del giudice, non determina la nullità del provvedimento adottato dal giudice ritenuto incompatibile, ma costituisce semmai esclusivamente motivo di ricusazione, da far valere con la specifica procedura prevista dal codice di rito;
né ha incidenza sulla capacità del giudice la violazione del dovere di astensione, che non è causa, pertanto, di nullità generale ed assoluta ai sensi dell'art. 178, lett. a), cod. proc. pen., ma costituisce anch'essa esclusivamente motivo, per la parte, di ricusazione del giudice non astenutosi (Sez. U, n. 5 del 17/04/1996, D'Avino, Rv. 204464).
3.1.10. Ciò considerato, va detto come la decisione compiuta dal giudice monocratico con la quale lo stesso ha declinato la propria competenza, non è stata di contenuto, ossia non ha determinato un apprezzamento di elementi concernenti il merito dell'accusa ma si è risolta in una valutazione astratta delle risultanze processuali, con conseguente insuscettibilità della decisione stessa di menomare i valori costituzionali della terzietà e della imparzialità della giurisdizione (cfr., Corte cost. n. 177 del 2010, in relazione alla ritenuta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, Cost. sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare al giudizio, quale componente del tribunale in composizione collegiale, del giudice che, in precedenza investito del giudizio direttissimo, all'esito della convalida e dell'applicazione di misura cautelare personale, abbia diversamente qualificato il fatto di reato originariamente contestato e, sulla base di tale diversa qualificazione giuridica, ha dichiarato il proprio difetto di cognizione in favore del tribunale collegiale).
3.1.11. In conclusione, ben si può dire, quindi, che, nella fattispecie, rispetto alla situazione dedotta nel giudizio che ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale testè esposta, il giudice abbia fatto "molto meno": costui, infatti, si è limitato a prendere atto che il reato, così come contestato, era di competenza collegiale ed ha trasmesso gli atti, come dovuto per legge, direttamente al Tribunale collegiale, risultando elemento del tutto irrilevante che nella composizione del collegio a cui il processo era stato inviato vi facesse parte anche il giudice che detta trasmissione aveva doverosamente effettuato. Da qui l'inesistenza dell'ipotizzata violazione del giudice naturale essendo quel processo pervenuto a quella sezione (che, anche con competenza funzionale differente, avrebbe dovuto in ogni caso trattare quel processo attesa la propria competenza per materi), sezione correttamente individuata sulla base delle previsioni tabellari, con conseguente inesistenza di ipotizzati "spazi di intervento e di decisione" da parte del Presidente del Tribunale. Inoltre, come chiaramente evidenziato dalla Corte territoriale, poichè il provvedimento di trasmissione degli atti al Collegio comportava in concreto un differimento della trattazione del processo, il relativo rinvio doveva necessariamente essere disposto alla prima udienza collegiale utile che, nella specie, era quella del giorno successivo: a quella data, risultava tener udienza il collegio "B", del quale, per mera coincidenza faceva parte il medesimo giudice monocratico che aveva disposto la trasmissione degli atti. Pertanto, anche con riferimento all'individuazione del Collegio sono stati criteri automatici e predefiniti, del tutto conformi a legge, ad individuare il giudice competente.
3.2. Manifestamente infondato è il secondo motivo. A fronte delle argomentate conclusioni a cui pervengono i giudici di merito, il ricorrente si limita ad articolare temi in fatto con 10 ricostruzioni a sé favorevoli del tutto nuove e, a proprio dire, supportate da maggiore plausibilità, finendo così con il contrastare la ricostruzione - vincolante perché esente da vuoti logici - resa nel doppio grado di giudizio: ricostruzione che assume i toni tipici, ed altrettanto inammissibili, delle valutazioni alternative rispetto a quelle segnalate dai giudici di merito anche perché non adeguatamente supportate dall'indicazione dei profili di manifesta illogicità del motivare della Corte territoriale destinati ad inficiarne il portato.
3.2.1. Al riguardo, non va dimenticato che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, cfr. Sez. 3, n. 12110 del 19/03/2009, Campanella e altro, Rv. 243247; Sez. 3, n. 23528 del 06/06/2006, Bonifazi, Rv. 234155). La medesima giurisprudenza ha affermato che l'illogicità della motivazione per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). Più di recente, è stato ribadito come ai sensi di quanto disposto dall'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene ne' alla ricostruzione dei fatti ne' all'apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
b) l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 21644 del 13/02/2013, Badagliacca e altri, Rv. 255542).
3.2.2. Il sindacato demandato a questa Corte sulle ragioni giustificative della decisione ha dunque, per esplicita scelta legislativa, 11 un orizzonte circoscritto. Non c'è, in altri termini, come richiesto nel presente ricorso, la possibilità di andare a verificare se la motivazione corrisponda alle acquisizioni processuali. E ciò anche alla luce del vigente testo dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., come modificato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46. Il giudice di legittimità non può procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito. Il ricorrente non può, come nel caso che ci occupa limitarsi a fornire una versione alternativa del fatto senza indicare specificamente quale sia il punto della motivazione che appare viziato dalla supposta manifesta illogicità e, in concreto, da cosa tale illogicità vada desunta. Il vizio della manifesta illogicità della motivazione deve essere evincibile dal testo del provvedimento impugnato. Com'è stato rilevato nella citata sent. n. 21644/13 di questa Suprema Corte, la sentenza deve essere logica "rispetto a sè stessa", cioè rispetto agli atti processuali citati. In tal senso la novellata previsione secondo cui il vizio della motivazione può risultare, oltre che dal testo del provvedimento impugnato, anche da "altri atti del processo", purché specificamente indicati nei motivi di gravame, non ha infatti trasformato il ruolo e i compiti del giudice di legittimità, che rimane giudice della motivazione, senza essersi trasformato in un ennesimo giudice del fatto. Avere introdotto la possibilità di valutare i vizi della motivazione anche attraverso gli "atti del processo" costituisce invero il riconoscimento normativo della possibilità di dedurre in sede di legittimità il cosiddetto "travisamento della prova" che è quel vizio in forza del quale il giudice di legittimità, lungi dal procedere ad una (inammissibile) rivalutazione del fatto (e del contenuto delle prove), prende in esame gli elementi di prova risultanti dagli atti per verificare se il relativo contenuto è stato o meno trasfuso e valutato, senza travisamenti, all'interno della decisione.
3.2.3. In altri termini, vi sarà stato "travisamento della prova" qualora il giudice di merito abbia fondato il suo convincimento su una prova che non esiste (ad esempio, un documento o un testimone che in realtà non esiste) o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale (alla disposta perizia è risultato che lo stupefacente non fosse tale ovvero che la firma apocrifa fosse 2 12 2 dell'imputato). Oppure dovrà essere valutato se c'erano altri elementi di prova inopinatamente o ingiustamente trascurati o fraintesi. Ma - occorrerà ancora ribadirlo non spetta comunque a questa Corte Suprema "rivalutare" il modo con cui quello specifico mezzo di prova è stato apprezzato dal giudice di merito. Per esserci stato "travisamento della prova" occorre, tuttavia, che sia stata inserita nel processo un'informazione rilevante che invece non esiste nel processo oppure si sia omesso di valutare una prova decisiva ai fini della pronunzia. In tal caso, però, al fine di consentire di verificare la correttezza della motivazione, va indicato specificamente nel ricorso per Cassazione quale sia l'atto che contiene la prova travisata o omessa.
3.2.4. Il mezzo di prova che si assume travisato od omesso deve inoltre avere carattere di decisività. Diversamente, infatti, si chiederebbe al giudice di legittimità una rivalutazione complessiva delle prove che, come più volte detto, sconfinerebbe nel merito. Se questa, dunque, è la prospettiva ermeneutica cui è tenuta questa Suprema Corte, le censure che il ricorrente rivolge al provvedimento impugnato si palesano manifestamente infondate, non apprezzandosi nella motivazione della sentenza della Corte d'Appello di Ancona alcuna illogicità che ne vulneri la tenuta complessiva. Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia il ricorrente chiede, di fatto, una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione. Ma per quanto sin qui detto, un siffatto modo di procedere è inammissibile perché trasformerebbe questa Corte di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto.
3.2.5. Fermo quanto precede, i giudici di merito hanno dato atto dell'esito positivo del vaglio di credibilità operato nei riguardi delle dichiarazioni (coerenti, precise, dettagliate e disinteressate) rese dalla persona offesa, AN De CE, non costituita parte civile. In particolare, nella sentenza d'appello, si precisa come il De CE, nell'immediatezza avesse eseguito, senza incertezze, il riconoscimento fotografico degli autori del reato "... visionando un album contenente nove fotografie di soggetti similari per fattezze fisiche individuati sulla base della descrizione data dei responsabili della rapina. Genuina deve ritenersi la deposizione all'uopo resa a dibattimento, giacchè prima di visionare nuovamente lo stesso album fotografico, il De CE ha 13 rappresentato di non avere più un ricordo nitido dei soggetti sorpresi a caricare le casse di uva...". E, condivisibilmente, nel riconoscere piena validità all'originario riconoscimento fotografico, ha proseguito affermando che " ... il riconoscimento fotografico eseguito dalla persona offesa è sottoposto allo stesso regime probatorio delle dichiarazioni e non vi è alcuna previsione normativa che dia prevalenza al riconoscimento fotografico eseguito a dibattimento, rispetto a quello effettuato nel corso delle indagini. Entrambi, con pari dignità, rientrano nel novero della deposizione della persona offesa, che deve perciò essere complessivamente valutata. Non può al riguardo sottacersi che il riconoscimento operato nell'immediatezza del fatto ha dalla sua il ricordo più vivo, in quanto ravvicinato al fatto occorso. Al contrario, il ricordo delle fattezze di un volto tende a scemare con il trascorrere del tempo. Ne consegue che quanto accaduto a dibattimento ha una sua ragion d'essere e non costituisce motivo di non attendibilità" (nel medesimo senso, cfr., Sez. 2, n. 19730 del 21/03/2018, Magistrello, Rv. 272812).
4. Ricorso a firma avv. Cofano.
4.1. Manifestamente infondato sono sia il primo che il secondo motivo, trattabili congiuntamente per le reciproche interazioni. Trattasi di censure che reiterano le medesime doglianze oggetto del primo motivo di ricorso a firma avv. Lillo: a tal fine non possono che ribadirsi e richiamarsi tutte le considerazioni precedentemente esposte nel paragrafo 3.1. (e relativi sottoparagrafi in sequenza) del considerato in diritto.
4.2. Evocativi di non consentite censure in fatto, aspecifici e comunque manifestamente infondati sono sia il terzo che il quarto motivo, anche questi trattabili congiuntamente per sostanziale unicità di doglianza, in relazione ai quali possono essere ripetute le considerazioni esposte nel precedente paragrafo 3.2.5. del considerato in diritto. Anche qui si assiste al reiterato tentativo di censurare le valutazioni in fatto operate dal giudice di merito, indugiando su una non consentita lettura parcellizzata delle prove e prospettando canoni interpretativi votati esclusivamente ad una lettura innocentista. In tal senso, si rende doveroso ricordare come, secondo la consolidata 14 giurisprudenza di legittimità (cfr., Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., sonoRv. 262965), nel ricorso per cassazione, non deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo;
per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento. Del resto, la mera riproposizione di versione difensiva resa in entrambi i giudizi di primo e di secondo grado senza alcun confronto o critica avverso la decisione che è pervenuta ad un duplice conforme apprezzamento di merito, richiamando conclusioni sorrette da motivazioni del tutto congrue, esenti da vizi logico-giuridici e particolarmente approfondite, costituisce motivo di aspecificità del ricorso. Come ripetutamente ricordato dalla Suprema Corte, non è compito del giudice di legittimità scegliere la ricostruzione dei fatti più plausibile. L'equilibrio del sistema giurisdizionale ordinario si caratterizza nel senso che a tale Istituzione è affidato il privilegio di dire l'ultima e definitiva parola sulla controversia, ma tale privilegio trova, nell'ordinamento, il proprio contrappeso nel rispetto dell'accertamento di fatto, il quale è riservato al giudice del merito;
onde la soluzione legale e giusta della controversia deve essere il risultato finale della somma dei compiti propri dei due tipi di giudicanti: per questo le censure di merito relative agli apprezzamenti singoli e complessivi sul materiale probatorio costituiscono motivi diversi da quelli consentiti. Invero, tutto ciò è 'fatto', riservato al giudice del merito. Allorquando quest'ultimo ha espresso il proprio apprezzamento, la ricostruzione del fatto è definita, e le sole censure possibili nel giudizio di legittimità sono quelle dei soli tre tassativi vizi indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ciascuno dotato di peculiare oggetto e struttura (sicché è altro costante insegnamento della Suprema Corte che la deduzione alternativa di vizi, 15 invece assolutamente differenti, è per sé indice di genericità del motivo di ricorso e, in definitiva, 'segno' della natura di merito della doglianza che ad essi solo strumentalmente tenta di agganciarsi). Nel momento in cui la motivazione della Corte d'appello - come puntualmente avvenuto nella fattispecie dia conto puntuale delle censure e - deduzioni difensive, le esamini analiticamente e le disattenda con specifiche argomentazioni, previ richiami pertinenti a risultanze probatorie non palesemente incongrue agli assunti che i giudici di primo grado ne hanno tratto, la stessa non può essere definita 'apparente' o 'tautologica'.
5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in euro duemila
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 27/03/2019 Il Consigliere estensore Il Presidente Andrea Pellegrino Mirella Cervadoro Sundeep DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 8 LUG. 2019 IL CANCELLIERE OASSA Claudia Pianelli E T R O N I E Z O C 16